LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/2021
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
340.01 - Sport
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità e oggetto)
1. Al fine di promuovere la competitività, l'attrattività del territorio regionale e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia, nonché per l'assolvimento degli obblighi assunti a seguito dell'assegnazione a Gorizia del titolo di Capitale europea della cultura assieme alla città di Nova Gorica, la presente legge sostiene il Comune di Gorizia e gli operatori culturali regionali nel corso di tutto il percorso di avvicinamento all'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, come occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia.
2. La presente legge prevede, altresì, disposizioni di modifica alle leggi regionali 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nonché ulteriori disposizioni in materia di cultura.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale e il Comune di Gorizia si avvalgono, in particolare, dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC).
Capo II
 Disposizioni per il sostegno a Gorizia Capitale europea della Cultura 2025
Art. 2
 (Individuazione degli interventi per Gorizia Capitale della Cultura 2025)
1. Al fine di supportare le iniziative di avvicinamento e la realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale definisce ogni anno con la legge regionale di stabilità gli interventi da realizzare e la misura del supporto.
Art. 3
 (Norme in materia di GECT GO)
1. Nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, quale soggetto attuatore degli interventi di attività culturali connessi alla programmazione dell'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, nonché per il funzionamento in relazione all'evento medesimo.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di cultura domanda di finanziamento corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare con il relativo preventivo di spesa e l'elenco delle spese di funzionamento. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 13/2022
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 13/2022
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 4
 (Criteri premianti e priorità)
1. Al fine di favorire i progetti culturali che perseguono le finalità di cui all'articolo 1, sono previsti criteri premianti e priorità di selezione nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014 , che disciplinano in materia di incentivi annuali a progetti e programmi triennali, con riferimento ai trienni di finanziamento successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e negli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, e 27 quater, comma 4, della legge regionale 16/2014 , che disciplinano gli incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali.
Art. 5
 (Misure di sostegno a favore dei soggetti che gestiscono beni e organizzano attività culturali nella città di Gorizia)
1. Nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti alle fondazioni che gestiscono beni culturali privati di particolare rilevanza e di elevato valore storico ed etnografico collocati nella città di Gorizia, al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione dei beni da queste gestiti, nonché ai soggetti che organizzano nella città di Gorizia, da almeno venti anni, eventi e attività culturali di rilevanza internazionale e di elevato valore e pregio culturale, al fine di sostenerne e incrementarne la qualità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 1, gestori di tali beni o organizzatori di tali eventi e attività, convenzioni per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.
3. I finanziamenti sono utilizzati secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 2, di durata anche pluriennale.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 14/2023
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera b), L. R. 14/2023
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 41, lettera c), L. R. 14/2023
Art. 6
 (Promozione dello sviluppo degli enti di cultura cinematografica e delle mediateche)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo nel territorio degli enti di cultura cinematografica e di un sistema regionale di mediateche quali soggetti qualificati per valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale, la Regione concede al Comune di Gorizia un contributo straordinario in relazione all'ingresso nella compagine dell'Associazione Palazzo del Cinema - Hiša Filma di Gorizia, al fine di conseguirne il rafforzamento patrimoniale, preordinato agli investimenti dell'Associazione medesima.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Comune di Gorizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura domanda di contributo. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
Capo III
  Modifiche alla legge regionale 16/2014
Art. 7
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2014)
1. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << diversi dalle persone fisiche, >> sono inserite le seguenti: << che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, >>;

b)
dopo le parole << delle attività previste nell'oggetto sociale >> sono inserite le seguenti: << , a enti religiosi civilmente riconosciuti >>;

c)
dopo le parole << società cooperative che per statuto >> sono inserite le seguenti: << , o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, >>.

Art. 8
  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2014)
1.
Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 16/2014 dopo le parole << dal Servizio regionale competente in materia di statistica >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero da Promoturismo FVG o da altro soggetto incaricato dall'Amministrazione regionale della raccolta dei dati >>.

Art. 9
  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 16/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16/2014 le parole << ripartiti con norma di legge di stabilità >> sono sostituite dalle seguenti: << ripartiti con deliberazione della Giunta regionale >>.

Art. 10
  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16/2014)
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << operanti almeno a livello di Unione territoriale intercomunale >> sono sostituite dalle seguenti: << gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1 >>;

b)
alla lettera a), dopo le parole << i cittadini >>, sono inserite le seguenti: << , tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità >>.

Art. 11
  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 16/2014)
1. All' articolo 22 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche >>;

b)
al comma 1 le parole << l'adeguamento tecnologico >> sono sostituite dalle seguenti: << gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche >>;

c)
al comma 2 le parole: << , fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, >> sono soppresse.

Art. 12
  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 16/2014)
1. All' articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
<<b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.>>;

b)
al comma 1 bis le parole << della cultura umanistica, artistica e scientifica >> sono sostituite dalle seguenti: << della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare >> e le parole << della cultura umanistica, artistica o scientifica >> sono sostituite dalle seguenti: << della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare >>.

Art. 13
  (Modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014)
1. All' articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) la realizzazione di studi e ricerche storiche, registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling e attività espositive;>>;

b)
il comma 5 è abrogato.

Art. 14
  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16/2014)
1.
Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014 le parole << tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi >> sono sostituite dalle seguenti: << tramite il finanziamento annuale, stabilito e ripartito con legge regionale a favore dei soggetti rappresentativi, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi >>.

Art. 15
  (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16/2014)
1. All' articolo 31 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e delle imprese di spettacolo >> e le parole << , anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << sulla base di specifici accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo operanti sul territorio, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura >> sono sostituite dalle seguenti: << con deliberazione della Giunta regionale >>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. I servizi e le attività di cui al comma 2 vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.>>;

d)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività dei distretti culturali mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi di cui al comma 3.>>.

Capo IV
  Modifiche alla legge regionale 23/2015
Art. 16
  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/2015)
1.
Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015 le parole << sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale, di cui all' articolo 5 della legge regionale 16/2014 , e >> sono soppresse.

Art. 17
  (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 23/2015)
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 23/2015 le parole << nell'ambito del Documento di politica culturale regionale di cui all' articolo 5 della legge regionale 16/2014 , >> sono soppresse.

Art. 18
  (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 23/2015)
1.
Al comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 23/2015 le parole << sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale di cui all' articolo 5 della legge regionale 16/2014 e >> sono soppresse.

Art. 19
  (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 23/2015)
1.
Al comma 5 bis dell'articolo 48 della legge regionale 23/2015 le parole << Nelle more dell'approvazione del Documento triennale di politica culturale regionale previsto dall' articolo 5 della legge regionale 16/2014 , >> sono soppresse.

Capo V
  Modifiche alla legge regionale 2/2016
Art. 20
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2016)
1.
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2016 è sostituito dal seguente:
<<3. L'Ente ha sede legale a Gorizia e sedi operative a Trieste e presso Villa Manin a Codroipo.>>.

Art. 21
  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2/2016)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2016 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'Ente provvede, altresì, alla valorizzazione culturale del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e dei parchi e giardini storici di propria competenza.>>.

Art. 22
  (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 2/2016)
1.
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 2/2016 è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Scuola Merletti)
1. All'esito del processo previsto dall' articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia e valorizzare la tradizionale arte del merletto, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle tecniche di lavorazione, nonché lo sviluppo della sua produzione, l'Ente:
a) promuove e gestisce la Scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli;
b) svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione, anche in collaborazione con enti e istituzioni;
c) gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo "Merletto goriziano - SCM - FVG";
d) può porre in essere attività di tipo commerciale purché non esclusiva o prevalente.>>.

Art. 23
  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 2/2016)
1.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2016 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Ente svolge la propria attività attuando una programmazione triennale adottata in sede di approvazione del bilancio ed elaborata sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle indicazioni espresse dagli organismi di cui agli articoli 10 e 11, sentita la direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio.>>.

Art. 24
  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2016)
1.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2016 le parole << il programma >> sono sostituite dalle seguenti: << la programmazione >>.

Art. 25
  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 2/2016)
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole << il programma >> sono sostituite dalle seguenti: << la programmazione >>;

b)
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
<<h bis) sottoscrive gli atti che comportano il mutamento della consistenza del patrimonio mobiliare sottoposto a vincolo e del patrimonio immobiliare, nonché le convenzioni e gli accordi tra enti.>>.

Art. 26
  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 2/2016)
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2/2016 le parole << del programma >> sono sostituite dalle seguenti: << della programmazione >>.

Art. 27
  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 2/2016)
1.
Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 2/2016 , dopo la parola << esterne >>, sono inserite le seguenti: << , di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato >>.

Art. 28
  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 2/2016)
1. All' articolo 16 della legge regionale 2/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola << istituzionale >> sono inserite le seguenti: << , agli interventi sui beni mobili e immobili in disponibilità >>;

b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Sono esclusi dall'attribuzione all'Ente i terreni, a eccezione di quelli che formano oggetto di specifici progetti di recupero e valorizzazione culturale dell'Ente e gli immobili inagibili o non suscettibili di valorizzazione culturale.>>.

Capo VI
  Modifiche alla legge regionale 25/2020 e alla legge regionale 13/2021
Art. 29
  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 25/2020)
1. All' articolo 6 della legge regionale 25/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 21 le parole << per l'anno 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2021 e 2022 >>;

b)
al comma 22 le parole << dall'1 gennaio 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'1 gennaio 2023 >>.

Art. 30
  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2021)
1. All' articolo 6 della legge regionale 13/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 21, dopo le parole << Fondazione Scuola Merletti di Gorizia >>, sono inserite le seguenti: << , sulla base di accordi con la Fondazione medesima, >> e le parole << per l'anno 2021 >> sono soppresse;

b)
al comma 23 le parole << del Consiglio direttivo >> sono sostituite dalle seguenti: << del Consiglio di amministrazione >>.

Capo VII
 Disposizioni finali
Art. 31
 (Inserimento dei progetti dell'Avviso pubblico Ripartenza Cultura e Sport nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG)
1. Sono inseriti nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)), i progetti inerenti l'Avviso pubblico per la Ripartenza Cultura e Sport approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021 e inseriti nella graduatoria approvata con decreto n. 2108/CULT del 13 agosto 2021, che hanno ottenuto il punteggio minimo individuato con deliberazione della Giunta regionale, promossi dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive, in deroga all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 .
2. I progetti sono inseriti nel pertinente Elenco annuale, avuto riguardo all'anno di inizio dell'attività progettuale e al relativo piano finanziario.
3. Ai promotori dei progetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019.
Art. 32
 (Retrocessione di beni all'Amministrazione regionale)
1. I terreni e gli immobili rientranti nelle fattispecie di cui all' articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 2/2016 , come inserito dall'articolo 28, e attribuiti all'ERPAC in sede di prima applicazione, sono retrocessi all'Amministrazione regionale che ne valuta l'attribuzione ad altri enti regionali o ai comuni nel cui territorio sono collocati.
2. L'individuazione dei beni di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono eventualmente indicati gli enti regionali o i comuni cui attribuire la disponibilità degli stessi.
Art. 33
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

c) la lettera a) del comma 20 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
d) i commi 2, 3 e 4 dell' articolo 5 della legge regionale 2/2016 .
Art. 34
 (Norme transitorie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, nelle more dell'approvazione della legge regionale di stabilità 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia un finanziamento per spese di investimento.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il beneficiario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento.
3. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11/2013 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 4, i regolamenti previsti dall'articolo 23, commi 2 e 4, della legge regionale 16/2014 , attuativi degli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della medesima legge regionale, e in deroga alla previsione temporale degli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, comma 3, della medesima legge regionale, disciplinano, con esclusivo riferimento al quadriennio 2022-2025, il finanziamento annuale a progetti, programmi di iniziative e attività quadriennali.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa.
6. La disposizione di cui all' articolo 26, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 16/2014 , come inserita dall'articolo 12, trova applicazione con riferimento alle risorse disponibili a decorrere dal 2022.
7. Nelle more della rideterminazione del piano dei fabbisogni della Regione con riferimento all'ERPAC e della riorganizzazione dell'articolazione organizzativa dell'ente, in relazione a quanto previsto dall' articolo 4 bis della legge regionale 2/2016 , come inserito dall'articolo 22, è individuata una dotazione organica composta da personale regionale nel numero già previsto ai sensi dell' articolo 7, comma 39, lettera b), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014).
Art. 35
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di 1.150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 16/2014 , come modificato dall'articolo 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 , come modificato dall'articolo 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014 , come inserita dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 , come sostituita dall'articolo 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 2/2016 , come inserito dall'articolo 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021 , nonché dell' articolo 4 bis della legge regionale 2/2016 , come inserito dall'articolo 22, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2022 e 2023 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Per le finalità di cui all'articolo 31 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per le finalità di cui all'articolo 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, e in relazione agli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014 , si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, e in relazione agli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014 , è autorizzata la spesa complessiva di 4.710.000 euro, suddivisa in ragione di 2.355.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni medesimi.
20. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 2024 e 2025 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni medesimi.
21. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) e Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
23. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 22, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 36
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.