LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 aprile 2019, n. 5

Proroga della riduzione temporanea dell'assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale.

TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/04/2019
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
  (Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 2/2015 . Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole << al 30 aprile 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 30 giugno 2019 >>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2015 le parole << , dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale >> sono soppresse.

3.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2015 le parole << dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, >> sono soppresse.

Art. 2
  (Modifica all' articolo 10 della legge regionale 3/2014 . Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio)
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole << al 30 aprile 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 30 giugno 2019 >>.

Art. 3
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applica a decorrere dall'1 maggio 2019.