LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2025, n. 15

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale e del rinnovo degli organi amministrativi.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2026
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Capo I
 Nomine e designazioni di competenza regionale
Art. 1
 (Oggetto e principi generali)
1. Il presente capo disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale in enti pubblici, anche economici, e in società partecipate dalla Regione.
2. La Regione provvede alle nomine e alle designazioni di competenza nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di genere e pari opportunità e, per quelle di competenza del Consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze.
Art. 2
 (Esclusioni)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) nei casi di rappresentanza politica inerente la carica di consigliere regionale;
b) nei casi di rappresentanza di diritto in relazione alla titolarità di uffici o cariche già rivestite;
c) nei casi di designazioni, previste dalla legge, che discendono da un rapporto di pubblico impiego.
Art. 3
 (Competenze)
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera n), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), il Presidente della Regione provvede alle nomine e designazioni di competenza della Regione, salvo quelle attribuite dalla legge alla Giunta regionale o al Consiglio regionale, favorendo le pari opportunità tra i generi.
Art. 4
 (Requisiti)
1. Le nomine e le designazioni sono effettuate, nel rispetto dei requisiti di capacità, esperienza e professionalità, secondo i criteri dell'avvicendamento e della non cumulabilità delle cariche o degli incarichi.
2. I soggetti candidati sono in possesso dei requisiti specifici previsti per la carica o l'incarico dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti e società.
Art. 5
 (Pubblicità delle nomine e delle designazioni)
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno è pubblicato sul sito web regionale nella sottosezione Enti controllati di Amministrazione trasparente l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui al presente capo da effettuare nell'anno solare successivo.
2. L'elenco contiene:
a) la denominazione degli enti e società cui le nomine e le designazioni si riferiscono;
b) la carica da ricoprire o l'incarico da conferire;
c) la data entro cui la nomina o designazione è effettuata e la durata della carica o dell'incarico;
d) i requisiti richiesti per la carica o l'incarico;
e) l'eventuale emolumento spettante;
f) le norme che disciplinano la nomina o la designazione;
g) gli uffici regionali competenti per materia.
3. Qualora, nel corso dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, occorra procedere a ulteriori nomine o designazioni, si procede all'integrazione dell'elenco con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
Art. 6
 (Documentazione a corredo delle nomine o designazioni)
1. I soggetti individuati per la nomina o per la designazione alle cariche da ricoprire o agli incarichi da conferire presentano agli uffici regionali competenti per materia la seguente documentazione:
a) curriculum vitae contenente i dati anagrafici nonché l'indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali del candidato;
b) dichiarazione resa dal candidato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenente l'elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti nell'ultimo triennio o in corso di svolgimento in enti pubblici o privati;
c) dichiarazione resa dal candidato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
d) dichiarazione resa dal candidato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità ovvero di inconferibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti in relazione alla carica o all'incarico da ricoprire;
e) dichiarazione resa dal candidato, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'appartenenza o meno a società a carattere segreto.
2. Le candidature prive della documentazione di cui al comma 1 e non integrate nei termini richiesti non sono prese in considerazione.
3. I dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge e secondo quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (RGPD) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 7
 (Nomina di Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori unici o Amministratori delegati)
1. Il Presidente della Regione o la Giunta regionale, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione di Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori unici o Amministratori delegati di organi di amministrazione degli enti di cui all'articolo 1 e delle società delle quali la Regione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, trasmettono la relativa proposta al Consiglio regionale, corredata della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, nonché degli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'ente o società cui la proposta si riferisce. Da tale procedura sono escluse le nomine da effettuare su designazione, prevista per legge, da altri enti od organismi, ovvero le nomine o designazioni effettuate da altri soggetti su cui la Regione esprime l'intesa.
2. Sulle candidature presentate ai sensi del comma 1 esprime parere motivato la Giunta per le nomine.
3. Il parere di cui al comma 2 è espresso in relazione alla capacità del candidato e agli indirizzi di gestione da perseguire.
4. Qualora il provvedimento di nomina disattenda il parere di cui al comma 2, l'organo che vi ha provveduto è tenuto a trasmettere alla Giunta per le nomine una relazione sui motivi della decisione assunta.
Art. 8
 (Termini)
1. Il parere di cui all'articolo 7 è reso entro venti giorni dalla richiesta; tale termine è ridotto a dieci giorni nei casi di urgenza, su richiesta motivata dell'organo proponente.
2. Decorsi inutilmente tali termini, l'organo competente può procedere alla nomina o designazione, dando comunicazione alla Giunta per le nomine dell'adozione del relativo provvedimento entro quindici giorni.
Art. 9
 (Incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità)
1. Per le nomine e designazioni di cui al presente capo trova applicazione la disciplina in materia di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità prevista, rispettivamente, dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
Art. 10
 (Divieto di cumulo)
1. Le cariche o gli incarichi di cui all'articolo 7 non sono cumulabili.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).
Art. 11
 (Conferma)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di conferma della carica o dell'incarico.
Art. 12
 (Obblighi)
1. Nell'espletamento della carica o dell'incarico soggetti nominati o designati in organi di amministrazione ai sensi dell'articolo 7 si attengono agli indirizzi impartiti dall'organo che li ha nominati e agli atti della programmazione regionale e informano la Regione in merito all'attività svolta.
Art. 13
 (Revoca)
1. Le nomine di cui al presente capo possono essere revocate, previo contraddittorio con l'interessato, con provvedimento dell'organo competente alla nomina, per gravi ragioni o per inosservanza degli indirizzi impartiti e delle disposizioni di cui all'articolo 12, fatto salvo la disciplina civilistica prevista per le società partecipate.
2. Quando la revoca riguardi le nomine di cui all'articolo 7, l'organo competente ne dà comunicazione alla Giunta per le nomine entro quindici giorni.
Capo II
 Rinnovo degli organi amministrativi
Art. 14
 (Ambito di applicazione)
1. Il presente capo disciplina il rinnovo di competenza regionale degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo gli organi che hanno rilevanza statutaria, nonché quelli per i quali è prevista una diversa disciplina.
Art. 15
 (Rinnovo degli organi)
1. Gli organi di cui all'articolo 14 svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza per ciascuno di essi prevista ed entro tale termine sono ricostituiti.
2. Gli organi la cui durata è indicata con riferimento alla legislatura o non è determinata scadono:
a) il centoventesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, qualora le nomine o le designazioni siano di competenza dello stesso Consiglio;
b) il sessantesimo giorno successivo alla data di proclamazione del Presidente della Regione, qualora le nomine o le designazioni siano di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.
3. Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.
4. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi. Se deve essere adottato un bilancio di previsione, si delibera l'esercizio provvisorio.
5. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 4, adottati nel periodo di proroga sono nulli.
Art. 16
 (Competenze)
1. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo sono il Consiglio regionale o la Giunta regionale, e questi non vi provvedano nel termine di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, il rinnovo stesso spetta ai rispettivi Presidenti che vi provvedono entro quarantacinque giorni.
2. Per gli organi collegiali la cui nomina è di competenza del Presidente della Regione e alla cui composizione concorrono membri designati dal Consiglio regionale, decorso il termine di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, la designazione spetta al Presidente del Consiglio regionale che vi provvede entro quindici giorni.
Art. 17
 (Designazione da parte di terzi)
1. Nei casi in cui la legge istitutiva prevede che dell'organo da eleggere facciano parte componenti designati da soggetti terzi, il rinnovo delle designazioni è chiesto almeno quarantacinque giorni prima del termine di cui all'articolo 15, commi 1 e 2.
2. Se i soggetti competenti non provvedono alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti; se la designazione spetta ad associazioni sindacali o di categoria il soggetto individuato appartiene a una di tali associazioni.
3. Quando la designazione spetta a un ente locale territoriale, in mancanza di una designazione espressa è designato il legale rappresentante dell'ente.
Art. 18
 (Efficacia)
1. Salvo che sia diversamente disposto, i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 14 sono efficaci dalla data di scadenza dell'organo che viene rinnovato o, se adottati nel periodo di proroga dello stesso, sono immediatamente efficaci.
Art. 19
 (Decadenza degli organi)
1. Decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il rinnovo degli organi scaduti, senza che sia stato adottato il provvedimento di rinnovo, gli stessi decadono.
2. Gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
3. Ferme restando le responsabilità previste dalla normativa statale per la condotta omissiva degli organi competenti al rinnovo, il Presidente della Regione, quando la decadenza riguarda organi di amministrazione attiva, nomina un commissario straordinario.
Art. 20
 (Designazione mediante procedure elettive)
1. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono che dell'organo facciano parte componenti designati mediante procedure elettive, il termine di cui all'articolo 19, comma 1, è aumentato a novanta giorni, con esclusione delle elezioni di competenza del Consiglio regionale.
Capo III
 Disposizioni finali
Art. 21
 (Modifiche alla legge regionale 19/2003))
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole <<cinque anni>> sono aggiunte le seguenti: <<e in ogni caso i componenti degli organi di amministrazione restano in carica sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo o dell'eventuale piano di rientro relativi all'ultimo esercizio del mandato, da approvarsi secondo le modalità ed entro i termini individuati nel regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 bis>>;

b)
dopo il comma 10 quater dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
<<10 quinquies. L'incarico conferito all'organo monocratico di revisione economico finanziaria di cui al comma 10 bis ha durata pari a quella del consiglio di amministrazione dell'azienda, salvo che lo statuto disponga diversamente, e può essere rinnovato per una sola volta, dandone tempestiva comunicazione alla direzione regionale competente in materia di salute.>>.

2. L'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), si applica ai consigli di amministrazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. L'articolo 9, comma 10 quinquies, della legge regionale 19/2003, come inserito dal comma 1, lettera b), si applica agli organi di revisione economico finanziaria delle Aziende pubbliche di servizi alla persona in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.
4. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona adeguano i propri statuti a quanto previsto dal comma 1, lettere a) e b), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 22
 (Disposizioni di coordinamento)
1.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA), le parole <<La Giunta regionale nomina i componenti, spettanti alla Regione,>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione nomina i componenti>>.

2. Alla legge regionale 10/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 3, le parole <<Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 14 novembre 2025, n. 15 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale e del rinnovo degli organi amministrativi)>>;

b)
la rubrica dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: <<Divieto di cumulo degli incarichi>>.

Art. 23
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici);
b) la legge regionale 30 novembre 1987, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 concernente <<Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici>>);
c) la legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi);
d) l'articolo 43 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale);
e) l'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);
f) il comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
g) il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
h) la legge regionale 23 gennaio 2008, n. 2 (Modifica all'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2007);
i) l'articolo 15 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
Art. 24
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2026, salvo l'articolo 21 che entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.