LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 maggio 2020, n. 7

Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.

TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/2020
Materia:
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 1
 (Finalità e obiettivi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale al fine di migliorare la sicurezza stradale, di mantenere la qualità delle infrastrutture viarie comunali adeguata alle funzioni svolte, nonché di consentire una manutenzione programmata delle stesse finalizzata alla tutela del demanio comunale, al decoro e alla bellezza del territorio attraversato, al mantenimento del presidio delle frazioni e dei luoghi minori connessi dalla viabilità comunale.
2. Gli interventi finanziati con la presente legge hanno l'obiettivo di rendere omogenei i livelli di manutenzione delle pavimentazioni stradali, delle pertinenze, dei dispositivi associati all'esercizio lungo tutte le reti stradali, privilegiando la sistemazione dei tratti degradati e dissestati.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 4, lettera a), L. R. 13/2025
Art. 2
 (Interventi oggetto di finanziamento)
1. Sono finanziati con la presente legge esclusivamente gli interventi sulle strade comunali o strade private a uso pubblico e loro strette pertinenze funzionali all’esercizio in sicurezza della circolazione, di manutenzione straordinaria che non modifichino le caratteristiche geometriche e funzionali dell’infrastruttura.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano la costruzione e la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, dei percorsi ciclabili e pedonali, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici, dell'illuminazione stradale nonché dell'elettrificazione funzionale alla sicurezza della viabilità.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 62, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Numero 4 bis) della lettera a) del comma 2 aggiunto da art. 5, comma 177, L. R. 12/2025
3Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 4, lettera b), L. R. 13/2025
4Comma 2 sostituito da art. 5, comma 4, lettera c), L. R. 13/2025
Art. 3
 (Finanziamenti)
1. La Regione finanzia gli interventi di cui all’articolo 2, dando priorità ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e ai Comuni montani.
2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata a cadenza di norma biennale, individua i Comuni beneficiari e i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti medesimi.
3. A seguito dell’individuazione operata in base ai criteri di cui al comma 2 ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie, il Servizio regionale competente in materia di viabilità comunica l’assegnazione del contributo, a mezzo posta elettronica certificata, a ciascun Comune.
4. Ciascun Comune assegnatario comunica a mezzo posta elettronica certificata al Servizio competente l’accettazione o la rinuncia espressa del finanziamento entro quindici giorni dalla comunicazione di assegnazione di cui al comma 3.
5. In caso di accettazione, il Servizio competente concede il contributo entro trenta giorni dalla data di protocollazione in entrata della posta elettronica certificata di accettazione dell’assegnazione del contributo da parte del Comune. Con il decreto di concessione sono definiti i termini di avvio e di conclusione dell’iniziativa, nonché della modalità di rendicontazione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 4, lettera d), L. R. 13/2025
Art. 4
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, relativamente alle spese di parte corrente, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa complessiva 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2020, relativamente alle spese di parte corrente, mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 mediante rimodulazione di pari importo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
Art. 5
 (Abrogazioni)
1.
I commi 28 e 29 dell' articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati.

Art. 6
 (Disposizione transitoria)
1. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.