Art. 6
1.
I contributi o i finanziamenti, in qualunque modo denominati, di cui all'
articolo 64 della legge regionale 21/2016
, come sostituito con la presente legge, sono concessi nel rispetto della disciplina, in quanto applicabile, del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 20 marzo 2020 e successive modifiche.
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera rr), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 7
1.
Per la finalità di cui all'
articolo 64, comma 1, della legge regionale 21/2016
, come sostituito dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3.
Per le finalità di cui all'
articolo 38 della legge regionale 3/2021
, come modificato dall'articolo 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
5.
Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 118/2011
e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera rr), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera rr), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.