<<Art. 9 bis
(Rapporto di connessione con l'attività principale agricola)
2. Gli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), svolgono l'attività in rapporto di connessione con l'attività principale agricola.
3. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito alle attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore, o al massimo pari, al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività agricola primaria.
4.
Per i soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all'interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell'articolo 2135, commi secondo e terzo, del
codice civile
, escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della
legge 381/1991
.
5. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), per lo svolgimento delle attività di
agricoltura sociale possono ricorrere agli strumenti contrattuali di natura associativa secondo le disposizioni di legge, così come previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale).
6.
Gli operatori dell'agricoltura sociale che forniscono servizi rivolti alla prima infanzia, sono soggetti alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
(Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), alla
legge regionale 20/2005
, decreto del
Presidente della Regione del 4 ottobre 2011,
n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della
legge regionale 18 agosto 2005, n. 20
(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).>>.