LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 novembre 2025, n. 16

Disciplina organica per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/12/2025
Materia:
340.04 - Associazionismo
350.02 - Attività culturali

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quale espressione del patrimonio storico e culturale della comunità del Friuli Venezia Giulia ed efficace strumento di sviluppo di forme di turismo compatibile e di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo.
2. La Regione promuove, valorizza e sostiene le manifestazioni di rievocazione storica al fine di:
a) diffondere la conoscenza della memoria storica del territorio e delle tradizioni culturali o religiose del Friuli Venezia Giulia;
b) promuovere conseguentemente la ricerca storica e culturale di interesse regionale per garantire la qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi di carattere storico, quali arredi, manufatti, costumi e musiche, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle specifiche manifestazioni;
c) rivitalizzare i centri storici e le località in cui si svolgono le manifestazioni;
d) sviluppare il turismo culturale;
e) favorire l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo senza scopo di lucro anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di settore;
f) agevolare il coinvolgimento delle giovani generazioni, anche attraverso le istituzioni scolastiche del territorio e nel rispetto dell’autonomia scolastica, al fine di promuovere iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche regionali finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale regionale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali regionali, anche mediante la pratica delle arti;
g) attivare collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche e formative, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale;
h) promuovere e sostenere le iniziative e le attività promozionali di rete tra le manifestazioni di rievocazione storica;
i) promuovere la conoscenza delle manifestazioni di rievocazione storica a livello nazionale e a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea.
3. La Regione promuove, valorizza e sostiene le associazioni di ricostruzione e divulgazione storica, che hanno sede in regione, con riferimento in particolare alla storia e alle tradizioni del Friuli Venezia Giulia, che siano funzionali alla realizzazione di rievocazioni storiche.
4. Per le finalità del comma 1, la Regione Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio delle proprie competenze e in raccordo con il sistema degli enti locali, con il mondo dell'associazionismo e con le istituzioni scolastiche e formative, offre adeguato e stabile sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 113, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 113, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
3Parole sostituite al comma 4 da art. 113, comma 1, lettera c), L. R. 5/2026
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge per "rievocazione storica" si intende l'attività:
a) incentrata sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi o contesti di vita del passato, lontano o prossimo, considerato significativo in relazione a un determinato territorio all'interno della regione;
b) caratterizzata dalla partecipazione diretta di enti locali, di associazioni di rievocazione, imprese, cittadini e altre associazioni locali impegnati nella pratica di rivivere e conoscere contesti storici in modo immersivo e incorporato;
c) caratterizzata da pratiche performative come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, tornei, gare, fiere e mercati, giochi e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità.
2. Ai fini della presente legge si intendono per "manifestazioni di rievocazione storica" tutti quegli eventi pubblici organizzati da enti locali o da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro, che possiedono le seguenti caratteristiche:
a) la rappresentazione scenica performativa di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che siano dotati di riferimenti a saperi storici acquisiti e a evidenze documentarie;
b) il radicamento organizzativo nella comunità territoriale, con un'ampia partecipazione su base volontaria di cittadini, singoli o riuniti in associazioni;
c) il carattere aggregativo e inclusivo, il rispetto per le diversità culturali e di genere, per i diritti umani, per i diritti e il benessere degli animali e per la sostenibilità ambientale;
d) la capacità di collegare le iniziative performative e spettacolari ad attività culturali, di educazione, di formazione, di conservazione di saperi artistici e artigianali espressione tipica delle tradizioni locali.
3. Ai fini della presente legge si intendono per "manifestazioni di rievocazione storica" anche le sacre rappresentazioni in costume.
Art. 3
 (Registro regionale e logo)
1. È istituito il registro regionale delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica.
2. Il registro regionale è istituito entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il registro regionale è strutturato in due sezioni distinte, una per le manifestazioni di rievocazione storica e una per le associazioni di ricostruzione e divulgazione storica, contiene la denominazione, l'organizzatore capofila, la durata, il luogo e le altre indicazioni specifiche relative alle manifestazioni e alle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica, è pubblicato nell'apposita sezione del portale nel sito istituzionale della Regione e di esso è fatta espressa menzione nell'ambito delle iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica.
4. L'iscrizione e la cancellazione dal registro di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), dalla struttura regionale competente, sentito il Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 9, la quale assicura, entro l'1 marzo di ciascun anno, la verifica d'ufficio del mantenimento dei requisiti di iscrizione.
5. Gli organizzatori delle manifestazioni iscritte al registro di cui al comma 1 possono utilizzare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo recante la dicitura "Rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia", sulla base di quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b).
Art. 4
 (Contributi finanziari)
1. Per le finalità dell'articolo 1, comma 2, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate, eroga contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica iscritte al registro di cui all'articolo 3 per:
a) l'organizzazione e la promozione delle manifestazioni stesse;
b) il ristoro delle minori entrate derivanti da eventi atmosferici avversi durante tutta o una parte della manifestazione;
c) la locazione o l'acquisto di beni mobili e immobili funzionali alla realizzazione della manifestazione, ivi compresi quelli da destinare a magazzino;
d) la realizzazione di attività laboratoriali ed esperienziali rivolte a bambini, ragazzi e adulti disciplinate dall'articolo 5.
2. Per le finalità dell'articolo 1, comma 3, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate, eroga contributi alle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica per:
a) la realizzazione di abiti e beni mobili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, arredi, mobilia, strumenti musicali, armi, suppellettili, attrezzi di lavoro dell'epoca alla quale la ricostruzione fa riferimento;
b) la locazione o l'acquisto di beni mobili e immobili funzionali alla realizzazione dell'attività, ivi compresi quelli da destinare a magazzino;
c) la realizzazione di attività laboratoriali ed esperienziali rivolte a bambini, ragazzi e adulti disciplinate dall'articolo 5.
3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altri incentivi pubblici previsti da normative dell'Unione europea, statali e regionali aventi la medesima finalità, purché non diversamente stabilito dalle medesime, nel limite della spesa sostenuta.
4. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), definiscono i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili. I contributi possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).
Art. 5
 (Attività laboratoriali ed esperienziali rivolte a bambini, ragazzi e adulti)
1. In attuazione dei principi espressi nella presente legge, la Regione sostiene e promuove le attività laboratoriali ed esperienziali riconoscendo altresì il metodo della "living history" quale iniziativa didattica interattiva e attrattiva capace di rinnovare il modo di studiare la storia, rivolte a bambini, ragazzi e adulti, finalizzate alla tutela e valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali regionali, nell'ottica di promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.
Art. 6
 (Disciplina attuativa)
1. La Regione:
a) stabilisce con regolamento, previo parere del Comitato di cui all'articolo 9 e della competente Commissione consiliare, i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica al registro regionale di cui all'articolo 3; requisito indispensabile per l'iscrizione nella sezione per le manifestazioni di rievocazione storica di cui all'articolo 3, comma 3, è che la manifestazione di rievocazione storica, che rispetti puntualmente le definizioni di cui all'articolo 2, sia organizzata e si svolga secondo una periodicità ricorrente da almeno cinque anni;
b) adotta, con deliberazione della Giunta regionale, il logo di cui all'articolo 3, nonché i criteri e le modalità per il suo utilizzo;
c) definisce con i regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 4, emanati previo parere del Comitato di cui all'articolo 9 e della competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.
Art. 7
 (Promozione delle manifestazioni)
1. La Regione nell'ambito delle proprie attività di comunicazione, al fine di garantire la massima diffusione e conoscibilità alle manifestazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 3, attiva specifiche campagne promozionali.
Art. 8
 (Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell'istituzione del registro di cui all'articolo 3 e dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 4, la Regione concede ed eroga contributi finanziari ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica secondo i criteri e le modalità contenuti in appositi avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, in cui si definiscono i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili. Ai procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014.
Art. 9
 (Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Friuli Venezia Giulia)
1. È istituto il Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Comitato, quale organismo di programmazione, consulenza e proposta. Fanno parte del Comitato:
a) l'Assessore competente in materia di cultura, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un esperto di promozione turistica, designato da PromoTurismoFVG;
c) tre sindaci, o loro delegati, dei Comuni sede di rievocazione storica, designati da ANCI FVG;
d) quattro esperti in materia di cultura e storia regionale locale, di cui uno designato dall'Università degli Studi di Udine, uno designato dall'Università degli Studi di Trieste, uno dalla Deputazione di Storia Patria per il Friuli e uno dalla Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di cultura.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime il parere sull'iscrizione e sulla cancellazione dal registro regionale delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica;
b) esprime il parere sui regolamenti con cui la Giunta regionale stabilisce i requisiti e le modalità di iscrizione delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica al registro regionale;
c) esprime il parere sui regolamenti con cui la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica iscritte al registro di cui all'articolo 3;
d) su richiesta della competente struttura della Giunta regionale, promuove per mezzo della stessa studi, consulenze e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché il confronto e il dialogo con le realtà presenti in altre regioni italiane e in altri Paesi dell'Unione europea, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Il Comitato ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale ed è rinnovato entro sei mesi dalla scadenza della legislatura.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato.
6. Ai membri facenti parte del Comitato non è dovuta alcuna corresponsione di indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
Art. 10
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Per le finalità previste dall'articolo 7 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelievo di 150.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
7. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 8.
8. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.