Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario)
1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2024, l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 3.216.159.555,08 euro di cui, ai sensi degli
articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli
articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 1.026.751.801,49 euro quale quota di avanzo disponibile e 12.550.000 euro quale quota di avanzo destinato agli investimenti.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa al ripristino di fondi vincolati.
4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 sono introdotte le variazioni di cassa ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa rappresentate nel prospetto di cui all'articolo 14, comma 2.
Art. 2
(Attività produttive)
2. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 2 bis della legge regionale 2/2022, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse stanziate sulle annualità dal 2025 al 2027 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per le finalità di cui all'
articolo 77 bis della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel limite di ulteriori 7.250.000 euro, le domande presentate nell'anno 2024 ai sensi del decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 27 giugno 2024, n. 30977/GRFVG, con cui sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande medesime mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2025.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 7.250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
6. Il finanziamento di cui al comma 5 è concesso a seguito della presentazione di un'istanza di integrazione della domanda presentata ai sensi dell'
articolo 2, comma 31, della legge regionale 13/2024 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, da parte del COSEF, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 5, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e dalla
legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.
9. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF), nei limiti di cui al comma 12, per la creazione di una infrastruttura locale da adibire ad attività di servizio a supporto delle imprese insediate nell'agglomerato industriale di competenza in Comune di Pavia di Udine.
11. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 10, il COSEF presenta domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione tecnico economica funzionale alla valutazione dell'iniziativa.
13. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del COSEF, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
14. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un finanziamento per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, non soggette a sfruttamento commerciale, finalizzato alla realizzazione di una vasca presso l'impianto di depurazione posto a servizio della zona industriale udinese e di opere di allacciamento al canale Brentana in Comune di Pavia di Udine.
16. Il COSEF presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 15, corredata della documentazione prevista dall'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
17. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 15, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 14/2002 e dalla
legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.
19. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un finanziamento per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, non soggette a sfruttamento commerciale, finalizzate alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria delle vasche e del secondo sedimentatore del depuratore della zona industriale udinese in Comune di Pavia di Udine.
21. Il COSEF presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 20, corredata della documentazione prevista dall'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
22. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 20, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 14/2002 e dalla
legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
26. Ai fini della concessione del finanziamento di cui all'
articolo 2, comma 25, della legge regionale 13/2024 e per gli effetti previsti dal comma 25, il NIP presenta domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
29. Per le finalità di cui all'
articolo 2, comma 25, della legge regionale 13/2024 e per gli effetti previsti dal comma 25, è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
30.
Al
comma 1 bis dell'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole <<
I consorzi>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Entro gli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, i consorzi>>.
32. Ai fini di cui al comma 31 entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori e degli interventi, il Comune di Sutrio presenta domanda di concessione del contributo al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, nonché dei connessi adempimenti finanziari. L'importo del contributo è concesso sulla base della spesa risultante dal quadro economico dell'opera nel limite massimo di 300.000 euro. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di erogazione, anche in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo, e di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore di Interporto di Trieste SpA, nei limiti di cui al comma 36, per la creazione di un'infrastruttura per la produzione e lo stoccaggio di materiale industriale in funzione dello sviluppo di attività industriali e logistiche in regime di punto franco dedicate alle materie prime e ai prodotti finiti.
35. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 34 Interporto di Trieste SpA presenta domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata della documentazione tecnico economica funzionale alla valutazione dell'iniziativa.
37. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte di Interporto di Trieste SpA, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
38. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
41. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro per l'anno 2025, suddivisa in ragione di 20.000 euro a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 100.000 euro a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 61.
42.
Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
<<g bis) attivazione di interventi finanziari in forma di partecipazione in fondi immobiliari per la realizzazione di iniziative di investimento strategiche del settore turistico-alberghiero nel territorio regionale.>>;
b)
al comma 2 dell'articolo 3 la parola <<
f)>> è sostituita dalla seguente: <<
g bis)>>;
c)
dopo l'articolo 6 quater è inserito il seguente:
<<Art. 6 quater.1
(Interventi di partecipazione in fondi immobiliari)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g bis), ai fini della modernizzazione e dello sviluppo del sistema ricettivo nel territorio regionale, sono attivati interventi finanziari in forma di partecipazione in fondi immobiliari chiusi per la realizzazione di progetti che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio turistico-alberghiero e alla crescita della competitività dei gestori alberghieri.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è data attuazione alle norme di cui al presente articolo con particolare riferimento alle modalità di individuazione dei fondi immobiliari e di selezione dei gestori, alla determinazione delle linee strategiche di investimento e alla tipologia delle aree destinatarie degli investimenti in virtù del potenziale di attrattività territoriale.>>;
d)
nella rubrica dell'articolo 6 quinquies dopo la parola <<
credito>> sono inserite le seguenti: <<
e finanza>>;
e)
al comma 1 dell'articolo 6 quinquies sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la parola <<
annualmente>> è soppressa;
2)
le parole <<
da a) a f)>> sono sostituite dalle seguenti: <<
da a) a e)>>;
3)
dopo le parole <<
tali risorse>> sono inserite le seguenti: <<
, nonché le risorse riservate a finanziare l'attivazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g bis)>>;
f)
al comma 2 dell'articolo 6 quinquies le parole <<
3 e 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<
5 e 6>>;
g)
al comma 1 dell'articolo 8 le parole <<
di cui al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti: <<
relative agli strumenti di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e),>>;
h)
al comma 2 dell'articolo 8 le parole <<
lettere da a) a f)>> sono sostituite dalle seguenti: <<
lettere da a) a e)>>;
i)
al comma 2 dell'articolo 8 le parole <<
ed f)>> sono soppresse.
43. Per le finalità di cui all'
articolo 3, comma 2, della legge regionale 2/2012, come modificato dal comma 42, è destinata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo a PromoTurismoFVG per finanziare uno studio di fattibilità che, nell'ambito della programmazione delle attività promozionali delle Valli del Natisone, fornisca utili strumenti per la valorizzazione, anche in un'ottica di sviluppo del turismo lento in quel territorio, della zona del monte Matajur.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale attività produttive e turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata e di un preventivo della spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
47. Al fine di sostenere le attività di promozione turistica collegate al progetto "Una Regione per tutti" finalizzato al turismo accessibile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ad associazioni senza scopo di lucro per iniziative finalizzate alla promozione e alla diffusione del turismo accessibile.
48. I contributi di cui al comma 47 sono concessi per il tramite di PromoTurismoFVG, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
49. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
50. In deroga al
comma 71 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e agli articoli 4, comma 1, e 5 del regolamento di attuazione emanato con
decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 0189/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'
articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un finanziamento a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi che non abbiano ancora beneficiato del contributo ai sensi della citata legge nel 2025.
51. Per le finalità di cui al comma 50 le società di gestione presentano apposita domanda all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre 2025.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Europea Romea Strata E.T.S. di Aquileia, di seguito Associazione, a copertura degli oneri collegati all'organizzazione di un evento a valenza internazionale per celebrare il riconoscimento ottenuto dalla Romea Strata quale Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa.
54. La domanda di concessione del contributo è presentata dall'Associazione a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'evento e del quadro economico delle spese da sostenersi. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
56. Per la valorizzazione del turismo naturalistico connesso alla didattica ambientale e alla diffusione della cultura faunistica nell'ambito territoriale della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse alla Comunità Collinare del Friuli a copertura delle spese per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione degli ambienti naturali e delle riserve naturalistiche presenti nel territorio della Comunità stessa.
57. Per ottenere il trasferimento di cui al comma 56 la Comunità Collinare del Friuli presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo, corredata della relazione illustrativa del progetto da attuare. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità del trasferimento delle risorse e di rendicontazione della spesa.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
59.
Il
comma 42 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2023 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:
<<42. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo dal Comune di Sesto al Reghena, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.>>.
60. Per le finalità di cui all'
articolo 2, commi 41 e 42, della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 59, è destinata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 61.
61. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella B.
Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. Al fine di continuare ad assicurare il sostegno alle imprese agroalimentari con modalità adeguate a contrastare la situazione economica sfavorevole, derivante anche dalle tensioni dei sistemi commerciali nazionali e internazionali, il "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino", di cui all'
articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2027 nel rispetto delle condizioni dei regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione europea o dei limiti stabiliti a titolo di "de minimis" e, in considerazione dell'evoluzione della congiuntura economica, assume la denominazione di "Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali".
2.
Per l'attuazione del "Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali" si applica:
5. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'
articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica agli incentivi concessi, anche attraverso risorse statali e comunitarie, alle imprese agricole, forestali e ittiche e alle loro associazioni, per investimenti per i quali viene effettuata la valutazione di congruità della spesa.
7. Nelle more dell'applicazione dell'
articolo 3, comma 3, della legge regionale 13/2024, come modificato dal comma 6, i bandi del Programma Valore Agricoltura possono prevedere la concessione di contributi per le finalità di cui al comma 2, lettera e), del medesimo articolo 3, anche a favore dei proprietari pubblici singoli o associati dei compendi malghivi.
8. Per le finalità di cui all'
articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 13/2024, come modificato dal comma 6 e considerato quanto previsto dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 1.750.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
12. Al fine di favorire lo sviluppo di processi sostenibili in un'ottica di economia circolare nell'ambito del comparto agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un contributo per realizzare un centro per la raccolta e la conservazione dei foraggi nel territorio montano da mettere a disposizione di tutte le aziende agricole interessate, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12, corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, entro l'1 ottobre 2025.
14. Sono considerate spese ammissibili quelle relative all'acquisto e all'adeguamento dell'immobile in cui realizzare il centro, nonché quelle per la realizzazione di impianti tecnici. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione semplificata delle spese in applicazione dell'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Qualora motivatamente richiesto nella domanda di cui al comma 13, il contributo è erogato in via anticipata fino al 100 per cento dell'importo concesso.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
16. Nell'ambito delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di promozione e valorizzazione delle peculiarità territoriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia un contributo straordinario per lo sviluppo in via sperimentale dei sistemi di fertirrigazione a basso consumo idrico della vite nell'area del Collio, anche in collaborazione con altri soggetti dotati di adeguata professionalità.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui comma 16 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro l'1 ottobre 2025, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione tecnica illustrativa e del quadro economico.
18. Qualora motivatamente richiesto nella domanda di cui al comma 17, il contributo è erogato in via anticipata fino al 100 per cento dell'importo concesso. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi e le modalità di rendicontazione semplificata delle spese in applicazione dell'
articolo 42 della legge regionale 7/2000.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
20. Al fine di promuovere la valorizzazione del territorio rurale, utilizzando la cultura agricola come strumento di inclusione attiva di persone fragili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle fattorie didattiche e sociali per la realizzazione di aule polifunzionali e laboratori.
21. I beneficiari dei contributi di cui al comma 20 sono imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale, iscritte negli elenchi delle fattorie didattiche o sociali tenuti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) ai sensi dell'
articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), e operano da almeno due anni in convenzione con istituti scolastici con sede nel territorio regionale o con enti formativi accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
22. I contributi di cui al comma 20 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 60.000 euro e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023. Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione o l'adeguamento delle strutture, anche attraverso l'acquisto di prefabbricati e la realizzazione o l'adeguamento degli impianti, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature anche tecnologiche.
23. Le domande di contributo, corredate della convenzione comprovante l'attività di cui al comma 21, della relazione descrittiva degli interventi e del preventivo di spesa, sono presentate dall'1 al 20 settembre 2025 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di contributo.
24. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il contributo concesso è erogato in via anticipata in un'unica soluzione, senza che sia necessaria la presentazione di garanzie. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
25. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un sostegno integrativo rispetto a quello concesso ai sensi dell'
articolo 3, comma 39, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), per il prosieguo e il completamento del relativo progetto di valorizzazione tecnico-scientifica in campo vitivinicolo.
27. La domanda per la concessione del sostegno integrativo di cui al comma 26 è presentata, entro il 30 settembre 2025, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva delle iniziative da realizzare e del preventivo di spesa. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 40 e 42 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2024.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata l'ulteriore spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
29. Al fine di sostenere le finalità istituzionali dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia connesse al miglioramento delle specie animali allevate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione medesima un contributo straordinario per l'acquisto di macchinari e attrezzature destinati alla selezione e conservazione del patrimonio genetico dei riproduttori scelti.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata entro il 30 settembre 2025, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione tecnica illustrativa e del preventivo di spesa.
31. Previa specifica istanza, il contributo è erogato in via anticipata nella misura massima del 70 per cento, senza presentazione di garanzie. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
32. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna del Gemonese un contributo straordinario al fine di realizzare, sul territorio regionale, la seconda indagine campionaria sull'orticoltura e agricoltura non professionale, considerando la complessità di tali attività produttrici di cibo destinato all'autoconsumo. L'indagine campionaria fa parte del progetto pilota integrato pluriennale già avviato nel 2021 e denominato "Il contributo degli orti familiari, degli orti urbani e dell'agricoltura non professionale per progettare i sistemi agroalimentari locali sostenibili, resilienti, in grado di produrre cibo sicuro e nutriente in un Friuli Venezia Giulia green".
34. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 33 è presentata entro il 30 settembre 2025 alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
35. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
36. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
38. Per le finalità di cui al comma 37, a seguito dell'adozione o dell'aggiornamento da parte del Servizio fitosanitario regionale delle misure fitosanitarie, ERSA può presentare una o più richieste di trasferimento alla Direzione competente in materia di risorse agroalimentari. Con le risorse trasferite, ERSA è autorizzata a sostenere le spese che non sono oggetto di altre forme di finanziamento e che vengono poste a carico di enti locali o altri enti pubblici secondo i criteri previsti in apposite convenzioni.
39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
40. Nell'ambito delle finalità di cui all'
articolo 3, comma 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in via straordinaria ulteriori interventi urgenti di ripristino, adeguamento e nuova realizzazione di viabilità forestale da attuarsi nel comprensorio dei Comuni facenti parte del Consorzio boschi carnici, di seguito Consorzio, ancorché non inseriti nel Piano, approvato dalla Giunta regionale, di cui all'
articolo 3, comma 66, della legge regionale 7/2024.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
43.
All'articolo 56 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. In caso di realizzazione dei lavori di cui al comma 2 in amministrazione diretta è previsto un incentivo per il personale tecnico amministrativo dipendente della Regione che svolge le attività indicate nel regolamento attuativo di cui all'
articolo 23, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con regolamento, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di foreste, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.>>;
b)
il comma 3 è abrogato.
44. Per le finalità di cui all'
articolo 56 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 43, è destinata la spesa complessiva di 114.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2025 e di 42.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 68.
45. In continuità con le finalità di cui all'
articolo 3, comma 38, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), inerenti il contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici e l'efficientamento del sistema irriguo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un finanziamento per uno studio sulle modalità di incremento della risorsa idrica a uso agricolo anche attraverso la realizzazione di invasi di accumulo nel bacino del torrente Torre.
46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro il 30 settembre 2025, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa che individua, in particolare, l'elenco degli argomenti trattati dallo studio. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
47. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
48. Le domande per i contributi relativi alla realizzazione di opere comunali in territorio montano di cui all'
articolo 3, comma 94, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), inviate entro il termine di legge e non pervenute a causa di errori nella trasmissione informatica, possono essere riproposte entro il 31 agosto 2025.
49. Per le finalità di cui al comma 48 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
50. Al fine di assicurare la piena attuazione degli interventi previsti dall'
articolo 3, comma 30, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), finalizzati a realizzare nel territorio montano della Carnia una struttura logistico-ricettiva per gli atleti che praticano le discipline sportive invernali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di Montagna della Carnia un ulteriore contributo dell'importo massimo di 165.000 euro a sostegno degli oneri di acquisto, manutenzione straordinaria e recupero dell'immobile da destinare a foresteria.
51. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro il 15 settembre 2025 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva delle spese preventivate e dell'aggiornamento del quadro economico risultante dal decreto di concessione 9 dicembre 2024, n. 62535/GRFVG. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata l'ulteriore spesa di 165.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Amministrazioni comunali che hanno stipulato convenzioni per l'uso di sedi logistiche ai sensi dell'
articolo 4, comma 3 quater, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), le risorse necessarie per interventi di adeguamento funzionale dei relativi immobili al fine di consentirne l'utilizzo anche da parte del Corpo forestale regionale come deposito di apparecchiature, attrezzature, uniformi ed equipaggiamenti. L'Unità operativa specialistica Corpo forestale regionale individua uno o più immobili che rispondono alle proprie esigenze istituzionali e definisce tramite convenzione le modalità e i termini di utilizzo a titolo gratuito, per almeno vent'anni, dei locali.
54. Per le finalità previste dal comma 53 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
55. Anche al fine di valorizzare l'immagine del Corpo forestale regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere gratuitamente materiale divulgativo e promozionale relativo all'attività del Corpo medesimo a soggetti senza fini di lucro per contribuire, secondo modalità stabilite da apposita convenzione, alla realizzazione di attività di carattere benefico.
56. Al fine di disporre in via permanente degli animali oggetto di preparazione tassidermica già impiegati per l'attività di divulgazione naturalistica dal Corpo forestale regionale e presenti presso il Centro Didattico Naturalistico di Basovizza, in considerazione del valore aggiunto dagli stessi apportato alla conoscenza degli ecosistemi della fauna locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere al tassidermista che li ha realizzati il rimborso per le spese di preparazione ai sensi dell'
articolo 6, comma 4, della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia). La domanda di rimborso è presentata entro il 30 settembre 2025 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comandocfr@certregione.fvg.it. Il rimborso è erogato previa verifica di quanto disposto dall'
articolo 6, comma 3, della legge regionale 26/2002 e previa verifica della congruità a cura del Servizio competente in materia di tassidermia.
57. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
58.
L'Amministrazione regionale è autorizzata in via straordinaria a concedere un aiuto alle imprese agricole che:
a) hanno presentato nell'anno 2024, ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del capo II del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della
legge regionale 06/2008), domanda di indennizzo per cui non sussistono cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento;
b) hanno denunciato danni da fauna selvatica per i quali non è stato possibile accertare la causa e l'entità mediante sopralluogo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
61. L'entità del danno per cui è riconosciuto l'aiuto di cui al comma 58 è pari al 70 per cento di quello dichiarato. L'aiuto è determinato applicando, all'entità del danno, i valori stabiliti nel prezziario delle colture approvato, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 023/Pres., detratti eventuali aiuti o indennizzi concessi per i medesimi danni. L'aiuto non può in ogni caso superare il limite di 5.000 euro per ciascun beneficiario.
62. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dall'acquisizione di tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 60. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
63. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 68.
65. Al fine di dare applicazione nell'anno 2025 a quanto previsto dal comma 64, ulteriori domande di contributo per l'acquisto e l'istallazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione della selvaggina uccisa a caccia possono essere presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 15 settembre.
66. Per le finalità di cui all'
articolo 69, comma 2, della legge regionale 28/2017, come modificato dal comma 64, è destinata la spesa complessiva di 78.000 euro, suddivisa in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 68.
68. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella C.
Art. 4
(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Lorenzo Isontino un contributo per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto rinvenuto nell'area dell'ex caserma Colinelli.
2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma degli interventi.
3. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
5. I procedimenti in corso relativi alle domande di contributo concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese cessate, presentate nell'anno 2024 ai sensi dell'
articolo 4, comma 30 bis, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), nel testo vigente al 31 dicembre 2024, sono conclusi ai sensi del
decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2020, n. 047/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'
articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)).
6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 19.343,20 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo per la realizzazione degli interventi di chiusura e messa in sicurezza della ex discarica Bragagnon.
8. La domanda di contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma degli interventi.
9. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 7 sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.
10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 1.635.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un finanziamento per la copertura del quadro economico per l'intervento di realizzazione della bonifica e del ripristino ambientale del sito orfano denominato "Area Terme Romane - Ceneri pesanti provenienti dalla centrale termica di Monfalcone", approvato con decreto del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 16 aprile 2025, n. 19487/GRFVG, per garantire il completamento delle opere finanziate con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, nell'ambito dell'"Accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione ex decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, siglato tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Precenicco, il Comune di Porcia e il Comune di Monfalcone".
12. La domanda di finanziamento è trasmessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al servizio competente in materia di rifiuti sulla base della modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.
13. Con il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 11 sono stabiliti termini e modalità di rendicontazione.
14. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 2.550.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un contributo per l'attivazione di borse per attività di ricerca post lauream negli ambiti afferenti alle materie ambiente, energia e sviluppo sostenibile per le esigenze della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella D di cui al comma 61.
17. Per il raggiungimento delle finalità di completamento e informatizzazione della Carta geologica d'Italia, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), di cui all'
articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e ai sensi dell'
articolo 8, comma 1, lettera x), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento al Dipartimento di matematica, informatica e geoscienze dell'Università degli Studi di Trieste destinato al cofinanziamento triennale per il supporto scientifico ai fini dei rilievi specialistici, l'elaborazione dei dati e loro restituzione georiferita per la prosecuzione del Progetto CARG, coordinato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per la realizzazione del foglio "067 Cividale".
18. Con il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 17 sono stabiliti termini e modalità di rendicontazione.
19. Per le finalità di cui al comma 17 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
20. Ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza e naturalità del lago dei Tre Comuni, nonché per valorizzare le caratteristiche specifiche del luogo, ricostituire connessioni mancanti o fornire nuove possibilità d'uso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Comunità di Montagna del Gemonese per interventi nei Comuni di Bordano, Cavazzo Carnico e Trasaghis volti al miglioramento del lungolago e riguardanti l'integrazione di elementi naturali, ricreativi e di accessibilità.
21. La domanda di contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma degli interventi.
22. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 20 sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa. Il destinatario del contributo è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione risorse idriche la rendicontazione della spesa, ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 2.830.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
24. Al fine di contrastare in modo mirato l'inquinamento da plastiche e microplastiche che costituisce un grave rischio per l'ecosistema marino, la biodiversità e le attività turistiche e portuali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni di Muggia, Trieste e Duino Aurisina per l'acquisto di cestini per la raccolta di rifiuti in mare capaci di intercettare in modo automatico e continuativo rifiuti galleggianti. I contributi sono concessi con lo scopo di poter avviare nel 2026 la realizzazione di un progetto pilota con le medesime finalità.
25. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un preventivo. I contributi sono concessi nella misura massima di 30.000 euro al Comune di Trieste e di 10.000 euro ciascuno ai Comuni di Muggia e Duino Aurisina.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 20 dicembre 2024, n. 65754/GRFVG ai comuni soci della società HydroGEA per l'incorporazione nella società CAFC e a fissare un nuovo termine per la conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Commissario straordinario le risorse finanziarie necessarie per far fronte ai maggiori oneri fiscali concernenti gli interventi per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil.
29. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 16.785,77 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Valvasone Arzene a sostegno dei maggiori oneri per la rimozione dell'amianto dalle ex Caserme Tagliamento, conseguenti all'aumento della quantità di materiale contaminato da fibre contenenti amianto rinvenuto, e per la demolizione dei fabbricati pericolanti. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti anteriormente alla presentazione della domanda di concessione del contributo.
31. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.
32. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 30 sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 78.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), e di 310.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
34. Ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della mitigazione dei loro effetti, della riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento atmosferico, la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, sentita la Direzione centrale infrastrutture e territorio, è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla redazione di uno studio specialistico per la realizzazione di interventi di riqualificazione ecologica presso uno o più edifici per l'edilizia residenziale pubblica gestiti dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali.
35. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 175.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo all'I.S.I.S. Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" di Trieste rispetto a quanto già concesso ai sensi dell'
articolo 4, comma 61, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), per le attività di rimozione e smaltimento dell'amianto rinvenuto in parti della nave scuola denominata "Umberto d'Ancona".
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.
38. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 36 sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.
39. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Roveredo in Piano per le attività di rimozione e smaltimento della lana di vetro e dell'amianto rinvenuto nel corso dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola primaria "E. Fermi".
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.
42. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 40 sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.
43. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
45.
All'
articolo 48 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per le finalità di cui alla presente legge per impianto a uso privato si intende anche l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree all'uopo attrezzate, destinato all'esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società consortili di bacino firmatarie di contratti di servizio, nonché di aziende subaffidatarie del servizio di trasporto pubblico.>>.
46.
Alla legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole <<
e nel rispetto>> sono inserite le seguenti: <<
delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della fauna e del paesaggio e>>;
b)
all'alinea del comma 1 dell'articolo 15 le parole <<
nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>> sono soppresse;
c)
dopo il comma 12 ter dell'articolo 15 è inserito il seguente:
<<12 quater. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 1.>>;
d)
all'alinea dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 le parole <<
nel rispetto delle prescrizioni e divieti a tutela dell'ambiente, della biodiversità, della fauna e dell'avifauna contenute nel decreto di cui all'articolo 11, comma 1>> sono soppresse;
e)
dopo il comma 3 bis dell'articolo 16 è inserito il seguente:
<<3 ter. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all'articolo 1.>>;
f)
dopo il comma 12 dell'articolo 50 è aggiunto il seguente:
<<12 bis. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, verificata alla scadenza della concessione o a seguito di istanza di variante, comporta l'obbligo, a carico del concessionario, della corresponsione dell'integrazione del canone annuo di concessione determinato sulla base della tariffa vigente al momento dell'accertamento e per l'intera durata della stessa.>>;
g)
al comma 13 dell'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al primo periodo le parole <<
da 4.000 euro a 40.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<
da 8.000 euro a 50.000 euro con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio>>;
2)
al secondo periodo le parole <<
da 400 euro a 2.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<
da 2.000 euro a 10.000 euro con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio>>;
h)
il comma 14 dell'articolo 56 è abrogato;
i)
ai commi 5 e 6 dell'articolo 57 le parole <<
14,>> sono soppresse.
47. Le entrate derivanti dal disposto di cui al
comma 12 bis dell'articolo 50 della legge regionale 11/2015, come aggiunto dalla lettera f) del comma 46, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
48. Le entrate derivanti dal disposto di cui al
comma 13 dell'articolo 56 della legge regionale 11/2015, come modificato dalla lettera g) del comma 46, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
49.
Al
comma 3 bis dell'articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), le parole <<
la Giunta regionale emana bandi per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.>> sono sostituite dalle seguenti: <<
la struttura regionale competente in materia di geologia emana bandi per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a definire, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 7/2000, gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità degli incentivi.>>.
50.
All'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 le parole: <<
, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio,>> sono soppresse;
b)
il comma 8 è abrogato;
c)
al comma 9 le parole: <<
alle Camere di commercio competenti per territorio,>> sono soppresse.
51.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e la sicurezza degli impianti e in considerazione dei tempi necessari per completare le procedure di gara, la Giunta regionale può consentire, per le concessioni di cui al comma 1, un'ulteriore prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, per conto della Regione, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione a uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione di cui al capo II, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 5.
1 ter. È fatto obbligo al concessionario uscente, durante il periodo di prosecuzione temporanea di cui al comma 1 bis, di rispettare gli obblighi previsti dalle disposizioni settoriali statali e regionali.>>.
53. Per le finalità di cui all'
articolo 3 della legge regionale 18/2022, come modificato dal comma 52, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
54.
Al
comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole <<
dilettantistiche e professionistiche>> sono inserite le seguenti: <<
, alle Federazioni sportive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) operanti sul territorio regionale mediante Comitati regionali, agli enti di promozione sportiva>>.
55. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 19, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 54, è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
56.
All'articolo 4 della legge regionale 7/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 19 è inserito il seguente:
<<19 bis. L'Amministrazione regionale si impegna a costituire la CER "IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA" e a tal fine è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua costituzione.>>;
b)
al comma 51 sono aggiunte infine le seguenti parole <<
, a copertura dei costi per la gestione post operativa della discarica>>;
c)
al comma 53 dopo le parole <<
le modalità di erogazione del contributo medesimo>> sono aggiunte le seguenti: <<
, comprese eventuali anticipazioni anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, nonché le modalità di rendicontazione della spesa>> e le parole: <<
La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. In caso di variazioni soggettive del beneficiario,>> sono soppresse.
57. Per le finalità di cui al
comma 19 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7/2024, come inserito dalla lettera a) del comma 56, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
58.
All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 24 le parole <<
di efficientamento ecologico da effettuare nelle sedi situate sul territorio regionale, che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico>> sono sostituite dalle seguenti: <<
, da effettuare nelle sedi situate sul territorio regionale, di efficientamento energetico o di risparmio idrico>>;
b)
al comma 63 la parola <<
straordinario>> è soppressa;
c)
al comma 64 le parole <<
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<
entro il 30 settembre 2025>>.
59. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 58 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
60. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 63, della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera b) del comma 58, è destinata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 61.
61. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella D.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 30 del presente articolo le parole «Valvasone» devono correttamente leggersi come «Valvasone Arzene».
Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere trasferimenti a sostegno di spese correnti al Comune di Enemonzo per la valutazione di agibilità degli edifici di proprietà privata ubicati nella frazione di Quinis, nell'area censita ad alta pericolosità P4, per la valutazione patrimoniale degli stessi, nonché per l'elaborazione di una proposta di riduzione del rischio idrogeologico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
3. A seguito di autorizzazione fornita dal Dipartimento delle Infrastrutture dello Stato Maggiore dell'Esercito alla Regione Friuli Venezia Giulia, le opere di sistemazione della caserma Goi Pantanali di Gemona del Friuli per lo svolgimento delle attività correlate al cinquantennale del terremoto del 1976 vengono realizzate per il tramite della Protezione Civile della Regione.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
5.
All'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 56 è sostituito dal seguente:
<<56. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli e ai Comuni individuati come disastrati, contributi per spese da sostenere per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per l'organizzazione degli eventi collegati al cinquantennale del sisma del 1976 definiti dal Comitato di cui al comma 55.>>;
b)
dopo il comma 56, come sostituito dalla lettera a), sono inseriti i seguenti:
<<56 bis. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere al Comune di Latisana, in occasione del sessantesimo anniversario della tragica alluvione, un contributo per le spese da sostenere in relazione all'organizzazione di esercitazioni della Protezione Civile locale ed eventi correlati.
56 ter. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri, in occasione del sessantesimo anniversario della tragica alluvione, un contributo per le spese da sostenere in relazione all'organizzazione di esercitazioni della Protezione Civile locale ed eventi correlati.>>;
c)
il comma 57 è sostituito dal seguente:
<<57. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 56.>>;
d)
al comma 59 bis sono aggiunte infine le seguenti parole: <<
, nonché a svolgere attività collaterali al mantenimento della memoria della ricostruzione del Friuli>>.
6. Per le finalità di cui all'
articolo 5, commi 56, 56 bis e 56 ter, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 5, è destinata la spesa di 1.120.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
7. Per le finalità di cui al
comma 59 bis dell'articolo 5 della legge regionale 16/2023, come modificato dalla lettera d) del comma 5, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
9.
Al fine di sostenere gli interventi individuati con i decreti 20 maggio 2021, n. 2345/TERINF e 27 ottobre 2021, n. 4434/TERINF, ai sensi del
comma 13 bis dell'articolo 7 della legge regionale 15/2014, come modificato dal comma 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Comune di Rivignano Teor per 8.500.000 euro per la costruzione delle nuove scuole primarie "
A. Manzoni" e "
G. Pascoli", al Comune di Gemona del Friuli per 12.600.000 euro per la costruzione della scuola secondaria di primo grado "
A. Cantore" e al Comune di Ruda per 700.000 euro per la progettazione esecutiva di una nuova scuola primaria.
10. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 9 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della documentazione progettuale disponibile, di un cronoprogramma e di un quadro economico, a mezzo posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
11. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
12. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 21.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025- 2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri relativi alla riqualificazione di sottopassi ferroviari realizzati nell'ambito di convenzioni tra la stessa Regione o gli enti locali e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l'eliminazione di passaggi a livello, per le parti che prevedono, a carico della stessa Regione o degli enti locali, la relativa gestione e manutenzione.
14. Le attività di cui al comma 13, comprensive anche delle indagini preliminari e delle successive attività progettuali, sono realizzate dai proprietari o dai gestori della viabilità stradale pubblica afferente mediante ricorso alla delegazione amministrativa intersoggettiva di cui agli
articoli 51 e 51 ter della legge regionale 14/2002.
15. Il sostegno di cui al comma 13 è attuato sulla base di specifico bando da pubblicarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie che definisce, altresì, le modalità e i criteri di finanziamento.
16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere azioni attuate dagli enti locali o da società a totale partecipazione pubblica finalizzate alla mitigazione degli impatti sul traffico passeggeri e merci determinati dalla chiusura per lavori di viabilità autostradale o di superstrade a valenza transfrontaliera o internazionale anche presenti nei limitrofi territori della Repubblica di Slovenia e del Land Carinzia.
18. Il sostegno di cui al comma 17 è attuato sulla base di specifiche convenzioni oppure di specifico bando da pubblicarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie che definisce, altresì, le modalità e i criteri di finanziamento.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a sostenere gli oneri derivanti dalla messa in disponibilità di aree di parcheggio da parte della società SDAG S.p.A., nonché da altre azioni regionali da attuarsi a mitigazione degli impatti determinati dalla chiusura per lavori della superstrada H4 in territorio sloveno e al fine del decongestionamento del traffico stradale.
20. Il finanziamento delle azioni di cui al comma 19 è attuato sulla base di specifiche convenzioni.
21. Per le finalità di cui ai commi 17 e 19 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i maggiori oneri assunti dai consorzi di sviluppo economico locale di cui alla
legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le attività di manovra ferroviaria nell'ambito dei raccordi ferroviari di competenza derivanti da modifiche all'assetto dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
23. Il sostegno di cui al comma 22 è attuato sulla base di specifico bando, da pubblicarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie che definisce, altresì, le modalità e i criteri di finanziamento.
24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli (COSEF) un contributo per interventi di miglioramento e ripristino della funzionalità e il potenziamento del raccordo e scalo ferroviario consortile ZIAF di Osoppo.
26. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata al Servizio competente in materia di logistica della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali.
27. Il contributo di cui al comma 25 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.
28. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 25 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del
regolamento (UE) n. 651/2014 e viene messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Ai sensi dell'articolo 56 del
regolamento (UE) n. 651/2014, il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 25 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del
regolamento (UE) n. 651/2014.
29. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della
legge regionale 14/2002.
30. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 2.530.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
32. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 2.951.563,50 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i contributi concessi alla Parrocchia San Pietro apostolo di Cordenons con i decreti 28 novembre 2017, n. 9208/TERINF e 20 luglio 2018, n. 3388/TERINF, già confermati con decreto 8 settembre 2020, n. 3276/TERINF, al Seminario diocesano di Pordenone per il nuovo intervento di riqualificazione e abbattimento barriere architettoniche dei locali del Seminario diocesano.
34. La domanda di devoluzione di cui al comma 33 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata da relazione illustrativa, cronoprogramma e quadro economico.
35.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri relativi alla realizzazione o all'ampliamento di parcheggi di interscambio, da realizzarsi nelle località sede di Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR), individuati dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, o di stazioni ferroviarie non sede di CIMR, al fine di sostenere l'intermodalità e l'utilizzo del trasporto pubblico, anche a sostegno di progetti di rigenerazione urbana e della partecipazione a iniziative di partenariato pubblico-privato, attraverso specifiche convenzioni da stipularsi con gli enti locali, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e altri soggetti pubblici o privati. I progetti dovranno prevedere, ove possibile:
a) il riuso di siti dismessi, pubblici o privati, escludendo l'interessamento, anche parziale, di aree agricole, forestali o comunque a valenza paesaggistico-ambientale;
b) l'installazione di pannelli solari, nel caso di parcheggi in elevazione;
c) l'utilizzo di tecniche e materiali costruttivi riconducibili alla bioedilizia, nonché di componenti vegetali per limitare l'effetto isola di calore.
36. Il sostegno finanziario di cui al comma 35 è attuato sulla base di specifico bando, da pubblicarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie che definisce, altresì, le modalità e i criteri di finanziamento.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 3.600.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo all'Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. a completamento degli interventi di infrastrutturazione di cui all'
articolo 5, comma 106, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), nonché per interventi corollari a vantaggio della logistica.
39. Il contributo di cui al comma 38 è concesso a seguito della presentazione della domanda, a mezzo posta elettronica certificata, da parte dell'Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., corredata della descrizione dell'investimento, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 40, al Servizio competente in materia di logistica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
40. Il contributo di cui al comma 38 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al
comma 107 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2024, sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del
regolamento (UE) n. 651/2014. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 38 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del
regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
41. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della
legge regionale 14/2002.
42. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 2.800.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per la realizzazione di un magazzino, da destinare al trasporto e alla logistica, in un'area localizzata all'interno del vigente Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) del Comune di Pordenone inerente all'Interporto di Pordenone.
44. Il contributo di cui al comma 43 è concesso a seguito della presentazione della domanda, a mezzo posta elettronica certificata, da parte dell'Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., corredata della descrizione dell'investimento, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 45, al Servizio competente in materia di logistica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
45. Il contributo di cui al comma 43 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 43 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del
regolamento (UE) n. 651/2014.
46. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 43 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del
regolamento (UE) n. 651/2014, ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
47. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo la disciplina della
legge regionale 14/2002.
48. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Interporto di Trieste S.p.A. per l'infrastrutturazione dell'autoporto di Fernetti attraverso interventi di ammodernamento degli impianti, dei magazzini logistici, della palazzina direzionale e di miglioramento della viabilità interna.
50. Il contributo di cui al comma 49 è concesso a seguito della presentazione della domanda, a mezzo posta elettronica certificata, da parte dell'Interporto di Trieste S.p.A., corredata della descrizione dell'investimento, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 51, al Servizio competente in materia di logistica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
51. Il contributo di cui al comma 49 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 49 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del
regolamento (UE) n. 651/2014.
52. L'infrastruttura oggetto del finanziamento di cui al comma 49 non è dedicata ai sensi dell'articolo 2, punto 33, del
regolamento (UE) n. 651/2014 ed è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo praticato per il suo uso o vendita corrisponde al prezzo di mercato. Nel caso in cui la gestione dell'infrastruttura venga affidata a un soggetto terzo mediante concessione o altro atto di conferimento, l'assegnazione avviene in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
53. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della
legge regionale 14/2002.
54. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
55. In via sperimentale, in un'ottica di sinergia e integrazione tra politiche abitative e territoriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 2025 a concedere contributi ai Comuni per la redazione di atti di pianificazione quali Piani attuativi di iniziativa comunale, masterplan o altri elaborati di pianificazione urbanistica o territoriale, anche mediante concorsi di idee, che riguardino la pianificazione di aree dismesse o sottoutilizzate di proprietà comunale, localizzate in aree edificate e urbanizzate situate all'interno del centro abitato aventi una superficie di almeno 5.000 metri quadrati, prevedendo anche la realizzazione di alloggi da destinare in misura rilevante ai soggetti che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato delle locazioni.
56. Il processo di pianificazione delle aree, al fine di rispondere al meglio alle esigenze e ai bisogni della comunità interessata, deve prevedere il coinvolgimento, sotto forma di progettazione partecipata, dell'Ater territorialmente competente, dei cittadini e di enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro. Gli atti di pianificazione di cui al comma 55 devono comprendere linee guida o ipotesi volumetriche per la progettazione degli edifici destinati ai soggetti che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato delle locazioni prevedendo soluzioni abitative, anche sperimentali e innovative di qualità, comprendenti spazi condivisi per la cittadinanza per favorire coesione sociale e costruire nuove centralità.
57. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'area dismessa, una previsione del costo dell'atto di pianificazione e del relativo cronoprogramma, oltre all'indicazione delle forme di coinvolgimento di tutti i soggetti di cui al comma 56. Ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo e per una sola area dismessa.
58. I contributi di cui al comma 55 sono concessi mediante procedimento valutativo a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo che comunque non potrà superare l'importo massimo di 200.000 euro.
59. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per interventi di ammodernamento del parco rotabile ferroviario di proprietà della Regione, finalizzati ad assicurare la continuità dell'utilizzo del materiale rotabile per i servizi di competenza regionale a seguito di interventi sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e transfrontaliera nell'ambito della realizzazione di nuovi sistemi di gestione e controllo per la sicurezza della circolazione ferroviaria.
61. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
62. Al fine di un adeguato sviluppo quali-quantitativo dei servizi marittimi di trasporto pubblico, anche transfrontalieri, di interesse della Regione a supporto del sistema territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere, ai sensi dell'
articolo 17 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del
decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), a un nuovo affidamento in attuazione del vigente Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale, anche integrato da ulteriori servizi.
63. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa complessiva di 30 milioni di euro, suddivisa in ragione di 6 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2026 al 2030, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 186.
64.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 è inserito il seguente:
<<3 bis. La Giunta regionale provvede annualmente all'adeguamento dei limiti reddituali previsti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie di cui al comma 3, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) relativa all'anno precedente.>>.
66. Per le finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
67. Al fine di assicurare la sicurezza e la conservazione del patrimonio immobiliare privato del villaggio Timavo in Comune di Duino Aurisina, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche e di indagini volte alla valutazione della sicurezza statica degli edifici rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica, ai sensi del decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni").
68. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare, sono presentate dal proprietario, sul modello reso disponibile, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'
articolo 36 della legge regionale 7/2000.
69. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 68 e quelle che non risultano finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione sono archiviate.
70. Per le finalità di cui al comma 67 sono ammissibili le spese sostenute dopo il 24 marzo 2025.
71. Il provvedimento di concessione è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda in presenza di risorse sufficienti. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 7/2000.
72. Qualora il termine per l'esecuzione dello studio di cui al comma 67 fissato con il decreto di concessione del contributo non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga o di fissare un nuovo termine nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio.
73. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
75. Per le finalità di cui al comma 74, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute di Trieste presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata di una relazione tecnica descrittiva, di un quadro economico, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e di un piano economico finanziario redatto in ottemperanza alla
deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n. 59 (LR 1/2016 - Applicazione della decisione della Commissione europea 2012/21/UE sui servizi di interesse economico generale nell'ambito dell'edilizia sociale).
76. Con il provvedimento di conferma dei contributi sono fissati i termini di presentazione del progetto di fattibilità tecnico economica, di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo pari a 1.800.000 euro per il completamento dell'intervento di restauro dell'immobile denominato ex "Cinema Teatro Stella Matutina" sito a Gorizia.
78. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 77 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a mezzo posta elettronica certificata, al Servizio competente in materia di edilizia universitaria, corredata di relazione illustrativa, di quadro economico e di cronoprogramma.
79. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 14/2002. Con i decreti di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
80. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2025 alla Parrocchia di San Martino Vescovo di Precenicco un contributo straordinario dell'importo massimo di 180.000 euro per l'estinzione del debito residuo relativo ai maggiori costi sostenuti per la realizzazione di interventi su immobili di proprietà della Parrocchia destinati alla chiesa, alla canonica e alla scuola materna.
82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva della struttura e dei lavori effettuati, di quadro economico riassuntivo della spesa sostenuta e dell'ammontare dei contributi pubblici ricevuti per la realizzazione dei lavori, di copia del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, con l'ammontare del debito residuo, nonché di documentazione attestante la sussistenza e l'ammontare di debiti nei confronti di altre parrocchie relativamente alla realizzazione degli interventi.
83. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale liquidazione del contributo.
84. Per le finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio degli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
86. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione dimostrativa della necessità di ulteriori risorse, del quadro economico comparativo delle spese originariamente previste e di quelle aggiornate e del cronoprogramma aggiornato dell'intervento redatti dal soggetto incaricato della progettazione. Gli enti di cui al comma 85 non possono presentare più di una domanda.
87. Il contributo integrativo è concesso in misura pari al 100 per cento della maggior spesa presunta, come rilevata dal quadro economico aggiornato in rapporto alla somma originariamente ammessa a contributo, nel limite di 500.000 euro per ciascuna domanda, previa verifica del piano economico finanziario redatto in ottemperanza alla
deliberazione della Giunta regionale 59/2018.
88. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, fino a esaurimento dei fondi disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande accoglibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare ulteriori risorse che si rendano disponibili entro il 31 dicembre 2026.
89. Per i contributi di cui al comma 85 trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di coabitare sociale e delle forme innovative previste, rispettivamente, agli
articoli 25 e 26 della legge regionale 1/2016.
90. Per le finalità di cui al comma 85 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
91. Al fine di valorizzare il comprensorio territoriale percorso dalla ciclovia FVG-6 del Tagliamento e il miglioramento dell'intermodalità, in coerenza con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'acquisto di sedimi ed edifici di proprietà di società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
92. Per assicurare una gestione delle aree e degli edifici di cui al comma 91 funzionale alla valorizzazione della ciclovia FVG-6 e dell'intermodalità, l'Amministrazione regionale può stipulare apposita convenzione con gli enti locali territorialmente interessati.
93. Per le finalità di cui al comma 91 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
94. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
95. Al fine di risolvere situazioni di criticità derivanti dalla sosta di mezzi pesanti lungo le arterie stradali o in ambiti non adeguatamente attrezzati, con conseguenti fenomeni di degrado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla realizzazione di aree di sosta attrezzate comprensive anche di docce, servizi igienici, spazi per refezione e dotate di sistemi di videosorveglianza in zone D esterne ai perimetri dei consorzi di sviluppo economico in gestione agli stessi.
96. Il finanziamento delle attività di cui al comma 95 è attuato sulla base di specifico bando da pubblicarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie che definisce, altresì, le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse a sostegno.
97. Per le finalità di cui al comma 95 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto.) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Diocesi di Trieste un contributo pari a 1 milione di euro per il completamento della realizzazione e l'allestimento di un convitto universitario nei locali dell'immobile già seminario vescovile sito in via Besenghi.
99. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 98 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a mezzo posta elettronica certificata, al Servizio competente in materia di edilizia universitaria, corredata di relazione illustrativa, di quadro economico e di cronoprogramma.
100. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 14/2002. Con i decreti di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
101. Per le finalità di cui al comma 98 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Pietro al Natisone un contributo straordinario di 215.000 euro per il completamento dell'intervento denominato "Riqualificazione del centro storico della frazione di Clenia con miglioramento della viabilità e realizzazione di una struttura di incontro polivalente".
103. Per le finalità di cui al comma 102 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico. Contestualmente alla presentazione della domanda, il Comune rinuncia al contributo già concesso con decreto 11 aprile 2024, n. 17299/GRFVG per l'intervento "Realizzazione di una rotatoria stradale su Viale Azzida in corrispondenza dell'intersezione con Via Sedla".
104. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
105. Per le finalità di cui al comma 102 è destinata la spesa di 215.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
106. In via sperimentale per l'anno 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine per un intervento di rigenerazione urbana finalizzato alla riqualificazione di un immobile, anche da acquisire in proprietà, allo scopo di realizzare soluzioni abitative di tipo innovativo dal punto di vista funzionale, energetico e domotico, anche attraverso progettualità acquisite nell'ambito di concorsi d'idee o di progettazione.
107. Gli alloggi realizzati a seguito dell'intervento di cui al comma 106 sono assegnati con bando o avviso pubblico.
108. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione o dell'acquisizione in proprietà, corredata della relazione tecnica descrittiva, del quadro economico, del cronoprogramma dell'intervento e del piano economico finanziario redatto in ottemperanza alla
deliberazione della Giunta regionale 59/2018.
109. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda in misura pari al 100 per cento della spesa presunta, come rilevata dal quadro economico allegato alla domanda, nel limite delle risorse stanziate.
110. Il decreto di concessione fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché quello di presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa.
111. Per le finalità di cui al comma 106 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi di cui all'
articolo 5, commi 88 e 88 bis, della legge regionale 13/2023, per gli interventi già finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero con fondi del Piano nazionale complementare (PNC), che hanno trovato successiva idonea copertura a valere sui fondi del bilancio statale.
113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Gorizia per l'intervento di adeguamento sismico e funzionale, attraverso opere di straordinaria manutenzione e ampliamento, del ponte denominato "di Piuma" o "del Torrione".
114. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di viabilità della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
115. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
116. Per le finalità di cui al comma 113 è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
117. Con riferimento all'intervento denominato "Realizzazione della strada di accesso alla frazione Forcai in Comune di Erto e Casso - PN1620", giusta convenzione stipulata tra il Comune e la Provincia di Pordenone in data 27 agosto 2014, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rinuncia a esigere il credito nei confronti del Comune di Erto e Casso, pari a 443.200 euro, relativo al cofinanziamento dell'opera da parte del Comune.
118. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 117 è accantonata la spesa di 443.200 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
119. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Bicinicco per l'intervento di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia.
120. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Bicinicco presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma.
121. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
122. Per le finalità di cui al comma 119 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
123. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pravisdomini per l'intervento di manutenzione straordinaria del ponte comunale attraverso opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura.
124. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Pravisdomini presenta al Servizio competente in materia di viabilità della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
125. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
126. Per le finalità di cui al comma 123 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
127. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Flaibano con decreto 7 dicembre 2022, n. 28973/GRFVG di competenza del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, ai sensi dell'
articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per l'ampliamento del cimitero di Sant'Odorico, in luogo dei lavori di miglioramento sismico della scuola dell'infanzia di Flaibano.
128. Per le finalità di cui al comma 127, il Comune di Flaibano presenta al Servizio competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa degli interventi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione e di rendicontazione per i lavori di cui al comma 127.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 110.000 euro per i lavori di "completamento intervento Casa canonica di Invillino", concesso al Comune di Villa Santina con il decreto 14 agosto 2013, n. 1457/ISTR, già confermato con il decreto 17 ottobre 2016, n. 4458/TERINF.
130. La domanda di conferma di cui al comma 129 deve essere presentata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con indicazione dei termini previsti per la realizzazione dell'intervento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it.
131. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste per recuperare e riqualificare le aree pertinenziali di proprietà della stessa.
132. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prima dell'inizio dei lavori, corredata della relazione tecnica descrittiva, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
133. Il decreto di concessione fissa il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa.
134. Per le finalità di cui al comma 131 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
135. Al fine di fronteggiare la crescente domanda di patenti di categoria superiore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di autocarri di categoria N2 o N3, anche usati con garanzia legale della durata di almeno dodici mesi, fino al limite massimo di 30.000 euro a beneficiario e fino al concorso dell'80 per cento della spesa, ai consorzi delle autoscuole e alle autoscuole aventi sede in Friuli Venezia Giulia.
136. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la competente Direzione centrale infrastrutture e territorio emana un bando contenente termini e modalità per la presentazione della domanda corredata di un preventivo di spesa.
137. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 135, nonché l'ammissibilità delle spese. La concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
138. Per le finalità di cui al comma 135 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
139. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la costruzione del sottopasso sulla SR252 in Comune di Palmanova e la conseguente eliminazione del passaggio a livello nei pressi della stazione ferroviaria, facilitando l'ingresso in autostrada al casello di Palmanova ed evitando il passaggio del traffico pesante nei centri abitati prospicenti alla SP80.
140. Per le finalità di cui al comma 139 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la costruzione del terzo ponte cittadino sul fiume Natisone in Comune di Cividale del Friuli, consentendo di rendere pedonale lo storico "ponte del Diavolo" e di veicolare il traffico al di fuori del centro storico, diluendolo sempre su un doppio ponte.
142. Per le finalità di cui al comma 141 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
143. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile, promuovere il cicloturismo e lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario per svolgere uno studio di fattibilità per la realizzazione della prima pista ciclabile solare regionale.
144. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 143 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
145. Per le finalità di cui al comma 143 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
146. Al fine di garantire condizioni ambientali adeguate tutelando il benessere dei bambini e facilitando l'attività educativa svolta dagli operatori nei mesi più caldi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni capoluogo delle ex province della Regione per l'installazione di impianti di climatizzazione negli edifici, di proprietà comunale, adibiti a sedi di centri estivi comunali per minori.
147. La domanda è presentata dai Comuni di cui al comma 146 alla Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata di una relazione descrittiva degli interventi, del numero complessivo di iscritti ai centri estivi comunali, nonché del preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio, il riparto delle risorse viene definito in proporzione al numero di iscritti di ogni singolo comune. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione del contributo.
148. Per le finalità di cui al comma 146 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
149. Al fine di favorire la diffusione e l'utilità degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla
legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere un contributo annuale forfettario di 5.000 euro a coloro che assicurano il servizio di taxi o di noleggio con conducente nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 20:00 e le ore 04:00 del giorno seguente all'interno dei Comuni delle aree interne del territorio della Regione FVG, così come definite dalla strategia nazionale per le aree interne (SNAI).
150. Per le finalità di cui al comma 149, l'Amministrazione regionale con specifico bando, da pubblicarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie definisce, altresì, le modalità e i criteri di attribuzione del contributo forfettario.
151. Per le finalità di cui al comma 149 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
152. Al fine di sostenere nell'edilizia scolastica le iniziative verso un ambiente educativo che favorisca lo sviluppo di competenze emotive, cognitive e motorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni competenti ai sensi della
legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), per la creazione di aule sensoriali nelle scuole primarie, per un massimo di 20.000 euro a progetto. Ogni Comune può presentare una sola domanda.
153. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, dal legale rappresentante pro tempore dell'ente, a mezzo posta elettronica certificata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa del progetto, dalla relazione dell'Istituto Comprensivo di riferimento che manifesta l'esigenza di cui al comma 152, nonché dal quadro economico e dal cronoprogramma. I contributi sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione.
154. Per le finalità di cui al comma 152 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
155. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Parrocchia della Santissima Trinità dei Santi Pietro e Paolo di Mortegliano per il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio del Duomo, avviati in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi nel mese di luglio 2023.
156. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 155 è presentata al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma dei lavori.
157. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
158. Per le finalità di cui al comma 155 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
159.
Il
comma 191 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2024 è sostituito dal seguente:
<<191. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la manutenzione straordinaria, la sostituzione di serramenti, anche comprensivi di infissi, e il sostenimento delle spese legate all'adeguamento normativo delle sedi dei gruppi di competenza. Le sedi devono essere in locali di proprietà delle sezioni regionali o dei gruppi di competenza oppure in affidamento da parte delle amministrazioni comunali o delle parrocchie con convenzione.>>.
160. Per le finalità di cui al
comma 191 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 159, è destinata la spesa di 585.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
162. Per le finalità di cui al comma 161 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
163. Nell'ambito dello studio di riqualificazione urbana di "Borgo Stazione", al fine di migliorare qualitativamente e rendere più attrattivo l'utilizzo del trasporto pubblico locale e l'intermodalità gomma ferro, nonché risolvere le criticità dell'attuale localizzazione, potenziando al contempo l'utilizzo degli spazi della stazione ferroviaria e delle aree esterne alla stessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario per l'acquisizione di aree e per le relative spese progettuali finalizzate alla realizzazione della nuova autostazione del trasporto pubblico extraurbano, anche mediante la stipula di convenzioni con Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e nel rispetto dei parametri qualitativi e funzionali previsti dal Piano regionale del trasporto pubblico locale.
164. La domanda di concessione del contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del quadro economico delle spese, della relazione illustrativa e del cronoprogramma, a mezzo posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di trasporto pubblico, mobilità e logistica.
165. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la
legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione della spesa.
166. Per le finalità di cui al comma 163 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
167. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per l'intervento di riqualificazione di piazza Unità d'Italia, comprensivo di arredo urbano.
168. La domanda di contributo di cui al comma 167 è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, comprensiva di relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma dell'intervento.
169. Il decreto di concessione fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo.
170. Per le finalità di cui al comma 167 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
171.
All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 bis è sostituto dal seguente:
<<5 bis. Al fine di completarne il recupero e la messa in sicurezza, il Comune procede all’espropriazione della torre dell’orologio, rimasta in proprietà indivisa tra i proprietari delle aree oggetto di esproprio e facente parte del complesso castellano, storicamente e artisticamente connessa agli immobili che lo costituiscono, e non rientrante nel piano di intervento urbanistico edilizio di cui all’articolo 2, comma 2, in quanto già oggetto di recupero nel 1978. Ai beneficiari di cui ai commi 8 e 8 ter è attribuita una quota della torre dell’orologio, proporzionalmente alla superficie acquisita rispetto al totale delle superfici. Il Comune provvede alla trascrizione degli atti di trasferimento presso i competenti registri immobiliari.>>;
b)
al comma 8 octies, le parole <<
, a non locarlo né alienarlo,>> sono sostituite dalle seguenti: <<
e a non alienarlo>>.
172. In deroga a quanto stabilito dall'
articolo 4, comma 55, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), gli enti locali possono trasmettere, in luogo del contratto di appalto dei lavori e degli atti approvativi la progettazione finanziata o di copia della progettazione stessa, una relazione esplicativa sullo stato dell'iter procedurale con l'indicazione delle motivazioni per le quali la progettazione finanziata, o parte della stessa, non è stata approvata e il correlato contratto di appalto dei lavori non è stato stipulato.
173.
Dopo il
comma 6 bis dell'articolo 30 della legge regionale 1/2016 è inserito il seguente:
<<6 ter. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi del mantenimento della residenza e di non alienazione dell'alloggio di cui al comma 2, l'alienazione da parte dei beneficiari dell'alloggio oggetto di contributo e il trasferimento di residenza dell'intero nucleo familiare in cui siano compresi almeno due minori a carico, qualora durante il periodo di rispetto dell'obbligo intervengano, nell'ambito del nucleo familiare dei beneficiari, una nascita, un'adozione o un affidamento, anche preadottivo, di minore a carico.>>.
174.
All'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
alla lettera a) del comma 1 dopo la parola <<
pubblici>> sono inserite le seguenti: <<
o privati di proprietà dei soggetti di cui al comma 1>>;
c)
al comma 2 dopo le parole <<
di adeguamento alle normative vigenti>> sono inserite le seguenti: <<
, anche mediante interventi di ampliamento,>>.
175. Per le finalità di cui all'
articolo 3 della legge regionale 7/2019 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
178. Per le finalità di cui all'
articolo 2 della legge regionale 7/2020, come modificato dal comma 177, è destinata la spesa di 8.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 186.
180.
Dopo il
comma 15 quinquies dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), è inserito il seguente:
<<15 sexies. Con deliberazione della Giunta regionale, fermi restando gli obiettivi e il quadro di riferimento in materia di riduzioni delle emissioni di cui ai commi 15 ter e 15 quater, possono essere apportate modifiche al PREPM-TPL in relazione a innovazioni tecnologiche intervenute e a eventuali mutate condizioni finanziarie e di disponibilità sul mercato di determinate tipologie di autobus.>>.
182.
All'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 36 è inserito il seguente:
<<36 bis. Nelle more della sottoscrizione della convenzione di cui al comma 36, possono essere sostenute e attuate azioni sperimentali finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 34 con le modalità di cui al comma 35.>>;
b)
al comma 46 le parole: <<
e sede dell'associazione stessa>> sono soppresse;
c)
al comma 48 le parole <<
o A10>> sono sostituite dalle seguenti: <<
o per immobili, sede dell'associazione, aventi categoria catastale A10>>.
183. Per le finalità di cui al
comma 36 bis dell'articolo 5 della legge regionale 13/2024, come inserito dalla lettera a) del comma 182, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
184. Per le finalità di cui al
comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera b) del comma 182, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
186. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella E.
Art. 6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
2.
Dopo il
comma 1 ter dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), è aggiunto il seguente:
<<1 quater. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), sono stipulati convenzioni e accordi, anche in attuazione del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), per la realizzazione di iniziative e attività a regia regionale di comune interesse pubblico.>>.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport (FIPPS) un contributo straordinario per l'organizzazione del Campionato Europeo di Powerchair Football, da svolgersi a Lignano Sabbiadoro nel 2025.
5. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di sport entro il 30 settembre 2025, corredata della relazione illustrativa dell'organizzazione dell'evento sportivo di cui al comma 4 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, su richiesta del beneficiario. Al contributo si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di tipologie delle spese ammissibili di cui all'articolo 39 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con
decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres.
6. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili le spese sostenute nel 2025.
7. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
8.
All'articolo 18 della legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole: <<
o disagio>> sono soppresse;
b)
al comma 1 le parole <<
attrezzature specializzate e di equipaggiamenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<
attrezzature sportive, macchinari, strumenti di supporto ed equipaggiamenti finalizzati alla pratica sportiva delle persone con disabilità>> e le parole: <<
o disagio>> sono soppresse;
c)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, con riferimento all'organizzazione di manifestazioni sportive, l'Amministrazione regionale può avvalersi di commissioni valutative composte dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato e da un rappresentante del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato italiano paralimpico (CIP FVG). Possono partecipare ai lavori della commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati degli organismi sportivi riconosciuti dal CIP direttamente connessi alla disciplina sportiva praticata dalle associazioni e società sportive che hanno presentato la domanda di contributo.
5 ter. Le commissioni di cui al comma 5 bis operano senza oneri a carico del bilancio regionale.>>.
9. Le modifiche di cui al comma 8 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2026.
10. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003, come modificato dalla lettera b) del comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile e nella misura massima di 50.000 euro per interventi finalizzati alla messa in sicurezza, al mantenimento o ottenimento dell'omologazione di impianti sportivi destinati a ospitare manifestazioni sportive o campionati di livello nazionale o internazionale, a favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia proprietari di impianti sportivi e di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti pubblici o privati o di proprietà dell'associazione medesima.
12. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 11, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
13. I soggetti di cui al comma 11, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e il limite minimo, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata della documentazione prevista dal bando medesimo.
14. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché per interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'
articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati diversi dall'associazione o società medesime.
16.
Il contributo di cui al comma 15 è concesso, previo espletamento di procedura valutativa, anche in base alle seguenti priorità:
a) impianto sportivo sede di preparazione di atleti agonisti per la partecipazione a competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza regionale o nazionale nel triennio 2023-2024-2025, inserite nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive;
b) impianto sportivo di proprietà di ente ecclesiastico;
c) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate ad atleti tesserati nell'anno sportivo 2024/2025, nati dal 2007 in poi.
17. Per le finalità di cui al comma 15, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alla priorità di cui al comma 16, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.
18. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 15, l'Amministrazione regionale può avvalersi di commissioni valutative composte dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
19. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
20. Al fine di stimolare le capacità progettuali delle istituzioni museali in vista di una possibile inclusione nel Sistema museale regionale o del riconoscimento della qualifica di museo a rilevanza regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai musei privati compresi nell'ultima rilevazione ISTAT con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché ai musei civici con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia contributi a sostegno dei programmi di attività dei musei medesimi. Non possono beneficiare dei contributi i musei individuati dall'
articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), i musei statali e i musei che hanno beneficiato dei contributi concessi ai sensi dell'
articolo 6, commi da 29 a 36, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025).
21. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la loro coerenza con le finalità di cui al comma 20, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
22. Per le finalità di cui al comma 20 i musei ivi individuati, nel periodo compreso tra l'1 e il 30 settembre 2025, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2025 e di un prospetto delle relative spese.
23. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo fanno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
24. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 50.000 euro per ciascun museo entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso.
25.
Sono ammissibili le spese correnti generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2025 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei musei sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) i lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
j) la retribuzione lorda del personale interno al museo per un importo non superiore alla somma delle spese indicate alle lettere da a) a i).
26. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione e ai sensi del
titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
27. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sul "Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di beni dell'architettura fortificata siti nel territorio regionale, ai sensi dell'
articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)", approvato con
deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2024, n. 1524, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili a partire dalla prima domanda non finanziata.
29. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sul "Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di giardini storici siti nel territorio regionale, ai sensi dell'
articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)", approvato con
deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2024, n. 1525, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili a partire dalla prima domanda non interamente finanziata.
31. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
32.
All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 96 la parola <<
concessionarie>> è sostituita dalle seguenti: <<
che abbiano la disponibilità, in base a idoneo titolo giuridico,>>;
b)
dopo il comma 97 è inserito il seguente:
<<97 bis. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso.>>.
33.
L'
articolo 39 ter della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 39 ter
(Erogazione di contributi in materia di beni culturali)
1. Qualora le disposizioni che disciplinano i procedimenti contributivi gestiti dalla Direzione competente in materia di beni culturali diversi dal finanziamento di lavori pubblici non prevedano espressamente le modalità di erogazione dei contributi:a) i contributi concessi a favore di enti pubblici sono erogati anticipatamente, in unica soluzione, all'atto della concessione oppure con successivo provvedimento a seguito della trasmissione dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'
articolo 21 del decreto legislativo 42/2004 ove necessaria;
b) i contributi concessi a favore di soggetti privati sono erogati anticipatamente per una quota pari al 50 per cento del loro ammontare all'atto della concessione oppure con successivo provvedimento a seguito della trasmissione dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'
articolo 21 del decreto legislativo 42/2004 ove necessaria mentre il saldo è erogato all'esito dell'approvazione della rendicontazione.
2. Qualora le disposizioni che disciplinano i procedimenti contributivi gestiti dalla Direzione competente in materia di beni culturali finalizzati al finanziamento di lavori pubblici non prevedano espressamente le modalità di erogazione dei contributi:a) i contributi concessi a favore di enti pubblici sono erogati, previa richiesta, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile unico del progetto dell'ente beneficiario e subordinatamente alla trasmissione dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'
articolo 21 del decreto legislativo 42/2004, ove necessaria;
b) i contributi concessi a favore di soggetti privati sono erogati per una quota pari al 50 per cento del loro ammontare previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori e dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'
articolo 21 del decreto legislativo 42/2004, ove necessaria, mentre il saldo è erogato all'esito dell'approvazione della rendicontazione.
3. In alternativa alle modalità di erogazione di cui al comma 2, lettera b), i contributi concessi a favore di soggetti privati possono essere erogati, su richiesta del beneficiario e previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori e, ove necessaria, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'
articolo 21 del decreto legislativo 42/2004, anticipatamente in un'unica soluzione solo a seguito della prestazione, per un importo equivalente alla totalità del contributo concesso, di idonea fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.>>.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI FVG) un contributo integrativo per le finalità di cui all'
articolo 6, comma 158, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025). La domanda per la concessione del contributo integrativo è presentata al Servizio competente in materia di sport entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le iniziative culturali di avvicinamento, realizzazione e valorizzazione di "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027".
37. Per le finalità di cui al comma 36 la Regione è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone le risorse necessarie per la realizzazione di progetti, azioni e interventi, anche di investimento sul patrimonio culturale, e di eventi e manifestazioni culturali, legati all'ottenimento del titolo di capitale italiana della cultura 2027, nonché alla relativa campagna promozionale e di comunicazione. Il Comune di Pordenone presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 marzo di ogni anno e in sede di prima applicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Direttore competente sono trasferite le risorse e sono fissati i termini, le modalità di erogazione e di attestazione dell'utilizzo delle risorse assegnate.
38.
Per le finalità di cui al comma 36 sono altresì finanziati gli interventi realizzati dai seguenti soggetti:
a) dai beneficiari degli incentivi annuali a progetti e programmi triennali, disciplinati nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della
legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
b) dai beneficiari degli incentivi disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 bis, 26 ter, 27 ter, 28, 29 bis, 30 bis, 30 ter e 31 della
legge regionale 16/2014;
c) dall'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC;
d) da PromoTurismoFVG.
39.
La Regione, a fronte della presentazione di specifici progetti culturali, per le finalità di cui al comma 36:
a) stipula con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 38, convenzioni, anche pluriennali, di disciplina delle modalità di concessione di finanziamenti ulteriori o integrativi rispetto a quelli oggetto degli incentivi di cui alle medesime lettere a) e b) del comma 38;
b) assegna ai soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 38 le risorse per la realizzazione di specifici progetti culturali, con decreto del Direttore competente con cui sono fissati i termini e le modalità di erogazione e di attestazione dell'utilizzo delle risorse assegnate.
40. Per le finalità di cui al comma 36 sono altresì finanziate le iniziative progettuali realizzate dai soggetti di cui all'
articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, selezionate con procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell'
articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, previa emanazione di avvisi pubblici, disciplinati dagli articoli 14, commi 2 e 2 bis, 23, comma 6, 24, commi 6 e 6 bis, e 26, commi 8 e 8 bis, della medesima
legge regionale 16/2014.
42. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 865.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
43. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata, altresì, la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
44. Per le finalità di cui ai commi 38 e 39 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
45. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone le risorse necessarie al sostegno dei maggiori oneri gravanti sull'Amministrazione comunale in conseguenza degli aumentati flussi turistici e delle iniziative pubbliche collegate a "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027".
47. Per le finalità di cui al comma 46 il Comune di Pordenone presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 marzo di ogni anno. Con decreto del Direttore competente sono concesse le risorse di cui al comma 46 e sono fissati i termini, le modalità di erogazione e di attestazione dell'utilizzo delle risorse assegnate.
48. In sede di prima applicazione l'istanza di cui al comma 47 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 258.
50. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative connesse alla realizzazione di "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027", è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), al fine di realizzare uno stadio comunale sostenibile, con impatto zero sull'ambiente.
51. La domanda di contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa sui contenuti del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e di un quadro economico e cronoprogramma riferiti alla redazione del documento medesimo.
52. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
53. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 175.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
54. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un contributo finalizzato alla realizzazione del II lotto di interventi di adeguamento della piscina comunale a completamento dell'intervento già previsto dall'
articolo 6, comma 198, della legge regionale 13/2024.
55. Per le finalità di cui al comma 54 il Comune di Cividale del Friuli presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
57. Al fine di adeguare l'offerta relativa al patrimonio culturale posto sotto la tutela dell'UNESCO alla
direttiva UE 2019/882 (European Accessibility Act - EAA), la Regione è autorizzata a concedere ai soggetti, pubblici e privati, gestori dei siti culturali UNESCO presenti sul territorio regionale, contributi fino al 100 per cento della spesa, entro il limite massimo di 100.000 euro, per la realizzazione di interventi volti ad assicurare l'accessibilità dei prodotti e dei servizi per la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità.
58. I contributi di cui al comma 57 sono concessi con procedimento a sportello. Ove le disponibilità siano insufficienti a finanziare tutte le domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
59. I soggetti di cui al comma 57, in seguito a un bando approvato con decreto del Direttore centrale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione almeno trenta giorni prima del termine di presentazione della domanda, con il quale vengono determinati modalità e termini di presentazione della domanda, intensità dei contributi, tipologie di spese ammissibili e modalità di rendicontazione, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura.
60. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
61. L'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC) è autorizzato a effettuare interventi di recupero e valorizzazione del parco storico di Villa Manin, anche mediante opere e installazioni artistiche e multimediali, al fine di incrementarne la fruizione pubblica e l'utilizzo per finalità culturali.
62. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torviscosa un contributo per l'acquisto e la ristrutturazione del compendio di Villa Marinotti, sita a Torviscosa.
64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il 31 ottobre 2025, corredata di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di acquisizione della villa nonché la descrizione delle opere da realizzare, del relativo quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
65. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
67. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
68. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Mario Morpurgo Nilma di Trieste un contributo di 250.000 euro per l'effettuazione di rilievi strutturali e architettonici del Palazzo Morpurgo e per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero degli spazi museali ivi presenti.
70. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 69 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 30 settembre 2025 corredata di una relazione delle attività da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
71. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alle attività descritte nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione delle stesse, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
72. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
73. Per le finalità di cui al comma 69 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) un contributo straordinario di 360.000 euro per il completamento della struttura denominata CUB/ON, destinata a ospitare sale prove per produzioni teatrali e musicali della Fondazione stessa, dell'Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, del Coro del Friuli Venezia Giulia e di altri operatori culturali del territorio, nonché spazi espositivi, aule didattiche e aule conferenze.
75. Per le finalità di cui al comma 74 la Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) presenta al Servizio competente in materia di attività culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 59 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
76. Per le finalità di cui al comma 74 è destinata la spesa di 360.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG) di Udine un contributo straordinario di 400.000 euro per l'acquisizione della proprietà dell'immobile sito in viale Giuseppe Duodo n. 90 a Udine, dove è collocata la sede legale dell'Ente.
78. Per le finalità di cui al comma 77 l'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali domanda di contributo corredata di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini dell'acquisto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'acquisto e i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute tra l'1 luglio 2025 e la data di presentazione della domanda di contributo.
79. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
80. Al fine di garantire la migliore fruizione degli interventi e delle attività previste dal progetto pilota denominato "Borgo Castello", di cui all'
articolo 6, comma 26, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC le risorse per provvedere ai servizi di accoglienza, biglietteria, sorveglianza di sala e assistenza al pubblico, inclusi i servizi analoghi, funzionali a garantire la visita dell'opera artistica digitale presso l'infrastruttura di Galleria Bombi a Gorizia.
81. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa complessiva di 1.310.000 euro, suddivisa in ragione di 110.000 euro per l'anno 2025 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 258.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare annualmente al Comune di Gorizia le risorse necessarie a coprire le spese connesse alla gestione dell'opera artistica digitale presso l'infrastruttura di Galleria Bombi a Gorizia, nella misura massima di 200.000 euro.
83. Per le finalità di cui al comma 82 il Comune di Gorizia presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 marzo di ogni anno. Con decreto del Direttore competente sono concesse le risorse di cui al comma 82 e sono fissati i termini, le modalità di erogazione e di attestazione dell'utilizzo delle risorse assegnate.
84. In sede di prima applicazione l'istanza di cui al comma 83 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
85. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 258.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un incentivo straordinario al Comune di Forni Avoltri al fine di sostenere le attività attinenti all'organizzazione dell'edizione 2026 della manifestazione denominata European Forester's Competition in Nordic Skiing, anche in collaborazione con associazioni culturali e sportive che operano nell'ambito delle discipline forestali e dello sci nordico.
87. Per le finalità di cui al comma 86 il Comune presenta domanda di incentivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di sport, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. L'incentivo è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, entro sessanta giorni dalla data presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
89. Per le finalità di cui al comma 86 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI (CONI FVG) per il finanziamento dell'attività istituzionale delle associazioni e società sportive non professioniste che hanno sede in regione e che nei diversi sport di squadra e nella ginnastica militano nei campionati di rango più elevato fra quelli rappresentati in regione. Sono considerati i soli campionati che prevedono la partecipazione a competizioni anche in località diverse da quelle della propria sede agonistica.
91. Per le finalità del comma 90 il CONI FVG presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di sport, entro il 30 settembre, corredata dell'elenco delle associazioni e società sportive interessate, unitamente all'ammontare del relativo finanziamento.
92. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport sono concesse ed erogate le risorse di cui al comma 90 al CONI FVG in un'unica soluzione anticipata e vengono stabiliti i termini e le modalità di attestazione dell'utilizzo delle stesse.
93. I termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento al CONI FVG da parte delle associazioni e società sportive, l'intensità e l'ammontare del finanziamento sono definiti dal CONI FVG. Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio della stagione sportiva di riferimento.
94. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
96. Per le finalità di cui al comma 90 è destinata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 258.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Partigiani "Osoppo-Friuli" di Udine un contributo straordinario di 1.800.000 euro per l'acquisizione della proprietà della "Casa Cosattini - Jacchia" sita in via Cairoli a Udine e dei suoi arredi, nonché per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria della villa, dei fabbricati accessori e del giardino, al fine di adibire l'immobile a nuova sede dell'Associazione stessa e dell'Associazione Friuli Storia di Udine, nonché dell'Archivio Osoppo per la Resistenza in Friuli e della Biblioteca-Archivio "M.o.v.m. Renato Del Din", e a centro culturale per studi, ricerche e divulgazione della storia della Guerra di Liberazione e della storia del mondo ebraico in Friuli.
98. Per le finalità di cui al comma 97 l'Associazione Partigiani "Osoppo-Friuli", entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali domanda di contributo corredata di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini dell'acquisto e del relativo preventivo di spesa, nonché della descrizione degli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, unitamente a elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento e al relativo quadro economico. Con il decreto di concessione sono fissati i termini del procedimento e i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Alla procedura di concessione del contributo si applicano gli
articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014.
99. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
101.
Gli incentivi di cui al comma 100 sono concessi a:
a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e iscritte al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al
decreto legislativo 39/2021;
b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e che operano in modo continuativo in tale ambito;
c) comitati regionali degli organismi sportivi pubblici e privati e i comitati provinciali degli enti di promozione sportiva;
d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive finalizzate a promuovere la pratica sportiva.
102.
I soggetti di cui al comma 101 devono possedere i seguenti ulteriori requisiti al momento della presentazione della domanda:
a) i soggetti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 101 devono avere la sede legale in Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni;
b) i soggetti di cui alla lettera c) del comma 101 devono avere la sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
103.
Per l'assegnazione degli incentivi di cui al comma 100, l'Amministrazione regionale si avvale di commissioni valutative composte dai seguenti soggetti, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi:
a) dal Direttore centrale competente in materia di sport o suo delegato con funzione di presidente;
b) dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato con funzione di vicepresidente;
c) dal Presidente del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI o suo delegato;
d) da due esperti in materia di sport designati dal Comitato regionale del CONI;
e) da un esperto in materia di sport designato dalla Direzione centrale cultura e sport;
f) da un dipendente del Servizio competente in materia di sport.
104. Possono partecipare ai lavori della commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dagli organismi sportivi privati direttamente connessi alla disciplina sportiva praticata dai soggetti che hanno presentato la domanda di contributo.
105. Le commissioni di cui al comma 103 operano senza oneri a carico del bilancio regionale.
106. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati uno o più bandi, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di manifestazioni, che definiscono, in particolare, i criteri, la misura e l'intensità dei contributi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i termini e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi, nonché i termini e le modalità di rendicontazione.
108. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
109. Per le finalità di cui al comma 100 è destinata la spesa complessiva di 5.642.000 euro, suddivisa in ragione di 2.836.000 euro per l'anno 2026 e di 2.806.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 258.
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per l'organizzazione di eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale che si svolgono in Friuli Venezia Giulia.
111.
Possono beneficiare degli incentivi di cui al comma 110 i seguenti soggetti:
a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e iscritte al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al
decreto legislativo 39/2021;
b) i Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e i Comitati delle Federazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, operanti sul territorio regionale.
112. Per evento sportivo straordinario si intende l'evento rilevante e significativo nel settore dello sport, non abituale sul territorio regionale, avente elevata qualità sportiva e organizzativa, ampia partecipazione di pubblico, non riconducibile nell'ambito della programmazione ordinaria dei soggetti attuatori di cui al comma 111.
113. L'incentivo è concesso nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile e non può superare l'importo di 50.000 euro. Su richiesta del beneficiario l'incentivo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
114.
La domanda di incentivo di cui al comma 110 è presentata al Servizio competente in materia di sport, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'evento ed entro il 31 ottobre, corredata di:
a) una relazione illustrativa esaustiva dell'evento con la specificazione del periodo di svolgimento e della durata e con la descrizione delle circostanze, eventualmente corredate di idonea documentazione, che non hanno consentito l'inserimento dell'evento nella programmazione del soggetto richiedente;
b) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, che evidenzi un fabbisogno di finanziamento di importo non inferiore a 10.000 euro.
115.
Sono ammissibili a incentivo le seguenti tipologie di spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'evento:
a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori nella misura del 70 per cento dell'incentivo;
b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi, collaboratori;
c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'evento;
d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
e) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
f) spese per la promozione, pubblicizzazione e diffusione dell'evento;
g) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'evento;
h) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive.
116. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.
117. L'istruttoria delle domande è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
118. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, è riscontrata e attestata la sussistenza delle circostanze di cui alla lettera a) del comma 114. Il Servizio competente in materia di sport, sulla base di tale deliberazione ed entro sessanta giorni dalla data della stessa, concede ed eroga l'incentivo, fissando le modalità e i termini di rendicontazione delle spese.
120. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
121. La disciplina degli eventi straordinari di cui ai commi da 110 a 119 ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2026.
122. Per le finalità di cui al comma 110 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 258.
123. Al fine di sostenere il settore dello sport, i contributi concessi nell'anno 2024 a valere sull'
articolo 11 della legge regionale 8/2003 sono confermati in capo ai beneficiari anche laddove le manifestazioni oggetto di contributo sono state annullate per comprovate cause di forza maggiore.
124. I beneficiari di cui al comma 123 devono realizzare la manifestazione entro il 31 dicembre 2025. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione è prorogato al 31 marzo 2026.
125. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato italiano paralimpico (CIP FVG) per il finanziamento dell'attività istituzionale delle associazioni e società sportive non professioniste che hanno sede legale e operativa in regione e che nei diversi sport di squadra militano nei campionati di rango più elevato fra quelli rappresentati in regione. Sono considerati i soli campionati che prevedono la partecipazione a competizioni anche in località diverse da quelle della propria sede agonistica.
126. Per le finalità di cui al comma 125 il CIP FVG presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di sport, entro il 30 settembre, corredata dell'elenco delle associazioni e società sportive interessate, unitamente all'ammontare del relativo finanziamento.
127. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport sono concesse ed erogate le risorse di cui al comma 125 al CIP FVG in un'unica soluzione anticipata e vengono stabiliti i termini e le modalità di attestazione dell'utilizzo delle stesse.
128. I termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento al CIP FVG da parte delle associazioni e società sportive, l'intensità e l'ammontare del finanziamento sono definiti dal CIP FVG. Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio della stagione sportiva di riferimento.
129. Il contributo delle associazioni e società sportive di cui al comma 125 non è cumulabile con il contributo di cui ai commi da 90 a 96.
130. Per le finalità di cui al comma 125 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
131. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture culturali e turistiche destinate a ospitare gli eventi di "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027", l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi di riqualificazione del Palazzetto dello Sport "Maurizio Crisafulli".
132. Per le finalità di cui al comma 131 il Comune di Pordenone presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
133. Per le finalità di cui al comma 131 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
134. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Tiri a Segno Nazionali sezioni del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per l'anno 2025 finalizzato al sostegno delle spese per i costi di gestione e manutenzione ordinaria dei poligoni di tiro.
135. Per le finalità previste dal comma 134 le sezioni del Friuli Venezia Giulia dei Tiri a Segno Nazionali presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, dal 15 al 30 settembre 2025, istanza di contributo corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
136. I contributi sono concessi con procedimento a sportello nel limite massimo del fabbisogno preventivato, fino a un massimo di 30.000 euro. Il Servizio competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza della documentazione di cui al comma 135 e la coerenza con le finalità di cui al comma 134. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
137. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo in un'unica soluzione anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
138. Per le finalità di cui al comma 134 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
140. La domanda per la concessione del contributo integrativo è presentata al Servizio competente in materia di sport entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
141. Per le finalità di cui al comma 139 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
142. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione di servizi di supporto specialistico per attività di ricerca, analisi e altre prestazioni di particolare interesse per la Regione in materia di cultura e sport.
143. Per le finalità di cui al comma 142 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 258.
145. Per le finalità di cui all'
articolo 13 della legge regionale 23/2015, in relazione alle modifiche di cui al comma 144, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
146. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo per il completamento della riqualificazione delle zone antistanti il Politeama Rossetti, consistente nella pedonalizzazione della strada antistante il teatro e la riqualificazione dell'arredo urbano, nonché nella realizzazione di una nuova struttura in vetro leggera e di un nuovo dehors con funzioni di ampliamento del foyer del teatro.
147. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 146 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata di una relazione contenente la descrizione delle opere da realizzare, del relativo quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
148. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
150. Per le finalità di cui al comma 146 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
151. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2024 a valere sugli Avvisi pubblici per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), la valorizzazione della cultura cinematografica, le manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica o scientifica e le manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, approvati con
deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 1673, nonché a valere sull'Avviso pubblico per la concessione di contributi per la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione di attività ed eventi culturali inerenti al periodo delle festività natalizie, che valorizzino la socialità e offrano alla cittadinanza occasioni di intrattenimento ricreativi e culturali, diffondendo lo spirito del Santo Natale, ai sensi dell'
articolo 6, commi da 132 a 136, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), e altresì a valere sul regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'
articolo 17 della legge regionale 16/2014, emanato con
decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 0191/Pres., è prorogato al 31 dicembre 2025.
152. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2023 a valere sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo, approvato con
deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2022, n. 1947, è prorogato al 31 dicembre 2025.
153. In via transitoria e in deroga a quanto previsto dagli articoli 11, comma 2, e 5, comma 6, del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche, ai sensi degli
articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 16/2014, emanato con
decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 0132/Pres., per l'anno 2025 le domande per l'incentivo disciplinato dal medesimo regolamento, da parte dei soli soggetti gestori delle sale cinematografiche d'essai, sono presentate anche dall'1 settembre 2025 ed entro il termine perentorio delle ore 16:00:00 del 30 settembre 2025, e l'incentivo richiedibile è compreso tra 50.000 euro e 200.000 euro, anche a copertura di spese già sostenute dall'1 gennaio 2025.
154. Per le finalità di cui al comma 153 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
155. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palmanova un contributo per il rinnovamento e l'ampliamento del centro sportivo "Dino Bruseschi" al fine di realizzare un centro polisportivo federale regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
156. Per le finalità di cui al comma 155 il Comune di Palmanova presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
157. Per le finalità di cui al comma 155 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
158. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto sportivo comunale denominato "Pala Foschiatti", destinato all'attività di hockey su pista.
159. Il Comune di Trieste presenta al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
160. Per le finalità di cui al comma 158 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Culturale del Monfalconese un contributo per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile da adibire a sede di uffici amministrativi e ad area per l'organizzazione di eventi culturali.
162. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 161 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il 31 ottobre 2025, corredata di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di acquisizione dell'immobile, nonché la descrizione delle opere da realizzare, del relativo quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
163. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
165. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
166. Per le finalità di cui al comma 161 è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
167. Nell'ottica della promozione del territorio anche al fine di capitalizzare l'esperienza di GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare al Comune di Gorizia un finanziamento di 110.000 euro per i lavori di recupero e restauro del rifugio antiaereo della Valletta del Corno.
168. Per le finalità di cui al comma 167 il Comune di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di cultura, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
169. Per le finalità di cui al comma 167 è destinata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
170. Al fine di completare gli interventi di cui all'articolo 6, commi 42 e seguenti, della
legge regionale 13/2022 e nell'ottica di capitalizzare l'esperienza di GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare all'Unione Ginnastica Goriziana un finanziamento di 120.000 euro da destinarsi prioritariamente al rifacimento del parquet e all'ammodernamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività presso la palestra di Piazza Cesare Battisti a Gorizia.
171. Per le finalità di cui al comma 170 l'Unione Ginnastica Goriziana presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi.
172. Per le finalità di cui al comma 170 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle fondazioni e alle associazioni dotate di personalità giuridica e aventi sede nel territorio regionale contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 40.000 euro, per l'acquisizione di opere d'arte.
174. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'acquisizione, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
175. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da altro soggetto delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata è indicata la seguente dicitura: "Acquisizione opere d'arte - Privati".
176. La domanda di contributo è corredata, a pena di inammissibilità, di una sintetica descrizione dell'opera d'arte che si intende acquisire, di una perizia di stima redatta da un esperto e dell'importo richiesto.
177. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo fanno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
178. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente beneficiario.
179.
Il beneficiario dei contributi è obbligato a:
a) esporre al pubblico le opere acquisite con il contributo regionale;
b) catalogare le opere acquisite con il contributo regionale e a inserire le relative schede di catalogazione nel Sistema informativo regionale del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - SIR-PAC;
c) mantenere la proprietà delle opere acquisite con il contributo regionale;
d) trasferire, in caso di scioglimento o estinzione, le opere acquisite con il contributo regionale a istituzioni culturali o musei pubblici regionali, previo parere della Regione.
180. La spesa relativa ai contributi di cui al comma 173 è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato per un importo non inferiore alla spesa ammissibile.
181. Per le finalità di cui al comma 173 è destinata la spesa di 480.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
182. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2024 ai sensi degli articoli 11, 18 relativamente all'acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti e mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio, e 18 bis della
legge regionale 8/2003.
183. Per le finalità di cui al comma 182 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 settembre 2025, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.
184. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare il rendiconto.
185. Allo scopo di garantire la tempestiva realizzazione e la piena funzionalità di opere già finanziate con risorse regionali in materia di impiantistica sportiva, per le quali sia stato già affidato l'incarico di progettazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi integrativi per l'anno 2025 per fronteggiare l'aumento delle spese originariamente previste, a favore dei Comuni beneficiari dei contributi concessi, e non rendicontati, dalla Direzione centrale cultura e sport, per interventi di impiantistica sportiva.
186. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale cultura e sport entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione dimostrativa della necessità di ulteriori risorse, del quadro economico comparativo delle spese originariamente previste e di quelle aggiornate e del cronoprogramma aggiornato dell'intervento, redatti dal soggetto incaricato della progettazione. Gli enti di cui al comma 185 non possono presentare più di una domanda.
187. Il contributo integrativo è concesso in misura pari al 100 per cento della maggior spesa presunta, come rilevata dal quadro economico aggiornato in rapporto alla somma originariamente ammessa a contributo, al netto del cofinanziamento obbligatorio eventualmente previsto, nel limite di 250.000 euro per ciascuna domanda, in misura non superiore al 20 per cento del quadro economico originario dell'opera.
188. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, fino a esaurimento dei fondi disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande accoglibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare ulteriori risorse che si rendano disponibili entro il 31 dicembre 2026.
189. Per le finalità di cui al comma 185 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
190.
Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, anche in vista dell'evento denominato <<EYOF FVG 2027, Festival Olimpico della Gioventù Europea>>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai seguenti soggetti per gli importi e interventi a fianco indicati:
a) Comune di Rivignano Teor: 900.000 euro per interventi di completamento sull'impianto sportivo denominato "ARENA BMX FRIULI";
b) Comune di San Giorgio di Nogaro: 350.000 euro per l'acquisizione di un'area adiacente all'impianto sportivo destinato alla canoa e al canottaggio e la realizzazione di un parcheggio, nonché per l'adeguamento del percorso coperto di raccordo tra gli spogliatoi e la palestra della scherma, e la manutenzione degli spogliatoi;
c) Ente Friulano Assistenza - EFA - Udine: 2.500.000 euro a titolo di cofinanziamento, per la costruzione di una palestra polifunzionale presso il Villaggio Bella Italia EFA di Lignano Sabbiadoro.
191. Per le finalità di cui al comma 190 i soggetti di cui alle lettere a) e b) presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
192. Per le finalità di cui al comma 190, lettera c), l'Ente Friulano Assistenza - EFA - Udine presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 59 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
193. Per le finalità di cui al comma 190 è destinata la spesa di 3.750.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
194. L'Amministrazione regionale sostiene e promuove gli eventi culturali collegati al cinquantennale del terremoto del Friuli del 1976.
195. Per le finalità di cui al comma 194 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni ai sensi dell'
articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, ulteriori o integrativi rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi.
196. Per le finalità di cui al comma 195 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
197.
Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, al fine di adeguare gli impianti sportivi sede delle gare valide per il campionato di serie D o superiori di calcio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per interventi su impianti sportivi destinati al gioco del calcio ai seguenti soggetti e per gli importi a fianco indicati:
a) Associazione sportiva dilettantistica San Luigi calcio: 250.000 euro per interventi sull'impianto sportivo di proprietà del Comune di Trieste denominato "Polisportivo comunale San Luigi";
b) Comune di Precenicco: 1.200.000 euro per interventi sull'impianto sportivo denominato "Franco Comisso".
198. Per le finalità di cui al comma 197, lettera a), l'Associazione sportiva dilettantistica San Luigi calcio presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 59 della legge regionale 14/2002, unitamente al titolo autorizzatorio a effettuare gli interventi rilasciato dal Comune di Trieste.
199. Per le finalità di cui al comma 197, lettere b), il Comune di Precenicco presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 14/2002.
200. Con i decreti di concessione sono fissati i termini per la realizzazione degli interventi, nonché modalità e termini per la rendicontazione delle spese. Con riferimento al finanziamento di cui alla lettera a) del comma 197, lo stesso può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda.
201. Per le finalità di cui al comma 197 è destinata la spesa di 1.450.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
202. Al fine di tutelare e valorizzare orologi e meridiane, quali elementi storici e simbolici considerati parte integrante del patrimonio culturale e identitario delle comunità locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle parrocchie e agli enti ecclesiastici aventi sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile e nella misura massima di 20.000 euro per singolo intervento, per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di orologi e meridiane ubicati su campanili o edifici di culto.
203. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 202, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
204. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 202 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da altro soggetto delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata è indicata la seguente dicitura: "Manutenzione orologi ".
205. La domanda di contributo è inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2025 ed è corredata, a pena di inammissibilità, di una relazione illustrativa dei lavori che si intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
206. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente beneficiario.
207. La spesa relativa ai contributi di cui al comma 202 è rendicontata, ai sensi del
titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato per un importo non inferiore al contributo concesso.
208. Per le finalità di cui al comma 202 è destinata la spesa di 330.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
209. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite un contributo alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte ai campionati di Prima categoria, Promozione ed Eccellenza regionali e alle squadre regionali partecipanti al campionato di Serie D, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche che partecipano alle Gare di finale dei campionati 2025-2026 e delle categorie di Calcio a 5, per la copertura delle spese derivanti dalla presenza di un medico di presidio o dalla presenza dell'ambulanza. Alle associazioni e società sportive è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni evento sportivo giocato in casa.
210. La Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 ottobre 2025, domanda di contributo corredata del preventivo della spesa e dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 209 interessate dal finanziamento regionale.
211. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo. Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026.
212. Per le finalità di cui al comma 209 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
213. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri, in considerazione dell'approssimarsi del sessantesimo anniversario dell'alluvione del 1966, un contributo per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile da adibire a luogo della memoria e ad area polivalente per l'organizzazione di eventi culturali.
214. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 213 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il 31 ottobre 2025, corredata di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di acquisizione dell'immobile, nonché la descrizione delle opere da realizzare, del relativo quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
215. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
216. Per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 213 si applicano le disposizioni di cui al
capo XI della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
217. Per le finalità di cui al comma 213 è destinata la spesa di 310.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
218. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro, che hanno tra i propri scopi statutari l'attività corale, che svolgono l'attività prevalentemente presso le parrocchie e aventi sede in Friuli Venezia Giulia, un contributo fino al limite massimo di 10.000 euro a beneficiario, per l'acquisto di divise in favore dei rispettivi cori.
219. I contributi di cui al comma 218 sono concessi con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'ammissibilità delle spese previste dal comma 218. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
220. Con bando sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, nonché i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. I contributi di cui al comma 218 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli
articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della
legge regionale 16/2014, emanato con il
decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.
221. Per le finalità di cui al comma 218 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
222. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato regionale della federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) per l'acquisto di un fotofinish completo di attrezzatura per il suo funzionamento, a uso del Comitato medesimo, necessario al funzionamento della rappresentativa regionale per le attività sportive anche di carattere nazionale.
223. Il Comitato regionale FIDAL, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
224. Per le finalità di cui al comma 222 è destinata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
225. L'Amministrazione regionale sostiene la valorizzazione e la conservazione dei manoscritti anche mediante la realizzazione e l'allestimento di spazi espositivi dedicati.
226. Per le finalità di cui al comma 225 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale per la realizzazione di un progetto di studio e ricerca da svolgersi sotto la supervisione del personale della Civica Biblioteca-Sezione Antica di San Daniele del Friuli, avente a oggetto fonti manoscritte inedite conservate presso la Biblioteca medesima, di natura libraria o documentaria, nonché delle attività di valorizzazione di tale fonte, attraverso la disseminazione dei risultati conseguiti o la sua digitalizzazione e messa a disposizione su piattaforme open access.
227. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 226 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti, con particolare riferimento all'indicazione dei manoscritti ovvero del fondo archivistico oggetto del lavoro di studio e ricerca, di un quadro economico dell'attività e di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di liquidazione e di rendicontazione della spesa.
228. Per le finalità di cui al comma 225 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Fondazione Scriptorium Foroiuliense con sede a San Daniele del Friuli per la realizzazione, in collaborazione con istituzioni pubbliche, di spazi espositivi.
229. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 228 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre 2025, corredata di una relazione contenente l'indicazione degli interventi da realizzare, degli acquisti da effettuare, nonché del relativo quadro economico e del cronoprogramma.
230. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
231. Con il decreto di concessione è individuata l'iniziativa da realizzare, è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
232. Per le finalità di cui al comma 226 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
233. Per le finalità di cui al comma 228 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
235. Per le finalità di cui al
comma 116 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 234, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
236. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione della disciplina sportiva degli scacchi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comitato regionale della Federazione scacchistica italiana per l'adeguamento e allestimento della sede del Centro federale di preparazione tecnica e agonistica sito sul territorio comunale di Spilimbergo.
237. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 236 il Comitato regionale della Federazione scacchistica italiana presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda.
238. Per le finalità di cui al comma 236 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
239. La Regione riconosce il rilevante valore storico-culturale del complesso architettonico dell'ex Amideria Chiozza, in Comune di Ruda, bene di archeologia industriale, che riveste grande interesse e significato per la conoscenza dei processi produttivi nel Friuli Venezia Giulia.
240. Al fine di valorizzare il bene di cui al comma 239 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ruda, proprietario dell'immobile stesso, un contributo straordinario di 15.000 euro per la realizzazione di una pubblicazione di carattere storico e divulgativo rappresentando la prima opera dedicata al bene stesso e mirata ad avviare un percorso di riconoscimento storico dell'immobile e dell'attività produttiva a esso correlata nel campo degli studi sull'archeologia industriale.
241. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 240 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione delle attività da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alle attività descritte nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione delle stesse, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
242. Per le finalità di cui al comma 240 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
243.
L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico-culturale regionale, anche attraverso attività divulgative rivolte alla cittadinanza, è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine e all'Università degli Studi di Trieste un contributo straordinario di 10.000 euro per ciascun Ateneo per l'organizzazione e la promozione di un ciclo di seminari aperti alla cittadinanza sulla storia della Regione Friuli Venezia Giulia. Ognuna delle Università regionali organizzerà un proprio ciclo di seminari, costituito da un minimo di cinque appuntamenti, con due diversi filoni tematici e tenendo in considerazione la tematica del confine e delle minoranze e pluralità linguistiche:
a) Università degli Studi di Udine: storia del Friuli fino agli sviluppi del secondo dopoguerra;
b) Università degli Studi di Trieste: storia dell'area giuliana, a partire dalla fondazione romana di Trieste fino agli sviluppi del secondo dopoguerra.
Nell'ambito dei momenti di approfondimento sulle due aree principali della Regione saranno svolti dei focus su alcuni territori particolari come la Carnia, la Val Canale e il Canal del Ferro, l'area gradese e quella bisiaca. Le due Università regionali organizzano altresì almeno un evento conclusivo congiunto sul tema della costituzione e dello sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia come Regione a statuto speciale, istituita con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
244. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 243 è presentata al Servizio competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di realizzazione dei seminari, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
245. Per le finalità di cui al comma 243 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
247. Al fine di sostenere il mantenimento della memoria storica radicata nei territori di confine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità di montagna un contributo massimo di 7.000 euro per ciascuna Comunità per l'anno 2025 per il finanziamento di sessioni formative indirizzate alla diffusione della storia e della cultura del Corpo degli Alpini nel contesto scolastico e sociale, e realizzate da organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, statutariamente impegnate nell'educazione, istruzione e formazione professionale.
249. Per le finalità di cui al comma 247 è destinata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
250. Nell'ottica di favorire misure di promozione del territorio di spiccata utilità anche in funzione degli eventi previsti per GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare all'Arcidiocesi di Gorizia un finanziamento integrativo di 50.000 euro per il completamento delle opere di restauro e adeguamento della Cattedrale di Gorizia, già oggetto di parziale finanziamento ai sensi della
legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali).
251. Per le finalità di cui al comma 250 l'Arcidiocesi di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di cultura, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
252. Per le finalità di cui al comma 250 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
253. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comitati regionali Friuli Venezia Giulia delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) degli sport di squadra del calcio, pallavolo, pallacanestro e rugby, al fine di sostenere l'attività arbitrale nei settori giovanili e in quelli dilettantistici per il reclutamento, la formazione tecnica, atletica e di aggiornamento degli arbitri, nonché per la promozione di iniziative di sensibilizzazione al rispetto delle figure arbitrali e delle regole sportive.
254. Per le finalità di cui al comma 253 i Comitati regionali Friuli Venezia Giulia delle Federazioni sportive nazionali presentano domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata della relazione illustrativa delle iniziative previste dal comma 253, unitamente al preventivo delle spese. Le domande sono presentate dal 15 al 30 settembre 2025.
255. I contributi, nella misura massima di 60.000 euro a Comitato, sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e l'ammissibilità della spesa in coerenza con le finalità di cui al comma 253. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
256. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport sono concesse ed erogate le risorse di cui al comma 253 in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento del contributo concesso e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
257. Per le finalità di cui al comma 253 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.
258. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella F.
Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
3. Per le finalità di cui all'
articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/2023, come modificato dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 320.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2025 e di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 81.
6. Per le finalità di cui al
comma 62 bis dell'articolo 7 della legge regionale 7/2024, come inserito dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
7. La Regione, nel riconoscere l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio, supporta la trasformazione del Cluster MareTC FVG - Maritime Technology Cluster FVG di cui all'
articolo 15, comma 2 quater, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), da soggetto giuridico che si occupa esclusivamente dell'area tematica delle tecnologie marittime, a soggetto giuridico che, nell'ambito della blue economy, si occupa anche di rafforzare le tecnologie in ambito subacqueo, oltre che di tematiche riguardanti l'aerospazio e le fonti di energia rinnovabile, in particolare dell'idrogeno rinnovabile, al fine di supportare lo sviluppo di questi nuovi ambiti considerati connessi a livello nazionale.
8. Per le finalità di cui al comma 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Cluster MareTC FVG - Maritime Technology Cluster FVG finalizzato a sostenere le spese legate alle operazioni di trasformazione sostenute a far data dall'1 gennaio 2025 e sino alla costituzione del nuovo soggetto giuridico.
9. La domanda di finanziamento è presentata da Mare FVG alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Con il decreto di concessione del Direttore competente in materia di ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, sono stabiliti le modalità di liquidazione e di erogazione dell'eventuale anticipo, fino al 70 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso, oltre alle modalità di rendicontazione dello stesso.
11. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 81.
12. La Regione, nel sostenere l'avanzamento della ricerca e dell'innovazione nel settore delle energie rinnovabili, supporta Elettra-Sincrotrone Trieste Società Consortile per Azioni nella realizzazione del progetto denominato Green Energy che prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico di nuova generazione con lo scopo di mitigare l'impatto dell'aumento dei costi energetici sull'operatività delle infrastrutture di ricerca Elettra 2.0 e FERMI e di migliorare le nuove tecnologie fotovoltaiche, minimizzando il costo dell'energia da fonti non rinnovabili.
13. Per le finalità di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore di Elettra-Sincrotrone Trieste SCpA, finalizzato all'acquisto della cava in fase di ripristino ambientale denominata "Cava Pietra Scoria", situata in parte nel Comune di San Dorligo Della Valle - Dolina e in parte nel Comune di Trieste, individuata come luogo di installazione dell'impianto fotovoltaico.
14. La domanda di contributo per l'acquisto della cava ripristinata è presentata da Elettra-Sincrotrone Trieste SCpA alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva del progetto e alla perizia di stima del valore dell'acquisto della cava.
15. Con il decreto di concessione del Direttore competente in materia di ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, sono stabilite le modalità di liquidazione, di erogazione e di rendicontazione del contributo concesso. La liquidazione è subordinata alla presentazione del contratto preliminare di acquisto o del contratto di acquisto della cava ripristinata, del piano di integrale finanziamento del progetto Green Energy, comprensivo della quota di finanziamento del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) o di altro ente e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'
articolo 12, commi 1 e 1 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
16. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 5.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 81.
18. Al fine di sostenere le politiche regionali di attrattività dell'istruzione terziaria e di rafforzare l'attrattività del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia nei confronti degli studenti stranieri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione ALIg APS, Associazione dei laureati in ingegneria gestionale, per l'organizzazione dell'evento digitale denominato "International Education Fair".
19. L'evento ha natura sperimentale e prevede il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Udine, dell'Università degli Studi di Trieste e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy) della Regione e ha l'obiettivo di valorizzare e far conoscere agli studenti stranieri l'offerta formativa della Regione attraverso una promozione coordinata dell'attrattività del sistema delle Università degli Studi di Udine e di Trieste e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy) del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di corregionali all'estero e con la Società salesiana di San Giovanni Bosco.
20.
Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:
a) personale, organizzazione e fornitura di beni e di servizi finalizzati all'organizzazione dell'evento;
b) consulenza di immagine e creazione di contenuti multimediali;
c) diffusione e promozione di materiali promozionali sia attraverso strumenti social che attraverso le associazioni di corregionali all'estero e la Società salesiana di San Giovanni Bosco;
d) ideazione e produzione di veicoli informativi, supporti informativi e sviluppo software.
21. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio interventi per i lavoratori e le imprese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda, a partire dall'1 giugno 2025.
22. Il decreto di concessione del contributo stabilisce le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione dello stesso. Il contributo può essere erogato, su richiesta, in via anticipata e in un'unica soluzione, ed è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis".
23. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 81.
24.
Il
comma 56 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:
<<56. Per le finalità di cui al comma 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare interventi per l'attrazione di investimenti, per il sostegno di start up innovative e di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori delle scienze della vita, attraverso finanziamenti a favore di imprese, università, organismi di ricerca e altri soggetti che operano nel sistema socio-sanitario regionale e attraverso il finanziamento di eventi e attività a essi connesse, anche di portata internazionale, per presentare, valorizzare, diffondere progetti, processi e servizi innovativi, per consolidare i risultati ottenuti e per diffondere la cultura dell'innovazione nel settore delle scienze della vita, contribuendo così alla creazione di un ecosistema dell'innovazione regionale.>>.
25. Per le finalità di cui all'
articolo 7, comma 56, della legge regionale 22/2022, come sostituito dal comma 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
26. In considerazione dell'esigenza di garantire un miglioramento della qualità dell'offerta didattica e organizzativa del servizio di istruzione, nel contesto di un corretto avvio dell'anno scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia un protocollo di intesa, a valere per l'anno scolastico 2025/2026, allo scopo di intervenire su aspetti afferenti l'ambito organizzativo e la progettualità delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia delle stesse e delle norme generali sull'istruzione.
27. Il protocollo di intesa di cui al comma 26 è diretto a finanziare interventi afferenti l'ambito organizzativo e le progettualità delle istituzioni scolastiche, riferiti all'anno scolastico 2025/2026, con oneri a carico della Regione.
28. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema di protocollo d'intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione degli stessi, nel rispetto delle finalità di cui al comma 26. Il protocollo individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, le modalità e i termini di concessione, di liquidazione, anche in forma anticipata, e di rendicontazione del contributo.
29. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 81.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Fondazioni ITS Academy, accreditate a operare in Friuli Venezia Giulia, al fine di erogare le borse di studio per l'anno formativo 2025/2026 agli studenti iscritti ai percorsi biennali e triennali di istruzione tecnologica superiore finanziati da risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, e aventi diritto alla borsa di studio in base ai limiti ISEE e ISPE fissati dal decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 28 febbraio 2025, n. 180 (Aggiornamento per l'anno accademico 2025/2026 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio).
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata entro il 10 dicembre 2025 al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata dell'indicazione del numero degli studenti idonei e del relativo importo totale.
32. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
33. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 81.
34.
L'
articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 27
(Promozione dell'attività sportiva nelle scuole)
1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita, avendo attenzione a una offerta formativa inclusiva a favore di tutti gli alunni, anche con bisogni educativi speciali e con disabilità.
2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua:a) nell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia statali e nel primo anno delle scuole primarie statali, nell'ambito di un progetto unitario a livello regionale, impiegando operatori in possesso di una delle seguenti lauree:2) laurea magistrale in Scienze dello Sport, o diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF);
3) laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
4) laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle attività Motorie preventive e adattate;
b) nelle classi seconde e terze delle scuole primarie statali attraverso l'integrazione e il potenziamento dell'offerta promossa dal Ministero competente in materia di istruzione e realizzata attraverso "Sport e Salute SpA", di cui all'
articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178;
c) nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie statali e nelle scuole secondarie statali per favorire l'integrazione dell'offerta formativa attraverso l'avvio alla pratica sportiva;
d) nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado statali, nell'ambito di protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, attraverso l'incremento della dotazione oraria di personale docente di scienze motorie e sportive, finalizzato al potenziamento dell'offerta formativa;
e) nei licei a indirizzo sportivo attraverso il potenziamento dell'offerta didattica inerente l'avvio alla pratica sportiva.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), ed e), la Regione è autorizzata a sottoscrivere un'apposita convenzione quadro con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI, con "Sport e Salute SpA", con il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con l'Università degli Studi di Udine, con l'Università degli Studi di Trieste, nonché con altri soggetti pubblici e privati con particolari competenze nel settore.
4. Lo schema di convenzione di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di sport, e disciplina, in particolare, le modalità di attuazione degli interventi mediante specifici finanziamenti.>>.
35. Per le finalità di cui all'
articolo 27, lettere a), b), c) ed e) del comma 2 della legge regionale 13/2018, come sostituito dal comma 34, è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro, suddivisa in ragione di 530.000 euro per l'anno 2025 e 360.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 81.
36. L'Amministrazione regionale intende sostenere in modo ampio ed esteso gli interventi a favore della scuola in ospedale, destinati agli alunni in situazione di temporanea ospedalizzazione, con l'obiettivo di ampliare l'offerta formativa attraverso attività pomeridiane ed estive per favorire il benessere dei bambini e ragazzi ricoverati, evitarne l'isolamento e la dispersione scolastica.
37. Per le finalità di cui al comma 36 sono previsti specifici interventi a integrazione del progetto "AttivaScuola 2023-2026", finanziato dal Fondo Sociale Europeo - Programma Regionale (PR) FSE+ 2021/2027, Programma specifico n. 12/23 "Percorsi di orientamento educativo", avente ugualmente la finalità di favorire il benessere degli studenti e prevenire la dispersione scolastica.
38. Per le finalità di cui al comma 36 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al soggetto individuato a seguito dell'Avviso approvato con decreto 4 luglio 2023, n. 31601/GRFVG e successive modificazioni, concernente la selezione di candidature e direttive per la realizzazione di progettualità territoriali a favore di studenti, docenti e attori delle reti locali "AttivaScuola 2023-2026".
39. La domanda di contributo di cui al comma 38 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
40. Il contributo di cui al comma 38 è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, la liquidazione anticipata fino al 70 per cento del contributo e sono previsti i termini e le modalità di rendicontazione dello stesso.
41. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 81.
43.
Dopo l'
articolo 16 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<Art. 16 bis
(Contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b))
1. In deroga agli articoli 17, 18 e 19, i contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), sono disciplinati dagli accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale di cui all'articolo 14 della presente legge.
2. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato sulla base del numero dei bambini iscritti, del numero delle sezioni e tenuto conto del numero dei bambini con disabilità, dichiarate dalle istituzioni scolastiche con l'istanza di conferma della parità.>>.
44. Per le finalità di cui all'
articolo 16, lettera b) del comma 3 della legge regionale 13/2018, come modificato dal comma 42, è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione Prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 - 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 81.
45.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 13/2018, un contributo triennale straordinario per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, nella misura fissata ai commi 48 e 49, a favore delle Istituzioni scolastiche di seguito indicate:
a) I.I.S. "J. Linussio" di Codroipo;
b) I.S.I.S. "Magrini - Marchetti" di Gemona del Friuli;
c) I.S.I.S. "C. Deganutti" di Udine;
d) I.T.G. "G.G. Marinoni" di Udine;
e) I.S.I.S.S. "G. D'Annunzio" di Gorizia;
f) Parrocchia "Santa Maria Assunta" di Vivaro, ente gestore della scuola dell'infanzia "Gesù Bambino" di Vivaro;
g) Parrocchia "San Marco Evangelista" di Udine, ente gestore della scuola dell'infanzia "San Marco" di Udine;
h) Parrocchia "San Lorenzo martire" di Buja, ente gestore della scuola dell'infanzia "F. A. Nicoloso" di Buja;
i) Fondazione asilo infantile "Marco Tedeschi" di Trieste, ente gestore della scuola dell'infanzia "Marco Tedeschi" di Trieste;
j) Comunità ebraica di Trieste, ente gestore della scuola primaria "I. S. Morpurgo" di Trieste;
k) Parrocchia "S. Eufemia" di Grado, ente gestore della scuola dell'infanzia "L. Rizzo" di Grado;
l) Istituto "G. Bertoni" di Udine, ente gestore del liceo scientifico delle scienze applicate "G. Bertoni" di Udine.
46. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 45 devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal "Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028", approvato con
deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2025, n. 589.
47.
La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 45 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata, per ogni anno scolastico, del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa indicante:
a) le aree tematiche di intervento in conformità a quanto previsto nel Piano triennale di cui al comma 46;
b) la descrizione e le finalità degli interventi da realizzare;
c) i risultati attesi.
48.
Il contributo spettante per ogni anno scolastico a ciascuna istituzione scolastica di cui al comma 45 è determinato in base al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2024/2025 come segue:
a) fino a 300 studenti iscritti 1.500 euro;
b) da 301 a 800 studenti iscritti 5.000 euro;
c) oltre 800 studenti iscritti 7.000 euro.
49. Il contributo di cui al comma 48 è aumentato di 1.000 euro nel caso in cui la sede dell'istituzione scolastica ricada in comune montano, individuato ai sensi della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino a esaurimento delle somme disponibili.
51. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 81.
52.
Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico e con requisiti di merito, definiti dalle linee guida di cui all'articolo 8 e che non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dal presente capo per situazioni di natura straordinaria;>>;
b)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con disabilità, in condizioni di sopravvenuto disagio economico e con requisiti di merito, definiti dalle linee guida di cui all'articolo 8 e che non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dal presente capo per situazioni di natura straordinaria;>>;
c)
la lettera e bis) è sostituita dalla seguente:
<<e bis) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con Disturbi Specifici di Apprendimento, in condizioni di sopravvenuto disagio economico e con requisiti di merito, definiti dalle linee guida di cui all'articolo 8 e che non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dal presente capo per situazioni di natura straordinaria;>>.
53. Al fine di sostenere gli istituti scolastici che si occupano della valorizzazione della cultura e delle arti musicali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, fino al limite massimo di 10.000 euro a beneficiario, volto all'acquisto o al restauro degli strumenti musicali utilizzati a fini didattici.
54. Le scuole secondarie di cui al comma 53 presentano la domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
55. Il contributo è erogato in base al numero di alunni iscritti all'indirizzo musicale nell'anno scolastico 2024/2025 nelle scuole secondarie di cui al comma 54.
56. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 81.
57. Nel riconoscere l'importanza dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore del Conservatorio di musica "G. Tartini" di Trieste e del Conservatorio di musica "J. Tomadini" di Udine, finalizzato a sostenere i percorsi di dottorato di ricerca delle due Istituzioni AFAM, con durata triennale, da realizzarsi anche in maniera congiunta con altri conservatori di musica italiani. Il contributo è suddiviso in parti uguali tra i due enti.
58. Sono ammissibili a finanziamento i costi a copertura delle borse di dottorato di ricerca, gli oneri accessori e le spese amministrative di gestione dei percorsi di studio.
59. La domanda di finanziamento è presentata dai due conservatori entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
60. Con il decreto di concessione del Direttore competente in materia di ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, sono stabilite le modalità di liquidazione e di erogazione dell'eventuale anticipo, fino al 70 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso, e le modalità di rendicontazione.
61. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 81.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo rispetto a quello previsto dall'
articolo 7, comma 43, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), a favore dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) per sostenere gli interventi nel campo dell'housing universitario sul territorio della Regione.
63. La domanda per la concessione del contributo integrativo di cui al comma 62 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata della relazione descrittiva degli interventi e del cronoprogramma procedurale e finanziario.
64. Il contributo integrativo è concesso in un'unica soluzione a seguito della presentazione della domanda di concessione. La liquidazione del contributo è disposta contestualmente alla concessione.
65. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia sono definite le modalità di rendicontazione, i termini e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione della presente norma.
66. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 81.
67.
All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 49 è sostituito dal seguente:
<<49. Per la finalità di cui al comma 46 è inoltre concesso un incentivo:a) nella misura di 3.000 euro per ciascuna assunzione, nell'ipotesi in cui un datore di lavoro assuma nel periodo dall'1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, anche non contestualmente, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, almeno l'80 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori precedentemente interessati sul territorio regionale dall'attuazione di un medesimo accordo, avente decorrenza non anteriore all'1 ottobre 2024, di cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà;
b) nella misura di 2.000 euro per ciascuna assunzione, nell'ipotesi in cui un datore di lavoro assuma nel periodo dall'1 settembre 2025 fino al 31 dicembre 2025, anche non contestualmente, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, almeno 3 delle lavoratrici e dei lavoratori precedentemente interessati sul territorio regionale dall'attuazione di un medesimo accordo, avente decorrenza non anteriore all'1 ottobre 2024, di cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà. L'importo è elevato a 2.500 euro per ciascuna assunzione qualora le assunzioni effettuate siano almeno 5.>>;
b)
al comma 50:
1)
le parole <<
Nell'ipotesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Nelle ipotesi>>;
2)
le parole <<
entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state realizzate le assunzioni che hanno permesso di soddisfare la condizione di cui al comma 49 stesso>> sono sostituite dalle seguenti: <<
entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stato realizzato almeno il numero minimo di assunzioni che hanno permesso di soddisfare la condizione di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 49 stesso>>;
3)
dopo le parole <<
da verificarsi>> sono inserite le seguenti: <<
, con riferimento all'ipotesi di cui al comma 49, lettera a),>>;
c)
al comma 51 le parole <<
L'incentivo di cui al comma 46 è concesso>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Gli incentivi di cui ai commi 46 e 49 sono concessi>>.
68. Per le finalità di cui all'
articolo 7, comma 49 della legge regionale 13/2024, come sostituito dalla lettera a) del comma 67, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
70.
Al fine di adeguare la normativa regionale al Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNCT), con l'obiettivo di migliorare le opportunità di lavoro attraverso la formazione e lo sviluppo delle competenze, contribuire a ridurre la disoccupazione e promuovere una crescita economica sostenibile, alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 è inserita la seguente:
<<c bis) rafforzare l'offerta formativa promossa in contesti di lavoro, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali l'economia verde (green economy), l'economia blu (blue economy) e l'innovazione tecnologica;>>;
b)
alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<
, il rilascio di attestazioni digitali, nonché la valorizzazione del sistema di riconoscimento delle micro-credenziali (micro-credentials)>>;
c)
dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
<<j bis) promuovere un maggior coinvolgimento del settore privato nella progettazione e realizzazione delle azioni formative.>>;
d)
dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:
<<p bis) micro-credenziale, la registrazione dei risultati dell'apprendimento ottenuti da un discente in seguito a un piccolo volume di apprendimento.>>;
e)
al comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<
anche attraverso la promozione di patti per le competenze>>;
f)
al comma 3 dell'articolo 26 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<
dando priorità agli interventi volti a sopperire al disallineamento fra la domanda di professionalità emergente dal territorio e le competenze possedute dalla popolazione regionale>>;
g)
dopo il comma 2 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La Regione promuove l'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per l'analisi del mercato del lavoro, anche al fine di elaborare stime sui risultati socio-occupazionali degli interventi programmati ai sensi dell'articolo 26. Gli strumenti attuativi prevedono, laddove pertinenti, stime e valutazioni in ordine alle previste ricadute occupazionali degli interventi.>>.
71.
Dopo l'
articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis
(Rete regionale delle professioni)
1. Allo scopo di favorire la realizzazione di momenti di confronto sugli atti di programmazione e attuazione regionale connessi alla promozione e al sostegno delle attività professionali in Friuli Venezia Giulia e al fine di rafforzare la rete regionale per la diffusione dei contenuti della presente legge e delle forme di incentivazione previste presso i diretti interessati, l'Assessore regionale competente promuove incontri periodici con i rappresentanti di ordini e collegi professionali, nonché delle associazioni professionali non ordinistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 4.>>.
73. Al fine di favorire il pieno utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei destinati alle politiche di coesione e di garantire l'efficacia del volano economico e sociale da essi attivato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse regionali aggiuntive a favore del Programma regionale Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, per il finanziamento, totale o parziale, di interventi rendicontabili nell'ambito del medesimo Programma.
74. Le risorse di cui al comma 73, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale, a valere sui corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli, sono pianificate secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'
articolo 36 bis della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
75. Agli interventi finanziati con risorse regionali aggiuntive del Programma regionale Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 e rendicontati nell'ambito del medesimo, si applicano le disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione europea che regolano il Programma stesso, e la relativa gestione avviene secondo le medesime procedure.
76. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa complessiva di 6.427.000 euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti); di 3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti); di 427.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 4 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 81.
77. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, l'Osservatorio regionale per il contrasto al caporalato, con particolare riferimento al settore agricolo.
78. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, analisi e proposta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento lavorativo, con attenzione alle condizioni contrattuali, abitative e di trasporto dei lavoratori stagionali e migranti.
79. La composizione dell'Osservatorio, definita con deliberazione della Giunta regionale, assicura la presenza di rappresentanti della Regione, delle organizzazioni sindacali e datoriali del settore agricolo, degli enti locali, degli enti ispettivi, dei Centri per l'impiego, dell'Osservatorio regionale antimafia e degli altri soggetti pubblici e privati con competenze in materia di lavoro, legalità e inclusione sociale.
80. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 81.
81. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella G.
Art. 8
(Salute e politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli enti del Servizio sanitario regionale, in proporzione al fabbisogno per spesa farmaceutica per farmaci oncologici programmata per l'anno, per la prescrizione di farmaci oncologici a favore di pazienti residenti in regione e in carico agli enti del Servizio sanitario regionale con patologie oncologiche, per i quali non esistono valide alternative terapeutiche nell'ambito delle indicazioni che trovano copertura nei livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali e regionali vigenti.
2. Il Coordinamento regionale MTB (Molecular Tumor Board), istituito presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute con decreto del Direttore generale n. 185 del 6 ottobre 2023, definisce i criteri di accesso al percorso terapeutico finanziato ai sensi del comma 1 e autorizza le valutazioni dei casi eleggibili effettuate dagli MTB aziendali.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
4. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa con donazione di gameti, inserite nelle prestazioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento per rimborsare ai Centri di PMA regionali di II-III livello pubblici o privati convenzionati, i costi non coperti dalla tariffa LEA per l'approvvigionamento di gameti, a favore di coppie affette da infertilità e sterilità, di cui almeno uno dei due componenti sia residente in Friuli Venezia Giulia da almeno due anni.
5. Il finanziamento di cui al comma 4 è ripartito tra le Aziende sanitarie regionali, in base al numero medio di prestazioni e alla tipologia di PMA eterologa erogate, negli ultimi due anni, dal Servizio sanitario regionale, a coppie residenti in Friuli Venezia Giulia.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità con cui le Aziende sanitarie regionali procedono al rimborso di cui al comma 4, nei limiti delle risorse assegnate.
7. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
8. Al fine di agevolare l'equità nell'accesso alle cure ortodontiche ai minori nell'età evolutiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo) un contributo straordinario per sostenere l'accesso alle cure e agli apparecchi ortodontici, non ricompresi nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di minori nell'età evolutiva residenti su tutto il territorio regionale, che si trovano in situazioni di vulnerabilità sociale o a rischio povertà.
9. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità di utilizzo del contributo di cui al comma 8. Il contributo è trasferito in un'unica soluzione in via anticipata. Con decreto di concessione del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale salute sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
11. Al fine di offrire il migliore setting assistenziale e garantire la continuità delle cure palliative secondo criteri di qualità e sicurezza per minori di età compresa tra 0-18 anni affetti da patologie inguaribili o potenzialmente tali, a elevata complessità assistenziale e a rischio di morte precoce, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo) con decreto del Direttore del Servizio competente n. 27936/GRFVG del 30 novembre 2022, ai sensi dell'
articolo 8, comma 29, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), per la realizzazione del centro residenziale di cure palliative pediatriche, anche con soluzioni progettuali alternative a quelle già presentate, nonché per la realizzazione di ulteriori interventi di adeguamento del patrimonio edilizio e impiantistico esistente, al fine di ottimizzare l'integrazione funzionale del centro con le strutture di area pediatrica già operative.
12. Per le finalità di cui al comma 11, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'IRCCS "Burlo Garofolo" presenta apposita istanza, corredata del progetto e del quadro economico di spesa aggiornati. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati nuovi termini di esecuzione e di rendicontazione della spesa.
13. In considerazione dell'attuale carenza di personale infermieristico nell'ambito del Servizio sanitario regionale, al fine di promuovere la frequenza dei corsi di laurea in infermieristica delle Università della Regione Friuli Venezia Giulia e di incentivare l'inserimento dei laureati all'interno del Servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Università degli Studi di Trieste e di Udine risorse destinate alla concessione di premi di studio per merito agli studenti iscritti ai corsi di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle Università.
14. L'ammontare del premio di studio per merito è fissato in 3.300 euro al lordo degli oneri fiscali per anno di corso. Il premio è cumulabile con altri premi, assegnazioni o borse di studio. In caso di non cumulabilità, in tutto o in parte, con il premio di studio per merito, è possibile rinunciare all'assegnazione incompatibile o chiedere una riduzione del premio di studio per merito che garantisca la compatibilità.
15.
Ai fini della concessione del premio di studio per merito, le Università degli Studi di Trieste e di Udine verificano che gli studenti iscritti:
a) siano residenti in regione alla data del 31 gennaio dell'anno di concessione del premio;
b) al primo anno di corso, siano immatricolati presso una delle sedi regionali dei corsi di laurea in infermieristica e abbiano conseguito almeno il 50 per cento dei crediti formativi universitari previsti per l'anno, alla data del 30 settembre dell'anno di concessione del premio;
c) al secondo e terzo anno di corso in qualità di regolari, siano regolarmente iscritti presso una delle sedi regionali dei corsi di laurea in infermieristica, abbiano frequentato gli anni di corso consecutivamente e abbiano conseguito, entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, almeno il 60 per cento dei crediti formativi universitari complessivamente previsti per gli anni precedenti.
16. Le Università degli Studi di Trieste e di Udine approvano la graduatoria di merito per singolo anno di corso in base al numero dei crediti acquisiti e ai requisiti indicati al comma 15. A parità di punteggio, prevale la minore età anagrafica. Le graduatorie sono soggette a scorrimento in presenza di ulteriori risorse trasferite alle Università.
17.
Le Università degli Studi di Trieste e di Udine revocano il premio di studio per merito nei seguenti casi:
a) rinuncia, interruzione o sospensione degli studi per l'anno accademico di riferimento dell'erogazione del premio, secondo quanto previsto dai regolamenti didattici di ateneo, a esclusione delle studentesse in gravidanza e di situazioni di infermità gravi e prolungate, di cui al
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), la cui valutazione è demandata alle Università;
b) trasferimento ad altro corso di studi o ad una Università fuori regione prima del conseguimento del titolo di studio;
c) non conseguimento del titolo di studio entro l'ultima sessione utile del terzo anno di corso regolare;
d) irregolarità nel versamento delle tasse universitarie per l'anno accademico di riferimento dell'erogazione.
18. In caso di revoca del premio di studio, lo studente assegnatario è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale quanto eventualmente percepito nell'anno accademico della revoca.
19. Lo studente assegnatario del premio di studio per merito si impegna, nei tre anni successivi al conseguimento del diploma di laurea in infermieristica, a partecipare alle procedure selettive per il reclutamento di infermieri indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. Lo studente assegnatario, assunto a seguito delle procedure concorsuali bandite dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, è soggetto all'obbligo di permanenza nell'ambito del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per un periodo non inferiore a cinque anni in caso di assunzione a tempo indeterminato o per la durata dell'incarico a tempo determinato se inferiore ai cinque anni.
20. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 19, dipendente dalla condotta del beneficiario, lo studente assegnatario è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale quanto percepito a titolo di premio di studio.
21. Le risorse regionali per l'anno accademico sono trasferite alle Università degli Studi di Trieste e di Udine in proporzione al numero di iscritti dell'anno accademico di riferimento residenti in regione alla data del 31 gennaio, che le Università devono comunicare alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 31 agosto.
22. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 13, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di trasferimento delle risorse regionali, le Università degli Studi di Trieste e di Udine trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute la dichiarazione prevista dall'
articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente alle graduatorie approvate e all'attestazione di assegnazione dei premi.
23. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
24. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 18 e 20 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
25. Al fine di favorire e facilitare la permanenza nel territorio regionale degli infermieri fuori sede che operano nel Sistema sanitario regionale, contribuendo a garantire la funzionalità e l'efficienza del sistema di risposte ai bisogni sanitari dei cittadini, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a ciascuna delle Aziende sanitarie regionali contributi al fine di mettere a disposizione del predetto personale infermieristico soluzioni di natura logistico insediativa a sostegno delle esigenze abitative.
26. I contributi sono ripartiti alle Aziende sanitarie regionali in parti uguali e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata.
27. Con il decreto di concessione del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dall'
articolo 37, comma 9, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), nonché le modalità di monitoraggio.
28. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
29.
L'Amministrazione regionale, al fine di rafforzare la collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), anche nell'ambito delle attività istituzionali del Centro collaboratore italiano dell'Organizzazione mondiale della sanità per la famiglia delle classificazioni internazionali che svolge le funzioni presso la Direzione centrale competente in materia di salute, nonché per promuovere specifiche progettualità nell'ambito della salute e del benessere, è autorizzata a:
a) avvalersi di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche con le modalità di cui all'
articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale);
b) promuovere forme di collaborazione con gli enti del Servizio sanitario regionale, con le Università degli Studi di Trieste e di Udine, con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, con enti scientifici di ricerca e con altri organismi nazionali e internazionali.
30. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le linee di indirizzo per le attività di collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità. Con atti del Direttore del Servizio competente viene data attuazione alle linee di indirizzo.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 580.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
32. Al fine di misurare e valutare l'impatto dell'introduzione di servizi di telemedicina sullo stato di salute delle persone anziane accolte in struttura residenziale attraverso il monitoraggio continuo delle loro condizioni di salute, nonché di verificare le ricadute in termini di miglioramento della presa in carico integrata, tra tutti i soggetti coinvolti, e della gestione condivisa dei pazienti tra i professionisti e i caregiver, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) di Spilimbergo un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto pilota per un servizio di telemedicina, interno alla struttura residenziale di Spilimbergo e dedicato alle persone anziane ivi accolte.
33. L'ASP di Spilimbergo presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di salute, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie, e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
36. Per le finalità di cui al
comma 35 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal
comma 36 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 35, è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
37. Al fine di disporre di dati per l'evoluzione della ricerca sulla terapia forestale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo straordinario per la realizzazione, anche con il coinvolgimento dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO), di un'indagine conoscitiva a livello regionale dei risultati ottenuti in seguito alla conclusione del percorso di forestoterapia dedicato ai pazienti oncologici, di cui all'
articolo 9, commi da 13 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021). Lo studio oggetto del presente provvedimento dovrà essere svolto in collaborazione con le altre realtà e professionalità che hanno pubblicato studi scientifici sul tema della terapia forestale in regione e valorizzando i risultati già ottenuti.
38. La domanda di contributo è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute all'indirizzo di posta elettronica certificata salute@certregione.fvg.it, corredata del progetto di studio di cui al comma 37 e del relativo preventivo di spesa.
39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
41. Sono fatte salve le domande già regolarmente presentate ai sensi dell'
articolo 8, comma 29, della legge regionale 13/2024, che possono essere integrate, in relazione alle sole attività di edilizia libera, come previste dal comma 40, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di integrazione alla Direzione centrale competente in materia di salute.
42. Per le finalità di cui al
comma 28 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2024, come modificato dal comma 40, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
43. Al fine di aumentare la qualità e l'umanizzazione delle cure pediatriche, in un'ottica olistica del concetto di salute che tiene conto anche della relazione tra il benessere del paziente e del personale sanitario e la qualità ambientale degli spazi architettonici ospedalieri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) un contributo straordinario a sostegno di interventi aventi rilevanza edilizia, incluse le relative attrezzature e beni mobili, da effettuare nelle aree pediatriche dell'Ospedale civile Santa Maria degli Angeli di Pordenone, in particolare nel Pronto soccorso pediatrico e nel reparto di degenza pediatrica.
44. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, dell'indicazione del costo complessivo stimato e del criterio di stima utilizzato, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché del cronoprogramma finanziario.
45. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e della
legge regionale 26/2015.
46. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
47.
Al fine di promuovere, nell'ambito della salute e del benessere, lo sviluppo e l'impiego di soluzioni innovative digitali e la valorizzazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa europea e nazionale per la protezione dei dati personali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Insiel SpA, in relazione al ruolo svolto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), le risorse necessarie per la realizzazione di:
a) un progetto, con il supporto dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e del Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, mediante l'acquisto, lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di soluzioni digitali innovative basate su algoritmi di intelligenza artificiale da impiegare presso la Struttura di chirurgia vertebro midollare e unità spinale di ASUFC, che consenta di migliorare l'organizzazione nella gestione degli utenti del Servizio sanitario regionale con ricadute positive sulle liste di attesa;
b) un progetto a valenza regionale con il supporto del Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità per la diagnosi precoce del tumore ovarico mediante l'acquisto, lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di soluzioni digitali innovative basate su algoritmi di intelligenza artificiale al fine di migliorare i servizi sanitari di prevenzione, diagnosi e cura del Sistema sanitario regionale.
48. Insiel SpA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità i progetti di cui al comma 47, unitamente al cronoprogramma e al preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione, nonché di individuazione delle modalità di monitoraggio dei progetti.
49. Insiel SpA, secondo le indicazioni del Servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, a seguito della positiva ed efficace realizzazione dei progetti di cui al comma 47, mette a disposizione, gratuitamente, degli enti del Servizio sanitario regionale il know how progettuale, le soluzioni informatiche innovative e il relativo supporto.
50. Per le finalità di cui al comma 47, lettera a), è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
51. Per le finalità di cui al comma 47, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
52. Al fine di sostenere il benessere psicologico dei pazienti oncologici e di migliorare il loro stato di salute, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale presso i quali si somministrano trattamenti oncologici un contributo straordinario per l'acquisto di sistemi automatici di raffreddamento, volti a prevenire l'alopecia conseguente alla somministrazione delle terapie oncologiche nei pazienti, riducendo l'impatto della tossicità del farmaco sul cuoio cappelluto.
53. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità di riparto del contributo di cui al comma 52, avuto riguardo al numero di pazienti eleggibili trattati nel biennio precedente, alle strumentazioni analoghe già in possesso degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché alla vetustà e allo stato di usura delle stesse.
54. Il contributo è concesso in un'unica soluzione anticipata. Con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale salute sono individuati i termini e le modalità di rendicontazione.
55. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grimacco un contributo per la copertura degli oneri a carico del Comune per la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani ricoverati presso strutture convenzionate, ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.
57. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 30 settembre, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torreano un contributo per la copertura degli oneri a carico del Comune per la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani ricoverati presso strutture convenzionate, ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 20/2012, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.
60. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 30 settembre, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
61. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
62. Al fine di limitare il randagismo felino, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Il Gattile ODV" di Trieste un contributo straordinario per il potenziamento delle attività di sterilizzazione dei gatti liberi, su tutto il territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente.
63. In attuazione di quanto previsto al comma 62, l'Associazione "il Gattile ODV" presenta apposita istanza, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa e del preventivo delle spese, alla Direzione centrale competente in materia di salute. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di igiene urbana veterinaria sono definite le modalità di concessione e di rendicontazione del contributo, che viene erogato in un'unica soluzione, in via anticipata e senza prestazione di garanzie.
64. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
67. Al fine di migliorare la qualità della vita e di incrementare il benessere psicologico dei pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie regionali e degli ospiti accolti presso le strutture sociosanitarie regionali, l'Amministrazione regionale promuove e favorisce l'interazione e il mantenimento del rapporto tra la persona e i propri animali domestici all'interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie.
68.
Al fine di assicurare standard omogenei su tutto il territorio regionale che permettano una corretta interazione uomo-animale all'interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie e, al contempo, garantiscano il rispetto dei profili di sicurezza sanitaria e il benessere degli animali coinvolti, il Direttore del Servizio competente in materia di sanità veterinaria della Direzione centrale salute, con proprio decreto, individua:
a) i criteri minimi per l'individuazione e l'allestimento di aree dedicate, interne alle strutture sanitarie e sociosanitarie, ove permettere l'interazione tra i pazienti e i propri animali domestici;
b) la scelta delle specie animali che possono avere accesso alle aree dedicate di cui alla lettera a);
c) i criteri sanitari che gli animali domestici devono possedere, per avere accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, in coerenza con quanto previsto a livello nazionale e regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).
71. Per le finalità di cui all'
articolo 35 della legge regionale 20/2012, come modificato dal comma 70, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
72. La Regione riconosce, nell'ambito della salute e del benessere, la rilevanza strategica delle attività di innovazione tecnologica, digitale, gestionale, organizzativa e di processo, promuovendo lo sviluppo di soluzioni innovative, digitali e di trasferimento tecnologico, supporta e valorizza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, del dato sintetico, della robotica e dell'automazione intelligente.
73.
Al fine di dare attuazione al comma 72, l'Amministrazione regionale supporta i percorsi di innovazione e trasformazione organizzativa nell'ambito della salute e del benessere e, a tal fine, è autorizzata a:
a) promuovere e organizzare percorsi di formazione e informazione e ogni altro evento pubblico per le finalità di cui al comma 72;
b) partecipare a progetti per la sperimentazione di soluzioni innovative, anche con istituzioni sanitarie e altri soggetti pubblici e privati;
c) promuovere forme di partenariato pubblico privato;
d) aderire a organismi e reti internazionali;
e) sostenere la realizzazione e la pubblicazione di studi e articoli scientifici, nonché la registrazione di brevetti e opere dell'ingegno di interesse regionale;
f) promuovere, anche avvalendosi della società Insiel SpA, forme di collaborazione e sviluppo di progettualità con gli enti del Servizio sanitario regionale, con le Università degli Studi di Trieste e di Udine, con la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, con enti scientifici di ricerca e con altri organismi nazionali e internazionali.
74. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli ambiti di rilevanza strategica regionale e le linee di indirizzo per le finalità di cui al comma 72. Con atti del Direttore del Servizio competente viene data attuazione alle linee di indirizzo.
75. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 920.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa di 2.549.392,08 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
77. Al fine di favorire e sostenere la diffusione di una concezione del diritto alla salute quale stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e di perseguire la piena inclusione sociale delle persone affette da malattia di Parkinson, e di prevenire che la loro condizione possa ostacolare l'effettiva partecipazione e il protagonismo, in condizioni di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale, sportiva e ricreativa in generale, anche in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 7 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione "PING PONG PARKINSON ITALIA ODV" di Tavagnacco (UD), per l'ideazione, l'organizzazione, la promozione e la realizzazione dell'evento sportivo "6° Ping Pong Parkinson World Championship 2025" a Lignano Sabbiadoro.
78. La domanda relativa al contributo di cui al comma 77 è presentata, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese, nonché dell'elenco analitico delle spese eventualmente già sostenute nell'anno 2025, purché connesse con le attività di ideazione, organizzazione, promozione e realizzazione dell'evento di cui al comma 77, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
79. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
80. Al fine di sostenere il progetto denominato "Micro Solidaroad Lignano 2025", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione San Luigi Scrosoppi ETS un contributo straordinario per organizzare e finanziare un soggiorno terapeutico destinato a soggetti minori orfani ucraini, nel Comune di Lignano Sabbiadoro, nell'anno 2025.
81. La domanda relativa al contributo di cui al comma 80 è presentata, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese nonché dell'elenco analitico delle spese eventualmente già sostenute nell'anno 2025, purché connesse con il soggiorno terapeutico di cui al comma 80, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
82. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
83. Al fine di diffondere e favorire la cultura della disabilità nonché di perseguire l'inclusione sociale delle persone con disabilità, in attuazione anche di quanto previsto dalla
legge regionale 16/2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Ente Nazionale Sordi (ENS) del Friuli Venezia Giulia per l'organizzazione, nel 2025, dell'evento celebrativo della "Giornata Mondiale dei Sordi".
84. La domanda relativa al contributo di cui al comma 83 è presentata, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese nonché dell'elenco analitico delle spese eventualmente già sostenute nell'anno 2025, purché connesse con le attività di ideazione, organizzazione, promozione e realizzazione dell'evento di cui al comma 83, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali e disabilità. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
85. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
86. Al fine di implementare una rete locale di interventi innovativi e integrati tra pubblico e Terzo settore, in grado di favorire la realizzazione di progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico, con particolare riferimento ai minori, e delle loro famiglie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) per lo sviluppo di progettualità innovative, anche in raccordo con gli enti del Terzo settore, volte a incrementare interventi abilitativi e riabilitativi dedicati ai minori con autismo.
87. In attuazione di quanto previsto al comma 86, ASUGI presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali il progetto innovativo, corredato di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di integrazione sociosanitaria sono definite le modalità di concessione e di rendicontazione del contributo, nonché quelle di monitoraggio del progetto. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione in via anticipata.
88. Per le finalità di cui al comma 86 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna del Gemonese risorse aggiuntive straordinarie per la realizzazione e il completamento dell'intervento di riconversione dell'ex macello comprensoriale in centro socio-riabilitativo educativo da destinare a persone con disabilità, a integrazione delle risorse già assegnate per la medesima finalità dall'
articolo 8, comma 13, della legge regionale 22/2022.
90. La domanda di contributo è presentata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, dell'aggiornamento del quadro economico della spesa e del cronoprogramma attuativo nonché finanziario.
92. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
93. Al fine di sostenere lo sviluppo della rete dell'offerta a favore delle persone con disabilità e di fornire adeguate risposte ai bisogni sociosanitari e sociali delle stesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "I Girasoli APS - ETS" un contributo straordinario per interventi aventi rilevanza urbanistica ovvero edilizia, come definiti dalla
legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nonché aventi rilevanza ambientale secondo le leggi di settore, incluse le relative attrezzature e beni mobili, per la costruzione di un immobile nel Comune di Monrupino (TS), da destinare a servizi e interventi residenziali per persone con disabilità.
94. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
95. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della
legge regionale 14/2002.
96. Per le finalità di cui al comma 93 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di azioni di sistema, a supporto delle persone anziane fragili o non autosufficienti, nell'ambito di un approccio integrato e multidisciplinare che caratterizza il modello organizzativo delle Case della comunità, volto anche a valorizzare l'amministrazione condivisa con gli ambiti socioassistenziali e con il Terzo settore, ai sensi del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
98. I contributi sono ripartiti alle Aziende sanitarie regionali in parti uguali e trasferiti in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
99. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
100. Al fine di assicurare la continuità e l'adeguatezza dell'assistenza a favore degli ospiti della residenza per anziani non autosufficienti "Nobili De Pilosio" di Tricesimo, garantendone la sistemazione temporanea presso altra idonea collocazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tricesimo un contributo straordinario a parziale copertura dei costi per il pagamento del canone di locazione relativo ai mesi da dicembre 2025 a settembre 2026, presso altra idonea struttura residenziale.
101. In attuazione di quanto previsto dal comma 100, il Comune di Tricesimo presenta alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata di una relazione illustrativa e del preventivo dei costi indicati al comma precedente. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione ed è disposta la liquidazione del contributo in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie.
102. Per le finalità di cui al comma 100 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire in contributi in conto capitale le quote non ancora erogate di incentivi pluriennali, erogati in quote annuali costanti, concessi a sostegno di investimenti nei settori socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario ai sensi dell'
articolo 40, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
104. La conversione dei contributi è effettuata al massimo fino a concorrenza dell'importo complessivamente ammesso a contributo e, comunque, nei limiti della spesa sostenuta dall'ente beneficiario, comprensiva dell'eventuale utilizzo delle economie e degli oneri derivanti da finanziamenti ottenuti, nonché da contratti di mutuo e relative spese di estinzione anticipata.
105. Il beneficiario presenta domanda di adesione alla conversione, corredata della documentazione comprovante la spesa sostenuta ai sensi del comma 104, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali e disabilità, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, entro il 30 settembre 2025.
106. Il Servizio competente svolge l'istruttoria delle domande in ordine cronologico di presentazione e definisce gli importi ammessi a conversione. Con decreto del Direttore di Servizio è adottato il provvedimento di conversione con riferimento alle annualità successive all'esercizio in corso. Le quote sono erogate in un'unica soluzione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in presenza di ulteriori risorse rese disponibili e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'accoglimento di ulteriori domande. Le domande non soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili sono archiviate dopo cinque anni.
107. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa di 4.597.753,56 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Opera Pia Coianiz di Tarcento un contributo straordinario per interventi di adeguamento alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulle proprie aree esterne.
109. La domanda di contributo è presentata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
110. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della
legge regionale 14/2002.
111. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
112. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Rigolato un contributo straordinario per interventi, anche edilizi se necessari, volti al completamento dell'area verde della Casa di riposo "Cjaso Rigulat".
113. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
114. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della
legge regionale 14/2002.
115. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
117.
L'
articolo 28 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'
articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 28
(Sistema di offerta residenziale)
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 (Deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane), supporta lo sviluppo di una rete di servizi e interventi residenziali a favore delle persone anziane, articolata e strutturata in diversi livelli di intensità e complessità assistenziale in relazione agli specifici bisogni della persona assistita e alla sua qualità di vita. In particolare, si distinguono:a) strutture residenziali socioassistenziali, destinate all'accoglimento di persone anziane autosufficienti;
b) strutture residenziali sociosanitarie, destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti e deputate all'erogazione di trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, sono adottati appositi atti di programmazione, nel rispetto dei seguenti principi:a) centralità della persona e personalizzazione dell'assistenza attraverso la promozione della valutazione multidimensionale dei bisogni e del progetto di assistenza individuale integrato (PAI);
b) diversificazione dell'offerta attraverso la realizzazione di moduli differenziati in base al livello di intensità assistenziale, anche destinati alle cure domiciliari di base, con possibilità per le strutture di connotarsi come Centri Residenziali Multiservizi (CRM), di cui all'
articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della
legge 23 marzo 2023, n. 33);
c) promozione di percorsi di integrazione con i servizi del territorio e con gli attori della comunità locale, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione dell'apporto degli enti del Terzo settore, in coerenza con quanto previsto dall'
articolo 25 del decreto legislativo 29/2024;
e) garantire la sicurezza, la qualità degli ambienti, l'efficienza, la sostenibilità e l'equità nell'accesso ai servizi residenziali da parte dei cittadini attraverso:1) la riqualificazione del sistema esistente anche attraverso la valorizzazione di modelli istituzionali di co-gestione pubblico-privata;
2) lo sviluppo del sistema d'offerta, entro i limiti del fabbisogno di residenzialità e sulla base di idonee procedure e adeguati criteri per l'individuazione dei soggetti interessati;
f) equità di accesso alle prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza (LEA), uniformità nella distribuzione territoriale delle risorse e valorizzazione della libertà di scelta del cittadino, attraverso la definizione di un fabbisogno di convenzionamento;
g) qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici quali domotica e telemedicina.
3. Al fine di garantire qualità, appropriatezza, sicurezza e continuità delle cure, l'assistenza medica all'interno delle strutture di cui al comma 1, lettera b), può essere garantita attraverso la presenza di uno o più medici dedicati anche direttamente contrattualizzati dalla struttura, con conseguente sospensione, durante tutto il periodo di permanenza dell'ospite, della scelta del medico del ruolo unico dell'assistenza primaria e della correlata quota capitaria prevista dall'accordo collettivo vigente.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti requisiti e modalità per lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 3.>>.
118.
Dopo l'
articolo 29 della legge regionale 10/1998 è inserito il seguente:
<<Art. 29 bis
(Abitare Inclusivo)
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla
legge 33/2023, sostiene lo sviluppo di nuove forme sperimentali di domiciliarità e coabitazione denominate "Abitare Inclusivo", in grado di riprodurre le caratteristiche abitative e relazionali della casa familiare, integrate nel contesto comunitario, destinate a persone anziane fragili o non autosufficienti, volte a ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione, evitando l'isolamento sociale, l'esclusione e lo sradicamento dalla comunità di appartenenza, nonché ad assicurare la personalizzazione della risposta ai bisogni. Tali soluzioni abitative, sviluppate secondo modelli gestionali flessibili, possono prevedere la convivenza e la coabitazione anche di persone con problematiche e bisogni diversi, anche a carattere sociale.
2. La Regione, al fine di supportare le forme di "Abitare Inclusivo" di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:a) pianifica, a favore delle persone non autosufficienti, una rete di servizi integrata, anche con il supporto degli enti del Terzo settore, volta a fornire adeguati interventi, servizi e supporti sanitari, sociosanitari e sociali, sostenuti tramite budget personale di progetto e budget di salute di cui all'
articolo 9 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla
legge regionale 26/2015 e alla
legge regionale 6/2006);
b) programma lo sviluppo delle forme sperimentali di "Abitare Inclusivo", anche attraverso interventi su immobili già destinati o da destinare alle forme sperimentali di cui al comma 1.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, in coerenza con la programmazione regionale e locale, i fabbisogni e le aree di intervento e sono definiti i contenuti di innovazione e le caratteristiche delle sperimentazioni di cui al comma 1, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, organizzativi e gestionali delle stesse.
4. Con regolamento, previa informativa alla Commissione consiliare competente, sono definite le procedure di ammissione alla sperimentazione, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti elaborati dai soggetti interessati, nonché la loro durata e le condizioni per la messa a regime.>>.
119.
L'
articolo 30 della legge regionale 10/1998 è sostituito dal seguente:
<<Art. 30
(Sistema di offerta semiresidenziale)
1. La Regione supporta lo sviluppo di una rete di servizi semiresidenziali a favore delle persone anziane finalizzati a favorire la permanenza al domicilio e prevenire l'istituzionalizzazione, anche attraverso interventi di sostegno e sollievo ai caregiver familiari.
2. I servizi di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti tipologie:a) servizi semiresidenziali socioassistenziali, destinati all'accoglimento di persone anziane autosufficienti;
b) servizi semiresidenziali sociosanitari, destinati all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti e deputati all'erogazione di trattamenti di lungoassistenza, recupero, mantenimento funzionale e riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo.
3. Al fine di fornire risposte adeguate ai bisogni della popolazione nel rispetto delle esigenze e delle specificità territoriali, l'attivazione dei servizi semiresidenziali di cui al comma 2 è regolata, nell'ambito della programmazione sociosanitaria integrata locale ed entro i limiti del fabbisogno programmato, sulla base di specifiche indicazioni regionali, adottate con deliberazione della Giunta regionale, volte anche alla definizione di idonee procedure e adeguati criteri per l'individuazione dei soggetti interessati.>>.
120.
Fino al 31 dicembre 2026, nei territori in cui sussiste un fabbisogno di convenzionamento, come individuato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e dell'articolo 30, comma 3, della
legge regionale 10/1998, come sostituiti dai commi 117 e 119, le residenze di primo, secondo e terzo livello e i servizi semiresidenziali per non autosufficienti autorizzati all'esercizio ai sensi del
decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), possono presentare istanza di accreditamento sulla base del procedimento di cui al titolo II, capi II e III, del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 0107/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'
articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "
Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006").
121. In attuazione di quanto previsto dal comma 120, le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 28, comma 2, e all'articolo 30, comma 3, della
legge regionale 10/1998, come sostituiti dai commi 117 e 119, individuano anche il termine entro il quale le residenze di cui al comma 120 presentano istanza di accreditamento.
122. Al fine di sostenere le aree interne del territorio regionale, caratterizzate da bassa densità abitativa, e di promuovere la presa in carico della persona basata su un approccio preventivo, proattivo, condiviso e partecipato, anche nelle more della piena operatività delle Case della comunità, come definite dall'
articolo 15, comma 7 ter, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla
legge regionale 26/2015 e alla
legge regionale 6/2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vito d'Asio, quale soggetto capofila dei Comuni del comprensorio della Val d'Arzino e della Val Cosa, in raccordo con l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), un contributo per la realizzazione di un progetto pilota avente a oggetto interventi innovativi, attuati anche attraverso l'utilizzo della digitalizzazione, che avvicinino i servizi socioassistenziali, sociosanitari e sociali ai cittadini, riducendo distanze e disuguaglianze, e assicurando modalità di intervento integrate.
123. In attuazione di quanto previsto dal comma 122, il Comune di Vito d'Asio presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, il progetto pilota corredato di apposita relazione illustrativa e del preventivo delle spese, nonché documentazione che lo identifichi come soggetto capofila di cui al comma 122.
124. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono individuati i criteri di concessione e le modalità di rendicontazione del contributo di cui al comma 122, nonché le modalità di monitoraggio del progetto. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, in via anticipata e senza prestazione di garanzie.
125. Per le finalità di cui al comma 122 è destinata la spesa di 93.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione "Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo" di Trieste un contributo straordinario per interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia, di cui alla
legge regionale 19/2009, delle strutture immobiliari di proprietà, destinate all'attività di assistenza abitativa e sociale come da finalità statutarie.
127. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
128. Per le finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Remanzacco risorse aggiuntive straordinarie per l'adeguamento tramite interventi edilizi di cui all'
articolo 4 della legge regionale 19/2009 di un immobile sito nel territorio comunale da destinare alla realizzazione di una struttura sociosanitaria integrata di cure primarie, prevenzione e promozione del benessere, a integrazione delle risorse già assegnate per la medesima finalità dall'
articolo 8, comma 79, lettera c), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
130. La domanda di contributo è presentata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, dell'aggiornamento del quadro economico della spesa e del cronoprogramma attuativo nonché finanziario.
132. Per le finalità di cui al comma 129 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
133. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario per interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia volti all'adeguamento del patrimonio destinato ad attività sociosanitaria.
134. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa e del cronoprogramma attuativo nonché finanziario.
135. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della
legge regionale 14/2002.
136. Per le finalità di cui al comma 133 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Casarsa della Delizia per l'acquisto e gli eventuali interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia, di un immobile volto a fornire un alloggio, per un tempo determinato, a donne, anche con figli minori, in condizione di fragilità, vulnerabilità sociale e a rischio emarginazione, al fine di favorire un percorso di autonomia e di inclusione sociale e lavorativa di tali persone.
138. In attuazione di quanto previsto al comma 137, il Comune di Casarsa della Delizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata della documentazione relativa all'immobile da acquistare e della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, comprensiva del quadro economico della spesa e del cronoprogramma. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione, in via anticipata e senza prestazione di garanzie. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
139. Per le finalità di cui al comma 137 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
141. Al fine di sostenere la realizzazione di forme innovative e integrate di risposta ai bisogni delle persone con disabilità o con problematiche di salute mentale, in coerenza con quanto previsto dagli
articoli 4 e 11 della legge regionale 22/2019, attraverso lo sviluppo o l'implementazione di servizi e interventi di tipo residenziale e semiresidenziale nonché di interventi terapeutico-riabilitativi e socio-educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, con riferimento anche a quelli sviluppati nel contesto dell'agricoltura sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) un contributo straordinario per interventi aventi rilevanza urbanistica ovvero edilizia, di cui alla
legge regionale 19/2009, nonché aventi rilevanza ambientale secondo le leggi di settore, incluse le relative attrezzature e beni mobili, da effettuare nel contesto del progetto di rilancio dell'area delle "Fratte" nel Comune di Fiume Veneto.
142. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali e disabilità, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
143. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa in applicazione della
legge regionale 14/2002.
144. Per le finalità di cui al comma 141 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
145. Al fine di sostenere l'attività e la struttura dell'Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale (IRSSES), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso istituto un contributo straordinario di 30.000 euro per sostenere parte della spesa finalizzata alla sostituzione dei serramenti della sede.
146. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione, senza prestazione di garanzie.
147. Per le finalità di cui al comma 145 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
148. La Regione implementa il sistema regionale di risposta ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità e, in particolare, incentiva la realizzazione di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione, in grado di riprodurre le caratteristiche abitative e relazionali della casa familiare, di favorire il mantenimento dell'identità personale e rafforzare il radicamento territoriale, nonché di prevenire e contenere gli esiti dell'istituzionalizzazione.
149. In attuazione delle finalità di cui al comma 148, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e agli enti del Terzo settore di cui al
decreto legislativo 117/2017, con sede nel territorio regionale, in accordo tra loro, contributi per l'acquisto di immobili non di nuova costruzione, con contestuale riqualificazione degli stessi mediante interventi edilizi di cui alla normativa regionale del settore edilizio, ovvero per la sola riqualificazione di immobili già di proprietà, da destinare all'avvio delle forme sperimentali di abitare inclusivo nonché già destinati a forme sperimentali di abitare inclusivo, di cui al
titolo II, capo I, della legge regionale 22/2019, all'
articolo 6 della legge regionale 16/2022 e agli indirizzi regionali in materia.
150. I contributi di cui al comma 149 sono destinati in via prioritaria a soddisfare le domande relative all'avvio di nuove forme di abitare inclusivo e, solo in caso di disponibilità finanziarie superiori, sono ammesse a contributo le domande relative a forme sperimentali di abitare inclusivo già avviate.
151. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono stabiliti la procedura a sportello di concessione dei contributi, anche in deroga all'
articolo 36 della legge regionale 7/2000, i criteri di selezione degli interventi finanziabili e di formazione della graduatoria, comprese le ipotesi di co-finanziamento del progetto, le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande e quelli per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, nonché i requisiti edilizi e urbanistici degli immobili oggetto del contributo, tenuto conto del contesto domiciliare entro il quale tali forme abitative devono realizzarsi e con particolare riferimento a quelle poste in essere attraverso la rigenerazione urbana e il riuso del patrimonio costruito.
152. I beneficiari presentano apposita domanda corredata di una relazione illustrativa e di apposito progetto, secondo le modalità previste con il bando di cui al comma 151. La domanda relativa all'avvio di nuove sperimentazioni è corredata da previo accordo con i soggetti pubblici territorialmente competenti in materia sociosanitaria, in coerenza con la programmazione territoriale.
153. Per le finalità di cui al comma 149 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
154.
Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 4 le parole <<
in materia di cooperazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per la tenuta dell'Albo>>;
b)
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 le parole <<
mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati>> sono sostituite dalle seguenti: <<
da determinarsi proporzionalmente al costo sostenuto per l'impiego di lavoratori svantaggiati>>;
c)
dopo il comma 1 dell'articolo 10 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettera c), sono definiti con regolamento.>>;
d)
al comma 1 dell'articolo 14 le parole: <<
caratterizzate dagli elementi qualificativi di cui all'articolo 1, comma 4>> sono soppresse;
e)
il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
<<2. Alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'Albo e, limitatamente ai progetti di cui alla lettera c), alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui alla legge regionale 27/2007, sono concessi contributi per le seguenti tipologie di interventi:a) investimenti aziendali;
b) interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia su beni immobili;
c) servizi di consulenza strategica e progetti di sviluppo e ricerca.>>;
f)
il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
<<5. La concessione dei contributi avviene mediante il riparto delle risorse finanziarie disponibili, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti con regolamento.>>;
g)
al comma 1 dell'articolo 15 le parole <<
La concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale o loro consorzio, con la quale si attesta che il beneficiario:>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 14, il beneficiario:>>;
h)
dopo il comma 1 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 è dichiarato in sede di istanza di contributo dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La dichiarazione del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro assolve anche agli obblighi di cui all'
articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
i)
i commi 2, 3 e 3 bis dell'articolo 15 sono abrogati;
j)
il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
<<1. La rendicontazione concernente i contributi di cui all'articolo 14, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative a immobili, è presentata con le modalità stabilite dall'
articolo 43 della legge regionale 7/2000.>>;
k)
dopo il comma 1 dell'articolo 16 è inserito il seguente:
<<1 bis. La rendicontazione concernente i contributi di cui all'articolo 14, relativa ai soli contributi per spese di investimento relative a immobili, è presentata con le modalità stabilite dall'
articolo 41 della legge regionale 7/2000.>>;
l)
al comma 2 dell'articolo 16 le parole <<
La Direzione centrale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Il Servizio>>;
m)
il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
<<1. Con regolamento è definita la modalità di verifica dei vincoli per le imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 14.>>;
n)
il comma 2 dell'articolo 17 è abrogato;
o)
al comma 1 dell'articolo 18 le parole: <<
I contributi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), qualora interessino interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.>> sono sostituite dalle seguenti: <<
I contributi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), qualora interessino interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono concessi a condizione che sussista la conformità urbanistico-edilizia e le condizioni di agibilità e utilizzo dell'intervento.>>;
p)
l'articolo 22 è abrogato;
q)
l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
(Convenzione e contenuti essenziali)
1. La convenzione per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, deve contenere i seguenti elementi essenziali:a) la finalità di creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, la descrizione del servizio oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione;
c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato e in particolare del responsabile tecnico e organizzativo dell'attività;
d) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
e) qualora trattasi di cooperative iscritte contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'
articolo 1 della legge 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa;
f) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;
g) il numero delle donne impiegate nelle attività della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;
h) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;
i) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti.
2. Con decreto del Direttore del Servizio competente possono essere approvati schemi-tipo di convenzione.>>;
r)
il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
<<1. Le convenzioni di cui all'
articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, per importi al netto di IVA inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria per l'affidamento di contratti pubblici, sono stipulate con le cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative.>>;
s)
dopo il comma 1 dell'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. La cooperativa che esegue il servizio deve essere iscritta alla sezione b) dell'Albo regionale delle cooperative.
1 ter. Sono ammessi i raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi purché la cooperativa esecutrice del servizio sia iscritta alla sezione b) dell'Albo regionale delle cooperative.>>;
t)
il comma 2 dell'articolo 24 è abrogato;
u)
al comma 3 dell'articolo 24 le parole <<
Salvo quanto previsto al comma 2, i Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<
I Comuni>>;
v)
il comma 6 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
<<6. Al fine di garantire l'equilibrio economico della convenzione deve essere inserita una clausola di revisione periodica del prezzo da determinarsi in base alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.>>.
155. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina previgente, a eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 17 come modificati dal comma 154, lettere h) e m).
156. Per le finalità di cui alla
legge regionale 20/2006, come modificata dal comma 154, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
157. Al fine di promuovere e sostenere il ruolo del volontario e dell'attività di volontariato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari del contributo dell'anno 2024, previsto dall'
articolo 8, comma 119, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), un contributo straordinario per le spese sostenute nel 2025.
158. La domanda del contributo di cui al comma 157 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di Terzo settore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della rendicontazione delle spese.
159. Per le finalità di cui al comma 157 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
160. Nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE), nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la Regione definisce con regolamento le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, ai sensi degli
articoli 2 sexies, 2 septies e 2 octies del decreto legislativo 196/2003, da parte della Direzione centrale competente in materia di salute nell'ambito delle attività in materia di sanità penitenziaria.
161. Nell'ambito delle attività di cui al comma 160, i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR possono essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche individuate dal regolamento di cui al comma 160, secondo le modalità previste dallo stesso.
162. Al fine di promuovere il dono del sangue e delle sue componenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Friulana Donatori di Sangue AFDS ODV di Udine, per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio regionale, volti a creare occasioni per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del dono.
163. La domanda relativa di contributo è presentata, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese, nonché dell'elenco analitico delle spese eventualmente già sostenute nell'anno 2025, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
164. Per le finalità di cui al comma 162 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
165. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore della Cooperativa sociale Davide, con sede a Tolmezzo, per lo svolgimento delle attività a sostegno dell'inserimento lavorativo del personale sia disabile sia svantaggiato ivi occupato. Il contributo è finalizzato in particolare a coprire le spese relative all'acquisto di beni di consumo e beni di investimento non iscritti a cespiti necessari e funzionali alle citate attività ed è concesso a fondo perduto in regime "de minimis", nel rispetto delle condizioni e dei massimali contributivi temporalmente concedibili quali previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.
166. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro il 30 settembre 2025, corredata di relazione illustrativa delle attività, nesso con i materiali da acquistare e preventivo di massima. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
167. Sono ammesse a contribuzione le spese di cui al comma 166 relative all'anno 2025, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo.
168. Per le finalità di cui al comma 165 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
169. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Coordinamento regionale Associazioni Diabetici FVG - CRAD per l'ideazione, l'organizzazione, la promozione e la realizzazione dell'evento "Diabete a ruota libera".
170. La domanda relativa al contributo di cui al comma 169 è presentata, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese nonché dell'elenco analitico delle spese eventualmente già sostenute nell'anno 2025, purché connesse con le attività di ideazione, organizzazione, promozione e realizzazione dell'evento di cui al comma 169, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione del contributo, in un'unica soluzione anticipata, senza prestazione di garanzie e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
171. Per le finalità di cui al comma 169 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
172. Al fine di promuovere l'accesso equo ai servizi sanitari, nel rispetto dei principi di solidarietà e inclusione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ABC Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo ODV ETS per interventi su edifici destinati o da destinarsi all'accoglienza di persone e famiglie, in condizioni di necessità, fragilità sociale, indigenza o ridotta capacità economica, con bambini interessati da ricoveri presso l'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste.
173. La domanda di contributo di cui al comma 172 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva degli interventi e del preventivo di spesa.
174. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione, nonché le tempistiche di inizio e fine lavori.
175. Per le finalità di cui al comma 172 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.
176. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella H.
Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)
1. A integrazione delle risorse previste all'
articolo 9, comma 87, lettere a) e d), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia e dell'Ente di decentramento regionale di Udine per l'anno 2025 risorse pari a complessivi 2.160.000 euro, di cui 200.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia e 1.960.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 2.160.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
4. Per la valorizzazione della comunità linguistica e culturale croata presente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.
5. La domanda per la concessione anche su spese già sostenute e per l'anticipo, pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 4, è presentata alla struttura competente in materia di immigrazione entro il 30 settembre 2025. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, della rendicontazione e degli obblighi del beneficiario, si applicano gli articoli dal 5 al 10 e dal 20 al 26 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, in attuazione degli articoli 5, comma 3, e 16 della
legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), emanato con
decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2023, n. 0170/Pres.
6. Con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione il contributo di cui al comma 4 è concesso e contestualmente liquidato nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile, entro il 30 novembre 2025, previo assenso sulla fattibilità del progetto come valutata nell'ambito di un tavolo composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri ed europei della Repubblica di Croazia e dall'Assessore regionale competente in materia di immigrazione o suo delegato, alla presenza del Presidente dell'Associazione Comunità Croata di Trieste/Hrvatska Zajednica u Trstu.
7. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali risorse per il finanziamento delle domande presentate da privati nell'anno 2024 e non finanziate per esaurimento delle risorse concesse nel medesimo anno ai sensi del regolamento per l'assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con
decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 2023, n. 033/Pres.
9. L'Amministrazione regionale concede ed eroga d'ufficio le risorse di cui al comma 8 sulla base delle dichiarazioni fornite dagli enti locali beneficiari in sede di rendicontazione delle risorse concesse nell'anno 2024 ai sensi del
decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 2023, n. 033/Pres., da cui risulti l'ammontare complessivo della spesa relativa alle domande non finanziate. In caso di insufficienza delle risorse le assegnazioni sono ridotte proporzionalmente.
10. Per la finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
11. A integrazione delle risorse di cui all'
articolo 9, comma 153, della legge regionale 13/2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'ambito e con le modalità indicate nel Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), risorse pari a 180.000 euro agli Automobile Club provinciali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di iniziative, anche in occasione di eventi, di educazione e di prevenzione in ambito di sicurezza stradale.
12. Le risorse di cui al comma 11 sono assegnate d'ufficio entro il 31 ottobre 2025. Gli Automobile Club provinciali della Regione presentano al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro il 30 settembre 2025, una relazione contenente la descrizione delle iniziative integrative al progetto già presentato ai sensi della Sezione VI del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2025.
13. Per la finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
14. Al fine di sostenere l'organizzazione del Festival Internazionale delle Lingue di Minoranza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 50.000 euro al Comune di Cormons.
15. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 14, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento e sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
18. Ai sensi di quanto previsto dal comma 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Aviano il finanziamento di 150.000 euro, già concesso con decreto 15 luglio 2020, n. 2275/CULT, come modificato con decreto 7 dicembre 2021, n. 3541/CULT, per i lavori di adeguamento e sistemazione della palestra comunale, in luogo di quelli del maneggio.
19. Per le finalità di cui al comma 18, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Aviano presenta domanda al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Palazzolo dello Stella il contributo di 150.000 euro già concesso, ai sensi dell'
articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019, con decreto 24 luglio 2020, n. 2360/CULT, come modificato con decreto 9 novembre 2022, n. 21320/GRFVG, per un diverso intervento di manutenzione straordinaria presso il medesimo impianto sportivo.
21. Per le finalità di cui al comma 20, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Palazzolo dello Stella presenta domanda al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'
articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
22.
Alla Tabella O, riferita all'
articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), l'intervento n. 131 avente a oggetto <<
Progetto RECOCER - Regia Coordinata dei processi di costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio (54 lotti)>> è sostituito dal seguente: <<
Interventi finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo, comprensivi degli interventi di adeguamento strutturale degli edifici, per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica nonché per l'acquisto e installazione delle relative infrastrutture di ricarica>>.
23. Ai sensi di quanto previsto dal comma 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Comunità collinare del Friuli il finanziamento di 5.400.000 euro, già concesso con decreto 15 dicembre 2021, n. 6490/AMB, per interventi finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo, comprensivi degli interventi di adeguamento strutturale degli edifici, per l'acquisto di veicoli alimentati a energia elettrica, nonché per l'acquisto e installazione delle relative infrastrutture di ricarica, in luogo di quelli del Progetto RECOCER.
24. Per le finalità di cui al comma 23 la Comunità collinare del Friuli, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda alla struttura regionale competente in materia di transizione energetica, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
25. Per l'anno 2025 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare le risorse di cui all'
articolo 9, comma 29, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), non utilizzate per le domande presentate entro il 30 aprile 2025 ed entro il 30 settembre 2025, per integrare l'assegnazione concessa a favore dei Comuni beneficiari del contributo, qualora l'ammontare definitivo delle penalità per l'estinzione del debito risulti superiore all'importo indicato nell'istanza originaria.
26. Per la finalità di cui al comma 25 il Comune presenta domanda, entro il 30 novembre 2025, alla Direzione competente in materia di autonomie locali, corredata della documentazione attestante i maggiori oneri richiesti dall'ente mutuante.
27. Il contributo integrativo di cui al comma 25 è concesso entro il 15 dicembre 2025 nella misura del 95 per cento dell'ammontare richiesto. In caso di insufficienza delle risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
28. L'erogazione delle risorse è disposta previa presentazione, entro il 31 marzo 2026, della documentazione attestante l'avvenuta estinzione anticipata del debito, nella misura del 95 per cento dell'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti per le penalità.
29. Per le finalità di cui al comma 25 si provvede, per l'anno 2025, a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
30. Al fine di promuovere i viaggi delle radici da parte dei corregionali all'estero e dei loro discendenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 50.000 euro all'associazione Ricorda, Ritorna, Radica FVG APS per il progetto GE.N.S - GEnerare Nuove Storie.
31. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 30, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata nella misura massima del 90 per cento dell'importo concesso. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di finanziamento.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
33. Al fine di promuovere la conoscenza da parte dei figli minori dei dipendenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale degli ambienti lavorativi in cui trascorrono la giornata i propri genitori, a decorrere dall'anno 2025 è istituita la Giornata regionale "In ufficio con mamma e papà".
34. L'Amministrazione regionale celebra la Giornata regionale "In ufficio con mamma e papà" nel mese di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico.
35. Le altre amministrazioni del Comparto unico possono celebrare la Giornata regionale "In ufficio con mamma e papà" in uno dei giorni feriali di sospensione dell'attività scolastica.
36. In occasione della Giornata regionale "In ufficio con mamma e papà", le amministrazioni del Comparto unico organizzano iniziative di gioco e sensibilizzazione su alcune tematiche legate al lavoro pubblico, anche avvalendosi di operatori in ambito socio-educativo e ludico-ricreativo.
37. Per le finalità di cui al comma 33 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente contributi alle amministrazioni del Comparto unico che celebrano la Giornata regionale "In ufficio con mamma e papà".
38. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 37 è presentata, entro il 30 novembre dell'anno precedente, al Servizio competente in materia di funzione pubblica, corredata di una relazione illustrativa nella quale sono indicate la data dell'evento e le attività da realizzare unitamente ai relativi preventivi di spesa. I contributi sono concessi a ciascuna amministrazione in misura pari all'80 per cento della spesa prevista. In caso di insufficienza delle risorse la concessione è ridotta in misura proporzionale.
39. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di celebrazione della Giornata regionale "In ufficio con mamma e papà", ciascuna amministrazione presenta una dichiarazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'evento e la rendicontazione della spesa sostenuta. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata, sulla base della spesa sostenuta, nei limiti dell'importo concesso.
40. In via di prima applicazione, per gli eventi da realizzare nell'anno 2025, la domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 37 è presentata entro il 15 settembre 2025.
41. Per l'anno 2025, l'Amministrazione regionale celebra la Giornata regionale "In ufficio con mamma e papà" entro il mese di dicembre in uno dei giorni feriali di sospensione dell'attività scolastica.
42. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 254.
43. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 254.
44.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti in favore della minoranza linguistica slovena per l'anno 2025:
a) 20.000 euro alla Confederazione delle organizzazioni slovene/Svet slovenskih organizacij (SSO) e 12.000 euro all'Unione culturale economica slovena/Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) per la prosecuzione, nel 2025, del programma di attività di cui all'
articolo 6 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena);
c) 20.000 euro all'Associazione/Krožek Anton Gregorčič - Centro di studi per i problemi politico-sociali/Študijski center za političnosocialna vprašanja per l'organizzazione di un simposio e di altre attività culturali per il centenario della morte di Anton Gregorčič;
d) 12.000 euro al Circolo culturale cattolico sloveno/Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej per le attività collegate al 53° Festival della musica folk slovena Števerjan 2025;
e) 8.000 euro all'Unione dei circoli culturali sloveni-Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) per l'organizzazione dell'evento Slofest 2025;
f) 5.000 euro all'Associazione-Društvo Kinoatelje di Gorizia per l'attività di alfabetizzazione cinematografica e mediatica rivolta ai giovani;
g) 8.000 euro all'Associazione/Združenje Don Eugenio Blanchini per le lezioni di sloveno e le attività educative presso le scuole della provincia di Udine;
h) 31.000 euro al Comune di Stregna e 27.000 euro al Comune di Drenchia per l'adeguamento della segnaletica stradale bilingue;
i) 180.000 euro all'Istituto per l'istruzione slovena-Zavod za slovensko izobraževanje per l'acquisto di uno scuolabus per il trasporto dei bambini che frequentano l'Istituto Comprensivo Bilingue Pavel Petričič e che partecipano alle attività educative estive organizzate dall'associazione stessa;
j) 20.000 euro all'Unione delle Associazioni sportive slovene in Italia-Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI), di cui 15.000 euro per la realizzazione e la stampa della brochure Campionissimi e 5.000 euro per la realizzazione e la stampa dell'Almanacco dello sport degli sloveni in Italia;
k) 500.000 euro all'Associazione Sklad Mitja Čuk per i lavori di adeguamento della struttura sita a Trieste in via di Monrupino 66, finalizzati alla creazione di spazi idonei per i progetti di asilo nido, Dopo di noi e Modulo respiro.
45. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 44, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, sono presentate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di finanziamento. Per il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 44 si applicano i commi da 2 a 6 dell'articolo 6 del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui al
comma 12 dell'articolo 18 della legge regionale 26/2007, emanato con
decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. Per i finanziamenti di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 44 si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Regione n. 246/2015. Per il finanziamento di cui alla lettera g) del comma 44 si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Regione n. 246/2015.
46. Nell'ambito della quota di accantonamento di cui al comma 1 bis dell'articolo 18 ante della
legge regionale 26/2007 e della quota per gli interventi volti allo sviluppo dei territori dei Comuni della provincia di Udine compresi nelle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone di cui al
comma 3 dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), per le finalità previste dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 44 è destinata la spesa di 173.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
47. Nell'ambito della quota per gli interventi volti allo sviluppo dei territori dei Comuni della provincia di Udine compresi nelle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone di cui al
comma 3 dell'articolo 21 della legge 38/2001, per le finalità previste dalla lettera i) del comma 44 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
48. Per le finalità di cui alla lettera j) del comma 44 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
49. Per le finalità di cui alla lettera k) del comma 44 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali ulteriori risorse di parte corrente, pari a 100.000 euro, nell'ambito e con le modalità indicate nel Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2025, a integrazione di quelle già messe a disposizione della Sezione V del medesimo Programma regionale, per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza della popolazione.
51. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
52. In occasione del trentesimo anniversario dell'entrata in vigore della
legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), la Regione promuove e sostiene iniziative celebrative, divulgative e culturali legate alla lingua friulana. A tal fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025 a favore dell'Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF), che provvede al coordinamento generale e alla concessione di contributi a sportello ai Comuni del territorio regionale che presentano domanda per la realizzazione di iniziative locali legate al trentennale.
53. Le risorse di cui al comma 52 sono trasferite d'ufficio all'ARLeF dal Servizio competente in materia di lingue minoritarie.
54. I contributi di cui al comma 52 sono concessi da ARLeF, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse disponibili, e nel limite massimo di 5.000 euro per ciascun Comune richiedente. Le domande possono essere presentate entro il termine del 30 novembre 2025, secondo le modalità definite da un apposito avviso pubblico predisposto e gestito da ARLeF, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie.
55. Con il decreto di concessione dell'ARLeF è disposta l'erogazione anticipata in un'unica soluzione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
56. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ARLeF un finanziamento di 150.000 euro per sostenere la promozione dell'identità friulana in ogni ambito della vita sociale mediante la concessione di contributi per attività svolte da enti pubblici o da soggetti privati.
58. La domanda per il finanziamento previsto dal comma 57 è presentata al Servizio competente in materia di tutela della lingua friulana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate la modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del finanziamento.
59. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'ARLeF un finanziamento di 20.000 euro per sostenere studi e ricerche inerenti ai vantaggi cognitivi dei bambini bilingui (friulano-italiano) mediante la concessione di contributi per attività svolte da università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione europea.
61. Le risorse di cui al comma 60 sono trasferite d'ufficio all'ARLeF dal Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Il Servizio, con il decreto di trasferimento, dispone la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
62. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
63. Al fine di rendere le sedi e le strutture della Società Filologica Friulana - Societât Filologjiche Furlane più funzionali e adeguate sia ai compiti statutari che all'attività rivolta al pubblico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 100.000 euro all'associazione per opere di manutenzione straordinaria concernenti il Palazzo Mantica sito a Udine in via Manin 18, l'immobile sito a Udine in via Manin 6/8 e la Casa Ascoli sita a Gorizia in via Ascoli 1.
64. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 63, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata nella misura massima del 90 per cento dell'importo concesso. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di finanziamento.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
66. Al fine di sostenere le finalità istituzionali del Teatro Stabile Friulano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla medesima associazione culturale un contributo di 50.000 euro per l'allestimento della nuova sede, comprensivo di arredi e attrezzature.
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro il 30 settembre 2025, corredata di una relazione tecnica illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese e il contributo può essere erogato in via anticipata nella misura massima del 90 per cento dell'importo concesso. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda.
68. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
70. Per le finalità previste dall'
articolo 9, comma 109, lettera f), della legge regionale 13/2024, per quanto disposto dal comma 69, è destinata l'ulteriore spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
71.
Alla legge regionale 4 marzo 2025, n. 3 (Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 1 dopo la parola <<
nonché>> sono inserite le seguenti: <<
dell'Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni>>;
b)
la rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: <<
Interventi per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dell'Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale>>;
c)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: <<
Sedi delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dell'Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale>>;
d)
il titolo della legge regionale è sostituito dal seguente: <<
Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dell'Associazione Nazionale Forestali (A.N.FOR) e sue articolazioni regionali, delle associazioni costituite da appartenenti o ex appartenenti al Corpo forestale regionale (CFR) e delle associazioni dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate>>.
72. Per le finalità di cui all'
articolo 2 della legge regionale 3/2025, come modificato dal comma 71, e tenuto conto di quanto disposto dal
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3/2025, come modificato dal comma 71, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione dei Serbi in Italia - Савез Срба у Италији un contributo straordinario a sostegno delle spese di funzionamento e per la realizzazione delle attività istituzionali.
74. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 73 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
75. Con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il contributo di cui al comma 73 è concesso e contestualmente liquidato nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del contributo.
76. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione ove insistono le comunità socio-educative con le caratteristiche di centri MSNA un contributo per la realizzazione di impianti di videosorveglianza volti ad assicurare il controllo e la sicurezza dei luoghi limitrofi alle comunità medesime.
78. I criteri per l'individuazione dei Comuni beneficiari e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 77 sono stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. I beneficiari presentano la domanda di contributo di cui al comma 77 al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione entro il termine fissato nel bando di cui al comma 78.
80. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
82.
Il
comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla
legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), è sostituito dal seguente:
<<2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi a cura del proponente al CAL, al Presidente del Consiglio regionale, ai Presidenti dei gruppi consiliari e ai Presidenti delle Commissioni permanenti.>>.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia volto all'acquisto di divise per i rispettivi cori e bande alpini, finalizzato al rinnovo delle divise per assicurare un'adeguata uniformità delle dotazioni sul territorio regionale. Il contributo può essere concesso, per il tramite delle Sezioni che ne fanno richiesta, anche per l'acquisto delle divise dei rispettivi Gruppi di appartenenza.
84. Le Sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia di cui al comma 83 presentano la domanda di contributo al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un elenco dei beni da acquistare e dal preventivo di spesa.
86. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del contributo.
87. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
88.
Dopo l'
articolo 6 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
(Valorizzazione dei comprensori monumentali dedicati agli Alpini)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria di comprensori monumentali siti sul territorio regionale a memoria del sacrificio degli Alpini avvenuto in occasione di fatti d'armi o operazioni belliche.
2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), alla Direzione centrale competente in materia di polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, completa della relazione tecnico descrittiva dell'intervento e del quadro economico della spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
3. Il contributo è concesso con la procedura a sportello ai sensi dell'
articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino a esaurimento delle risorse disponibili.>>.
89. Per le finalità di cui all'
articolo 6 bis della legge regionale 6/2022, come inserito dal comma 88, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
90. Per la realizzazione di nuove opere o di lotti e per il completamento di opere già finanziate, in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla
legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), le risorse di cui all'
articolo 9, comma 89, della legge regionale 13/2024 sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella M "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2025-2027", allegata alla presente legge, per complessivi 94.957.464 euro per il triennio 2025-2027, di cui 39.957.464 euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.
91. Le risorse di cui al comma 90 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, da presentarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale che cura l'istruttoria. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata nel decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione.
92. L'importo indicato nella Tabella M in relazione a ogni intervento costituisce la quota massima concedibile; l'importo spettante a ciascun beneficiario è definitivamente quantificato nel decreto di concessione.
93. Per le finalità di cui al comma 90 è destinata la spesa complessiva di 94.957.464 euro per il triennio 2025-2027, di cui 39.957.464 euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 indicati nella Tabella M e con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 254.
94. L'Amministrazione regionale trasferisce risorse agli enti locali e agli enti di cui all'
articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), per il finanziamento di operazioni economiche di partenariato pubblico privato finalizzate alla realizzazione degli interventi strategici di cui ai commi da 95 a 115.
95. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la Cittadella sport e salute. Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente locale, da presentare alla struttura competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione, da parte del Comune beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica di partenariato pubblico privato.
96. Per le finalità previste dal comma 95 è destinata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Daniele del Friuli per la realizzazione di un Centro polifunzionale ludico-sportivo-riabilitativo. Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente locale, da presentare alla struttura competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione, da parte del Comune beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica di partenariato pubblico privato.
98. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 6.250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Udine per interventi di riqualificazione urbana e intermodale dell'ambito "Borgo Stazione". Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente locale, da presentare alla struttura competente in materia di rigenerazione urbana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione, da parte del Comune beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica di partenariato pubblico privato.
100. Per le finalità previste dal comma 99 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Monfalcone per la riqualificazione e valorizzazione dell'area di Portorosega attraverso la realizzazione di hotel, ristorante e ormeggi per unità da diporto. Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente locale, da presentare alla struttura competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione, da parte del Comune beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica di partenariato pubblico privato.
102. Per le finalità previste dal comma 101 è destinata la spesa di 7.984.173,75 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Sappada per ristrutturazione rifugi. Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente locale, da presentare alla struttura competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione, da parte del Comune beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica del partenariato pubblico privato.
104. Per le finalità previste dal comma 103 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Palazzolo dello Stella per il Museo dello Stella. Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente locale, da presentare alla struttura competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione, da parte del Comune beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica di partenariato pubblico privato.
106. Per le finalità previste dal comma 105 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Ente di decentramento regionale di Trieste per l'affidamento in concessione del contratto EPC (Energy Performance Contract) per l'efficientamento termico energetico presso il campus della ex caserma Rossetti. Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente, da presentare alla struttura competente in materia di transizione energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione, da parte dell'ente beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica del partenariato pubblico privato.
108. Per le finalità previste dal comma 107 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
109. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Ente di decentramento regionale di Trieste per un impianto sportivo presso il campus della ex caserma Rossetti. Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente, da presentare alla struttura competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione, da parte dell'ente beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica di partenariato pubblico privato.
110. Per le finalità previste dal comma 109 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
111. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Ente di decentramento regionale di Trieste per il parcheggio presso il campus della ex caserma Rossetti. Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente, da presentare alla struttura competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione, da parte dell'ente beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica del partenariato pubblico privato.
112. Per le finalità previste dal comma 111 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Tavagnacco per il Centro polifunzionale "Il Villaggio delle Arti". Le risorse sono impegnate e contestualmente liquidate su domanda dell'ente locale, da presentare alla struttura competente in materia di attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa recante anche l'indicazione del costo complessivo dell'investimento, nonché integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio regionale istruttore. Con il decreto di impegno e liquidazione sono stabilite le modalità di attestazione, da parte del Comune beneficiario, dell'utilizzo delle risorse trasferite dalla Regione per l'operazione economica di partenariato pubblico privato.
114. Per le finalità previste dal comma 113 è destinata la spesa di 4.900.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
115. Per le assegnazioni di cui ai commi da 95 a 114 l'ente attesta, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del decreto di impegno e liquidazione, prorogabile con deliberazione della Giunta regionale su richiesta motivata, l'avvenuta valutazione preliminare di convenienza e fattibilità di cui all'
articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), a pena di revoca del trasferimento con recupero al bilancio regionale delle risorse.
116. Per sostenere l'economia regionale l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti e opere che rivestono un ruolo rilevante nel rilancio del territorio in ambito locale, contribuendo alla realizzazione di interventi da parte dei Comuni.
117. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Aiello del Friuli per lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola dell'infanzia "Bonaldo Stringher". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
118. Per le finalità previste al comma 117 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
119. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Ampezzo per l'acquisto e la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
120. Per le finalità previste al comma 119 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
121. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Arba per l'intervento di recupero della struttura denominata "Fondazione Carlo di Giulian" da adibire al Centro diurno per anziani. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di assistenza socio sanitaria, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
122. Per le finalità previste al comma 121 è destinata la spesa di 1.180.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
123. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Azzano Decimo per lavori di ristrutturazione con completa demolizione dell'ex Cinema Modernissimo per la realizzazione di un museo interattivo, spazi culturali, aggregativi e ricreativi. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
124. Per le finalità previste al comma 123 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
125. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Basiliano per l'intervento di adeguamento antisismico dell'ex caserma dei Carabinieri da adibire a uffici comunali e spazi per il sociale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
126. Per le finalità previste al comma 125 è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
127. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Bertiolo per lavori di recupero e riqualificazione dell'ex filanda di Bertiolo. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
128. Per le finalità previste al comma 127 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
129. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Brugnera per lavori di demolizione e ricostruzione della palestra polifunzionale Tamai. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
130. Per le finalità previste al comma 129 è destinata la spesa di 3.300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
131. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Buja per l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della struttura del Centro Anziani. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di assistenza socio sanitaria, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
132. Per le finalità previste al comma 131 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
133. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Caneva per lavori di ristrutturazione della canonica di Stevenà per la realizzazione del museo del ciclismo. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
134. Per le finalità previste al comma 133 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
135. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Carlino per lavori di adeguamento del campo di calcio del complesso sportivo. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
136. Per le finalità previste al comma 135 è destinata la spesa di 6.400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
137. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Casarsa della Delizia per "Abitare per anziani in area interessata da lascito filantropico vincolato". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di assistenza socio sanitaria, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
138. Per le finalità previste al comma 137 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
139. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cervignano del Friuli per lavori di rigenerazione urbana dell'ex caserma Monte Pasubio. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
140. Per le finalità previste al comma 139 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
141. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cervignano del Friuli per il Palazzetto dello sport. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
142. Per le finalità previste al comma 141 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
143. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Chions per lavori di adeguamento sismico della scuola primaria "E. De Amicis". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
144. Per le finalità previste al comma 143 è destinata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
145. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Codroipo per la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del fuoco. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
146. Per le finalità previste al comma 145 è destinata la spesa di 1.700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
147. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Comeglians per l'acquisto e la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
148. Per le finalità previste al comma 147 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
149. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Coseano per il completamento della ristrutturazione della sede municipale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
150. Per le finalità previste al comma 149 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
151. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Dignano per lavori di ristrutturazione per il recupero della galettiera dell'ex Filanda Banfi finalizzata alla realizzazione di una struttura per anziani. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di assistenza socio sanitaria, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
152. Per le finalità previste al comma 151 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
153. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Doberdò del Lago per lavori di demolizione, ricostruzione e ampliamento della Scuola primaria "Prežihov Voranc". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
154. Per le finalità previste al comma 153 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
155. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Duino Aurisina per la realizzazione di un polo aggregativo nell'edificio denominato Lega nazionale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
156. Per le finalità previste al comma 155 è destinata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
157. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Faedis per il completamento della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico della palestra comunale del complesso sportivo di Casali Bertossi. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
158. Per le finalità previste al comma 157 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
159. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Fiumicello Villa Vicentina per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul fiume Thiel. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico e mobilità, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
160. Per le finalità previste al comma 159 è destinata la spesa di 288.455,70 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
161. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Fontanafredda per la riqualificazione di viale Grigoletti e la realizzazione di un percorso ciclabile. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico e mobilità, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
162. Per le finalità previste al comma 161 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
163. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la Comunità di montagna del Natisone e Torre per la riqualificazione dell'immobile sito nel Comune di San Pietro al Natisone a uso centro di raccolta di prodotti agricoli e commercializzazione dei prodotti tipici locali. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia agroalimentare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
164. Per le finalità previste al comma 163 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
165. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Forni di Sopra per il collegamento della frazione di Andrazza all'area faunistica Parulana e riqualificazione dell'abitato. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico e mobilità, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
166. Per le finalità previste al comma 165 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
167. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Gemona del Friuli per lavori di riqualificazione del campo sportivo "Tarcisio Goi". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
168. Per le finalità previste al comma 167 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
169. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Gonars per la realizzazione di infrastrutture per il potenziamento dell'offerta culturale e associativa. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
170. Per le finalità previste al comma 169 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
171. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Gorizia per lavori di demolizione del viadotto "Ragazzi del 99" e la realizzazione di un incrocio a rotatoria. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
172. Per le finalità previste al comma 171 è destinata la spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
173. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Grado per l'installazione di varchi per l'accesso alle zone a traffico limitato. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sicurezza urbana, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
174. Per le finalità previste al comma 173 è destinata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
175. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Mereto di Tomba per interventi di manutenzione della viabilità e realizzazione di parcheggi. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
176. Per le finalità previste al comma 175 è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
177. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Monfalcone per interventi di recupero e manutenzione di edifici di proprietà comunale a destinazione residenziale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
178. Per le finalità previste al comma 177 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
179. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Monfalcone per la riqualificazione urbana e sociale di aree degradate. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
180. Per le finalità previste al comma 179 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
181. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Morsano al Tagliamento per la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la SP n. 8 di San Michele. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico e mobilità, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
182. Per le finalità previste al comma 181 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
183. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Muggia per il rifacimento del manto dello stadio "Corrente". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
184. Per le finalità previste al comma 183 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
185. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Muzzana del Turgnano per il recupero, la riqualificazione urbana e infrastrutturale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
186. Per le finalità previste al comma 185 è destinata la spesa di 2.069.909,71 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
187. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Nimis per il rifacimento del ponte della Motta. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
188. Per le finalità previste al comma 187 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
189. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pasian di Prato per l'intervento di rigenerazione urbana di via Bonanni e piazza Matteotti. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
190. Per le finalità previste al comma 189 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
191. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pavia di Udine per la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
192. Per le finalità previste al comma 191 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
193. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Porcia per interventi sul palazzetto dello sport. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
194. Per le finalità previste al comma 193 è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
195. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pordenone per la riqualificazione della viabilità del quartiere Rorai e del primo tratto RECIR. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
196. Per le finalità previste al comma 195 è destinata la spesa di 2.950.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
197. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pordenone per lavori di installazione di arredi fissi in ambito sportivo presso l'ex Fiera. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
198. Per le finalità previste al comma 197 è destinata la spesa di 1.150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
199. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Porpetto per la realizzazione della caserma dei Carabinieri. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
200. Per le finalità previste al comma 199 è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
201. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Prata di Pordenone per la realizzazione della nuova mensa della scuola elementare in frazione di Prata di Sopra. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
202. Per le finalità previste al comma 201 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
203. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Precenicco per lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà comunale per la coabitazione sociale per anziani autosufficienti. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di assistenza socio sanitaria, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
204. Per le finalità previste al comma 203 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
205. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Premariacco per la ristrutturazione della biblioteca. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
206. Per le finalità previste al comma 205 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
207. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Reana del Rojale per il completamento dell'efficientamento energetico e strutturale della scuola primaria "G.B. Corgnali". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
208. Per le finalità previste al comma 207 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
209. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Resia per il completamento del nuovo plesso scolastico "La scuola del Parco". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
210. Per le finalità previste al comma 209 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
211. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Rigolato per l'acquisizione e la ristrutturazione dell'ex albergo D'Andrea. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
212. Per le finalità previste al comma 211 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
213. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Canzian d'Isonzo per lavori di adeguamento e ristrutturazione della scuola primaria. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
214. Per le finalità previste al comma 213 è destinata la spesa di 3.400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
215. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Daniele del Friuli per la realizzazione di un centro di aggregazione sociale presso l'area Sfuei in borgo Sacco. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
216. Per le finalità previste al comma 215 è destinata la spesa di 920.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
217. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Giorgio della Richinvelda per l'adeguamento e il potenziamento del centro sportivo "Giacomo Pasquin". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
218. Per le finalità previste al comma 217 è destinata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
219. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Quirino per la demolizione e la ricostruzione della scuola secondaria di 1° grado "Colonia Caroja". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
220. Per le finalità previste al comma 219 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
221. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Taipana per la messa in sicurezza della viabilità comunale di collegamento del capoluogo alla frazione di Prossenicco. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
222. Per le finalità previste al comma 221 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
223. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Tarvisio per lavori di riqualificazione di via Roma e piazza Unità d'Italia. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
224. Per le finalità previste al comma 223 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
225. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Tavagnacco per lavori di rigenerazione urbana presso il centro storico di Feletto Umberto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
226. Per le finalità previste al comma 225 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
227. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Terzo di Aquileia per lavori di recupero della ex sede municipale e riqualificazione urbanistica dell'area esterna. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
228. Per le finalità previste al comma 227 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
229. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Torviscosa per la ristrutturazione e l'adeguamento della piscina comunale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
230. Per le finalità previste al comma 229 è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
231. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la riqualificazione, l'adeguamento e il completamento degli impianti sportivi dello Stadio Ferrini. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
232. Per le finalità previste al comma 231 è destinata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
233. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per opere di riqualificazione e arredo urbano di piazza Sant'Antonio. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
234. Per le finalità previste al comma 233 è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
235. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per la realizzazione di una nuova palestra del centro sportivo "Ervatti"- Sgonico. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
236. Per le finalità previste al comma 235 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
237. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Trieste per l'acquisto del complesso immobiliare ex macello di Prosecco. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di agroalimentare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
238. Per le finalità previste al comma 237 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
239. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Udine per la riqualificazione urbana dell'area denominata "Centro Studi". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
240. Per le finalità previste al comma 239 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
241. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Zuglio per la valorizzazione della viabilità lenta a Pieve di San Pietro - Sezza - Marcilie. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
242. Per le finalità previste al comma 241 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
243. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Meduno il finanziamento di 2.330.000 euro, già concesso ai sensi dell'
articolo 9, comma 16, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), per la "Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado".
244. Per le finalità di cui al comma 243, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Meduno inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
245.
All'intervento n. 64 della Tabella O riferita all'
articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), nella descrizione dell'oggetto le parole <<
ai fini di ottenere un edificio reattivo a: sisma strategico classe 1), incendio, acustica, pandemia COVID 19>> sono soppresse.
246. Ai sensi di quanto previsto dal comma 245 l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pagnacco il finanziamento già concesso per l'importo di 700.000 euro per "Lavori di completamento di straordinaria manutenzione dell'Auditorium/Aula magna della scuola consorziale".
247. Per le finalità di cui al comma 245, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Pagnacco inoltra alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
248. Gli Enti di decentramento regionale, nell'esercizio della propria autonomia patrimoniale e delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'
articolo 29, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati ad acquisire in proprietà beni immobili, anche mediante procedure espropriative.
249. Al fine di efficientare l'attività della propria fondazione in house Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG, nell'ambito delle misure attuative del sistema integrato Regione-Autonomie locali, la Regione è autorizzata ad acquistare a titolo di proprietà, inclusa l'eventuale ristrutturazione, un immobile ubicato nel territorio regionale, in posizione strategica tale da assicurare un'agevole fruizione da parte dell'utenza, avente caratteristiche idonee a ospitare la sede della fondazione e i locali adibiti ad aule per formazione ed espletamento di procedure concorsuali.
250. Per le finalità di cui al comma 249 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.
251.
All'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'onere annuo derivante dal rinnovo del contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2022-2024 per il personale regionale non dirigente, al lordo degli oneri riflessi, è determinato in 2.100.000 euro per l'anno 2022, in 3.200.000 euro per l'anno 2023. A decorrere dall'anno 2024, in considerazione del quadro economico e della sostenibilità del bilancio regionale, l'onere suddetto è quantificato in 12 milioni di euro, corrispondenti al 7,5 per cento del monte salari relativo al personale regionale non dirigente al 31 dicembre 2021. Gli oneri sono al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale in corso di erogazione ai sensi dell'
articolo 9, comma 44, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).>>;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. A decorrere dall'anno 2026, le risorse di cui al comma 1, per le medesime considerazioni ivi indicate, sono integrate di un ulteriore importo pari a 3.200.000 euro, corrispondenti al 2 per cento del monte salari relativo al personale regionale non dirigente al 31 dicembre 2021, al fine di finanziare le misure di welfare integrativo che saranno disciplinate nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al medesimo triennio contrattuale.>>;
c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per il personale dipendente dagli enti del Comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, gli oneri di cui al comma 1 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'
articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). In sede di emanazione delle direttive di cui all'
articolo 32, comma 5, della legge regionale 18/2016, si provvede alla determinazione delle relative risorse, attenendosi alle quantificazioni di cui al comma 1 per il personale dell'Amministrazione regionale, sulla base dei dati comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente di cui all'articolo 60 del
Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).>>.
252. Per le finalità di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023, come modificati dal comma 251, in relazione al personale dell'Amministrazione regionale, è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 22.300.000 euro, suddivisa in ragione di 4.500.000 euro per l'anno 2025 e di 8.900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 254.
253. Per le finalità di cui al
comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 251, in relazione al personale dipendente dagli enti del Comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, è destinata la spesa complessiva di 15 milioni di euro, suddivisa in ragione di 7.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 254.
254. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella I.
Art. 10
(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
L'
articolo 17 bis della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è sostituito dal seguente:
<<Art. 17 bis
(Programmi di sviluppo delle reti di rilevanza regionale)
1. Nelle aree sprovviste di adeguata copertura e rispetto alle quali non sono previsti programmi credibili di sviluppo ai sensi dell'articolo 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:a) realizzare infrastrutture passive destinate a ospitare impianti radioelettrici per la telefonia mobile e la connettività a banda larga;
b) concedere incentivi per la costruzione, la gestione e il funzionamento delle componenti passive e attive di una rete mobile di rilevanza regionale.
2. Le infrastrutture di cui al comma 1, lettera a), fanno parte della rete pubblica di proprietà regionale (RPR) come definita all'articolo 30, comma 2, e sono realizzate nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Possono essere messe a disposizione degli operatori di rete mobile iscritti al registro degli operatori di comunicazione e concessionari di diritti d'uso delle frequenze per erogare il servizio di telefonia mobile sul territorio italiano.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni per la realizzazione e la concessione delle predette infrastrutture RPR garantendo il più ampio accesso alle stesse da parte degli operatori di rete mobile e la miglior continuità del servizio di copertura delle aree di cui al comma 1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, lettera b), nel rispetto della disciplina di settore nonché di quella in materia di aiuti di Stato.>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 17 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2011, come sostituito dal comma 1, è destinata la spesa di 1.307.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 10.
3.
Al
comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), le parole: <<
è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente>> sono soppresse.
4.
Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) procedure di rilascio e individuazione delle concessioni e delle autorizzazioni dei Comuni e della Regione;>>;
b)
dopo il comma 5 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Alle modifiche relative all'individuazione delle concessioni e delle autorizzazioni dei Comuni e della Regione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), si applica il comma 2 ter dell'articolo 5.>>;
c)
la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
<<a) provvede al rilascio e alla gestione di concessioni e di autorizzazioni individuate nel Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2;>>;
d)
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
<<b) al rilascio e alla gestione di concessioni e di autorizzazioni individuate nel Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2;>>;
e)
dopo il comma 7 septies dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
<<7 octies. Fino all'approvazione della variante n. 4 del Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2 continuano a trovare applicazione l'articolo 4, comma 2, lettera a), e l'articolo 5, comma 2, lettera b), nella formulazione antecedente alla modifica di cui alla
legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027).>>.
5. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare e integrare la gestione della proprietà forestale del Bosco Romagno, è autorizzata all'acquisto di un terreno della superficie di 503.030 metri quadrati, confinante con il medesimo parco, sito in Comune di Cividale del Friuli, foglio mappale 46, p.c.n. 28 e 55, e in Comune di Corno di Rosazzo, foglio 3, p.c.n. 9, 63, 58, 59, 61, da destinare a finalità pubbliche silvo-pastorali.
6. Per le finalità di cui al comma 5, in relazione all'acquisto del terreno, è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 10.
7. Per le finalità di cui al comma 5, in relazione alle imposte discendenti dall'acquisto, è destinata la spesa di 112.600 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 10.
8. Al fine di garantire la riqualificazione urbana delle aree della città di Trieste, interessate dal trasferimento degli uffici regionali in Porto Vecchio e di realizzare la rigenerazione urbana del compendio immobiliare in dismissione, senza soluzione di continuità nell'utilizzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a valutare proposte di partenariato pubblico-privato avviate ai sensi della disciplina vigente al momento della presentazione, che sviluppino soluzioni complete in grado di garantire sia la consegna degli uffici regionali sia il rientro dell'investimento del soggetto proponente, anche attraverso l'avvio di attività di natura economica.
9. Per le finalità di cui al comma 8 e considerata l'esigenza di modifica della destinazione d'uso del compendio immobiliare in dismissione, nonché la variabilità delle condizioni di mercato, l'Amministrazione regionale valuta le proposte che prevedano il riconoscimento di un valore di acquisto degli immobili in dismissione superiori a quanto previsto dall'
articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale).
10. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella J.
Art. 11
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al fine di garantire un volano finanziario di spesa nell'ambito del Programma di cooperazione europea INTERREG VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, rafforzando la governance della cooperazione nell'ambito della gestione e mitigazione dei rischi climatici e l'ottimizzazione dei servizi per i cittadini dell'area transfrontaliera, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 242.153 euro destinate al cofinanziamento dell'ultimo progetto già positivamente valutato nell'ambito del bando n. 3/2024, obiettivo strategico ISO 1b e utilmente collocato nella relativa graduatoria.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 242.153 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2025 e 92.153 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 29.
3.
Il
comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:
<<6. Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà con le modalità stabilite dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514. L'importo dovuto è riscosso al momento della presentazione della formalità.>>.
4. Per le finalità previste dall'
articolo 13, comma 12, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a un ulteriore aumento di capitale di Friulia SpA nel limite massimo di 20 milioni di euro, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal Consiglio di amministrazione di Friulia SpA e asseverato dalla società di revisione.
5. L'operazione di cui al comma 4 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive e turismo, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un aggiornamento del programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la società intende attuare con il patrimonio destinato. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
6. Per le finalità di cui all'
articolo 13, comma 12, della legge regionale 13/2019 e per gli effetti previsti dal comma 4 è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 29.
7. A far data dall'1 gennaio 2026 l'importo spettante ai beneficiari che si siano avvalsi della facoltà di cui al
comma 3 o 3 bis dell'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), di cui al comma 4 dell'articolo 7 o al
comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), o di cui al
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), e ai quali sia stata applicata la sospensione di cui all'
articolo 14 della legge regionale 38/1995 o di cui all'
articolo 8 della legge regionale 13/2003, è rideterminato diminuendo, per un periodo corrispondente a quello di sospensione, la riduzione prevista per la corresponsione anticipata.
8. L'Amministrazione regionale, nell'ambito dei sostegni per la realizzazione di attività di informazione finalizzate a diffondere la conoscenza dei territori delle aree rurali, a favorire l'attrattività al fine di limitare gli effetti negativi causati dallo spopolamento delle aree rurali e dalla rarefazione dei servizi, nonché per valorizzare la comunicazione e l'informazione, in particolare tra i giovani, promuovendo le peculiarità locali e dei beni comuni, incentivando la coesione sociale e la creazione di reti territoriali inclusive, è autorizzata a concedere alle Associazioni giornalistiche un contributo straordinario per l'organizzazione di premi giornalistici dedicati all'agricoltura del Friuli Venezia Giulia e che si tengano nel territorio della regione.
9. La domanda di contributo di cui al comma 8 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio stampa e comunicazione della Regione corredata di relazione esplicativa l'attività da svolgere per l'evento e un preventivo di spesa.
10. Per le finalità di cui dal comma 8 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 29.
12.
Dopo il
comma 7 dell'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980 sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. Al personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4, assoggettato al limite di spesa di cui al comma 1, qualora nel corso dell'anno venga prevista la necessità di accantonare gli importi spettanti da eventuali benefici economici derivanti da futuri contratti collettivi di lavoro del comparto unico, questo viene effettuato dall'Amministrazione regionale sui fondi previsti per i rinnovi contrattuali di tutti i dipendenti in servizio presso la Regione e non sull'ammontare complessivo di cui al comma 1.
7 ter. Al personale di cui al comma 7 bis, qualora siano attribuiti acconti sui futuri miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo assetto degli istituti stabiliti dalla contrattazione collettiva del comparto unico, questi rientrano nell'ammontare complessivo annuo di cui al comma 1 nella stessa misura e con le medesime decorrenze previste per il personale della Regione.
7 quater. Ai fini del rispetto del limite del budget assegnato a ciascun gruppo consiliare, la spesa del personale va calcolata in base al valore del contratto collettivo al tempo vigente, senza computare i maggiori oneri da accantonare ai fini del pagamento dei rinnovi contrattuali.>>.
16. Il trattamento di fine rapporto inerente i contratti di lavoro dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa previdenziale INPS e per i quali la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eroga direttamente le quote di retribuzione progressivamente accantonate nel corso del rapporto di lavoro e tempo per tempo rivalutate, è liquidato in unica soluzione entro centoventi giorni dalla cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto di cui al presente comma, qualora ancora dovuto al personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è liquidato in unica soluzione entro centoventi giorni decorrenti da tale data.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 29.
18.
La disciplina di cui alla parte IV, titolo II, capo II della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), relativamente ai rapporti di lavoro assoggettati a regime di trattamento di fine rapporto, in via di interpretazione autentica va intesa come segue:
a) sono computati i periodi di servizio in regime di trattamento di fine rapporto relativi allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo determinato, anche di natura dirigenziale, con la Regione prestati da dipendenti regionali collocati in aspettativa nel proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in regime di trattamento di fine servizio, con la Regione medesima. Negli altri casi, fatto salvo quanto previsto dall'
articolo 12, comma 7, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), la succitata disciplina non trova applicazione nei confronti dei dipendenti regionali inquadrati in regime di trattamento di fine rapporto;
b) la contribuzione mensile di cui all'
articolo 148 della legge regionale 53/1981, qualora non trattenuta nel corso del rapporto, viene detratta in unica soluzione al momento del pagamento della prestazione di cui alla lettera b) del comma 19.
19.
Anche in riferimento alle posizioni di cui al comma 18 resta fermo che:
a) la base di calcolo, in relazione alle previsioni di cui all'
articolo 143, primo comma, della legge regionale 53/1981, è costituita dal trattamento economico di rilievo previdenziale in godimento alla data di cessazione, a qualunque titolo, del rapporto di dipendenza con la Regione;
b) la prestazione economica previdenziale spettante al dipendente consiste nella differenza tra l'ammontare del trattamento previsto dalla succitata disciplina e l'ammontare delle prestazioni previdenziali che l'INPS riconosce al dipendente stesso, comprese le relative rivalutazioni ove previste;
c) la prestazione di cui alla lettera b) viene pagata dalla Regione e i relativi oneri sono a carico del bilancio regionale.
20. Le previsioni di cui ai commi 18 e 19 si applicano a tutti i soggetti rientranti nelle fattispecie ivi indicate, ancorché si tratti di posizioni già definite con qualsiasi modalità e a qualunque titolo.
22. Al fine del calcolo della prestazione economica previdenziale derivante dalla succitata disciplina della
legge regionale 53/1981, cessano di essere computati i periodi di servizio di cui al primo periodo della lettera a) del comma 18 prestati a decorrere dall'1 settembre 2025, fatto salvo il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in essere al 31 agosto 2025, fino alle rispettive scadenze, esclusi gli eventuali relativi rinnovi o proroghe. Per i dipendenti cessati prima della data di entrata in vigore della presente legge e le cui prestazioni previdenziali INPS siano già state interamente pagate prima di tale data, il pagamento di ulteriori somme derivanti dalla prima applicazione dei commi 18 e 19 avviene, sempre che le stesse siano ancora esigibili, a istanza dell'interessato e successivamente al 30 novembre 2025, senza addebito di ritardi in capo all'Amministrazione regionale. Restano ferme le disposizioni che individuano i dipendenti in regime di trattamento di fine servizio soggetti a esclusioni o limitazioni di applicabilità della disciplina della
legge regionale 53/1981.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 18 a 22.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 7 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 29.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle iniziative che saranno avviate a decorrere dall'anno 2026.
27.
All'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10 le parole <<
462.500 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<
1.737.900 euro>>;
b)
al comma 11 le parole <<
382.500 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<
1.657.900 euro>>;
c)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. La ripartizione del fondo di cui al comma 11 avviene come di seguito indicato:a) 1.550.800 euro riservati ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale aventi carattere commerciale;
b) 30.600 euro riservati ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale aventi carattere comunitario;
c) 76.500 euro riservati ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 33 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario.>>.
28. Per le finalità di cui ai
commi 10, 11 e 15 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023, come modificati dal comma 27, è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 3.826.200 euro, suddivisa in 1.275.400 euro per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 29.
29. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella K.
Art. 12
(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui all'allegata Tabella L.
Art. 13
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle A2 e da B a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2, Tabella A1 e dell'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
Art. 14
(Allegati contabili ai sensi del decreto legislativo 118/2011)
Art. 15
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.