Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 24.513.535.804,28 euro, suddivisi in ragione di 8.614.601.798,52 euro per l'anno 2025, di 8.096.612.861,07 euro per l'anno 2026 e di 7.802.321.144,69 euro per l'anno 2027, avuto riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1 e A2, di cui ai commi 2 e 3 e alla quota del risultato di amministrazione presunto vincolato dell'esercizio 2024 applicato ai sensi del comma 4.
2. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.
4. Ai sensi di cui all'
articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture competenti dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 50.426.210,44 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto vincolato dell'esercizio 2024 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A3 di cui al comma 5.
Art. 2
(Attività produttive)
1. Per le finalità di cui all'
articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), l'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento di attuazione emanato con
decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 0152/Pres., a finanziare, nel limite di 1.400.000 euro, le domande presentate nell'anno 2024, a valere sull'avviso approvato con decreto del Direttore del servizio turismo e commercio 5 agosto 2024, n. 37496/GRFVG, relativo alla concessione dei contributi finalizzati all'ammodernamento delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2025.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
3. Per le finalità di cui all'
articolo 2, comma 43, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), l'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento di attuazione emanato con
decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 0118/Pres., a finanziare, nel limite di 500.000 euro, le domande presentate nell'anno 2024, a valere sull'avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 28 agosto 2024, n. 40697/GRFVG, relativo alla concessione di contributi finalizzati al rinnovo e all'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica nei territori montani di cui all'allegato A dell'
articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2025.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
5. Per le finalità di cui all'
articolo 18 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), l'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento di attuazione emanato con
decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2024, n. 079/Pres., a finanziare nel limite di 500.000 euro le domande presentate nell'anno 2024, a valere sull'avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 2 agosto 2024, n. 37399/GRFVG, relativo alla concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all'aperto mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2025.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
7. Per le finalità di cui all'
articolo 69 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), l'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di attuazione emanato con
decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0245/Pres., a finanziare nel limite di 500.000 euro le domande presentate nell'anno 2024, a valere sull'avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 28 agosto 2024, n. 40814/GRFVG, relativo alla concessione di contributi finalizzati all'acquisto e all'installazione di arredi e di attrezzature nell'ambito della realizzazione, dell'ampliamento o del ripristino di allestimenti, di strutture e di percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2025.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
9. Le domande di incentivi presentate ai sensi dell'
articolo 2, commi da 82 a 85, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), che non sono state finanziate per incapienza dei fondi stanziati nel 2024, possono essere finanziate nel limite di 24.000 euro mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2025.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 24.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG), al fine di sostenere le spese per le celebrazioni del settantesimo anniversario dell'associazione, che si svolgeranno lungo l'arco dell'anno 2025.
13. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 12 è presentata alla Direzione centrale competente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo economia@certregione.fvg.it entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata la relazione contenente l'illustrazione delle attività e il relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
14. Per la finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
15. Le domande di incentivi presentate ai sensi dell'
articolo 77 bis della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), che non sono state finanziate per incapienza dei fondi stanziati nel 2024, possono essere finanziate nel limite di 10 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2025.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
17. L'Amministrazione regionale sostiene la crescita del sistema produttivo industriale del Friuli Venezia Giulia attraverso azioni e strumenti funzionali allo sviluppo della manifattura regionale e all'attrazione di nuovi investimenti produttivi.
18.
Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 17, l'Amministrazione regionale, attraverso interventi mirati di specializzazione dei territori su specifiche vocazioni produttive e di potenziamento logistico-infrastrutturale, sostiene in particolare azioni per:
a) favorire processi di aggregazione e di crescita dimensionale delle imprese;
b) favorire il percorso di crescita delle imprese sui mercati internazionali;
c) favorire la transizione digitale del tessuto economico-produttivo del Friuli Venezia Giulia e l'applicazione di tecnologie di Intelligenza Artificiale (I.A.);
d) promuovere la transizione energetica e sostenibile delle imprese manifatturiere del Friuli Venezia Giulia.
19. Gli incentivi di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2021-2027, nonché di eventuali ulteriori normative europee e nazionali previste per l'utilizzo di Fondi europei aggiuntivi.
20. Gli incentivi di cui al comma 18 sono concessi secondo le modalità e i criteri previsti nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
21. Per le finalità di cui al comma 18, lettere a) e b), è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
22. Per le finalità di cui al comma 18, lettere c) e d), è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
24. Per le finalità di cui all'
articolo 25 della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 23, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP), nei limiti di cui al comma 27, per la realizzazione del nuovo centro logistico doganale in zona industriale del Comune di Maniago, primo lotto funzionale.
26. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 25, il NIP presenta domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del NIP, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un finanziamento per opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, da eseguire nel Comune di Osoppo per la realizzazione di interventi sulla viabilità della zona industriale.
31. Il COSEF presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 30, corredata della documentazione prevista dall'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
32. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 30, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 14/2002 e dalla
legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per quanto applicabili.
34. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG), nei limiti di cui al comma 37, per la creazione di una infrastruttura locale atta ad ammodernare e sviluppare la base industriale nell'agglomerato di competenza al fine di favorire l'attrazione di nuovi investimenti.
36. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 35, il COSELAG presenta domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione tecnico economica funzionale alla valutazione dell'iniziativa.
37. Il finanziamento di cui al comma 35 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato.
38. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del COSELAG, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
39. In deroga alle disposizioni di cui alla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento, del contributo concesso e impegnato.
40. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, un contributo alla società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per finanziare studi di fattibilità per lo sviluppo, anche attraverso la costituzione di un Consorzio di sviluppo economico locale, delle politiche industriali regionali volte alla rigenerazione dei poli industriali e delle aree dismesse, per favorire la trasformazione degli agglomerati industriali e delle aree distrettuali in aree produttive ecologicamente attrezzate, supportando investimenti sostenibili che valorizzino i fattori Environmental, Social e Governance (ESG) e l'espansione delle comunità energetiche.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata dalla società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata e di un preventivo della spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Interporto di Trieste S.p.A., a favore del comprensorio interportuale di Fernetti, nei limiti di cui al comma 46, per la creazione di un'infrastruttura per lo stoccaggio di merci sensibili a temperatura e umidità, funzionale allo sviluppo di una piattaforma logistica regionale in regime di punto franco.
45. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 44 l'Interporto di Trieste S.p.A. presenta domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata della documentazione tecnico economica funzionale alla valutazione dell'iniziativa.
46. Il finanziamento di cui al comma 44 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato.
47. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte dell'Interporto di Trieste S.p.A., di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
48. In deroga alle disposizioni di cui alla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento, del contributo concesso e impegnato.
49. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 50.
50. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella B.
Art. 3
(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. La Regione attiva un Programma di interventi denominato "Programma Valore Agricoltura" per potenziare la competitività, la redditività e la sostenibilità ambientale delle imprese agricole, singole o associate, attraverso investimenti mirati e diretti a favorire l'innovazione produttiva e tecnologica, la transizione energetica, il miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro e la multifunzionalità dell'attività agricola.
2.
Il Programma è diretto a perseguire le seguenti finalità:
a) la valorizzazione delle produzioni agricole ad alto valore aggiunto;
b) l'innovazione e la razionalizzazione dei sistemi produttivi per l'incremento dell'efficienza aziendale;
c) l'introduzione di processi automatizzati in particolare per l'attività zootecnica;
d) l'efficientamento del settore lattiero caseario anche attraverso la modernizzazione dei sistemi di raccolta e di trasporto;
e) l'efficientamento strutturale e produttivo dei compendi malghivi;
f) la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;
g) il sostegno a particolari situazioni di difficoltà derivanti dall'andamento del mercato o dal contesto geopolitico.
3.
La Giunta regionale approva annualmente, sulla base delle risorse disponibili, il Programma con cui:
a) individua, nell'ambito delle finalità di cui al comma 2, i settori produttivi da rafforzare, gli interventi prioritari da attivare, nonché eventuali obiettivi specifici da raggiungere;
b) definisce i criteri generali per la concessione degli incentivi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, con la possibilità di stabilire criteri per l'erogazione in via anticipata senza garanzie;
c) ripartisce le risorse finanziarie disponibili fra le diverse linee di intervento.
4. Il Programma è attuato attraverso bandi approvati con decreto del Direttore competente.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 14 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.100.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
11. In attuazione dell'
articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), in via straordinaria, è autorizzata la conversione in sovvenzione dei finanziamenti erogati dal Fondo di rotazione mediante la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, ad una quota dei rientri dei finanziamenti medesimi, fino all'importo complessivo massimo di 10 milioni di euro.
12. È fatta salva la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" ai sensi dell'
articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare).
13. Per le finalità previste dal comma 11 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
14. La Regione sostiene i Gruppi di azione locale (GAL), selezionati con il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 59117/2023, con particolare riferimento alle esigenze di liquidità derivanti dall'attuazione delle Strategie di sviluppo locale previste dall'intervento SRG06-LEADER del Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) al Piano strategico PAC 2023-2027.
15. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare a ciascun GAL un finanziamento agevolato di 70.000 euro per la costituzione di un fondo di dotazione rivolto ad anticipare esclusivamente le spese relative all'attuazione dei progetti di cooperazione e ai costi di gestione e animazione.
16. Il fondo di cui al comma 15 è costituito in un conto dedicato ed è tempo per tempo reintegrato dai GAL con le risorse derivanti dai pagamenti dell'Organismo Pagatore Regionale, disposti a rimborso delle spese anticipate dal fondo di dotazione. Entro il 31 dicembre 2029 il finanziamento concesso viene integralmente restituito.
17. Le domande per l'erogazione del finanziamento di cui al comma 15 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna entro il 31 marzo 2025, attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it.
18. Il finanziamento è erogato entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 17 senza la presentazione di garanzie, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023. Con il decreto in cui è disposta l'erogazione sono stabilite le modalità operative di gestione del fondo.
19. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C relativa al comma 125.
20. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16, previste in 350.000 euro per l'anno 2029, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
21.
Al fine di sostenere la qualità dei servizi erogati nei Comuni nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un apposito programma di interventi nei settori della salute, dell'istruzione e della mobilità a favore:
a) dei Comuni ricompresi nella zona della Carnia e del Gemonese in quanto non ammissibili alla Strategia Nazionale Aree Interne;
b) dei Comuni ricompresi nella zona del Natisone e del Torre in quanto, pur ammissibili alla Strategia, non risultano ancora finanziabili nelle more dell'attività istruttoria per il finanziamento di parte nazionale.
22. Il programma di cui al comma 21 è adottato dai Comuni interessati ed è trasmesso alla Direzione centrale competente in materia di politiche per la montagna per il tramite del Comune individuato come capofila. Il programma descrive, per ciascun Comune, le modalità e le tempistiche di realizzazione degli interventi programmati, nonché il piano di riparto delle risorse regionali fra i diversi Comuni.
23. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma di cui al comma 21 e sono ripartite le risorse complessivamente disponibili nella misura massima di 150.000 euro per ciascuna delle due aree individuate dalle lettere a) e b) del comma 21. Sulla base del programma approvato, il Direttore del Servizio competente dispone a favore dei singoli Comuni i conseguenti trasferimenti, che sono destinati all'esclusivo finanziamento di spese correnti. L'erogazione è disposta con successivo decreto, previa comunicazione da parte dei Comuni medesimi dell'avvenuta assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.
24. Per la finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 300.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 125.
25. Al fine di assicurare il recapito dei quotidiani nelle aree del territorio montano in cui non è garantito il servizio gratuito di distribuzione da parte delle società preposte, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Comunità di Montagna per sostenere i relativi oneri in favore del territorio di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
26. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 25 sono presentate dall'1 febbraio all'1 marzo di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di montagna, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it. Le domande sono corredate della relazione descrittiva delle modalità di erogazione del servizio dei Comuni beneficiari e della quantificazione della relativa spesa.
27. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi otto mesi dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
28. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C relativa al comma 125.
29. Al fine di valorizzare l'ambiente montano attraverso il rafforzamento delle iniziative culturali che si svolgono nei siti di pregio naturalistico, l'Amministrazione regionale, nell'anno 2025, è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati senza fini di lucro il cui scopo statutario comprenda la gestione di teatri, per la realizzazione, in collaborazione con il Gruppo Regionale Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia (CAI FVG), di iniziative dirette a sperimentare e potenziare formule innovative di spettacolo nei siti montani.
31. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 29 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna dall'1 febbraio all'1 marzo 2025. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato per singola iniziativa e del cronoprogramma.
32. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
33. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C relativa al comma 125.
34. Nel perdurare della situazione di incertezza sull'andamento dei mercati e sulla fluttuazione dei costi delle fonti energetiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'anno 2025 ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, al fine di continuare a sostenere le famiglie utenti del servizio di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) e di aria propanata a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi riferiti all'anno 2024.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata dai Comuni interessati tramite posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it al Servizio competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Le risorse vengono ripartite tra i Comuni in misura pari al contributo riconosciuto per le spese 2024, per i consumi riferiti all'anno 2023 e finanziati ai sensi dell'
articolo 3, comma 119, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024). Al fine di assicurare uniformità di trattamento, i Comuni erogano il contributo ai titolari dell'utenza secondo regole comuni e nella misura massima di 1,27 euro a metro cubo di aria propanata e di 2,20 euro al metro cubo di GPL in base ai consumi sostenuti nell'anno solare 2024 e rilevabili dalle fatturazioni emesse dal gestore del servizio.
37. Qualora l'importo complessivo delle istanze presentate dagli utenti al singolo Comune sia superiore al contributo concesso, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie comunali nel limite delle risorse stanziate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo concesso previa richiesta del Comune interessato.
38. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C relativa al comma 125.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sostegno all'Università degli Studi di Udine nell'ambito di un progetto di valorizzazione tecnico-scientifica in campo vitivinicolo che può prevedere la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati e che, anche attraverso la realizzazione di un vigneto con vitigni resistenti, tecniche avanzate di preparazione e coltivazione dei terreni, l'impiego di sistemi irrigui di precisione e la produzione di vino "a chilometro zero", è finalizzato a sperimentare un modello di sviluppo sostenibile con valenza ambientale, sociale e formativa.
40. Si considerano spese ammissibili quelle correlate alla messa a dimora del vigneto e alla realizzazione di una cantina, con particolare riferimento alle seguenti voci di costo: personale, collaborazioni e consulenze specialistiche, trasporto, vitto e alloggio, materie prime e beni di consumo, lavorazioni, attrezzature e impianti.
41. La domanda per la concessione del sostegno di cui al comma 39 è presentata, entro il 31 marzo 2025, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva delle iniziative da realizzare e del preventivo di spesa.
42. Previa specifica istanza, il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di garanzie. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione semplificata delle spese in applicazione dell'
articolo 42 della legge regionale 7/2000.
43. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
44. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
46. Per le finalità di cui all'
articolo 3, comma 20, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 45, è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 250.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
47. Al fine di garantire un compiuto adeguamento delle strutture aziendali del settore vinicolo nell'ottica di migliorare il rendimento delle imprese, conseguendo una maggiore competitività soprattutto in termini di risparmio energetico, efficienza e trattamenti sostenibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande ammesse a finanziamento sul bando della misura "Investimenti" del Piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per la Campagna 2022/2023, approvato con la
deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2022, n. 1140, che non hanno rinunciato all'aiuto e che non sono comprese negli elenchi di liquidazione.
48. Le domande di contributo, relative alle tipologie di intervento previste dal predetto bando, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, entro il 15 febbraio 2025, redatte sul modello messo a disposizione sul sito internet della Regione, corredate di un preventivo o, in caso di spese eventualmente già sostenute, della relativa documentazione di spesa.
49. Il contributo è concesso nel rispetto degli articoli 4 e 6 del bando, nonché delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. L'entità del contributo è pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non può in ogni caso superare l'importo ammesso a finanziamento nell'ambito della procedura istruttoria del bando. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
50. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 355.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
51. Al fine di raggiungere una migliore sostenibilità ambientale aziendale tramite l’introduzione di tecniche agricole di precisione e la diffusione di tecnologie funzionali a ridurre l’impatto ambientale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate sul bando per la concessione e l’erogazione di aiuti per l’ammodernamento dei macchinari agricoli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 1 (M2C1), Investimento 2.3: - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, approvato con la
deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2024, n. 111, e modificato con la
deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2024, n. 531, che non sono state ammesse in particolare per la mancata osservanza di aspetti formali nella presentazione della domanda.
52. Per le finalità di cui al comma 51 possono essere presentate domande di contributo relative a investimenti che rispettino il principio “Do No Significant Harm” (DNSH) e che rientrino nella medesima tipologia, di cui all’articolo 7 del bando, per cui era già stata presentata domanda. Le domande sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it, entro il 15 febbraio 2025, redatte sul modello messo a disposizione sul sito internet della Regione, corredate di un preventivo o, in caso di spese eventualmente già sostenute, della relativa documentazione di spesa.
53. Il contributo è concesso nel rispetto degli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del bando, nonché delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. La spesa ammessa non può superare l’importo di 35.000 euro e l’entità del contributo, che non può in ogni caso superare l’importo già richiesto a valere sul bando di cui al comma 51, è calcolato in misura pari al 65 per cento della spesa ammessa o all’80 per cento, in caso di aziende condotte da giovane agricoltore, esclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
54. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 365.000 euro per l’anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
55. Al fine di contenere il diffondersi nei canali di irrigazione e bonifica di specie esotiche invasive vegetali di rilevanza unionale ai sensi del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, nonché al fine di prevenire l’alterazione degli ecosistemi e fenomeni di rallentamento e occlusione dei flussi idrici, l’Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di bonifica le spese per l’eradicazione rapida delle specie invasive.
56. Per le finalità di cui al comma 55, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, sono individuati i tratti dei canali ove sono presenti le specie invasive, nonché le modalità e le tempistiche degli interventi di eradicazione nel rispetto dei Piani di gestione nazionale previsti dal
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive).
57. Gli interventi individuati con le modalità di cui al comma 56 vengono affidati ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti mediante delegazione amministrativa intersoggettiva.
58. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
59. Al fine di promuovere l’ottimale gestione degli immobili attribuiti in gestione alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, come individuati con la
deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 787, il Servizio sistemazioni idraulico-forestali, irrigazione e bonifica è autorizzato a provvedere all’adeguamento funzionale del vivaio forestale “Avons” di Verzegnis in particolare per realizzare un’area logistica idonea al ricovero e alla movimentazione dei mezzi operativi dedicati alle sistemazioni e all’attività di antincendio boschivo.
60. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per il 2025 e di 1.500.000 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
61.
L’Amministrazione regionale, in caso di necessità di lavori e opere di carattere straordinario, urgente e indifferibile, è autorizzata a provvedere:
a) al ripristino dell'efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di bonifica montana, di irrigazione, di sistemazione idraulico - forestale e delle opere di miglioramento fondiario;
b) alla regolazione del deflusso dei corsi d'acqua montani, sconvolti o alterati.
62. Le opere e i lavori di cui al comma 61 sono realizzati sulla base di un processo verbale redatto dal Direttore del Servizio competente e approvato dal Direttore centrale, in cui sono indicate le motivazioni dell'urgenza, la quantificazione sommaria delle spese da sostenere, le procedure da applicare nel rispetto del Codice dei contratti e, in caso di interventi che possono essere oggetto di delegazione amministrativa ai sensi dell'
articolo 51 della legge regionale 14/2002, l'individuazione del soggetto delegatario.
63. Per le finalità di cui al comma 61 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
64.
La
legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 (Interventi d' urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana), è abrogata.
65. Nell'ambito delle finalità di gestione, di controllo e di eradicazione della peste suina africana (PSA) nella specie cinghiale, individuate anche nella
deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2024, n. 520, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i costi per le utenze a carico degli Enti pubblici sulle cui proprietà dovesse essere necessario collocare temporaneamente celle refrigerate mobili per lo stoccaggio delle carcasse nelle more del controllo virologico per la PSA.
66. Il rimborso viene effettuato, previa sottoscrizione di una convenzione tipo approvata con atto del Direttore competente, sulla base dei consumi settimanali medi della cella refrigerante.
67. Per le finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
68. Al fine di valorizzare gli aspetti culturali e didattici connessi alla trasformazione della risorsa forestale in ambiente montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione della nuova falegnameria regionale, nell'ambito del futuro "Polo per la valorizzazione del legno montano" di Pontebba.
69. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 68 è presentata dal Comune di Pontebba alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo foreste@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del preventivo di spesa, del cronoprogramma, nonché dell'impegno a cedere in uso gratuito i locali della falegnameria, una volta realizzati, all'Amministrazione regionale per il periodo di almeno venticinque anni dal collaudo dei lavori. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione del finanziamento, che è erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento dell'importo concesso. La parte restante del finanziamento è erogata sulla base della progressione della spesa entro tre anni dalla data del decreto di concessione, prorogabili a seguito di richiesta motivata del Comune.
70. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
71. Nell'ambito delle finalità di cui all'
articolo 3, comma 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente il Piano di interventi di ripristino, adeguamento e nuova realizzazione di viabilità forestale approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 67 del medesimo articolo.
73. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 917.050 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
74. Il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2025, a scorrere la graduatoria approvata con decreto del Direttore 28 novembre 2024, n. 60695, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della
deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2024, n. 624 (Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi, ai sensi dell'
articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi)).
75. Per le finalità di cui al comma 74 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
76. Il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2025, a scorrere la graduatoria approvata con decreto del Direttore 28 novembre 2024, n. 60318, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2023, n. 057/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'
articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).
77. Per le finalità di cui al comma 76 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
78. Al fine di sostenere il comparto della vallicoltura lagunare anche alla luce delle condizioni climatiche avverse e delle criticità determinate dalle specie ittiofaghe, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese proprietarie o concessionarie di valli da pesca un aiuto straordinario per il rimborso delle spese sostenute, nel periodo dall'1 marzo al 31 agosto 2025, per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione dei pesci allevati.
80. Le domande per i contributi di cui al comma 78 sono presentate entro il 30 settembre 2025, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e corredate della documentazione comprovante le spese effettuate. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo.
81. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorso un anno dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni.
82. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
83. Al fine di promuovere la valorizzazione e la commercializzazione della Pitina e del Pestith, prodotti riconosciuti quali Presidi Slow Food, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel 2025 per realizzare, nelle relative aree di produzione, due distinte manifestazioni ciascuna diretta alla promozione di uno dei due prodotti.
84. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, entro il 31 marzo 2025 dalle organizzazioni che costituiscono articolazioni territoriali di Slow Food Italia, corredata della relazione contenente la descrizione delle attività programmate per l'organizzazione di entrambe le manifestazioni, del preventivo delle spese previste e del cronoprogramma degli eventi.
86. Il contributo è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo di cui al comma 83 può essere erogato in via anticipata, in deroga all'
articolo 39 della legge regionale 7/2000, in misura non superiore all' 85 per cento, senza presentazione di garanzie.
87. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
88. Al fine di continuare a valorizzare la storia e le tradizioni locali legate alle produzioni lattiero-casearie, l'Amministrazione regionale, nel 2025, è autorizzata a concedere a soggetti pubblici e privati contributi straordinari diretti al completamento e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili già destinati a latterie non più utilizzati per finalità produttive, al fine di riutilizzarli quali centri di divulgazione dell'attività casearia, nonché per la fornitura di attrezzature e arredi strettamente connessi all'attività divulgativa.
89.
I contributi sono concessi nella misura massima di 300.000 euro per richiedente e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "
de minimis". L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce spesa ammissibile solo qualora rappresenti un costo per il soggetto richiedente e non può essere dallo stesso recuperata.
90. La domanda per i contributi di cui al comma 88 è presentata dai proprietari degli immobili, che hanno sede e sono operanti sul territorio classificato montano della Regione, ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e che non risultano essere beneficiari dei contributi di cui all'
articolo 3, comma 59, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), e di cui all'
articolo 3, comma 105, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
91.
La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, dall'1 febbraio all'1 marzo 2025, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata:
a) per la manutenzione straordinaria degli immobili, della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato e del cronoprogramma;
b) per la fornitura di attrezzature e arredi, della relazione descrittiva delle modalità di impiego dei beni comprensiva di una planimetria che ne indica la disposizione e, per i soli soggetti privati, di tre preventivi comparabili di cui sarà ammesso quello con il prezzo più basso.
92. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello prevista dall'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
93. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa di 660.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
94. Al fine di garantire un adeguato livello di manutenzione della viabilità e delle infrastrutture comunali nei comuni montani, come individuati dall'Allegato A alla
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di lavori esclusivamente in territorio montano quali, in particolare, il rifacimento della rete viaria, ivi compresa la manutenzione o la realizzazione di opere complementari e infrastrutture a rete.
95. I contributi di cui al comma 94 sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile e, comunque, nella misura massima di 200.000 euro. La spesa ammessa che eccede tale importo rimane a carico del Comune beneficiario e deve essere integralmente rendicontata. I contributi sono cumulabili con altri incentivi pubblici previsti da normative comunitarie, statali e regionali, purché non diversamente stabilito dalle medesime.
96. Le domande di contributo, redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione, sono presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di politiche per la montagna, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it. Ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo all'anno, a pena di inammissibilità delle domande precedenti l'ultima presentata.
97.
Le domande di contributo sono sottoscritte dal legale rappresentante del Comune a pena di inammissibilità e sono corredate della seguente documentazione:
a) relazione sottoscritta dal legale rappresentante ove sono indicate le motivazioni che giustificano la realizzazione dell'opera e la sua localizzazione alla luce delle criticità esistenti;
b) relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori sottoscritti dal responsabile del Servizio tecnico del Comune;
c) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la viabilità e le infrastrutture oggetto di intervento siano classificate comunali e, in caso di viabilità e infrastrutture di proprietà di altri enti pubblici, che il Comune disponga del titolo per realizzare gli interventi;
d) autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione della domanda di contributo deliberata dall'organo competente.
98. Sono considerate spese ammissibili tutte quelle destinate alla realizzazione dell'opera come individuate dal vigente Codice dei contratti pubblici, sostenute dopo la presentazione della domanda, escluse le spese per acquisizione di aree o di immobili.
99. La concessione dei contributi avviene previo procedimento a graduatoria di cui all'
articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo l'applicazione di criteri che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale tenendo conto, in particolare, della zona di svantaggio socio economico in cui ricade il Comune, della popolazione residente e della tipologia di intervento da realizzare.
100. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. I provvedimenti di concessione sono adottati entro i successivi sessanta giorni nel limite delle risorse disponibili. Il termine per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stabilito nel decreto di concessione.
101. Le modifiche all'intervento finanziato che incidono sulle finalità e sui criteri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria sono preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna. A tal fine il beneficiario presenta richiesta allegando la relazione che descrive e motiva le variazioni da apportare e la documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale. L'importo del contributo concesso non può in nessun caso essere aumentato a seguito dell'autorizzazione.
103. L'Amministrazione regionale può provvedere alla concessione dei contributi di cui al comma 94 anche attraverso le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'
articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché con i fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale).
105. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
106. Per consentire il recupero del materiale legnoso che si deposita nel lago di Barcis in forza di eventi meteorici avversi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Barcis un contributo straordinario per l'anno 2025, per gli investimenti necessari a realizzare, in via sperimentale, un sistema di prelievo del materiale galleggiante presente nel bacino, da attuarsi anche in collaborazione con i soggetti deputati alla gestione dei servizi di interesse economico generale in ambito ambientale del territorio.
107. Si considerano spese ammissibili quelle correlate all'acquisto dei macchinari per il recupero del materiale legnoso e alle opere necessarie al deposito e alla preparazione del materiale prelevato per il successivo trasporto nelle sedi di lavorazione.
108. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 106 è presentata entro il 31 marzo 2025, alla Direzione centrale competente in materia di montagna, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva delle iniziative da realizzare con indicazione dell'iter autorizzatorio, del preventivo di spesa relativo ai sistemi tecnologici, del quadro economico e del cronoprogramma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione semplificata delle spese in applicazione dell'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Previa specifica istanza, il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di garanzie.
109. Per le finalità previste dal comma 106 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
110. Al fine di valorizzare la qualità dei prodotti agroalimentari ottenuti con il "Lievito Madre da Rinfresco", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle imprese con sede operativa in regione che hanno aderito o che intendono aderire a organismi consortili di tutela del lievito madre operanti a livello nazionale, un contributo straordinario a sostegno dei costi di certificazione e formazione.
112. I contributi sono erogati per il tramite degli organismi consortili di tutela del lievito madre operanti a livello nazionale, di seguito organismi consortili.
113. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 110 sono presentate dagli organismi consortili entro il 30 giugno 2025 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica, all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it. Alle domande degli organismi consortili sono allegate le domande delle singole imprese richiedenti, redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e corredate della documentazione relativa all'avvenuta adesione ad un organismo consortile ovvero della dichiarazione di impegno di aderire entro sei mesi dalla concessione del contributo, della relazione contenente la descrizione delle attività di formazione da realizzare e delle certificazioni da ottenere, nonché del relativo preventivo di spesa. Il medesimo organismo consortile può presentare un'unica domanda a pena di inammissibilità di quelle presentate in data anteriore.
114. Entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 113, i contributi sono concessi ai beneficiari e, in caso di risorse insufficienti, sono proporzionalmente ridotti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. L'erogazione del contributo per i beneficiari che si sono impegnati ad aderire agli organismi consortili è subordinata all'avvenuta adesione entro il termine di cui al comma 113 da dimostrare in sede di rendicontazione.
115. Per la finalità di cui al comma 110 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
117. Per la finalità di cui al
comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 9/2005, come sostituito dal comma 116, è destinata l'ulteriore spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
118. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi inseriti nel Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 (PS PAC), di cui al
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere anche attraverso finanziamenti integrativi regionali le spese per l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione, l'informazione e la comunicazione delle attività realizzate a livello regionale nell'ambito del CSR.
119. Per le finalità di cui al comma 118 è destinata la spesa complessiva di 3.660.000 euro suddivisa, in ragione di 366.000 euro per l'anno 2025, di 961.360 euro per l'anno 2026 e di 2.332.640 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
120. Al fine di garantire il totale e definitivo completamento dei lavori di costruzione e manutenzione straordinaria inerenti il Centro di promozione del Prosecco, di seguito Centro, di cui all'
articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), realizzato nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo per la valorizzazione della DOC Prosecco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al gestore della struttura un contributo straordinario dell'importo massimo di 40.000 euro.
122. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 120 è presentata, entro l'1 marzo 2025, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa, del preventivo di spesa dell'intervento, nonché della documentazione comprovante la disponibilità dei beni fino al completamento dei lavori e l'assenso ai medesimi del proprietario dell'immobile.
123. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
124. Per le finalità di cui al comma 120 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125.
125. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1La denominazione del Club Alpino Italiano - Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) a partire dal 15 giugno 2024 è Gruppo Regionale Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia (GR CAI FVG), come da statuto adottato dal Comitato centrale di indirizzo e controllo, con proprio Atto n. 46 del 15/6/2024 e approvato con DPReg. 10/7/2024, n. 088/Pres. (B.U.R. 24/7/2024, n. 30).
Art. 4
(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, alle imprese aventi sede sul territorio regionale, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, con un'intensità del 75 per cento rispetto alla spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 50.000 euro per scarichi caratterizzati da un carico inquinante fino a cento abitanti equivalenti e con un'intensità del 100 per cento rispetto alla spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 70.000 euro per scarichi caratterizzati da un carico inquinante superiore a cento abitanti equivalenti.
4. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di risorse idriche, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
5. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
7. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione allo svolgimento dell'attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
8. Al fine di effettuare gli interventi di mitigazione degli effetti dei deflussi discontinui (hydropeaking) del fiume Isonzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia un contributo straordinario finalizzato a finanziare il secondo lotto funzionale relativo ai lavori di adeguamento della traversa di Piuma, di realizzazione della soglia di Straccis e di sfruttamento della ex cava Postir in Comune di Sagrado, conseguenti ai monitoraggi e agli studi sullo stato delle acque del fiume Isonzo, condotti nell'ambito del Progetto Interreg Italia-Slovenia GREVISLIN.
9. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 8, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa, è presentata dal Consorzio di bonifica della Venezia Giulia, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 12.100.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 6.600.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni un contributo fino all'importo massimo di 3 milioni di euro per la realizzazione di condotte destinate al convogliamento di acque meteoriche.
13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di risorse idriche, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
14. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
15.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, laddove applicabile, contributi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici di proprietà del Comune adibiti ad uso pubblico ubicati nel territorio regionale concernenti:
a) la progettazione e realizzazione di interventi di risparmio energetico;
b) la progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, destinati all'autoconsumo, ai sensi dell'
articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
16. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, la tipologia di intervento finanziabile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 15.
17. I Comuni presentano le domande di concessione dei contributi di cui al comma 15 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 16.
18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 15 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
19. Ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 300.000 euro, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi e di giardini botanici nei centri abitati, compresa la realizzazione di sistemi di sicurezza per la protezione delle aree stesse e di parchi giochi inclusivi.
20. Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile per le specifiche tipologie di spesa, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 19.
21. I Comuni presentano le domande di concessione dei contributi di cui al comma 19 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 20.
22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino all'importo massimo di 100.000 euro a favore di enti del Terzo settore di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), dedicati alla cura degli animali selvatici e di affezione, a sostegno delle spese di progettazione e di realizzazione di interventi di efficientamento ecologico da effettuare nelle sedi situate sul territorio regionale, che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico e, qualora siano presenti aree verdi di pertinenza, la riqualificazione delle stesse.
26. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 24 sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di energia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari destinate esclusivamente a uso abitativo privato, anche costituite in condominio, un contributo fino all'importo massimo di 7.500 euro, a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di sistemi di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche.
30. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 28 corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di gestione di risorse idriche, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono definite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 28, le spese ammissibili, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi.
31. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, alle imprese aventi sede sul territorio regionale, un contributo fino all'importo massimo di 15.000 euro, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di sistemi di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche.
34. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 32 corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di gestione di risorse idriche, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono definite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 32, le spese ammissibili, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi.
35. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
36. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
37. Per le finalità di cui al comma 32, in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
38. Ai fini della tutela e della conservazione del patrimonio speleologico e, in particolare, dell'ecosistema delle grotte, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni proprietari di grotte ubicate sul territorio regionale, nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti per la progettazione e per la realizzazione, in conformità alle "Linee guida U.I.S. per la gestione delle grotte turistiche" del 3 novembre 2014, di interventi di adeguamento e di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione esistenti all'interno delle grotte.
40. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 38 corredate della documentazione tecnica e del quadro economico dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di geologia, nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.
41. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Medea, a sostegno dei maggiori oneri per la rimozione dell'amianto dall'edificio della scuola primaria situato in via Scuole 2, conseguenti all'aumento della quantità di materiale contaminato da fibre contenenti amianto rinvenuto. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti anteriormente alla presentazione della domanda di concessione del contributo.
44. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico dell'intervento.
45. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
46. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
48. Le modalità di gestione delle pratiche contributive delegata alle Camere di commercio ai sensi del comma 47 e l'assegnazione delle risorse alle stesse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinate da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
49. In deroga al regolamento di cui all'
articolo 4, comma 31, della legge regionale 25/2016, per l'anno 2025, i termini per la presentazione alle Camere di commercio, delle domande di concessione dei contributi di cui al comma 47 sono fissati con decreto del Direttore della struttura competente in materia di disciplina della gestione dei rifiuti e dei siti inquinati.
50. Per le finalità di cui al
comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 25/2016, in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive previsto dal comma 47, è destinata la spesa complessiva di 375.000 euro, suddivisa in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
53. Nell'ambito dei contratti di fiume, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni attraversati da fiumi, un contributo fino all'importo massimo di 150.000 euro per la realizzazione di scivoli in corrispondenza delle briglie lungo i fiumi stessi.
55. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 53, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e del quadro economico della spesa, sono presentate a seguito di avviso emesso con decreto del Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
56. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di concessione dei contributi di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), presentate nel 2024 a seguito dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio gestione risorse idriche 7 marzo 2024, n. 10691/GRFVG, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 20 marzo 2024, n. 12.
58. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 13/2023, in considerazione di quanto previsto al comma 57, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
60. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, in considerazione di quanto previsto al comma 59, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
61.
Al comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<
per la realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<
, compreso l'acquisto dell'area interessata dall'intervento>>;
b)
dopo le parole <<
manutenzione straordinaria>> sono inserite le seguenti: <<
, l'adeguamento al fine della raccolta dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde>>.
62. Per le finalità di cui al
comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 29/2018, come modificato dalla lettera a) del comma 61, è destinata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
63. Al fine di favorire l'impiego di processi sostenibili sotto il profilo ambientale nell'ambito domestico e industriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pradamano un contributo straordinario per l'attuazione di un progetto pilota consistente nell'acquisto di filtri per le lavatrici idonei a trattenere le microplastiche rilasciate dai tessuti, nella distribuzione alle persone fisiche residenti nel territorio comunale aderenti volontariamente al progetto, nel monitoraggio delle acque nel punto di recapito finale del sistema fognario e depurativo, nonché in una campagna di comunicazione e sensibilizzazione.
64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva del progetto, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti le modalità per la comunicazione degli esiti del monitoraggio, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
65. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella D di cui al comma 86.
67. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 6, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 66, è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2025 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
68.
Al comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<
a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche>> sono inserite le seguenti: <<
e delle associazioni culturali>>;
b)
le parole <<
alla pratica ludico sportiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<
alle attività statutarie>>.
69.
Al
comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 13/2022 le parole <<
a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.>> sono sostituite dalle seguenti: <<
. Con regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari, le tipologie di interventi finanziabili e le relative spese ammissibili e sono individuate le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 8, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.>>.
70. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 8, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 68, è destinata la spesa 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
72. Per le finalità di cui all'
articolo 3 della legge regionale 5/2024, in considerazione di quanto previsto al comma 71, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
74. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 73, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
75. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nell'ambito degli eventi GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della cultura 2025 un contributo straordinario per un importo massimo di 100.000 euro finalizzato alla realizzazione di un progetto pilota consistente nella sostituzione di uno spettacolo pirotecnico previsto in un evento pubblico, con uno spettacolo di luci non inquinanti.
77. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 76, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
78. I contributi di cui al comma 76 sono concessi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'
articolo 36 comma 4, della legge regionale 7/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
79. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla
legge regionale 7/2000.
80. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna della Carnia un contributo straordinario per i lavori di completamento delle opere di messa in sicurezza e protezione della colonia Casa dei Salesiani in località Pierabech nel Comune di Forni Avoltri.
82. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata alla Direzione difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
83. Per le finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
84. Con decreto del dirigente della struttura competente in materia di rifiuti è disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2024, n. 0123/Pres (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 19 a 23, della
legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024)), per eventi ecosostenibili da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della istanza ed entro il 31 dicembre 2025.
85. Per le finalità di cui all'
articolo 4, comma 19 della legge regionale 16/2023, in considerazione di quanto previsto al comma 84, è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 1.300.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026, ed è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86.
86. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella D.
Art. 5
(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare cartellonistica illustrativa, completa di struttura portante, digitalmente connessa al sito internet istituzionale dell'Amministrazione militare sul quale sono pubblicati periodicamente i calendari delle esercitazioni militari nelle aree addestrative dell'intero territorio regionale.
2. L'Amministrazione regionale definisce la quantità e qualità delle forniture di cui al comma 1, previo accordo con l'Amministrazione militare, alla quale vengono messe a disposizione per la posa in opera.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con il procedimento a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), contributi agli Enti locali per garantire la tempestiva realizzazione e la piena funzionalità di opere già finanziate con risorse del PNRR e del PNC, nonché per interventi strettamente necessari al completamento e al miglioramento delle stesse.
5. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 4.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 3.720.000 euro per l'anno 2025, a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.
10. Al fine di dare attuazione ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica per gli anni 2025-2027, l'Ente di decentramento regionale di Pordenone, nell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, ai sensi degli articoli 29, comma 2, e 30, comma 1, della
legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è autorizzato, sentita la Conferenza territoriale per l'edilizia scolastica, ad acquisire in proprietà aree e immobili ubicati nel Comune di Spilimbergo, aventi caratteristiche idonee alla realizzazione di un istituto scolastico di secondo grado.
11. Per le finalità di cui al comma 10, in relazione a quanto disposto dagli articoli 29, comma 2, e 30, comma 1, della
legge regionale 21/2019, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
12. In attuazione del disposto di cui all'
articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), a decorrere dalla data di acquisizione del Ramo Amministrazione Agevolazioni Casa, la gestione del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, di seguito Fondo, di cui all'
articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è affidata a FVG PLUS SpA.
13. Le disponibilità residue del Fondo, giacenti presso BCC Financing S.p.A. alla data di cui al comma 12, sono trasferite a FVG PLUS SpA su apposito conto fruttifero intestato al Fondo.
14. FVG PLUS SpA è autorizzata a subentrare a BCC Financing S.p.A. nelle convenzioni già stipulate tra la stessa e le banche convenzionate per l'operatività del Fondo. Con deliberazione della Giunta regionale, e in osservanza delle prescrizioni di cui al relativo regolamento attuativo vigente alla data di acquisizione di cui al comma 12, saranno definite le modalità di gestione per il funzionamento del Fondo.
16. Nell'ambito della gestione del Fondo, FVG PLUS SpA esercita anche le attività di controllo e verifica inerenti e conseguenti alla concessione delle garanzie del Fondo, nonché l'attività stragiudiziale finalizzata al recupero dei crediti del Fondo.
17. Per le finalità di cui all'
articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale 4/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
18.
Alla legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<
le disposizioni che seguono>> sono sostituite dalle seguenti: <<
specifiche determinazioni assunte con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c)>>;
2)
al comma 3 le parole <<
gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se>> sono sostituite dalle seguenti: <<
i titolari della Carta europea della disabilità, nonché gli utenti>>;
3)
al comma 4 le parole <<
Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Le modalità di fruizione dei titoli di viaggio agevolati sono stabilite>>;
b)
al comma 1 bis dell'articolo 40 le parole <<
e quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria>> sono soppresse e dopo le parole <<
previa presentazione>> sono inserite le seguenti: <<
, entro il mese di settembre dell'anno antecedente la concessione,>>.
19. Per le finalità di cui all'
articolo 34 della legge regionale 23/2007 e per gli effetti previsti dal disposto di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera a) del comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'
articolo 47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, a concludere accordi e stipulare contratti con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) per il subentro della medesima alla Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l., nella gestione della rete ferroviaria di proprietà regionale, di cui all'
articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), nel quadro di un'operazione di cessione del corrispondente ramo d'azienda della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. sulla base della due diligence di cui all'Accordo sottoscritto tra la Regione, Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. e RFI in data 6 agosto 2020.
21. Dalla data del subentro restano attribuite alla Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. le competenze e le funzioni svolte quale impresa ferroviaria, ai sensi dell'
articolo 40 della legge regionale 23/2007, nonché la gestione dei beni, degli impianti e delle infrastrutture non oggetto del subentro e della corrispondente cessione del ramo d'azienda di cui al comma 20.
22. Alla definizione degli oneri connessi alla gestione di cui al comma 20 si provvede, ai sensi del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico), attraverso uno o più contratti di programma.
23. Per le finalità di cui ai commi 20 e 22 è destinata la somma complessiva di 9.672.300 euro, suddivisa in ragione di 1.029.600 euro per l'anno 2025, 1.395.900 euro per l'anno 2026, 2.091.100 euro per l'anno 2027, 2.555.300 euro per l'anno 2028 e di 2.600.400 euro per l'anno 2029, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la somma complessiva di 18.304.000 euro, suddivisa in ragione di 3.234.000 euro per l'anno 2025, 5.225.000 euro per l'anno 2026, 5.115.000 euro per l'anno 2027, 2.365.000 euro per l'anno 2028 e in 2.365.000 euro per l'anno 2029, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
25.
All'articolo 5 della legge regionale 7/2024, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 186 è sostituito dal seguente:
<<186. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici o privati aventi residenza, sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia per i costi sostenuti a seguito dell'obbligo imposto dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia di effettuare scavi archeologici propedeutici o conseguenti a cantieri, opere pubbliche e ogni altro intervento sul territorio regionale soggetto alle predette prescrizioni.>>;
b)
il comma 187 è sostituito dal seguente:
<<187. Il contributo di cui al comma 186 è concesso nella misura massima di 10.000 euro per cantiere, intervento o lotto di opera pubblica. Sono ammessi a contributo anche i costi già sostenuti nell'anno a cui si riferisce il bando di cui al comma 189.>>;
c)
il comma 189 è sostituito dal seguente:
<<189. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 186, in seguito a un bando da approvarsi entro il 15 ottobre, con il quale sono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente corredata del preventivo di spesa o fattura.>>.
26. Per le finalità di cui all'
articolo 5, comma 186, della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 25, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.
27.
Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, è autorizzata ad assegnare d'ufficio agli Enti di decentramento regionale le seguenti somme per spese correnti, comprensive delle risorse già concesse sulle seguenti annualità:
a)
per l'anno 2025:
1) 6.134.964,11 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 13.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 1.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 2.757.108,86 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b)
per l'anno 2026:
1) 6.300.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 13.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 1.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 2.357.108,86 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
c)
per l'anno 2027:
1) 6.300.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 13.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 1.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 2.590.539,88 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.
28. Per le finalità di cui al comma 27 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
29.
Per le medesime finalità richiamate al comma 27, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio agli Enti di decentramento regionale, le seguenti somme per spese in conto capitale:
a)
per l'anno 2025:
1) 2.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 3.935.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 0,00 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 230.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b)
per l'anno 2026:
1) 1.100.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 15.950.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 0,00 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 180.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
c)
per l'anno 2027:
1) 3.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 22.400.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 2.421.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 30.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.
30. Per le finalità di cui al comma 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
31. Ai fini di garantire il pieno recupero funzionale dell'immobile denominato Palazzo Scarpa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gemona del Friuli un contributo straordinario, a integrazione delle risorse destinate dall'
articolo 10, comma 35, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento di bilancio per gli anni 2021-2023).
32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del quadro economico, nonché della relazione descrittiva dell'intervento e del relativo cronoprogramma. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella E di cui al comma 78.
34. Al fine di garantire la protezione acustica di abitazioni e attività economiche situate nei pressi delle linee ferroviarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, in attuazione dell'
articolo 9, comma 11, del decreto legislativo 111/2004 apposite convenzioni con RFI per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione di barriere fonoassorbenti.
35. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati i criteri di selezione degli interventi di cui al comma 34. Possono essere finanziati anche interventi ricompresi nei "Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" redatti da RFI ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore), e del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), qualora non già finanziati con risorse statali.
37. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per il 2025 e di 200.000 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella E di cui al comma 78.
38. Al fine di favorire l'attivazione di azioni coordinate nel quadro di una visione strategica e integrata finalizzata allo sviluppo e alla tutela del territorio montano con ricadute positive su ambiente, prevenzione del rischio e sicurezza, rilancio dell'economia locale e contrasto allo spopolamento delle zone montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Comunità di montagna della Regione per interventi di manutenzione ordinaria delle strade di proprietà dei Comuni facenti parte delle medesime Comunità, diversi dagli interventi oggetto di finanziamento ai sensi dell'
articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali).
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio infrastrutture e opere strategiche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, corredata di una relazione preliminare di sintesi degli interventi da realizzarsi a cura dei Comuni. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo massimo concedibile per singola Comunità di montagna è pari a 60.000 euro, secondo la disponibilità delle risorse.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.
41. Al fine di tutelare il patrimonio culturale e di interesse religioso regionale e di evitarne il deterioramento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni per la sistemazione delle tombe monumentali e lapidi commemorative edificate entro l'anno 1950.
42. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità, entro il 30 marzo di ogni anno, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, del quadro economico e del relativo cronoprogramma.
43. I contributi di cui al comma 41 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, nella misura massima di 40.000 euro a Comune, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale.
45. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle associazioni senza scopo di lucro con sede legale o locale nel territorio regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, impianti di accumulo di energia elettrica o impianti solari termici a servizio di immobili di proprietà situati nel territorio regionale.
48. I soggetti indicati al comma 46 possono presentare domanda per immobili aventi categoria catastale B. Ogni soggetto può presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento prevista nel bando e per lo stesso immobile è ammessa una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento.
49. Il bando di cui al comma 47 disciplina le tipologie degli interventi e l'importo dell'incentivo, le modalità, i termini, le condizioni e i requisiti per l'accesso, per la presentazione delle domande, per la presentazione della rendicontazione e l'erogazione dell'incentivo, anche in deroga alle disposizioni contenute nel
Capo XI della legge regionale 14/2002.
51. Gli incentivi di cui al comma 47 sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.
52. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 689.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.
53.
All'articolo 5 della legge regionale 7/2024, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 57 è sostituito dal seguente:
<<57. Al fine di promuovere l'infrastrutturazione verde e la conservazione del paesaggio, l'Amministrazione regionale sostiene i progetti dei Comuni in cui si prevede l'attuazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione di spazi verdi urbani e non, ove siano alternativamente presenti alberi monumentali, alberi notevoli ovvero filari arborei di particolare pregio storico-paesaggistico, nonché la fruibilità e conoscenza degli stessi a vantaggio della collettività.>>;
b)
al comma 58 le parole <<
la selezione, il reimpianto e la manutenzione delle essenze arboree e arbustive esistenti, l'impianto di nuove essenze, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano>> sono sostituite dalle seguenti: <<
la cura delle essenze arboree esistenti, l'eventuale reintegro delle piante ove mancanti nei gruppi o filari, l'arredo urbano>>.
54. Per le finalità di cui al comma 53 e in relazione a quanto disposto dall'
articolo 5, comma 59, della legge regionale 7/2024, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Chiusaforte per l'acquisto del fabbricato "ex Caserma Bortolussi" sito in località Sella Nevea. Le risorse sono concesse su domanda del Comune da presentare alla struttura competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
56. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.
57. Al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza stradale per mezzo dell'ottimizzazione delle condizioni di visibilità, nonché il contestuale risparmio sui costi di manutenzione ordinaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni associati ai Consorzi di Tutela DOC Collio e DOC Friuli Colli Orientali e Ramandolo, un contributo complessivo di 50.000 euro a sostegno di un progetto pilota volto alla realizzazione di strutture pubblicitarie all'interno delle rotatorie stradali, che abbiano a oggetto la promozione dei prodotti enogastronomici del territorio regionale.
58. I contributi di cui al comma 57 possono essere ottenuti previa stipula di una convenzione con l'Unione dei Consorzi Vini DOC del Friuli Venezia Giulia (UniDOC FVG) e con l'ente competente alla gestione e manutenzione della strada ove debbano essere realizzate le opere, con la quale vengano individuate le rotatorie prescelte.
59. Il progetto pilota di cui al comma 57, elaborato congiuntamente dagli enti interessati, è presentato da UniDOC FVG alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa analitico. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in un'unica soluzione e senza garanzia in deroga all'
articolo 39 della legge regionale 7/2000. Tra le spese ammissibili rientra anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se non recuperabile.
60. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.
61. L'Amministrazione regionale ripartisce ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, operanti nel periodo dall'1 gennaio 2001 al 12 giugno 2020, risorse statali di cui alla
legge 22 aprile 2005, n. 58 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica) e alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non ancora erogate, per un importo pari a 47.695.385,06 euro, secondo modalità definite con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di trasporti.
62. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 47.695.385,06 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 5.
63. L'Amministrazione regionale concede al gestore dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e marittimi su bacino unico regionale un contributo straordinario al fine di sostenere il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Regione, in coerenza con le priorità individuate a livello nazionale.
64. Il contributo straordinario di cui al comma 63 è destinato a sostenere azioni sul personale, anche di futura assunzione, al fine di assicurare una attrattività delle mansioni operative direttamente connesse alla realizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e più in generale altre azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza e della qualità dei servizi per i cittadini.
65. La concessione di cui al comma 63 è disposta con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di trasporti, tenuto conto degli equilibri contabili, con indicazione delle modalità di attribuzione alle singole consorziate, con un riparto a valere sulla annualità 2025.
66. Per le finalità previste dal comma 63 è destinata la spesa di 9.906.643,13 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Corno di Rosazzo al fine di ripristinare lo stato della "Strada del Bosco Romagno", che unisce i Comuni di Corno di Rosazzo e Cividale del Friuli in un contesto paesaggistico di rilevante interesse regionale.
68. Per le finalità di cui al comma 67 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico.
69. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
70. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al Comune di Fogliano Redipuglia la quota di contributo statale residua dell'assegnazione già concessa e relativa all'intervento "Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra la S.R. n. 305 e la S.P. n.1 al km 11+400 della S.R. n. 305 e realizzazione di passaggi pedonali in località Fogliano Redipuglia", di cui al Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) - 2° Programma di attuazione - (CUP: E71B10000100002), nei limiti dell'importo di 116.242,74 euro, al fine di garantire il completamento dell'opera entro il termine dello stato di avanzamento dei lavori previsto dal cronoprogramma.
72. L'anticipazione di cui al comma 71 è rimborsata mediante compensazione con l'assegnazione statale spettante alla Regione per l'annualità 2024 e comunque non oltre il 2027.
73. L'anticipazione di cui al comma 71 è concessa e contestualmente liquidata al Comune di Fogliano Redipuglia in un'unica soluzione, previa presentazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture, corredata della dichiarazione attestante la progressione delle spese sostenute e da sostenere per l'anno 2025, relative alle obbligazioni giuridiche assunte e da assumere, entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
74. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 116.242,74 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78.
75. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 72, previste in complessivi 116.242,74 euro per l'anno 2027, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
76.
All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. I proprietari residenti, o titolari di unità produttiva nell'intero compendio castellano alla data del 6 maggio 1976, hanno titolo a vedersi attribuiti in proprietà piena ed esclusiva gli immobili secondo le superfici e i volumi stabiliti all'articolo 2, comma 2, lettera g), del Piano di intervento urbanistico - edilizio approvato con
deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 1993, n. 2012.>>;
b)
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
<<8 bis. Al fine di garantire nell'ambito del compendio castellano di Colloredo di Monte Albano la maggiore funzionalità tra corpi di fabbrica con destinazione pubblica e corpi di fabbrica con destinazione privata, l'attribuzione in proprietà avviene esclusivamente nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo.
8 ter. Ai proprietari non residenti nel compendio castellano di Colloredo di Monte Albano alla data del 6 maggio 1976, aventi diritto alla riassegnazione di uno o più immobili in proprietà, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del Piano di intervento urbanistico - edilizio, la proprietà viene attribuita previa corresponsione di un prezzo di cessione che tiene conto del costo di costruzione, come risultante nel progetto esecutivo in via di realizzazione. Dal costo di costruzione sono dedotte le spese riferite alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
8 quater. Dal prezzo di cessione determinato ai sensi del comma 8 ter è dedotto il contributo spettante a ciascuno sulla base delle norme di cui alla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni.
8 quinquies. La disciplina di cui al comma 8 ter si applica anche ai proprietari di unità immobiliari adibite a festeggiamenti, mostre e manifestazioni simili, considerate unità ad uso abitativo non utilizzate effettivamente e direttamente alla data degli eventi sismici.
8 sexies. Gli immobili di cui ai commi precedenti sono attribuiti in proprietà a condizione che non siano alienati per un periodo di 10 anni.>>.
77. Le entrate derivanti dal disposto di cui al
comma 8 ter dell'articolo 3 della legge regionale 66/1991, come introdotto dalla lettera b) del comma 76, affluiscono al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
78. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella E.
Art. 6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia del Ministero competente in materia di istruzione, un contributo per le attività di organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione dell'evento sportivo di cui al comma 1 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
5. Per le finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
7. Per le finalità di cui al comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
9. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
10. L'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC può utilizzare le risorse di cui all'
articolo 12 bis, comma 6, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), anche per la concessione ai sottoscrittori degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 12 bis, comma 4, di contributi finalizzati alla realizzazione delle attività previste negli accordi medesimi.
11. In attuazione di quanto disposto dal comma 10, negli accordi di collaborazione sono definiti l'ammontare massimo dei contributi, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione e le modalità di erogazione dei contributi stessi.
12. Per le finalità di cui al comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
13.
Per l'anno 2025 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all'articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 27,5 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
b) 25,2 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) 20,5 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;
d) 26,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
14. Per le finalità di cui al comma 13 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
16. Le risorse stanziate per l'anno 2025 per la concessione dei contributi a sostegno dei musei vengono ripartite tra i musei di cui al comma 15 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
17. Per le finalità di cui al comma 15 i musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2025 e di un prospetto delle relative spese.
18. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
19. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso.
20.
Sono ammissibili le spese correnti generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2025 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei musei sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) i lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
j) la retribuzione lorda del personale interno al museo per un importo non superiore alla somma delle spese indicate alle lettere da a) a i).
21. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
22. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro, per l'allestimento di spazi espositivi all'interno di edifici pubblici.
24. I contributi di cui al comma 23 sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 23, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
25. Per le finalità di cui al comma 23 i Comuni presentano, nel periodo compreso tra il 3 e il 31 marzo di ogni anno, al Servizio competente in materia di beni culturali, domanda corredata di una relazione illustrativa dell'intervento che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
26. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
27. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali, per un importo almeno pari al contributo concesso, entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del
Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
28. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 1.550.000 euro, suddivisa in ragione di 550.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
29. Nella prospettiva della completa attuazione della riforma del settore museale regionale e al fine di stimolare le capacità progettuali delle istituzioni museali in vista di una possibile inclusione nel Sistema museale regionale o del riconoscimento della qualifica di museo a rilevanza regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai musei pubblici e privati aventi sede in Regione con l'esclusione di quelli individuati dall'
articolo 13, comma 1, della legge regionale 10/2020 e dei musei statali, contributi a sostegno dei programmi di attività dei musei medesimi.
30. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la loro coerenza con le finalità di cui al comma 29, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
31. Per le finalità di cui al comma 29 i musei ivi individuati, nel periodo compreso tra il 3 e il 31 marzo di ogni anno, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2025 e di un prospetto delle relative spese. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, copia dello statuto o del regolamento del museo.
32. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo fanno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
33. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun museo entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso.
34.
Sono ammissibili le spese correnti generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2025 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei musei sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) i lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
j) la retribuzione lorda del personale interno al museo per un importo non superiore alla somma delle spese indicate alle lettere da a) a i).
35. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione e ai sensi del
Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
36. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei musei pubblici o privati con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento o alla ristrutturazione edilizia, al rinnovo di allestimenti e all'acquisto di attrezzature dei musei medesimi, nonché per interventi di ordinaria manutenzione.
38. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 37, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
39. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata, ai sensi del
Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000, dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato.
40. Per l'ottenimento del finanziamento gli enti di cui al comma 37, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, che determina l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definisce le spese ammissibili e stabilisce i termini e le modalità di presentazione, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
41. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
42. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata, altresì, la spesa complessiva di 7.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
44. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni dal 2020 al 2025 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2026.
45. Per le finalità di cui all'
articolo 30 della legge regionale 23/2015, in relazione a quanto disposto dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai musei civici aventi sede in Regione contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro, per interventi di manutenzione e di restauro delle collezioni conservate nei musei medesimi.
47. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 46, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
48. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 46 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "Manutenzioni collezioni museali".
49. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo tra il giorno 3 e il 31 marzo di ogni anno e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di una relazione illustrativa delle attività di manutenzione delle collezioni che si intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
50. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
51. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente beneficiario.
52. La spesa relativa ai contributi di cui al comma 46 è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato, ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 7/2000.
53. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai musei civici aventi sede in Regione contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro, per l'acquisizione di opere d'arte per l'arricchimento delle proprie collezioni.
55. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la coerenza dell'acquisizione con gli obiettivi previsti dal comma 54, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
56. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Acquisizione opere d'arte".
57. La domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di una sintetica descrizione delle opere che si intende acquisire, di una perizia di stima e dell'importo richiesto.
58. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
59. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente beneficiario.
60. La spesa relativa ai contributi di cui al comma 54 è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato, ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 7/2000.
61. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle biblioteche civiche aventi sede in Regione contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 70.000 euro, per l'acquisizione di opere letterarie di grande interesse storico culturale o di fondi documentari funzionali al proprio settore di competenza.
63. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la coerenza dell'acquisizione con gli obiettivi previsti dal comma 62, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
64. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it dalla casella di posta elettronica certificata dell'ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Acquisizione opere letterarie".
65. La domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di una sintetica descrizione delle opere o fondi che si intende acquisire, di una perizia di stima e dell'importo richiesto.
66. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
67. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente beneficiario.
68. La spesa relativa ai contributi di cui al comma 62 è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato, ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 7/2000.
69. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori di biblioteche facenti parte dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., e agli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo, contributi fino a un massimo di 100.000 euro per interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza, nonché per l'installazione, la sostituzione o l'adeguamento di impianti antincendio a gas.
71. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 70, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
72. Per l'ottenimento del contributo gli enti di cui al comma 70, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
73. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
74. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali, per un importo almeno pari al contributo concesso, entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del
Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000.
75. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
76. Al fine di garantire la massima efficienza possibile nella valorizzazione del patrimonio culturale del sito UNESCO di Aquileia, il necessario supporto nell'accompagnamento del progetto pilota inerente l'ufficio unico per Aquileia e il buon andamento e la gestione operativa del medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della Fondazione Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG, ivi compresa la messa a disposizione di personale qualificato.
77. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa complessiva di 105.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione culturale Amici di Almerigo ETS di Milano per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi, che si svolgono a Trieste, correlati al Premio Giornalistico Almerigo Grilz, rivolto a giovani giornalisti e reporter di età inferiore a 40 anni.
79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
80. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese, che sono ammissibili anche se sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda. Al procedimento contributivo si applicano gli
articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'
articolo 26 della legge regionale 16/2014, emanato con
decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 039/Pres.
81. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
83. Per le finalità di cui all'
articolo 6, commi da 58 a 62, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 82, è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
84.
All'articolo 6 della legge regionale 16/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 145 è sostituito dal seguente:
<<145. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 144 è presentata dall'1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno al Servizio competente in materia di sport, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. La domanda è presentata nell'anno della ricorrenza di cui al comma 144.>>;
b)
il comma 147 è sostituito dal seguente:
<<147. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 144, nonché l'ammissibilità delle spese.>>;
c)
al comma 148 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<
Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno della ricorrenza di cui al comma 144.>>.
85. Per le finalità di cui all'
articolo 6, comma 144, della legge regionale 16/2023, in relazione alle modifiche di cui al comma 84, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
87. Per le finalità di cui all'
articolo 6, comma 35, della legge regionale 16/2023, in relazione alle modifiche di cui al comma 86, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Università degli Studi di Trieste per l'organizzazione e la realizzazione del Festival della ricerca scientifica "Trieste Next".
89. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
90. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda. Al procedimento contributivo si applicano gli
articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della
legge regionale 16/2014, emanato con
decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.
91. Per le finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
92.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione su impianti sportivi comunali, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco indicati:
a)
Comune di Precenicco: 500.000 euro per interventi sul campo comunale "Franco Comisso";
b)
Comune di Ronchis: 300.000 euro per l'intervento di realizzazione di una struttura prefabbricata polivalente.
93. I Comuni di cui al comma 92 presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
94. L'assegnazione del contributo di cui al comma 92 assolve, per il Comune beneficiario, alle finalità di cui all'
articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla
legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi a valere sulle risorse per il triennio 2026-2028.
95. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni singoli o associati e ad associazioni senza fini di lucro proprietarie o concessionarie dei terreni interessati contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro, per la realizzazione o l'integrazione, anche tramite concessionari, di investimenti finalizzati alla promozione turistico-culturale dei territori consistenti nell'allestimento all'aperto di parchi culturali contenenti la riproduzione, anche miniaturizzata, di strutture storiche e preistoriche.
97. I contributi di cui al comma 96 sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 96, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
98. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di beni culturali in seguito a un bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima del termine di presentazione della domanda.
99. Per le finalità di cui al comma 96 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
100. I Comuni ai quali sono state trasferite le risorse finanziarie per la concessione di contributi per la manutenzione o il restauro di affreschi visibili dalla pubblica via qualora, dopo aver pubblicato almeno tre bandi o avvisi per la concessione dei contributi medesimi, non abbiano concesso tutte o parte delle risorse loro trasferite, sono autorizzati a utilizzare le risorse non concesse per la realizzazione diretta di interventi di manutenzione o di restauro di affreschi di proprietà comunale.
101. Per le finalità di cui al comma 100 i Comuni che intendano realizzare gli interventi di manutenzione o di restauro degli affreschi trasmettono al Servizio competente in materia di beni culturali apposita istanza contenente una relazione degli interventi che intendono realizzare e il relativo preventivo di spesa, nonché gli elementi identificativi dei bandi o degli avvisi pubblicati.
102. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificata la regolarità formale e la completezza dell'istanza, provvede a fissare con decreto i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 7/2000.
103. Le risorse trasferite, qualora non precedentemente erogate, possono essere erogate anticipatamente in unica soluzione su richiesta del Comune beneficiario.
104. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale archeologico della Regione e portare alla luce siti e reperti non ancora rinvenuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni del Friuli Venezia Giulia e alle associazioni aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia per l'effettuazione di campagne di ricerca consistenti in ricerche e scavi archeologici dati in concessione, ai sensi dell'
articolo 89 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e nella realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali relativi a tali ricerche e scavi.
105. Ciascuno dei soggetti legittimati a presentare domanda ai sensi del comma 104 può presentare una sola domanda di contributo per l'anno 2025. Il contributo di cui al comma 104 è concesso nella misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 15.000 euro per campagna di ricerca.
106. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 104, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
107. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 104, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione nel quale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande e definite le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché del preventivo di spesa.
108. Per le finalità di cui al comma 104 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
109. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pordenone al fine di favorire attività di co-progettazione o per azioni legate alla candidatura a capitale italiana della cultura 2027 da parte di associazioni culturali e sportive con sede legale o operativa nel comune di Pordenone.
110. La domanda di contributo di cui al comma 109 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e al relativo procedimento contributivo si applicano gli
articoli da 32 ante a 34 del Capo I del Titolo IV della legge regionale 16/2014. Il provvedimento di concessione del contributo stabilisce le tipologie di spese ammissibili, nonché il termine e le modalità di rendicontazione delle spese, che possono essere intestate anche alle associazioni di cui al comma 109.
111. Per le finalità di cui al comma 109 è destinata la spesa di 385.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
113. Per le finalità di cui all'
articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, in relazione alle modifiche di cui al comma 112, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
114.
All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le iniziative culturali di avvicinamento, realizzazione e valorizzazione di GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, in attuazione dell'
articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021).>>;
b)
al comma 3 le parole <<
di avvicinamento all'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per le finalità di cui al comma 1>>.
115. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 dell'
articolo 6 della legge regionale 24/2021, in relazione alle modifiche di cui al comma 114, è destinata l'ulteriore spesa di 650.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
116. Nell'ambito degli interventi di promozione del territorio anche in funzione degli eventi previsti per l'evento di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'Associazione Circolo culturale astronomico di Farra d'Isonzo "CCAF" mediante un finanziamento finalizzato alla riqualificazione degli arredi interni, con particolare attenzione ai seggiolini del planetario.
117. Per le finalità di cui al comma 116 l'Associazione Circolo culturale astronomico di Farra d'Isonzo "CCAF" presenta al Servizio competente in materia di cultura, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
118. Per le finalità di cui al comma 116 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
119. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e i siti museali regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario di 130.000 euro per l'acquisizione di manufatti originali aventi rilevanza storica o culturale per la città ovvero di copie, anche in scala, dei manufatti stessi, da esporre nei musei comunali.
120. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e dei manufatti da acquisire, nonché del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione viene disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo e sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
121. Per le finalità di cui al comma 119 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
122. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG) un contributo straordinario di 30.000 euro per acquisizioni, investimenti ed eventuali lavori di sistemazione a completamento dell'acquisizione di cui all'
articolo 6, commi da 92 a 94, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
123. Per le finalità di cui al comma 122 ANBIMA FVG, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali domanda di contributo corredata di una relazione contenente l'indicazione delle modalità e dei termini delle spese per le acquisizioni, gli investimenti e gli eventuali lavori di sistemazione a completamento dell'acquisizione di cui all'
articolo 6, commi da 92 a 94, della legge regionale 7/2024 e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi. Sono rendicontabili qualora ammissibili anche le spese sostenute tra l'1 novembre 2024 e la data di presentazione della domanda di contributo.
124. Per le finalità di cui al comma 122 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
125. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo di 10.000 euro alla Camera penale friulana di Udine per l'organizzazione del primo Congresso degli Avvocati penalisti del Friuli Venezia Giulia che si svolgerà nel corso dell'anno 2025 presso il teatro Gustavo Modena di Palmanova.
126. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di cultura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
127. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
128. Per le finalità di cui al comma 125 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
129. Al fine di garantire la massima efficienza nella valorizzazione dei siti del territorio iscritti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e il necessario supporto previsto dalla
legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), a favore dei soggetti che operano istituzionalmente nell'ambito del patrimonio UNESCO del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della Fondazione Scuola di formazione del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG, secondo le linee di indirizzo e nell'ambito della convenzione di cui all'
articolo 34 ter della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).
130. Per le finalità di cui al comma 129 è destinata la spesa complessiva di 105.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
131.
All'articolo 6 della legge regionale 16/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 168 dopo le parole <<
corsi di formazione obbligatoria>> sono inserite le seguenti: <<
in materia di primo soccorso e di manovre di Basic Life Support Defibrillation (BLSD), nonché per il profilo della sicurezza del lavoratore sportivo (basso rischio),>>;
b)
al comma 169 le parole <<
presenta istanza di contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<
presenta una o più domande di contributo entro il 31 ottobre>>.
132. Per le finalità di cui all'
articolo 6, commi da 168 a 172, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 131, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
133. Il contributo di cui all'
articolo 21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), per l'anno 2025 è destinato anche alla copertura delle spese relative all'elaborazione da parte dei Centri Universitari Sportivi del dossier di candidatura finalizzato a ospitare una delle prossime edizioni dei "Campionati Nazionali Universitari".
134. Per le finalità di cui al comma 133 è destinata l'ulteriore spesa di 10.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
135. Al fine di incentivare la rigenerazione urbana delle periferie e promuovere l'inclusione sociale, specialmente fra le nuove generazioni, attraverso lo sport, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni capoluogo delle ex Province della Regione contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di impianti sportivi ubicati in aree situate al di fuori della perimetrazione del centro storico.
136. La domanda di contributo è presentata da parte dei Comuni di cui al comma 135 alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione descrittiva degli interventi, nonché del preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio il riparto viene definito proporzionalmente alle previsioni di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
137. Per le finalità di cui al comma 135 è destinata la spesa di 2.800.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
139. Per le finalità di cui all'
articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/2003, in relazione alle modifiche di cui al comma 138, si provvede a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
140. Al fine di promuovere e sostenere in Regione la cultura del rispetto e la difesa personale, prevenzione del bullismo e sicurezza sociale intesa più in generale come "Educazione alla sicurezza", anche in modo particolare per promuovere una consapevolezza del contrasto alla violenza contro le donne, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - FIJLKAM o affiliate a un ente di promozione sportiva, per l'organizzazione di corsi di autodifesa, da realizzarsi nell'anno di presentazione della domanda.
141. I soggetti di cui al comma 140 possono presentare una sola domanda di contributo alla struttura competente in materia di sport dall'1 aprile al 30 giugno, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e del preventivo delle spese. Il contributo è concesso secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute fino ad esaurimento delle risorse disponibili e fino a un massimo di 5.000 euro nel limite del 100 per cento della spesa ammissibile.
142.
Per le finalità di cui al comma 140 sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa direttamente connesse all'organizzazione dei corsi di autodifesa e sostenute dopo la presentazione della domanda:
a) compensi per tecnici, allenatori e collaboratori;
b) rimborsi spesa per dirigenti, tecnici e allenatori;
c) affitto di impianti sportivi;
d) noleggio di mezzi di trasporto per i partecipanti e noleggio di attrezzature;
e) spese per l'organizzazione;
f) spese per la promozione e la pubblicizzazione dei corsi;
g) spese per coperture assicurative finalizzate all'organizzazione dei corsi.
143. Con il decreto di concessione, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, è disposta l'erogazione anticipata del contributo. Ai fini della rendicontazione del contributo medesimo, il beneficiario presenta, con le modalità ed entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso.
144. Per le finalità di cui al comma 140 è destinata la spesa di 84.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
145. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione delle attività generali, di promozione e di rappresentanza connesse all'organizzazione della 19^ edizione estiva dello European Youth Olympic Festival (EYOF) - Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF 2027 edizione estiva) che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro con l'eventuale coinvolgimento dell'intero territorio regionale.
146. Per le finalità di cui al comma 145 il Comitato organizzatore dell'evento presenta domanda di contributo entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2027 alla Direzione centrale competente in materia di sport, unitamente alla relazione delle attività programmate e al preventivo delle spese.
147. Il contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata, su richiesta del beneficiario. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di costituzione del Comitato.
148. Per le finalità previste dal comma 145 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
149. Al fine di promuovere l'aggregazione sociale e le attività sportive, di valorizzare gli spazi sportivi, le aree ludico sportive all'aperto e gli spazi urbani in disuso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per interventi finalizzati alla ristrutturazione, recupero o realizzazione di impianti sportivi all'aperto, liberamente fruibili e aperti al pubblico. Gli interventi potranno prevedere opere finalizzate alla valorizzazione delle aree mediante l'utilizzo di forme artistiche contemporanee.
150. La domanda di contributo può essere presentata da soggetti pubblici proprietari di impianti sportivi o di aree ludico sportive, associazioni o società sportive senza finalità di lucro, con sede legale od operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi su impianti sportivi o aree ludico sportive di proprietà di soggetti pubblici o di enti ecclesiastici.
151. Per le finalità di cui al comma 149, ai sensi dell'
articolo 30 della legge regionale 7/2000, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, anche in relazione al fine specifico di cui al comma 149 in merito alla valorizzazione delle aree mediante l'utilizzo di forme artistiche contemporanee e alla tipologia di impianto sportivo, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.
152. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 149 l'Amministrazione regionale si avvale di una Commissione valutativa composta dal Direttore centrale della Struttura competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale del CONI e da esperti in materia di arte contemporanea.
153. Per le finalità di cui al comma 149 è destinata la spesa complessiva di 1.150.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2025 e 375.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
154. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile e nella misura massima di 50.000 euro, per l'indizione di concorsi di idee o di progettazione finalizzati alla riqualificazione delle aree circostanti a più impianti sportivi contigui e di proprietà dei Comuni medesimi.
155. Per le finalità di cui al comma 154 i Comuni del Friuli Venezia Giulia presentano la candidatura sulla base di uno o più bandi, approvati con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quale vengono stabiliti, in particolare, i criteri per la selezione delle candidature e le finalità del concorso di idee o di progettazione.
156. I contributi vengono concessi sulla base delle disposizioni del bando. Il contributo viene erogato a seguito della comunicazione, alla struttura competente in materia di sport, dell'indizione del concorso di idee o di progettazione.
157. Per le finalità di cui al comma 154 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
158. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI FVG) un contributo straordinario per l'organizzazione della decima edizione del Trofeo CONI da svolgersi nel 2025.
159. Per le finalità di cui al comma 158 il CONI FVG presenta la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport entro il 31 marzo 2025, corredata di una relazione illustrativa dell'evento sportivo e del relativo preventivo delle spese.
160. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata, su richiesta del beneficiario. Sono ammissibili anche le spese sostenute dall'1 gennaio 2025 alla data di presentazione della domanda.
161. Per le finalità di cui al comma 158 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
162. Al fine di consentire il completamento dell'azione, sviluppata negli esercizi 2023 e 2024 per assicurare l'efficienza e la funzionalità della dotazione di impianti sportivi diffusi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2025 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento di lavori su impianti sportivi destinati a tutte le discipline sportive ad esclusione del calcio e del rugby, ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Anno 2023", di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2023, n. 1065.
163. Per le finalità di cui al comma 162 si provvede a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
164. L'Amministrazione regionale è autorizzata concedere un contributo ai Comuni nel cui territorio sono presenti impianti specializzati per la pratica del Biathlon al fine di sostenere, anche in collaborazione con associazioni culturali e sportive che operano nell'ambito delle discipline forestali e dello sci nordico, le attività attinenti all'organizzazione dell'edizione 2026 della manifestazione denominata European Forester's Biathlon Competition.
165. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 164 sono presentate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di sport, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredate di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa dell'intervento da realizzare. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
166. Per le finalità di cui al comma 164 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
167. Al fine di garantire la preparazione e la conseguente partecipazione degli atleti del Friuli Venezia Giulia ai Campionati mondiali ed europei di reining 2025, classe giovani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2025 alla Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) del Friuli Venezia Giulia per l'acquisto delle attrezzature e dei servizi destinati alla specifica disciplina sportiva.
168. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 167 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su apposito modello, alla Direzione centrale cultura e sport, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. Con decreto del Direttore del Servizio competente sono definite le modalità di rendicontazione della spesa. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
169. Per le finalità di cui al comma 167 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
170. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, fino al 100 per cento della spesa ammissibile nella misura massima di 100.000 euro, per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e ampliamento di impianti sportivi destinati allo sport del tiro a volo a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro affiliate alla Federazione italiana tiro a volo, che siano proprietarie degli impianti o che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati diversi dall'associazione o società medesima, o su impianti sportivi di proprietà pubblica.
171. Ai fini della concessione del contributo i soggetti di cui al comma 170 presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, dall'1 febbraio al 28 febbraio, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 59 della legge regionale 14/2002, unitamente alla documentazione comprovante la titolarità della proprietà dell'impianto o idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi nello stesso.
172. I contributi sono concessi attraverso un procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
173. Per le finalità di cui al comma 170 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
174. In considerazione della necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità degli atleti di età pari o inferiore a 18 anni durante la pratica sportiva di discipline o specialità ad alto rischio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI per il finanziamento dell'acquisto di dispositivi sportivi di protezione individuale destinati ad atleti appartenenti ad associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di promozione sportiva e alle Discipline sportive associate operanti sul territorio regionale.
175. Il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI con apposito regolamento stabilisce, in particolare, le discipline e le specialità sportive ad alto rischio, i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, le tipologie di dispositivi sportivi di protezione individuale e le modalità di erogazione dei contributi alle associazioni e società beneficiarie. Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e non può comunque superare l'importo massimo di 5.000 euro per singola associazione e società beneficiaria.
176. Per le finalità di cui al comma 174 il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI presenta una o più domande di contributo al Servizio competente in materia di sport entro il 31 ottobre, corredata del preventivo di spesa redatto sulla base dei fabbisogni manifestati dalle associazioni e società sportive, nonché di un prospetto delle associazioni e società potenzialmente interessate dal finanziamento regionale.
177. Il Servizio competente in materia di sport, sulla base dei dati di cui al comma 176, concede ed eroga in un'unica soluzione anticipata al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI il contributo di cui al comma 174, stabilendo le modalità e i termini di rendicontazione del medesimo.
178. Per le finalità di cui al comma 174 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, entro il limite di cui al comma 181, la Società Alpina Friulana per le spese sostenute nell'anno 2024 in funzione dello svolgimento del programma di eventi connessi alla celebrazione del centocinquantesimo anno di attività dell'ente.
180. Per le finalità di cui al comma 179 la Società Alpina Friulana presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura e sport, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata della documentazione attestante le spese sostenute, nonché del programma di eventi celebrativi svolto nel corso del 2024. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.
181. Per le finalità di cui al comma 179 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
182. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione italiana giuoco calcio - Lega nazionale dilettanti mediante la stipula di una convenzione, approvata con deliberazione della Giunta regionale, al fine di promuovere e sviluppare il movimento calcistico regionale, anche mediante la realizzazione di interventi infrastrutturali su impianti sportivi.
183. La convenzione di cui al comma 182 disciplina, in particolare, le modalità e l'intensità del finanziamento, le tipologie di spese ammissibili e i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili anche le spese sostenute nel 2024.
185. Per le finalità di cui al comma 182 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 70.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
186. Per le finalità di cui all'
articolo 6, commi da 23 a 28, della legge regionale 7/2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pasian di Prato un contributo straordinario per l'adeguamento dell'impianto polisportivo comunale al fine di renderlo idoneo all'utilizzo da parte della Nazione ospite dell'Autumn Nation Series.
187. Per le finalità di cui al comma 186 il Comune di Pasian di Prato presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 marzo 2025, istanza di contributo corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 14/2002.
188. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
189. Per le finalità di cui al comma 186 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
190. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione pugilistica italiana un contributo straordinario per l'organizzazione dei Campionati italiani assoluti maschili e femminili Categoria Elite IBA 2025.
191. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di sport entro il 30 giugno 2025, corredata della relazione illustrativa dell'organizzazione dell'evento sportivo di cui al comma 190 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario. Al contributo si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di tipologie delle spese ammissibili di cui all'articolo 9 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con
decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres.
192. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili anche le spese sostenute dall'1 gennaio 2025 alla data di presentazione della domanda.
193. Per le finalità di cui al comma 190 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
194. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Commissione locale Friuli (ANAC - Coloc Friuli), un contributo straordinario per l'adeguamento del Centro ippico militare di Palmanova, sede nel 2025 del concorso internazionale di completo, e della struttura a Villa Opicina che ospiterà nel corso del 2025 un concorso ippico in occasione della festa del Corpo "Piemonte Cavalleria".
195. Per le finalità di cui al comma 194 l'ANAC - Coloc Friuli presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 aprile 2025, domanda di contributo corredata di un preventivo delle spese per l'acquisto di attrezzature e materiali necessari all'allestimento delle sedi di cui al comma 194.
196. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione, nonché i termini di inizio e fine lavori.
197. Per le finalità di cui al comma 194 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
198. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un contributo per interventi di adeguamento della piscina comunale anche finalizzati all'efficientamento energetico della struttura.
199. Per le finalità di cui al comma 198 il Comune di Cividale del Friuli presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
200. Per le finalità di cui al comma 198 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
201. Al fine di promuovere lo sport paralimpico di livello nazionale e internazionale sul territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Monfalcone per l'organizzazione di una tappa della quindicesima edizione del Giro d'Italia di Handbike da svolgersi nel 2025.
202. Il Comune di Monfalcone, entro il 31 marzo 2025, presenta al Servizio competente in materia di sport la domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
203. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
204. Per le finalità di cui al comma 201 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
205. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione del territorio anche in funzione della necessità di garantire adeguata ospitalità agli eventi previsti per l'evento di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le lavorazioni aggiuntive emerse in fase di progettazione della Piscina Comunale di Gorizia, necessarie a garantire la completa funzionalizzazione dell'impianto.
206. Per le finalità di cui al comma 205 il Comune di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
207. Per le finalità di cui al comma 205 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
208. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pordenone nell'ambito dei lavori di completa riqualificazione mediante manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport "Pala Crisafulli".
209. Per le finalità di cui al comma 208 il Comune di Pordenone presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di contributo corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 14/2002. Il contributo è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
210. Per le finalità di cui al comma 208 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
211. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, anche in vista dell'evento "EYOF FVG 2027, Festival Olimpico della Gioventù Europea", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo al Comune di San Giorgio di Nogaro a completamento dell'intervento già previsto dall'
articolo 6, comma 10, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali).
212. Per le finalità di cui al comma 211 il Comune di San Giorgio di Nogaro presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di finanziamento corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
213. Per le finalità di cui al comma 211 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
214. Al fine di promuovere lo sport paralimpico di livello internazionale sul territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato organizzatore locale Lignano Sabbiadoro Para Swimming World Series, per organizzare la manifestazione sportiva World Series Italia Para Swimming 2025, Tappa di coppa del mondo di nuoto paralimpico, che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro nel 2025.
215. Il Comitato organizzatore locale di cui al comma 214, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
216. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport il contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
217. Per le finalità di cui al comma 214 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
218. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio e al fine di ospitare gli allenamenti e le partite delle tre rappresentative regionali del Friuli Venezia Giulia under 15, under 17 e under 19 del calcio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Maria la Longa un contributo per interventi di adeguamento del campo sportivo comunale di calcio.
219. Per le finalità di cui al comma 218 il Comune di Santa Maria la Longa presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di contributo corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
220. Per le finalità di cui al comma 218 è destinata la spesa di 325.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.
221. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella F.
Art. 7
(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1.
All'articolo 36 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<
incontri e viaggi>> sono soppresse le parole: <<
della memoria>> e dopo le parole <<
da attuarsi a favore>> sono inserite le seguenti: <<
degli studenti>>;
b)
al comma 2 dopo le parole <<
alle scuole>> sono inserite le seguenti: <<
, agli enti formativi accreditati dalla Regione per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale>>;
c)
al comma 3 dopo le parole <<
istituzioni scolastiche>> sono inserite le seguenti: <<
statali e paritarie>> e dopo le parole <<
Sono, altresì, beneficiari>> sono inserite le seguenti: <<
gli enti formativi accreditati dalla Regione per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e>>.
2. Per le finalità di cui all'
articolo 36 bis della legge regionale 13/2018, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3.
Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2025 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:
a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;
b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili;
c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;
d) scuole secondarie di primo e secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.
4. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2025, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 3, corredato del preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 3 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2024.
5. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'
articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.
6. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 3 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2025 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 5, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
7. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 3 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2025 al 31 marzo 2026.
8. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2026 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'
articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 5, della parte residua dello stesso.
9. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 8, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 5, della parte residua dello stesso.
10. Le risorse di cui al comma 11 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2024.
11. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.
12.
Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 23, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a titolo di concorso per le spese inerenti i canoni di locazione, i consumi e le utenze delle sedi e degli ambienti di apprendimento alle Fondazioni ITS Academy, autorizzate ad operare in Friuli Venezia Giulia, suddiviso sulla base del numero degli studenti iscritti all'anno formativo 2023-2024, così ripartito:
a) 210.000 euro a favore della Fondazione ITS Academy Udine;
b) 130.000 euro a favore della Fondazione ITS Accademia Nautica dell'Adriatico;
c) 60.000 euro a favore della Fondazione Lifetech ITS Academy.
13. Per le finalità di cui all'
articolo 9, comma 23, della legge regionale 18/2011, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore della Fondazione ITS Academy Alto Adriatico a titolo di concorso per le spese inerenti l'acquisto di immobili, arredi e strumenti delle sedi e degli ambienti di apprendimento.
14. La domanda per la concessione dei contributi di cui ai commi 12 e 13 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio, corredata della descrizione delle spese che verranno sostenute con il contributo. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
15. È fatto obbligo alle Fondazioni di cui ai commi 12 e 13 di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto della spesa sostenuta con il contributo concesso nelle forme previste dalle norme vigenti, unitamente a una relazione descrittiva dell'intervento realizzato.
16. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.
17. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.
18. Al fine di accompagnare la riorganizzazione del sistema scolastico prevista all'
articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), da attuarsi mediante l'aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Istituti Comprensivi o Omnicomprensivi statali divenuti sede delle nuove autonomie scolastiche derivanti dalla razionalizzazione della rete scolastica regionale per l'anno scolastico 2024/2025.
19. I contributi destinati agli Istituti indicati al comma 18 sono finalizzati a garantire il servizio amministrativo, didattico e di supporto alla cittadinanza e in particolare all'utenza scolastica, nonché il collegamento informatico tra i plessi e il corretto funzionamento dei servizi informatici.
20. I contributi sono concessi agli Istituti Comprensivi o Omnicomprensivi indicati al comma 18 nella misura fissa di 30.000 euro ciascuno per l'anno 2025 e 10.000 euro ciascuno per l'anno 2026, salvo quanto previsto al comma 22.
21. Gli importi di cui al comma 20 sono suddivisi in ragione di 20.000 euro in spesa corrente e 10.000 euro in spesa conto capitale per l'anno 2025 e di 7.000 euro in spesa corrente e 3.000 euro in spesa conto capitale per l'anno 2026.
22. A favore degli Istituti Comprensivi sede di nuove autonomie scolastiche derivanti dallo scorporo di un Istituto Comprensivo esistente è concesso un contributo di 15.000 euro per l'anno 2025 e di 5.000 euro per l'anno 2026. I predetti importi sono suddivisi in ragione di 10.000 euro in spesa corrente e 5.000 euro in spesa conto capitale per l'anno 2025 e di 3.500 euro in spesa corrente e 1.500 euro in spesa conto capitale per l'anno 2026.
23. La domanda per la concessione dei contributi è presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo di spesa.
24. Per l'anno 2025 sono ammissibili a contributo anche le spese in conto capitale già sostenute per la razionalizzazione della rete scolastica nell'anno 2024.
25. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di istruzione è concesso il contributo, erogato un eventuale anticipo fino al 70 per cento e sono stabiliti, altresì, i termini e le modalità di rendicontazione.
26. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 70.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 100.000 euro per l'anno 2025 e di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.
27. Al fine di accompagnare la riorganizzazione del sistema scolastico prevista all'
articolo 1, comma 557, della legge 197/2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), da attuarsi mediante l'aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Istituti Comprensivi statali e agli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado che diventano sede delle nuove autonomie scolastiche derivanti dalla razionalizzazione della rete scolastica regionale nell'anno scolastico 2025/2026.
28. I contributi destinati agli Istituti indicati al comma 27 sono finalizzati a garantire il servizio amministrativo, didattico e di supporto alla cittadinanza e in particolare all'utenza scolastica, nonché il collegamento informatico tra i plessi e il corretto funzionamento dei servizi informatici.
29. A favore di ognuno degli Istituti scolastici indicati al comma 27 il contributo è concesso per l'anno 2025 nella misura fissa di 50.000 euro, di cui 30.000 euro per interventi in spesa corrente e 20.000 euro in spesa conto capitale, per l'anno 2026 nella misura fissa di 30.000 euro, di cui 20.000 euro in spesa corrente e 10.000 euro in spesa conto capitale e per l'anno 2027 nella misura fissa di 10.000 euro, di cui 7.000 euro per interventi in spesa corrente e 3.000 euro in spesa conto capitale.
30. La domanda per la concessione dei contributi è presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo di spesa.
31. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di istruzione è concesso il contributo, erogato un eventuale anticipo fino al 70 per cento e sono stabiliti, altresì, i termini e le modalità di rendicontazione.
32. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 euro per l'anno 2025, di 80.000 euro per l'anno 2026 e di 28.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 80.000 euro per l'anno 2025, di 40.000 euro per l'anno 2026 e di 12.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.
33. Con riferimento ai periodi, ricompresi nel quinquennio decorrente dal 24 settembre 2020, di esecuzione dei contratti di solidarietà difensivi di cui all'
articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche nell'ipotesi di proroga ai sensi dell'
articolo 22 bis del decreto legislativo 148/2015, ovvero dei contratti di espansione di cui all'
articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, il contributo di cui all'
articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), può essere concesso, tenuto conto dei periodi di esecuzione già oggetto di concessione del contributo regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuna unità aziendale per un periodo massimo complessivo di quarantotto mesi, ferma restando la possibilità di fruire del beneficio regionale medesimo per un periodo massimo consecutivo di ventiquattro mesi.
35. Per le finalità di cui al comma 33 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Fondazione Attilio Maseri, per fornitura di arredi e interventi di adeguamento strutturale di Villa Florio Maseri sita in località Persereano in Comune di Pavia di Udine al fine di creare locali, strutture e infrastrutture adeguati alle esigenze più avanzate di attività di alta formazione per giovani studenti e ricercatori.
37. La domanda per il finanziamento straordinario è presentata dalla Fondazione Attilio Maseri alla Direzione centrale competente in materia di ricerca ed alta formazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva degli interventi da realizzare con il finanziamento. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 280.000 euro per l'anno 2025 e di 220.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 92.
39. Al fine di realizzare nella Regione Friuli Venezia Giulia un'infrastruttura permanente in fibra ottica per la comunicazione sicura nell'ambito della logistica tramite tecnologia quantistica, che per caratteristiche e complessità richiede il coinvolgimento di più soggetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un accordo di programma ai sensi dell'
articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), al quale partecipano, in relazione allo specifico interesse, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine e gli altri soggetti che mettono a disposizione dei casi d'uso pilota mediante l'utilizzo dell'infrastruttura stessa nella rete regionale della logistica. L'infrastruttura è destinata ad essere utilizzata sia per finalità di ricerca e sviluppo, sia come supporto per i servizi pilota che saranno sviluppati dagli utilizzatori, con possibili applicazioni in ulteriori ambiti.
40. In considerazione del rilevante interesse regionale alla promozione di un accordo di programma finalizzato alla realizzazione del progetto di cui al comma 39, con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i soggetti sottoscrittori dell'accordo medesimo.
41. Le Direzioni regionali a competenza prevalente per l'accordo di cui al comma 39, sono individuate nella Direzione centrale in materia di ricerca, nella Direzione centrale in materia di infrastrutture e nella Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi.
42. L'accordo di cui al comma 39 descrive la natura e le caratteristiche del progetto, gli obblighi in capo alle parti, i soggetti beneficiari, i termini e le condizioni per la concessione e la liquidazione delle risorse finanziarie, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione del progetto.
43. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa complessiva di 3.820.000 euro, suddivisa in ragione di 370.000 euro per l'anno 2025, di 1.700.000 euro per l'anno 2026 e di 1.750.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.
45. Per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 141 della legge regionale 3/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 44, è destinata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.
46.
Al fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, è riconosciuto un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi:
a) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte interessata sul territorio regionale, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al
Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;
47. L'incentivo di cui al comma 46 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oggetto di passaggio a decorrere dall'1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 nella misura di 3.000 euro.
48. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente al passaggio al nuovo datore di lavoro ovvero anche successivamente al passaggio, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.
49. L'incentivo di cui al comma 46 è concesso, nella misura di 3.000 euro per ciascuna assunzione, anche nell'ipotesi in cui un datore di lavoro assuma nel periodo dall'1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, anche non contestualmente, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, almeno l'80 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori precedentemente interessati sul territorio regionale dall'attuazione di un medesimo accordo, avente decorrenza non anteriore all'1 ottobre 2024, di cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà.
50. Nell'ipotesi di cui al comma 49, la domanda è presentata a pena di inammissibilità entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state realizzate le assunzioni che hanno permesso di soddisfare la condizione di cui al comma 49 stesso, da verificarsi tenendo conto del numero massimo di dipendenti per cui è stato concesso il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Qualora entro il termine di cui al primo periodo non sia ancora intervenuto il provvedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di concessione da parte del competente organo nazionale.
52. Per tutto quanto non previsto dai commi 46, 47, 48, 49, 50 e 51 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
53. Per la finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per l'anno 2025 e di 350.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 92.
54.
Dopo il
comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è inserito il seguente:
<<2 ter. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 2 bis, la domanda di Dote scuola può essere presentata anche in assenza di certificazione ISEE qualora lo studente per il quale viene richiesta sia in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).>>.
55. Per le finalità di cui al
comma 2 ter dell'articolo 9 della legge regionale 13/2018, come introdotto dal comma 54, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
56. Per favorire l'attuazione della Missione 4 (Istruzione e Ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del PNRR, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation UE, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a concedere alle Fondazioni ITS Academy, aventi la sede legale e sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, anticipazioni di cassa sui contributi ad esse assegnati dallo Stato per il potenziamento dei laboratori.
57. Le anticipazioni di cassa di cui al comma 56 sono concesse in misura massima pari al 65 per cento dell'importo della contribuzione statale assegnata a ciascuna Fondazione ITS Academy che la stessa, in base al progetto presentato al Ministero dell'Istruzione e del merito, intende utilizzare nel biennio 2024-2025. La domanda, presentata al Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corredata da una relazione illustrativa delle spese inerenti i laboratori e delle obbligazioni di spesa che la Fondazione ITS Academy ha assunto e/o intende assumere nel corso del biennio 2024-2025.
58. Le Fondazioni ITS Academy sono tenute a restituire le anticipazioni ricevute dalla Regione entro sessanta giorni dal ricevimento dei fondi da parte dello Stato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
59. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal comma 58, le somme sono maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'
articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
61. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 4.200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.
62. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 58, previste in 4.200.000 euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondete variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
63.
Al comma 33 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<
a decorrere dall'1 gennaio 2025>> sono soppresse;
b)
dopo le parole <<
è affidata a FVG PLUS SpA>> sono aggiunte le seguenti: <<
con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione da parte della società medesima del ramo Amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing S.p.A.>>.
64. Per le finalità di cui al
comma 33 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2024, in relazione alle modifiche apportate dal comma 63, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
65.
All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 16 è sostituito dal seguente:
<<16. L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte da Friuli Innovazione Società consortile a responsabilità limitata di Udine e dal Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa di Pordenone, volte al rafforzamento della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, possono svolgere un incisivo ruolo per la crescita della competitività del sistema economico territoriale.>>;
b)
il comma 17 è sostituito dal seguente:
<<17. L'intervento regionale intende favorire le sinergie operative tra i soggetti di cui al comma 16 e si realizza con il finanziamento di specifici progetti, nonché mediante azioni d'indirizzo, d'impulso e di promozione della collaborazione e del coordinamento delle attività tra gli enti, tenendo conto delle rispettive competenze distintive.>>;
c)
il comma 18 è sostituito dal seguente:
<<18. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, a concedere contributi a favore dei soggetti di cui al medesimo comma, per la realizzazione di progetti, anche con la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali, finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione, al sostegno della transizione verde e della transizione digitale delle imprese, allo sviluppo di centri di sperimentazione su tecnologie abilitanti o applicate a settori strategici dell'economia regionale, nonché alla nascita di nuove imprese. Ciascun progetto deve essere coerente con gli obiettivi dei documenti di programmazione strategica dell'Ente.>>;
d)
il comma 19 è soppresso;
e)
il comma 20 è sostituito dal seguente:
<<20. I progetti possono essere congiunti e di durata pluriennale. In caso di progetti congiunti la collaborazione progettuale deve risultare da uno specifico accordo che definisca le attività in capo a ciascun soggetto, i rispettivi rapporti intercorrenti tra le parti. La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).>>;
f)
al comma 21 le parole: <<
e la proposta di riparto della Cabina di Regia istituita nell'ambito del progetto complesso Industry Platform 4 FVG (IP4FVG) facente parte del sistema "ARGO", che per le presenti finalità è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 16>> sono soppresse.
66. Per le finalità di cui all'
articolo 7 della legge regionale 27/2014, in relazione alle modifiche apportate dal comma 65, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'Università degli Studi di Trieste per l'organizzazione e realizzazione, in collaborazione con Hydrogen Europe Research, dell'evento denominato EPhYC - European PhD Hydrogen Conference, edizione 2025, conferenza internazionale che si terrà a Trieste nel corso del mese di aprile 2025 rivolta agli studenti di dottorato d'Europa impegnati sul tema delle tecnologie per l'idrogeno.
68. La domanda per il finanziamento è presentata dall'Università degli studi di Trieste alla Direzione centrale competente in materia di ricerca ed alta formazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva delle attività programmate. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione delle spese per l'attività per la quale il finanziamento è stato concesso.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.
70. Al fine di sostenere l'azione educativa delle scuole paritarie operanti nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla FISM - Federazione italiana Scuole Materne e alla FIDAE - Federazione Nazionale degli Istituti d'Istruzione e di Educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, del Friuli Venezia Giulia, un contributo straordinario di 40.000 euro.
71. Il contributo di cui al comma 70 è ripartito in ragione di 10.000 euro per ciascuna delle FISM e FIDAE della regione.
72. Le risorse sono concesse su domanda delle FISM provinciali da presentare alla struttura competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
73. Per la finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.
75. Per le finalità di cui al
comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2021, in relazione alle modifiche di cui al comma 74, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
78. Per le finalità di cui all'
articolo 6 bis della legge regionale 13/2004, come modificato dal comma 76, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
79. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, sia di base che applicata, con particolare riferimento al mondo della Data Science e dell'Intelligenza artificiale e la formazione universitaria e post universitaria, è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore alla "Data Science & Artificial Intelligence Foundation" con sede a Trieste.
80. L'Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 79 è autorizzata a partecipare alla costituzione della Fondazione mediante conferimento al suo Fondo di Dotazione.
81. La Regione partecipa parimenti al Fondo di gestione previsto per il finanziamento delle attività statutarie della Fondazione stessa, nei limiti annualmente stabiliti con legge.
82. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.
83. Per le finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 92.
84.
All'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le lettere c) e d) del comma 4 sono abrogate;
b)
il comma 4 ter è abrogato;
c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili.>>.
85. Le modifiche di cui al comma 84 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2025.
86. Per le finalità di cui all'
articolo 11 della legge regionale 13/2018, come modificato dal comma 84, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
87. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia non statale concorrente al servizio di educazione scolastica in particolare nei comuni scarsamente abitati, è autorizzata ad incrementare di un importo massimo di 5.000 euro i contributi per le spese di funzionamento di cui all'
articolo 16, comma 3, lettera e), della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), concessi per l'anno scolastico 2024/2025 ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, della medesima legge, che gestiscono scuole per l'infanzia localizzate nei Comuni con popolazione all'1 gennaio 2024 inferiore o uguale ai 5.000 abitanti.
88. Per le finalità previste dal comma 87 è destinata l'ulteriore spesa di 170.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo straordinario a sostegno del progetto "L'Università di Udine per il futuro del Friuli" che si inserisce all'interno delle attività di Cantiere Friuli, per attività di studio funzionali ad una pianificazione strategica per le istituzioni e i vari portatori di interesse, riguardanti tematiche di attualità che rappresentano importanti sfide che il territorio regionale si troverà ad affrontare nel breve e medio periodo.
90. Per le finalità di cui al comma 89, l'Università degli Studi di Udine presenta apposita domanda di contributo al Servizio competente in materia di università, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa dell'intervento da realizzare. Con il decreto di concessione sono stabilite le condizioni e i termini di rendicontazione e liquidazione.
91. Per la finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 60.000 euro, per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 92.
92. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella G.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Alla lettera c) del comma 46 del presente articolo le parole «Legge europea per il 1990» devono correttamente leggersi come «Legge comunitaria per il 1990».
Art. 8
(Salute e politiche sociali)
1. Per favorire la permanenza e la presenza di professionisti nei servizi di emergenza-urgenza e in altri servizi definiti da linee di indirizzo regionali, anche sulla base dei dati relativi alla carenza di organico degli ultimi tre anni, una quota delle risorse finanziarie regionali stanziate per l'esercizio 2025 a titolo di finanziamento indistinto per la gestione di parte corrente del Servizio sanitario regionale dell'anno 2025 può essere utilizzata, nel rispetto dei criteri di sostenibilità economica e invarianza finanziaria e dei vincoli di spesa del personale, per la valorizzazione delle professionalità dei profili del ruolo sanitario e sociosanitario, ivi compreso il personale dirigenziale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli importi utilizzabili a tali fini da ciascun ente del Servizio sanitario regionale, introducendo meccanismi di monitoraggio per garantire che l'impiego delle risorse risponda agli obiettivi strategici prefissati e generi un impatto misurabile in termini di qualità e continuità del servizio erogato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. In via straordinaria e temporanea, nell'ambito delle attività di aggiornamento della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale dell'assistenza territoriale e ospedaliera, considerata la contingente carenza di personale sanitario, per salvaguardare l'erogazione dei LEA e il miglioramento nell'andamento delle liste di attesa, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2026, ad acquistare prestazioni aggiuntive anche in deroga ai relativi limiti di spesa nazionali, fermo restando il rispetto del tetto di spesa complessivo per il personale previsto per ciascun ente dalla programmazione regionale e nel rispetto dei criteri di sostenibilità economica e invarianza finanziaria.
4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Al fine di dare coerenza al processo di pianificazione e programmazione annuale del Servizio sanitario regionale di cui al
Capo I del Titolo IV della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale risorse per il finanziamento delle attività di parte corrente, in via anticipata e provvisoria nelle more dell'adozione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) delle determine di quantificazione degli importi spettanti ogni anno alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in applicazione del meccanismo di ripiano della spesa farmaceutica (pay back farmaceutico).
6. Le risorse concesse agli enti del Servizio sanitario regionale ai sensi del comma 5 sono recuperate al bilancio regionale fino a concorrenza con gli importi spettanti ogni anno alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in applicazione del meccanismo del pay back farmaceutico, come quantificati dalle determine dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa complessiva di 117 milioni di euro, suddivisa in ragione di 39 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 95.
8. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 6, previste in complessivi 117 milioni di euro, suddivisi in ragione di 39 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione un contributo straordinario per la manutenzione di defibrillatori, anche non collegati al sistema telematico condiviso con la Centrale operativa regionale emergenza-urgenza.
10. La domanda di contributo è presentata entro il 31 marzo 2025 alla Direzione centrale competente in materia di salute, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata e nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) un contributo per l'attuazione di un progetto pilota per la sperimentazione di un servizio strutturato di sostegno psicologico rivolto ai pazienti gravi, sottoposti anche a chirurgia oncologica e nel rapporto medico/paziente, sviluppato dalla Struttura complessa (UCO) Clinica Otorinolaringoiatrica.
13. Il contributo di cui al comma 12 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un progetto da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
15. In occasione dell'inaugurazione del nuovo ospedale di Pordenone, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) un contributo per la realizzazione di un progetto di promozione e valorizzazione, anche comunicativa, della nuova struttura ospedaliera e sulla sanità regionale in generale, avvalendosi, nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente, anche di soggetti pubblici e privati.
16. Il beneficiario di cui al comma 15 presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 31 maggio 2025, corredata del progetto e del preventivo di spesa. Il contributo concesso è erogato in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di concessione sono determinati termini e modalità di rendicontazione.
17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
18. Al fine di garantire assistenza differenziata agli anziani con demenza in fase avanzata, in particolare con il morbo di Alzheimer, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) per la realizzazione di nuclei, costituiti da posti letto già convenzionati con il Servizio sanitario regionale, progettati secondo il modello della terapia ambientale, dedicati all'accoglienza esclusiva di anziani non autosufficienti dal punto di vista motorio e finalizzati a creare un sistema integrato di cura e assistenza personalizzata.
19.
I beneficiari di cui al comma 18 devono:
a) avere sede sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) avere già attivato da almeno un anno un nucleo dedicato con un percorso assistenziale differenziato e specifico per le persone affette da morbo di Alzheimer;
c) disporre di un progetto di realizzazione del nucleo approvato dal consiglio di amministrazione;
d) essere già convenzionati con il Servizio sanitario regionale per i posti letto che entreranno a far parte del nucleo di cui al comma 18.
20. I contributi di cui al comma 18 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 200.000 euro a beneficiario. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di arredi, attrezzature sanitarie e formazione specifica del personale.
21. Le domande di contributo, corredate dell'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal comma 19 e del preventivo delle spese, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Il contributo concesso è erogato in via anticipata in un'unica soluzione, senza che sia necessaria la presentazione di garanzie. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
22. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 170.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 95.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle strutture residenziali per anziani autorizzate della Regione un contributo straordinario per l'anno 2025 al fine di mettere in atto gli interventi di bonifica, mitigazione del rischio e correzione delle criticità a difesa degli immobili delle stesse dalla presenza del gas radon.
24. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 23 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. Ciascun beneficiario presenta una sola domanda.
25. I contributi sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 nel limite massimo di 15.000 euro per beneficiario. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la coerenza degli interventi previsti con le finalità del comma 23 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata nei limiti delle risorse rese disponibili ai successivi scorrimenti della graduatoria.
26. I contributi concessi sono erogati in un'unica soluzione e in via anticipata. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione.
27. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
28.
Al fine di sostenere interventi di risanamento conservativo, adeguamento strutturale e manutenzione straordinaria degli immobili presso i quali vengono erogate, in convenzione con il Servizio sanitario regionale, prestazioni di riabilitazione funzionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in regime residenziale e semiresidenziale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) 1 milione di euro a favore del Centro medico pedagogico Santa Maria dei Colli di Fraelacco di Tricesimo;
b) 1 milione di euro a favore dell'Associazione La Nostra Famiglia per le sedi di San Vito al Tagliamento e Pasian di Prato;
c) 1 milione di euro a favore dell'Istituto elioterapico Giuseppe Barellai - Ospizio Marino di Grado.
29. I beneficiari presentano domanda di contributo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e della stima delle spese. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
31.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 8 (Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Per le finalità previste all'articolo 1 e in occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga che si celebra annualmente il 26 marzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli enti del Terzo settore, individuati dall'
articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), aventi sede nel territorio regionale, per iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani allo scopo di prevenire e contrastare il consumo di sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive e di ogni altra sostanza in grado di provocare dipendenza.
2 ter. Ciascun ente del Terzo settore può presentare una sola domanda di contributo. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 30 giugno di ogni anno, corredata di relazione illustrativa e rendiconto della spesa sostenuta. Il contribuito concedibile ammonta a un massimo di 5.000 euro, fino al 90 per cento delle spese sostenute ammissibili.
2 quinquies. Sono ammesse a contributo le spese, sostenute anche prima della presentazione della domanda ma comunque nel corso dell'anno di realizzazione dell'evento, per organizzazione, coordinamento, cancelleria, acquisizione di professionalità esterne non disponibili nell'organizzazione, le spese di acquisto di premi simbolici per i volontari, le spese per la sicurezza e per le coperture assicurative correlate alla dimensione e realizzazione degli eventi, nonché le spese di animazione e le imposte SIAE e occupazione suolo pubblico.>>.
32. Per le finalità di cui al
comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 8/2011, come inserito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 95.
33. Al fine di favorire l'adozione dei cani presenti nei canili e ridurre i costi di mantenimento sostenuti dai Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare un progetto pilota biennale per la rieducazione dei cani ospitati nei canili pubblici, con particolare riguardo ai cani ricusati, sequestrati o ricoverati d'autorità.
34. Il progetto pilota di cui al comma 33 è approvato con decreto del direttore competente in materia di sanità veterinaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e finanzia gli enti pubblici proprietari di canili nel territorio regionale per il reclutamento di specifiche figure professionali per la rieducazione dei cani detenuti. Il progetto indica i requisiti minimi richiesti per l'ammissibilità della spesa del personale specifico reclutato, l'impegno orario minimo che deve essere garantito a fronte dei fondi assegnati e i limiti di spesa ammissibile per l'acquisto di protezioni, servizi e attrezzature funzionali alla realizzazione progettuale.
35. Per partecipare alla realizzazione del progetto pilota, il legale rappresentante del canile pubblico presente in regione invia apposita lettera di adesione alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 31 marzo 2025. I fondi per la realizzazione del progetto sono ripartiti in parti uguali tra i beneficiari aderenti.
36. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni senza scopo di lucro, con sede legale o operativa in regione, che si occupano del soccorso dei nidiacei, contributi per il recupero e l'accoglienza delle varie specie di volatili.
38. I contributi sono concessi fino a un massimo di 12.000 euro ad associazione e sono erogati in via anticipata in un'unica soluzione, senza che sia necessaria la presentazione di garanzie.
39. Le associazioni di cui al comma 37 presentano domanda di contributo alla struttura competente in materia di sanità pubblica veterinaria entro il 30 aprile 2025, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa. Sono ammesse a rendiconto le spese sostenute nell'anno, anche prima della presentazione della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 15.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 95.
41. Al fine di supportare e sostenere le famiglie e il personale educativo dei bambini e adolescenti interessati dal Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), nonché allo scopo di promuovere la formazione e la conoscenza dello stesso in ambito familiare ed educativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, che svolgono attività di interesse generale di cui alle lettere a), d), i) e u) dell'
articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), aventi sede in regione, un contributo nel limite di 30.000 euro per la realizzazione di ogni singolo progetto pilota sperimentale per attività di sensibilizzazione e promozione della conoscenza del ADHD, attività a supporto delle famiglie e degli educatori dei bambini e adolescenti interessati dal ADHD favorendo, anche con attività di formazione specifica, attività di sviluppo della rete di presa in carico tra i soggetti pubblici, le famiglie interessate e gli enti del Terzo settore che si occupano in regione di ADHD.
42. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, corredata della proposta di progetto sperimentale pilota e di un preventivo di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione, senza presentazione di garanzie. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dell'incentivo.
44. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
45. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'
articolo 12 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, per la creazione di sportelli rivolti alle persone con disabilità e/o non autosufficienti.
46. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa. I contributi sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 45, nonché l'ammissibilità delle spese. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione.
47. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
48. Al fine di perseguire le finalità di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone con disabilità visiva, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni legate all'autonomia, orientamento e mobilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo triennale alle associazioni il cui fine è l'erogazione di servizi e la realizzazione di interventi a favore dei disabili visivi, con sede legale o sede operativa in regione, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, che forniscono gratuitamente cani guida a disabili visivi residenti in regione.
50. Sono ammesse a contributo, entro il limite massimo di 50.000 euro annui, le spese relative all'allevamento, approvvigionamento, selezione, addestramento del cane, fino alla sua assegnazione gratuita, sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
51. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in via anticipata, nella misura del 100 per cento dell'importo concesso senza presentazione di garanzie.
52. Per le finalità di cui al comma 48 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 95.
53. Al fine di promuovere l'integrazione e agevolare la comunicazione delle persone con disabilità uditiva della Regione Friuli Venezia Giulia che utilizzano la lingua dei segni italiana (LIS), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle sezioni provinciali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ETS APS (ENS) per costituire in via sperimentale in ogni provincia uno sportello che metta a disposizione delle persone con disabilità uditiva la figura di un mediatore linguistico della LIS, incaricato di fare da interprete per la comunicazione con uffici ed enti pubblici, il sistema sanitario, il mondo della scuola e la società civile.
54. I contributi di cui al comma 53 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 25.000 euro per beneficiario e sono erogati in un'unica soluzione in via anticipata, senza la presentazione di garanzie. Sono ammesse a contributo le spese di personale relative alle figure dei mediatori linguistici. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
55. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro il 30 aprile. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
56. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
57. Ai sensi dell'
articolo 34 ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, le pubbliche amministrazioni regionali di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato nella lingua dei segni (LIS) e di sottotitolazione.
58. Il Consiglio regionale, allo scopo di promuovere la piena inclusione nella società, la partecipazione alla vita collettiva delle persone affette da sordità e il loro accesso all'informazione, riconosce l'uso della lingua italiana dei segni e provvede al servizio di interpretariato e traduzione assicurando il servizio di interpretariato simultaneo nella lingua dei segni (LIS) durante la trasmissione in streaming delle proprie sedute.
59. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente nazionale sordi di Udine un contributo a copertura delle spese sostenute per l'attività istituzionale, nonché per l'attuazione di programmi finalizzati all'integrazione, alla tutela e alla promozione sociale delle persone sorde.
61. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di disabilità entro il 31 marzo, corredata della relazione illustrativa dell'attività svolta e del preventivo di spesa. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
62. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale San Mauro di Maniago un contributo per sostenere le attività di inserimento lavorativo di persone disabili.
64. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro il 31 marzo, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
65. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione, senza presentazione di garanzie. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
66. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento" di Cordenons un contributo straordinario per interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso la struttura residenziale per anziani.
68. La domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 890.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
70.
Per l'anno 2025, le quote del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni, di cui all'articolo 21 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), sono determinate come segue:
a) una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali disponibili è finalizzata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 (Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza) e di cui all'articolo 9 (Interventi per autori di violenza) della
legge regionale 12/2021;
b) una quota pari al 13 per cento delle risorse regionali disponibili è finalizzata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4 (Interventi regionali di prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio), di cui all'articolo 5 (Interventi regionali di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati) e di cui all'articolo 10 (Interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza) della
legge regionale 12/2021;
c) una quota pari al 7 per cento delle risorse regionali disponibili è finalizzata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 (Interventi a favore di minori vittime di violenza assistita) e di cui all'articolo 8 (Interventi a favore degli orfani per crimini domestici) della
legge regionale 12/2021.
71. Per le finalità di cui al comma 70 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Pordenone ODV un contributo straordinario per i lavori di manutenzione straordinaria edile e impiantistica dell'immobile sito nel Comune di Brugnera (PN) da destinare a Centro di inclusione sociale e ambulatorio solidale.
73. La domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda a partire dall'1 agosto 2024. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione, senza presentazione di garanzie. Con il decreto di concessione sono determinate le modalità e i termini di rendicontazione.
74. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
75.
Per l'anno 2025, la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 11 milioni di euro ed è destinata come di seguito specificato:
a) 2 milioni di euro per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458;
b) 9 milioni di euro per gli interventi previsti al punto 4.1 "I servizi e i patti per l'inclusione - Servizi e interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo" dell'Atto di programmazione regionale dei servizi di contrasto alla povertà 2021-2023 di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1150.
76. Le risorse di cui al comma 75, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.
77. Le risorse di cui al comma 75, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al
decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'
articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), e per il 30 per cento in relazione al numero di nuclei familiari beneficiari di Assegno di Inclusione con domande fino al 30 settembre 2024 sulla base del dato aggiornato al 21 ottobre 2024 estratto dalla Dashboard per la programmazione locale delle misure di contrasto alla povertà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
78. I dati relativi alla popolazione da considerare ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'
articolo 39 della legge regionale 6/2006 per l'anno 2025 sono quelli definitivi risultanti al 31 dicembre 2022, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione.
79. Per le finalità di cui al comma 75 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
80.
Dopo il
comma 50 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è inserito il seguente:
<<50 bis. Per gli enti del Terzo settore non costituenti impresa sociale, il contributo previsto dal comma 50 è concesso nella misura massima del 90 per cento del costo sostenuto o da sostenersi e nel limite massimo di importo concedibile di 90.000 euro.>>.
81. Per le finalità di cui al
comma 47 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, anche tenuto conto di quanto previsto dal
comma 50 bis dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come introdotto dal comma 80, è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 95.
82. In considerazione della accertata situazione di grave criticità economico-patrimoniale, organizzativa, gestionale e assistenziale, rilevata da parte della gestione commissariale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi" di Trieste (ASP Rittmeyer), al fine di sostenere le attività del Commissario nominato con
deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2024, n. 1330, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASP Rittmeyer di Trieste un'anticipazione finanziaria di 1.600.000 euro finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria per proseguire nelle azioni intraprese di riorganizzazione, risanamento e di assolvimento degli obblighi di cura e custodia, evitando il pericolo di interruzione delle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate a favore degli utenti fragili accolti e da accogliersi presso la struttura.
83. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 82 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione su situazione e fabbisogni finanziari dell'ente.
84. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 82 non è subordinata alla presentazione di garanzie patrimoniali.
85. L'anticipazione concessa è recuperata per la parte capitale e per la parte di interessi, calcolati al tasso legale, in trenta rate annuali di pari importo a partire dal 2026.
86. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
87. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 85, relative al recupero della quota capitale, previste in complessivi 1.600.000 euro, suddivisi in ragione di 53.333,33 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2054, e di 53.333,43 euro per l'anno 2055, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 e successivi, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
88. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 85, relative al recupero degli interessi legali, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027 e successivi.
90. Per le finalità di cui all'
articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 20/2006, tenuto conto di quanto disposto dal comma 89, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni ODV, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, che si occupano prevalentemente del servizio di trasporto di malati oncologici per affrontare interventi e/o cure presso i centri oncologici della regione.
92. Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti di cui al comma 91 presentano domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo salute@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva dell'attività, nonché del preventivo di spesa.
93. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 91, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. L'Amministrazione regionale è autorizzata nei limiti delle risorse rese disponibili ai successivi scorrimenti della graduatoria. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in un'unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
94. Per le finalità di cui al comma 91 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 95.
95. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella H.
Art. 9
(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. Nelle more della riforma della disciplina del sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali di cui alla
legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), la quota garantita di risorse a favore degli enti locali è quantificata, in deroga all'articolo 13 della legge medesima, nella misura di complessivi 1.600.000.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 530.000.000 euro per l'anno 2025 e 535.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2.
A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.939.275.209,65 euro a favore dei medesimi per il triennio 2025-2027 ammontano a:
a) 680.749.041,38 euro per l'anno 2025;
b) 644.476.168,27 euro per l'anno 2026;
c) 614.050.000 euro per l'anno 2027.
4.
Le risorse di cui al comma 2 sono costituite:
a) dalla quota garantita di cui al comma 1;
b) dalla quota straordinaria derivante da risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 339.275.209,65 euro per il triennio 2025-2027, di cui 150.749.041,38 euro per l'anno 2025, 109.476.168,27 euro per l'anno 2026 e 79.050.000 euro per l'anno 2027.
5.
Le risorse di cui al comma 4, lettera a), così come indicate nella Tabella L avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:
a) del fondo unico comunale di cui al comma 6;
b) del fondo per le Comunità di montagna e la Comunità collinare di cui al comma 19;
e) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 28;
f) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 38;
g) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 40;
h) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali di cui al comma 44;
i) dell'assegnazione di cui al comma 48;
j) dell'assegnazione di cui al comma 51;
k) dell'assegnazione di cui al comma 54;
l) dell'assegnazione di cui al comma 56;
m) dell'assegnazione di cui al comma 57;
n) dell'assegnazione di cui al comma 59;
o) dell'assegnazione di cui al comma 61 per l'importo pari a 7 milioni di euro per il triennio 2025-2027, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
p) dell'assegnazione di cui al comma 62 per l'importo pari a 8 milioni di euro per il triennio 2025-2027, di cui 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
q) dell'assegnazione di cui al comma 63 per l'importo pari a 7 milioni di euro per il triennio 2025-2027, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
r) dell'assegnazione di cui al comma 64 per l'importo pari a 140.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
s) dell'assegnazione di cui al comma 67 per l'importo pari a 140.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
t) dell'assegnazione di cui al comma 74 per l'importo pari a 16.410.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 5.470.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
u) dell'assegnazione di cui al comma 77 per l'importo pari a 11.392.062,96 euro per il triennio 2025-2027, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
v) dell'assegnazione di cui al comma 80 per l'importo pari a 8.637.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 2.879.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
w) dell'assegnazione di cui al comma 82 per l'importo pari a 1.556.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 256.000 euro per l'anno 2025 e 650.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
x) dell'assegnazione di cui al comma 85 per l'importo pari a 4.012.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 2.006.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
6. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.468.907.639,23 euro per il triennio 2025-2027, di cui 486.302.546,41 euro per l'anno 2025 e 491.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
7.
Il fondo di cui al comma 6 è suddiviso in:
a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 477.861.797,63 euro per l'anno 2025, 482.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
b) quota di solidarietà pari a 8.440.748,78 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
8. Per l'anno 2025 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita per l'importo di 457.861.797,63 euro, in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2024 di cui all'
articolo 9, comma 8, della legge regionale 16/2023 e, per l'importo di 20 milioni di euro, secondo quanto previsto all'
articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
9. Per l'anno 2026 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita, per l'importo di 462.861.797,63 euro, ai sensi dell'
articolo 9, comma 9, della legge regionale 16/2023 in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2025 e, per l'importo di 20 milioni di euro, secondo quanto previsto all'
articolo 9, comma 2, della legge regionale 7/2024.
10. Per l'anno 2027 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2026 effettuata ai sensi del comma 9.
12. Le risorse di cui al comma 6, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell'
articolo 17 della legge regionale 18/2015, sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.
13. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 1.468.907.639,23 euro, suddivisa in ragione di 486.302.546,41 euro per l'anno 2025 e 491.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
14. Il concorso finanziario di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, in misura pari agli importi individuati nella Tabella M.
15. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 14 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 6 per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
16. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 14, previste in 133.072.712,97 euro per il triennio 2025-2027, di cui 44.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
17. In attuazione dell'
articolo 21, commi da 1 a 3, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare (ILIA)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare dai Comuni per il triennio 2025-2027 gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all'
articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), pari a complessivi 92 milioni di euro per ciascun anno, individuati per ciascun Comune nell'allegata Tabella N.
18. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 17 affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 34.762.116,87 euro per il triennio 2025-2027, di cui 11.587.372,29 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
20.
Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 le risorse di cui al comma 19 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.411.297,58 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.205.060,06 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 1.258.921,85 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 1.505.338,71 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
e) 1.579.778,25 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
f) 1.776.986,17 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
g) 849.989,67 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
21. Per la finalità prevista dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 34.762.116,87 euro, suddivisa in ragione di 11.587.372,29 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all'
articolo 6 della legge regionale 21/2019 risorse pari a complessivi 3.200.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 800.000 euro per l'anno 2025 e 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il concorso agli oneri relativi alla gestione organizzativa definiti con deliberazione della Giunta regionale.
23. L'assegnazione di cui al comma 22, pari a massimo 200.000 euro annui per ciascuna Comunità, è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione, le Comunità attestano l'utilizzo delle risorse per oneri relativi alla gestione organizzativa.
24. Per la finalità prevista dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 3.200.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2025 e 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse a favore delle Comunità di cui all'
articolo 6 della legge regionale 21/2019 che gestiscono almeno tre funzioni comunali con personale dipendente della Comunità.
26. L'assegnazione di cui al comma 25 è erogata a favore di ciascuna Comunità, in misura pari a 100.000 euro, entro trenta giorni dalla domanda, da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno, nella quale l'ente locale dichiara il sussistere dei requisiti di cui al comma 25 a far data dall'1 gennaio di ciascun anno.
27. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2025 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
28. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti, di cui all'
articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 2.867.355,24 euro per il triennio 2025-2027, di cui 607.726,98 euro per l'anno 2025 e 1.129.814,13 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
29.
Il fondo di cui al comma 28 è suddiviso in:
a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 400.000 euro per l'anno 2025 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'
articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 207.726,98 euro per l'anno 2025 e 329.814,13 euro per gli anni 2026 e 2027.
30. La quota di cui al comma 29, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.
31. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 30 è assegnato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
32.
La domanda per accedere al contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:
a) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse alla riduzione o all'estinzione anticipata del debito, comprovato da una simulazione fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
b) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
c) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di riduzione o estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio di ciascun anno o che l'ente intende adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno.
33. Il contributo di cui al comma 30 è concesso entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
34. Le risorse di cui al comma 29, lettera a), non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 32, sono concesse entro il 31 ottobre di ciascun anno previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 32 entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
35. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata, previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di concessione, della documentazione attestante l'avvenuta estinzione anticipata del debito, nella misura del 95 per cento dell'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti per le penalità.
37. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 2.867.355,24 euro, suddivisa in ragione di 607.726,98 euro per l'anno 2025 e 1.129.814,13 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
38. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall'
articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 2.617.210,77 euro per il triennio 2025-2027, di cui 617.210,77 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
39. Per la finalità prevista dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 2.617.210,77 euro, suddivisa in ragione di 617.210,77 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'
articolo 29 della legge regionale 18/2015. La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres., e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres.
41. Le risorse di cui al comma 40 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.
42. Le risorse di cui al comma 40 sono pari a complessivi 1.750.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 550.000 euro per l'anno 2025 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
43. Per la finalità prevista dal comma 40 è destinata la spesa complessiva di 1.750.000 euro, suddivisa in ragione di 550.000 euro per l'anno 2025 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'
articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015.
45. Le risorse di cui al comma 44 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
46.
L'assegnazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è quantificata nella misura annua di:
a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.
47. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 150.000 euro per il triennio 2025-2027, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di sostenere le attività del centro culturale "Casa Zanussi".
49. Le risorse di cui al comma 48 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
51.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, anche attraverso l'intervento di consorzi o enti e istituzioni universitarie:
a) al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2025-2027, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
b) al Comune di Gorizia complessivi 450.000 euro per il triennio 2025-2027, suddivisi in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
c) al Comune di Gemona del Friuli complessivi 450.000 euro per il triennio 2025-2027, suddivisi in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
52. Le risorse di cui al comma 51 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.
53. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa complessiva di 1.320.000 euro, suddivisa in ragione di 440.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'
articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'
articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), la quota del maggior gettito riscosso, in misura pari alla percentuale di compartecipazione regionale prevista per l'anno d'imposta 2023, sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali per l'annualità 2023, che indica l'ammontare netto, per ciascun Comune, delle somme recuperate.
55. Per le finalità previste dal comma 54 è destinata la spesa di 24.876,38 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
56. Per la finalità prevista dall'
articolo 9, comma 4, della legge regionale 7/2024 è destinata la spesa complessiva di 83.738,55 euro per il triennio 2025-2027, di cui 27.912,85 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
57. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG risorse pari a complessivi 60.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 20.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
58. Per le finalità previste dal comma 57 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
59. Al fine di sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Friuli Venezia Giulia (ANCI FVG) a supporto dei Comuni del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'ANCI FVG risorse pari a complessivi 300.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
60. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
61. Per le finalità previste dagli articoli 6, 10 e 15, comma 5, della
legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
62. Per le finalità previste dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, della
legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 11.900.000 euro, suddivisa in ragione di 3.900.000 euro per l'anno 2025 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
63. Per la finalità prevista dall'
articolo 7 della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 10.500.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento pari a complessivi 210.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
65. Il contributo di cui al comma 64 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
66. Per la finalità prevista dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento pari a complessivi 210.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
68. Il contributo di cui al comma 67 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
69. Per la finalità prevista dal comma 67 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
70. Al fine di promuovere la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, l'Amministrazione regionale destina risorse pari a 20.000 euro al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia di Trieste per la realizzazione della rappresentazione teatrale "Mafia: il mondo parallelo", rivolta a studenti.
71. Entro il 10 aprile 2025 il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia di Trieste presenta al Servizio competente in materia di sicurezza la domanda di contributo unitamente alla relazione descrittiva dell'iniziativa.
72. Il contributo di cui al comma 70 è concesso ed erogato in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.
73. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
74. In attuazione della finalità del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale di realizzare l'uniformità e omogeneità nell'applicazione degli istituti contrattuali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico di cui all'
articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), le risorse di cui all'
articolo 12, comma 1, della legge regionale 16/2023 sono integrate, a decorrere dal 2025, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto unico relativa al triennio 2022-2024 per il personale non dirigente, gli incrementi del salario aggiuntivo per il personale degli enti locali e degli altri enti interessati.
75. Gli oneri relativi agli incrementi definiti ai sensi del comma 74 sono a carico dell'Amministrazione regionale e sono erogati sulla base dei criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'
articolo 9, comma 93, della legge regionale 22/2022.
76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa complessiva di 17.100.000 euro, suddivisa in ragione di 5.700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
77. L'assegnazione di cui all'
articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore degli enti locali è pari a complessivi 11.392.062,96 euro per il triennio 2025-2027, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e, a favore degli altri enti del Comparto, è pari a complessivi 450.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
78. In relazione a quanto previsto dal comma 77, ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria effettuata nella relazione tecnico-finanziaria al CCRL 2016-2018 in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 12, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio dell'annualità di riferimento.
79. Per la finalità prevista dal comma 77 è destinata la spesa complessiva di 11.842.062,96 euro, suddivisa in ragione di 3.947.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
81. Per la finalità prevista dal comma 80 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
83. Per la finalità prevista dal comma 82 è destinata la spesa complessiva di 1.950.000 euro, suddivisa in ragione di 650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
84.
Al
comma 1 dell'articolo 34 ter della legge regionale 21/2019 le parole <<
i criteri per determinare i relativi concorsi finanziari>> sono sostituite dalle seguenti: <<
le modalità di erogazione del contributo annuale per il funzionamento e dei corrispettivi per le attività e i servizi erogati>>.
85. Per le finalità previste dall'
articolo 34 ter della legge regionale 21/2019, come modificato dal comma 84, è destinata la spesa complessiva di 7.068.000 euro, suddivisa in ragione di 2.356.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regionale risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 126.411.346 euro per il triennio 2025-2027, di cui 39.272.250 euro per l'anno 2025, 43.407.209 euro per l'anno 2026 e 43.731.887 euro per l'anno 2027.
87.
Le risorse di cui al comma 86 sono concesse ed erogate annualmente dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali secondo il seguente riparto:
a) 5.525.500 euro per l'anno 2025, 5.460.000 euro per l'anno 2026 e 5.425.000 euro per l'anno 2027 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) 11.654.750 euro per l'anno 2025, 12.955.209 euro per l'anno 2026 e 13.314.887 euro per l'anno 2027 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
c) 8.610.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) 13.482.000 euro per l'anno 2025 e 16.382.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
88. Per le finalità previste dal comma 86 è destinata la spesa complessiva di 126.411.346 euro, suddivisa in ragione di 39.272.250 euro per l'anno 2025, 43.407.209 euro per l'anno 2026 e 43.731.887 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
89. Per le finalità previste dall'
articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), è destinata la spesa complessiva di 94.957.464 euro per il triennio 2025-2027, di cui 39.957.464 euro per il 2025, 25 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro per il 2027, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
90. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi dell'
articolo 9, comma 10, della legge regionale 7/2024 avviene a valere sulle risorse spettanti a ciascun Comune, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a titolo di Fondo unico comunale e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.
91. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'
articolo 9, comma 10, della legge regionale 7/2024, tenuto conto di quanto disposto dal comma 90, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
92.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 21/2019 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. La formazione può essere rivolta anche a soggetti non appartenenti al Comparto unico quando ciò si renda necessario ai fini dell'allineamento delle competenze di tutti gli attori coinvolti nelle azioni progettuali promosse dalla Regione e dallo Stato in funzione dello sviluppo economico, sociale e occupazionale del territorio.
3 ter. Nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Regione, con apposita convenzione gli enti locali e la Fondazione definiscono le modalità con le quali gli enti stessi si avvalgono della Fondazione medesima, con oneri a carico della Regione ai sensi dell'articolo 34 ter, per attività di supporto operativo a fronte dell'impegno a intraprendere un percorso di rafforzamento del proprio assetto organizzativo. Detto impegno non è richiesto in relazione al supporto operativo relativo agli adempimenti obbligatori correlati al PNRR.>>.
93. Per le finalità previste dai
commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 34 della legge regionale 21/2019, come aggiunti dal comma 92, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
94. Al fine di avvalersi di alte professionalità nel percorso di attuazione di quanto disposto all'
articolo 1, comma 807, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'affidamento di un incarico a soggetti privati o istituzioni pubbliche, finalizzato all'adeguamento della modulistica adottata a livello nazionale per la rilevazione dei fabbisogni e dei costi standard alle peculiarità dell'ordinamento degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
95. Per le finalità previste dal comma 94 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
96.
Al comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nell'alinea, le parole <<
al 31 dicembre 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<
al 31 dicembre 2026>>;
b)
alla lettera c), nel primo periodo, le parole <<
del 30 settembre 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<
del 30 settembre 2026>>.
97. Per le finalità previste dal
comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 31/2017, come modificato dal comma 96, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
98. In attuazione di quanto previsto dall'
articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente di decentramento regionale di Trieste, per l'anno 2025, una somma a regolazione finanziaria delle esigenze emergenti dal rapporto intercorso tra l'UTI Giuliana e il Comune di Trieste, che non hanno trovato copertura nelle assegnazioni liquidatorie.
99. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Enemonzo, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a 65.000 euro per l'anno 2025. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
101. Per le finalità di cui al comma 100 è destinata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare annualmente risorse alle Comunità di cui all'
articolo 7 della legge regionale 21/2019 e alla Comunità collinare del Friuli per favorire l'esercizio di funzioni e servizi comunali gestiti a far data dall'1 gennaio 2025 e per il potenziamento, attraverso il conferimento da parte di ulteriori Comuni, di funzioni e servizi comunali già gestiti.
103.
Le risorse di cui al comma 102 sono concesse previa presentazione di domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 settembre di ogni anno, nella quale la Comunità attesta per ciascuna funzione o servizio comunale e per ciascun Comune partecipante alla Comunità:
a) la data di avvio del conferimento della funzione o servizio;
b) l'ammontare del trasferimento previsto a favore della Comunità per l'esercizio della funzione o servizio comunale.
104. Le risorse sono concesse a ciascuna Comunità nella misura pari al 50 per cento del valore complessivo dei trasferimenti previsti a carico dei Comuni nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. In caso di insufficienza le risorse spettanti a ciascuna Comunità sono ridotte proporzionalmente.
105. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di concessione ciascuna Comunità presenta una dichiarazione attestante l'avvenuto incasso delle risorse dovute dai Comuni. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata in misura pari al 50 per cento dell'importo incassato nei limiti dell'importo concesso.
106. Ciascun Comune si impegna a mantenere il conferimento di ciascuna funzione o servizio di cui al comma 102 in capo alla Comunità per la durata minima di dieci anni, pena il recupero delle risorse erogate alla Comunità in relazione alla funzione o servizio e per la quota afferente al Comune che ha revocato il conferimento.
107. Per le finalità di cui al comma 102 è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
108. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 106 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
109.
In attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per l'anno 2025, pari a 1.495.000 euro, è ripartito come segue:
b) 135.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter della
legge regionale 7/2002;
c) 200.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per il Corso Origini: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza del corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero;
d) 25.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate";
e) 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'
articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;
110.
Per le finalità previste dal comma 109, lettera a), nelle more della revisione della legge regionale 7/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2025, i finanziamenti a sostegno dei progetti di attività negli importi e ai soggetti di seguito indicati:
a) 400.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;
b) 183.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;
c) 158.000 euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;
d) 120.000 euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;
e) 72.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;
f) 108.000 euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli.
111. Le domande di concessione di finanziamento per le iniziative di cui al comma 110 sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres.
112. Le domande di concessione di contributo per le iniziative di cui al comma 109, lettere c), d) ed e), sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del 70 per cento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
113. Per le finalità previste dal comma 109 per l'importo di 1.350.000 euro si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 e per l'importo di 145.000 euro la spesa è destinata a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
114.
All'articolo 21 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<
, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile,>> sono soppresse;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, sono approvati annualmente uno o più bandi per il finanziamento di una o più attività di cui al comma 2, con i quali sono disciplinati i soggetti beneficiari, le tipologie di interventi, le spese ammissibili, le modalità per la presentazione delle domande, la concessione, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.>>.
115. Per le finalità previste dal
comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 114, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
116.
All'articolo 18 della legge regionale 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:a) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia;
e) Associazione Mladinski dom di Gorizia;
f) Taborniki sloveni in Italia - Slovenski taborniki v Italiji Rod modrega vala Trieste-Gorizia;
g) Associazione scout sloveni in Italia - Slovenska zamejska skavtska organizacija (SZSO);
h) Istituto per l'istruzione slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone.>>;
b)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività sociali, educative e ricreative di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:a) Sklad Mitja Čuk di Trieste;
b) Circolo di attività culturali, sportive ed assistenziali - Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste;
c) Centro studi - Študijski center Melanie Klein.>>;
c)
al comma 7 le parole <<
commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<
commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 6 bis>>;
d)
al comma 7 bis le parole <<
commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<
commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 6 bis>>.
117. Ai sensi dell'
articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella O con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2025 di cui agli articoli 9, 18, come modificato dal comma 116, 19 e 20 della
legge regionale 26/2007, in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
118. Ai sensi dell'
articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, come modificato dal comma 116, è approvata l'allegata Tabella P in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2025. Il finanziamento determinato a favore di ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'
articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 6 bis e 8, della legge regionale 26/2007, come modificato dal comma 116, è liquidato in via anticipata e in un'unica soluzione all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
119. Le percentuali di cui alle Tabelle O e P si applicano fino a un importo massimo di 10 milioni di euro. Nel caso in cui le risorse statali per l'esercizio 2025 siano superiori a 10 milioni di euro, l'importo eccedente è assegnato alla quota di accantonamento di cui all'
articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007.
120. Per gli enti di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena di cui all'
articolo 18, comma 6 bis, della legge regionale 26/2007, come modificato dal comma 116, si applicano le disposizioni di cui ai Capi I, II e VI del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'
articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con
decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres.
121. Ai fini dell'
articolo 18, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007, come modificato dal comma 116, per il 2025 gli enti e le organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena possono presentare una sola domanda di finanziamento. Qualora un ente presenti più domande di finanziamento, si considera valida quella presentata per ultima.
123.
La quota di accantonamento prevista dall'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella O, per l'anno 2025 è ripartita come segue:
a) 50.000 euro all'Associazione Kmečka zveza / Associazione agricoltori e 50.000 euro all'Associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje / Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena;
c) 5.000 euro all'Associazione - Društvo Mladinski dom di Gorizia e 5.000 euro all'Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia per supportare il trasporto degli alunni frequentanti le scuole con lingua d'insegnamento slovena;
d) 150.000 euro all'Associazione temporanea di scopo Projekt per la prosecuzione e l'implementazione del progetto esecutivo di un'immagine coordinata e di un portale comune della minoranza linguistica slovena;
e) 50.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. di Gorizia e 50.000 euro all'Associazione - Društvo Mladinski dom di Gorizia per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni;
f) 60.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi/Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste per le spese di gestione del "Narodni dom" di Trieste - rione di San Giovanni.
124. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 123, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i finanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 123, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 123, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i finanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 123, sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2025. Per i finanziamenti di cui alla lettera e) del comma 123 si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'
articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con
decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres.
125. Per le finalità previste dal comma 123, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota di risorse riservata all'attuazione dell'
articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella O per la copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.
127. Per le finalità previste dal comma 126 è destinata la spesa di 1.040.000 euro per l'anno 2025, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177 con riferimento alle assegnazioni statali per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, ed è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 5.
128. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'
articolo 19 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella O, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.
129. Per le finalità previste dall'
articolo 8 della legge 38/2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per i progetti tecnico scientifici per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione svolti in collaborazione con l'Ufficio centrale per la lingua slovena.
130. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 129, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Regione n. 246/2015 e sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2025.
131. Per le finalità previste dal comma 129, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della
legge 38/2001 e con riferimento alla Tabella O riferita alla quota riservata all'attuazione dell'
articolo 19 della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
132. Al fine di sostenere le attività e le iniziative delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 15.000 euro all'SKGZ/Slovenska kulturno gospodarska zveza - Unione culturale economica slovena e di 15.000 euro all'SSO/Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.
133. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 132, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
134. Per le finalità previste dal comma 132 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
135. Al fine della realizzazione della Quarta Conferenza regionale di verifica e di proposta in attuazione dell'
articolo 30 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 40.000 euro all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana per il supporto tecnico scientifico, per le attività correlate all'evento, per la predisposizione di una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché per la redazione e la stampa degli atti della Conferenza in lingua italiana e friulana.
136. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 135 è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di liquidazione e di rendicontazione della spesa.
137. Per le finalità previste dal comma 135 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177
138. Ai fini della realizzazione della Seconda Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca di cui all'
articolo 17 bis della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 10.000 euro all'Università degli Studi di Udine per il supporto tecnico scientifico, per la predisposizione di una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e per la redazione e la stampa degli atti della Conferenza in lingua italiana e tedesca e di 10.000 euro al Comune ospitante l'evento per le attività correlate alla realizzazione della Conferenza.
139. Le domande per la concessione del finanziamento di cui al comma 138 sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredate di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di liquidazione e di rendicontazione della spesa.
140. Per le finalità previste dal comma 138 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 5.000 euro al Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste a ristoro delle spese di trasferta, vitto e alloggio sostenute dai relatori, residenti fuori regione, per la partecipazione al convegno "La tassazione degli immobili in Italia e in Europa", organizzato e realizzato in collaborazione con la Regione.
142. La domanda per la concessione e la contestuale liquidazione del contributo straordinario di cui al comma 141, completa di una descrizione dell'attività e di una quantificazione delle spese, è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di tributi locali.
143. Con il decreto di concessione, adottato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda completa e nei limiti dell'importo di cui al comma 141, è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della domanda di contributo.
144. Per le finalità previste dal comma 141 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
145. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al Comune di Tolmezzo una somma in relazione al contributo concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, ai sensi dell'
articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e non ancora pagato, per la copertura degli interventi ivi previsti, nei limiti dell'importo di 2.300.000 euro.
146. Il Comune è obbligato a restituire all'Amministrazione regionale le somme di cui al comma 145, senza interessi, entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui il contributo statale viene pagato e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2030.
147. L'anticipazione di cui al comma 145 è concessa e contestualmente liquidata in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
148. Per le finalità previste dal comma 145 è destinata la spesa di 2.300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
149. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 146, previste in 2.300.000 euro per l'anno 2030, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
150. Al fine di promuovere lo scambio culturale tra le minoranze linguistiche europee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 100.000 euro all'ente incaricato del coordinamento della prossima edizione della competizione calcistica Europeada per le attività propedeutiche e funzionali all'organizzazione e alla gestione dell'evento, che si terrà nel 2028 nel Friuli Venezia Giulia.
151. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 150 è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di liquidazione e di rendicontazione della spesa.
152. Per le finalità previste dal comma 150 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
153. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'ambito e con le modalità indicate nel Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata di cui all'
articolo 6 della legge regionale 5/2021, risorse pari a 1.042.345 euro agli Automobile Club provinciali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di iniziative di educazione e di prevenzione in ambito di sicurezza stradale.
154. Per le finalità previste dal comma 153 è destinata la spesa complessiva di 1.042.345 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2025, 542.345 euro per l'anno 2026 e 400.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
155. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse finanziarie per complessivi 3 milioni di euro alle Prefetture di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, ripartite in misura uguale tra loro, mediante apposite convenzioni da stipularsi ai sensi dell'
articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), per l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni per l'attività operativa sul territorio, nonché per interventi straordinari diretti ad assicurare l'efficienza delle strutture delle Forze di Polizia, d'intesa con i rispettivi presidi territoriali.
156. Per le finalità previste dal comma 155 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
157. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2026, a favore degli enti locali risorse complessive pari a 4 milioni di euro per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza urbana, individuati sulla base degli accordi previsti dal
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito con modificazioni dalla
legge 18 aprile 2017, n. 48, per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e per il completamento delle interconnessioni delle sale operative.
158. Per le finalità previste dal comma 157 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
159. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli un'anticipazione finanziaria di 3 milioni di euro finalizzata a garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni e dell'erogazione dei servizi a favore dei Comuni, nelle more dell'affidamento del nuovo contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'
articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'
articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).
160. L'anticipazione di cui al comma 159 è concessa e contestualmente liquidata in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
161. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 159 non è subordinata alla presentazione di garanzie patrimoniali.
162. La Comunità collinare del Friuli è obbligata a restituire all'Amministrazione regionale la somma di cui al comma 159, senza interessi, in un'unica rata all'esito della procedura di gara entro sessanta giorni dall'atto della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio e comunque entro il 31 dicembre 2030.
163. Per le finalità previste dal comma 159 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
164. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 162, previste in 3 milioni di euro per l'anno 2030, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
165. Al fine di sostenere l'organizzazione del Festival Internazionale delle Lingue di Minoranza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 100.000 euro all'Associazione Teatri Stabil Furlan di Udine.
166. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 165, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso.
167. Per le finalità previste dal comma 165 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
168. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in uguale misura, alle Prefetture di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine risorse straordinarie pari a 40.000 euro per l'anno 2025, anche mediante apposite convenzioni da stipularsi ai sensi dell'
articolo 1, comma 439, della legge 296/2006, per l'acquisizione di dispositivi metal-detector portatili a supporto dell'attività delle Forze di Polizia.
169. Entro il 31 marzo 2025 le Prefetture presentano alla struttura competente in materia di sicurezza e polizia locale la domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 168.
170. Per le finalità previste dal comma 168 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
171. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) con sede a Udine al fine di proseguire l'esperienza formativa dell'European Academy Programme rivolta alla formazione degli Amministratori del Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento a contribuire a costruire percorsi formativi e opportunità a livello locale, avendo a riferimento gli indirizzi europei di un'efficace governance locale.
172. Per l'assegnazione di cui al comma 171, in misura pari a 20.000 euro all'anno, AICCRE presenta domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.
173. Per le finalità di cui al comma 171 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177.
174. Al fine di sostenere il mantenimento dei profili identitari, culturali e linguistici regionali e di promuovere una squadra femminile friulana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 20.000 euro all'ente incaricato dell'organizzazione del torneo di calcio femminile delle rappresentative delle minoranze linguistiche, che si inserisce nel percorso di avvicinamento all'organizzazione regionale dell'Europeada 2028, nonché degli eventi collegati a quello sportivo, con riferimento alle spese da sostenersi nell'anno 2025 in relazione a tale iniziativa.
175. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 174, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2025.
176. Per le finalità di cui al comma 174 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 177.
177. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella I.
Art. 10
(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
All'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
e immobili>> sono soppresse;
b)
il comma 3 ter è sostituito dal seguente:
<<3 ter. Con riferimento ai beni immobili dei quali è attribuita la disponibilità all'Ente o in relazione ai quali l'Ente vanta un diritto di godimento, l'Amministrazione regionale provvede a garantire il funzionamento e a effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatti salvi specifici accordi.>>;
c)
i commi 3 quater e 3 quinquies sono abrogati;
d)
dopo il comma 3 quinquies è inserito il seguente:
<<3 sexies. Spettano all'Ente la progettazione e la realizzazione degli allestimenti delle collezioni e delle mostre temporanee ospitate presso le proprie sedi in disponibilità o godimento.>>;
e)
al comma 5 dopo la parola <<
beni>> è inserita la seguente: <<
mobili>>.
2. Fermo restando il subentro nella titolarità dei contratti relativi agli interventi manutentivi e alle utenze da parte dell'Amministrazione regionale da concludersi nel corso dell'anno 2025, l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC) è autorizzato, nel corso dell'anno 2025, a stipulare eventuali nuovi contratti a garanzia della continuità di detti servizi e forniture.
3. Rimangono in capo all'ERPAC gli interventi sui beni immobili oggetto di specifici accordi o di finanziamenti assegnati all'ERPAC già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità di cui all'
articolo 16, comma 3 ter, della legge regionale 2/2016, come sostituito dal comma 1, lettera b), relativamente alle spese di manutenzione ordinaria è destinata la spesa complessiva di 2.100.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 20.
5. Per le finalità di cui all'
articolo 16, comma 3 ter, della legge regionale 2/2016, come sostituito dal comma 1, lettera b), relativamente alle spese di manutenzione straordinaria si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Per le finalità di cui all'
articolo 16, comma 3 ter, della legge regionale 2/2016, come sostituito dal comma 1, lettera b), relativamente alle spese di funzionamento è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 20.
7.
Alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al titolo della legge regionale dopo le parole <<
demanio ferroviario>> sono aggiunte le seguenti <<
, demanio statale dismesso>>;
b)
dopo il Capo II del Titolo III è aggiunto il seguente:
<<Capo II bis
Recupero e valorizzazione di beni militari dismessi
Art. 37 bis
(Finalità e obiettivi)
1. La Regione provvede, in accordo con gli organi statali competenti, al recupero e alla valorizzazione di infrastrutture statali dismesse ponendo in essere le azioni necessarie per restituire alla fruizione pubblica della comunità regionale i siti militari già dismessi o dismettibili che si trovano sul territorio regionale.
2. La valorizzazione e il recupero dei beni militari dismessi attraverso la rinaturalizzazione di aree edificate con la creazione di percorsi naturali, la rifunzionalizzazione di beni per finalità produttive, turistiche, ricreative e sportive, nonché attraverso interventi finalizzati alla transizione energetica contribuisce all'obiettivo strategico della diminuzione del consumo di suolo e della sostenibilità ambientale.
Art. 37 ter
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:a) INA: infrastrutture militari non attive, beni ancora nella disponibilità del Ministero della Difesa;
b) beni demaniali statali ex militari: beni che abbiano svolto funzione militare e che sono stati sclassificati, entrati nella competenza dell'Agenzia del demanio e non utilizzati per altri usi governativi;
c) altri beni statali dismettibili: ulteriori beni statali che possono essere trasferiti a titolo gratuito alla Regione o agli Enti locali che ne facciano richiesta per effetto dell'articolo 65 dello Statuto di autonomia regionale per finalità di interesse pubblico.
Art. 37 quater
(Data base)
1. La Direzione centrale competente in materia di patrimonio e demanio realizza il data base cartografico dei beni militari denominati INA, dei beni statali ex militari potenzialmente trasferibili dall'Agenzia del demanio e di quelli già trasferiti, integrando il data base dei beni demaniali e dei beni patrimoniali.
2. Il data base di cui al comma 1 comprende:a) la mappatura delle INA, delle aree ex militari già in carico all'Agenzia del demanio e degli altri beni che non abbiano alcun uso governativo;
b) l'analisi delle caratteristiche dei beni e della loro collocazione sul territorio;
c) le informazioni fornite dal Ministero della Difesa sull'eventuale necessità di bonifica bellica.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere accordi con gli enti statali preposti per il trasferimento al demanio e al patrimonio regionale di beni, che non siano già stati trasferiti agli enti locali, come individuati dal data base e classificati secondo la metodologia di cui all'articolo 37 quinquies con particolare riferimento alle bonifiche necessarie per riconsegnare le aree agli usi civili.
Art. 37 quinquies
(Mappatura dei beni)
1. In coerenza agli obiettivi paesaggistici, ambientali, sociali ed economici la Regione valuta le possibili destinazioni funzionali e la restituzione dei beni di cui all'articolo 37 ter alla migliore fruizione pubblica e in particolare provvede a individuare i beni oggetto:a) di potenziali interventi di livello regionale;
b) di potenziali interventi e recuperi di valenza infra-regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale sono individuati in particolare:a) i beni idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici;
b) i beni idonei ad altro utilizzo finalizzato alla transizione energetica;
c) i beni idonei alla rinaturalizzazione anche mediante demolizione di manufatti;
d) i beni infrastrutturati riconvertibili a uso sportivo;
e) i beni riconvertibili a uso sociale;
f) i beni riconvertibili a uso turistico e ricreativo;
g) i beni idonei alle attività produttive e logistiche;
h) beni idonei ad altri usi.
Art. 37 sexies
(Perequazioni ambientali e urbanistiche)
1. I Comuni sul cui territorio insistono i beni di cui all'articolo 37 ter possono utilizzare gli stessi come oggetto di perequazione ambientale ovvero di perequazione urbanistica nei procedimenti di approvazione di un nuovo Piano regolatore generale comunale (PRGC) o di variante generale al PRGC vigente.
2. La Regione mediante accordi di programma promuove con gli enti locali interessati azioni per realizzare interventi di rifunzionalizzazione e ripristino che interessino i beni di cui all'articolo 37 quinquies e che abbiano valenza regionale o valenza sovracomunale.
Art. 37 septies
(Programmazione degli interventi di recupero)
1. Gli Enti locali possono avanzare istanza di trasferimento dei beni come identificati dal data base cartografico di cui all'articolo 37 quater presso la Direzione centrale competente in materia di patrimonio e demanio entro l'1 marzo di ogni anno, al fine dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 65 dello Statuto di autonomia.
2. La richiesta di trasferimento deve essere corredata di informazioni tecniche che descrivano l'utilizzo proposto, l'intervento necessario e i costi parametrici associati, nonché eventuali costi di gestione con piano di copertura degli stessi secondo la modulistica già messa a disposizione dal Servizio competente.
3. Nelle more del completamento del data base cartografico di cui all'articolo 37 quater sono sospese le richieste di trasferimento dei beni di cui all'articolo 37 ter da parte degli enti locali.
Art. 37 octies
(Concessione di contributi)
1. La Regione finanzia gli enti locali per la redazione del "Documento di fattibilità delle alternative progettuali" ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), in relazione ai beni di cui all'articolo 37 ter per i quali gli stessi intendono presentare istanza di trasferimento al fine dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 65 dello Statuto di autonomia, previa domanda al Servizio demanio della Direzione centrale competente in materia di patrimonio e demanio.
2. Gli enti locali che hanno già ottenuto il trasferimento dei beni di cui all'articolo 37 ter a seguito dell'approvazione di precedenti norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto di autonomia possono presentare istanza di contributo per la redazione del documento di fattibilità di cui al comma 1.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi agli enti locali che ne facciano richiesta fino alla concorrenza del 100 per cento, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti da apposito bando approvato con deliberazione della Giunta regionale.>>.
8. Per le finalità di cui all'
articolo 37 octies della legge regionale 10/2017, come aggiunto dal comma 7, è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 20.
9. In occasione dell'evento "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un protocollo d'intenti, entro i limiti previsti dall'
articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 29 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di catasto e libro fondiario), che ponga le basi di una cooperazione transfrontaliera per lo sviluppo e l'estensione della disciplina tavolare nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'organizzazione di un evento in materia tavolare per l'anno 2025, nell'ambito di quanto previsto al comma 9, che coinvolga Paesi anche stranieri che abbiano nei loro ordinamenti la disciplina tavolare quale elemento fondante del diritto di proprietà.
11. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 20.
12.
All'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 15 le parole <<
del 50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<
del 100 per cento>>;
b)
al comma 17 le parole <<
della percentuale di contribuzione richiesta e dell'importo delle franchigie previste>> sono sostituite dalle seguenti: <<
del maggior numero di garanzie (eventi calamitosi e eventi catastrofali)>> e dopo le parole <<
oggetto di contributo.>> è aggiunto il seguente periodo: <<
In assenza dell'ISEE valido per l'intero anno solare, verrà considerato un ISEE pari a euro 50.000.>>;
c)
dopo il comma 17 sono inseriti seguenti:
<<17 bis. Le quietanze a copertura delle polizze di cui al comma 15 versate dal 7 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 potranno essere richieste a rimborso nel bando 2025.
17 ter. Le domande presentate nel 2024 senza l'indicazione dell'intensità del contributo o della franchigia sono ammesse di diritto a contributo nell'anno 2025 con precedenza.>>.
13. Per le finalità di cui all'
articolo 10 della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
15. Il trasferimento è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione, da parte dell'ARDIS, alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della domanda, corredata di apposita documentazione a comprova della definizione dei procedimenti in corso. La liquidazione è prevista contestualmente all'atto di concessione.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 20.
17. Al fine di consentire alle associazioni culturali, ricreative, sportive e sociali, operanti in ogni Comune della regione di aumentare la visibilità dei servizi offerti a favore dei cittadini mediante l'utilizzo di un'unica piattaforma informatica riducendo conseguentemente i costi derivanti dalle spese di promozione, nonché di facilitare le comunicazioni tra i Comuni e le associazioni stesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2025 alla Comunità collinare del Friuli e alla Comunità di montagna del Gemonese, previo accordo tra le stesse che preveda anche l'individuazione dell'Ente capofila, per la realizzazione del progetto pilota consistente nello sviluppo della piattaforma e il conseguente utilizzo gratuito da parte dei cittadini.
18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo patrimonio@certregione.fvg.it, corredata della relazione descrittiva del progetto e del quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella J di cui al comma 20.
20. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella J.
Art. 11
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. L'onere annuo derivante dal rinnovo del Contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2019-2021 per il personale regionale dirigente è determinato in 440.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Tali importi comprendono l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 3, comma 6, del CCRL 22 maggio 2024.
2. Per gli arretrati relativi al rinnovo contrattuale di cui al comma 1, relativamente al personale dirigente dell'Amministrazione regionale, tenuto conto dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 3, comma 6, del CCRL 22 maggio 2024, per il periodo 2019-2024 è determinata la spesa complessiva di 1.850.000 euro.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Per il personale dipendente dagli enti del Comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, gli oneri di cui ai commi 1 e 2, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'
articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
5. Nelle more della definizione del contratto collettivo regionale di Comparto, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, al personale non dirigente appartenente al Comparto unico regionale è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2025-2027 nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dall'1 aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1 per cento a decorrere dall'1 luglio 2025.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, determinati in 910.000 euro per l'anno 2025 e 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
7. Per il personale dipendente dagli enti del Comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, gli oneri di cui al comma 5, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'
articolo 34, comma 2, della legge regionale 18/2016.
8. Al fine di garantire un volano finanziario di spesa nell'ambito del programma di cooperazione europea Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, rafforzando e sviluppando la cooperazione cross-border nell'ambito della cultura e del turismo sostenibile, nello sviluppo economico, nell'inclusione e innovazione sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 1.836.000 euro destinate al finanziamento di attività progettuali già positivamente valutate nell'ambito del bando 2/2023, obiettivo strategico PO 4.6, del programma di cooperazione europea Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 e da rendicontare nell'ambito del medesimo.
9. Per la finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 1.836.000 euro suddivisa in ragione di 1.250.000 euro per l'anno 2025 e 586.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 10.
10. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 di cui all'allegata Tabella K.
Art. 12
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A3 a K e alle minori entrate di cui all'articolo 1, comma 2, Tabella A1 trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a K e negli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2025.