Art. 1
(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<
con regolamento
>> sono inserite le seguenti: <<
o bando
>>;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Qualora sia prevista l'emanazione di un bando per la presentazione delle domande di incentivo, lo stesso definisce, in particolare, i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, i termini di durata dei vincoli di destinazione, ove previsti, e, ove possibile, le risorse disponibili.>>;
c)
al comma 2 le parole: <<
L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.
>> sono soppresse.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 32 della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<
di cinque anni
>> sono inserite le seguenti: <<
dalla data di conclusione dell'iniziativa
>>;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.>>;
c)
al comma 2 le parole <<
l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49, comma 1
>>;
d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I regolamenti e i bandi di settore possono prevedere, anche in considerazione della natura dei soggetti beneficiari, vincoli di durata minore.>>;
e)
al comma 5 le parole <<
In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico
>>.
Art. 3
(Modifiche all'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 32 bis della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<
in conto capitale
>> sono soppresse;
b)
al comma 3 dopo le parole <<
di cui al comma 1
>> sono inserite le seguenti: <<
per le PMI
>>;
c)
al comma 5 le parole <<
Le leggi o i regolamenti
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
I regolamenti e i bandi
>>.
Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000)
1.
L'
articolo 32 ter della legge regionale 7/2000
è sostituito dal seguente:
<<Art. 32 ter
(Variazioni soggettive)
1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;
b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis per il periodo residuo.
2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.
3. Il presente articolo non si applica agli incentivi regionali concessi alle persone fisiche.>>.
Art. 5
(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 33 della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<
di gara
>> sono soppresse;
b)
al comma 2 le parole <<
legge finanziaria
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
legge di stabilità o di assestamento del bilancio
>>;
c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati ovvero è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.>>;
d)
il comma 6 è abrogato.
Art. 6
(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 7/2000)
Art. 7
(Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 35 della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
, ove previsto, sostenute successivamente alla presentazione della domanda o anche precedentemente alla stessa purché sostenute nel corso del relativo esercizio o dell'esercizio precedente
>>;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3.
Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione ai sensi dell'
articolo 18 della legge 241/1990
, secondo lo schema e con le modalità pubblicati sul sito istituzionale della Regione, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).>>;
c)
al comma 4 le parole <<
, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso nei limiti delle risorse disponibili.
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.
>>.
Art. 8
(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 36 della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.>>;
b)
al comma 2 le parole: <<
, nell'ambito di specifiche graduatorie,
>> sono soppresse;
c)
il comma 3 è abrogato;
d)
alla fine del comma 4 le parole: <<
Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 33.
>> sono soppresse;
e)
al comma 5 le parole: <<
è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, e
>> sono soppresse.
Art. 9
(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 38 della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<
In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del "de minimis".
>> sono soppresse;
b)
al comma 3 le parole: <<
La definizione di micro, piccola e media impresa è indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.
>> sono soppresse.
Art. 10
(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 39 della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<
Tipologie di incentivi alle imprese
>>;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.>>;
c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. I contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata, nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 2, senza presentazione di garanzia fideiussoria.>>;
d)
il comma 3 è abrogato;
e)
al comma 4 la parola <<
avviene
>> è sostituita dalle seguenti: <<
può avvenire
>> e le parole: <<
sulla base del piano di ammortamento,
>> sono soppresse.
Art. 11
(Modifiche all'articolo 40 legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 40 della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<
Tipologie di incentivi a soggetti non aventi natura di impresa
>>;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Con regolamento può essere prevista l'erogazione in via anticipata degli incentivi eventualmente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>.
Art. 12
(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 41 della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole: <<
annullata in originale
>> sono soppresse;
b)
al comma 3 la parola: <<
apposito
>> è soppressa e la parola: <<
cartacea
>> è soppressa.
Art. 13
(Modifiche all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 41 bis della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<
possono presentare
>> sono inserite le seguenti: <<
nei casi previsti dai regolamenti o dai bandi
>>;
b)
la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b)
persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;>>.
Art. 14
(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 42 della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.>>;
b)
al comma 2 la parola: <<
esclusivamente
>> è soppressa.
Art. 15
(Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000)
1.
L'
articolo 43 della legge regionale 7/2000
è sostituito dal seguente:
<<Art. 43
(Rendicontazione degli enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale)
1.
I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.>>.
Art. 16
(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 49 della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<
, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale,
>> sono soppresse;
b)
il comma 2 bis è abrogato;
c)
al comma 4 le parole <<
gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
gli interessi calcolati al tasso legale
>>;
d)
al comma 5 le parole: <<
di mora
>> sono soppresse;
e)
al comma 7 le parole: <<
, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis
>> sono soppresse.
Art. 17
(Modifica all'articolo 50 della legge regionale 7/2000)
Art. 18
(Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000)
1.
L'
articolo 51 della legge regionale 7/2000
è sostituito dal seguente:
<<Art. 51
(Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)
1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli enti locali e ai consorzi di enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali, ai consorzi di enti locali e ai consorzi di bonifica, nonché agli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.>>.
Art. 19
(Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 52 della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Qualora, per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, su richiesta documentata del soggetto debitore e previo parere dell'Avvocatura della Regione è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite in un massimo di sessanta rate mensili.>>;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora l'importo dovuto sia superiore a 30.000 euro, la rateazione è subordinata alla prestazione di idonee garanzie.>>.
Art. 20
(Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 7/2000)
Art. 21
(Modifica all'articolo 54 della legge regionale 7/2000)
Art. 22
(Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 55 della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
con decreto debitamente motivato del Direttore competente, previa deliberazione della Giunta regionale
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dall'organo competente
>>;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 10.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.>>;
c)
il comma 3 è abrogato;
d)
il comma 4 è abrogato.
Art. 23
(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 56 della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
non superiore a 500 euro,
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
non superiore a 1.000 euro,
>> e dopo le parole <<
In ogni caso l'amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro
>> sono aggiunte le seguenti: <<
di qualsivoglia natura salvo quanto previsto dal comma 2 quater
>>;
b)
al comma 2 le parole <<
di importo non superiore a 1.000 euro
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
o dei ratei di cui all'articolo 52 di importo, complessivamente, non superiore a 5.000 euro
>>;
c)
al comma 2 bis le parole <<
qualora l'importo non superi i mille euro
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
qualora l'importo non superi i 5.000 euro
>>;
d)
dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:
<<2 ter. Con esclusione di quanto previsto dal comma 2 bis le presenti disposizioni, non trovano applicazione, nel caso in cui le somme originariamente dovute all'Amministrazione e agli enti regionali, anche se rateizzate, siano pari o inferiori agli importi del presente articolo, salvo che, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.
2 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.>>.
Art. 24
(Modifiche all'articolo 56 bis della legge regionale 7/2000)
1.
All'
articolo 56 bis della legge regionale 7/2000
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
entro trenta giorni dal termine iniziale stabilito e tale maggiorazione risulti di importo inferiore a 5 euro
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso
>>;
b)
al comma 2 le parole <<
entro trenta giorni dal termine iniziale stabilito e tale maggiorazione risulti di importo inferiore a 5 euro
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso
>>;
c)
al comma 3 le parole: <<
e l'importo degli ulteriori interessi giornalieri per ogni singola formalità risulti inferiore a 5 euro
>> sono soppresse.
Art. 25
(Abrogazione dell'articolo 57 bis della legge regionale 7/2000)
Art. 26
(Norma transitoria)
Art. 27
(Norma finanziaria)
1.
In relazione alle minori entrate previste per effetto del disposto di cui all'
articolo 56 della legge regionale 7/2000
, come modificato dall'articolo 23 della presente legge, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2022-2024.
3.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
4.
Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 118/2011
e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).