Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Principi e finalità)
1. La presente legge promuove l'attuazione di un programma organico finalizzato allo sviluppo, al coordinamento e all'armonizzazione degli interventi di innovazione sociale, intesa quale capacità di innescare i cambiamenti necessari ad affrontare le sfide della società contemporanea, al fine di assicurare alle persone migliori condizioni di vita individuale, familiare e lavorativa e favorire la permanenza e l'attrazione in Friuli Venezia Giulia di giovani, famiglie e lavoratori. La Regione, in coerenza con tali finalità, intende altresì favorire le scelte di autonomia da parte delle giovani madri, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della denatalità e rafforzare il ruolo della donna e della madre in ogni contesto formativo, professionale, sociale e familiare.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso interventi, già in essere o da attuare, che riguardano i settori del lavoro, delle attività produttive, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, delle politiche sanitarie, sociali e per la famiglia. Per favorire la piena efficacia degli interventi in un quadro unitario ed omogeneo in ciascun settore è assicurata priorità alle misure dirette a garantire l'interazione tra iniziative pubbliche e private.
3. Nella programmazione e nello sviluppo degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione privilegia il ricorso a meccanismi di concertazione ed opera, nella fase attuativa, secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, avvalendosi del supporto finanziario derivante da proprie risorse, anche di diversa provenienza, e della partecipazione al costo degli interventi di altri soggetti, pubblici e privati.
Art. 2
(Sistema regionale di innovazione sociale)
1. I soggetti pubblici e privati che operano sul territorio quali enti locali, istituzioni educative, scolastiche e formative, università, enti di ricerca ed enti di alta formazione, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, imprese pubbliche e private e organizzazioni del terzo settore, sono parte, ciascuno in relazione alle proprie competenze e responsabilità, del sistema regionale di innovazione sociale.
2. Alla costruzione del sistema regionale di innovazione sociale concorrono i datori di lavoro, pubblici e privati, che realizzano iniziative di welfare aziendale, e, in particolare, le imprese che adottano strategie di sostenibilità e di responsabilità sociale, nonché le organizzazioni pubbliche e private che attivano misure finalizzate alla promozione del benessere della comunità territoriale e azioni di economia del benessere.
3. Le azioni di innovazione sociale si declinano a livello territoriale tenendo conto dei settori di applicazione, delle peculiarità del territorio e dei soggetti impegnati a realizzarle, soddisfacendo i bisogni espressi dalle persone, dalle formazioni sociali e dai territori medesimi, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree interne e montane, delle aree con alta tensione abitativa, come individuabili ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 14 febbraio 2002, n. 4 (Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa), la cui composizione è aggiornata con cadenza biennale, e delle aree a forte impatto migratorio, assicurando l' erogazione di un servizio uniforme sul territorio regionale.
4. I soggetti di cui al comma 1 contribuiscono e partecipano alla realizzazione del sistema regionale di innovazione sociale attraverso la costituzione di partenariati anche legati ai singoli territori.
5. Ai fini della presente legge per associazioni datoriali e organizzazioni sindacali si intendono le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 3
(Programmazione e attuazione)
1. La Regione, per l'attuazione della presente legge, si avvale del Tavolo regionale della concertazione sociale di cui all'
articolo 5 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), al quale sono invitati, in relazione alle tematiche trattate, i soggetti portatori di interessi e di responsabilità sull'attuazione del sistema, purché rappresentativi di enti, formazioni sociali o partenariati.
2. La Regione si avvale della collaborazione con università e istituzioni scientifiche, nonché dell'utilizzo di idonee piattaforme e strumenti digitali, in grado di assicurare una gestione integrata dei dati e l'elaborazione di modelli predittivi a supporto della programmazione e dell'attuazione degli interventi nei settori previsti dalla presente legge.
3. Per rafforzare il ruolo del partenariato nella capacità di ideazione, progettazione, sperimentazione e attuazione di proposte e interventi di innovazione sociale e per sviluppare i partenariati tra i soggetti di cui all'articolo 2, la Regione sostiene azioni, servizi e strumenti, privilegiando l'utilizzo di risorse della programmazione del Fondo Sociale Europeo.
5.
Ai fini del comma 4 i regolamenti regionali e gli altri atti attuativi di leggi regionali di settore possono prevedere, laddove rilevanti, uno o più dei seguenti criteri di premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
6. Nell'attuare le leggi regionali di settore, le Direzioni dell'Amministrazione regionale si ispirano ai principi della presente legge e coordinano gli interventi per dare attuazione alle finalità di cui all'articolo 1.
7. L'Amministrazione regionale valorizza l'adesione dei soggetti privati di cui all'articolo 2 alle misure di promozione attivate dalla Regione, con particolare riferimento all'adesione alle convenzioni non onerose di Carta Famiglia, di cui all'
articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), mediante, in particolare, la concessione di premialità nei procedimenti contributivi regionali.
Capo II
Disposizioni in materia di benessere sociale
Art. 4
(Finalità)
1.
La Regione, per accrescere l'attrattività del territorio regionale e favorire l'integrazione tra le misure messe a disposizione dal sistema pubblico e privato, agevolandone la fruizione da parte dei cittadini e delle imprese, promuove azioni e iniziative volte a:
a) sostenere la realizzazione di piattaforme di welfare aziendale su base territoriale e di settore;
b) favorire la conoscenza delle misure di innovazione sociale sia attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali ad accesso autonomo sia attraverso sportelli territoriali a disposizione di cittadini, lavoratori e famiglie;
c) favorire i giovani nell'acquisizione o riqualificazione della prima casa e agevolare il reperimento di soluzioni abitative a favore dei lavoratori anche attraverso il recupero di edifici pubblici;
d) attrarre giovani e lavoratori qualificati anche attraverso la realizzazione di progetti per i nomadi digitali;
e) promuovere il lavoro agile e incentivare la realizzazione e l'ampliamento di spazi di coworking;
f) aumentare i benefici in termini di equità nell'ambito della salute;
g) attuare politiche e interventi per il benessere e la promozione della salute, per la riduzione del gender gap, alla luce di tendenze demografiche, economiche, ambientali e sociali.
Art. 5
(Strumenti digitali)
1. La Regione promuove lo sviluppo di prodotti e servizi digitali fruibili attraverso i principali dispositivi tecnologici a disposizione dei cittadini, che consentano, anche previa registrazione e profilazione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, di ottenere il quadro delle misure di innovazione sociale e di promozione a favore di cittadini e famiglie.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è affidata a Insiel SpA che si coordina con la Direzione centrale competente in materia di lavoro e famiglia.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 6
(Piattaforme di welfare aziendale su base territoriale e settoriale)
1. In conformità a quanto previsto dall'
articolo 87 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), la Regione sostiene la realizzazione di piattaforme di welfare aziendale su base territoriale e settoriale, promosse da associazioni datoriali, enti bilaterali, consorzi industriali o cluster d'impresa, interporti e porti, in accordo con una o più organizzazioni sindacali.
2. L'Amministrazione regionale, in particolare, finanzia la realizzazione o l'acquisto di piattaforme e sostiene, per un periodo massimo di tre anni, l'attività di diffusione e di animazione territoriale finalizzata a promuoverne l'utilizzo tra le imprese e i lavoratori.
3. Sono ammesse a finanziamento le piattaforme che promuovono le misure di welfare attivate a livello regionale e di enti locali, che intervengono prioritariamente nell'offerta di beni e servizi diversi o complementari rispetto a quelli previsti dall'offerta pubblica.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo ai soggetti di cui al comma 1 e l'ammontare dello stesso, modulato in relazione al numero di aziende, di fornitori di beni e servizi con sede legale o operativa in Regione e di lavoratori coinvolti.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e di 50.000 euro per l'anno 2025 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 7
(Attività informativa attraverso patronati e Caf)
1.
Allo scopo di promuovere la conoscenza e l'utilizzo delle misure agevolative destinate a cittadini, lavoratori e famiglie, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi con patronati e centri di assistenza fiscale (Caf) autorizzati, finalizzati alla:
a) erogazione di servizi di comune interesse;
b) promozione delle misure e dei servizi messi a disposizione dal sistema pubblico regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo in favore dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano sottoscritto gli accordi. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo.
3. La Regione promuove, altresì, la realizzazione di eventi informativi e formativi a favore degli operatori dei patronati e dei Caf sulle misure regionali destinate a lavoratori e famiglie.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 8
(Sostegno abitativo per lavoratori che intendono trasferirsi in regione)
1. La Regione, nell'ambito delle discipline volte al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, promuove forme di intervento a sostegno delle esigenze abitative dei cittadini e delle loro famiglie, che per motivi di lavoro intendono trasferire la propria residenza nel territorio regionale o trasferirla al suo interno, con particolare attenzione ai territori di cui alla
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione, con il coinvolgimento dei Comuni e delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), di cui alla
legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), promuove iniziative per valorizzare la collaborazione tra settore pubblico e privato nell'individuazione e gestione degli alloggi da assegnare in locazione, anche a canone calmierato, con particolare attenzione al massimo utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno dodici mesi.
4. La prestazione di garanzie fornite da parte dei datori di lavoro relativamente sia al versamento dei canoni di locazione sia al diligente utilizzo dell'immobile da parte dei lavoratori è condizione di priorità nell'assegnazione dell'alloggio.
5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è altresì autorizzata a sottoscrivere protocolli con le associazioni datoriali volti a reperire adeguate soluzioni abitative per i lavoratori provenienti da fuori regione, privilegiando azioni di riuso e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente.
Art. 9
(Recupero patrimonio edilizio da parte dei Comuni)
1. Per le finalità di cui all'articolo 8, quale incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi ai lavoratori e ai loro rispettivi nuclei familiari, la Regione promuove la riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Amministrazione regionale e degli enti locali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere finanziati sia nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'
articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), sia con contributi di settore.
Art. 10
(Mutui casa a favore dei giovani)
1. Nell'ambito delle azioni regionali volte a favorire l'acquisizione o riqualificazione della prima casa, la Regione favorisce i giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare definendo specifici requisiti di ammissibilità o particolari misure di sostegno.
Art. 11
(Sostegno alle famiglie numerose e con persone con disabilità)
1. Nell'ambito delle azioni regionali volte a favorire l'acquisizione o riqualificazione della prima casa, la Regione favorisce i nuclei familiari numerosi o all'interno dei quali vi siano persone con disabilità anche qualora ne abbiano già beneficiato.
2. Per nucleo familiare numeroso si intende il nucleo familiare anagrafico nel quale sono presenti tre o più figli di età inferiore ai trentasei anni non compiuti, di cui almeno uno minore.
3. I nuclei familiari numerosi possono altresì beneficiare delle misure regionali di agevolazione per l'acquisizione o riqualificazione della prima casa, per abitazioni in deroga ai requisiti oggettivi di superficie previsti dalle discipline di settore purché non abbiano classificazione catastale A/8 e A/9.
Art. 12
(Nomadi digitali)
1. Al fine di promuovere le condizioni per potenziare l'attrattività del territorio regionale verso lavoratori qualificati, l'Amministrazione regionale si avvale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, in accordo con PromoTurismoFVG, per la realizzazione di progetti volti alla promozione del Friuli Venezia Giulia quale destinazione ottimale per i nomadi digitali di cui all'
articolo 27, comma 1 sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché per i lavoratori da remoto in generale, attraverso la realizzazione di iniziative mirate, quali l'implementazione di campagne marketing dedicate e l'allestimento di spazi di coworking in collaborazione con soggetti promotori di iniziative a favore del nomadismo digitale.
2. La Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi mette a disposizione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa le informazioni relative alla diffusione sul territorio regionale della rete in fibra.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 375.000 euro, suddivisa in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 13
(Sostegno alla realizzazione di spazi di coworking)
1. La Regione sostiene la realizzazione e l'ampliamento sul territorio regionale di centri di coworking oppure il potenziamento dei servizi offerti dagli stessi, finanziando progetti presentati da Comuni, preferibilmente di concerto tra loro e anche in collaborazione con le associazioni datoriali, in relazione agli ambiti territoriali di riferimento, al bacino dei potenziali fruitori e ai fabbisogni rilevati e non soddisfatti.
Capo III
Disposizioni in materia di lavoro e formazione
Art. 14
(Finalità)
1.
La Regione riconosce il valore strategico dell'alta formazione, della formazione tecnologica superiore, della formazione continua e della formazione permanente, quali strumenti fondamentali per lo sviluppo dell'economia regionale, l'innalzamento delle competenze, l'attrazione di talenti, la promozione della ricerca e il rafforzamento della competitività territoriale in coerenza con i processi di transizione ecologica e digitale. Intende inoltre valorizzare le aspirazioni e le capacità personali, favorire la crescita lavorativa e imprenditoriale e accrescere l'attrattività del territorio regionale. Per tali finalità l'Amministrazione regionale sostiene interventi nei confronti dei giovani, delle persone in età attiva, dei lavoratori e dei rispettivi nuclei familiari, promuovendo azioni e iniziative volte a:
a) migliorare la qualità della vita delle persone componenti la comunità regionale favorendo la tutela del potere di acquisto, l'occupabilità e la stabilità occupazionale;
b) favorire la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro con iniziative costanti e monitorabili;
c) favorire la sottoscrizione di patti territoriali, con il coinvolgimento delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali, finalizzati ad affrontare situazioni di crisi occupazionali;
d) accrescere le competenze dei lavoratori acquisite anche attraverso la formazione erogata all'estero, per rispondere alle richieste del mercato del lavoro locale;
e) promuovere la parità di genere nel mercato del lavoro, anche con riferimento ai livelli retributivi e allo sviluppo delle carriere;
f) ampliare il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei liberi professionisti, promuovendo l'avvio di attività da parte dei giovani;
g) sostenere l'inclusione e l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e delle persone in condizioni di svantaggio;
h) rafforzare gli strumenti di attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate;
i) promuovere l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l'apprendistato di alta formazione e ricerca quali strumenti di integrazione organica fra formazione e lavoro in un sistema duale;
j) programmare e promuovere la realizzazione di campus didattici e laboratoriali tecnologicamente avanzati per le professioni del futuro, per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale fondata sulla cooperazione tra sistema educativo, università, ITS Academy, enti di formazione, organismi di ricerca e imprese, e a sostegno delle reti regionali dell'apprendimento permanente di cui all'
articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);
k) programmare, promuovere e sostenere percorsi formativi e di aggiornamento professionale nei settori delle tecnologie emergenti e ad alta intensità di conoscenza, con particolare riferimento alla cybersecurity, all'intelligenza artificiale, ai data science, alle tecnologie quantistiche, ai settori energetici emergenti, incluso l'idrogeno;
l) valorizzare il capitale umano attraverso la programmazione e il sostegno di interventi per l'attrazione e lo sviluppo di talenti e competenze, con il coinvolgimento del sistema regionale dell'alta formazione e della ricerca, anche mediante percorsi di dottorato e contratti di ricerca nei settori delle tecnologie emergenti e ad alta intensità di conoscenza;
m) promuovere e sostenere azioni volte a sviluppare e applicare nuovi possibili strumenti e modelli d'intervento, finalizzati a favorire la transizione dalla formazione tradizionale verso nuove forme di ibridazione digitale, anche avvalendosi delle risorse della programmazione del Fondo Sociale Europeo;
n) promuovere e sostenere l'accesso a percorsi formativi professionalizzanti ad alta spendibilità sul mercato del lavoro, anche mediante la collaborazione tra il sistema regionale della formazione, di cui all'
articolo 10 della legge regionale 27/2017, e soggetti di consolidata riconoscibilità sul mercato, con valore commerciale significativo, la cui reputazione e notorietà costituiscono elementi distintivi e rilevanti ai fini della valutazione della loro posizione competitiva.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati in coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3), con gli indirizzi strategici della Regione in materia di sviluppo economico, innovazione, sostenibilità ambientale e coesione sociale, e possono essere inseriti all'interno di programmi e iniziative nazionali ed europee, inclusi i progetti di comune interesse europeo (IPCEI), i partenariati europei per le competenze, i programmi Horizon Europe e altre piattaforme tecnologiche europee. Gli interventi possono essere finanziati mediante l'utilizzo di fondi strutturali europei, in particolare del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), e tramite altri strumenti di finanziamento nazionali ed europei.
Art. 15
(Promozione della partecipazione alle imprese e tutela del potere di acquisto. Modifiche alla legge regionale 18/2005)
1.
Alla legge regionale 18/2005, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 88 della legge regionale 3/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 5 bis è inserito il seguente:
<<Art. 5 ter
(Promozione della partecipazione alle imprese e tutela del potere di acquisto)
1. La Regione riconosce la contrattazione collettiva aziendale e territoriale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in armonia con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, quale strumento idoneo:a) a condividere forme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle imprese mirate all'accrescimento dei livelli occupazionali, della competitività e della sostenibilità delle imprese, nonché al sostegno della parità di genere e al miglioramento delle condizioni di lavoro;
b) a rafforzare la tutela del potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori anche attraverso la loro partecipazione economica e finanziaria alle imprese.>>;
b)
dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 bis è aggiunta la seguente:
<<b bis) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'
articolo 51 del decreto legislativo 81/2015, aventi la finalità di rafforzare la tutela del potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori anche attraverso la loro partecipazione economica e finanziaria alle imprese in conformità alla normativa statale attuativa dell'
articolo 46 della Costituzione.>>.
Art. 16
(Patti territoriali)
1. La Regione, anche mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dall'
articolo 81 della legge regionale 3/2021, promuove, con il coinvolgimento delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali nonché, laddove è necessario, anche degli altri soggetti di cui all'articolo 2, la stipula di patti territoriali e altri modelli di partenariato pubblico e privato che abbiano ad oggetto la rilevazione e la programmazione dei fabbisogni occupazionali e il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze del tessuto produttivo anche per il tramite di interventi formativi. I patti territoriali hanno altresì ad oggetto l'elaborazione di strategie congiunte per gestire situazioni di crisi occupazionali, processi di innovazione, riconversione e trasformazione industriale, per contrastare la precarietà occupazionale, promuovere la parità di genere e tutelare il potere di acquisto dei lavoratori.
2. Alla fase di attuazione dei patti territoriali concorre, per gli aspetti di competenza, il sistema regionale di istruzione e formazione. Gli interventi possono essere sostenuti con le risorse del Fondo Sociale Europeo, di altri fondi nazionali e comunitari, nonché dai fondi paritetici interprofessionali.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 17
(Formazione realizzata all'estero. Modifiche alla legge regionale 27/2017)
1.
Alla legge regionale 27/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. La Regione, nell'ambito delle azioni formative di cui al comma 1, riconosce l'importanza della realizzazione di interventi formativi svolti anche all'estero e in contesti aziendali.>>;
b)
dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 15 bis
(Formazione all'estero)
1. La Regione, in coerenza con la normativa statale vigente, sostiene programmi di formazione professionale e civico linguistica realizzati all'estero nei confronti di persone di età inferiore ai trentasei anni, appartenenti a paesi terzi, già in possesso di competenze professionali, volti a creare le condizioni per un inserimento lavorativo nel tessuto produttivo regionale.
2. Gli interventi sono promossi da enti di formazione accreditati ai sensi dell'articolo 22, che presentino progetti di formazione e inserimento lavorativo da realizzare in collaborazione con associazioni datoriali, imprese e istituzioni scolastiche e universitarie del territorio regionale e dei paesi terzi di provenienza.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico linguistica e sono definiti le modalità di sostegno ai programmi e i criteri per la loro valutazione.
4. Il Servizio competente in materia di formazione adotta gli avvisi pubblici per l'individuazione dei programmi.
Art. 15 ter
(Riconoscimento di attività formative realizzate all'estero)
1. La Regione, previa intesa con il Governo nazionale, è autorizzata a concludere accordi con istituzioni scolastiche e istituzioni formative, riconosciute o accreditate in paesi terzi, secondo l'ordinamento italiano, finalizzati al riconoscimento di qualifiche o diplomi di qualifiche professionali o comunque al riconoscimento di competenze nell'ambito di percorsi formativi realizzati all'estero in coerenza con gli standard formativi regionali.
2. La Regione è autorizzata a sostenere eventuali costi a favore di alunni frequentanti i corsi di qualifica o di diploma di cui al comma 1 in particolare nel caso di percorsi che prevedano momenti di alternanza da svolgersi anche sul territorio regionale.
3. La Giunta regionale adotta le linee guida per l'individuazione delle modalità di sostegno degli interventi di cui al comma 2.>>.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 27/2017, come inserito dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 15 ter della legge regionale 27/2017, come inserito dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 18
(Promozione all'estero)
1. La Regione promuove l'attuazione di interventi ed eventi da realizzare anche all'estero finalizzati a rappresentare le opportunità occupazionali e formative offerte dal sistema regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati per il tramite di associazioni di corregionali all'estero, università, enti di formazione, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.
3. La Giunta regionale adotta le linee guida per l'individuazione delle modalità di sostegno degli interventi di cui al comma 2 che devono prevedere impegni assunzionali e alloggiativi.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 19
(Iniziative per la promozione dell'attrattività realizzate da privati anche all'estero. Modifica alla legge regionale 9/2021)
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2021, come modificata dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Note:
1Il presente articolo si applica a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 20
(Sostegno all'occupazione dei giovani. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 18/2005)
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui alla
lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005, come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 21
(Sostegno all'avvio di attività professionali da parte dei giovani. Modifiche alla legge regionale 13/2004)
1.
Alla legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente periodo: <<
Qualora l'intervento sia a favore di giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per i primi cinque anni di attività professionale.>>;
b)
alla fine del comma 1 bis dell'articolo 11 è aggiunto il seguente periodo: <<
Nel caso di forme associate o società composte esclusivamente da giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per i primi cinque anni di attività professionale.>>;
c)
l'articolo 11 bis è sostituito dal seguente:
<<Art. 11 bis
(Interventi a favore dei giovani)
1. Al fine di rafforzare e di aggiornare le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che svolgano attività professionale in forma individuale, associata o societaria, per esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o extracurriculari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale concede altresì ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione in Italia e all'estero. L'attività formativa deve concludersi con profitto ed essere realizzata presso enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole, università o, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall'ordine o dal collegio, anche presso professionisti. Il limite di età di cui al comma 1 è elevato a quarantasei anni non compiuti nel caso in cui il richiedente, alla data di presentazione della domanda, sia genitore di uno o più figli minori.>>.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2004, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per le finalità di cui al
comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 13/2004, come modificato dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede come di seguito:
a) per l'esercizio 2025 mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027;
b) per gli esercizi 2026 e 2027 mediante storno dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 11 bis della legge regionale 9/2021, come sostituito dal comma 1, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) e Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 22
(Sostegno alla genitorialità e alla conciliazione dei professionisti. Modifiche alla legge regionale 13/2004)
1.
Alla legge regionale 13/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 bis dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
<<1 ter. L'intensità del contributo può essere modulata in ragione del fatto che il richiedente, alla data di presentazione della domanda, sia genitore di uno o più figli minori.>>;
b)
al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole <<
conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità>> sono aggiunte le seguenti: <<
e con quelle della cura dei familiari con disabilità e necessità di sostegno intensivo fino al primo grado>>.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 ter dell'articolo 9 della legge regionale 13/2004, come aggiunto dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 13/2004, come modificato dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 23
(Sviluppo delle attività professionali. Modifiche alla legge regionale 13/2004)
1.
Alla legge regionale 13/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 11 bis è inserito il seguente:
<<Art. 11 ter
(Interventi a favore dello sviluppo e della competitività dell'attività professionale)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la competitività delle attività professionali avviate da almeno tre anni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di beni strumentali connessi all'esercizio dell'attività professionale a favore dei professionisti che non abbiano compiuto il quarantaseiesimo anno di età e svolgano attività in forma individuale, associata o societaria, e che, alla data di presentazione della domanda, risultano datori di lavoro di almeno tre soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure di almeno una persona con disabilità assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Qualora l'intervento sia a favore di forme associate o societarie di attività professionali, il requisito dell'età deve essere posseduto dalla totalità dei componenti.>>;
b)
al comma 1 dell'articolo 12 le parole <<
e 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<
, 11, 11 bis e 11 ter>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 11 ter della legge regionale 13/2004, come inserito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 24
(Rafforzamento del sostegno alle giovani professionalità altamente specializzate. Modifiche alla legge regionale 9/2021)
1.
Alla legge regionale 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è inserita la seguente:
<<0a) diploma di istituto tecnico superiore (ITS Academy) o certificato di specializzazione tecnico superiore di quarto livello (IFTS);>>;
b)
all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 2 le parole <<
nella misura di 500 euro annui>> sono sostituite dalle seguenti: <<
nella misura di 4.000 euro annui>>;
2)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'ulteriore contributo di cui al comma 2 è inoltre riconosciuto, al medesimo titolo e alle stesse condizioni, alle giovani professionalità altamente specializzate che, già residenti e domiciliate sul territorio regionale, abbiano spostato di almeno 50 chilometri la residenza e il domicilio all'interno del territorio stesso nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa determinando un avvicinamento della residenza alla sede di lavoro.>>;
3)
al comma 3 le parole <<
è aumentato di 500 euro annui>> sono sostituite dalle seguenti: <<
è aumentato di 2.000 euro annui>>;
4)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato, esclusivamente per la prima annualità, di 1.000 euro per ciascun minore presente nel nucleo familiare del richiedente interessato dallo spostamento della residenza e del domicilio.>>;
5)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, trovano applicazione il comma 3 e, qualora il nucleo familiare autonomo costituito dal richiedente comprenda uno o più minori, il comma 4.>>;
6)
al comma 7 le parole <<
In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima delle condizioni di cui ai commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<
In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima della condizione di cui al comma 3>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 2 e all'articolo 3 della legge regionale 9/2021, come modificati dalle lettere a) e b) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Capo IV
Disposizioni in materia di servizi educativi, scolastici e famiglia
Art. 25
(Finalità)
1.
La Regione, per favorire la conciliazione tra tempi di vita, tempi di studio e di alta formazione, per accompagnare l'autonomia dei giovani, nonché per supportare e accompagnare i genitori nella funzione educativa, sostiene interventi nei confronti delle persone in formazione, anche con figli a carico, e interventi rivolti ai nuclei familiari con figli in età scolare, promuovendo azioni e iniziative volte a:
a) promuovere la costituzione e lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, la diffusione sul territorio dei servizi educativi per l'infanzia, la qualità dell'offerta educativa, l'accessibilità ai servizi da parte delle famiglie a costi sostenibili;
b) adeguare e migliorare il quadro normativo di riferimento del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia, coordinare le fonti di finanziamento per assicurare un razionale impiego delle risorse disponibili in funzione delle esigenze delle famiglie e dei territori;
c) collocare all'interno di un quadro normativo organico e coordinato, rendendola strutturale, la misura dell'abbattimento del mutuo per l'acquisito della prima casa in caso di nascita di un figlio ulteriore al secondo;
d) rafforzare le misure volte a implementare i sistemi integrati per le politiche familiari a livello locale, anche attraverso la condivisione di strumenti di analisi dei bisogni e la comunicazione dei progetti e dei servizi;
e) sostenere l'ampliamento del tempo scuola con servizi integrati extra scolastici, al fine di garantire alle famiglie con figli iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
f) offrire un sostegno economico agli studenti che frequentano le università e l'alta formazione post-diploma, nonché i master universitari, che siano genitori di figli minori o genitori di un figlio con disabilità;
g) garantire un contributo economico agli studenti specializzandi.
2. Nell'ambito dei piani e programmi e comunque nell'attuazione di misure volte a sostenere la realizzazione di interventi di edilizia scolastica di ogni ordine e grado, ivi inclusa quella relativa al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, quella relativa al sistema di istruzione e formazione professionale e quella relativa agli ITS Academy, la Regione valuta l'adozione, a favore di soggetti pubblici e privati, di criteri che considerano le dinamiche demografiche della popolazione studentesca e di criteri che sono volti ad assicurare una diffusione dei servizi su tutto il territorio regionale.
Art. 26
(Sistema educativo integrato per la prima infanzia. Modifiche alla legge regionale 20/2005)
1. Al fine di promuovere l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia regionale, di cui alla
legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è adeguato alle previsioni del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'
articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), con l'inserimento delle Sezioni Primavera tra i servizi che lo costituiscono.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, alla legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole <<
i nidi d'infanzia,>> sono inserite le seguenti: <<
le Sezioni primavera,>>;
b)
dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
(Sezioni Primavera)
1. La Sezione Primavera è un servizio che accoglie bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età, aggregato di norma ad una scuola dell'infanzia, statale o paritaria, o inserito in un polo per l'infanzia, in coerenza con il principio di continuità del percorso educativo all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialità dei bambini da due a sei anni.
2. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attivazione di una Sezione Primavera nel rispetto della normativa statale e degli accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.>>.
3. Fino all'anno educativo o scolastico 2026/2027 le Sezioni Primavera sono oggetto di ammissione a sperimentazione con le modalità e le procedure stabilite dall'intesa tra l'Ufficio scolastico regionale e la Regione, in attuazione dell'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, ai fini dell'eventuale finanziamento, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'
articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e il relativo regolamento attuativo.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 27
(Funzioni dei Comuni. Modifiche alla legge regionale 20/2005)
1. Al fine di perseguire la graduale diffusione sul territorio dei servizi educativi per l'infanzia e l'innalzamento della qualità dell'offerta educativa, i Comuni, singolarmente o in forma associata, coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative, costruendo una rete integrata e unitaria di servizi e scuole, attivano il coordinamento pedagogico dei servizi pubblici e privati nel territorio di loro competenza, in collaborazione con le istituzioni scolastiche statali e paritarie operanti a livello locale e promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del sistema integrato.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, alla legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunte le seguenti:
<<g bis) attivazione, valorizzando le risorse professionali presenti nel sistema integrato di educazione e di istruzione, del coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia e dei servizi di educazione scolastica, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati;
g ter) coordinamento della programmazione dell'offerta formativa, per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative, e promozione di iniziative di formazione in servizio per il personale del sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).>>;
b)
all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<a) i coordinatori pedagogici territoriali;>>;
2)
la lettera b) del comma 3 è abrogata;
3)
dopo la lettera d) del comma 3 è aggiunta la seguente:
<<d bis) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.>>;
4)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, quattro funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di famiglia, protezione sociale, istruzione e formazione.>>;
5)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. La partecipazione alle sedute del Comitato da parte dei coordinatori pedagogici territoriali e dei funzionari regionali e statali è a carico rispettivamente dei Comuni che li hanno designati, della Regione e dell'Ufficio scolastico regionale. Agli esperti esterni di cui al comma 3, lettera d), spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza giornaliero nella misura stabilita dalla Giunta regionale, nonché il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali qualora risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato.>>.
3. Per le finalità di cui all'
articolo 14 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 2, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 28
(Programmazione e finanziamento del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. Modifiche alle leggi regionali 22/2021 e 20/2005)
1. Al fine di incentivare la graduale diffusione sul territorio dei servizi educativi per l'infanzia, sostenere l'innalzamento della qualità dell'offerta educativa e garantire l'accessibilità ai servizi da parte delle famiglie a costi sostenibili, la Regione programma gli interventi, coordinando le risorse statali, regionali e comunitarie che concorrono complessivamente al finanziamento del sistema di servizi per l'infanzia, accreditati o da accreditare, riducendo le disparità territoriali, ove esistenti, per assicurare livelli omogeni di prestazioni e servizi alle famiglie.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, dopo il
comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la programmazione regionale delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'
articolo 12 del decreto legislativo 65/2017, assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia. La programmazione regionale definisce per ciascuna annualità gli interventi e le spese da finanziare nel rispetto delle priorità e secondo i principi fondamentali indicati dalla disciplina statale e dal Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.
3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, l'Amministrazione regionale individua gli interventi e le spese da finanziare, totalmente o parzialmente, tra gli interventi e le spese ammissibili al finanziamento da parte delle risorse regionali che concorrono, con il Fondo nazionale, allo sviluppo del Sistema regionale integrato di educazione e istruzione, come definito dai commi 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies.
3 quater. Le risorse statali destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta regionale, alla programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia unitamente alle risorse autorizzate per:b) la costituzione del Fondo per le spese di investimento di cui all'
articolo 7, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), destinato agli interventi di edilizia scolastica regionale e per migliorare e adeguare gli immobili scolastici esistenti;
3 quinquies. Le risorse statali destinate a finanziare le spese di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta regionale, alla programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia unitamente alle risorse autorizzate per: 3 sexies. Le risorse statali destinate a finanziare le spese dell'
articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 65/2017 concorrono, secondo la destinazione programmata dalla Giunta Regionale, alle spese dei Comuni per la gestione dei coordinamenti pedagogici e la programmazione ed erogazione dell'offerta formativa e sono ripartite tra i Comuni coerentemente con il modello gestionale.>>.
3.
Per le finalità di cui al comma 1, alla legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 dopo le parole <<
accreditati>> sono aggiunte le seguenti: <<
e alle Sezioni Primavera attivate ai sensi dell'articolo 3 bis e del relativo regolamento di attuazione>>;
2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le dotazioni del Fondo di cui al comma 1 sono costituite da:a) conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti dello Stato;
c) risorse europee.>>;
3)
al comma 2.1 il periodo: <<
Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere di modulare l'intensità del beneficio in relazione al periodo di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale da parte di almeno un genitore componente del nucleo familiare.>> è soppresso;
b)
all'articolo 15 ter sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<
all'articolo 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<
agli articoli 3 e 3 bis>> e dopo le parole <<
dell'articolo 20>> sono aggiunte le seguenti: <<
e delle Sezioni Primavera attivate ai sensi dell'articolo 3 bis>>;
2)
al comma 3 dopo le parole <<
aree interne>> sono aggiunte le seguenti: <<
, dell'offerta delle prestazioni erogate alle famiglie, in termini di ampliamento delle fasce orarie o delle giornate di apertura del servizio, nell'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro>>.
Note:
1La lettera a) e la lettera b), punto 1), del presente articolo si applicano a decorrere dall'1/1/2027.
Art. 29
(Servizio di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia non statali. Modifica alla legge regionale 13/2018)
1. Al fine di assicurare un livello minimo di servizi per l'infanzia nei territori interni e a rischio marginalizzazione e nei piccoli Comuni, rendere l'offerta di servizi più attrattiva e rispondente alle esigenze specifiche delle aree interne, favorendo lo sviluppo locale e contrastando lo spopolamento, la Regione supporta i soggetti gestori con risorse aggiuntive.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, dopo il
comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13/2018 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. La quota del 2 per cento dello stanziamento autorizzato del bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), è riservata a incrementare il contributo alle strutture che rispondono a uno o più dei seguenti requisiti:a) strutture ubicate nei territori caratterizzati da condizioni di marginalità, spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne;
b) strutture ubicate nei comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, alla data dell'1 gennaio di ciascun anno.
2 ter. La riserva di cui al comma 2 bis è ripartita sulla base dei criteri del comma 1.
2 quater. Una ulteriore quota del 2 per cento dello stanziamento autorizzato del bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), è riservata a incrementare il contributo alle strutture che accrescono l'offerta delle prestazioni erogate alle famiglie, in termini di ampliamento delle fasce orarie o delle giornate di apertura del servizio nell'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
2 quinquies. La riserva di cui al comma 2 quater viene ripartita sulla base del numero complessivo di ore aggiuntive offerte nell'anno scolastico rispetto all'orario scolastico ordinario di quaranta ore settimanali e al numero di bambini.>>.
3. Per le finalità di cui all'
articolo 17 della legge regionale 13/2018, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Note:
1Il presente articolo si applica a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 30
(Sistemi integrati locali per le politiche familiari. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22/2021)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Al fine di sostenere la creazione della rete famiglia di cui al comma 3 e incentivarne l'adesione da parte di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove percorsi volontari di certificazione dei territori e delle organizzazioni orientate al benessere dei dipendenti e alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, avvalendosi della specifica e riconosciuta esperienza della Provincia autonoma di Trento in materia di politiche familiari.>>;
b)
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Al fine di promuovere la costituzione della rete famiglia di cui al comma 3, la Regione eroga contributi per sostenere l'attività dei Comuni, singoli o associati, che intendono valorizzare le proprie politiche per il benessere e l'incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie sul proprio territorio e hanno adottato con deliberazioni della Giunta comunale un Piano Famiglia Comunale o Territoriale, secondo le linee guida definite dalla Giunta regionale, che forniscono indirizzi e indicazioni metodologiche per la predisposizione dei Piani, comunali o territoriali, ivi incluse le modalità di coinvolgimento dei soggetti istituzionali e non istituzionali del territorio di riferimento, e per l'articolazione e la definizione dei relativi contenuti, con particolare attenzione ai seguenti elementi:a) l'analisi dei bisogni;
b) la ricognizione dell'offerta di servizi e prestazioni già presenti;
c) gli obiettivi da raggiungere, le azioni da attivare e gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione;
d) il cronoprogramma;
e) le risorse necessarie, il partenariato e la governance.>>;
c)
il comma 4 ter è sostituito dal seguente:
<<4 ter. Il sostegno regionale è destinato ai Comuni che hanno adottato un Piano Famiglia ed è diretto a cofinanziare i costi delle figure professionali chiamate a promuovere e animare il lavoro della rete territoriale tra le famiglie, l'associazionismo famigliare e i soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Famiglia Comunale o Territoriale, nonché le spese necessarie all'istituzione e gestione dei Centri Informativi per le famiglie con figli di cui all'articolo 5. I Comuni beneficiari sono tenuti a promuovere le misure previste dal Piano Famiglia contribuendo all'alimentazione degli strumenti di cui all'
articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale).>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 2 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 31
(Estensione di Carta Famiglia. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 22/2021)
1.
All'articolo 6 della legge regionale 22/2021 sono introdotte le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<
residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<
residente per un periodo di almeno dodici mesi continuativi>>;
b)
al comma 5 le parole: <<
, alla residenza continuativa nel territorio regionale>> sono soppresse.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 6 della legge regionale 22/2021, come modificato dalle lettere a) e b) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Note:
1La lettera a) del comma 1 del presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 32
(Dote famiglia per i residenti. Modifica all'articolo 7 della legge regionale 22/2021)
1.
Il
comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2021 è sostituito dal seguente:
<<5. Con regolamento regionale sono definiti le modalità di presentazione della domanda, l'eventuale riconoscimento di costi indiretti in misura forfettaria, le modalità di documentazione delle spese di cui al comma 2 e l'intensità della misura di cui al comma 1, che può essere modulata in relazione al numero dei figli minori a carico e alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare.>>.
Art. 33
(Abbattimento mutuo prima casa. Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 22/2021)
1.
Dopo l'
articolo 10 della legge regionale 22/2021 è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
(Abbattimento del mutuo per la prima casa)
1. La Regione, al fine di promuovere la natalità e contrastare il fenomeno del declino demografico, è autorizzata a concedere alle famiglie, che abbiano in corso o che contraggano un finanziamento accordato da banche e da enti previdenziali, finalizzato all'acquisizione della prima casa di abitazione in Friuli Venezia Giulia mediante acquisto, recupero, acquisto con contestuale recupero o nuova costruzione, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo finalizzato all'abbattimento del capitale residuo in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al secondo.
2. È beneficiario il titolare di Carta Famiglia in corso di validità e, con ISEE in corso di validità, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, e che si impegna a mantenere la propria residenza nel territorio regionale per cinque anni dalla concessione del contributo.
3. La misura è applicata anche nel caso di adozione di un figlio, ulteriore al secondo, di età inferiore ai diciotto anni.
4. La Regione eroga il contributo, destinato integralmente all'abbattimento del capitale residuo, direttamente all'Istituto che ha erogato il finanziamento. Il contributo massimo erogabile è fissato in 20.000 euro.
5. La domanda è presentata entro un anno dalla nascita del figlio.
6. Con regolamento regionale sono definiti l'ammontare del contributo, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le condizioni per l'ottenimento, le modalità di erogazione, nonché le modalità di revoca e rideterminazione nel caso di spostamento della residenza fuori dal territorio regionale entro il termine stabilito dal comma 2 e ogni altro elemento necessario per la sua realizzazione.>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 10 bis della legge regionale 22/2021, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 13 milioni di euro, suddivisa in ragione di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e 7 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Note:
1Il presente articolo si applica a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 34
(Sostegno ai Servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta scolastica)
1. La Regione promuove e supporta la realizzazione di servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta formativa delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse educative informali presenti sul territorio. I servizi integrati extra curricolari hanno l'obiettivo generale di promuovere il benessere dello studente all'interno della comunità di riferimento.
2. Sono beneficiari dei finanziamenti i comuni nel cui territorio ha sede legale l'istituzione scolastica statale.
3. I comuni di cui al comma 2 stipulano, qualora non già esistenti accordi o convenzioni, un accordo di rete con l'istituto comprensivo di riferimento ovvero con gli istituti comprensivi e con gli eventuali altri comuni pertinenti al medesimo istituto comprensivo, che intendono realizzare il servizio di cui al comma 1. All'accordo possono aderire le scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del territorio di riferimento.
4.
I servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta scolastica si articolano in:
a) servizi di pre - accoglienza;
b) servizi di post - scuola;
c) servizi di tempo integrato pomeridiano.
5. Nel quadro delle azioni previste dal presente articolo i Comuni attivano nelle scuole paritarie presenti sul territorio di riferimento i servizi di cui al comma 4, lettere a) e b), qualora questi servizi non siano già erogati all'interno dell'offerta formativa delle scuole stesse.
6. I servizi di cui al comma 4, lettera c), possono essere fruiti, presso le scuole statali o presso diversa sede all'uopo individuata dal Comune beneficiario e previo accordo tra lo stesso Comune e la scuola paritaria, dagli alunni delle scuole paritarie del territorio di riferimento, solo qualora queste scuole non prevedano già l'erogazione di tali servizi all'interno della loro offerta formativa.
7.
All'interno dei servizi di cui al comma 4 sono ricomprese le seguenti attività:
a) attività di socializzazione, relazione tra pari e sviluppo delle competenze trasversali;
b) attività di potenziamento e recupero scolastico;
c) laboratori di rinforzo delle competenze nelle lingue straniere;
d) laboratori musicali e artistici;
e) attività ludico-motorie e sportive.
8. Le domande di contributo sono presentate alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno di ogni anno, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa.
9. Il riparto delle risorse destinate alle domande ammissibili viene effettuato per il 30 per cento in misura uguale per i comuni beneficiari e per il 70 per cento in base al numero degli alunni iscritti ai servizi integrati nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda alle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia. In sede di prima attivazione dei servizi si fa riferimento agli alunni le cui famiglie hanno fatto una pre-adesione al servizio per l'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda.
10. Ai comuni ubicati nei territori caratterizzati da condizioni di marginalità, spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne, nonché ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, in aggiunta alle risorse di cui al comma 9, è assegnato un ulteriore importo ripartito in egual misura in ragione delle domande ammissibili presentate.
11. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo, e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 100 per cento dell'importo concesso.
12. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione di quanto disposto dal comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 1.860.000 euro, suddivisa in ragione di 930.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
13. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione di quanto disposto dal comma 10, è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 12 e 13 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Note:
1Il presente articolo si applica a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 35
(Sostegno della genitorialità e della conciliazione a favore di studenti universitari e dell'alta formazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'anno accademico 2026/2027, un contributo agli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti alle Università degli Studi di Trieste e Udine, ai Conservatori di Musica "G. Tartini" di Trieste e "J. Tomadini" di Udine, all'Accademia di Belle Arti "G.B. Tiepolo" di Udine e agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) della regione, che siano genitori di figli minori o genitori di un figlio con disabilità, anch'essi residenti in Friuli Venezia Giulia.
2. Possono beneficiare del contributo gli studenti di cui al comma 1 di età inferiore a trentasei anni non compiuti al momento di presentazione della domanda che risultano idonei o vincitori della borsa di studio prevista dai bandi per i benefici regionali del diritto allo studio erogati dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) per l'anno accademico di riferimento.
3. La domanda del contributo a sostegno della genitorialità è presentata ad ARDIS contestualmente a quella per la borsa di studio.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso da ARDIS ed è pari al 100 per cento dell'importo della borsa di studio.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 36
(Sostegno della genitorialità e della conciliazione a favore di studenti iscritti a master universitari e a corsi di perfezionamento della SISSA)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'anno accademico 2026/2027, un contributo agli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti a master di I e di II livello approvati dai competenti organi accademici dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine, dei Conservatori di Musica "G. Tartini" di Trieste e "J. Tomadini" di Udine, dell'Accademia di belle arti "G.B. Tiepolo" di Udine o a corsi di perfezionamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA di Trieste, che siano genitori di figli minori o genitori di un figlio con disabilità anch'essi residenti in Friuli Venezia Giulia.
2. Possono beneficiare del contributo gli studenti di cui al comma 1 di età inferiore a trentasei anni non compiuti al momento di presentazione della domanda in possesso dei requisiti per ottenere il contributo per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza al master o al corso di perfezionamento erogato dall' Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS).
3. La domanda del contributo a sostegno della genitorialità è presentata ad ARDIS contestualmente a quella per l'abbattimento dei costi.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso da ARDIS ed è pari all'importo del contributo per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master o al corso di perfezionamento di cui al comma 1.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 37
(Sostegno dei costi per la frequenza di corsi di laurea e di alta formazione per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare)
1.
Allo scopo di favorire la frequenza di corsi universitari e di alta formazione da parte di fratelli e sorelle appartenenti al medesimo nucleo familiare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo economico agli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti alle Università degli Studi di Trieste e di Udine, ai Conservatori di Musica "G. Tartini" di Trieste e "J. Tomadini" di Udine, all'Accademia di Belle Arti "G.B. Tiepolo" di Udine e agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) della regione a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza, che, al momento della presentazione della domanda, si trovano nelle seguenti condizioni:
a) hanno un'età inferiore a trentasei anni non compiuti;
b) appartengono a un nucleo familiare in cui è presente uno studente beneficiario della borsa di studio erogata dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) prevista dal Bando Unico per i benefici regionali del diritto allo studio;
c) per effetto dell'imputazione nei dati utili alla definizione dell'ISEE dell'importo della borsa di studio di cui alla lettera b), si trovano nell'impossibilità di accedere ai benefici regionali del diritto allo studio universitario erogati da ARDIS.
2. I criteri e le modalità di concessione, nonché l'importo del contributo in base allo status di studente in sede, pendolare o fuori sede, sono definiti dall'Avviso, adottato con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Note:
1Il presente articolo si applica a decorrere dall'1/1/2026.