LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2025, n. 3

Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale e per il sostegno delle vittime del dovere e assimilate.

TESTO VIGENTE dal 21/03/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in considerazione del supporto nella costruzione delle attuali condizioni di pace e sviluppo e del contributo dato per l'affermazione dei valori della Costituzione repubblicana, riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale.
2. La Regione esprime solidarietà alle vittime di eventi di terrorismo, di criminalità organizzata, del dovere o ai loro superstiti, nonché ai volontari civili di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), vittime in operazioni di protezione civile o ai loro superstiti, in coerenza con i principi della vigente normativa statale.
Art. 2
 (Interventi per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale operanti sul territorio regionale)
1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, nella promozione di progetti mirati o di programmi d'attività, nonché nell'organizzazione di iniziative, purché siano previste dallo statuto delle stesse e si tengano sul territorio regionale, con le seguenti finalità:
a) organizzazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia del Friuli Venezia Giulia, della storia patria e del ruolo delle forze armate e delle forze dell'ordine;
c) manutenzione, recupero e restauro dei beni mobili e dei cimeli da esporre in musei, cerimonie, mostre e in altre iniziative organizzate dalle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1;
d) diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni;
e) costruzione di una geografia memoriale mediante il censimento, a titolo esemplificativo, di lapidi, cippi, monumenti e pietre d'inciampo;
f) manutenzione, recupero, restauro e realizzazione di lapidi e monumenti celebrativi della memoria e della testimonianza storica afferenti alle finalità statutarie dell'associazione, d'intesa con i Comuni interessati;
g) manutenzione, conservazione, recupero e divulgazione di materiale storico-documentale e organizzazione di incontri nelle scuole.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, che dichiarino il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituite da almeno un anno;
b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel caso di articolazioni regionali o sub regionali di associazioni nazionali, tali requisiti devono sussistere per ambedue le tipologie;
c) assenza di finalità di lucro;
d) aver svolto attività promosse e realizzate dall'associazione; nel caso di articolazioni regionali o sub regionali di associazioni nazionali tali attività sono riferite ad ambedue le tipologie;
e) non aver concorso alla diffusione di azioni volte a negare o a sminuire l'esistenza e la valenza storica di vicende quali l'Olocausto, le Foibe e l'Esodo.
3. La Giunta regionale individua annualmente con propria deliberazione gli interventi prioritari nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 e i criteri di assegnazione dei contributi, anche a rimborso.
4. Con bando, adottato con decreto del Direttore competente in materia di polizia locale e sicurezza entro il termine fissato nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, sono determinati i termini e le modalità di presentazione delle domande, le spese ammissibili, i criteri applicativi per lo svolgimento dell'istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
Art. 3
 (Sedi delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine, nonché dei vigili del fuoco e della polizia locale)
1. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera k), della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), possono riservare quota parte dei locali a favore delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
Art. 4
 (Misure di sostegno per le vittime del dovere e assimilate)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare misure di sostegno per le vittime degli eventi lesivi di cui al medesimo comma, riconosciute tali secondo la normativa statale e regionale e per i loro familiari, anche superstiti, limitatamente a coniuge e figli o, in mancanza di questi, ai genitori.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere concesse al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) residenza o sede di servizio della vittima dell'evento lesivo in uno dei Comuni della Regione al momento del verificarsi dell'evento medesimo;
b) accadimento dell'evento lesivo, da cui sia derivata l'invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione.
3. L'Amministrazione regionale riconosce le seguenti misure di sostegno:
a) diritto al collocamento obbligatorio secondo quanto disciplinato dalla normativa nazionale;
b) attribuzione di titoli di preferenza e precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione regionale, come previsto dalla normativa nazionale;
c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, degli obblighi tributari assolti nei confronti della Regione per l'anno di imposta in cui si è verificato l'evento lesivo;
d) esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica alle vittime dell'evento lesivo da cui sia derivata l'invalidità permanente;
e) borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e corso universitario ai figli delle vittime dell'evento lesivo;
f) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;
g) benefici per l'acquisto della prima casa.
4. Le misure di sostegno sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.
5. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, al fine di commemorare le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad esse assimilati, la Regione istituisce con apposita deliberazione la "Giornata regionale della memoria delle vittime del dovere" (Giornata), individuata nella data del 31 maggio di ogni anno, anniversario della "Strage di Peteano", che può essere celebrata in una giornata della settimana che precede o segue tale data. A tal fine la Giunta regionale, annualmente, con la medesima deliberazione individua altresì la località ove celebrare la Giornata in ricordo di un evento significativo accaduto sul territorio regionale.
6. L'attuazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo, comprendente l'individuazione dei beneficiari, le modalità, i termini, le condizioni e gli importi massimi per l'erogazione dei benefici indicati al comma 3, è disciplinata da regolamenti, previo adeguamento delle rispettive discipline di settore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 (Abrogazioni)
1.
È abrogata la legge regionale 6 agosto 2009, n. 14 (Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale).

Art. 6
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e) e g), limitatamente alla divulgazione di materiale storico documentale e all'organizzazione di incontri nelle scuole, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), f) e g), limitatamente alla manutenzione, conservazione e recupero di materiale storico documentale, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelievo di 250.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 6.
6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.