Art. 6
(Proroghe termini e norme in materia di sicurezza urbana)
2.
I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'
articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono prorogati al 30 settembre 2020.
3.
I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, di cui all'
articolo 4 della legge regionale 9/2009
, sono prorogati al 31 marzo 2021.
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, cc. 72 e 73 della L.R. 29/2018.
2Comma 5 abrogato da art. 35, comma 1, lettera s), L. R. 5/2021
Art. 8
(Controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali)
1.
Nel caso di vacanza della carica di Presidente delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'
articolo 6 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali diffida l'Assemblea a eleggere un nuovo Presidente entro un termine non inferiore a quindici giorni. In caso di vacanza anche della carica di Vicepresidente, l'Assemblea è convocata dal Sindaco più anziano di età.
2. Qualora l'Assemblea convocata ai sensi del comma 1 non elegga il nuovo Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dichiara lo scioglimento dell'Assemblea e nomina un Commissario straordinario che esercita i poteri del Presidente, dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, laddove istituito, avvalendosi degli uffici dell'Unione.
3.
Il Commissario regge l'Unione fino alla costituzione e all'avvio degli enti cui conferire le funzioni di area vasta già esercitate dalle soppresse Province e Comunità montane e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
4. Al Commissario spetta l'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti.
Art. 12
( ABROGATO )
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
2Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 13
(Norme finanziarie)
1.
Per le finalità previste dall'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 11.080.000 euro, suddivisa in ragione di:
a) 1.530.000 euro per l'anno 2019, 5.360.000 euro per l'anno 2020, 3.090.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;
b) 400.000 euro per l'anno 2019, 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;
c) 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione del beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per:
a) 1.430.000 euro per l'anno 2019, 3.460.000 euro per l'anno 2020, 2.090.000 euro per l'anno 2021, mediante storno dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;
b) 100.000 euro per l'anno 2019, 1.900.000 euro per l'anno 2020, un milione di euro per l'anno 2021, mediante storno dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;
c) 400.000 euro per l'anno 2019, 200.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;
d) 500.000 euro per l'anno 2020 mediante storno dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3.
Per le finalità di cui all'
articolo 8, comma 60 quater, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45
(Legge di stabilità 2018), è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5.
Per le finalità di cui all'
articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22
(Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno dalla Missione n. 11 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2019-2021.
7.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.