LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 ottobre 2025, n. 13

Misure finanziarie multisettoriali 2025.

TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 sono introdotte le variazioni di cassa ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa rappresentate nel prospetto di cui all'articolo 13, comma 2.
Art. 2
 (Attività produttive)
1.
Al comma 2 dell'articolo 5 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole <<imprese in difficoltà>> sono aggiunte le seguenti: <<in base a criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale previa attivazione delle procedure di notificazione>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 6 quinquies della legge regionale 2/2012 le parole <<lettere da a) a e),>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e b),>>.

3. All'articolo 8 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<all'articolo 2,>> sono inserite le seguenti: <<comma 1,>>;

b)
al secondo periodo del comma 2 dopo le parole <<la durata e l'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e),>> sono inserite le seguenti: <<nonché la percentuale massima di copertura delle iniziative oggetto di finanziamento agevolato>>.

4.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2012 le parole <<di cui all'articolo 2, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 3, commi 1 e 2>>.

5.
Al comma 25 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: <<La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del fondo attraverso la Direzione centrale attività produttive, in base alle norme di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 21/2007.>>.

6.
Dopo il numero 5) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 bis della legge regionale 2/2012, è inserito il seguente:
<<5 bis) per le iniziative dirette alla transizione energetica delle imprese manifatturiere;>>.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 37.
8. In fase di prima attuazione della misura contributiva di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale), sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2025 e fino al giorno della presentazione della rendicontazione e, per la formazione della relativa graduatoria, non si tiene conto dell'indicatore di cui al numero 1) della Tabella di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2025, n. 074/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi e degli incentivi per lo sviluppo, la promozione e il primo supporto finanziario del settore nautico regionale ai sensi degli articoli 8, 12 e 14 della legge regionale 3 dicembre 2024 n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale)).
9. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 11/2024 e per gli effetti previsti del comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG) un finanziamento per opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, da eseguire in Comune di Monfalcone per interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di via Timavo.
11. Il COSEVEG presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 10, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
12. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 10, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.
13. L'assegnazione di cui al comma 10 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
14. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 37.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso-Tagliamento, di seguito Consorzio ZIPRT, un finanziamento per opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, da eseguire nelle aree di competenza, consistenti in opere stradali e riqualificazione aree verdi.
16. Il Consorzio ZIPRT presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 15, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 15, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.
18. L'assegnazione di cui al comma 15 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
19. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 37.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT), nei limiti di cui al comma 22, per la realizzazione, nell'agglomerato industriale di competenza situato in Comune di Villa Santina, di un'infrastruttura locale da adibire ad attività di erogazione di servizi specialistici e tecnologicamente avanzati a servizio delle imprese manifatturiere della regione.
21. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 20, il COSILT presenta domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
22. Il finanziamento di cui al comma 20 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
23. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte di COSILT, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 37.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un finanziamento integrativo per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 3, commi da 38 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).
26. Il finanziamento di cui al comma 25 è concesso a seguito della presentazione di un'istanza di finanziamento integrativo, corredata della documentazione tecnico economica funzionale alla valutazione degli aggiornamenti al progetto già finanziato, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, da parte di COSEF, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. Il finanziamento di cui al comma 25 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 25. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte di COSEF, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 37.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo di 400.000 euro già concesso al Comune di Sauris ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per l'anno 2024, con decreto della Direzione centrale attività produttive e turismo, Servizio turismo e commercio 4 settembre 2024, n. 41862/GRFVG, per destinarlo all'ammodernamento dell'edificio Albergo Morgenleit - II lotto, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e in applicazione della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
31. Per le finalità di cui al comma 30, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sauris presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di devoluzione sono fissati i termini di inizio e fine lavori, nonché i termini di presentazione della rendicontazione secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Udine - Gruppo "Celio Nanino" di Reana del Rojale, il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 24 ottobre 2024, n. 51299/GRFVG, ai sensi dell'articolo 2, commi da 9 a 13 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), per la ristrutturazione della propria sede.
33. Per le finalità di cui al comma 32, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario presenta apposita istanza motivata di proroga dei termini di inizio lavori, fine lavori e rendicontazione. Con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio sono fissati i nuovi termini.
34. In continuità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 44, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie alla gestione fuori bilancio del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), da restituire al bilancio regionale entro quindici anni dalla data degli atti amministrativi con cui le anticipazioni medesime sono disposte.
35. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 37.
36. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 34, previste in 50 milioni di euro per l'anno 2040, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.
37. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella B.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 110 dopo le parole <<a livello nazionale,>> sono inserite le seguenti: <<di seguito organismi consortili,>>;

b)
il comma 112 è sostituito dal seguente:
<<112. I contributi sono erogati alle imprese con sede operativa in regione che hanno aderito a un organismo consortile.>>;

c)
al comma 114 dopo le parole <<di rendicontazione della spesa.>> sono inseriti i seguenti periodi: <<Le domande per l'erogazione dei contributi sono presentate per il tramite degli organismi consortili. Alle domande degli organismi consortili sono allegate le rendicontazioni dei singoli beneficiari.>>.

2. La Regione, al fine di garantire la continuità dei pagamenti a favore delle aziende agricole che, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR), hanno dato applicazione a pratiche agronomiche con elevato livello di sostenibilità ambientale, è autorizzata a concedere aiuti a copertura dei premi annuali spettanti e non liquidati dall'Organismo pagatore competente per il PSR 2014-2022 entro la data del 31 dicembre 2025.
3. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi e contestualmente liquidati d'ufficio alle aziende che:
a) hanno presentato domanda di pagamento a valere sulle misure agro-climatico-ambientali, e biologico, e sui relativi bandi individuati con successiva deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari;
b) non hanno percepito, totalmente o parzialmente, il premio richiesto.
4. Gli aiuti sono concessi e liquidati dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, esclusivamente a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria concernente la verifica dei requisiti e degli obblighi previsti dai singoli bandi, nella misura corrispondente all'importo originariamente quantificato dalla domanda di sostegno presentata sul portale Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
5. Gli aiuti di cui al comma 2 sono concessi ed erogati nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
6. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 18.
7.
Dopo il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), è aggiunto il seguente:
<<7 bis. I soggetti erogatori possono eseguire le attività approvate ai sensi dell'articolo 16 anche attraverso società esterne, ivi comprese quelle partecipate, secondo le modalità e i limiti stabiliti nella deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2.>>.

8. Al fine di sostenere gli Enti parco nell'attuazione dei Piani di conservazione e sviluppo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a potenziare l'attività istituzionale di accoglienza dei visitatori.
9. Ciascun Ente parco può presentare un'unica domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo biodiversita@certregione.fvg.it, dal giorno 3 novembre al 17 novembre 2025. La domanda è corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico, del cronoprogramma dei lavori e delle spese, nonché della documentazione comprovante la proprietà del bene ovvero la disponibilità del medesimo per almeno quindici anni dalla presentazione della domanda.
10. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria di ciascuna domanda è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, la domanda viene archiviata trascorsi dodici mesi dalla presentazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
11. Previa specifica richiesta il contributo è erogato in via anticipata fino al 30 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di garanzie. L'importo residuo è erogato ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
12. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per l'anno 2025 e 1.750.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 18.
13.
Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è inserito il seguente:
<<5 bis. Il contributo è concesso entro il 31 luglio di ogni anno. La domanda di liquidazione è presentata entro il 30 settembre e i contributi sono liquidati entro il 30 novembre.>>.

14. In fase di prima applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 9/2005, come modificato dal comma 13, il termine del 30 novembre per la liquidazione dei contributi si applica anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. In continuità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 26, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), da restituire al bilancio regionale entro quindici anni dalla data degli atti amministrativi con cui le anticipazioni medesime sono disposte.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 18.
17. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 15, previste in 30 milioni di euro per l'anno 2040, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.
18. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella C.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;>>;

b)
al comma 2 bis dell'articolo 20 le parole <<opere idrauliche esistenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<opere esistenti in area fluviale>> e le parole: <<o modifica degli stessi>> sono soppresse;

c)
al comma 11 dell'articolo 21 le parole <<un'opera idraulica esistente>> sono sostituite dalle seguenti: <<un'opera esistente>>;

d)
al comma 1 dell'articolo 38 dopo le parole <<enti regionali>> sono inserite le seguenti: <<di cui all'articolo 2 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.,>>.

2.
Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole <<fino al 31 dicembre 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2026>>.

3. Per le finalità di cui al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 34/2015, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 3 come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4.
Dopo il comma 3 ter dell'articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), è aggiunto il seguente:
<<3 quater. I contributi concessi ai sensi del comma 3 bis, qualora motivatamente richiesto, sono erogati in via anticipata fino al 70 per cento, in unica soluzione, all'atto della concessione del contributo.>>.

5.
Al comma 21 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo le parole <<sono definiti>> sono inserite le seguenti: <<i requisiti degli interventi finanziabili,>>.

6.
Al comma 26 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), dopo le parole <<erogazione del contributo>> sono inserite le seguenti: <<, l'eventuale erogazione anticipata del contributo sino al 100 per cento dell'importo previsto dal decreto di concessione>> e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<Sono ammissibili a contributo anche le spese per la redazione degli attestati di prestazione energetica (APE) sostenute prima della presentazione della domanda di concessione e, comunque, a partire dal 31 dicembre 2024.>>.

7. Per le finalità di cui al comma 24 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2024, e tenuto conto di quanto disposto dal comma 26 del medesimo articolo 4 come modificato dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
8. Alla legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole <<non è inferiore al 3 per cento dei proventi>> sono aggiunte le seguenti: <<nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW>>;

b)
al comma 3 dell'articolo 8 le parole: <<coperture delle>> sono soppresse e dopo le parole <<con moduli collocati a terra>> sono inserite le seguenti: <<, di impianti di accumulo elettrochimico>>.

9. All'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 15 le parole <<all'Università degli Studi di Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Università degli Studi della Regione>>;

b)
al comma 25 le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<novanta giorni>>.

10. Per le finalità di cui al comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2025, come modificato dalla lettera a) del comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
11. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi da 19 a 23, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), riguardanti l'organizzazione di eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG", è disposta la riapertura dei termini per la ripresentazione delle domande di contributo di cui all'allegato B del decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 8 settembre 2025, n. 45861, dichiarate inammissibili per la mancata allegazione dello statuto. La domanda è ripresentata, corredata esclusivamente dello statuto, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, tramite posta elettronica certificata, utilizzando il modello disponibile sul sito internet.
12. Per le finalità di cui al comma 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per l'elaborazione e la realizzazione del piano di caratterizzazione della discarica di seconda categoria, tipo B, della ditta EKO Alb s.r.l. sita in località Ceolini, di cui all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e la conseguente elaborazione dell'analisi di rischio sito specifica di cui all'articolo 242, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
14. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 13, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo, da adottare entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione della spesa e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.
15. Qualora il Comune di Fontanafredda recuperi, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del comma 13, ne dà comunicazione alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che indica le modalità di restituzione.
16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.
17. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui al comma 15 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 e successivi.
18. Al fine di realizzare un progetto pilota per promuovere l'accumulo dell'energia autoprodotta mediante un sistema di elettrolisi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Leonardo un contributo straordinario per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di nuove tecnologie di accumulo da integrare all'impianto fotovoltaico finanziato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), che possano rifornire anche una mobilità a idrogeno.
19. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 18, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo, da adottare entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza, stabilisce le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione della spesa e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.
20. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.
21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella D.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1.
Al comma 8 quater dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<Al fine di favorire la migliore distribuzione delle unità immobiliari ai soggetti titolari del diritto di prelazione su almeno tre unità abitative, che rinunciano a esercitarlo su una o più unità, è comunque riconosciuto il 40 per cento della quota del contributo spettante per tali unità, da dedurre dal prezzo di cessione delle altre unità abitative sulle quali il diritto di prelazione è esercitato. Per ciascun soggetto, l'ammontare complessivo dei contributi non può superare l'importo complessivo dei prezzi di cessione.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 8 quater dell'articolo 3 della legge regionale 66/1991, come modificato dal comma 1, è destinata la spesa di 2.703.314,93 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
3. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 dell'articolo 15 le parole <<lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere b) ed e), relativamente alle sedi di associazioni, sindacati e partiti>>;

b)
alla lettera k bis) del comma 1 dell'articolo 16 le parole: <<, in deroga ai vincoli di inedificabilità relativi a fasce di rispetto stradali,>> sono soppresse;

c)
al comma 5 bis dell'articolo 27 le parole <<diciannovesimo comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<ventesimo comma>>;

d)
al comma 1 quinquies dell'articolo 41 le parole: <<fatte salve le prescrizioni tipologiche architettoniche dello strumento urbanistico>> sono soppresse;

e)
al comma 4 dell'articolo 54 le parole <<Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Successivamente all'accertamento del mancato pagamento>>.

4. Alla legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per la manutenzione delle reti stradali comunali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 1 le parole <<ordinaria e>> sono soppresse;

b)
al comma 1 dell'articolo 2 le parole <<ordinaria ovvero>> sono soppresse;

c)
il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano la costruzione e la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, dei percorsi ciclabili e pedonali, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici, dell'illuminazione stradale nonché dell'elettrificazione funzionale alla sicurezza della viabilità.>>;

d)
l'articolo 3 è sostituto dal seguente:
<<Art. 3
 (Finanziamenti)
1. La Regione finanzia gli interventi di cui all’articolo 2, dando priorità ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e ai Comuni montani.
2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata a cadenza di norma biennale, individua i Comuni beneficiari e i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti medesimi.
3. A seguito dell’individuazione operata in base ai criteri di cui al comma 2 ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, il Servizio regionale competente in materia di viabilità comunica l’assegnazione del contributo, a mezzo posta elettronica certificata, a ciascun Comune.
4. Ciascun Comune assegnatario comunica a mezzo posta elettronica certificata al Servizio competente l’accettazione o la rinuncia espressa del finanziamento entro quindici giorni dalla comunicazione di assegnazione di cui al comma 3.
5. In caso di accettazione, il Servizio competente concede il contributo entro trenta giorni dalla data di protocollazione in entrata della posta elettronica certificata di accettazione dell’assegnazione del contributo da parte del Comune. Con il decreto di concessione sono definiti i termini di avvio e di conclusione dell’iniziativa, nonché della modalità di rendicontazione.>>.

5. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 7/2020, come modificato dalle lettere b) e c) del comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. All'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 la parola <<2025>> è sostituita dalla seguente: <<2027>>;

b)
il comma 56 bis è sostituito dal seguente:
<<56 bis. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo per l'organizzazione di iniziative correlate al sessantesimo anniversario della tragica alluvione.>>;

c)
il comma 56 ter è sostituito dal seguente:
<<56 ter. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo per l'organizzazione di iniziative correlate al sessantesimo anniversario della tragica alluvione.>>;

d)
dopo il comma 56 ter, come sostituito dalla lettera c) del presente comma, sono inseriti i seguenti:
<<56 quater. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione degli Industriali della Provincia di Udine, denominata Confindustria Udine, un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.
56 quinquies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Ente Friuli nel Mondo un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.
56 sexies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Consiglieri della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.
56 septies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Università di Udine un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.
56 octies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a sostenere spese per l'organizzazione di eventi e attività collegati al cinquantennale del sisma del 1976.>>.

7. In relazione al disposto di cui al comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2023, come modificato dalla lettera a) del comma 6, sono previste minori entrate per 500.000 euro per l'anno 2025 e maggiori entrate per 500.000 euro per l'anno 2027, a valere sul Titolo n. 5 - (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.
8. Per le finalità di cui ai commi 56 bis e 56 ter dell'articolo 5 della legge regionale 16/2023, come sostituiti dalle lettere b) e c) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
9. Per le finalità di cui ai commi 56 quater, 56 quinquies, 56 sexies, 56 septies e 56 octies dell'articolo 5 della legge regionale 16/2023, come inseriti dalla lettera d) del comma 6, è destinata la spesa complessiva di 2.750.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2025 e di 1.250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 72.
10.
Al comma 5 dell'articolo 78 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio), le parole: <<con atto conforme allo schema approvato>> sono soppresse.

11. All'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 46 dopo le parole <<associazioni senza scopo di lucro>> sono inserite le seguenti: <<e agli enti ecclesiastici>>;

b)
il comma 48 è sostituito dal seguente:
<<48. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 46 possono presentare domanda per immobili aventi categoria catastale B o per immobili, sede dell'associazione, aventi categoria catastale A10. Gli enti ecclesiastici di cui al comma 46 possono presentare domanda per gli immobili aventi categoria catastale B1. Ogni soggetto può presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento prevista nel bando e per lo stesso immobile è ammessa una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento.>>.

12. Per le finalità di cui al comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera a) del comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
13. All'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 dopo le parole <<o di stazioni ferroviarie non sede di CIMR,>> sono inserite le seguenti: <<ovvero di scuole secondarie di secondo grado,>>;

b)
al comma 98 le parole <<alla Diocesi di Trieste>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Seminario Vescovile di Trieste>>;

c)
al comma 99 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 25 novembre 2025>>;

d)
al comma 100 è aggiunto infine il seguente periodo: <<È ammessa a rendiconto la spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa all'interno della spesa ammissibile.>>;

e)
al comma 139 le parole <<a stipulare una convenzione con l'Università degli Studi di Udine>> sono sostituite dalle seguenti: <<ad assegnare a favore di Friuli Venezia Giulia Strade un finanziamento>>;

f)
al comma 141 le parole <<a stipulare una convenzione con l'Università degli Studi di Udine>> sono sostituite dalle seguenti: <<ad assegnare a favore del Comune di Cividale del Friuli un finanziamento>>.

14. Per le finalità di cui al comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2025, come modificato dalla lettera a) del comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Salesiano G. Bearzi di Udine un contributo di 500.000 euro per la progettazione della riqualificazione del plesso scolastico destinato a scuola primaria e scuola secondaria di primo grado nel comprensorio che include anche l'Istituto tecnico e l'Istituto di formazione professionale.
16. Per le finalità di cui al comma 15 l'Istituto presenta domanda al Servizio competente in materia di edilizia scolastica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico.
17. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto G. Bertoni di Udine un contributo straordinario di 500.000 euro per il completamento dell'adeguamento antisismico dell'Istituto.
20. Per le finalità di cui al comma 19 l'Istituto presenta domanda al Servizio competente in materia di edilizia scolastica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico.
21. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
23. Al fine di sostenere il proseguimento di opere PNRR avviate e non concluse, per le quali non sia garantito il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per cause non imputabili all'ente locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Campoformido un contributo straordinario per l'intervento di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado "G. Marchetti" a Campoformido.
24. Per le medesime finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Campoformido con decreto 12 settembre 2023, n. 41041.
25. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 23 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del quadro economico, della relazione illustrativa e del cronoprogramma, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
26. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di fine lavori e di rendicontazione.
27. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 5.300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo di 500.000 euro alla Fondazione Filippo Renati per il completamento dell'intervento di cui all'articolo 5, commi da 67 a 69, della legge regionale 16/2023.
29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma.
30. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
31. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
32. Al fine di sostenere il proseguimento di opere PNRR avviate e non concluse, per le quali non sia garantito il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per cause non imputabili all'ente locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i contributi già concessi al Comune di Cordenons con decreto 4 novembre 2021, n. 4531 per 5.400.000 euro, nonché con decreto 15 dicembre 2022, n. 30376 per la quota parte di 1.100.000 euro per l'intervento "Lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci: Blocco aule" al diverso intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia Rodari.
33. La domanda di devoluzione di cui al comma 32 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo di posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di relazione illustrativa, cronoprogramma e quadro economico. Con il decreto di devoluzione sono fissati i nuovi termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a confermare la quota non devoluta del contributo concesso con decreto 15 dicembre 2022, n. 30376 pari a 2 milioni di euro per il primo lotto della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci.
35. La domanda di conferma di cui al comma 34 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa, cronoprogramma e quadro economico.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo al Comune di Sutrio per il completamento dei lavori di rifacimento del Ponte di Nojaris.
37. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sutrio presenta al Servizio competente in materia di viabilità della Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
38. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
39. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
40. Nell'ambito dello studio di fattibilità delle alternative progettuali e analisi costi-benefici avente come obiettivo la sostenibilità economica e sociale dei servizi e delle infrastrutture per l'istruzione realizzato dall'Amministrazione regionale sui plessi scolastici appartenenti all'Istituto comprensivo Università castrense, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, rispettivamente, al Comune di Torviscosa un contributo straordinario di 7.500.000 euro per l'intervento di restauro e miglioramento sismico dell'edificio scolastico del Comune, al Comune di Porpetto un contributo straordinario di 2.100.000 euro per gli interventi di riqualificazione della scuola primaria, della palestra e della mensa e al Comune di San Giorgio di Nogaro un contributo straordinario di 1.500.000 euro per l'intervento di adeguamento sismico della scuola primaria, nonché un contributo straordinario di 200.000 euro per la redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali per l'ipotesi di mantenimento della scuola secondaria di primo grado comunale.
41. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate dei quadri economici, delle relazioni e dei cronoprogrammi, a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
42. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002. Con i decreti di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
43. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 11.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui al comma 72.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a parrocchie e altri enti privati senza scopo di lucro un contributo nella misura massima di 300.000 euro per il completamento di lavori in corso di realizzazione su edifici da adibire a centro di aggregazione giovanile. Il mancato completamento dei lavori deve essere causato da circostanze impreviste e imprevedibili o esigenze emerse per sopravvenute necessità di lavori supplementari non prevedibili prima dell'inizio dei lavori.
45. Per le finalità di cui al comma 44, la domanda è presentata dal legale rappresentante pro tempore dell'ente proprietario dell'edificio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva dell'intervento e dell'evento imprevisto che non ne consente il completamento, del cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico.
46. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
47. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere quota parte, pari a 150.000 euro, dell'originario contributo concesso ed erogato al Comune di Roveredo in Piano con decreto 10 aprile 2013, n. 1927, per la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Primo Maggio e via Brentella, e confermato con decreto 21 giugno 2017, n. 4187, per la realizzazione di due rotatorie lungo la SP 7 di Aviano, al diverso intervento di realizzazione di un parcheggio in via XX settembre e tratto di pista ciclabile.
49. La domanda di devoluzione di cui al comma 48 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo di posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di relazione illustrativa, cronoprogramma e quadro economico. Con il decreto di devoluzione sono fissati i nuovi termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
50. Al fine di assicurare la completezza e organicità del recupero del castello di Colloredo di Monte Albano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli un contributo straordinario pari a 1.650.000 euro per la realizzazione di interventi manutentivi volti alla riqualificazione e ammodernamento impiantistico dell'Ala Ovest, sede della Comunità.
51. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a mezzo di posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma.
52. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione.
53. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 1.650.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
54. La Protezione civile della Regione è autorizzata a realizzare l'edificio da destinare a sede della Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES) e dell'Osservatorio meteorologico regionale (Osmer) presso il Centro operativo di Protezione Civile sito a Palmanova.
55. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
56. Al fine di realizzare gli interventi necessari alla viabilità per l'effettuazione del Giro d'Italia 2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire l'importo di 2.700.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine.
57. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
58. Al fine di realizzare gli interventi necessari alla viabilità per l'effettuazione del Giro d'Italia 2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire l'importo di 5.040.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone.
59. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 5.040.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
60. Nell'ambito delle iniziative di rigenerazione urbana dell'area di Borgo Pracchiuso nel Comune di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo all'Azienda pubblica di servizi alla persona Asp La Quiete per il completamento dell'intervento di riqualificazione urbana di via Pracchiuso.
61. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma dei lavori e finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
62. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di pubblicazioni e di prodotti multimediali finalizzati alla valorizzazione di iniziative di divulgazione tecnica inerenti alle competenze specialistiche in materia di infrastrutture e territorio. La cessione dei materiali realizzati avviene gratuitamente a soggetti non operanti con finalità di lucro.
64. Per le finalità di cui al comma 63 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
65. Ai fini di salvaguardare la sicurezza viaria lungo la SR PN n. 52 "di Castel d'Aviano", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a 900.000 euro al Comune di Aviano per lavori di consolidamento statico e contestuale recupero conservativo del muro di sostegno del castello.
66. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Aviano presenta al Servizio competente in materia di viabilità domanda di concessione del contributo, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma finanziario e delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
67. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
68. Per le finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia S. Maria Assunta di Castions delle Mura un contributo straordinario per l'anno 2025 per la costruzione di un magazzino polifunzionale da edificarsi nell'area di pertinenza.
70. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Parrocchia S. Maria Assunta di Castions delle Mura presenta alla Direzione centrale competente la domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
71. Per le finalità di cui al comma 69 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 72.
72. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella E.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 6, comma 28, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo già presentate per l'importo ulteriore di 1.800.000 euro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per le medesime finalità di cui all'articolo 6, comma 30, della legge regionale 12/2025 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo già presentate per l'importo ulteriore di 1.100.000 euro.
4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5.
Dopo il comma 46 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025 sono inseriti i seguenti:
<<46 bis. I maggiori oneri di cui al comma 46 sono costituiti dalle voci di spesa dei servizi di seguito elencati:
a) trasporto;
b) pulizia strade, raccolta e smaltimento rifiuti, decoro urbano;
c) manutenzione del verde pubblico;
d) manutenzione di locali e spazi pubblici;
e) potenziamento del personale in servizio (polizia locale, settore operaio, servizi tecnico-manutentivi, servizi culturali e del turismo);
f) organizzazione di eventi e locazione e allestimento di spazi;
g) servizi accessori quali comunicazione, ufficio stampa, traduzione e interpretariato, redazione e stampa di materiale pubblicitario e illustrativo, servizi di accoglienza e informazioni ai turisti e ai residenti, rimborso e anticipazione spese di viaggio, vitto e alloggio per ospiti e relatori;
h) servizi e spese complementari a quelli precedentemente individuati.
46 ter. Gli oneri di cui al comma 46, come definiti al comma 46 bis, sono finanziabili nell'anno solare in cui sono stati sostenuti.>>.

6.
Al comma 48 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 10 novembre 2025>>.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).
8. Per le finalità di cui al comma 7 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.
9. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare il rendiconto.
10.
Il comma 105 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), è sostituito dal seguente:
<<105. Ciascuno dei soggetti legittimati a presentare domanda ai sensi del comma 104 può presentare una sola domanda di contributo per anno. Il contributo di cui al comma 104 è concesso nella misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 15.000 euro per campagna di ricerca.>>.

11. In vista del centenario della fondazione del Parco della Rimembranza di Trieste, che ricorrerà nel 2026, e al fine di onorare degnamente il valore storico, culturale e simbolico di tale luogo della memoria collettiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per la realizzazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione del Parco, nonché per la promozione di iniziative commemorative e culturali capaci di rendere omaggio alla sua storia e di rafforzarne il ruolo quale spazio di riflessione, identità e coesione civica.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
13. Al procedimento contributivo relativo alle iniziative di cui al comma 11 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.
14. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 53.
15. Al fine di promuovere l'attività di diffusione, sensibilizzazione e divulgazione dell'astronomia e scienze affini, nonché sostenere l'attività di formazione ed educazione dei giovani a tali discipline, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Remanzacco destinato a sostenere la realizzazione della nuova sede dell'Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia - APS (AFAM).
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.
18. Per l'anno 2025 e in deroga a quanto previsto dagli articoli 11, comma 2, e 5, comma 6, del regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di manutenzione, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 0132/Pres., le domande per l'incentivo disciplinato dal medesimo regolamento, da parte dei soggetti proprietari o gestori delle sale cinematografiche d'essai, diversi da quelli che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 6, comma 153, della legge regionale 12/2025, sono presentate anche dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il termine perentorio delle ore 16:00:00 del 14 novembre 2025, e l'incentivo richiedibile è compreso tra 50.000 euro e 200.000 euro, anche a copertura di spese già sostenute dall'1 gennaio 2025.
19. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.
20.
Dopo il comma 221 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), è inserito il seguente:
<<221 bis. Per le finalità di cui al comma 219 sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia per la presenza di un medico di presidio o dell'ambulanza in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia interessate dal finanziamento regionale.>>.

21. All'articolo 6 della legge regionale 12/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 209 è sostituito dal seguente:
<<209. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite un contributo alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive per la copertura delle spese derivanti dalla presenza di un medico di presidio o di un infermiere o dalla presenza dell'ambulanza. Il finanziamento alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia, nel limite massimo di 200 euro per ogni evento sportivo giocato in casa, interviene anche mediante sollievo degli oneri delle stesse da parte della Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.>>;

b)
dopo il comma 209 è inserito il seguente:
<<209 bis. Il finanziamento di cui al comma 209 è riferito:
a) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte ai campionati 2025-2026 di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Serie C1 di Calcio a cinque comprese le fasi finali (Play off e Play out);
b) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia che partecipano alle Gare di finale dei campionati 2025-2026 delle categorie Under 19, Under 17 e Under 15;
c) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte alla Coppa Italia di Eccellenza, Promozione e Calcio a cinque, Coppa Regione di Prima Categoria;
d) alle squadre regionali partecipanti al campionato 2025-2026 di Serie D comprese le fasi finali (Play off e Play out) e le gare di Coppa Italia.>>;

c)
al comma 210 le parole <<31 ottobre 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<15 novembre 2025>>.

22. Per le finalità di cui al comma 209 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025, in relazione alle modifiche di cui al comma 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
23. All'articolo 6 della legge regionale 12/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 102 le parole <<lettere a), b) e d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e b)>>;

b)
alla lettera b) del comma 102 le parole <<alla lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle lettere c) e d)>>;

c)
dopo il comma 106 è inserito il seguente:
<<106 bis. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative al contributo di cui al comma 100 sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.>>;

d)
dopo il comma 118 è inserito il seguente:
<<118 bis. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative al contributo di cui al comma 110 sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.>>;

e)
al comma 121 le parole <<da 110 a 119>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 110 a 118 bis>>.

24.
Al comma 244 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025 dopo le parole <<Con il decreto di concessione del contributo>> sono inserite le seguenti: <<è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso,>> e le parole: <<, le modalità di erogazione del contributo>> sono soppresse.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Campoformido al fine di realizzare una struttura polifunzionale a uso sportivo e culturale presso l'area ludico sportiva di Basaldella.
26. Per le finalità di cui al comma 25 il Comune di Campoformido presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
27. L'assegnazione del contributo di cui al comma 25 assolve, per il Comune beneficiario, alle finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi a valere sulle risorse per il triennio 2026-2028.
28. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Magnano in Riviera un contributo straordinario per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi culturali di celebrazione nel 2026 del cinquantennale della morte del maestro Afro Basaldella.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
31. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.
32. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.
33.
L'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014 è sostituito dal seguente:
<<Art. 26 bis
 (Divulgazione letteraria e culturale e Premio letterario "Friuli Venezia Giulia")
1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa anche come strumento di divulgazione e di conoscenza del territorio regionale, la Regione organizza e partecipa a eventi di divulgazione letteraria e culturale, nazionali e internazionali, e istituisce il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia", che viene annualmente conferito a un autore e a un'opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche della regione Friuli Venezia Giulia. Il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" consiste in un premio in denaro, nella pubblicazione dell'opera premiata e nella copertura, a favore dell'autore, delle spese per la residenza artistica in regione finalizzata alla realizzazione dell'opera letteraria.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore della Fondazione Pordenonelegge.it di Pordenone un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale, a fronte della presentazione di un piano annuale dettagliato di organizzazione e partecipazione a eventi di divulgazione letteraria e culturale, nazionali e internazionali, e di organizzazione del Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" per l'anno di riferimento.>>.

34. Per le finalità di cui all'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 33, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.
35.
Al comma 37 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025 dopo le parole <<Con decreto del Direttore competente sono trasferite>> sono inserite le seguenti: <<in un'unica soluzione anticipata>> e le parole <<i termini, le modalità di erogazione e>> sono sostituite dalle seguenti: <<i termini e le modalità>>.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad approvare, previa richiesta motivata, modifiche, variazioni e integrazioni ai progetti o programmi presentati dai soggetti beneficiari degli incentivi relativi all'annualità 2025 di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, a valere sulle risorse aggiuntive di cui alla Tabella F allegata alla legge regionale 12/2025 che possono essere realizzati anche nel corso dell'annualità 2026.
37. La Regione riconosce il rilevante valore storico e culturale della Sinagoga di Gorizia e del Ghetto, quale importante testimonianza architettonica e simbolo della presenza e della storia della Comunità ebraica nella città.
38.
Al fine di valorizzare il bene di cui al comma 37, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 15.000 euro per la realizzazione di una pubblicazione di carattere storico e divulgativo, per promuovere la valorizzazione e l'aggiornamento delle conoscenze relative alla Sinagoga e al Ghetto, in linea con gli obiettivi del percorso della "Gorizia Ebraica" inserito all'interno del programma di GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione delle attività da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alle attività descritte nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione delle stesse, da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda di contributo. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.
41.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 (Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre), dopo le parole <<realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<, anche mediante l'acquisto e il conseguente impiego di beni mobili registrati,>>.

42. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 22/2016, in relazione alle modifiche di cui al comma 41, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.
43. Al comma 87 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il periodo <<L'incentivo è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.>> è sostituito dal seguente: <<L'incentivo è concesso nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ed è erogato anche in via anticipata, in una o più soluzioni, su richiesta del Comune.>>;

b)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Sono ammissibili anche le spese sostenute dall'1 settembre 2025.>>.

44. Per le finalità di cui al comma 86 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025, in considerazione di quanto disposto dal comma 87 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025, come modificato dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo integrativo per le finalità di cui all'articolo 6, comma 213, della legge regionale 12/2025. La domanda per la concessione del contributo integrativo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
46. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 285.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cividale del Friuli per il completamento degli interventi di restauro e valorizzazione del Monastero di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli.
48. Per le finalità di cui al comma 47 il Comune di Cividale del Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la concessione del contributo corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione degli interventi, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
49. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione (SOMSI) "Eco del Lavoro" ODV di Lestans un contributo straordinario di 200.000 euro per i lavori di recupero del fabbricato sito a Sequals, frazione di Lestans, sede della SOMSI e adibito ad area museale, danneggiato da un incendio il 23 dicembre 2024.
51. Per le finalità di cui al comma 50 la Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione (SOMSI) "Eco del Lavoro" ODV di Lestans, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali domanda di contributo corredata di una relazione contenente la descrizione degli interventi di recupero, unitamente a elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento e al relativo quadro economico. Con il decreto di concessione sono fissati i termini del procedimento e i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Alla procedura di concessione del contributo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 16/2014.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 53.
53. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella F.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione politiche giovanili e famiglia)
1. All'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti: <<nonché gli studenti frequentanti gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia>>;

b)
alla lettera c) del comma 2 le parole <<gli istituti tecnici superiori>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli ITS Academy>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: <<, già istituita con l'articolo 41 della legge regionale 16/2012,>> e le parole: <<, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario>> sono soppresse;

b)
la lettera d bis) è sostituita dalla seguente:
<<d bis) i Presidenti degli ITS Academy;>>;

c)
dopo la lettera d bis) è inserita la seguente:
<<d ter) il Presidente dell'Accademia di belle arti di Udine;>>;

d)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) tre rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste, uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine e uno iscritto all'Accademia di belle arti di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);>>;

e)
alla lettera g bis) le parole <<iscritti agli ITS>> sono sostituite dalle seguenti: <<iscritti agli ITS Academy>>.

3. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è integrata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 21/2014, come modificato dal comma 2.
4.
Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 21/2014 è inserito il seguente:
<<5 bis. L'ARDIS può avvalersi degli Enti di decentramento regionale per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), della progettazione, affidamento, esecuzione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione dei lavori pubblici di propria competenza.>>.

5. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: <<, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario>> sono soppresse;

b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) tre rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste, uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine e uno iscritto all'Accademia di belle arti di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;>>;

c)
alla lettera c bis) le parole <<iscritti agli ITS>> sono sostituite dalle seguenti: <<iscritti agli ITS Academy>>.

6. Il Comitato degli studenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è integrato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 21/2014, come modificato dal comma 5.
7.
Al comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 21/2014 le parole <<e agli istituti tecnici superiori>> sono sostituite dalle seguenti: <<e agli ITS Academy>>.

8. Per l'anno 2026, in relazione alle domande di contributo per l'anno educativo 2025/2026, in deroga a quanto previsto con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), è stabilito quanto segue:
a) possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2026/2027, nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2025, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2025/2026 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2025/2026;
b) il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 del regolamento decorre dall'1 febbraio 2026 e scade perentoriamente il 28 febbraio 2026;
c) il calcolo del parametro relativo al numero medio dei bambini iscritti, di cui al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento, è definito considerando i bambini iscritti all'1 ottobre 2025 e al 31 gennaio 2026;
d) la dichiarazione di contenimento delle rette di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento, è sostituita dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005;
e) la verifica dell'effettivo contenimento di cui all'articolo 5 del regolamento è effettuata d'ufficio nell'ambito del procedimento sulla base della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005;
f) le domande di concessione del contributo presentate in assenza della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005 sono improcedibili e vengono archiviate.
9. In via straordinaria per l'anno educativo 2025/2026 l'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare la quota del Fondo per l'abbattimento delle rette, di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005, trasferita a ciascun Servizio Sociale Comunale a titolo di maggiorazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 056/Pres..
10. L'importo incrementale è ripartito tra gli Enti gestori del Servizio Sociale Comunale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Servizio competente in materia di politiche per la famiglia e liquidato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 4.050.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 17.
12.
Dopo l'articolo 22 ter della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), è inserito il seguente:
<<Art. 22 quater
 (Accreditamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
1. Nelle more dell'emanazione dell'atto di definizione dei requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti formatori, di cui all'allegato A, parte I, punto 1, dell'Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025 (Repertorio atti n. 59/CSR), l'accreditamento è rilasciato, ai sensi delle direttive vigenti, ai soggetti che gestiscono corsi di formazione:
a) per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) per preposti e lavoratori, relativamente ai cantieri stradali;
c) per gli operatori delle attrezzature di lavoro;
d) per ogni altra tipologia di percorso formativo prevista dal richiamato Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025.>>.

13. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) dopo la parola <<realizzata>> è inserita la seguente: <<anche>>;

b)
alla lettera c) dopo la parola <<sportiva>> sono aggiunte le seguenti: <<, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione, relativamente all'insegnamento dell'educazione motoria>>;

c)
alla lettera d) dopo la parola <<formativa>> sono aggiunte le seguenti: <<, senza oneri a carico dello Stato>>.

14. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 13/2018, come modificata dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
15.
La lettera a) del comma 58 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituita dalla seguente:
<<a) età ricompresa tra i 16 anni e i 50 anni;>>.

16. Per le finalità di cui al comma 58 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2023, in relazione alle modifiche di cui al comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
17. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella G.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. Nel quadro dell'attuazione dei nuovi modelli dell'assistenza territoriale promossa in coerenza con gli indirizzi del decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), e della programmazione regionale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa al fine di garantire l'entrata in funzione delle Case della comunità secondo gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la Regione incentiva, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, lo svolgimento dell'attività assistenziale a prestazione oraria straordinaria dei medici del ruolo unico di assistenza primaria convenzionati con il Servizio sanitario regionale.
2. L'attività assistenziale a prestazione oraria straordinaria sperimentale, prevista al comma 1, è svolta per un massimo di dieci ore settimanali con un compenso orario lordo omnicomprensivo di 60 euro. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, sono adottate le linee guida per lo svolgimento della sperimentazione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati il budget regionale complessivo annuale da destinare alle prestazioni orarie straordinarie dei medici del ruolo unico di assistenza primaria convenzionati con il Servizio sanitario regionale, nell'ambito del finanziamento ordinario corrente del Servizio sanitario regionale, e i criteri di riparto tra le Aziende sanitarie regionali.
4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Al fine di rafforzare l'attrattività della funzione di medico del ruolo unico di assistenza primaria convenzionato per l'attività a ciclo di scelta e di pediatra di libera scelta e di promuovere condizioni di lavoro capaci di conciliare vita professionale e vita familiare, prevenendo situazioni di assenza totale dal servizio a tutela della continuità dell'assistenza ai cittadini in una fase caratterizzata da carenza di medici, la Regione introduce in via sperimentale, come misura innovativa e integrativa rispetto agli istituti già previsti dall'Accordo collettivo nazionale (ACN) e strettamente correlata alle situazioni che caratterizzano il Servizio sanitario regionale, la riduzione temporanea dei carichi assistenziali assegnati ai singoli medici, subordinatamente alla redistribuzione degli assistiti eccedenti, con mantenimento del rapporto convenzionale.
6. In attuazione di quanto previsto al comma 5, i medici del ruolo unico di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta possono richiedere, secondo le modalità individuate dai regolamenti di cui al comma 10, all'Azienda sanitaria regionale di riferimento, la riduzione del massimale individuale di assistiti in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) stato di gravidanza;
b) presenza di figli minori fino al compimento del terzo anno di vita degli stessi;
c) riconoscimento di invalidità civile in misura uguale o superiore al 46 per cento;
d) presenza di figli con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
e) assunzione del ruolo di caregiver principale di familiari con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, previo parere favorevole del comitato aziendale.
7. Il venir meno della condizione in base alla quale è stata concessa l'autorizzazione comporta la revoca dell'autolimitazione.
8. Per i medici del ruolo unico di assistenza primaria, l'Azienda sanitaria regionale autorizza l'autolimitazione fino al limite minimo di mille assistiti e procede a ridurre il numero degli assistiti con esclusione degli assistiti in possesso di esenzione per patologia cronica, con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, e non autosufficienti, a partire dagli assistiti più giovani, assegnandoli ai medici dell'Aggregazione funzionale territoriale (AFT) di appartenenza del medico interessato che si sono resi disponibili, anche in deroga al massimale.
9. Per i pediatri di libera scelta, l'Azienda sanitaria regionale autorizza l'autolimitazione fino al limite minimo di ottocento assistiti e procede a ridurre il numero degli assistiti con esclusione degli assistiti in possesso di esenzione per patologia cronica, con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, e non autosufficienti, a partire dagli assistiti di età maggiore, assegnandoli ai pediatri dell'AFT di appartenenza del pediatra interessato che si sono resi disponibili, anche in deroga al massimale.
10. Ciascuna Azienda sanitaria regionale, sentito il proprio comitato aziendale, adotta proprio regolamento che individua le modalità applicative di quanto previsto ai commi 8 e 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. In caso di mancanza di medici dell'AFT di appartenenza disponibili ad acquisire gli assistiti del medico del ruolo unico di assistenza primaria o del pediatra di libera scelta che ha ottenuto l'autolimitazione, l'Azienda sanitaria regionale sospende l'attribuzione di nuove scelte fino al raggiungimento del massimale individuale derivante dall'autolimitazione.
12. L'autolimitazione dei medici e dei pediatri ai sensi del comma 5 non comporta soluzione di continuità del rapporto convenzionale ai fini dell'anzianità di servizio e, per i medici del ruolo unico di assistenza primaria, non determina l'instaurarsi di debito orario.
13. All'articolo 2 del regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale agli Ospedali di Comunità in attuazione degli articoli 20, 63 e 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2025, n. 091/Pres., sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<e private>> sono sostituite dalle seguenti: <<nonché alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), e alle strutture private>>;

b) al comma 2:
1)
alla lettera a) le parole <<le strutture pubbliche>> sono sostituite dalle seguenti: <<le strutture sanitarie pubbliche afferenti agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)>>;

2)
alla lettera b) la parola <<private>> è sostituita dalle seguenti: <<diverse da quelle di cui alla lettera a)>>;

c)
al comma 3 le parole <<le strutture pubbliche e separatamente per le strutture private>> sono sostituite dalle seguenti: <<le strutture sanitarie pubbliche afferenti agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e separatamente per le altre strutture>>.

14. All'articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Direzione strategica aziendale e funzioni del direttore dei servizi sociosanitari>>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il direttore dei servizi sociosanitari, nominato previo parere della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7, partecipa, unitamente al direttore amministrativo, al direttore sanitario e al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda sanitaria e assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza, con particolare riferimento alle decisioni relative al processo di pianificazione aziendale strategica in materia sociosanitaria, al fine di garantire, anche tramite l'individuazione degli assetti organizzativi più adeguati, risposte integrate ai bisogni di salute complessi dei cittadini.>>;

c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il direttore dei servizi sociosanitari, in particolare:
a) coadiuva il direttore generale nell'esercizio del proprio mandato in relazione alle funzioni e alle attività di carattere sociosanitario concorrendo, anche tramite la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale;
b) coordina le attività di rilievo sociosanitario, come definite dalla normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelle a soddisfazione dei bisogni delle persone non autosufficienti o in condizione di fragilità con patologie in atto o esiti delle stesse, delle persone con disabilità, dei minori con disturbo in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, delle persone con problemi di dipendenze patologiche o di disturbi mentali;
c) assicura il costante raccordo e coordinamento con la direzione sanitaria, anche al fine di orientare la persona con bisogni complessi nella rete dei servizi;
d) garantisce la realizzazione dei percorsi di integrazione sociosanitaria, con particolare riferimento ai processi di presa in carico della persona con bisogni complessi, curando i rapporti con i Servizi sociali dei Comuni, di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
e) svolge, per gli aspetti di competenza e in coordinamento con le altre direzioni, funzioni di indirizzo dei rapporti con i soggetti pubblici e privati e con gli enti del Terzo settore, parte della rete dell'offerta sociosanitaria, al fine di perseguire il costante miglioramento della qualità dei servizi offerti;
f) tiene costantemente i rapporti con la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7;
g) assicura funzioni di direzione delle attività e dei servizi socio-assistenziali, qualora l'Azienda sanitaria regionale ne assuma la gestione su delega dei Comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 502/1992;
h) favorisce il raccordo e il coordinamento delle funzioni garantite a livello di assistenza distrettuale.>>.

15. Al fine di sviluppare la ricerca innovativa nel campo della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie correlate al rischio da esposizione all'amianto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico di Aviano" (IRCCS CRO) per la realizzazione in via sperimentale di un progetto di ricerca clinica innovativa per la diagnosi precoce del mesotelioma pleurico e per lo sviluppo di opzioni terapeutiche per pazienti già diagnosticati, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati competenti in materia.
16. L'IRCCS CRO, entro il 15 novembre 2025, presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute un progetto di massima, corredato del piano finanziario. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono fissate le modalità di erogazione del contributo, le modalità e i termini di rendicontazione della spesa, nonché di monitoraggio delle attività di progetto.
17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.
18.
L'articolo 10 bis della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è sostituito dal seguente:
<<Art. 10 bis
 (Giornata mondiale delle vittime dell'amianto)
1. La "Giornata mondiale delle vittime dell'amianto", fissata dall'Organizzazione internazionale del lavoro al 28 aprile, si commemora ogni anno con celebrazione ufficiale nell'Aula del Consiglio regionale. In concomitanza con la celebrazione ufficiale può essere dato un riconoscimento a persone, enti o organismi che si contraddistinguono per le attività di sensibilizzazione e prevenzione rispetto ai rischi dell'amianto e alle patologie asbesto correlate.>>.

19.
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente:
<<1.1 Il divieto previsto dal comma 1, lettera a), non si applica ai cani occupati al seguito di greggi o impiegati in aziende agricole o zootecniche, custoditi presso giardini zoologici o altri stabilimenti autorizzati dalle aziende sanitarie, coinvolti in attività didattiche, nonché a guardia di aziende agricole, commerciali, industriali o artigianali, purché sia garantita la presenza umana quotidiana anche negli eventuali giorni di chiusura delle strutture. Al fine di consentire agli organismi di controllo e vigilanza di cui all'articolo 32 la verifica di tali esenzioni e comunque il rispetto delle condizioni di benessere animale, i cani devono essere regolarmente registrati nel Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC), domiciliati presso una delle strutture sopra elencate e dichiarati, ove ricorra il caso, come cani da guardiania. A tali fini, il proprietario o il detentore del cane presenta al Comune competente per territorio una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).>>.

20. Il proprietario o il detentore del cane già registrato al sistema anagrafe nazionale animali da compagnia presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, prevista dal comma 1.1 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012, entro il 31 dicembre 2025.
21. Alla legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: <<Anagrafe canina e felina>>;

b)
l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
 (Istituzione del sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG))
1. La Regione adotta il sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG), ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53), e della normativa nazionale vigente, la cui gestione sul territorio è affidata ai soggetti individuati nel manuale operativo di cui al comma 2.
2. Con provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria sono adottati il manuale operativo del sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG), che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, e le eventuali modifiche e integrazioni.>>;

c)
l'articolo 26 è sostituito dal seguente:
<<Art. 26
 (Obbligo di registrazione all'anagrafe canina)
1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo al sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG), secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Alla registrazione si provvede:
a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;
b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati al SINAC-FVG o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
3. Il detentore del cane già registrato al SINAC-FVG ha l'obbligo di denunciare al Comune di residenza:
a) lo smarrimento del cane entro cinque giorni;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro cinque giorni;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro dieci giorni;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
e) la variazione di residenza entro trenta giorni;
f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, entro dieci giorni.
4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.>>;

d)
ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 27 le parole <<alla BDR>> sono sostituite dalle seguenti: <<al SINAC-FVG>>;

e)
dopo l'articolo 27 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 27 bis
 (Obbligo di registrazione all'anagrafe felina)
1. Dall'1 luglio 2026, chiunque sia proprietario o detentore di un gatto è tenuto a registrarlo al sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC-FVG), con le modalità e nel rispetto degli obblighi previsti per l'anagrafe canina dagli articoli 26 e 27.
Art. 27 ter
 (Obbligo di sterilizzazione dei gatti liberi di vagare)
1. Al fine di contenere l'incremento del randagismo felino e l'abbandono di cucciolate indesiderate, a partire dall'1 luglio 2026, tutti i gatti circolanti sul territorio devono essere sterilizzati.>>;

f)
l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
<<Art. 28
 (Accesso ai dati dell'anagrafe canina e dell'anagrafe felina)
1. Ai cittadini, singoli e associati, è garantito il diritto di accesso ai dati registrati nel SINAC-FVG, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.>>;

g)
la rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: <<Anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti>>;

h)
l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
<<Art. 29
 (Istituzione del sistema anagrafe nazionale animali da compagnia diversi dai cani e dai gatti (SINAC-FVG))
1. È istituita, all'interno del SINAC-FVG, l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti, per la registrazione obbligatoria, qualora l'identificazione dell'animale sia dovuta ai sensi della normativa statale o europea vigente, o sia stata effettuata su base volontaria da parte del proprietario o del detentore.
2. La registrazione di cui al comma 1 comporta gli obblighi e le sanzioni previsti per la registrazione all'anagrafe canina.>>;

i)
l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
<<Art. 30
 (Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti)
1. L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti è disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 27.
2. Qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.>>;

j)
l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
<<Art. 31
 (Accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti)
1. Ai cittadini, singoli e associati, è garantito il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 29, ai sensi della legge regionale 7/2000, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.>>;

k) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) da 150 euro a 900 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, 26, 27, commi 5 e 6, 27 bis e 27 ter;>>;

2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1, lettera b), non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario o il detentore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto agli articoli 26 e 27 bis, sempreché la violazione non sia stata già contestata.>>.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore degli enti del Terzo settore regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2012, nel limite massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, per sostenere le loro attività istituzionali e per l'acquisto di generi alimentari per felini da distribuire ai referenti delle colonie feline censite nel territorio regionale. Il contributo è destinato nel limite massimo del 20 per cento a supporto delle attività istituzionali di ciascun beneficiario e nel limite minimo dell'80 per cento all'acquisto di generi alimentari per felini da distribuire ai referenti delle colonie feline censite nel territorio regionale.
23. In attuazione di quanto previsto dal comma 22, gli enti del Terzo settore interessati presentano, entro il 31 marzo, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
24. Con decreto del Direttore del Servizio competente è disposta la concessione e la liquidazione del contributo in un'unica soluzione, in via anticipata, senza prestazioni di garanzie e sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione delle spese.
25. In sede di rendicontazione, il beneficiario presenta, secondo le modalità individuate con il decreto di concessione del contributo, idonea documentazione a dimostrazione dell'avvenuta distribuzione dei generi alimentari per felini ai referenti delle colonie feline censite nel territorio regionale, che ne abbiano fatto richiesta.
26. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.
27. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), e in particolare, al fine di favorire il maggior grado di autonomia, indipendenza individuale e inclusione sociale delle persone fragili con disabilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo per la prosecuzione del progetto "ALA - accademia delle libere abilità", anche in collaborazione e accordo con enti del Terzo settore, volto a offrire alle persone con disabilità percorsi di capacitazione.
28. In attuazione di quanto previsto dal comma 27, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Università degli Studi di Udine presenta alla Direzione centrale competente in materia di disabilità apposita domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa delle attività progettuali e di un preventivo di spesa. Sono ammesse a finanziamento le spese relative alle attività svolte dall'1 novembre. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono determinati il termine e le modalità di rendicontazione.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione ANFFAS Giulio Locatelli ONLUS di Pordenone un contributo straordinario al fine di garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, a copertura delle maggiori spese sostenute negli anni 2024 e 2025 per l'attività istituzionale, comprensiva dell'attuazione di progettualità finalizzate all'integrazione, alla tutela e alla promozione sociale dei propri assistiti.
31. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione contenente l'evidenza delle maggiori spese sostenute negli anni 2024 e 2025. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono definite le modalità di erogazione del contributo e le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.
33. Al fine di supportare il sistema dell'offerta semiresidenziale a favore delle persone anziane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Leonardo un contributo straordinario per l'esecuzione di interventi edilizi, di cui alla normativa regionale in materia di edilizia, nonché per la realizzazione di un collegamento verticale meccanizzato, su un immobile sito nel territorio comunale e di proprietà del Comune di San Leonardo da destinare alla realizzazione di un servizio semiresidenziale per persone anziane.
34. In attuazione di quanto previsto al comma 33, il Comune di San Leonardo presenta domanda di contributo, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa, del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché finanziario.
35. L'erogazione del contributo può essere disposta in via anticipata e in un'unica soluzione, su istanza di parte, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con decreto del Direttore del Servizio competente sono definiti i termini di esecuzione dell'intervento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
36. È causa di revoca del contributo il mancato ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio semiresidenziale per persone anziane nel termine di trentasei mesi a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione quinquennale dell'immobile decorre dalla data di ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del servizio semiresidenziale per persone anziane.
37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.
38.
Al comma 113 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), le parole <<quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 10 novembre 2025>>.

39. Per le finalità di cui al comma 112 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, in considerazione di quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, come modificato dal comma 38, è destinata l'ulteriore spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.
40. Nelle more del compimento delle attività di pianificazione e di programmazione volte a sostenere lo sviluppo delle nuove forme sperimentali di domiciliarità e coabitazione denominate di "Abitare inclusivo", a favore della popolazione anziana e non autosufficiente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 bis della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione all'avvio di nuove forme sperimentali residenziali di "Abitare inclusivo", sino al 30 giugno 2026.
41. Il comma 40 non si applica alle domande per l'avvio di nuove forme sperimentali, inerenti a immobili dedicati, o da dedicare, alle sperimentazioni di "Abitare inclusivo", beneficiari di contributi regionali volti a finanziare gli investimenti necessari per l'acquisto di immobili, la loro costruzione, ristrutturazione, riqualificazione o ampliamento.
42.
Al comma 4 dell'articolo 4 bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), le parole <<25.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<30.000 euro>>.

43. Per le finalità di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 22/2014, come modificato dal comma 42, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.
44.
Al comma 69 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole <<12.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<25.000 euro>>.

45. Per le finalità di cui al comma 68 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, in considerazione di quanto disposto dal comma 69 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 44, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 57.
46.
Al comma 138 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 10 novembre 2025>>.

47. Per le finalità di cui al comma 137 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, in considerazione di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, come modificato dal comma 46, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
48.
Al comma 123 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 10 novembre 2025>>.

49. Per le finalità di cui al comma 122 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, in considerazione di quanto disposto dal comma 123 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, come modificato dal comma 48, è destinata l'ulteriore spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 15.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 57.
50. Al fine di armonizzare e coordinare gli interventi a favore dei caregiver familiari con le azioni e gli interventi realizzati nel contesto delle Case della comunità, quali luogo dell'integrazione sociosanitaria, per gli anni 2025 e 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari), gli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8/2023 trovano realizzazione nell'ambito delle azioni di sistema di cui all'articolo 8, comma 97, della legge regionale 12/2025.
51. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 50, le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8/2023 sono ripartite alle Aziende sanitarie regionali con le medesime modalità di cui all'articolo 8, comma 98, della legge regionale 12/2025.
52. Per le finalità di cui al comma 50 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
53.
Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:
<<3 bis. La Regione, con la ripartizione di cui al comma 3, garantisce pari condizione agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni attraverso livelli standard uniformi e omogenei.>>.

54. All'articolo 8 della legge regionale 12/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 165 la parola <<disabile>> è sostituita dalle seguenti: <<con disabilità>> e le parole <<Il contributo è finalizzato in particolare a coprire le spese relative all'acquisto di beni di consumo e beni di investimento non iscritti a cespiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il contributo è finalizzato, in particolare, a coprire le spese relative all'attività istituzionale della Cooperativa, ai servizi, alle spese di personale e alle spese per acquisto di beni di consumo e beni di investimento non iscritti a cespiti>>;

b)
al comma 166 le parole <<30 settembre 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 ottobre 2025>>;

c)
al comma 167 le parole <<comma 166>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 165>>.

55. Per le finalità di cui al comma 165 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2025, in relazione alle modifiche apportate dal comma 54, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
56.
Al comma 1 ter dell'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), le parole <<la cooperativa>> sono sostituite dalle seguenti: <<ciascuna cooperativa>>.

57. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella H.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)
1. In relazione ai finanziamenti già concessi per l'anno 2024 di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono ammissibili le rendicontazioni presentate entro il 31 ottobre 2025.
2.
Alla tabella Q, riferita all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'intervento n. 34 avente a oggetto: <<Ristrutturazione del fabbricato sede della Stazione dei Carabinieri>> è sostituito dal seguente: <<Ristrutturazione dell'edificio denominato "ex segheria", ubicato in via Ermolli, da destinare alla locale Stazione dei Carabinieri>>.

3. Ai sensi di quanto disposto dal comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Moggio Udinese il finanziamento già concesso per l'importo di 500.000 euro, per la ristrutturazione dell'edificio denominato "ex segheria", ubicato in via Ermolli, da destinare alla locale Stazione dei Carabinieri.
4. Per la finalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Moggio Udinese inoltra, alla struttura regionale competente in materia di edilizia, istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione del finanziamento.
5. All'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 52 le parole: <<e alla concessione di contributi a sportello ai Comuni del territorio regionale che presentano domanda per la realizzazione di iniziative locali legate al trentennale>> sono soppresse;

b)
il comma 54 è abrogato;

c)
al comma 55 le parole: <<dell'ARLeF>> sono soppresse.

6.
Alla tabella M, riferita all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 12/2025, all'intervento n. 72 le parole <<- Lotto 2>> sono soppresse.

7. Ai sensi di quanto disposto dal comma 6, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tolmezzo inoltra, alla Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma dei lavori.
8. Per la finalità di cui all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 12/2025, in relazione alla modifica di cui al comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
9.
Alla tabella M, riferita all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 12/2025, l'intervento n. 60 avente a oggetto: <<Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale nel tratto compreso tra Loc. Groina/Grojna e Loc. Bucuie/Bukuje>> è sostituito dal seguente: <<Riqualificazione della sede municipale>>, la <<Missione 10>> è sostituita dalla seguente: <<Missione 8>> e il <<Programma 5>> è sostituito dal seguente: <<Programma 1>>.

10. Ai sensi di quanto disposto dal comma 9, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Floriano del Collio inoltra, alla Direzione centrale competente in materia di rigenerazione urbana, istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma dei lavori.
11. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 90, della legge regionale 12/2025, in relazione alla modifica di cui al comma 9, è destinata la spesa complessiva di 590.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2025, di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 290.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 26.
12. Al comma 103 dell'articolo 9 della legge regionale 12/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola <<ristrutturazione>> sono inserite le seguenti: <<e costruzione>>;

b)
le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<novanta giorni>>.

13. Per la finalità di cui all'articolo 9, comma 103, della legge regionale 12/2025, come modificato dal comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
14. Il finanziamento concesso alle Camere di Commercio della Regione, ai sensi dell'articolo 9, commi da 114 a 117, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), può essere utilizzato per la concessione di contributi anche alle Confcommercio locali, alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi con sede in Friuli Venezia Giulia e alle altre associazioni di categoria locali, nell'ambito di intese con le competenti autorità, anche sulle spese già sostenute nell'anno 2025.
15.
Al comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole <<e finanziaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<, patrimoniale e finanziaria>>.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana) un finanziamento straordinario di 750.000 euro per l'anno 2025, per l'acquisizione di un immobile da adibire a sede dell'agenzia regionale.
17. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 16, corredata di una relazione illustrativa con l'indicazione delle modalità e dei termini dell'acquisizione del bene, è presentata, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del finanziamento e sono fissati i termini per la rendicontazione.
18. Il finanziamento di cui al comma 16 è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con contestuale presentazione del contratto di acquisto.
19. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 26.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali, alle associazioni e alle fondazioni culturali, contributi al fine di realizzare iniziative per la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema delle truffe e dei raggiri, anche informatici, nell'ambito del Protocollo d'intesa per la sicurezza urbana integrata stipulato tra le Prefetture della Regione, la Regione Friuli Venezia Giulia e l'ANCI Friuli Venezia Giulia.
21. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 20.
22. I contributi di cui al comma 20 sono concessi ed erogati in via anticipata e in unica soluzione, anche a copertura delle spese, sostenute nell'anno 2026, precedentemente alla presentazione della domanda.
23. Le risorse per i contributi di cui al comma 20 sono destinate in parti uguali per ciascuna area provinciale.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 26.
25. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 102, della legge regionale 7/2024 può essere prorogato con deliberazione della Giunta regionale, su richiesta motivata del soggetto destinatario del finanziamento regionale, trasmessa entro la scadenza del termine medesimo.
26. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella I.
Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Al comma 23 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), la parola <<calamitosi>> è sostituita dalle seguenti: <<catastrofali o agli eventi atmosferici>>.

2. All'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 23, della legge regionale 16/2023 volte ad assicurare le unità immobiliari a uso residenziale presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dai danni sulle coperture, sui cappotti, sugli infissi e sugli impianti fotovoltaici installati a servizio dell'unità abitativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere un incentivo sul premio assicurativo versato a copertura degli eventi catastrofali ed eventi atmosferici.>>;

b)
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
<<15 bis. Per gli eventi catastrofali l'incentivo è quantificato nella misura dell'80 per cento in caso di ISEE inferiore a 50.000 euro e nella misura del 50 per cento in caso di ISEE pari o superiore a 50.000 euro, fino a un massimo di 1.500 euro nel caso di condomini e fino a un massimo di 650 euro negli altri casi.
15 ter. Per gli eventi atmosferici l'incentivo è quantificato forfettariamente nella misura fissa di 200 euro in caso di condomìni e di 50 euro negli altri casi.>>;

c)
il comma 17 ter è abrogato.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 23, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, e per gli effetti previsti dall'articolo 10, comma 15, della legge regionale 7/2024, come sostituito dal comma 2, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4.
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:
<<2 bis. È ammesso da parte dei comuni territorialmente competenti, per promuovere iniziative senza fini di lucro finalizzate alla valorizzazione e promozione dei territori su cui insistono i fiumi regionali, il rilascio di concessioni di durata non superiore a dodici mesi per la mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, e per il transito, anche con mezzi a motore ove consentito dalle norme vigenti, di beni del demanio idrico regionale, fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e delle biodiversità, subordinatamente al pagamento di un canone ricognitorio di 100 euro mensili introitato direttamente dall'Amministrazione concedente.>>.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella J.
Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo periodo la parola <<sede>> è sostituta dalle seguenti: <<dal territorio regionale>> e le parole <<sui piroscafi>> sono sostituite dalle seguenti: <<su nave>>;

b)
al secondo periodo, dopo le parole <<e di quelle eventualmente sostenute per>> è inserita la seguente: <<parcheggi,>> e la parola <<autotassametri>> è sostituita dalle seguenti: <<autoservizi pubblici non di linea e con autovetture noleggiate e condotte in autonomia>>.

2.
Al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6/1965 le parole <<o noleggiate>> sono soppresse.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 6/1965, come modificato dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Al fine di sostenere la seconda edizione della competizione "Students4Cooperation", attivata dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado situate nell'area del Programma medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali pari a 25.000 euro per sostenere i costi dei premi messi in palio per le squadre di studenti partecipanti.
5. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 15.
6. In attuazione dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), sono utilizzate per interventi di promozione e sviluppo della cooperazione le risorse introitate nell'istituito fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione derivanti:
a) dai versamenti, nella misura prevista dalla legge, delle quote degli utili annuali delle società cooperative e loro consorzi, aventi sede legale sul territorio regionale e non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che hanno costituito propri fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992 ovvero ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
b) dalla devoluzione del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, aventi sede legale sul territorio regionale e non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che hanno costituito propri fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992 ovvero ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 27/2007;
c) dalla devoluzione, ai sensi degli articoli 2545-decies e 2545-undecies del codice civile, del patrimonio risultante dalla trasformazione delle società cooperative e loro consorzi, aventi sede legale sul territorio regionale e non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che hanno costituito propri fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992 ovvero ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 27/2007.
7. L'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a sostenere interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti cooperativi aventi sede legale sul territorio regionale e non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo che hanno costituito propri fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/1992 ovvero ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 27/2007.
8. Con regolamento sono determinati i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 6 e 7.
10. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 6 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate Extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborso e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
11. Per le finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
12. All'articolo 1 septies della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria)>>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.>>;

c)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore civico predispone il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
1 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.>>.

13. Con riferimento a quanto già disposto dal comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'ulteriore spesa di 355.000 euro per l'anno 2025 così suddivisa:
a) 185.000 euro per le finalità di cui alla lettera a) del comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023;
b) 30.000 euro per le finalità di cui alla lettera b) del comma 15 dell'articolo 12 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023;
c) 140.000 euro per le finalità di cui alla lettera c) del comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2023.
14. Con riferimento a quanto già disposto dal comma 15, articolo 12, della legge regionale 16/2023, e per gli effetti di cui al comma 13, è destinata la spesa di 355.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 15.
15. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella K.
Art. 12
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella M.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui all'allegata Tabella L.
Art. 13
 (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e alle minori entrate di cui all'articolo 1, comma 1, Tabella A1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 14
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.