Art. 8
(Finanziamenti integrativi a favore del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla strategia di sviluppo locale del Gruppo di azione locale (Gal) Montagna Leader Scarl, con sede in Maniago, finanziamenti integrativi a favore del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per il sostegno delle azioni della sottomisura 19.2 (Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR, nelle more della modifica di Programma a seguito dell'estensione di due anni del periodo di programmazione 2014-2020.
2. Le risorse sono utilizzate alle stesse condizioni e alle medesime modalità di quelle cofinanziate e sono dirette al rafforzamento della dotazione finanziaria delle azioni a favore del territorio anche mediante lo scorrimento di graduatorie già approvate.
3. L'Autorità di gestione del Piano Programma di sviluppo rurale è autorizzata a implementare la dotazione finanziaria della strategia di sviluppo locale del Gal Montagna Leader Scarl attraverso l'adozione di un nuovo piano finanziario della misura.
4. A seguito di assegnazione di risorse cofinanziate al PSR per le annualità 2021 e 2022, l'Autorità di gestione del Programma è autorizzata a stornare le risorse aggiuntive con gli aiuti cofinanziati.
Art. 9
(Anticipazione di risorse sui Programmi Operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo + 2021 - 2027 della Regione FVG - POR FESR e FSE+ 2021 - 2027)
1. Al fine di consentire la progettazione di dettaglio e il tempestivo avvio delle attività previste nell'ambito dei Programmi regionali obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo + per il periodo 2021-2027, conformemente agli obiettivi specifici previsti nel regolamento in corso di emanazione da parte delle istituzioni comunitarie recante le "disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti", nonché delle attività di assistenza tecnica funzionali all'avvio e alla gestione del Programma, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare l'attivazione di nuove attività da rendicontare nell'ambito del medesimo Programma con un'assegnazione di risorse regionali pari a 23.961.400 euro.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto delle regole che disciplinano l'accesso al Fondo europeo di Sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo +.
Art. 10
(Norme finanziarie)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 4, comma 2 quater, della legge regionale 14/2015
, come aggiunto dall'articolo 5, comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2.
Per le finalità previste dall'
articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 14/2015
, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3.
Per le finalità previste dall'
articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 14/2015
, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4.
Per le finalità previste dall'
articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 14/2015
, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5.
Per le finalità previste dall'
articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale 14/2015
, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 3.360.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6.
Per le finalità previste dall'
articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale 14/2015
, come introdotto dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.567.300,77 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno a 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, relativamente al POR FSE, è autorizzata la spesa complessiva di 11.980.700 euro per gli anni dal 2022 al 2029, suddivisa in ragione di 665.594,44 euro per l'anno 2022, 1.331.188,89 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e di 3.327.972,22 euro per l'anno 2029 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 4 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, relativamente al POR FESR, è autorizzata la spesa complessiva di 11.980.700 euro per gli anni dal 2022 al 2029, suddivisa in ragione di 665.594,44 euro per l'anno 2022, 1.331.188,89 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e di 3.327.972,22 euro per l'anno 2029 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'
articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
11.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'
articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011
.
12.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'
articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011
.
13.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'
articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011
.
14.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'
articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011
.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede per gli anni dal 2022 al 2029 mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede per gli anni dal 2022 al 2029 mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 8 e 9 per le annualità successive al 2023 faranno carico alle corrispondenti Missioni e Programmi dei bilanci per gli anni medesimi.
20.
Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 19, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 118/2011
e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).