Art. 10
(Disposizione transitoria)
1. Fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi gli articoli 3, 4, 9, 11, 13, 14 e 20 della
legge regionale 17/2022 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione, la Regione è autorizzata ad adottare soluzioni organizzative, anche istituendo uno sportello dedicato, per garantire ai soggetti passivi supporto nell'individuazione del primo fabbricato ad uso abitativo ai sensi dell'
articolo 13 bis della legge regionale 17/2022.
Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'
articolo 20, comma 2, lettera a), della legge regionale 17/2022, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), con riferimento alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dell'
articolo 9, comma 2, della legge regionale 17/2022, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 66 milioni di euro suddivisi in ragione di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Per le finalità previste dall'
articolo 20, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2022, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), con riferimento alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dell'
articolo 9, comma 7, della legge regionale 17/2022, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalità previste dall'
articolo 20, comma 2, lettera c), della legge regionale 17/2022, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a), con riferimento alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dell'
articolo 11, comma 1, lettera h bis) della legge regionale 17/2022, come aggiunta dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Per le finalità previste dall'
articolo 13 bis della legge regionale 17/2022, come inserito dall'articolo 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Per le finalità previste dall'
articolo 14 della legge regionale 17/2022, come sostituito dall'articolo 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni della presente legge, a esclusione degli articoli 9 e 10, si applicano dall'1 gennaio 2025.