LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11

Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2025
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
330.03 - Formazione professionale
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce l'importanza strategica del settore nautico per la crescita economica e occupazionale del territorio, promuove lo sviluppo ecosostenibile e competitivo della nautica regionale sia in ambito marittimo che lagunare e delle acque interne, fornisce strumenti efficaci per lo studio e il monitoraggio del settore e definisce un primo supporto finanziario al comparto nautico, in un'ottica di promozione, innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle risorse locali, favorendo lo sviluppo di un modello economico circolare nel medio periodo, in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente marittimo, costiero e delle acque interne.
Art. 2
 (Ambiti di intervento)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale promuove:
a) l'attivazione di un tavolo permanente interdisciplinare di studio, analisi e sviluppo del settore nautico e dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) la valorizzazione delle figure professionali già impiegate o da impiegare nei settori tradizionali e in quelli emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione, formazione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore, valutando le competenze richieste dalle imprese, nonché il fabbisogno di professionalità espresso dalle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale produttivo e quello dell'istruzione, della formazione e della ricerca, attraverso lo sviluppo delle filiere formative tecnologiche professionali di cui alla legge 8 agosto 2021, n. 121 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale), e le reti regionali dell'apprendimento permanente di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);
c) il sostegno all'innovazione tecnologica del settore della nautica da diporto e del suo indotto, volto al rinnovo delle attrezzature, degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi dei porti turistici, darsene e marine, privilegiando gli interventi orientati all'accessibilità, alla riqualificazione energetica, alla sostenibilità, alla digitalizzazione, al miglioramento della sicurezza e degli standard qualitativi dei servizi turistici;
d) il refitting delle unità da diporto con più di venti anni di vita, la demolizione di quelle non più recuperabili, la sostituzione di motori endotermici con motori marini a basso impatto ambientale e l'acquisto di unità da diporto con finalità turistica e formativa a favore delle imprese;
e) la diffusione sul territorio regionale dei settori economici emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne;
f) lo studio per la valorizzazione del turismo nautico e fluviale e degli ambiti lagunari della Regione Friuli Venezia Giulia;
g) lo sviluppo e l'attuazione di un programma annuale di promozione del turismo nautico e del turismo ecosostenibile ed esperienziale della laguna e delle acque interne;
h) l'infrastrutturazione dei porti turistici regionali e delle vie d'acqua lagunari e fluviali che privilegi la riqualificazione energetica, tecnologica e l'implementazione dei servizi diportistici;
i) lo sviluppo di progetti innovativi diretti alla trasformazione dei rifiuti, al loro riutilizzo e alla loro reintegrazione nel ciclo produttivo, ai fini della riduzione di sostanze inquinanti e della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità dell'ecosistema marino, lagunare, dei fiumi, dei laghi e delle coste, in raccordo, previa intesa, con i soggetti gestori delle aree naturali protette marine e favorendo l'utilizzo dello strumento del contratto di fiume di cui all'articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e del contratto di fiume, di lago, di laguna e di costa di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);
j) la realizzazione di un master plan degli ormeggi nautici marittimi, fluviali, lacustri e lagunari, al fine di delineare la rete degli ormeggi pubblici, anche in concessione a privati, dei dry marina e dei cantieri nautici, e la relativa regolamentazione, nonché l'individuazione di ormeggi di transito.
Capo II
 Studio e sistemi di analisi del settore nautico e valutazione degli interventi per il supporto e lo sviluppo dell'economia del mare
Art. 3
 (Tavolo permanente del settore nautico e dell'economia del mare)
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), presso la Regione opera il Tavolo permanente del settore nautico e dell'economia del mare, di seguito Tavolo permanente.
2. Partecipano al Tavolo permanente le Direzioni centrali competenti in materia di attività produttive, turismo, ambiente, infrastrutture, risorse ittiche, demanio, lavoro, formazione e sport, PromoTurismoFVG, l'Ente gestore del cluster regionale delle tecnologie marittime di cui all'articolo 15, comma 2 quater, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e i soggetti pubblici e privati portatori di interessi individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cui sono definite le modalità di funzionamento del Tavolo medesimo.
3. Il Tavolo permanente è convocato dal Direttore centrale della struttura competente in materia di attività produttive che ne coordina i lavori. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche della nautica e dell'economia del mare possono essere invitati a partecipare al Tavolo permanente altri soggetti interessati, diversi da quelli individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. Per le attività del Tavolo permanente non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
5. Il Tavolo permanente ha funzioni di analisi, di proposta, di confronto e di coordinamento tra i diversi settori interessati e svolge l'attività di osservatorio per il monitoraggio del settore nautico e del sistema turistico a esso connesso, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), verificando lo stato di fatto e gli effetti delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale. Per la finalità di cui alla presente legge ha il compito di:
a) svolgere un'analisi strutturata dei settori produttivi legati alla nautica regionale favorendone il dialogo;
b) elaborare proposte per attività e interventi necessari allo sviluppo ecosostenibile dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne;
c) analizzare il contesto e le proposte per lo sviluppo di progetti per il turismo ecosostenibile ed esperienziale nell'ambito del mare, della laguna e delle acque interne;
d) analizzare gli interventi, anche infrastrutturali, per lo sviluppo del turismo nautico, con particolare riferimento alla Litoranea Veneta;
e) analizzare gli interventi per la manutenzione e il ripristino dei fondali marittimi e lagunari e per il potenziamento dei porti turistici;
f) elaborare proposte e analizzare i progetti per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità dell'ecosistema marino, lagunare, dei fiumi, dei laghi e delle coste;
g) analizzare la realizzazione di un centro di smaltimento delle imbarcazioni dismesse;
h) individuare, al proprio interno, i soggetti dedicati all'attività di osservatorio che, con cadenza annuale, presentano una relazione informativa sui risultati del monitoraggio.
Art. 4
 (Studio per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nautico)
1. Al fine di valutare le potenzialità economiche del sistema turistico nautico marittimo, lagunare, lacustre e fluviale del Friuli Venezia Giulia, in coerenza con le esigenze di tutela dell'ecosistema marino, degli ambienti naturali costieri e del paesaggio, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con gli istituti universitari e gli enti di ricerca pubblici per l'attività di studio, di analisi e di mappatura del settore stesso, indirizzata alla proposta di azioni concrete per la valorizzazione e lo sviluppo di un sistema turistico di settore sostenibile e competitivo, attraverso:
a) l'analisi della domanda e dell'offerta in termini di risorse, punti di interesse, servizi e prodotti del sistema turistico nautico;
b) la valutazione delle potenzialità turistiche del settore attivabili sul territorio, anche tenendo conto delle progettualità sviluppate dagli operatori del settore stesso;
c) la stima degli impatti economici e occupazionali del turismo nautico;
d) la proposta delle azioni prioritarie di intervento e delle relative modalità di attuazione;
e) la predisposizione di un sistema di monitoraggio del settore nautico e del sistema turistico ad esso connesso per la valutazione dell'impatto degli interventi attuati.
2. La convenzione di cui al comma 1 può altresì avere ad oggetto lo studio e l'analisi di progetti di innovazione tecnologica o scientifica nell'ambito del settore nautico.
Art. 5
 (Master plan degli ormeggi nautici)
1. Al fine di delineare la rete degli ormeggi pubblici, anche in concessione a privati, dei dry marina e dei cantieri nautici e definirne una strategia di fruizione turistica del territorio lagunare e delle acque interne, la Regione adotta un master plan degli ormeggi della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), quale documento di indirizzo strategico in cui sono individuate le linee di intervento nell'ambito di servizi per la nautica da diporto anche in un'ottica di sostenibilità per le risorse territoriali e ambientali.
2. Il master plan è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
Capo III
 Supporto alla formazione e all'occupazione e Guardia costiera ausiliaria
Art. 6
 (Rete regionale sull'economia del mare)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale ha il compito di:
a) analizzare il mercato dell'economia del mare al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro con attenzione all'industria navale, al settore subacqueo e agli antichi mestieri;
b) promuovere lo sviluppo di competenze, di conoscenza, di innovazione e di ricerca nelle materie interessate;
c) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionale attraverso eventi e focus dedicati;
d) diffondere le opportunità offerte dall'economia del mare, attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati progettuali realizzati dal sistema di istruzione ed educazione regionale, nell'ambito dei percorsi di istruzione non universitaria e di formazione professionale in materia;
e) promuovere politiche attive del lavoro volte a facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda nel settore;
f) programmare lo sviluppo delle filiere formative tecnologico-professionali;
g) promuovere percorsi post diploma sia ITS che corsi universitari e lo sviluppo di attività di ricerca in aree chiave dell'economia del mare, dell'industria navale e del settore subacqueo.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale si avvale delle scuole nautiche, delle reti regionali dell'apprendimento permanente di cui all'articolo 5 della legge regionale 27/2017 e del Tavolo permanente di cui all'articolo 3.
Art. 7
 (Guardia costiera ausiliaria FVG)
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite.
2. Il servizio di Guardia costiera ausiliaria riconosciuta dalla Protezione civile svolge attività di supporto alle istituzioni, con particolare riferimento agli ambiti marittimo, fluviale e lacustre, in contesti operativi coordinati.
3. La struttura competente in materia di polizia locale e sicurezza sostiene l'attività della Guardia costiera ausiliaria per l'acquisizione e il funzionamento di mezzi e strutture necessari allo svolgimento delle mansioni attribuite.
4. Con apposito bando, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i contenuti, le spese ammissibili, l'intensità contributiva, le risorse disponibili e i termini iniziali e finali per la presentazione della domanda, nonché le modalità di rendicontazione del contributo di cui al comma 3.
5. Le attività di cui al comma 2 non sono condotte in maniera autonoma, ma dirette e coordinate dalle autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie.
6. Ferme restando le competenze attribuite alle Capitanerie di porto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), e quelle attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:
a) servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo, in mare;
b) assistenza ai naufraghi e alle loro famiglie;
c) interventi di ogni tipo diretti a migliorare la sicurezza e la salvaguardia della vita in mare;
d) concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale e archeologico, legato all'ambiente marittimo e delle acque interne, quando vi sia pericolo di danneggiamento e/o inquinamento nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);
e) assistenza alle manifestazioni nautiche;
f) corsi di formazione, qualificazione e specializzazione.
7. L'operatività delle associazioni di cui al presente articolo è distinta in:
a) emergenza, nella quale si configurano eventi tragici ed eccezionali;
b) normalità, configurata nell'assistenza a diportisti in difficoltà in mare e in laguna; all'interno di tale attività si inseriscono periodiche azioni mirate all'informazione e alla sensibilizzazione dell'utenza nautica.
8. Nelle convenzioni le associazioni di Guardia costiera ausiliaria assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto. Nelle medesime convenzioni può essere anche previsto che, per particolari tipologie di trattamento, sia richiesto apposito addestramento. È fatto obbligo ai componenti delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria di partecipare ai corsi di cui al comma 6, lettera f), secondo le prescrizioni contenute nelle singole convenzioni.
9. Fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, gli enti pubblici che hanno stipulato convenzioni per le attività di volontariato possono concedere finanziamenti alle associazioni stesse per il funzionamento e, in particolar modo, per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti dalle convenzioni.
Capo IV
 Interventi a sostegno della manifattura del comparto nautico
Art. 8
 (Incentivi per lo sviluppo competitivo delle imprese appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto)
1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle misure dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile e competitivo della nautica regionale, è autorizzata alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese manifatturiere, ivi comprese quelle della corrispondente subfornitura, appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto per la realizzazione di progetti organici finalizzati a:
a) promuovere la progettazione e la costruzione di unità da diporto innovative sotto il profilo del design sostenibile, nonché dell'utilizzo di sistemi avanzati di monitoraggio e di sicurezza, che realizzino soluzioni avanzate per la riduzione dell'impatto ambientale ed il miglioramento dell'efficienza energetica;
b) implementare la digitalizzazione dei processi di progettazione e produzione e delle attività di servitizzazione;
c) favorire nel settore della riparazione e manutenzione di unità da diporto l'automazione e l'ottimizzazione dei processi, nonché gli interventi di adeguamento e/o riconversione infrastrutturale al fine di migliorare l'offerta dei servizi di manutenzione e rimessaggio;
d) sostenere la costituzione, l'avvio e lo sviluppo di reti di imprese per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e c);
e) promuovere la costituzione, l'avvio e lo sviluppo di start up innovative nel settore della cantieristica e della nautica da diporto.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato sotto forma, anche in combinazione tra loro, di finanziamenti agevolati e di contributi a fondo perduto, rispettivamente nei limiti massimi del 25 per cento della spesa ammissibile.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 2 provvedendo, altresì, alla definizione delle spese ammissibili, all'individuazione secondo la classificazione ATECO 2007 delle attività agevolabili, nonché alla determinazione delle caratteristiche del finanziamento agevolato.
4. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Capo V
 Interventi di sostegno finanziario e di promozione del settore nautico
Art. 9
 (Bonus per il refitting e la demolizione di unità da diporto)
1. Al fine di agevolare il rinnovo e il miglioramento qualitativo delle unità da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), ad esclusione delle lettere h) e h bis) e delle unità a remi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un bonus a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda, proprietari, da almeno due anni, delle unità da diporto medesime, per il refitting o per la loro demolizione.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi e contestualmente erogati, per le unità da diporto con oltre venti anni di vita, dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
3. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri di ammissibilità, le spese ammissibili, le modalità e i termini per la presentazione della domanda per la concessione e l'erogazione dei contribuiti.
4. Il bonus per il refitting è di importo pari a 3.000 euro per le unità da diporto fino a 5 metri di lunghezza ed è aumentato di 500 euro per ogni metro ulteriore a 5 metri di lunghezza, fino ad un massimo di 15.000 euro. Il bonus per il refitting non può essere utilizzato per l'acquisto di motori marini.
5. Il bonus per la demolizione è di importo pari a 2.500 euro per le unità da diporto fino a 10 metri di lunghezza ed è aumentato di 250 euro per ogni metro ulteriore ai 10 metri di lunghezza, fino ad un massimo di 8.000 euro.
6. I bonus di cui ai commi 4 e 5 sono comunque concessi nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta.
7. Ciascun beneficiario può presentare domanda per una sola unità da diporto per ciascun bando.
8. Possono usufruire del bonus per la demolizione di cui al comma 5 anche i Comuni per le unità da diporto abbandonate, senza il limite di cui al comma 7, anche in relazione alle unità a remi e anche qualora l'unità da diporto non abbia venti anni di vita. Per i Comuni il bonus ricopre il costo totale per il recupero e per la demolizione in deroga ai limiti di cui al comma 5. Nel bando di cui al comma 3 sono definiti i criteri di ammissibilità delle unità abbandonate.
9. Le domande di incentivo sono presentate, unitamente alla rendicontazione della spesa, dopo la realizzazione degli interventi di refitting o dopo la demolizione. Sono ammesse le spese sostenute a partire dall'1 gennaio dell'anno di approvazione del bando di cui al comma 3.
10. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione relativa alla concessione ed erogazione del contributo per i due anni successivi alla data del provvedimento, a pena di revoca dell'incentivo ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
11. Il bonus è cumulabile con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.
12. L'Amministrazione regionale, prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
Art. 10
 (Eco bonus per motori marini a basso impatto ambientale)
1. La Regione, al fine di perseguire i principi di sostenibilità ambientale, promuove la sostituzione dei motori marini endotermici a combustione con nuovi motori a basso impatto ambientale quali motori ibridi, elettrici, a idrogeno o a metanolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un bonus pari al 40 per cento del costo sostenuto e fino a un massimo di 10.000 euro per l'acquisto di un nuovo motore a basso impatto ambientale e del relativo sistema di accumulo a fronte della rottamazione di un motore endotermico, a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietari di un'unità da diporto da almeno due anni. La spesa minima ammissibile è di 2.000 euro.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi e contestualmente erogati dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
4. Con bando, adottato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione e l'erogazione dei contribuiti.
5. Ciascun beneficiario può presentare domanda per l'acquisto di un massimo di due motori.
6. Le domande di incentivo sono presentate, unitamente alla rendicontazione della spesa, dopo l'acquisto del motore a basso impatto ambientale e la relativa rottamazione del motore endotermico. Sono ammesse le spese sostenute a partire dall'1 gennaio dell'anno di approvazione del bando di cui al comma 4.
7. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione relativa alla concessione ed erogazione del contributo per i due anni successivi alla data del provvedimento a pena di revoca dell'incentivo ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
8. Il bonus è cumulabile con altri incentivi purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo.
9. L'Amministrazione regionale, prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (UE) 2023/2831.
Art. 11
 (Contributi alle imprese per l'acquisto di unità da diporto con finalità turistica e formativa)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di migliorare i sistemi di navigazione nel rispetto dell'ambiente marino lagunare e delle acque interne, è autorizzata a concedere contributi dell'importo massimo di 100.000 euro e minimo di 5.000 euro, per l'acquisto di una unità da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del decreto legislativo 171/2005, alimentate da motori a basso impatto ambientale quali motori ibridi, elettrici, a idrogeno o a metanolo a favore delle imprese aventi sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia, che svolgono, con finalità turistiche o formative, attività di trasporto di persone, di noleggio, di locazione, di scuola nautica o diving.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
3. Con bando adottato con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di ammissibilità e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione e l'erogazione dei contribuiti.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (UE) 2023/2831.
5. In alternativa a quanto disposto al comma 4 i contributi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36 ter (Aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti o veicoli a emissioni zero e per l'ammodernamento di veicoli) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato in presenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Nella domanda di contributo il beneficiario dovrà indicare il regime scelto.
6. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente articolo le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.
7. In caso di applicazione del regime "de minimis" di cui al comma 4 l'intensità contributiva è pari al 30 per cento del costo d'acquisto del veicolo.
8. In caso di applicazione dell'articolo 36 ter del regolamento (UE) n. 651/2014 il contributo è concesso in relazione ai costi supplementari per l'acquisto del veicolo calcolati come la differenza tra i costi di investimento per l'acquisto del veicolo pulito o a emissioni zero e i costi di investimento per l'acquisto di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme applicabili dell'Unione già in vigore e che sarebbe stato acquistato senza l'aiuto. In tali casi, l'intensità di aiuto è pari al 20 per cento dei costi ammissibili e può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero e di 20 punti percentuali per le medie imprese o di 30 punti percentuali per le piccole imprese.
Art. 12
 (Incentivi per l'innovazione di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per un importo massimo di 100.000 euro a favore di proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici situati in Friuli Venezia Giulia per gli interventi di innovazione tecnologica, di rinnovo delle attrezzature e degli impianti, di ristrutturazione e ammodernamento degli immobili e di miglioramento qualitativo dei servizi, al fine di sostenere il settore della nautica da diporto e del suo indotto.
2. Il contributo previsto dal comma 1 è incrementato del 20 per cento per gli interventi che, una volta completati, realizzano un miglioramento della certificazione energetica della struttura interessata rispetto a quella attuale.
3. È gestore, ai sensi del comma 1, il soggetto avente titolo idoneo, comprovante la disponibilità delle aree del porto turistico, darsena, marina o ormeggio oggetto del contributo, in forza di atto pubblico o privato, avente durata almeno pari a quella dei vincoli di destinazione alla data della concessione definiti con il regolamento di cui al comma 5.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
5. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la tipologia di interventi ammissibili, i criteri e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi, prevedendo criteri valutativi che privilegino gli interventi orientati all'accessibilità, alla riqualificazione energetica, alla sostenibilità, alla digitalizzazione, al miglioramento della sicurezza e al miglioramento dello standard qualitativo turistico. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione della spesa.
6. L'Amministrazione regionale prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (UE) 2023/2831.
Art. 13
 (Programma annuale di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare delle lagune e delle acque interne)
1. PromoTurismoFVG, in coordinamento con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, redige annualmente, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il "Programma di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne" nel quale sono individuati strumenti specifici utili allo sviluppo della nautica e dell'economia del mare in chiave turistica, con particolare riferimento:
a) ad azioni di marketing strutturate e coese, per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne;
b) ad azioni a supporto delle reti di impresa operanti nel settore della nautica da diporto e dei porti turistici;
c) alle azioni per lo sviluppo del turismo nautico sostenibile per l'ambiente e per le comunità locali e, in generale, per la diffusione della cultura, della storia e della tradizione marittima, lacuale e fluviale del territorio nel segno della responsabilità ambientale;
d) all'individuazione e programmazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto, del turismo nautico ecosostenibile, della cultura del mare, dei laghi e dei fiumi e delle collegate attività economiche;
e) allo sviluppo di progetti di formazione per la promozione della nautica a favore degli operatori economici del settore.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a favore di PromoTurismoFVG le risorse necessarie all'attuazione del programma di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'approvazione del programma medesimo con deliberazione della Giunta regionale. In sede di prima applicazione PromoTurismoFVG redige il programma entro il 30 giugno 2025.
Art. 14
 (Contributi per iniziative di promozione del settore nautico)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per il tramite di PromoTurismoFVG, a concedere contributi fino a 5.000 euro a favore di proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine, ormeggi nautici e scuole nautiche situati in Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto, del turismo nautico, della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio e delle collegate attività economiche, coerenti con il programma di cui all'articolo 13, comma 1.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento i criteri e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contribuiti. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione della spesa.
4. In deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui al comma 1 sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.
5. PromoTurismoFVG, prima della concessione del contributo, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente, valuta l'intervento in relazione alla normativa sugli aiuti di Stato, concretizzando, se del caso, la concessione secondo la regola "de minimis", di cui al regolamento (UE) 2023/2831.
Capo VI
 Disposizioni finali
Art. 15
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione delle previsioni di carattere sistemico, nonché di quelle relative agli interventi di sostegno finanziario.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, con particolare riferimento a:
a) lo stato di attuazione del Tavolo permanente di cui all'articolo 3;
b) i risultati proposti dall'attività di cui all'articolo 4;
c) i risultati dell'attività di formazione di cui all'articolo 6;
d) i risultati quantitativi e qualitativi degli interventi di cui al capo V ed eventuali proposte di modifica e integrazione.
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 16
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 24 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale);
b) gli articoli 11, 12, 13 e 15 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica);
c) il comma 27 dell'articolo 5 e il comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025);
d) i commi 94 e 95 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).
Art. 17
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Per le finalità di cui all'articolo 5 si provvede a valere sullo stanziamento per l'anno 2025 della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
4. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di 520.000 euro, suddivisa in ragione di 260.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Per le finalità di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Per le finalità di cui all'articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
8. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
9. Per le finalità di cui all'articolo 13 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
10. Per le finalità di cui all'articolo 14 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
11. Agli oneri derivanti da quanto disposto dai commi 1, 3, 5, 9 e 10 si provvede mediante rimodulazione, per la quota complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), e mediante storni, per la quota complessiva di 520.000 euro, suddivisa in ragione di 260.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), per la quota di 70.000 euro per l'anno 2025 dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per la quota complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
12. Agli oneri derivanti da quanto disposto dai commi 3, 4, 6, 7 e 8 si provvede mediante rimodulazione, per la quota complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per la quota di 200.000 euro per l'anno 2025, all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e mediante storni, per la quota complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dalla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per la quota complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 18
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2025.