Art. 18
(Disposizioni transitorie)
2.
Sino alla dismissione per obsolescenza degli identificativi costituiti dalle tessere e dei POS, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f), della legge regionale 14/2010, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026:
a) i titolari dell'identificativo costituito dalla tessera possono continuare a effettuare il rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto utilizzando tale identificativo presso i gestori ove sono installati i POS;
3. La società in house INSIEL SpA provvede alla sostituzione e alla manutenzione dei POS sino al termine della disponibilità dei medesimi e dei pezzi di ricambio, ai sensi dell'
articolo 7 bis della legge regionale 14/2010, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Nei casi di cui al comma 2:
b)
ai gestori, con riferimento all'identificativo costituito dalla tessera, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge nonché le ulteriori seguenti sanzioni:
1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 200 euro per ogni rilevazione omessa o documentazione non rilasciata il gestore che all'atto del rifornimento non rilevi tramite POS il quantitativo di carburanti per autotrazione erogato o non rilasci la documentazione di cui all'
articolo 5, comma 3, della legge regionale 14/2010, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 200 euro il gestore che, a fine giornata, non memorizza sul POS i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti e non provvede al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico nei termini di cui all'articolo 10 quater, comma 1, lettera d bis), come modificato dall'articolo 11 della presente legge. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.
5. I procedimenti sanzionatori concernenti violazioni della
legge regionale 14/2010 commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, non risolti con provvedimento definitivo, sono conclusi dalla Camera di Commercio competente.
6. I proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono introitati dalle Camere di Commercio. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Camere di Commercio, sono stabiliti i criteri per la quantificazione delle eventuali ulteriori risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.
7. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di energia possono essere definite le modalità per coordinare il sistema di accesso digitale alle misure di sostegno con quello basato sull'identificativo costituito dalla tessera.
8. Al fine di facilitare la completa transizione al sistema di accesso digitale alle misure di sostegno, le strutture regionali di cui al comma 1 pubblicano sul sito istituzionale regionale le modalità per il rilascio, su richiesta degli interessati, di copia cartacea dell'identificativo digitale e i gestori ne danno adeguata pubblicità presso il proprio punto vendita.
9. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi della collaborazione di tre unità di personale dipendente di società in house delle Camere di Commercio e che queste hanno utilizzato per l'esercizio delle funzioni loro delegate sino al 31 gennaio 2026, previo consenso dei lavoratori interessati, per il tempo strettamente necessario al perdurare delle proprie esigenze funzionali e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la società di appartenenza del suddetto personale, previo assenso della medesima, convenzioni disciplinanti le modalità dell'utilizzo, nonché la corresponsione, alle società di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al personale messo a disposizione.
Art. 20
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'
articolo 1 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 2 della legge regionale 14/2010, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Per le finalità di cui all'
articolo 10 quinquies, comma 1, della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Per le finalità di cui all'
articolo 10 quinquies, comma 3, della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui agli articoli 12 e 13 dalla
legge regionale 14/2010, come sostituiti dagli articoli 14 e 15, nonché le entrate derivanti dal disposto dell'articolo 18, comma 4, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'
articolo 14 della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 16, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
7. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 144.000 euro, suddivisa in ragione di 132.000 euro per l'anno 2026 e di 12.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.