Art. 60
(Norme finanziarie)
1.
Per le finalità di cui all'
articolo 8, comma 8, della legge regionale 42/1996
, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2, lettera f bis), del medesimo articolo, come inserita dall'articolo 6, comma 1, lettera c), punto 6), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2.
Per le finalità previste dall'
articolo 33, comma 1 bis, della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 30, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021 -2023.
4.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 bis, comma 3, della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 ter, comma 1, lettera a), della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 a favore dell'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis organo gestore della Riserva del Lago di Cornino.
9.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 ter, comma 1, lettera c), della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 ter, comma 1, lettera d), della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 ter, comma 1, lettera e), della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 69.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 ter, comma 1, lettera f), della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 49.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 ter, comma 1, lettera g), della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 58.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 ter, comma 1, lettera h), della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 76.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 8 a 15 si provvede mediante rimodulazione di pari importo a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 quater, comma 1, della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 quinquies, comma 1, della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
20. Agli oneri derivanti dal comma 19 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
21.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 sexies, comma 1, della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22.
Per le finalità previste dall'
articolo 40 septies, comma 1, della legge regionale 42/1996
, come inserito dall'articolo 38, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
23. Agli oneri derivanti dal comma 22 si provvede rispettivamente mediante rimodulazione per 30.000 euro per l'anno 2023 all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e mediante storno per 60.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n.1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
24. Per le finalità previste dall'articolo 63, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
25. Agli oneri derivanti dal comma 24 si provvede mediante storno di pari importo a valere della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Art. 63
(Contributo per le Riserve della Biosfera nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB))
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, site sul territorio regionale, riconosciute dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nell'ambito del programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MaB).
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti pubblici o privati cui sono demandate le funzioni di coordinamento e gestione della Riserva della Biosfera dal dossier di candidatura approvato dall'UNESCO presentano, al Servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, entro il 28 febbraio di ciascun anno, domanda di contributo, corredata del preventivo di spesa, nell'ambito della gestione del piano di azione e della realizzazione delle attività in esso previste, anche con riferimento agli interventi declinati nel dossier di candidatura approvato dall'UNESCO.
3. Il contributo è concesso, fino alla misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili, e nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa, con decreto, adottato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, che stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1Per l'anno 2024 le domande dei contributi per la promozione e gestione delle Riserve della Biosfera, presentate oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere riproposte entro la data del 31 agosto e sono considerate ammissibili anche le spese già sostenute, come disposto dall'art. 3, c. 58, L.R. 7/2024.
Art. 65
(Disposizioni transitorie)
1. Spetta al Servizio competente in materia biodiversità la disponibilità, gestione e vigilanza dei beni immobili del patrimonio a prevalente finalità naturalistica già attribuita con il decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2016, n. 032/Pres. e con il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2017, n. 112/Pres..
2. Gli accordi di programma e le convenzioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge regionale continuano ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.
6.
I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già beneficiari dei contributi di cui all'
articolo 1, comma 2, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11
(Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale), continuano ad avere l'obbligo di mettere a disposizione dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva, a titolo non oneroso, i beni immobili ricadenti, rispettivamente, nei territori del parco o della riserva.