Art. 1
(Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia decide la restituzione dell'onore ai soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane che, nel corso della prima Guerra mondiale, vennero fucilati con sentenze emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari.
2. La Regione promuove, altresì, ogni iniziativa volta al recupero della memoria di tali caduti, in particolare ogni più ampia iniziativa di ricerca storica volta alla ricostruzione delle drammatiche vicende del primo conflitto mondiale con specifico riferimento ai tragici episodi dei militari del Friuli Venezia Giulia condannati alla pena capitale o caduti per esecuzioni sommarie e "decimazione".
Art. 2
(Istituzione della Giornata regionale della restituzione dell'onore ai fucilati per l'esempio)
1. È istituita la "Giornata regionale della restituzione dell'onore", da celebrare annualmente il giorno 1° del mese di luglio, anniversario della fucilazione a Cercivento di quattro alpini, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini del recupero della memoria dei caduti per l'esempio.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, un contributo al Comune di Cercivento per l'organizzazione dell'evento di cui al comma 1 e per le iniziative di ricerca storica di cui all’articolo 1, comma 2.
1 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 bis è presentata dal Comune di Cercivento al Servizio competente in materia di attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno. La domanda è corredata di una relazione dettagliata delle attività previste e del relativo preventivo di spesa. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.
1 quater. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata su richiesta del beneficiario.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 45, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 45, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 6, comma 11, L. R. 13/2023
4Comma 1 ter sostituito da art. 6, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023 . In via di prima applicazione la domanda è presentata entro il 30 settembre 2023, come disposto dall'art. 6, c. 13, della medesima L.R. 13/2023.
5Comma 1 quater aggiunto da art. 6, comma 12, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 3
(Istituzione dell'Albo dei caduti per l'esempio e commemorazioni)
1.
I nomi dei militari nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'
articolo 40 del codice penale
per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916 sono inseriti, su istanza della Consulta di cui all'articolo 4 presentata al Presidente del Consiglio regionale, nell'Albo dei caduti per l'esempio, istituito presso la Presidenza del Consiglio medesimo.
2. Dell'inserimento di cui al comma 1 è data comunicazione al Comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale e per l'organizzazione da parte dell'Amministrazione comunale delle eventuali commemorazioni.
3. Il Consiglio regionale provvede alla commemorazione di cui al comma 2, assegnando una medaglia ricordo agli eredi, ove esistenti, o al Comune di nascita del caduto.
Art. 4
(Consulta sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio)
1. Al fine di promuovere una memoria condivisa sugli eventi oggetto della presente legge relativi alle fucilazioni e alle decimazioni avvenute nel corso della prima Guerra mondiale, è istituita presso il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, da assumersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la "Consulta sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio", di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è costituita da tre esperti in materie di storia e/o diritto riferite alla Prima Guerra mondiale nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su designazione, uno ciascuno, rispettivamente, del Presidente del Consiglio regionale, dell'Università degli studi di Trieste e dell'Università degli studi di Udine. Le designazioni devono essere comunicate entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal Presidente del Consiglio regionale; decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente medesimo su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La Consulta dura in carica per il periodo della legislatura.
3. La Consulta ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e documentali circa i fatti avvenuti anche attraverso la richiesta, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa fra la Regione e il Ministero della difesa, di documentazione presente negli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato. La Consulta promuove la pubblicazione dei propri lavori, in forme che assicurino la massima divulgazione.
4. Alle sedute della Consulta è invitato il sindaco di Cercivento e possono essere invitati, con voto consultivo, funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, storici, esperti del settore nonché rappresentati delle associazioni combattentistiche. Possono essere, altresì, invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Ministero della difesa, delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri. Tali rappresentanti possono chiedere di essere sentiti dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.
5. La Consulta nomina nel suo seno il Presidente, il quale convoca le sedute, di norma, ogni sei mesi, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
6. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Ai componenti la Consulta e agli invitati spetta il solo rimborso delle spese di viaggio nella misura riconosciuta ai dipendenti regionali.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 45, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 45, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.