Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intendono per giovani professionalità altamente specializzate soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente, dell'Amministrazione o dell'organismo competente in base alla vigente normativa nazionale:
0a) diploma di istituto tecnico superiore (ITS Academy) o certificato di specializzazione tecnico superiore di quarto livello (IFTS);
a) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
b) master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;
c) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.
2. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le classi di laurea rilevanti ai fini del comma 1, lettera a).
Note:
1Lettera 0a) del comma 1 aggiunta da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 14/2025 . Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, della presente legge alle modifiche disposte dalla L.R. 14/2025, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.
Art. 3
(Benefici economici a favore di giovani professionalità altamente specializzate)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un contributo una tantum pari a 2.000 euro, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro subordinato di cui all'
articolo 2094 del codice civile , a tempo pieno e indeterminato;
b) avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto;
c) essere residenti e domiciliate sul territorio regionale alla data di presentazione della domanda.
2. Alle giovani professionalità altamente specializzate, che soddisfino le condizioni di cui al comma 1 e che abbiano spostato la residenza e il domicilio sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa, è riconosciuto un ulteriore contributo, per un massimo di tre anni, determinato forfettariamente nella misura di 4.000 euro annui, a titolo di sostegno al reperimento e al mantenimento di un’adeguata sistemazione abitativa sul territorio regionale, a condizione che tale sistemazione coincida con la residenza e il domicilio.
2 bis. L'ulteriore contributo di cui al comma 2 è inoltre riconosciuto, al medesimo titolo e alle stesse condizioni, alle giovani professionalità altamente specializzate che, già residenti e domiciliate sul territorio regionale, abbiano spostato di almeno 50 chilometri la residenza e il domicilio all'interno del territorio stesso nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa determinando un avvicinamento della residenza alla sede di lavoro.
3. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato di 2.000 euro annui se la sistemazione abitativa risulta localizzata nei Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano regionale di cui all'allegato A della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
4. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato, esclusivamente per la prima annualità, di 1.000 euro per ciascun minore presente nel nucleo familiare del richiedente interessato dallo spostamento della residenza e del domicilio.
4 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, trovano applicazione il comma 3 e, qualora il nucleo familiare autonomo costituito dal richiedente comprenda uno o più minori, il comma 4.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'assunzione di cui al comma 1, lettere a) e b). Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dal superamento del periodo medesimo.
6. Il contributo di cui al comma 1 è erogato previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.
7. Il contributo di cui al comma 2 è erogato annualmente previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale e delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima della condizione di cui al comma 3 l'interessato presenta integrazione della domanda di contributo.
8. Il contributo di cui al comma 1 e le diverse annualità del contributo di cui al comma 2 sono erogati anche qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di presentazione della domanda di contributo, purché anche il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.
9. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per i benefici di cui ai commi 1 e 2, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca dei benefici.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 52, comma 1, L. R. 8/2022
2Articolo interpretato da art. 7, comma 9, L. R. 14/2023 . La condizione dell'assunzione sul territorio regionale di cui al comma 1, lettera a), risulta soddisfatta anche qualora la prestazione lavorativa risulti resa in misura prevalente, anche in modalità da remoto, sul territorio regionale ancorché la sede di lavoro risulti ubicata al di fuori del territorio stesso.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2025 . La modifica si applica, per le annualità non ancora liquidate alla data dell'adeguamento del regolamento di cui all'art. 38, c. 3, L.R. 14/2025, anche alle domande per il contributo di cui al comma 2 del presente articolo, presentate anteriormente alla data stessa.
4Comma 2 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2025
5Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 14/2025 . La modifica si applica, per le annualità non ancora liquidate alla data dell'adeguamento del regolamento di cui all'art. 38, c. 3, L.R. 14/2025, anche alle domande per il contributo di cui al comma 2 del presente articolo, presentate anteriormente alla data stessa.
6Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 14/2025
7Comma 4 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 14/2025
8Parole sostituite al comma 7 da art. 24, comma 1, lettera b), numero 6), L. R. 14/2025
9Fino all'adeguamento del regolamento di cui al comma 9 del presente articolo alle modifiche disposte dalla L.R. 14/2025, continua a trovare applicazione la disciplina previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, c. 6, L.R. 14/2025.
Art. 5
(Promozione della competitività e dell'attrattività del territorio regionale)
1.
L'Amministrazione regionale promuove la competitività e l'attrattività del territorio regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate, sia mediante le iniziative e gli eventi di cui all'
articolo 35 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sia mediante la partecipazione a iniziative e interventi analoghi, quali fiere del lavoro, career day e recruiting day, al di fuori del territorio regionale, anche in collaborazione con le imprese, le parti sociali, le Università regionali, il sistema della formazione, dell'istruzione e i parchi scientifici e tecnologici del Friuli Venezia Giulia.
2.
Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche per il tramite dei Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all'
articolo 21 della legge regionale 18/2005
, che favoriscono nell'esercizio della propria attività l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro per le giovani professionalità altamente specializzate, anche ricorrendo alle misure per favorire la mobilità professionale in Europa, offerte nell'ambito della rete EURES (EURopean Employment Services).
3. L'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa collabora con PromoTurismoFVG per la promozione del Friuli Venezia Giulia come luogo di vita e di lavoro, anche in eventi di carattere promozionale turistico e con la realizzazione di materiali divulgativi specifici.
Art. 6
(Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale)
1.
Al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate anche attraverso il miglioramento dell'immagine aziendale, l'Amministrazione regionale concede ai datori di lavoro privati operanti sul territorio regionale che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già attivato a favore dei propri dipendenti misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari, incentivi per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all'attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate;
c) partecipazione a career day presso fiere o università;
d) organizzazione di open day aziendali.
2. L'ammontare dell'incentivo di cui al comma 1, concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
TFUE agli aiuti "de minimis", non può eccedere annualmente l'importo di 5.000 euro.
3. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per gli incentivi di cui al comma 1, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi medesimi.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 132, comma 1, L. R. 3/2024
2Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 14/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 10
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste all'articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità previste all'articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità previste all'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4.
Con le maggiori entrate iscritte e da accertarsi, per l'anno 2021, con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 si provvede:
a) per 500.000 euro alla copertura degli oneri per l'anno 2021 derivanti dal disposto di cui al comma 1;
b) per 30.000 euro alla copertura degli oneri per l'anno 2021 derivanti previsto dal disposto di cui al comma 3;
c)
per 3.474.181,59 euro a favore del fondo, ai sensi dell'
articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per la legislazione futura in materia di Lavoro formazione istruzione e famiglia alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 3, per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità previste all'articolo 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e per la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
10.
Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 9,
si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 118/2011
e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).