TITOLO III
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 12
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)
1. I Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni organizzano, in forma singola o associata, i Corpi o i Servizi di polizia locale, in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti a essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3.
I Corpi e i Servizi di cui al comma 2 svolgono, nell’ambito delle competenze istituzionali e dell’autonomia organizzativa dell’ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:
a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;
b) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;
f) collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;
h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;
i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;
j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;
k) forniscono supporto all'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone.
4. Al sindaco o all'assessore da lui delegato, ovvero al Presidente delle Comunità di cui all'articolo 18, comma 2, ovvero al sindaco o all'assessore da lui delegato individuato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5.
Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi e i responsabili dei Servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale, con il Corpo forestale regionale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del
codice di procedura penale
.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 6, lettera k), L. R. 16/2021
Art. 13
(Ambito territoriale di riferimento dei Corpi di polizia locale)
1. Il funzionamento e l'organizzazione dei Corpi di polizia locale sono improntati a principi di efficienza, efficacia e continuità operativa in considerazione delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del territorio di appartenenza, ivi compresa la sua eventuale inclusione nelle aree di applicazione delle norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute.
2. Sono denominati Distretti gli ambiti territoriali dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 14, comma 2, dei Comuni singoli o associati.
3. I Corpi di polizia locale di cui al comma 2 assumono la denominazione di Corpo del Distretto di polizia locale.
4.
Nei Distretti costituiti dalle forme collaborative di cui alla
legge regionale 29 novembre 2019, n. 21
(Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), possono essere individuate zone omogenee, denominate Presidi, il cui ambito territoriale corrisponde a uno o più enti locali del medesimo Distretto, quali unità di decentramento operativo del Distretto medesimo.
5.
I Comuni singoli e le forme collaborative di cui alla
legge regionale 21/2019
dotati di Corpi di polizia locale in Distretti contermini possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato di funzioni di polizia locale in ambiti denominati Area interdistrettuale di polizia locale, fermo restando che ogni Distretto esercita le specifiche funzioni nell'ambito territoriale di competenza.
Art. 14
(Principi organizzativi)
1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni istituiscono i Corpi di polizia locale, in forma singola o associata, secondo gli standard qualitativi fissati dal presente articolo e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana, nonché che assicuri lo svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, compresa la rilevazione di incidenti stradali, con garanzia di reperibilità su almeno due turni di servizio.
3. Nei Comuni nei quali non è istituito il Corpo di cui al comma 2, le funzioni di polizia locale sono svolte dai Servizi di polizia locale, la cui figura apicale è il responsabile del Servizio.
4.
I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale, tenendo conto dei seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneità e migliore servizio alla comunità:
a) previsione di almeno una unità operativa ogni 1.000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più vicina;
b)
svolgimento delle attività di polizia locale, in ogni giorno dell'anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario:
1) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 8 e 40 unità: almeno dodici ore articolate su due turni di servizio;
2) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 41 e 100 unità: almeno diciotto ore articolate su tre turni di servizio;
3) Corpi di polizia locale con organico superiore alle 100 unità: ventiquattro ore articolate su quattro turni di servizio.
5. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile.
6.
Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'
articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.
7. Nelle unità operative di cui al comma 4 si computano le figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, considerando anche i rapporti di lavoro a tempo parziale per esigenze di carattere stagionale di cui al comma 6.
Art. 15
(Funzioni della Regione)
1.
La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'
articolo 118, primo comma, della Costituzione
, esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all'attività della polizia locale e sono definiti i criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità della dotazione organica dei Corpi di polizia locale in relazione alla densità della popolazione residente, all'estensione territoriale e alla rete viaria, all'intensità dei flussi di circolazione, di pendolarismo e turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio, industriale e commerciale e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente.
3. La Regione attua il coordinamento dell'organizzazione della polizia locale anche mediante l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 31.
4. La Regione definisce le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale e promuove l'adozione sul territorio regionale di una modulistica unica in versioni plurilingui nei territori di insediamento delle minoranze linguistiche riconosciute e di programmi gestionali unici. A tal fine, attraverso la struttura regionale competente in materia di polizia locale sente le altre Direzioni regionali competenti per materia o altri soggetti istituzionali, per orientare e indirizzare lo svolgimento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale.
5. La Regione favorisce l'adeguamento tecnologico delle centrali operative e della strumentazione accessoria della polizia locale, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento operativo sul territorio, assicurando il raccordo telematico tra i comandi della polizia locale e degli stessi con la Regione.
Art. 16
(Coordinamento regionale della polizia locale)
1.
La Regione, avvalendosi della collaborazione degli Uffici del Comune capoluogo, promuove il coordinamento tra i servizi di polizia locale per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) attivare gli interventi operativi di nuclei specialistici di polizia locale;
b) coordinare le unità di polizia locale attivate per finalità di prevenzione, pronto intervento e soccorso in situazioni di emergenza in ordine a eventi che, per estensione o gravità, pregiudichino la salute e l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio, collaborando con i Vigili del Fuoco e con gli altri soggetti competenti in base alla disciplina nazionale, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile nell’ambito delle previsioni della
legge regionale 64/1986 e dei relativi protocolli di attuazione;
c) favorire l'impiego di operatori di polizia locale per esigenze temporanee di enti diversi da quelli di appartenenza su tutto il territorio regionale.
1 bis. Con accordo tra la Regione, il Comune capoluogo e gli enti locali aderenti sono regolati i rapporti derivanti dall'attuazione del presente articolo e le modalità di effettuazione degli interventi e sono individuate le risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali. Eventuali variazioni delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali sono comunicate alla Regione e al Comune capoluogo.
2. Per il coordinamento di cui al presente articolo, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale un elenco degli enti locali che mettono a disposizione il personale operativo volontario e le dotazioni strumentali, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e, con riferimento ai nuclei specialistici, per ambiti di specializzazione.
3. Il personale di polizia locale impiegato, previo assenso del medesimo, ai sensi del presente articolo opera alle dirette dipendenze del comandante o responsabile di polizia locale dell'ente competente per territorio secondo le direttive impartite dal sindaco o assessore delegato, ferma restando la dipendenza dall’ente locale di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
4.
Con regolamento regionale sono definiti:
a) la composizione e gli ambiti di specializzazione dei nuclei specialistici di cui al comma 1, lettera a);
b) le modalità di attivazione degli interventi di cui al comma 1;
c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2;
d)
( ABROGATA )
e) i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 5, la quota di compartecipazione a carico degli enti locali che richiedono gli interventi di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità con cui il Comune capoluogo attesta l'utilizzo delle risorse.
5. La Regione assegna d'ufficio al Comune capoluogo le risorse per il coordinamento e le attività di cui al comma 1.
7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti le risorse, i criteri e le modalità con cui la Regione incentiva gli enti che mettono a disposizione proprio personale e strumentazioni.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 9, comma 6, lettera l), L. R. 16/2021
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 168, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3Parole sostituite al comma 1 da art. 168, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
4Comma 1 bis aggiunto da art. 168, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
5Parole sostituite al comma 2 da art. 168, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 168, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
7Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 168, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 3/2024
8Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 168, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 3/2024
9Parole soppresse alla lettera c) del comma 4 da art. 168, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 3/2024
10Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 168, comma 1, lettera e), numero 4), L. R. 3/2024
11Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 168, comma 1, lettera e), numero 5), L. R. 3/2024
12Parole soppresse al comma 5 da art. 168, comma 1, lettera f), L. R. 3/2024
13Comma 6 abrogato da art. 168, comma 1, lettera g), L. R. 3/2024
Art. 17
(Competenza territoriale)
1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata.
2.
In conformità alla normativa statale, il personale di polizia locale può compiere fuori dal territorio di competenza:
a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) attività delegate dall'autorità giudiziaria;
d) attività svolte in attuazione dell'articolo 16, nonché ai sensi dell'articolo 23.
Art. 18
(Gestione associata delle funzioni di polizia locale)
1.
La Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale, attraverso le Comunità, le Comunità di montagna e le convenzioni di cui alla
legge regionale 21/2019
.
2. Nel caso di gestione associata mediante Comunità o Comunità di montagna di cui al comma 1, il Presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 12, comma 4, nel territorio dei Comuni appartenenti alle Comunità stesse.
3.
Nel caso di gestione associata mediante convenzione, gli enti locali definiscono in particolare:
a) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio associato;
b) le modalità di gestione di ciascun ente;
c) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
d) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
e) i casi e le modalità di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;
f) le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.
4. La gestione associata delle funzioni di polizia locale mediante convenzione è consentita esclusivamente tra Comuni contermini.
5. Nell'ambito del territorio della gestione associata è istituita una centrale operativa unica al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale.
Art. 19
(Servizi per conto di terzi)
1. Gli enti locali, per eventi riconducibili ad attività imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l'utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attività conformi all'articolo 12.
2. Per le suddette attività, da svolgersi a domanda, gli enti locali definiscono specifiche tariffe e possono esentare dal pagamento le attività richieste da enti pubblici.
Art. 20
(Personale di polizia locale)
1. Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro. Al fine dell'attribuzione dei gradi, il personale non dirigenziale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.
2.
I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:
a) l'attribuzione dell'incarico di comandante o di coordinamento e controllo;
b) l'anzianità di servizio nel grado rivestito;
c) l'anzianità di servizio nella polizia locale.
3. Qualora al comandante non sia già attribuito il grado più elevato nell'ambito del Corpo, al medesimo è comunque attribuito, per la durata dell'incarico, il grado pari a quello più elevato attribuito al personale del Corpo.
4. Il personale di polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
5.
Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che, eccezionalmente, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) le attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate;
b) le attività riguardino l'acquisizione di dotazioni strumentali dello stesso personale di vigilanza finalizzate allo svolgimento del servizio.
6. Il Corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.
Art. 21
(Comandante del Corpo di polizia locale)
1. Il comando del Corpo è affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità, appartenente alla polizia locale e con esperienza maturata all’interno della stessa, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità. Nel caso di incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti di esperienza maturata, il comando del Corpo può essere affidato anche a personale appartenente alle Forze di polizia di cui all’
articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121
(Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza).
2. Il comando del Corpo è conferito a chi è inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione.
3. Il comandante del Corpo di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, cura l'impiego tecnico-operativo e la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'articolo 12, comma 4.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 6, lettera m), L. R. 16/2021
Art. 22
(Elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale)
1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale l'elenco dei comandanti e responsabili di polizia locale che abbiano maturato almeno due anni di anzianità nel ruolo, con indicazione del percorso formativo e professionale di ciascuno.
2. Gli enti locali possono servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso le proprie strutture di polizia locale.
3. L'elenco è adottato e aggiornato periodicamente con provvedimento del direttore della struttura competente di cui al comma 1, su istanza dei comandanti e responsabili interessati presentata alla medesima struttura e corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 23
(Comandi e distacchi)
1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi del personale di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.
2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di polizia locale opera alle dipendenze funzionali del comandante del Corpo di polizia locale dell'ente che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto di lavoro subordinato con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 169, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 24
(Armamento e strumenti di autotutela)
1. Il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale.
2. Il personale di polizia locale può, altresì, essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con regolamento regionale, la cui adozione è prevista nel regolamento del Corpo di polizia locale. L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al comandante del Corpo di polizia locale.
3. Qualora nel regolamento del Corpo di polizia locale di cui al comma 2 non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei compiti per i quali il personale di polizia locale espleta servizio con strumenti di autotutela, essa si intende prevista per i servizi di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.
Art. 25
(Accesso ai ruoli)
1. L'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso-concorso pubblico bandito a livello regionale dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Per l'accesso ai ruoli di ispettore e commissario l'Amministrazione regionale può prevedere una riserva, non superiore al trenta per cento dei posti messi a concorso, in favore rispettivamente degli agenti e degli ispettori in servizio presso le Amministrazioni comunali.
2. I candidati ammessi al corso-concorso per il ruolo di agente devono preventivamente sottoporsi ad una prova selettiva di cultura generale e psico-attitudinale finalizzata all'ammissione e partecipazione al concorso organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a).
3. I vincitori dei concorsi frequentano un corso di formazione di base per agenti o di qualificazione professionale se ispettori o commissari, anche a carattere residenziale, organizzato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b).
4. Coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato, in possesso dei titoli richiesti nel bando, accedono direttamente al corso-concorso pubblico di cui al comma 1. I vincitori del concorso, prima di accedere al ruolo, frequentano un corso di aggiornamento da svolgersi ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera c).
5. Al fine di promuovere l'accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale, la Regione stabilisce con regolamento i criteri e le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi e individua i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli per l'ammissione e la partecipazione.
Art. 26
(Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia)
1. La Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia cura le attività di formazione e aggiornamento professionale permanente degli operatori di polizia locale, avvalendosi del personale e dei mezzi della struttura regionale competente in materia di polizia locale.
2.
La Scuola provvede, valutati i fabbisogni formativi, all'organizzazione delle seguenti attività:
a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;
b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili di polizia locale;
c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di polizia locale.
3. Per la realizzazione delle attività formative la Scuola può avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM, sentita la direzione regionale competente in materia, del Nucleo Istruttori di Tiro del Corpo forestale regionale per la formazione e l'addestramento all'uso delle armi in dotazione, nonché della collaborazione delle Università regionali e di altre realtà formative e didattiche previa stipulazione di convenzioni.
4. Per la realizzazione delle attività formative le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono mettere a disposizione della Scuola proprio personale e proprie strutture. Le modalità della collaborazione e i relativi oneri sono definiti con convenzioni, ovvero tramite scambio di corrispondenza con l'amministrazione interessata, qualora la messa a disposizione di persone e strutture sia meramente occasionale.
5. La Scuola, d'intesa con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio regionale, il Corpo forestale regionale e la polizia locale.
6. La Giunta regionale provvede annualmente alla definizione dei contenuti generali del programma di formazione, fissando gli indirizzi per la realizzazione delle attività formative.
7. Il direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale è responsabile dell'attuazione del programma formativo.
8. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale. Il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva.
Art. 27
(Area contrattuale della polizia locale)
1. In forza delle peculiarità di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale, tramite appositi accordi tra le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è riconosciuta una specifica area contrattuale denominata <<Area della polizia locale>> nell’ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
2.
Nell'area contrattuale di cui al comma 1 sono definite:
a) la posizione giuridica e la declaratoria delle funzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 20, comma 1;
b) l'articolazione in posizioni economiche all'interno di ciascuna categoria.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 6, lettera n), L. R. 16/2021
Art. 28
(Comitato tecnico regionale per la polizia locale)
1.
Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale è composto:
a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune capoluogo di Regione, con funzioni di vicepresidente;
c) dai comandanti dei Corpi comprendenti i Comuni ex capoluogo di provincia;
d) dai comandanti dei Corpi dei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti;
e) dai comandanti dei Corpi comprendenti Comuni ad alto flusso turistico, con popolazione superiore a cinquemila abitanti;
f) da quattro comandanti o responsabili designati dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale è nominato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, l'assessore provvede direttamente alla nomina.
3.
Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale collabora attivamente con la struttura regionale competente in materia di polizia locale e svolge funzioni di:
a) studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;
b) sviluppo dell'uniformità operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi e di modulistica e programmi gestionali unici;
c) riconoscimento, valorizzazione e diffusione di buone pratiche.
4. Una specifica seduta viene riservata annualmente alla partecipazione dei rappresentanti regionali delle Associazioni Professionali di Polizia Locale maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che ne facciano richiesta. In tale occasione i citati rappresentanti, nel massimo di due per ogni Associazione, di cui almeno uno prescelto tra il personale con grado di ispettore o agente, possono proporre all'ordine del giorno tematiche di particolare interesse sui temi di cui al comma 3.
5. La partecipazione alle riunioni e alle attività del Comitato da parte dei componenti è considerata attività di servizio. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti o loro delegati. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della struttura regionale competente in materia di polizia locale.
Art. 29
(Giornata della polizia locale)
1. Una manifestazione regionale denominata Giornata della polizia locale è organizzata il 3 maggio di ogni anno. Qualora il 3 maggio cada in una giornata festiva o prefestiva, la manifestazione regionale è organizzata il primo venerdì successivo, non festivo.
1 bis. I Corpi e i Servizi di polizia locale della Regione possono celebrare la ricorrenza del patrono della polizia locale, San Sebastiano, il 20 gennaio di ogni anno, presso i rispettivi territori.
2. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 28, in relazione alle candidature presentate annualmente dai Comuni della Regione, individua la sede della manifestazione e ne cura l'organizzazione.
3. In occasione della manifestazione sono consegnate benemerenze regionali agli operatori ovvero ai Corpi o Servizi di polizia locale che nel corso dell'anno precedente si sono particolarmente distinti nell'attività di servizio.
4. Le benemerenze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale.
5. La Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato secondo le modalità previste al comma 2.
6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 5.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 170, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Comma 1 bis aggiunto da art. 170, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
Art. 30
(Banca dati regionale delle polizie locali)
1. È istituita e gestita presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale la banca dati regionale delle polizie locali.
2. I Corpi e i Servizi di polizia locale aggiornano sistematicamente la struttura regionale competente in materia in merito alle attività svolte, nonché in merito ai dati e alle informazioni inerenti alla propria struttura.
Art. 31
(Regolamenti)
1.
Al fine di garantire la sicurezza del personale di polizia locale, la funzionalità e l'omogeneità del servizio su tutto il territorio regionale, sono determinati con regolamento:
a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
b) le caratteristiche delle divise con gli elementi identificativi dell'ente di appartenenza e con lo stemma della Regione, nonché le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;
c) i gradi, i criteri di attribuzione degli stessi e le caratteristiche dei distintivi di grado.
2. La scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale, nonché la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemerenze e dei distintivi di specialità sono definite con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, su proposta del Comitato tecnico della polizia locale.
Art. 32
(Fondo per gli infortuni degli operatori di polizia locale)
1. È istituito un fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio.
2. Gli importi erogati mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.
3. La domanda di accesso al fondo è presentata dai soggetti di cui al comma 1, entro un anno dal decesso o dal riconoscimento dell'invalidità permanente dell'operatore di polizia locale.
4. La Giunta regionale determina gli importi da erogare mediante il fondo di cui al comma 1, tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dell'importo, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui al presente articolo.
Art. 33
(Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale)
1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi disciplinanti la materia.
2. Le somme ricevute ai sensi del presente articolo sono restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.