(Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia organizzatrice dell'evento.
1 ter. La domanda per la concessione del contributo è presentata dalla Sezione territoriale di cui al comma 1 bis, d'intesa con le altre Sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia, entro l'1 marzo di ogni anno, al Direttore del Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza corredata da una relazione illustrativa dell'evento e delle attività da realizzare e dalle spese preventivate.
1 quater. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento quali, in particolare, le spese per l'acquisto di beni strumentali, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, il noleggio e montaggio attrezzature, il materiale celebrativo e pubblicitario.
1 quinquies. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.>>.