LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2025, n. 2

Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/03/2025
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, conformemente con gli obiettivi del Piano energetico regionale (PER), promuove lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ai fini del conseguimento al 2030 degli obiettivi nazionali sulla decarbonizzazione, sull'efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sulla sicurezza energetica, come stabilito dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).
2. In attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e in conformità ai principi e ai criteri definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), la Regione, al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire l'obiettivo di potenza complessiva assegnato, individua le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.
3. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica con i valori della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della biodiversità, delle foreste, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con gli obiettivi della pianificazione paesaggistica e ambientale e di riduzione del consumo di suolo, la presente legge disciplina l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.
Art. 2
 (Individuazione delle aree idonee)
1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, nonché della disponibilità di risorse rinnovabili, delle caratteristiche del territorio regionale, della dislocazione della domanda elettrica, della geografia delle infrastrutture di rete, della presenza di eventuali vincoli di rete e del potenziale di sviluppo della rete, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono superfici e aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica come delimitate dagli strumenti urbanistici, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate e le aree a destinazione industriale che rientrano nel censimento regionale dei siti produttivi dismessi inclusi nel "Master Plan Sviluppo Impresa - Friuli Venezia Giulia - L.R. n. 3 del 22 febbraio 2021" approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1370;
b) le superfici di strutture edificate e i parcheggi;
c) le aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte al fine di realizzare interventi di modifica, anche sostanziale, consistenti nel rifacimento, nel potenziamento o nell'integrale ricostruzione degli impianti, anche connessi a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento; tale limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici per i quali l'incremento dell'area occupata è ammissibile all'interno di un perimetro i cui punti non distino più di 200 metri da un impianto fotovoltaico esistente;
d) i siti oggetto di bonifica individuati ai sensi della parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 242-ter del decreto legislativo 152/2006;
e) le aree di cava o le porzioni delle stesse, non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché quelle nelle quali l'attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l'intervento di riassetto ambientale dei luoghi;
f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;
g) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006;
h) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave sia attive sia cessate;
i) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'impianto industriale sia un impianto fotovoltaico;
j) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
k) le discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;
l) le superfici di strutture militari e le aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
2. Nelle zone classificate agricole, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione), è consentita esclusivamente nelle aree individuate:
a) dal comma 1, lettera c), a condizione che la realizzazione dell'impianto non comporti un incremento dell'area occupata;
b) dal comma 1, lettera e), incluse le cave già oggetto di riassetto ambientale;
c) dal comma 1, lettere f), g), i), j), k) e l).
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi in cui la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole:
a) sia finalizzata alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 199/2021 o all'inserimento dei medesimi impianti nella configurazione di una CER già costituita;
b) sia finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche o dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.
4. Le superfici e le aree di cui al comma 1 sono idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che non ricadano:
a) nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 6) e 7);
b) per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere b), d), f), g), h), i) e j):
1) nelle aree tutelate ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
3) nei siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO;
4) nelle fasce di rispetto dal perimetro delle aree di cui ai punti 1, 2 e 3, determinate ai sensi dell'articolo 3, commi 3, lettera b), e 4;
c) per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere h), i) e j):
1) nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
2) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);
3) nei prati stabili di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).
5. Qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili ricada:
a) su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 e contestualmente, in tutto o in parte, su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
b) su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 solo parzialmente e, contestualmente, in tutto o in parte, su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree non idonee.
6. Le superfici e le aree idonee indicate al comma 1 sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 1.
7. La Regione, anche mediante FVG Energia S.p.A., promuove la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree di cui al comma 1, mediante la stipula di convenzioni con gli enti pubblici che hanno la disponibilità di tali aree. La convenzione prevede la delega all'Amministrazione regionale dell'organizzazione e della gestione delle procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti.
Art. 3
 (Individuazione delle aree non idonee)
1. Le superfici e le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, in conformità all'allegato 3 (paragrafo 17) "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e tenendo conto degli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, nelle seguenti categorie di aree e superfici suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:
a) tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:
1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:
1.1) siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale e naturale riconosciuto dall’UNESCO inclusi i siti per i quali è stata avviata la procedura di candidatura;
1.2) aree ricomprese nel programma “L’uomo e la biosfera” (Man and the Biosphere - MaB);
2) paesaggi rurali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070 (Istituzione dell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali);
3) beni culturali oggetto di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 42/2004;
4) aree paesaggistiche tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 42/2004;
5) aree e immobili di notevole interesse pubblico, tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal PPR;
6) altre aree riconosciute e delimitate dal PPR, quali ulteriori contesti o aree a rischio potenziale archeologico;
b) tutela dell’ambiente:
1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, qualora individuate come elementi areali;
2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, alla legge regionale 7/2008, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);
3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e inserite nell’elenco delle aree naturali protette;
4) parchi, riserve e aree naturali regionali di cui alla legge regionale 42/1996;
5) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, individuate dal Piano faunistico regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria);
6) aree caratterizzate da situazioni di pericolosità geologica e valanghiva superiore alla pericolosità media P2, individuate nel Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) di cui all’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;
7) aree caratterizzate da situazioni di pericolosità idraulica superiore alla pericolosità media P2 e aree fluviali, ai sensi del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2022 (Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali);
8) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);
c) tutela delle attività agricole:
1) aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d’uso secondo la Land Capability Classification (LCC) dell’United States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d’uso agricolo dei suoli pubblicata sul sito istituzionale della Regione, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare idonea documentazione e, in particolare, una relazione pedologica, finalizzata alla riclassificazione delle aree di interesse aziendale;
2) aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e i PAT, limitatamente alle superfici agricole effettivamente riservate alla coltura che si intende salvaguardare, in base al fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
3) le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica od oggetto di riordino fondiario;
4) la fascia di rispetto delle aree agricole sino a 1.000 metri dal perimetro di un impianto della stessa tipologia. La fascia di rispetto trova applicazione entro e non oltre la delimitazione delle zone classificate agricole;
d) tutela dei centri abitati:
1) distanza minima del perimetro di un impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra non inferiore a 100 metri dalla delimitazione delle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali. Per impianti di potenza superiore a 12 MW la predetta distanza minima non è inferiore a 200 metri;
2) distanza minima del perimetro degli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas, nonché di produzione di biometano, non inferiore a 100 metri dalla delimitazione delle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali, qualora gli stessi impianti non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano agli impianti agrivoltaici di cui all’articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono aree non idonee:
a) le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 42/2004;
b) la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alla lettera a) e di cui al comma 1, lettera a), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia e della potenza dell'impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela. Per i siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO, per i quali è in corso il procedimento di ampliamento della buffer zone, la fascia di rispetto corrisponde alla proposta di ridelimitazione del suo perimetro.
4. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, per i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici.
5. Le superfici e le aree non idonee indicate ai commi 1 e 3, lettera b), sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 5. Le superfici e le aree non idonee indicate al comma 3, lettera a), sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 1.
Art. 4
 (Aree ordinarie)
1. Le superfici e le aree diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3 sono superfici e aree ordinarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.
Art. 5
 (Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili)
1. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006, è necessario considerare, in particolare:
a) la localizzazione nelle aree di cui agli articoli 2, 3 e 4;
b) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole, di ulteriori impianti della stessa tipologia al fine di assicurare il contenimento del consumo di suolo determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti e il rispetto del principio dell'equa ripartizione nella diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale. Nelle aree classificate agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 10 MW, tale principio è rispettato a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non realizzazione di impianti della stessa tipologia, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie dell'impianto, insistente sul territorio dello stesso Comune o dei Comuni contermini e che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare, sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale;
c) il ricorso a criteri progettuali finalizzati a ridurre al minimo il consumo di suolo, ottimizzando l'utilizzo delle risorse energetiche disponibili e privilegiando soluzioni impiantistiche che garantiscano la massima efficienza produttiva in rapporto alla superficie occupata;
d) le soluzioni progettuali sperimentali e innovative, volte a garantire la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo ambientale, paesaggistico e degli impatti sociali ed economici. La localizzazione e la progettazione dell'impianto tengono conto delle caratteristiche dell'area interessata dall'intervento con una puntuale analisi degli elementi costitutivi dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e del paesaggio al fine di privilegiare soluzioni progettuali che minimizzano l'impatto con tali elementi;
e) la distanza dai centri abitati, documentando le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto con i medesimi e le mitigazioni individuate;
f) la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi di qualità del paesaggio e le previsioni della parte statutaria e strategica del PPR;
g) che la localizzazione dell'impianto non comprometta visuali panoramiche, visuali di pregio e reti ecologiche locali individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
h) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica;
i) un programma di compensazioni ambientali e territoriali, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale, ai sensi degli articoli 8, comma 4, lettera m), n. 2, e 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118). Nel caso di impianto soggetto a procedimento autorizzatorio unico il programma di compensazioni ambientali e territoriali non è inferiore al 3 per cento dei proventi;
j) il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi tramite i Comuni il cui territorio è interessato dal progetto dell'impianto, in un processo di comunicazione e di informazione preliminare all'avvio dei procedimenti autorizzatori e abilitativi relativi alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 1 MW.
2. Ai fini della valutazione del progetto, per superficie dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intende l'area complessivamente occupata dall'impianto e dalle opere e infrastrutture connesse.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la redazione dei progetti degli impianti di cui al comma 1, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse, previo parere della Commissione consiliare competente reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare delle linee guida. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.
Art. 6
 (Cartografia)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l), e delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Gli elaborati cartografici si basano su strati informativi che consentono la visualizzazione dinamica e la contestualizzazione geografica e geometrica dei contenuti. La cartografia è tenuta costantemente aggiornata in modalità automatica, mediante interscambio dei dati tra le strutture regionali competenti per materia e con i Comuni e gli enti aventi speciali funzioni di pianificazione territoriale, ed è integrata con l'indicazione delle superfici e aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
2. Le modalità di tenuta della cartografia di cui al comma 1 assicurano l'interoperabilità con la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 199/2021, nonché con gli altri strumenti informatici operanti in ambito nazionale.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b), approvata ai sensi dei commi 4 e 5, è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di concerto con l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con l'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e con l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo, sentito il competente organo periferico del Ministero della cultura, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) e della Commissione consiliare competente, è approvata in via preliminare la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). Il parere della Commissione consiliare competente è reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare della cartografia, decorso il quale si prescinde dal parere. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale della Regione e di tale pubblicazione ne è dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Nel medesimo periodo di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato avviso. I Comuni valutano le ricadute in relazione alle caratteristiche del proprio territorio e propongono, entro il medesimo termine, le proprie osservazioni.
5. Tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, la Giunta regionale approva, in via definitiva, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e, contestualmente, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.
6. La cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui al comma 5 può essere modificata in ogni tempo, anche su proposta delle amministrazioni pubbliche interessate, con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, a eccezione delle modifiche conseguenti alla necessità di rettificare errori materiali nella ricognizione o nella delimitazione delle superfici e delle aree stesse, che sono disposte con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Art. 7
 (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19/2012)
1.
Al numero 3) della lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), le parole: <<è, altresì, vietata la realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate;>> sono soppresse.

Art. 8
 (Norme transitorie e finali)
1. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione).
2. Ai procedimenti autorizzatori e ai procedimenti di cui alla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006, avviati alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, qualora più favorevoli;
b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e j), e al comma 2.
3. Fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, ai fini della valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili, le coperture delle superfici degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di produzione di biometano, sommate a quelle dei medesimi impianti della stessa tipologia, già autorizzati nelle stesse aree classificate agricole, non possono eccedere il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale.
4. I Comuni recepiscono negli strumenti urbanistici generali le perimetrazioni di cui all'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 63 sexies, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, eventualmente, in sede di conformazione dello strumento urbanistico comunale vigente al PPR, con le modalità di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, anche apportando le conseguenti modifiche alle norme tecniche di attuazione e ai regolamenti edilizi. Nelle more di tale recepimento, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nelle aree di cui agli articoli 2 e 6, comma 1, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.
Art. 9
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati, in particolare:

b) i commi 16, 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);
c) il comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica);
e) il comma 102 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
Art. 10
 (Clausola valutativa)
1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta, con propria deliberazione, al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge.
2. La relazione di cui al comma 1 comprende, in particolare, i seguenti elementi:
a) i progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024;
b) l'elenco degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili complessivamente autorizzati dall'Amministrazione regionale nel corso dell'anno solare precedente alla presentazione della relazione con la relativa tipologia, potenza e localizzazione;
c) le eventuali criticità emerse nell'individuazione delle aree di cui alla cartografia redatta ai sensi dell'articolo 6 e le soluzioni proposte.
Art. 11
 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6 si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 12
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.