LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 20/02/2020

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Data di entrata in vigore:
  20/02/2020
Materia:
110.09 - Leggi di semplificazione e di abrogazione generale

Capo I
 Strumenti di semplificazione
Art. 1
 (Comitato permanente alla semplificazione)
1. Presso la Direzione a cui è preposto l'Assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione è instituito il Comitato permanente alla semplificazione, di seguito Comitato, a cui è attribuito il compito di dare attuazione alle misure di semplificazione.
2. Il Comitato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) individua le materie oggetto di semplificazione;
b) adotta criteri e direttive di semplificazione;
c) coordina le attività amministrative volte alla semplificazione nelle varie materie curando la raccolta e la diffusione delle migliori pratiche e degli errori applicativi più diffusi in ambito di sburocratizzazione;
d) monitora l'andamento dei processi di semplificazione;
e) provvede all'adozione di modelli unificati e standardizzati, anche di natura digitale od informatica, che definiscano, esaustivamente, per tipologie di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;
f) assicura, per tipologie omogenee di procedimento dei diversi settori, o per Direzioni omogenee, i termini di durata del procedimento;
g) vigila sulla semplificazione del linguaggio normativo, nonché sull'applicazione delle regole di tecnica legislativa;
h) impartisce direttive per la creazione di banche dati uniche o condivise per l'Amministrazione regionale;
i) rilascia i pareri di cui all'articolo 2.
Art. 2
 (Pareri del Comitato)
1. Il Comitato, nell'ambito delle materie individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), rilascia un parere obbligatorio circa la coerenza ai criteri ed alle direttive di semplificazione degli schemi dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, dei regolamenti, e delle direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Art. 3
 (Composizione del Comitato)
1. Il Comitato è presieduto dall'Assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione.
2. Fanno parte del Comitato, in qualità di componenti permanenti, i seguenti soggetti:
a) il Direttore generale;
b) il Segretario generale della Giunta regionale;
c) il Ragioniere generale;
d) l'Avvocato della Regione;
e) il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale.
3. Al fine di supportare il Comitato nelle attività volte all'informatizzazione dei processi partecipa alle sedute del Comitato il Presidente o il Direttore generale della società in house Insiel Spa.
4. Fanno parte del Comitato, in qualità di componenti non permanenti, gli altri Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
5. L'Assessore convoca, presiede e dirige il Comitato e dispone dei compiti e funzioni anche delegandoli ai componenti permanenti o non permanenti.
6. L'Assessore può sentire, in relazione alle materie o agli argomenti di cui all'ordine del giorno, gli altri dirigenti dell'Amministrazione regionale o degli enti regionali, ovvero i rappresentanti delle categorie sociali, economiche e sindacali regionali e nazionali, ovvero le società partecipate regionali.
7. Il Comitato si avvale del supporto tecnico e amministrativo della Direzione a cui è preposto l'Assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione.
8. L'Assessore, una volta l'anno, relaziona la Giunta regionale sulle attività programmatiche e sugli obiettivi raggiunti in ambito di semplificazione. La relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 4
 (Legge di semplificazione annuale)
1. Il Comitato coordina le attività finalizzate alla predisposizione di un disegno di legge annuale, d'iniziativa della Giunta regionale, avente come oggetto la semplificazione del quadro legislativo e amministrativo regionale.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 viene presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 5
 (Riordino e miglioramento della qualità della legislazione)
1. Il Consiglio regionale esamina il rapporto annuale sulla legislazione regionale, curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio. Il rapporto valuta la qualità della produzione legislativa in termini di omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e di efficacia ai fini della semplificazione e del riordino normativo, e può contenere indirizzi e criteri per il miglioramento della qualità della legislazione tra i quali l'individuazione di settori di formazione per i quali risulti prioritario intervenire con leggi di riordino normativo. Il rapporto è trasmesso alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del rapporto di cui al comma 1, elabora progetti di legge di riordino normativo che riunificano, coordinano, aggiornano e razionalizzano tutte le disposizioni vigenti nella stessa materia, provvedendo alla contestuale abrogazione espressa di tutte le disposizioni obsolete e di quelle che vengono trasfuse, con o senza modifiche, nel nuovo testo. A tal fine la Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può costituire gruppi di lavoro composti da funzionari dell'Amministrazione regionale e della Segreteria generale del Consiglio, esperti in tecniche legislative e nei settori interessati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione verifica i risultati delle attività di cui al comma 2.
Capo II
 Banche dati
Art. 6
 (Modalità e contenuto degli atti e delle comunicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale provvede, sentito il Comitato, mediante decreto del Direttore generale:
a) all'adozione di modelli standardizzati da utilizzare nell'ambito degli atti e delle procedure amministrative;
b) all'adozione di modelli o format standardizzati da utilizzarsi, da parte dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti e strumentali della stessa, nella correlata corrispondenza cartacea o informatica, intercorrente con ogni soggetto pubblico o privato.
Art. 7
 (Standardizzazione della documentazione relativa alle procedure contributive o di incentivo)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale, nell'ambito dei procedimenti contributivi e di incentivo, comunque denominati, provvede, mediante decreto del Direttore generale:
a) all'adozione di un modello standardizzato di raccolta dei dati anagrafici da utilizzare in modo univoco in tutti i procedimenti svolti anche per il tramite di supporto informatico;
b) alla creazione di una banca dati concernente la raccolta di dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che abbiano presentato domanda contributiva al fine del loro trattamento per la compilazione, in forma automatizzata, del modello standardizzato di cui alla lettera a) da parte del medesimo soggetto su successivi procedimenti contributivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).
Art. 8
 (Portale Unico FVG)
1. È fatto obbligo all'Amministrazione regionale di disporre la realizzazione delle banche dati di cui alla presente legge a mezzo di un portale web unitario definito <<Portale Unico FVG>> avente caratteristiche tecniche tali da garantire una celere e immediata consultazione dello stesso, da parte degli utenti autorizzati, per il tramite di un unico punto di accesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).
Capo III
 Disposizioni finali
Art. 9
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.