LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 dicembre 2024, n. 10

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

TESTO VIGENTE dal 03/12/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/2024
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 1
 (Istituzione e finalità)
1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia istituisce la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi stabiliti dagli articoli 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione.
2. La Commissione regionale di cui al comma 1, di seguito indicata con il termine <<Commissione>>, è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale e cura il controllo e l'effettiva attuazione nel territorio regionale dei principi di eguaglianza e di parità sociale, con compiti di consulenza, garanzia e vigilanza in merito alle pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 2
 (Funzioni)
1. La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.
2. La Commissione nell'autonomo svolgimento delle proprie funzioni consulta, a propria discrezione, ogni espressione della realtà femminile e della società civile e mantiene rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre Regioni aventi le medesime finalità istituzionali, con gli altri organi di garanzia regionali e locali, nonché con le istituzioni pubbliche della Regione.
3. La Presidente della Commissione rappresenta la Commissione medesima negli organismi di coordinamento delle commissioni di parità operanti a livello nazionale.
4. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) promuove indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione della donna, anche immigrata, nella regione e sulla condizione delle donne emigrate;
b) cura la raccolta sistematica e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione, e stimola la crescita della cultura delle pari opportunità presso le amministrazioni pubbliche e nella società civile;
c) formula osservazioni e indicazioni al Consiglio e alla Giunta regionale per l'adeguamento della legislazione regionale alle finalità della presente legge;
d) presenta al Consiglio regionale osservazioni sulle proposte di legge e sui disegni di legge che direttamente abbiano rilevanza per la condizione femminile e le pari opportunità;
e) esprime parere sugli strumenti di programmazione generale o settoriale della Regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa che siano considerati dalla Giunta regionale di rilevanza diretta per la condizione femminile;
f) vigila sul rispetto della disciplina in materia di parità di genere e pari opportunità nelle nomine di competenza della Regione in enti e istituti pubblici, anche economici; può proporre modifiche normative che favoriscano la parità di genere nelle nomine di competenza della Regione;
g) predispone e promuove progetti di "azioni positive" tesi a espandere e facilitare l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e a incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne; predispone annualmente il programma di intervento volto a promuovere e sostenere progetti e iniziative da finanziare ai sensi dell'articolo 3, comma 8;
h) esamina e valuta progetti e iniziative per "azioni positive" da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 8, e promuove azioni di sensibilizzazione sulle tematiche di proprio interesse.
5. La Presidenza della Commissione convoca annualmente l'Assemblea regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale iscritti all'elenco di cui all'articolo 8 e le rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori e imprenditrici, dei lavoratori e lavoratrici dipendenti ed autonome e dei movimenti femminili delle formazioni politiche rappresentate in Consiglio regionale per illustrare e discutere l'attività svolta dalla Commissione e raccogliere le istanze proposte dalle associazioni.
6. La Presidenza della Commissione può convocare Assemblee territoriali con le medesime modalità e fini previsti al comma 5.
7. La Commissione invia annualmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle componenti dell'Assemblea regionale una relazione sulla condizione della donna nella regione e sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità, previa audizione nella Commissione permanente competente della Presidente della Commissione, al fine di promuovere congrue azioni legislative volte a migliorare la condizione della donna.
Art. 3
 (Strumenti e strutture operative)
1. La Regione assicura alla Commissione lo svolgimento della sua attività in condizione di autonomia, libertà, indipendenza ed efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti di adeguate risorse umane e strumentali.
2. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale.
3. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 14 (Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale).
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), g) e h), la Commissione può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), la Commissione predispone idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede il Consiglio regionale.
6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e), il Consiglio e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione i relativi atti.
7. Il parere sugli atti di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e), deve essere espresso entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto. Ove il parere non sia reso entro il suddetto termine, si prescinde dallo stesso.
8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera g), la Commissione indica all'Amministrazione regionale specifici progetti e interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento.
9. Il Consiglio regionale disciplina con regolamento, adottato previo parere obbligatorio della Commissione, la concessione di contributi volti a sostenere le "azioni positive" di cui all'articolo 2, comma 4, lettera g), e le azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h).
Art. 4
 (Composizione e nomina della Commissione)
1. La Commissione è composta da quattordici commissarie o commissari in possesso di comprovata esperienza nel campo delle politiche di genere delle pari opportunità.
2. Almeno la metà delle persone elette, oltre ai requisiti di cui al comma 1, devono essere indicate da movimenti o associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e/o da organizzazioni regionali delle imprenditrici e degli imprenditori e delle lavoratrici e lavoratori dipendenti e autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale. I movimenti o associazioni o le organizzazioni citate indicano non più di una persona candidata.
3. Le/gli elette/i appartenenti al genere maggiormente rappresentato in Consiglio regionale non possono superare la percentuale che nello stesso è rappresentato dal genere opposto.
4. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica, due rappresentanti dei Consiglieri regionali in carica, uno della maggioranza e uno della minoranza, la Consigliera o il Consigliere regionale di parità di cui all'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Possono, altresì, partecipare le/gli assessore/i su temi di particolare rilevanza.
5. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie e i commissari possono essere rieletti una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie o di uno dei commissari si provvede alla sostituzione entro trenta giorni con le modalità indicate al comma 2.
Art. 5
 (Insediamento della Commissione)
1. Entro trenta giorni dall'elezione delle/dei componenti di cui all'articolo 4, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale convoca la Commissione per la seduta di insediamento. Fino all'elezione della Presidente la seduta di insediamento è presieduta dalla/dal componente più anziana/anziano di età.
Art. 6
 (Presidenza e funzionamento della Commissione)
1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza costituito dalla Presidente e da due Vicepresidenti. L'elezione della Presidente ha luogo a maggioranza assoluta delle/dei componenti; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L'elezione di due Vicepresidenti ha luogo con voto limitato a uno e risulterà eletta la persona che alla prima votazione ha ricevuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra due candidature verrà eletta la persona più giovane.
2. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate.
3. La Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo delle commissarie e dei commissari.
4. In caso di impedimento della Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Presidente, la Vicepresidente più anziana la sostituisce svolgendo ogni funzione attribuita per legge alla Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui all'articolo 7, comma 1.
5. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle commissarie e dei commissari e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie e dei commissari; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria o il commissario viene dichiarata/o decaduta/o dall'Ufficio di Presidenza che ne dà comunicazione al Consiglio regionale per la sua sostituzione entro trenta giorni.
6. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente. Sono approvate con voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei componenti la Commissione le deliberazioni concernenti il programma annuale di attività, le modifiche ai regolamenti interni di funzionamento della Commissione, la relazione di cui all'articolo 2, comma 7, e l'istituzione delle sezioni o gruppi di lavoro.
7. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno, e può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.
8. Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
9. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria.
10. Il Consiglio regionale rende pubblici, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 8 e 9.
Art. 7
 (Trattamento economico)
1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.
2. Alle commissarie e ai commissari spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 7, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro.
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
4. Alla Presidente, alle commissarie e ai commissari che risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro di cui all'articolo 6, comma 7, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previsti per i/le dipendenti regionali.
5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari, nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di "azione positiva" finanziati dalla Regione in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie o commissari da lei delegati spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.
Art. 8
 (Elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale)
1. Per consentire la convocazione dei movimenti e delle associazioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale l'elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale a cui possono iscriversi, presentando il proprio atto costitutivo, tutti i movimenti e le associazioni, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno due anni.
Art. 9
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge regionale fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
Art. 10
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 1 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);
b) articolo 42 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);
c) articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
e) articolo 41 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003);
f) articolo 5 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari);
g) articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 24 (Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);
h) legge regionale 21 marzo 2018, n. 11 (Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)).
Art. 11
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.