LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 maggio 2022, n. 7

Norme per l’applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/05/2022
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 (Modifica del titolo della legge regionale 5/2020)
1.
Al titolo della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole << da COVID-19 >> sono aggiunte le seguenti: << e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare >>.

Art. 2
 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2020)
1. All' articolo 12 della legge regionale 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole: << di seguito Comunicazione, >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. La Regione, a seguito della congiuntura geopolitica internazionale originatasi dall'invasione dell'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, attiva altresì un programma di sostegno del comparto agricolo e agroalimentare, denominato "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino".
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni.>>;

c)
al comma 3 dopo le parole << Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, >> sono aggiunte le seguenti: << e del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino", di cui al comma 2 bis, >> e le parole << della Comunicazione >> sono sostituite dalle seguenti: << delle Comunicazioni di cui ai commi 2 e 2 ter >>;

d)
all'alinea del comma 4 le parole: << soddisfano il requisito di cui al paragrafo 22, lettera c), della Comunicazione e >> sono soppresse;

e)
alla lettera a) del comma 5 le parole << del comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << dei commi 2 e 2 ter >>;

f)
alla lettera a) del comma 6 le parole << al comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << ai commi 2 e 2 ter >>;

g)
alla lettera b) del comma 6 le parole << della Comunicazione >> sono sostituite dalle seguenti: << delle Comunicazioni di cui ai commi 2 e 2 ter >>.

h)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento da parte del Fondo, nell'ambito del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui al comma 2 bis, può essere realizzata fino all'importo complessivo massimo di 20 milioni di euro.>>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020, come modificato dal comma 1, lettera c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 3
 (Aiuti di Stato)
1. Al fine di sostenere i settori produttivi negativamente colpiti dalle conseguenze della crisi in Ucraina, gli aiuti previsti nei regimi regionali esistenti possono essere concessi, nel rispetto delle condizioni definite nella Comunicazione 2022/C 131 I/01 della Commissione (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni, purché le finalità perseguite da detti aiuti siano coerenti con quelle del predetto Quadro temporaneo e la Regione acquisisca la necessaria autorizzazione preventiva della Commissione europea nell'ambito di una notifica regionale o di una notifica quadro nazionale effettuata dallo Stato a favore delle Regioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ai regimi regionali esistenti è dato un nuovo inquadramento con apposito atto amministrativo, nel quale sono indicati, anche in deroga alla normativa regionale di riferimento, il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste e autorizzate dalla Commissione europea.
Art. 4
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.