LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 marzo 2025, n. 5

Disposizioni in materia di sicurezza, immigrazione, finanza locale, funzione pubblica e lingue minoritarie.

TESTO VIGENTE dal 25/03/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/03/2025
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 7/2024)
1. All'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 114 le parole: <<ai gestori di pubblici esercizi, anche sulle spese già sostenute,>> sono soppresse e dopo la parola <<autorità,>> è inserita la seguente: <<anche>>;

b)
dopo il comma 114 è inserito il seguente:
<<114 bis. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 114:
a) i gestori di pubblici esercizi, in forma singola o associata, anche sulle spese già sostenute nell'anno 2024;
b) i soggetti privati che, nell'ambito di intese con le competenti autorità, hanno sostenuto spese nell'anno 2024.>>.

Art. 2
 (Assegnazione di risorse alle CCIAA per attività di gestione amministrativa dei contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via forfettaria alle Camere di Commercio della Regione la somma di 150.000 euro per l'attività istruttoria relativa alla concessione dei contributi di cui all'articolo 9, comma 114, della legge regionale 7/2024 ripartita nella misura di un terzo a favore della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia e di due terzi a favore della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via forfettaria alle Camere di Commercio della Regione la somma di 100.000 euro per l'attività istruttoria relativa alla concessione dei contributi di cui all'articolo 9, comma 118, della legge regionale 7/2024 ripartita in egual misura a favore della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia e della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono concesse d'ufficio con decreto che dispone la contestuale liquidazione e fissa il termine di rendicontazione da effettuare ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 3
 (Termine di rendicontazione per interventi di sicurezza urbana)
1. Il termine di rendicontazione delle spese relative alle risorse concesse ai sensi dell'articolo 9, comma 21, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), è fissato al 30 giugno 2026.
Art. 4
 (Termine di rendicontazione finanziamenti Programma sicurezza anno 2022)
1. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi e Servizi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito delle Sezioni II, V e VI del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2022, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2022, n. 691, sono fissati al 31 ottobre 2025.
Art. 5
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6/2022)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia organizzatrice dell'evento.
1 ter. La domanda per la concessione del contributo è presentata dalla Sezione territoriale di cui al comma 1 bis, d'intesa con le altre Sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia, entro l'1 marzo di ogni anno, al Direttore del Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza corredata da una relazione illustrativa dell'evento e delle attività da realizzare e dalle spese preventivate.
1 quater. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento quali, in particolare, le spese per l'acquisto di beni strumentali, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, il noleggio e montaggio attrezzature, il materiale celebrativo e pubblicitario.
1 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.>>.

2. Per l'anno 2025, la domanda di cui al comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 6/2022, come inserito dal comma 1, è presentata entro il 30 aprile 2025 anche per le spese già sostenute nel medesimo anno.
Art. 6
 (Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 6/2022)
1. All'articolo 3 bis della legge regionale 6/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Direttore del Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza almeno trenta giorni prima della data di inizio delle celebrazioni di cui al comma 1, corredata da una relazione illustrativa degli eventi e delle attività da realizzare e dalle spese preventivate.>>;

b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso fino a un massimo di 50.000 euro per le celebrazioni dei decennali delle Sezioni e fino a un massimo di 10.000 euro per le celebrazioni dei centenari dei Gruppi.
2 ter. Il contributo è concesso con la procedura a sportello, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino a esaurimento delle risorse.
2 quater. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento quali, in particolare, le spese per l'acquisto di beni strumentali, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, l'animazione e l'intrattenimento, le pubblicazioni, le spese di ospitalità, il noleggio e montaggio attrezzature, il materiale celebrativo e pubblicitario.>>.

2. Per l'anno 2025, sono considerate ammissibili anche le domande di cui al comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 6/2022, come sostituito dal comma 1, lettera a), presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, anche per le spese già sostenute nel medesimo anno.
Art. 7
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 9/2023)
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), dopo le parole <<- Uffici territoriali del Governo>> sono inserite le seguenti: <<e delle Commissioni territoriali>>.

Art. 8
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2023)
1.
Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9/2023 è inserita la seguente:
<<a bis) rilascia, con riferimento alle strutture di cui alla lettera a) e ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 31 della legge regionale 6/2006, parere vincolante di compatibilità con il fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture presenti sul territorio regionale sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e delle modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, della legge regionale 6/2006;>>.

2. La disposizione di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9/2023, come inserita dal comma 1, si applica anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
 (Conferma del contributo al Comune di Gemona del Friuli)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Gemona del Friuli, ai sensi dell'articolo 9, commi da 5 a 8, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), per il progetto pilota per la realizzazione dello sportello digitale.
2. Per la finalità di cui al comma 1 il Comune rendiconta le spese sostenute entro il 30 giugno 2025 ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
Art. 10
 (Convenzione con l'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste la convenzione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), per la gestione delle procedure disciplinari.
Art. 11
 (Proroga dei termini di realizzazione progetto e di rendicontazione contributo all'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi)
1. Il progetto di attività correlato al contributo concesso all'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi nell'ambito del bando per iniziative progettuali riguardanti l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione per gli anni 2022, 2023 e 2024, di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è realizzato entro il 31 dicembre 2025 e rendicontato entro il 31 marzo 2026.
Art. 12
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 12 - (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per la finalità prevista dal comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 6/2022, come inserito dall'articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Per la finalità prevista dall'articolo 3 bis della legge regionale 6/2022, come modificato dall'articolo 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 6.
6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 13
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.