LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 2

Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste.

TESTO VIGENTE dal 05/03/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/03/2020
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel perseguimento del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, collabora con le istituzioni dello Stato e del territorio, al fine di assicurare alla collettività la continuità delle funzioni svolte dalla Questura di Trieste.
2. Per dare esecuzione a quanto previsto dal comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con le istituzioni coinvolte un accordo operativo finalizzato alla realizzazione, in un'area logisticamente adeguata, anche eventualmente messa a disposizione dall'Agenzia del demanio, di nuovi locali della Questura di Trieste da destinare all'Ufficio immigrazione di Trieste.
Art. 2
 (Accordo operativo)
1. L'accordo operativo di cui all'articolo 1 definisce i criteri e le modalità di partecipazione dei soggetti firmatari alla realizzazione dell'intervento prevedendo, tra l'altro, che la Regione possa svolgere il ruolo di stazione appaltante.
Art. 3
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per l'anno 2020 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2019 e accantonata, ai sensi dell' articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 , è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 4
 (Abrogazioni)
1.
I commi 13 e 14 dell' articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono abrogati.