LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/02/2023
Materia:
440.00 - TUTELA DELL'AMBIENTE - INQUINAMENTI
440.07 - Fonti energetiche

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 14 bis aggiunto da art. 4, comma 17, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
TITOLO I
 STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Capo I
 Strumenti regionali per lo sviluppo sostenibile
Art. 1
 (Finalità e principi)
1. In armonia con gli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione , la Regione, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future e al fine di giungere a una società neutrale dal punto di vista climatico, promuove e attua la transizione ecologica sul territorio regionale, in linea con i principi di sostenibilità ambientale, di utilizzo consapevole delle risorse naturali e di coesione sociale affermati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), e dalla Comunicazione COM (2019) 640 final dell'11 settembre 2019 (Green Deal europeo), nonché con gli impegni assunti dall'Unione europea e dallo Stato italiano con la ratifica dell'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, entrato in vigore il 4 novembre 2016.
2. La Regione si impegna a conseguire l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045 e a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pari almeno all'obiettivo nazionale assegnato dall'Unione europea, entro il 2030.
3. La Regione assicura che la produzione legislativa regionale sia orientata al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
4. Con la presente legge la Regione disciplina:
a) la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione dell' articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) la Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
d) il Piano di azione regionale per il Green Public Procurement.
Art. 2
 (Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)
1. La Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, istituita con deliberazione della Giunta regionale, di seguito Cabina di regia, svolge le seguenti funzioni:
a) elabora la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3 e i relativi aggiornamenti;
b) elabora la Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 4 e i relativi aggiornamenti;
c) effettua il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 8.
2. La Cabina di regia opera avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca regionale, nazionale e delle istituzioni scientifiche. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cabina di regia determina le modalità organizzative per l'espletamento delle funzioni di competenza tenendo conto dell'interdisciplinarietà delle tematiche trattate.
Art. 3
 (Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)
1. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con gli indirizzi e i dettami della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e in raccordo con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), definisce le scelte e gli obiettivi strategici finalizzati a promuovere sul territorio regionale un modello di sviluppo sostenibile, equilibrato, inclusivo, idoneo a ridurre le disuguaglianze economiche, ambientali e sociali, basato sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e del suolo, sulla difesa dell'ambiente, sull'economia circolare e resiliente ai cambiamenti climatici.
2. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è elaborata attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dalla Strategia, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno e della responsabilità di conseguire il modello di società delineato dalla Strategia stessa.
3. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è approvata entro il 31 dicembre 2023, preliminarmente, con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoposta al parere delle Commissioni consiliari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisiti detti pareri o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale approva definitivamente la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
4. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è soggetta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornata almeno ogni sei anni e può essere modificata e integrata in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
5. La Regione e gli enti locali adeguano, attraverso un processo di integrazione, la pianificazione e la programmazione di settore in funzione del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.
6. La Regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nelle leggi regionali di settore.
Capo II
 Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
Art. 4
 (Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici costituisce il processo quadro di orientamento delle politiche regionali finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o climalteranti, nonché la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici ed è elaborata in linea con gli obiettivi stabiliti dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e in coerenza con gli indirizzi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.
2. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici definisce il quadro conoscitivo e il modello organizzativo, gestionale e metodologico per il raggiungimento di obiettivi strategici e per la valutazione delle implicazioni dei cambiamenti climatici nei settori strategici interessati, nonché per la selezione di obiettivi specifici di settore.
3. I settori strategici interessati dalle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici sono:
a) sistema energetico regionale;
b) sistema urbano e insediativo nel territorio regionale;
c) sistema dei trasporti e delle infrastrutture;
d) sistema produttivo ed economia circolare;
e) sistema di produzione e gestione dei rifiuti;
f) industrie e infrastrutture pericolose;
g) settore agroalimentare, zootecnico e della pesca;
h) settore forestale;
i) settore terziario;
j) settore domestico.
4. I settori strategici interessati dalle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici sono:
a) tutela fisica del territorio contro il rischio idrogeologico;
b) gestione delle risorse idriche;
c) aree costiere, montane e alpine;
d) ecosistemi terrestri, biodiversità e foreste;
e) ecosistemi di acque interne e marini;
f) salute umana;
g) agroalimentare, zootecnico e forestale, acquacoltura e pesca;
h) turismo e sport;
i) patrimonio culturale e beni paesaggistici.
5. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è elaborata attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dalla Strategia, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.
6. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è approvata, preliminarmente, con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale approva definitivamente la Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
7. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è soggetta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornata almeno ogni sei anni e può essere modificata e integrata in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
8. La Regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici nelle leggi regionali di settore.
Art. 5
 (Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. Il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, di seguito denominato Piano clima regionale, definisce le misure e le azioni prioritarie, i soggetti attuatori e responsabili, i tempi e la stima delle risorse necessarie, ai fini dell'attuazione delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
2. La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede alla predisposizione del Piano clima regionale in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 .
3. La struttura regionale competente in materia di ambiente si avvale del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali, competenti nelle materie interessate, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca nazionale e delle istituzioni scientifiche, anche mediante la stipula degli accordi di cui all' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Il Piano clima regionale è elaborato attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dal Piano stesso, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.
5. Il progetto del Piano clima regionale, munito del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, qualora previsti ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 , è adottato dalla Giunta regionale.
6. Il progetto del Piano clima regionale adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di ambiente per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 152/2006 , adotta il Piano clima regionale e lo sottopone al parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvato il Piano clima regionale.
8. Il Piano clima regionale è approvato entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
9. Il Piano clima regionale è soggetto a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8 da parte della struttura regionale competente in materia di ambiente, è aggiornato almeno ogni sei anni e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
10. I piani territoriali e settoriali, nonché i programmi regionali e locali sono elaborati o aggiornati in coerenza con il Piano clima regionale mediante l'integrazione, nei propri obiettivi e azioni, delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.
Art. 6
 (Piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni nell'individuazione e realizzazione delle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici di cui al presente capo sul territorio regionale attraverso l'adesione all'iniziativa comunitaria "Patto dei sindaci per il clima e l'energia" e la predisposizione dei Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) e, in qualità di coordinatore territoriale dell'iniziativa:
a) fornisce ai Comuni il supporto tecnico e formativo nel percorso di adesione all'iniziativa, nonché nella predisposizione e nel monitoraggio dei PAESC;
b) incentiva e sostiene la predisposizione dei PAESC ai sensi dell' articolo 4, comma 56, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
c) realizza, nell'ambito dei sistemi informativi regionali di cui all'articolo 9, una piattaforma informatica nella quale i Comuni inseriscono i dati relativi agli inventari di base delle emissioni (IBE) e ai monitoraggi sui risultati e sullo stato di attuazione dei PAESC.
2. La Regione collabora con gli enti locali al fine di garantire l'integrazione nella pianificazione e programmazione locale delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento contenute nel Piano clima regionale e nella valutazione delle iniziative e dei progetti degli enti locali finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.
Capo III
 Acquisti verdi
Art. 7
 (Piano di azione regionale per il Green Public Procurement)
1. Il Piano di azione regionale per il Green Public Procurement (PARGPP) è lo strumento che, in armonia con il Piano di azione nazionale per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi da parte della Regione, sulla base dei seguenti criteri di cui all' articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007):
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
2. La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede alla predisposizione del PARGPP avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali competenti nelle materie interessate, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca nazionale e delle istituzioni scientifiche anche mediante la stipula degli accordi di cui all' articolo 15 della legge 241/1990 .
3. La Giunta regionale adotta il PARGPP e lo sottopone al parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvato il PARGPP.
4. Il PARGPP è approvato entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. Il PARGPP è soggetto a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornato almeno ogni tre anni e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
6. I Comuni predispongono i rispettivi piani di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici in conformità alle indicazioni formulate dal PARGPP e ai criteri ambientali minimi (CAM), di cui all' articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
7. La previsione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei CAM nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici da parte dei Comuni costituisce condizione per la concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto degli appalti stessi.
Capo IV
 Monitoraggio e sistemi informativi
Art. 8
 (Monitoraggi e valutazioni)
1. La Regione adotta un sistema di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, del Piano regionale clima e del PARGPP, finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e a misurare i risultati conseguiti dall'attuazione delle misure e delle azioni adottate al fine di individuare tempestivamente le opzioni correttive.
2. Il monitoraggio e la valutazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici sono effettuati applicando insiemi di indicatori di processo e di risultato, individuati in coerenza con quelli adottati per il monitoraggio e la valutazione delle Strategie nazionali e validati.
3. Il monitoraggio e la valutazione del Piano clima regionale e della coerenza con quest'ultimo dei piani territoriali e settoriali, nonché dei programmi regionali e locali, sono effettuati utilizzando insiemi di indicatori di processo e di risultato validati.
4. Il monitoraggio e la valutazione del PARGPP sono effettuati utilizzando insiemi di indicatori di processo e di risultato validati.
Art. 9
 (Sistemi informativi regionali)
1. A supporto delle Strategie regionali di cui agli articoli 3 e 4 e del Piano clima regionale di cui all'articolo 5, la Regione sviluppa, mediante un processo incrementale, un dominio di conoscenza a livello regionale basato su strumenti formali di rappresentazione dei dati, che ne garantiscano la condivisione, l'interoperabilità e il riuso, secondo i principi di cui alla Comunicazione COM (2020) 66 final del 19 febbraio 2020 (Una strategia europea per i dati).
2. I sistemi informativi regionali utilizzano i dati descritti nel dominio di conoscenza di cui al comma 1 restituendo patrimoni informativi a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione di competenza della Regione e delle amministrazioni locali, in conformità agli standard nazionali previsti per l'informazione geografica relativa ai cambiamenti climatici.
Capo V
 Promozione della cultura dello sviluppo sostenibile
Art. 10
 (Azioni di sensibilizzazione)
1. La Regione riconosce che la transizione ecologica verso una società più resiliente e sostenibile rappresenta un processo di cambiamento culturale e attuabile attraverso l'apprendimento permanente e, a tal fine, si impegna a diffondere, a ogni livello, la conoscenza delle tematiche connesse alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta iniziative mirate di informazione, di formazione e di comunicazione di cui agli articoli 11, 12 e 13, rivolte al sistema scolastico e formativo, alle diverse categorie professionali, economiche e sociali, alle amministrazioni locali, nonché alla popolazione in generale.
3. La Regione promuove la diffusione e la formazione alla cultura d'impresa innovativa e sostenibile sul territorio regionale, nonché la realizzazione di programmi internazionali volti alla divulgazione e alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e sul risparmio energetico, anche mediante la stipula di protocolli con il gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. finalizzati alla promozione dei titoli di efficienza energetica.
Art. 11
 (Misure di informazione)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, organizza campagne di informazione inerenti:
a) modalità di elaborazione e di attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e del Piano clima regionale, al fine di promuovere il processo partecipativo di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 4;
b) specifiche tematiche individuate nell'ambito delle scelte e degli obiettivi strategici della Strategia regionale dello sviluppo sostenibile, al fine di diffondere conoscenze e buone pratiche per l'adozione di stili di vita collettivi e di comportamenti individuali sostenibili;
c) specifiche tematiche individuate nell'ambito delle azioni e delle misure previste dal Piano clima regionale, anche al fine di diffondere la cultura del rischio volta a rafforzare la resilienza individuale e collettiva;
d) transizione verso un'economia circolare, ai fini della valorizzazione delle risorse locali, della creazione di una nuova economia, della minimizzazione della produzione di rifiuti attraverso la diffusione di comportamenti improntati all'uso di prodotti e sistemi riutilizzabili, sostenibili e non tossici e con il coinvolgimento delle aziende del territorio.
Art. 12
 (Strumenti di formazione)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, promuove:
a) corsi di formazione gratuiti per figure professionali specifiche, relativi alle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la creazione di una piattaforma dedicata;
b) corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a tecnici e professionisti sui temi della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, anche in collaborazione con le Università della Regione, le associazioni di categoria e gli ordini professionali;
c) incontri di formazione rivolti al sistema scolastico e formativo finalizzati a diffondere comportamenti improntati all'economia circolare, alla sostenibilità, alla decarbonizzazione degli stili di vita e alla prevenzione dei rischi e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
d) attività di formazione volte a rafforzare la capacità amministrativa e istituzionale delle autorità pubbliche e a migliorare le competenze tecniche dei soggetti deputati ad attuare l'integrazione della sostenibilità ambientale nelle politiche regionali e locali;
e) incontri e attività di formazione all'interno del Consiglio regionale finalizzati all'acquisizione di conoscenza e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a competenza di pensiero sistemico, competenza di previsione, competenza normativa in contesto di incertezza e capacità di innovazione.
Art. 13
 (Azioni di comunicazione)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, istituisce un sito web che contiene:
a) un'area tematica dedicata allo sviluppo sostenibile nella quale sono pubblicati:
1) le comunicazioni finalizzate all'intervento nel processo partecipativo di cui all'articolo 3, comma 2;
2) la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;
3) il Piano regionale per il Green Public Procurement;
4) i rapporti periodici in ordine agli esiti dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8;
b) un'area tematica dedicata ai cambiamenti climatici nella quale sono pubblicati:
1) le comunicazioni finalizzate all'intervento nel processo partecipativo di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 4;
2) la Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
3) il Piano clima regionale;
4) i piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
5) i rapporti periodici in ordine agli esiti dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8;
c) un'area tematica dedicata alla plastica nella quale sono pubblicati:
1) la descrizione dei progetti, degli interventi e delle iniziative realizzati per le finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all' articolo 14 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), specificandone i tempi di attuazione, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti;
2) l'indicazione delle risorse pubbliche stanziate ed erogate per le finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all' articolo 14 della legge regionale 34/2017 ;
3) i progetti realizzati in conformità alle finalità della riduzione dei rifiuti di prodotti in plastica, che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo del logo regionale di sostenibilità di cui all' articolo 9, comma 1, lettera q bis), della legge regionale 34/2017 ;
4) gli accordi stipulati tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati, diretti all'individuazione di percorsi e di strumenti idonei a garantire l'attuazione delle finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all' articolo 14 della legge regionale 34/2017 .
Art. 14
 (Incentivi per la transizione ecologica)
1. La Regione promuove l'attuazione della transizione ecologica sul territorio regionale finalizzando le linee contributive destinate alla realizzazione di attività e di interventi nei settori strategici di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, nonché al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e dal Piano clima regionale.
2. La verifica della finalizzazione delle linee contributive ai sensi del comma 1 è attuata nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 8.
3. La Regione al fine di favorire l'accesso ai contributi destinati alla realizzazione di attività e di interventi nei settori strategici di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, utilizza e implementa il sistema informatico finalizzato alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari in applicazione delle norme e dei provvedimenti attuativi che disciplinano i singoli canali contributivi.
Art. 14 bis
 (Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente)
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la tutela dell'ambiente e promuove la partecipazione dei cittadini allo sviluppo di una coscienza civica volta alla valorizzazione e alla difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nel rispetto della normativa in materia ambientale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente nel quale sono iscritti i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel regolamento di cui al comma 8, lettera a).
3. I volontari per la tutela dell'ambiente, iscritti nel Registro di cui al comma 2, svolgono, in collaborazione con le autorità competenti, le seguenti attività:
a) diffusione dell'informazione sulla normativa in materia di tutela ambientale, nonché sensibilizzazione sui comportamenti da tenere nel rispetto dei valori ambientali;
b) divulgazione di buone pratiche ambientali e di condotte improntate al rispetto e alla cura dei beni ambientali, anche nell'ambito di iniziative finalizzate all'educazione ambientale;
c) raccolta di dati e informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale.
4. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in quanto sono prestate a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).
5. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA provvede:
a) alla tenuta e all'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;
b) all'organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'iscrizione nel Registro di cui al comma 2 e di periodici corsi di aggiornamento sulla normativa in materia ambientale.
6. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori dei parchi regionali e delle aree naturali protette nazionali che intendano avvalersi dei volontari ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 3, presentano la richiesta ad ARPA che assegna le unità in base agli iscritti disponibili sul Registro di cui al comma 2.
7. Gli enti di cui al comma 6 che si avvalgono dei volontari provvedono a propria cura e spese all'organizzazione delle attività di cui al comma 3, alla dotazione delle eventuali attrezzature necessarie, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
8. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale:
a) con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
1) la tenuta e l'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;
2) i requisiti di idoneità ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al comma 2;
3) la copertura assicurativa necessaria per l'esercizio delle attività di cui al comma 3;
4) gli adempimenti necessari in capo ad ARPA e/o agli enti che richiedano il supporto dei volontari, iscritti nel Registro di cui al comma 2, affinché agli stessi sia certificato lo svolgimento delle attività concordate quali esperienze di tipo formativo;
b) con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti gli aspetti generali e gli indirizzi di coordinamento inerenti lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.
9. Il regolamento di cui al comma 8, lettera a), è adottato previo parere della Commissione consiliare competente.
10. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 17, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 15
 (Partecipazione a AISBL per il coordinamento dell'iniziativa "Valle idrogeno Nord Adriatico")
1. Ai fini del sostegno al processo di transizione energetica la Regione è autorizzata a partecipare a un'associazione internazionale senza scopo di lucro - AISBL, conformemente alla legge belga, per coordinare e conferire un modello organizzativo stabile e duraturo all'iniziativa di cooperazione rafforzata transnazionale "Valle idrogeno Nord Adriatico".
2. La partecipazione della Regione all'associazione di cui al comma 1 in qualità di soggetto fondatore è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale la quale approva contestualmente gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto, che devono prevedere:
a) il mancato perseguimento dei fini di lucro dell'associazione;
b) la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto allo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ;
c) l'autonomia patrimoniale perfetta dell'associazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a corrispondere all'associazione una quota associativa annuale, fino a un importo massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), e nei limiti dello stanziamento disponibile annualmente previsto con la legge di approvazione del bilancio regionale.
TITOLO II
  CLAUSOLA VALUTATIVA, MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 34/2017 IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E NORME FINANZIARIE E FINALI
Capo I
 Clausola valutativa
Art. 16
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 1.
2. A tal fine la Giunta regionale, per la prima volta entro l'anno 2024 e successivamente con cadenza biennale, anche sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dalla Cabina di regia per la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 8, presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale sono descritti i risultati dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8 e sono evidenziati, in particolare, i progressi nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici, e della diffusione della cultura della sostenibilità tra i cittadini della Regione.
3. La relazione prevista dal comma 2 è resa pubblica, unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
Capo II
  Modifiche alla legge regionale 34/2017 in materia di gestione dei rifiuti
Art. 17
  (Modifiche alla legge regionale 34/2017)
1. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 è inserita la seguente:
<<a bis) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stoccati illecitamente all'interno di immobili destinati ad attività di impresa o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi;>>;

b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 2 le parole << per sostenere le misure individuate nel Programma regionale per la prevenzione della produzione dei rifiuti >> sono sostituite dalle seguenti: << per attuare, anche con azioni di comunicazione e informazione, gli obiettivi e le azioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti >>;

2)
al comma 5 le parole << lettera a) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere a) e a bis) >>.

Capo III
 Norme finanziarie e finali
Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, di cui all'articolo 5, comma 3, e di cui all'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 105.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 285.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), di cui all'articolo 9, comma 1, di cui all'articolo 13 e di cui all'articolo 14, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di 1.545.000 euro, suddivisa in ragione di 515.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante prelievo di complessivi 1.545.000 euro, suddivisi in ragione di 515.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 515.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011 .
8. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante prelievo di complessivi 3.600.000 euro, suddivisi in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 1.200.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011 .
10. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, e di cui all'articolo 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
11. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
12. Per le finalità di cui all' articolo 33, commi 2 e 5, della legge regionale 34/2017 , come modificati dall'articolo 17, comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
13. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 , è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
14. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 13, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell' articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell' articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 19
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.