LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

TITOLO I
 OGGETTO, FINALITÀ, TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE NON STATALI DI MUSICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove lo studio e la pratica della musica sul territorio regionale, quale fattore strategico per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché per lo sviluppo e la crescita sociale ed economica della comunità.
2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, ferma restando l'autonomia delle singole istituzioni, riconosce la valenza formativa delle scuole non statali di musica operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia e sostiene la qualificazione dell'offerta dell'attività didattica musicale di base per l'accesso ai corsi accademici di primo livello delle Istituzioni dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) e di tipo libero, nonché la realizzazione di progetti didattici musicali particolarmente meritevoli per l'educazione e la formazione musicale di base, da realizzarsi in rete.
3. La Regione incoraggia la costituzione di associazioni di rete tra Enti gestori delle scuole non statali di musica all'interno del proprio territorio e favorisce l'interazione e la condivisione di strumenti e risorse tra le medesime scuole, per lo sviluppo di progettualità condivise e inclusive.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 2
 (Tipologie di interventi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nelle spese di funzionamento per lo svolgimento delle attività didattiche musicali di base, per il finanziamento delle seguenti tipologie di intervento:
a) la realizzazione di corsi di studio pre-AFAM professionalizzanti in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate, finalizzati all'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello delle Istituzioni dell'AFAM;
b) la realizzazione di corsi di studio, non rientranti tra quelli indicati alla lettera a), in uno strumento musicale o in canto, finalizzati a promuovere l'attività didattica musicale di base con programma didattico di tipo libero;
c) la realizzazione di progetti didattici musicali finalizzati a promuovere l'educazione e la formazione musicale di base, da attuarsi tramite associazioni di rete tra Enti gestori di scuole non statali di musica.
2. Destinatari dei contributi per la realizzazione degli interventi indicati al comma 1, lettere a) e b), sono esclusivamente gli Enti gestori delle scuole di musica iscritti nell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Capo II
 Elenco regionale delle scuole non statali di musica
Art. 3
 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Elenco, al quale possono iscriversi gli Enti gestori delle scuole non statali che svolgono le attività didattiche musicali di base di cui alla presente legge.
2. L'Elenco è pubblicato nella sezione dedicata alle scuole non statali di musica del sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Al fine dell'iscrizione nell'Elenco, gli Enti gestori delle scuole non statali di musica possiedono i seguenti requisiti:
a) essere Enti Locali o Enti privati;
b) avere sede legale e svolgere l'attività didattica musicale di base sul territorio regionale;
c) essere legalmente costituiti con atto costitutivo e statuto, nel quale sia previsto lo svolgimento dell'attività didattica musicale;
d) aver approvato un Regolamento di funzionamento della scuola di musica;
e) disporre di locali idonei rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguati rispetto alle attività amministrative e didattiche musicali;
f) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
g) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e dell'utenza, che comprenda anche lo svolgimento dell'attività didattica musicale.
4. Le scuole non statali di musica gestite dagli Enti di cui al comma 3 possiedono per l'anno scolastico di presentazione della domanda di iscrizione i seguenti requisiti:
a) aver svolto la propria attività didattica musicale di base in maniera continuativa per almeno tre anni scolastici immediatamente precedenti a quello di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco;
b) disporre di un corpo docente formato da almeno due insegnanti di musica, tutti in possesso di uno o più dei seguenti titoli: formazione specifica, esperienza didattica, esperienza concertistica;
c) prevedere un'offerta formativa di base che consti di almeno due tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto ed attivare i relativi corsi di studio con regolarità durante l'anno scolastico per cui si presenta la domanda di iscrizione;
d) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti principali indicati alla lettera c) almeno ventiquattro lezioni per ogni allievo iscritto, distribuite nell'arco dell'anno scolastico per il quale si presenta la domanda di contributo;
e) realizzare almeno dieci lezioni collettive di musica d'insieme strumentale o vocale durante l'anno scolastico per il quale si presenta la domanda di contributo;
f) avere la disponibilità presso la sede delle attività didattiche di un congruo numero di strumenti musicali.
Art. 4
 (Modalità di iscrizione all'Elenco)
1. Gli Enti interessati all'iscrizione nell'Elenco presentano domanda alla struttura regionale competente in materia di istruzione dall'1 al 31 ottobre di ciascun anno, a seguito dell'emanazione di un Avviso.
2. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, nonché i casi di sospensione e cancellazione.
3. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, deve essere dichiarato, per l'anno scolastico di riferimento, all'atto della presentazione della domanda di prima iscrizione nell'Elenco e, successivamente, deve essere confermato all'inizio di ciascun anno scolastico per il mantenimento dell'iscrizione.
4. La struttura regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti e provvede all'iscrizione degli Enti gestori nell'Elenco entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
TITOLO II
 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI CONTRIBUTIVI
Capo I
 Finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate
Art. 5
 (Destinatari degli interventi)
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le scuole non statali di musica degli Enti gestori iscritti all'Elenco possiedono, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, i seguenti ulteriori requisiti:
a) svolgere ininterrottamente la propria attività didattica musicale da almeno cinque anni scolastici immediatamente precedenti l'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo;
b) adottare nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo e aver adottato, nei cinque anni scolastici precedenti, i programmi didattici dei corsi di studio pre-AFAM previsti dalle Istituzioni dell'AFAM;
c) attivare con allievi iscritti nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, i corsi di studio definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), preordinati all'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello delle Istituzioni dell'AFAM in almeno quattro tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, e in almeno un insegnamento nelle discipline collegate agli insegnamenti principali;
d) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti pre-AFAM indicati alla lettera c), almeno ventiquattro lezioni, per ogni allievo iscritto, distribuite nell'arco dell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo;
e) dimostrare, mediante una convenzione o accordo sottoscritto dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con un'Istituzione dell'AFAM, che i propri percorsi formativi pre-AFAM siano condivisi nell'articolazione e nei contenuti dei programmi di studio con la citata Istituzione e che le modalità di verifica in sede di esame delle competenze degli allievi siano concordate con la stessa, prevedendo la partecipazione alla Commissione d'esame di almeno due commissari provenienti dalle istituzioni dell'AFAM e di un commissario proveniente dalla scuola non statale di musica, con rilascio dell'attestazione da parte di un'istituzione dell'AFAM;
f) in alternativa al requisito della lettera e), dimostrare che almeno un allievo abbia conseguito, nei due anni scolastici precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo, un'attestazione di livello pre-AFAM, rilasciata da un'Istituzione dell'AFAM, compresa tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, o negli insegnamenti di altre discipline collegate agli insegnamenti principali.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di istruzione, per l'anno scolastico in corso alla data della presentazione dell'istanza, a seguito dell'emanazione di un bando i cui contenuti sono disciplinati con regolamento regionale.
2. Ciascun Ente gestore può presentare un'unica domanda per le scuole di musica da esso gestite nel territorio regionale.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 7
 (Criteri di riparto dei contributi)
1. Il contributo per le spese di funzionamento a sostegno dei corsi di studio di cui al presente Capo viene commisurato proporzionalmente ai seguenti parametri:
a) nella misura del 40 per cento in base al numero degli insegnamenti pre-AFAM principali di strumento musicale e di canto per i quali sono stati avviati i relativi corsi di studio, con allievi iscritti, nelle sedi del territorio regionale nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda;
b) nella misura del 48 per cento in base al numero degli allievi iscritti ai corsi di studio di cui alla lettera a) nell'anno scolastico precedente a quello per cui viene presentata la domanda, che abbiano frequentato il corso di studio per l'intera durata dello stesso fino alla chiusura dell'anno scolastico e che si siano reiscritti per l'anno scolastico per cui si presenta domanda;
c) nella misura dell'8 per cento in base al numero di attestazioni di fine livello pre-AFAM comprese tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, o negli insegnamenti di altre discipline collegate agli insegnamenti principali, conseguite dagli allievi della scuola non statale di musica e rilasciate dalle Istituzioni dell'AFAM nei due anni scolastici precedenti a quello in cui viene presentata la domanda;
d) nella misura del 4 per cento in base alla sussistenza di una o più convenzioni o accordi sottoscritti dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con Istituzioni dell'AFAM, indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera e).
2. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se le scuole non statali di musica sono gestite da Enti gestori aventi scopo di lucro, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a) del comma 1, degli allievi di cui alla lettera b) del comma 1 e delle certificazioni di cui alla lettera c) del comma 1 viene ridotto della metà e la sussistenza di una o più convenzioni o accordi sottoscritti dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con Istituzioni dell'AFAM di cui alla lettera d) del comma 1 viene ponderata con il valore di 0,5.
3. Tutte le domande ammissibili sono soddisfatte proporzionalmente alle risorse disponibili.
4. La struttura regionale competente provvede alla concessione del contributo entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 8
 (Rendicontazione del finanziamento)
1. I soggetti beneficiari del contributo presentano il rendiconto, nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo, esclusivamente in relazione alle somme percepite a titolo di incentivo.
2. Le spese per la realizzazione dei corsi di studio dell'attività didattica musicale di tipo pre-AFAM sono sostenute nell'anno scolastico dall'1 settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno solare per cui viene presentata la domanda di contributo.
3. La struttura regionale competente provvede all'approvazione dei rendiconti entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione indicato al comma 1.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Capo II
 Finanziamento dei corsi di studio per l'insegnamento musicale di base in uno strumento musicale o in canto con programma didattico di tipo libero
Art. 9
 (Destinatari degli interventi)
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), le scuole non statali di musica degli Enti gestori iscritti all'Elenco possiedono, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, i seguenti ulteriori requisiti:
a) attivare con allievi iscritti, nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, i corsi di studio definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), in almeno quattro tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, con programma didattico di tipo libero;
b) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti indicati alla lettera a) almeno ventiquattro lezioni, per ogni allievo iscritto, distribuite in un arco temporale di almeno sei mesi nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 10
 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è presentata, per l'anno scolastico in corso alla data della presentazione dell'istanza, entro il 31 agosto di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di istruzione, a seguito dell'emanazione di un bando i cui contenuti sono disciplinati con regolamento regionale.
2. Ciascun Ente gestore può presentare un'unica domanda per le scuole di musica da esso gestite nel territorio regionale.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 11
 (Criteri di riparto dei contributi)
1. Il contributo per le spese di funzionamento a sostegno dei corsi di studio di cui al presente Capo viene commisurato proporzionalmente ai seguenti parametri:
a) nella misura del 40 per cento in base al numero degli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), fino ad un massimo di sedici insegnamenti, per i quali siano stati avviati i relativi corsi di studio, con allievi iscritti, nelle sedi del territorio regionale nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda;
b) nella misura del 50 per cento in base al numero di allievi iscritti ai corsi di cui alla lettera a), nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda, che abbiano frequentato il corso di studio strutturato come indicato all'articolo 9, comma 1, lettera b), per l'intera durata dello stesso;
c) nella misura del dieci per cento per le scuole non statali di musica aventi la sede principale in un Comune con popolazione inferiore ai tremila abitanti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
2. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se gli Enti gestori di scuole non statali di musica hanno ottenuto, per l'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di cui all'articolo 10, contributi per lo svolgimento dell'attività didattica musicale di tipo pre-AFAM ai sensi del Capo I del Titolo II, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a) del comma 1 e degli allievi di cui alla lettera b), del comma 1, viene ridotto della metà.
3. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se le scuole non statali di musica sono gestite da Enti aventi scopo di lucro, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a), del comma 1, e degli allievi di cui alla lettera b), del comma 1, viene ridotto della metà.
4. Se si verificano entrambi i presupposti di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni dei medesimi riguardanti il calcolo del contributo spettante si applicano contestualmente.
5. Tutte le domande ammissibili sono soddisfatte proporzionalmente alle risorse disponibili.
6. La struttura regionale competente provvede alla concessione del contributo entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 12
 (Rendicontazione del finanziamento)
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Capo presentano il rendiconto, nelle forme previste della legge regionale 7/2000 , entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, esclusivamente in relazione alle somme percepite a titolo di incentivo.
2. Le spese per la realizzazione dei corsi di studio dell'attività didattica musicale di base con programma didattico di tipo libero da rendicontare ai sensi del comma 1 sono sostenute nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo.
3. La struttura regionale competente provvede all'approvazione dei rendiconti entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 1.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Capo III
 Finanziamento dei progetti didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica
Art. 13
 (Tipologie degli interventi finanziabili)
1. Per essere ammissibili a finanziamento i progetti didattici musicali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), devono svolgersi nel territorio del Friuli Venezia Giulia e riguardare una o più delle seguenti tematiche:
a) realizzare percorsi di apprendimento della musica inclusivi, destinati agli allievi di età compresa tra zero e ventuno anni che si trovino in situazioni di svantaggio dal punto di vista fisico, cognitivo, economico e sociale;
b) sostenere la fruizione di servizi di carattere educativo, ludico e ricreativo nel campo della musica, in orari e periodi extra-scolastici per allievi di età compresa tra zero e ventuno anni;
c) favorire specifici percorsi di aggiornamento nel campo dell'educazione musicale, rivolti ai docenti delle scuole non statali di musica degli Enti gestori associati, al fine di accrescerne le competenze, con particolare riferimento alle metodologie didattiche d'insegnamento e di apprendimento dell'allievo.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti didattici musicali relativi alla realizzazione di percorsi di formazione avanzata e di perfezionamento, sia per docenti che per allievi delle scuole non statali di musica degli Enti gestori associati.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 14
 (Destinatari degli interventi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di rete contributi a titolo di concorso nelle spese di realizzazione dei progetti didattici musicali, sostenute direttamente e per conto degli Enti gestori delle scuole non statali di musica di cui alla lettera d), del comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al comma 1, le associazioni di rete sono costituite da almeno dieci Enti gestori di scuole non statali di musica.
3. Le associazioni di rete possiedono i seguenti requisiti:
a) operare senza fine di lucro;
b) essere legalmente costituite con atto costitutivo e statuto;
c) avere la sede legale e svolgere la propria attività sul territorio regionale;
d) avere tra gli associati almeno otto Enti gestori di scuole non statali di musica iscritte all'Elenco;
e) avere come scopo sociale finalità solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di rappresentanza con Enti o Istituzioni pubbliche, attività di coordinamento e promozione a sostegno dell'attività didattica musicale delle scuole non statali di musica degli Enti gestori associati;
f) avere il bilancio d'esercizio regolarmente approvato dagli organi preposti in base allo Statuto;
g) avere organi sociali regolarmente eletti o nominati, e funzionanti.
4. Le associazioni di rete svolgono la propria attività istituzionale ininterrottamente e possiedono i requisiti previsti ai commi 2 e 3 da almeno tre anni immediatamente precedenti l'anno per cui viene presentata la domanda di contributo.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 15
 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al presente Capo è presentata dalle associazioni di rete tra Enti gestori di scuole non statali di musica alla struttura regionale competente in materia di istruzione, a seguito dell'emanazione di un bando i cui contenuti sono disciplinati con regolamento regionale e con le tempistiche in esso previste.
2. Ciascuna associazione di rete può presentare al massimo una domanda di contributo per la realizzazione, nell'anno in cui viene presentata l'istanza, di un progetto rientrante in una delle tipologie di cui all'articolo 13.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 16
 (Valutazione delle domande)
1. Le domande risultate ammissibili sotto il profilo della completezza e della regolarità amministrativa vengono sottoposte all'esame di una Commissione di valutazione composta da personale regionale delle Direzioni Centrali competenti in materia di istruzione, cultura, politiche sociali e disabilità ed eventualmente integrata da uno o più componenti esperti esterni, secondo le modalità definite con regolamento regionale.
2. I progetti didattici musicali sono valutati con riferimento alla qualità dell'iniziativa, alla pertinenza degli stessi rispetto alle tipologie previste all'articolo 13 e alla ricaduta sul territorio regionale.
3. Al termine della valutazione viene approvata la graduatoria dei progetti didattici musicali finanziabili, nonché l'elenco di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo.
4. I progetti didattici musicali vengono finanziati in ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse economiche disponibili, per un importo massimo stabilito nel bando.
5. La struttura regionale competente provvede all'approvazione della graduatoria dei progetti finanziabili entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda e alla concessione dei contributi, con eventuale erogazione anticipata, entro i successivi trenta giorni.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 17
 (Rendicontazione del finanziamento)
1. I soggetti beneficiari del contributo presentano il rendiconto, nelle forme previste della legge regionale 7/2000 entro il termine indicato nel relativo bando.
2. Le spese per la realizzazione dei progetti didattici musicali di cui al presente Capo sono sostenute nell'anno per cui viene presentata la domanda di contributo.
3. La struttura regionale competente provvede all'approvazione dei rendiconti entro novanta giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione indicato al comma 1.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
TITOLO III
 DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
 Disposizioni finali
Art. 18
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono disciplinati:
a) con riferimento agli interventi per il finanziamento dei corsi previsti ai Capi I e II del Titolo II, il contenuto dei bandi di cui agli articoli 6 e 10, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare alla stessa a pena di inammissibilità, le modalità di concessione, di erogazione e di revoca dei contributi, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione;
b) con riferimento agli interventi realizzati da associazioni di rete previsti al Capo III del Titolo II, il contenuto del bando di cui all'articolo 15, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare alla stessa a pena di inammissibilità, i criteri e i parametri di valutazione dei progetti e i relativi punteggi, l'importo massimo del contributo concedibile, le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le modalità di eventuale cofinanziamento, le tipologie di spesa ammissibili e i termini e le modalità di rendicontazione.
Art. 19
 (Norme transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono ammissibili, ai fini della rendicontazione di cui all'articolo 8, le spese sostenute nel periodo dall'1 settembre al 31 dicembre dell'anno scolastico di presentazione della domanda di contributo, purché non siano già state indicate a rendiconto del finanziamento regionale concesso per l'annualità precedente ai sensi della legge regionale 2 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali).
2. In sede di prima applicazione della presente legge i contributi regionali cui fare riferimento per il parametro di cui all'articolo 11, comma 2, sono quelli concessi per l'annualità precedente ai sensi della legge regionale 59/1988 .
3. Fino all'operatività dell'Elenco il requisito di cui all'articolo 14, comma 3, lettera d) si intende soddisfatto dalla presenza tra gli associati di almeno cinque Enti gestori di scuole non statali di musica che abbiano beneficiato, per ognuno degli anni del periodo di riferimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 14, del contributo concesso ai sensi della legge regionale 59/1988 .
Art. 20
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 21
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2024 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 11 giugno 1983, n. 49 (Interventi regionali per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo strumentale);
c) il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
f) il comma 12 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
g) il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);
i) il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).
Art. 22
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni dell'articolo 2 e del Titolo II hanno effetto a partire dall'1 gennaio 2024.