Art. 4
(Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, di seguito denominata Strategia clima regionale, costituisce il processo quadro di orientamento delle politiche regionali finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o climalteranti, nonché la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici ed è elaborata in linea con gli obiettivi stabiliti dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e in coerenza con gli indirizzi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.
2. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici definisce il quadro conoscitivo e il modello organizzativo, gestionale e metodologico per il raggiungimento di obiettivi strategici e per la valutazione delle implicazioni dei cambiamenti climatici nei settori strategici interessati, nonché per la selezione di obiettivi specifici di settore.
3.
I settori strategici interessati dalle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici sono:
a) sistema energetico regionale;
b) sistema urbano e insediativo nel territorio regionale;
c) sistema dei trasporti e delle infrastrutture;
d) sistema produttivo ed economia circolare;
e) sistema di produzione e gestione dei rifiuti;
f) industrie e infrastrutture pericolose;
g) settore agroalimentare, zootecnico e della pesca;
h) settore forestale;
i) settore terziario;
j) settore domestico.
4.
I settori strategici interessati dalle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici sono:
a) tutela fisica del territorio contro il rischio idrogeologico;
b) gestione delle risorse idriche;
c) aree costiere, montane e alpine;
d) ecosistemi terrestri, biodiversità e foreste;
e) ecosistemi di acque interne e marini;
f) salute umana;
g) agroalimentare, zootecnico e forestale, acquacoltura e pesca;
h) turismo e sport;
i) patrimonio culturale e beni paesaggistici.
5. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è elaborata attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dalla Strategia, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.
6. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è approvata, preliminarmente, con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale approva definitivamente la Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
7. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è soggetta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornata almeno ogni sei anni e può essere modificata e integrata in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione. Gli adeguamenti della Strategia clima regionale dovuti a mero recepimento delle modifiche agli indirizzi e ai contenuti della SNAC, del PNACC, del PNIEC e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra non sono soggetti alla procedura di cui ai commi 5 e 6 e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
8. La Regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici nelle leggi regionali di settore.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 10, lettera b), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 10, lettera b), numero 2), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 5
(Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. Il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, di seguito denominato Piano clima regionale, definisce le misure e le azioni prioritarie, i soggetti attuatori e responsabili, i tempi e la stima delle risorse necessarie, ai fini dell'attuazione delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
2.
La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede alla predisposizione del Piano clima regionale in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica di cui alla
parte seconda del decreto legislativo 152/2006
.
3.
La struttura regionale competente in materia di ambiente si avvale del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali, competenti nelle materie interessate, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca nazionale e delle istituzioni scientifiche, anche mediante la stipula degli accordi di cui all'
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Il Piano clima regionale è elaborato attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dal Piano stesso, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.
4 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, avvia il processo di VAS e approva la proposta preliminare di Piano, il rapporto ambientale preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché definisce le eventuali misure di salvaguardia del Piano.
4 ter. L'avviso di avvio del processo di VAS è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso.
4 quater. La struttura regionale competente in materia di ambiente, all'esito delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante la fase di consultazione preliminare, predispone la proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.
5. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, adotta la proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.
6. La proposta di Piano clima regionale, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione per la durata di quarantacinque giorni per la consultazione pubblica, nonché sottoposti ai pareri del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorsi detti termini, l'autorità competente in materia di VAS, ai sensi dell'
articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006, predispone il parere motivato di cui all'
articolo 15 del decreto legislativo 152/2006. Il Piano clima regionale, corredato dei documenti elaborati in sede di valutazione ambientale strategica, è approvato entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della Strategia clima regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.
8 bis. Il Piano clima regionale è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Piano clima regionale è pubblicato, altresì, sul sito istituzionale della Regione.
9. Il Piano clima regionale è soggetto a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8 da parte della struttura regionale competente in materia di ambiente, è aggiornato almeno ogni sei anni e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
10. I piani territoriali e settoriali, nonché i programmi regionali e locali sono elaborati o aggiornati in coerenza con il Piano clima regionale mediante l'integrazione, nei propri obiettivi e azioni, delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 10, lettera c), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2Comma 4 ter aggiunto da art. 3, comma 10, lettera c), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3Comma 4 quater aggiunto da art. 3, comma 10, lettera c), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4Comma 5 sostituito da art. 3, comma 10, lettera c), numero 2), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5Comma 6 sostituito da art. 3, comma 10, lettera c), numero 3), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6Comma 7 abrogato da art. 3, comma 10, lettera c), numero 4), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
7Comma 8 abrogato da art. 3, comma 10, lettera c), numero 4), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
8Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 10, lettera c), numero 5), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.