LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Parole sostituite alla Tabella R da art. 9, comma 1, L. R. 4/2019
2Parole sostituite alla Tabella R da art. 10, comma 1, L. R. 4/2019
3Parole sostituite alla Tabella R da art. 91, comma 1, L. R. 6/2019
4Parole sostituite alla Tabella R da art. 5, comma 3, L. R. 13/2019
5Parole sostituite alla Tabella R da art. 10, comma 43, L. R. 13/2019
6Parole sostituite alla Tabella R da art. 9, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Parole sostituite alla Tabella R da art. 8, comma 1, L. R. 9/2020
8Parole sostituite alla Tabella R da art. 9, comma 22, L. R. 15/2020
9Parole sostituite alla Tabella R da art. 9, comma 39, L. R. 13/2021
10Parole aggiunte alla Tabella R da art. 9, comma 18, lettera c), L. R. 13/2022
11Parole sostituite alla Tabella R da art. 9, comma 18, lettera d), L. R. 13/2022
12Parole sostituite alla Tabella R da art. 9, comma 11, L. R. 15/2022
13Parole sostituite alla Tabella R da art. 9, comma 47, L. R. 13/2023
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 21.135.364.846,33 euro, suddivisi in ragione di 8.102.342.968,62 euro per l'anno 2019, di 6.710.237.121,11 euro per l'anno 2020 e di 6.322.784.756,60 euro per l'anno 2021 avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A1 di cui al comma 9 e dalla Tabella A3 di cui al comma 11.
2. Ai sensi dell' articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 38.284.188,17 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2018 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A2 di cui al comma 10.
3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 319 milioni di euro nel triennio 2019-2021.
4. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui di cui al comma 3 non può essere superiore a 135.739.000 euro per l'anno 2019, 136.351.000 euro per l'anno 2020 e 46.910.000 euro per l'anno 2021; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti in bilancio con riferimento agli interventi dettagliati nel paragrafo d) della Nota integrativa, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
5. I mutui autorizzati dal comma 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell' articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 ;
b) durata non superiore ai venti anni.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e la Banca europea degli investimenti.
7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2019-2021, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.
8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali, ad esempio, l'inflazione;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo è elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.
9. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella A1.
10. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella A2.
11. Al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall' articolo 1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per i primi mesi del 2019 nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A3.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, di seguito NIP, un finanziamento per l'intervento di progettazione e realizzazione di una infrastruttura di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggetta a sfruttamento commerciale, costituita da spazi di sosta e di parcheggio destinati al servizio dell'insediamento produttivo localizzato nel Comune di Meduno.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte del NIP alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del parcheggio, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 .
4. L'assegnazione di cui al comma 1 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
6. Alla legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole << alle PMI richiedenti >> sono aggiunte le seguenti: << e alle reti con soggettività giuridica >>;

b)
al comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole << le PMI che partecipano al progetto di aggregazione >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero le reti con soggettività giuridica >>;

c)
all'inizio del comma 5 dell'articolo 16 sono inserite le seguenti parole: << Salvo il caso di progetti di reti con soggettività giuridica, >>;

d)
al comma 1 dell'articolo 20 dopo le parole << Nella fase di realizzazione >> sono aggiunte le seguenti: << la rete con soggettività giuridica ovvero >>.

7. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 13, comma 1, della legge regionale 4/2013 , come modificato dal comma 6, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
10.1.  
( ABROGATO )
10 bis.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sappada un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il miglioramento dei servizi in materia di istruzione, sanità e trasporto in continuità al progetto di miglioramento dei servizi approvato per il territorio dell'Alta Carnia nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, accompagnata da un programma sintetico degli interventi per ciascun anno di riferimento e da un cronoprogramma.
13 bis. Il Comune richiede l'erogazione dei contributi per stati di avanzamento della spesa e a saldo delle singole annualità, allegando la rendicontazione prevista dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 e la relazione che illustra l'avanzamento fisico e finanziario degli interventi.
13 ter. Il Comune può sostenere le spese fino al 31 dicembre 2024 e presenta la rendicontazione entro il 28 febbraio 2025.
14. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
14 bis. Su istanza del Comune, la struttura regionale competente è autorizzata a prorogare i termini di rendicontazione stabiliti, per le singole annualità, con il provvedimento di concessione: a tal fine, l'istanza è corredata del nuovo cronoprogramma e della relazione che illustra le motivazioni della richiesta di proroga e della conseguente variazione del programma degli interventi.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
16. L'Amministrazione regionale riconosce le malghe quale patrimonio identitario dei territori montani, testimonianza storica di cultura materiale, di interesse architettonico per la presenza di uniche e peculiari tipologie edilizie, di interesse paesaggistico, come componente caratteristica del territorio montano, e di interesse sociale per le comunità locali, delle quali rappresentano elementi distintivi di vita familiare e comunitaria.
17. Al fine di preservare i complessi malghivi di cui al comma 16, di promuovere la tutela della biodiversità regionale, la gestione sostenibile dei pascoli e delle foreste montane, la residuale attività antropica fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici e l'attività di monticazione connessa al benessere animale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti esclusivamente in favore dei Comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che risultino titolari di diritti di proprietà delle malghe ubicate nel territorio regionale all'atto della domanda di aiuto.
18. Gli aiuti di cui al comma 17 sono finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici.
19. Con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti di cui al comma 18.
20. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibile con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 , in particolare ai sensi dell'articolo 29 "Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole" limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici diversi da quelli destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze.
20 bis. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze.
21. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
22. All' articolo 5 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola << economico >> è inserita la seguente:<< anche >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo finalizzato al miglioramento dell'offerta turistica, anche dei territori montani della regione, mediante la messa in sicurezza degli impianti presenti o la realizzazione di nuovi impianti nei poli sciistici, nonché attraverso l'acquisto, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature per finalità turistiche.>>.

23. Per le finalità dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 14/2018 , come sostituito dal comma 22, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
24. Al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di start up imprenditoriale sul territorio regionale, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 21/2007, la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti nelle imprese in fase di avviamento. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento sono destinate all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate a favore delle imprese in fase di avviamento, incluse le start up innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'equity e di altri investitori privati indipendenti. Per investitore privato indipendente si intende, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, numero 72), del regolamento (UE) 651/2014, l'investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i <<business angels>> e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. La disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita con regolamento nel rispetto della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Nel caso di utilizzo di risorse derivanti dalla Programmazione dei Fondi strutturali, la disciplina per la concessione delle agevolazioni è stabilita secondo modalità conformi alla pertinente disciplina regionale, statale ed europea.
25. Il fondo di cui al comma 24, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituisce gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 21/2007, amministrata con contabilità separata da FVG PLUS SpA, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
26. Le dotazioni del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento possono essere alimentate da:
a) conferimenti della Regione;
b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;
d) economie e rimborsi connessi alle operazioni finanziarie.
27. Il Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle imprese in fase di avviamento può essere alimentato con risorse derivanti dalla Programmazione dei Fondi strutturali, nel rispetto della normativa regionale, statale ed europea che disciplinano il loro utilizzo.
28. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33/Pres. , le domande presentate nell'esercizio 2018, e non finanziate per mancanza di risorse disponibili sono finanziate, nel limite massimo di 1.400.000 euro, con le risorse stanziate per l'anno 2019 a valere sul Fondo CATA per gli incentivi alle imprese istituito ai sensi dell' articolo 72 ter della legge regionale 12/2002 .
29. Per le finalità previste dal comma 28 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
30. A decorrere dal 1 aprile 2019, sono trasferiti ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia le seguenti funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa, esercitati dalla Regione ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 2018, n. 23 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa):
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all' articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all' articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza);
b) il ricevimento delle comunicazioni concernenti le agenzie di affari di cui all' articolo 115 del regio decreto 773/1931 , ad eccezione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
c) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ), e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede.
31. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma 30 in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, pubblicità e concorrenza, efficienza, economicità, proporzionalità, sussidiarietà, adeguatezza e territorialità.
32. Resta di competenza della Regione il completamento dei procedimenti amministrativi già avviati alla data di trasferimento delle funzioni di cui al comma 30.
33. Con la legge di assestamento al bilancio regionale è determinato il finanziamento da assegnare ai Comuni con riferimento alle funzioni trasferite di cui al comma 30, nonché i criteri di riparto tra i Comuni stessi.
34. L'Amministrazione regionale sostiene e promuove attività atte a migliorare la competitività delle imprese operanti sul territorio regionale.
35. Per le finalità di cui al comma 34 l'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è autorizzata a concedere contributi nella forma di credito d'imposta, a favore delle imprese operanti sul territorio regionale, anche al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a loro carico.
36. I contributi di cui al comma 35 sono concessi per le seguenti iniziative:
a) attività di ricerca e sviluppo;
b) attività di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali;
c) attività di fusione e acquisizione.
37. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di finanze, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 35.
38. L'agevolazione di cui al comma 35 è concessa a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
39. Ai fini dell'attuazione del comma 35 l'Amministrazione regionale provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.
40. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo un contributo di 200.000 euro per il recupero dell'immobile di proprietà comunale sito nell'area "del Privilegio".
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata, accompagnata da un programma sintetico degli interventi per ciascun anno di riferimento e da un cronoprogramma.
43. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
44. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2019 all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane un finanziamento straordinario di 250.000 euro per la presentazione di un programma di interventi, anche di investimento, per il miglioramento dei servizi di trasporto, sanità e istruzione in favore dei Comuni dell'Unione stessa, con particolare riferimento ai Comuni del Subambito Val D'Arzino-Val Cosa, non già direttamente destinatari degli interventi della Strategia Nazionale Aree Interne.
46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata e corredata di un programma dettagliato degli interventi e dei relativi beneficiari, nonché dei tempi di realizzazione.
47. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
48. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 150.000 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
49. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Parole soppresse al comma 28 da art. 32, comma 1, L. R. 6/2019
2Parole sostituite al comma 28 da art. 32, comma 1, L. R. 6/2019
3Parole aggiunte al comma 20 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
4Comma 20 bis aggiunto da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
5Integrata la disciplina del comma 35 da art. 2, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Comma 10 bis aggiunto da art. 3, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Parole aggiunte al comma 24 da art. 3, comma 2, L. R. 11/2020
8Integrata la disciplina del comma 24 da art. 14, comma 1, L. R. 11/2020
9Comma 13 bis aggiunto da art. 4, comma 77, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10Comma 13 ter aggiunto da art. 4, comma 77, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
11Comma 14 bis aggiunto da art. 4, comma 77, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12Parole aggiunte al comma 9 da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 13/2022
13Parole aggiunte al comma 10 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 13/2022
14Comma 10 .1 aggiunto da art. 3, comma 53, lettera c), L. R. 13/2022
15Comma 13 ter sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
16Comma 8 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
17Comma 9 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
18Comma 10 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
19Comma 10 .1 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
20Comma 10 bis abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21Comma 11 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
22Parole soppresse al comma 24 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 14/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
23Parole sostituite al comma 25 da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 14/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
24Parole sostituite al comma 38 da art. 26, comma 1, L. R. 3/2024
25Parole sostituite al comma 24 da art. 2, comma 27, lettera a), L. R. 7/2024
26Parole soppresse al comma 24 da art. 2, comma 27, lettera a), L. R. 7/2024
27Parole sostituite al comma 26 da art. 2, comma 27, lettera b), L. R. 7/2024
28Parole sostituite al comma 27 da art. 2, comma 27, lettera c), L. R. 7/2024
29Parole soppresse al comma 27 da art. 2, comma 27, lettera c), L. R. 7/2024
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
1. Al fine di migliorare i sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento applicando standard più elevati di quelli prescritti dalla normativa vigente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese con sede operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia contributi per:
a) interventi di realizzazione di nuovi sistemi di stoccaggio;
b) interventi di ristrutturazione e ampliamento dei sistemi di stoccaggio esistenti, ivi compresa la realizzazione e l'adeguamento della copertura;
c) acquisto di impianti ed attrezzature strettamente connessi ai sistemi di stoccaggio.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
3. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 1 sono predeterminati, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari. Non è consentita l'erogazione in via anticipata.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
5. All' articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 3/2015 l'Amministrazione regionale, d'intesa con il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l. è autorizzata a costituire, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, una fondazione finalizzata ad avviare, sviluppare e coordinare i cluster per il settore dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, aperta alla partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge regionale 3/2015 >>;.

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. L'Amministrazione regionale concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione di cui al comma 4 attraverso l'assegnazione di un conferimento patrimoniale.>>;

c)
alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: << , su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo >>.

6. Per le finalità previste dai commi 4 e 4 bis dell' articolo 2 della legge regionale 20/2015 , come modificati dal comma 5, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
7. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agroalimentare di San Daniele, >> sono sostituite dalle seguenti: << Il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., individuato distretto del cibo ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), >>;

b)
le parole << del cluster dell'agroalimentare >> sono sostituite dalle seguenti: << dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia >>.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario per la ristrutturazione statica e l'adeguamento funzionale e normativo dell'opera di presa dal fiume Tagliamento e del casello di guardia in località Ospedaletto, in comune di Gemona del Friuli.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 e la contestuale richiesta di liquidazione sono presentate alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
10. Il contributo di cui al comma 8 è concesso e integralmente liquidato, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario rendiconta la spesa con le modalità di cui all' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sei anni dalla concessione del contributo, salvo proroga concessa con decreto del Direttore del Servizio competente previa motivata richiesta.
11. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 245.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare al Consorzio di bonifica Pianura Friulana, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, interventi di ristrutturazione e ripristino della funzionalità delle reti irrigue a scorrimento.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
14. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 96, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2019, ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari", contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
15. La domanda di contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, entro l'1 marzo 2019, corredata della documentazione di cui all' articolo 2, comma 99, della legge regionale 14/2016 . Al procedimento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 97, della medesima legge regionale. Su richiesta del beneficiario, il contributo può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso e senza presentazione di fideiussione in deroga a quanto previsto dall' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
17. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 152, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2019, un contributo agli Istituti tecnici a indirizzo "Agrario, agroalimentare e agroindustriale" e agli Istituti professionali a indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", nella misura di 30.000 euro per Istituto.
18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale). La domanda è corredata della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
20. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 1, lettera j) ter, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione dei contrassegni di cui all'articolo 44 bis della medesima legge regionale, da assegnare ai cacciatori che chiedono l'autorizzazione all'utilizzo di volatili come richiami vivi.
21. Per le finalità previste dal comma 20 si provvede a valere sullo stanziamento della a Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario per il completamento del Capannone consorziale con relativi uffici nel settore occidentale del comprensorio, in Comune di Latisana.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 e la contestuale richiesta di liquidazione è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
24. Il contributo di cui al comma 22 è concesso e integralmente liquidato, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente. Il beneficiario rendiconta la spesa, con le modalità di cui all' articolo 42 della legge regionale 7/2000 , entro sei anni dalla concessione del contributo salvo proroga concessa con decreto del Direttore del Servizio competente previa motivata richiesta.
25. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, con sede a Colloredo di Monte Albano, un contributo straordinario per l'acquisto di impianti e attrezzature e per la realizzazione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione del macello di cui la Comunità abbia disponibilità per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda, al fine di consentire l'adeguamento funzionale delle linee di macellazione dei suini e dei bovini.
27. La domanda del contributo di cui al comma 26 è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari ed è corredata del preventivo dettagliato di spesa, della relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento e dei relativi elaborati grafici.
28. Il contributo di cui al comma 26 è concesso e contestualmente liquidato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
29. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
30. All' articolo 41 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. I beneficiari di cui al comma 7, tenuti al rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si avvalgono anche delle procedure di affidamento diretto, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo medesimo.>>.

31. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 6, lettera b bis), come inserita dal comma 30, lettera a), è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
32. Al fine di mantenere e accrescere la massima e reciproca collaborazione istituzionale a tutela dei beni e dell'ambiente, a salvaguardia dell'incolumità delle persone, in presenza di emergenze nel territorio della Regione, il Servizio competente in materia di antincendio boschivo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzato ad acquistare mezzi e attrezzature da concedere in comodato d'uso gratuito alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, per le esigenze operative dei Comandi provinciali.
33. I beni concessi in comodato ai sensi del comma 32 fanno parte dei mezzi del Corpo forestale regionale e i Vigili del Fuoco sono autorizzati ad impiegare gli stessi anche al di fuori del territorio regionale, in relazione ad emergenze o esercitazioni ai fini di antincendio boschivo e di pubblica incolumità.
34. I mezzi di cui al comma 32 recano anche l'emblema distintivo del Corpo forestale regionale.
35. Gli oneri relativi all'intero caricamento dei mezzi, all'immatricolazione e all'assicurazione mediante l'iscrizione nel Registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'utilizzo e alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature sono integralmente a carico del comodatario per tutta la durata del contratto.
36. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
37. L'Amministrazione regionale, nelle more della revisione dell'ordinamento giuridico delle Autonomie locali, è autorizzata ad assegnare al Comune di Martignacco, in relazione alle particolari esigenze connesse all'avviamento e alla gestione del nuovo Orto botanico nelle aree verdi del Quartiere fieristico di Udine e successivamente al subentro del Comune stesso nelle relative funzioni:
a) risorse pari a complessivi 240.000 euro per gli anni 2019-2021, di cui 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per la gestione corrente del complesso;
b) risorse pari a complessivi 300.000 euro per l'anno 2019, in relazione ai necessari interventi in conto capitale connessi alle strutture del complesso.
38. Le risorse di cui al comma 37, lettera a), sono concesse ed erogate d'ufficio.
39. Le risorse di cui al comma 37, lettera b), sono concesse sulla base di apposita istanza da presentarsi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata di un preventivo di spesa.
40. Per le finalità previste dal comma 37, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
41. Per le finalità previste dal comma 37, lettera b), è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 42.
42. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Parole sostituite al comma 18 da art. 40, comma 3, L. R. 6/2019
2Parole aggiunte al comma 34 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
3Parole aggiunte al comma 35 da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
5Parole sostituite al comma 35 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
6Lettera a) del comma 30 abrogata da art. 3, comma 95, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Lettera b) del comma 30 abrogata da art. 3, comma 95, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Comma 31 abrogato da art. 3, comma 95, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 13, L. R. 15/2022
10Comma 2 sostituito da art. 3, comma 13, L. R. 7/2024
Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla redazione di uno studio tecnico-economico per la definizione del piano di gestione delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico ai fini dell'assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua con le modalità previste dalla legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di servizi finalizzati alla realizzazione di progetti comunicativi volti alla divulgazione, informazione ed educazione ambientale sulle strategie per lo sviluppo sostenibile e a progetti per lo sviluppo sostenibile.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 550.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019, di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
5.
Prima della lettera a) del comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è inserita la seguente:
<<0a) esecuzione di indagini preliminari sul sito;>>.

6. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 3, comma 11, della legge regionale 20/2015 , come modificato dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7.
Al comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), dopo la parola << smaltimento >> sono inserite le seguenti: << , oppure per il solo smaltimento, >>.

8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di un servizio finalizzato alla costituzione di parchi tematici per la diffusione e formazione alla cultura d'impresa verde, innovativa e sostenibile, sul territorio regionale, nonché alla realizzazione di programmi internazionali volti alla divulgazione e alla sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e sul risparmio energetico.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
11. All' articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 32 le parole << di veicoli nuovi di categoria M1 (destinato al trasporto di persone nel numero massimo di 8), bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o veicoli elettrici. >> sono sostituite dalle seguenti: << di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a "km 0", o usati, con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano), che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1, nuovi, o usati a "km 0" o usati, con alimentazione elettrica. Alla data dell'acquisto, i veicoli usati a "km 0" o usati devono essere stati immatricolati da meno di due anni. >>;

b)
dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:
<<32 bis. Per le finalità e con le modalità di cui al comma 32 la Regione è, altresì, autorizzata a concedere contributi a privati per l'acquisto di nuovi motoveicoli a trazione elettrica, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un motoveicolo di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.
<<32 ter. I contributi di cui al comma 32 sono concessi nella misura del 50 per cento per l'acquisto, previa rottamazione dei veicoli indicati al medesimo comma 32, di veicoli di categoria M1, usati, con alimentazione ibrida o bifuel (benzina/metano) che rientrino nella categoria Euro 6, oppure di veicoli di categoria M1, usati, con alimentazione elettrica.>>

12. Per le finalità derivanti dal combinato disposto di cui all' articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 , come modificato dal comma 11, lettera a), e comma 32 bis, della legge regionale 45/2017 , come inserito dal comma 11, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
13.
Al comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole << di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa >> sono sostituite dalle seguenti: << a trazione alternativa a benzina/elettrico, >>.

14. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 3, comma 22, della legge regionale 14/2018 , come modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di società e di associazioni sportive, dilettantistiche e professionistiche, con sede in Regione, per la realizzazione di iniziative ecosostenibili nell'ambito di manifestazioni sportive anche di carattere continuativo, che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres..
16. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 15 e di rendicontazione della spesa, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.
17. Gli enti di cui al comma 15 presentano le domande di assegnazione dei contributi alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 16. Per l'anno 2019 le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al cui al comma 16.
18. Il contributo di cui al comma 15 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
19. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 560.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2019, di 185.000 euro per l'anno 2020 e di 225.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di cui all' articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
21. Con regolamento regionale sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 20, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
22. I contributi di cui al comma 20 sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa.
23. Il contributo di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
25.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole << del servizio >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'attività >>.

26. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 1, della legge regionale 20/2018 , come modificato dal comma 25, è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 27.
27. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1Parole aggiunte al comma 15 da art. 4, comma 6, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite al comma 17 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 15/2020
4Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 23, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 32, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6Comma 15 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
7Comma 16 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
8Comma 17 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
9Comma 18 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
10Comma 19 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a decorrere dall'1/1/2025.
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1. All' articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << , 2020 e 2021 >>;

b)
al comma 2 le parole e per gli anni 2019 e 2020 al 12,5 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << , per il 2019, al 18 per cento, per il 2020, al 12 per cento e per l'anno 2021 al 6 per cento >>;

c)
al comma 3 le parole << e per gli anni 2019 e 2020 al 7,5 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << , per il 2019, all'11 per cento, per il 2020, al 7,5 per cento e per l'anno 2021 al 4 per cento >>;

2. L'Amministrazione regionale a sostegno delle minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 45/2017 , come modificati dal comma 1, è autorizzata a riconoscere alle Ater della Regione un ulteriore finanziamento destinato al Fondo sociale istituito con l' articolo 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).
3. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
4.
Al comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 45/2017 dopo le parole << entro l'esercizio finanziario >> la parola << 2020 >> è sostituita dalla seguente: << 2021 >>.

5. In relazione al disposto di cui all' articolo 5, comma 19, della legge regionale 45/2017 , come modificato dal comma 4, sono previste minori entrate per 1 milione di euro per l'anno 2020 e maggiori entrate per 1 milione di euro per l'anno 2021 a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.
6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale si avvale di un comitato tecnico istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici. Al comitato partecipano i tecnici designati dagli enti e organizzazioni maggiormente rappresentativi delle istituzioni e categorie economiche e professionali e dalle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, operanti nel settore. Il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto. Ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), ai componenti esterni è corrisposto un compenso determinato con deliberazione della Giunta regionale.>>.

7. Per le finalità prevista dall' articolo 40, comma 1 bis, della legge regionale 14/2002 , come aggiunto dal comma 6, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Prefettura di Gorizia un contributo straordinario per lavori di adeguamento di immobili al fine di una riorganizzazione logistica degli uffici e del miglioramento di servizi offerti dalla Questura di Gorizia.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al tempio nazionale Maria Madre e Regina Monte Grisa di Trieste per i lavori di manutenzione urgente anche con riguardo a spese già sostenute.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
14.
Il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è sostituito dal seguente:
<<11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un contributo straordinario per i lavori di demolizione, comprensivi di bonifica e smaltimento dei materiali, delle caserme Fantina, Zanibon e Bertolotti, nonché per le opere di urbanizzazione e riqualificazione incluse eventuali spese tecniche e generali finalizzate alla progettazione di nuovi interventi da realizzare nelle aree risultanti.>>.

15. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 11, della legge regionale 14/2018 , come sostituito dal comma 14, è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dall' articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), a favore dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera a), della medesima legge.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019, di 1.500.000 euro per l'anno 2020 e di 3.200.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla fondazione Luigi Bon di Tavagnacco per sostenere gli ulteriori lavori necessari al completamento dell'intervento già finanziato ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18, corredata del quadro economico complessivo di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
20. Per le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 18 si applica la legge regionale 14/2002 .
21. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia contributi straordinari per l'acquisizione di immobili, parzialmente finanziata dai Comuni stessi, da destinarsi ad attività di pubblico interesse.
23. Con regolamento regionale, da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e la successiva erogazione dei contributi di cui al comma 22.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
25.
Al comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole: << e la ristrutturazione funzionale >> sono soppresse.

26. Per le finalità previste dell' articolo 4, comma 16, della legge regionale 14/2018 , come modificato dal comma 25, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella E di cui al comma 30.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi straordinari diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dove sono iscritti studenti con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.
28. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 27 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 30.
30. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Parole sostituite al comma 11 da art. 80, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. Al fine di proseguire nell'attività di realizzazione di servizi ferroviari con materiale storico finalizzati alla promozione del trasporto ferroviario e alla valorizzazione turistica del territorio, in relazione sia alla qualificazione della ferrovia Sacile - Gemona quale ferrovia turistica ai sensi della legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico), sia alle peculiarità storico/ambientali degli altri contesti regionali serviti dalla ferrovia, anche in correlazione con la Rete delle Ciclovie Regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare specifiche risorse finalizzate alla stipula di convenzioni con Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani per la realizzazione dei servizi ferroviari con materiale storico sulla base del programma definito ai sensi del comma 3 e per la valorizzazione e promozione della linea ferroviaria turistica Sacile - Gemona.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a PromoTurismoFVG, sulla base di una apposita convenzione, a sostegno di attività di promozione e valorizzazione del territorio correlate ai treni con materiale storico previsti dalla programmazione regionale; le attività di promozione e valorizzazione possono attuarsi anche a bordo treno e nei contesti e manifestazioni interessati dai servizi ferroviari di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2, definiti nell'ambito delle risorse disponibili annualmente a bilancio, sono assegnati a PromoTurismo FVG sulla base di uno specifico programma di attività, condiviso con i Comuni interessati dalla programmazione dei servizi ferroviari, da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla deliberazione annuale di approvazione del programma dei treni con materiale storico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
6. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al sistema scolastico della scuola dell'obbligo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, finalizzati alla copertura dell'80 per cento delle spese sostenute dagli enti locali per l'acquisto di scuolabus ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera f), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
7. Il contributo di cui al comma 6 è assegnato sulla base di specifica istanza da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio da parte dell'ente locale beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa graduatoria è determinata sulla base delle seguenti priorità:
a) priorità 1: sostituzione di scuolabus a partire da quelli di maggiore vetustà ovvero sostituzione di scuolabus non adeguati al trasporto dei disabili;
b) priorità 2: acquisto di nuovo scuolabus da parte di Comuni privi di mezzi da sostituire.
8. Sono ammissibili le istanze presentate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
8 bis. Il Servizio regionale competente è autorizzato, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, a scorrere la graduatoria di cui al comma 7, la quale conserva la propria validità sino al 31 dicembre 2022.
9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
10.
Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. L'Amministrazione regionale, ferma restando la disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla formazione scolastica dei propri figli, è autorizzata a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani, intesi ai fini della presente legge anche quelli urbani le cui tratte comprendono Comuni diversi, e ferroviari di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispetto a quelle già disposte o derivanti dalle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, a favore degli studenti:
a) iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età;
b) anagraficamente residenti nel territorio regionale.
4 ter. La Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione sperimentale di cui al comma 4 bis e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.>>.

11. Per le finalità di cui all' articolo 34, comma 4 bis, della legge regionale 23/2007 , come aggiunto dal comma 10, è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
12.
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<5 ter. Nell'ambito delle azioni volte a favorire lo sviluppo dei porti regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'acquisto di mezzi nautici idonei a garantire e migliorare le manovre di accesso a Porto Nogaro, da mettere a disposizione, sulla base di specifico atto convenzionale, degli addetti ai servizi tecnico - nautici.>>.

13. Per le finalità di cui all' articolo 21, comma 5 ter, della legge regionale 22/1987 , come inserito dal comma 12, è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
14. La Regione sostiene interventi infrastrutturali connessi alla proposta di variante localizzata del piano regolatore portuale di Monfalcone, di cui all' articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , in attuazione dell' articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), e funzionali allo sviluppo del porto medesimo.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019, di 1.500.000 euro per l'anno 2020 e di 2.200.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
16. In esecuzione a quanto previsto dall' articolo 21 della legge regionale 22/1987 e dall' articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), e al fine di garantire una maggiore sicurezza della navigazione e un incremento dei traffici marittimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare, nel porto regionale di Porto Nogaro, gli interventi di infrastrutturazione necessari a migliorare e ampliare la viabilità di accesso al porto, nonché a sostenere l'intervento per l'interramento della linea elettrica.
16 bis. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un contributo straordinario per i lavori di rifacimento e sistemazione del varco di accesso al porto e delle garitte, di realizzazione di un parcheggio limitrofo all'accesso al porto Margreth e di una rotonda sulla S.P. 80 di accesso al porto.
16 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 bis è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), corredata della relazione descrittiva degli interventi, del quadro economico e del cronoprogramma procedurale e finanziario. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019, di 1.500.000 euro per l'anno 2020 e di 2.200.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
18. All' articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10 le parole << , mediante la partecipazione finanziaria nella misura massima di 3 milioni di euro all'anno >> sono soppresse;

b)
al comma 11 le parole << e della correlata partecipazione finanziaria >> sono soppresse.

19. Alle finalità di cui all' articolo 4, comma 10, della legge regionale 24/2009 , come modificato dal comma 18, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
20.
Al comma 5 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 le parole << spese di investimento da realizzarsi sulla viabilità di interesse regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << spese di investimento per la viabilità di interesse regionale >>.

21. Alle finalità di cui all' articolo 63, comma 5, della legge regionale 23/2007 , come modificato dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
22. In relazione alle finalità di cui all' articolo 5, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), gli stanziamenti previsti alla Tabella F per le finalità di cui all' articolo 5, comma 7, della legge regionale 16 luglio 2010 , n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), e allocati alla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma n. 4 (Altri trasporti), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono stabiliti nella misura di 3.200.000 euro per l'anno 2019, di 3.300.000 euro per l'anno 2020, di 3.550.000 euro per l'anno 2021, di 3.850.000 euro per l'anno 2022, di 4.200.000 euro per l'anno 2023, di 4.500.000 euro per l'anno 2024 e di 4.800.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR), nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in misura massima pari allo stanziamento annuale previsto a bilancio regionale, con il limite di 0,30 euro per passeggero che, utilizzando il servizio di trasporto pubblico, arriva o parte dal Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di primo livello di "Trieste Airport", a parziale copertura degli oneri sostenuti per la gestione di detta infrastruttura.
22 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di Trieste Airport, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per azioni di promozione e incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario afferente al predetto CIMR, sulla base di un programma presentato dalla stessa Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di finanziamento.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale al fine di sostenere il piano di interventi volto al completamento della infrastrutturazione delle aree esistenti e alla realizzazione di nuove opere funzionali alle attività cantieristiche del porto di Trieste.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di licenza per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap, per le finalità dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 27/1996 e dell' articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").
26. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 25.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella F di cui al comma 31.
28.  
( ABROGATO )
(2)
29.  
( ABROGATO )
(3)
30. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 31.
31. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Comma 22 bis aggiunto da art. 5, comma 45, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 28 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 7/2020
3Comma 29 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 7/2020
4Comma 30 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 7/2020
5Parole aggiunte al comma 22 bis da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
6Comma 22 ter aggiunto da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
7Comma 16 bis aggiunto da art. 5, comma 12, L. R. 22/2020
8Comma 16 ter aggiunto da art. 5, comma 12, L. R. 22/2020
9Comma 8 bis aggiunto da art. 6, comma 18, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10Comma 2 sostituito da art. 5, comma 10, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Comma 3 sostituito da art. 5, comma 10, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 6, L. R. 7/2024
13Parole sostituite al comma 22 bis da art. 5, comma 8, L. R. 7/2024
Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), dopo le parole << appartenenti allo Stato >> sono inserite le seguenti: << o ad altri enti pubblici >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 13 bis, comma 1, della legge regionale 23/2015 , come modificato dal comma 1, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
3.
Dopo l' articolo 27 ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:
<<Art. 27 quater
 (Promozione della cultura storica ed etnografica)
1. La Regione, al fine di sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza tra i popoli in coerenza con i valori della Costituzione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche ed eventi e manifestazioni anche transnazionali.
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:
a) il recupero della memoria storica ed etnografica e la ricostruzione di vicende storiche attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi;
b) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti storici e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;
c) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione a favore di istituti scolastici e associazioni senza fini di lucro.
3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.
4. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento.
5. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 2, lettera b), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute per le attività al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 2, lettera c), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute per le attività al di fuori del territorio regionale non possono superare il 30 per cento del contributo concesso.
6. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 , limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra le persone giuridiche e gli amministratori e i soci.>>.

4. Per le finalità previste dall' articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 3, è destinata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2019 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gemona del Friuli, quale capofila del progetto Sportland "Comunità europea dello sport 2019", un contributo straordinario per il supporto nell'organizzazione delle attività connesse a tale progetto, alla luce della particolare rilevanza che questo riveste per la promozione dello sport e del benessere, nonché per la valorizzazione del territorio di riferimento.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
7. All' articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Contributi per eventi sportivi eccezionali >>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al Comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo, per la realizzazione di eventi sportivi eccezionali di interesse internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.>>;

c)
il comma 2 è abrogato;

d)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per evento sportivo eccezionale si intende la manifestazione sportiva di interesse internazionale assegnata dalla Federazione sportiva nazionale dalle discipline sportive associate o dagli enti nazionali di promozione sportiva a uno dei soggetti di cui al comma 1, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze eccezionali, verificatesi in data successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11 e che si svolga sul territorio del Friuli Venezia Giulia.>>;

e)
al comma 4 le parole << non può superare l'importo di 20.000 euro ed >> sono soppresse.

8. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 12 della legge regionale 8/2003 , come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. In coerenza con il progetto di candidatura a Sito Unesco del territorio del Collio goriziano, italiano e sloveno, al fine di valorizzare e promuovere il territorio regionale attraverso il sostegno alla candidatura congiunta delle città di Nova Gorica e di Gorizia a "Capitale europea della cultura 2025", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Gorizia, finalizzato alla realizzazione di iniziative concorsuali e progetti atti a preparare e sostenere la candidatura medesima sino all'importo massimo annuo di 200.000 euro.
10. Per le finalità di cui al comma 9 il Comune presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa contenente il dettaglio delle iniziative concorsuali e dei progetti da realizzare e i preventivi di spesa di ciascuno di essi.
11. Per le finalità di cui al comma 9 relativamente alle spese di parte corrente, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
12.
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<3 ter. Il finanziamento annuale di cui ai commi 3 e 3 bis è altresì incrementato e destinato al sostegno di attività di orientamento musicale di tipo corale e bandistico dei soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), e dei rispettivi soggetti affiliati.>>.

13. Per le finalità di cui al comma 3 ter dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 12, è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 34.
14.  
( ABROGATO )
(7)
15. Per l'esercizio 2019 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all' articolo 15 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 56,5 per cento all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
b) 43,5 per cento alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
16. Alle finalità di cui al comma 15 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
17. Per l'esercizio 2019 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all' articolo 28 della legge regionale 16/2014 sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 31,1 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
b) 23,9 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) 19,6 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;
d) 25,4 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
18. Alle finalità di cui al comma 17 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
19. Al fine di stimolare le caratteristiche di innovazione e le potenzialità delle imprese culturali e creative regionali, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di servizi e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le realtà regionali attive in tale ambito, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster regionale cultura e creatività. Il cluster viene definito ai sensi della normativa europea in materia, quale soggetto deputato a potenziare il settore culturale e creativo, riconosciuto come eccellenza a livello nazionale, e a mettere a sistema tutti gli attori coinvolti, per potenziare l'attrattività della Regione da un punto di vista culturale.
20. Per le finalità di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale, in continuità con le azioni di sistema già sviluppate in sinergia con i principali stakeholder di riferimento anche nell'ambito dei progetti europei attuati dalla Regione in materia di sostegno ai settori culturale e creativo, e nell'ambito delle iniziative condotte nell'anno 2018 ai sensi del comma 2 bis.1 dell' articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è autorizzata a pubblicare un bando per raccogliere candidature finalizzate a divenire soggetto gestore del cluster regionale cultura e creatività.
21. Il bando di cui al comma 20 è emanato dalla Direzione centrale cultura e sport, e stabilisce tra l'altro:
a) le tipologie di soggetti ammissibili a presentare la candidatura a divenire gestore del cluster regionale cultura e creatività; il soggetto gestore è una persona giuridica, ivi inclusi soggetti costituiti in associazioni temporanee di scopo ovvero in forma consortile, che ha o si impegna a stabilire una sede operativa sul territorio regionale;
b) le tipologie di costi ammissibili;
c) la procedura di presentazione e selezione delle candidature;
d) le modalità e l'intensità di erogazione del contributo regionale;
e) le modalità e i termini di rendicontazione del contributo;
f) le procedure di verifica sul funzionamento del cluster.
22. Per le finalità di cui ai commi 19 e 20 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
23.
A decorrere dall'1 gennaio 2019 i commi 34 e 35 dell' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono abrogati.

24. Al fine di preservare e valorizzare i beni di rilevante interesse storico e culturale regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria in Silvis di Sesto al Reghena un contributo straordinario per il completamento del recupero e del restauro degli affreschi dell'Abbazia di Sesto al Reghena.
25. Per le finalità di cui al comma 24, la Parrocchia presenta apposita domanda di contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa dell'intervento da realizzare.
26. In deroga a quanto disposto dall' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione del contributo di cui al comma 24 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 25 per un importo commisurato alla spesa ammissibile risultante dal quadro economico presentato, entro il limite delle risorse disponibili.
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 34.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Tiri a Segno Nazionali sezioni del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario nel limite massimo di 120.000 euro per interventi di straordinaria manutenzione e adeguamento funzionale dei poligoni di tiro.
29. Per le finalità previste dal comma 28 i Tiri a Segno Nazionali sezioni del Friuli Venezia Giulia presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda, del relativo quadro economico di spesa e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del bene e l'autorizzazione a effettuare i lavori. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del numero degli atleti agonisti che fruiscono dei medesimi. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grimacco un contributo per la ristrutturazione urgente della palestra di Liessa, che risulta inutilizzabile e del limitrofo campetto polifunzionale.
32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Struttura regionale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle opere. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la relativa erogazione e le modalità di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.
34. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Parole soppresse al comma 9 da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2Parole sostituite al comma 9 da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
3Parole soppresse al comma 10 da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
4Integrata la disciplina del comma 9 da art. 47, comma 2, L. R. 6/2019
5Parole soppresse al comma 9 da art. 6, comma 38, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Parole aggiunte al comma 9 da art. 6, comma 38, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Comma 14 abrogato da art. 21, comma 1, lettera h), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 8
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa congiuntura economica, in attuazione dell' articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2019 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
2. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento, fino ad un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.
3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.
4. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.
5. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.
6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2018.
7. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2019, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2018.
8. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2020, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.
10. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato alla realizzazione nel 2019 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse Edili, nonché a favore dei lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse medesime.
11. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2019, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 10, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 10, indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2018.
12. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di importo pari alla somma da erogare.
13. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 10 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2019, procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 12, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
14. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 10 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 2019.
15. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 28 febbraio 2020, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.
16. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 15, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.
17. Le risorse di cui al comma 18 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2018.
18. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo Tecnologico di Pordenone, società consortile per azioni, un contributo per la realizzazione dei lavori di ampliamento della sede adibita a parco scientifico e tecnologico regionale e l'eventuale fornitura di arredi e attrezzature.
20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata della relazione degli interventi da realizzare.
21. Per le finalità di cui al comma 19, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e pertanto il contributo è ammissibile nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili riferiti ai costi degli investimenti materiali.
22. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.
23.
Dopo il comma 60 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono inseriti i seguenti:
<<60 bis. Per la realizzazione dei progetti complessi di cui al comma 56 e coerentemente ai contenuti delle intese e degli accordi di cui al comma 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di fondatore, alla costituzione di una fondazione di partecipazione avente quale principale finalità istituzionale la creazione di un sistema integrato regionale per lo sviluppo e la generazione d'impresa.
60 ter. La Regione promuove la partecipazione alla fondazione di cui al comma 60 bis, in qualità di fondatore, di Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park. Lo statuto della fondazione stabilisce le condizioni per la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati.
60 quater. La Regione concorre alla formazione della dotazione iniziale della fondazione attraverso l'assegnazione di un conferimento indicato in sede di atto costitutivo.
60 quinquies. La Regione, inoltre, al fine di concorrere al sostegno dell'attività della fondazione, eroga un contributo al fondo di gestione, nella misura stabilita annualmente con le leggi di stabilità.
60 sexies. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 60 bis, in qualità di fondatore, è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, la quale approva contestualmente gli schemi di atto costitutivo e di statuto e stabilisce le risorse iniziali da destinare al fondo di gestione di cui al comma 60 quinquies. Le eventuali modifiche allo statuto che si rendessero successivamente necessarie sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.>>.

24. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 60 quater, della legge regionale 45/2017 , come inserito dal comma 23, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 55.
25. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 60 quinquies, della legge regionale 45/2017 , come inserito dal comma 23 è destinata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2019 a valere a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 55.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ARDISS un contributo per l'acquisto di arredi presso l'immobile di viale Ungheria a Udine, adibito a casa dello studente.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario corredata della relazione degli interventi da realizzare.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa di 740.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ARDISS un contributo per la realizzazione di interventi di adeguamento e miglioramento sismico, di riqualificazione energetica e messa in sicurezza delle vie di esodo, di manutenzione straordinaria di edifici adibiti a casa dello studente e a servizi per il diritto allo studio universitario, ivi compresi i percorsi e le aree esterne agli stessi.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario corredata della relazione degli interventi da realizzare.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa complessiva di 8.660.000 euro suddivisa in ragione di 1.520.000 euro per l'anno 2019, di 4.140.000 euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.
32. In considerazione dell'urgenza di garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione e nelle more dell'avvio delle operazioni di regionalizzazione delle competenze in materia di istruzione non universitaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le procedure per la predisposizione, a valere per l'anno scolastico 2019-2020, di protocolli di intesa o accordi allo scopo di addivenire ad una temporanea soluzione con riferimento alla carenza di organico negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, rappresentato da personale ausiliario, tecnico e amministrativo e da insegnanti di sostegno.
33. Le intese o gli accordi di cui al comma 32 sono diretti a consentire l'utilizzo di personale ausiliario, tecnico, amministrativo e di insegnanti di sostegno con oneri a carico della Regione.
34. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli schemi delle intese o accordi di cui al comma 32, al fine di stabilire le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 33.
35. Per le finalità previste dal comma 32, è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 750.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell' articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), approvata per l'anno scolastico 2018-2019 con decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 11859/LAVFORU/2018 del 3 dicembre 2018, mediante il finanziamento delle sezioni di nuova attivazione. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2018-2019.
37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 46.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione della tabella H prevista al comma 55.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Congregazione suore ancelle della carità di Brescia, ente gestore della Sezione Primavera aggregata alla scuola dell'infanzia paritaria "Monsignor Ugo Larice" di San Daniele del Friuli, per la prosecuzione nell'anno scolastico 2018/2019 del servizio educativo sperimentale a favore dei bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi di età di cui all' articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 97/Pres. e successive modificazioni e integrazioni.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 55.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti contributi straordinari diretti all'acquisto di arredi, attrezzature scolastiche per le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
42. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 41 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del preventivo di spesa. Il contributo è concesso tenendo conto dell'urgenza e necessità degli interventi richiesti, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione di un contributo massimo di 25.000 euro per ciascun Comune beneficiario. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella H di cui al comma 55.
44. Fermo l'acquisto di efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento previste dalla legge 18 agosto 2005 n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e dai relativi regolamenti di attuazione, per il solo anno educativo 2019/2020:
a) l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare i contributi previsti dall' articolo 9, comma 18 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione) ai soggetti gestori pubblici privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all' articolo 3 della legge regionale 20/2005 anche non accreditati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività, a valere sulle istanze presentate nell'anno 2019;
b) il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, previsto dall' articolo 15 della legge regionale 20/2005 , rimane finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20/2005 , con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 20/2005 , gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati, anche non accreditati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività, a valere sulle istanze presentate nell'anno 2019.
45. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 44, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
46. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 44, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
47. Alla legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole << dell'ambiente montano >> sono aggiunte le seguenti: << , escluse le attività didattiche destinate esclusivamente alle istituzioni scolastiche >>;

b)
dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
<<Art. 7 bis
 (Iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia a favore delle istituzioni scolastiche)
1. Il CAI FVG realizza iniziative di arricchimento e integrazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con specifico riguardo ai programmi didattici aventi ad oggetto lo studio del territorio regionale, di quello montano in particolare, la divulgazione di conoscenze e lo sviluppo di competenze didattiche in campo naturalistico, l'educazione alla cura e alla fruizione delle risorse ambientali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CAI FVG un contributo. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro l'1 marzo al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa delle attività. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.>>.

48. Per le finalità previste dall' articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 , come inserito dal comma 47, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.
49.  
( ABROGATO )
(8)
50. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.
51.
Dopo l' articolo 37 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunto il seguente:
<<Art. 37 bis
 (Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana)
1. In conformità con le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) l'Amministrazione regionale intende favorire la diffusione della lingua friulana e accrescere la qualità e le competenze del personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali anche attraverso lo sviluppo di un Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, denominato "Docuscuele" a disposizione degli insegnanti, degli alunni e delle famiglie e gestito dalla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un contributo annuo a sostegno del Centro, per lo sviluppo di attività informative, di formazione, di produzione e diffusione del materiale didattico e di altre attività di valorizzazione della lingua friulana nelle scuole, conformemente alle linee di sviluppo regionali in materia di valorizzazione della lingua friulana contenute nel Piano Generale di Politica Linguistica per la lingua friulana di cui all' articolo 25 della legge Regionale 29/2007 .
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e del rendiconto del contributo dell'anno precedente. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione dell'intera somma su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
4. Limitatamente all'anno 2019 la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.
5. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.>>.

52. Per le finalità previste dall' articolo 37 bis, comma 2, della legge regionale 13/2018 , come inserito dal comma 51, è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.
53.
Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole << entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale, alla Presidenza della Regione - Servizio politiche per la famiglia, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. >> sono sostituite dalle seguenti: << entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, alla Direzione centrale competente per le politiche della famiglia, corredata del programma annuale illustrativo delle attività e del preventivo di spesa. >>.

54. Per le finalità previste dal comma 3, in combinato disposto con il comma 4, dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005 , come modificato dal comma 53, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ) - Programma n. 5 (Interventi per la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.
55. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Parole sostituite al comma 14 da art. 7, comma 6, L. R. 16/2019
2Parole sostituite al comma 15 da art. 7, comma 7, L. R. 16/2019
3Parole sostituite al comma 21 da art. 7, comma 8, L. R. 16/2019
4Parole aggiunte alla lettera a) del comma 44 da art. 7, comma 52, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 44 da art. 7, comma 52, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Parole sostituite al comma 26 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Parole sostituite al comma 29 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Comma 49 abrogato da art. 43, comma 1, lettera oo), L. R. 22/2021
9Comma 50 abrogato da art. 43, comma 1, lettera oo), L. R. 22/2021
Art. 9
 (Salute, politiche sociali e disabilità)
1. Al fine di garantire la continuità assistenziale nella fase di attuazione dei livelli essenziali di assistenza nazionali e nelle more del completamento delle procedure di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), le aziende del Servizio sanitario regionale rinnovano per l'anno 2019 le convenzioni già in essere nell'anno 2018 con le comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti per la terapia riabilitativa delle dipendenze e con le strutture residenziali per anziani per le prestazioni residenziali e per i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore di persone anziane non autosufficienti.
2.
Per effetto di quanto disposto ai sensi del comma 1, i commi 62 e 63 dell' articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.

3.
Al comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), dopo le parole << per cento >> sono inserite le seguenti: << fino a un massimo di un milione di euro >>.

4.
La lettera a) del comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2016 è sostituita dalla seguente:
<<a) interventi di adeguamento o miglioramento sismico, di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, alle norme antinfortunistiche e alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, in immobili dedicati alle attività assistenziali di proprietà dei suddetti soggetti, nonché per gli interventi per la riclassificazione delle medesime strutture ai sensi del regolamento di cui all' articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);>>.

5. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 18, della legge regionale 14/2016 , come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6.
Al comma 48 dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziare intersettoriali), dopo la parola << concedere >> sono inserite le seguenti: << e a erogare in un'unica soluzione in via anticipata >>, dopo la parola << urgenti >> sono inserite le seguenti: << da sostenere e già >> e dopo la parola << attrezzature >> sono inserite le seguenti: << dall'ASP e >>.

7. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 48, della legge regionale 25/2018 , come modificato dal comma 6, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Nelle more della compiuta valutazione del periodo di sperimentazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all' articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), e della revisione delle misure nazionali in materia di contrasto alla povertà e di inclusione sociale, la Regione, al fine di garantire la continuità degli interventi economici a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico ed esclusione sociale, istituisce per l'anno 2019 un apposito fondo di contrasto alla povertà.
9. Destinatari del fondo sono gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni (SSC). Le risorse disponibili sono ripartite tra i SSC con le seguenti modalità:
a) una quota pari al 50 per cento delle risorse disponibili, a titolo di acconto per consentire l'avvio delle erogazioni degli interventi economici, sulla base delle Misure attive di sostegno al reddito in corso di concessione alla data del 30 giugno 2018, come risultante dall'applicativo regionale di gestione della Misura;
b) le restanti risorse in base al fabbisogno necessario alla copertura delle domande in carico per tutto il periodo di concessione, comunicato dai SSC con cadenza bimestrale a partire dal 28 febbraio 2019.
10. Beneficiari degli interventi economici finanziati con il fondo sono i nuclei familiari, definiti secondo le regole del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) avere almeno un componente che sia, congiuntamente:
1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale;
2) in possesso del requisito di residenza in regione previsto all' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2015 di durata non inferiore a cinque anni;
b) non avere mai beneficiato della Misura attiva di sostegno al reddito o averne concluso il periodo di prima concessione o di rinnovo da almeno un bimestre;
c) avere presentato nel corso dell'anno 2019 domanda di Reddito di Inclusione di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), e non aver avuto accesso al beneficio in quanto è stato accertato almeno uno dei seguenti motivi ostativi:
1) il valore dell'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE) è superiore alla soglia stabilita per l'accesso;
2) il nucleo non rispetta il requisito relativo al possesso di autoveicoli di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo 147/2017 ;
3) il beneficio economico del Reddito di Inclusione è risultato di ammontare nullo;
d) essere in possesso di un ISEE per l'anno 2019 di tipo ordinario, minorenni o corrente di valore non superiore a 6.000 euro. In caso di presenza nel nucleo di componente di età inferiore a diciotto anni è considerato l'ISEE minorenni; in caso di ISEE minorenni con valori diversi si assume il valore inferiore; in assenza di minorenni nel nucleo è considerato l'ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente è comunque considerato quest'ultimo. In caso di aggiornamento del valore ISEE ai sensi dell' articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 147/2017 a seguito di elaborazione della domanda di Reddito di Inclusione, si considera sempre il valore dell'ISEE aggiornato.
11. Non possono in ogni caso accedere agli interventi i nuclei beneficiari di Misura attiva di sostegno al reddito che hanno rinunciato volontariamente al beneficio in corso di concessione.
12. La domanda per accedere agli interventi può essere presentata dal componente del nucleo in possesso dei requisiti di cui al comma 10, lettera a), numeri 1) e 2), dall'1 gennaio 2019 fino al 31 maggio 2019 sulla base di un modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione. Il termine finale per la presentazione delle domande può essere variato con deliberazione della Giunta regionale.
13. Gli interventi sono concessi ed erogati dai Servizi sociali dei Comuni nel limite delle risorse disponibili, decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda e si concludono il 31 dicembre 2019. L'erogazione avviene con cadenza mensile.
14. L'ammontare mensile degli interventi è parametrato in relazione al valore dell'ISEE di cui al comma 10, lettera d), e al numero di minori presenti nel nucleo riportati nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ed è desunto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all' articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)).
15. Per beneficiare degli interventi di cui al comma 10 i componenti del nucleo di età uguale o maggiore di diciotto anni devono sottoscrivere il patto di inclusione di cui all' articolo 6 della legge regionale 15/2015 entro sessanta giorni dal pagamento della prima mensilità. Nelle more della sottoscrizione del patto le erogazioni delle mensilità successive alla prima sono sospese. La mancata sottoscrizione del patto entro il termine per cause imputabili ai componenti del nucleo determina la decadenza dal beneficio e il nucleo non può più ripresentare domanda. Per i beneficiari di Misura attiva di sostegno al reddito e di Reddito di Inclusione giunti al termine delle rispettive misure che hanno già sottoscritto patti di inclusione o progetti personalizzati, i patti di inclusione e i progetti personalizzati già sottoscritti si considerano validi anche al fine della concessione degli interventi economici di cui al comma 10, ferma restando la possibilità per i Servizi sociali dei Comuni di ridefinirne i contenuti.
16. In caso di variazioni nella composizione del nucleo beneficiario in corso di concessione dell'intervento, il nucleo presenta un ISEE aggiornato entro trenta giorni dalla variazione e l'ammontare dell'intervento economico è conseguentemente rideterminato sulla base del nuovo valore ISEE a decorrere dal mese successivo alla variazione.
17. Il Servizio sociale dei Comuni può effettuare compensazioni tra gli importi degli interventi economici di cui al comma 10 e gli importi erogati indebitamente ai medesimi beneficiari a titolo di Misura attiva di sostegno al reddito o di integrazioni regionali al Reddito di Inclusione di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 35 (Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito).
18. A decorrere dall'1 gennaio 2019 le integrazioni regionali al Reddito di Inclusione sono riconosciute anche ai nuclei che hanno già beneficiato per un periodo complessivo di trenta mesi della Misura o delle integrazioni regionali al Reddito di Inclusione.
19. Le erogazioni dei benefici economici relativi alla Misura attiva di sostegno al reddito, alle integrazioni regionali al Reddito di Inclusione e agli interventi economici di cui al comma 10 sono sospese a seguito dell'avvio del Reddito di cittadinanza conseguente all'adozione dei relativi provvedimenti normativi attuativi e possono essere riattivate solo a favore dei beneficiari che non possono accedere al Reddito di cittadinanza. L'accesso al Reddito di cittadinanza determina la decadenza dalle misure regionali. Le modalità e le tempistiche della sospensione e della decadenza sono definite con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della disciplina attuativa del Reddito di cittadinanza.
20. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.
21. Al fine di favorire l'effettività del diritto alle migliori condizioni di vita e la partecipazione ai processi di inclusione di persone in situazione di vulnerabilità sociosanitaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno di progetti presentati da associazioni in collaborazione con le aziende sanitarie, mirati a:
a) garantire l'accesso alle informazioni e la possibilità di compiere scelte adeguate e autodeterminate per quanto concerne la propria condizione di vita;
b) sostenere la cultura della sussidiarietà attraverso la promozione di modelli organizzativi e reti di collaborazione pubblico-private finalizzate a favorire lo sviluppo di comunità competenti;
c) rafforzare l'azione delle comunità e sostenere le autonome scelte per quanto riguarda i problemi relativi alla condizione di vita dei cittadini che vi appartengono.
22. Le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 21 sono determinati con specifico regolamento.
23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.
24. Per l'anno 2019 la quota di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 15 milioni di euro ed è destinata al raggiungimento degli obiettivi di programmazione regionale e degli standard previsti come di seguito specificato:
a) 1 milione di euro per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;
b) 7 milioni di euro per il rafforzamento dei servizi e degli interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo: punto 6 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 9.1 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1489;
c) 7 milioni di euro per il potenziamento dei servizi socioeducativi: punto 5 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 10.2 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 1489/2018.
25. Le risorse di cui al comma 24, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 35.000 euro.
26. Le risorse di cui al comma 24, lettera b), sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all' articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 ), e per il 30 per cento in base al numero delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito di cui all' articolo 2 della legge regionale 15/2015 in corso di concessione al 30 giugno 2018, come risultanti dal sistema informatico previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres..
27. Le risorse di cui al comma 24, lettera c), sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.
28. Alle finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
29.  
( ABROGATO )
30.  
( ABROGATO )
30 bis. A pena di esclusione, la domanda è presentata via posta elettronica certificata per un solo mezzo per ciascun richiedente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
30 ter. I contributi di cui al comma 29 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile fino a un importo massimo di 50.000 euro, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale. La Direzione istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi dell'automezzo e la conseguente ammissibilità della spesa.
31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Collinare del Friuli un contributo per l'adeguamento e l'ampliamento del canile comprensoriale di Rive d'Arcano con la realizzazione di un gattile e di un'oasi felina nelle pertinenze della struttura esistente.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un progetto di massima e di una relazione tecnico descrittiva dell'opera e degli acquisti da realizzare. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.
35. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Parole aggiunte al comma 29 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2Comma 30 sostituito da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3Comma 29 sostituito da art. 9, comma 36, L. R. 13/2019
4Comma 30 sostituito da art. 9, comma 38, L. R. 13/2019
5Comma 30 bis aggiunto da art. 9, comma 39, L. R. 13/2019
6Comma 30 ter aggiunto da art. 9, comma 39, L. R. 13/2019
7Comma 29 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
8Comma 30 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
9Comma 30 bis abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
10Comma 30 ter abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
11Comma 31 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
12Parole soppresse al comma 18 da art. 8, comma 17, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Integrata la disciplina del comma 19 da art. 8, comma 18, L. R. 15/2020
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)
1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.722.320.613,64 euro a favore dei medesimi per il triennio 2019-2021, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ammontano:
a) per l'anno 2019 a 550.056.285,88 euro;
b) per l'anno 2020 a 610.897.587,30 euro;
c) per l'anno 2021 a 561.366.740,46 euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:
a) dalla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , pari a complessivi 1.388.764.153,56 euro per il triennio 2019-2021, di cui 446.084.357,90 euro per l'anno 2019, 476.227.597,83 euro per l'anno 2020, 466.452.197,83 euro per l'anno 2021;
b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 105.193.906,09 euro per il triennio 2019-2021, di cui 27.851.076,65 euro per l'anno 2019, 58.549.138,14 euro per l'anno 2020, 18.793.691,30 euro per l'anno 2021; le risorse complessive della quota straordinaria per il triennio 2019-2021 sono destinate, per l'importo di 70.920.000 euro, alla concertazione di cui al comma 69;
c) dalla quota aggiuntiva ordinaria pari a complessivi 228.362.553,99 euro per il triennio 2019-2021, di cui 76.120.851,33 euro per ciascun anno del triennio.
3. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), così come indicate nella Tabella Q, sono destinate al finanziamento:
a) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 4;
b) del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 14 per l'importo pari a 113.251.757,38 euro per il triennio 2019-2021, di cui 41.009.052,46 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 31.233.652,46 euro per l'anno 2021;
c) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 19, per l'importo pari a 46.818.404,10 euro per il triennio 2019-2021, di cui 12.946.374,82 euro per l'anno 2019 e 16.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020-2021;
d) del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 26;
e) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 29;
f) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 40;
g) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 42;
h) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 47;
i) dell'assegnazione di cui al comma 50 per l'importo pari a 4.757.490,75 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.585.830,25 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
j) dell'assegnazione di cui al comma 52 per l'importo di complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2019-2021, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
k) dell'assegnazione di cui al comma 54;
l) dell'assegnazione di cui al comma 56;
m) dell'assegnazione di cui al comma 60;
n) dell'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 82, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), di cui all' articolo 11, comma 4, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), di cui all' articolo 10, comma 79, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e di cui al comma 69 per l'importo di 22.245.212 euro per l'anno 2021;
o) dell'assegnazione di cui al comma 72 per l'importo pari a 7.296.562,97 euro per il triennio 2019-2021, di cui 2.434.228,65 euro per l'anno 2019 e 2.431.167,16 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
p) dell'assegnazione di cui al comma 75 per l'importo pari a 3 milioni di euro per il triennio 2019-2021, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
q) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, commi 81 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e di cui all' articolo 10, comma 38, della legge regionale 20/2018 ;
r) dell'assegnazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 14/2018 per gli oneri derivanti dalla quota associativa per la partecipazione del Comune di Pordenone al Consorzio universitario;
s) dell'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 88, della legge regionale 45/2017 ;
t)
dell'assegnazione di cui all' articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

u) dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 26;
v) dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 28;
w) dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 30;
x) dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 32;
y) del fondo per il funzionamento e l'attività istituzionale degli enti di area vasta di nuova istituzione di cui al comma 90.
4. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all' articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 1.080.335.944,14 euro per il triennio 2019-2021, di cui 360.112.946,30 euro per l'anno 2019 e 360.111.498,92 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
5. Il fondo di cui al comma 4 è suddiviso in:
a) quota specifica, pari a 14.565.198,33 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
b) quota ordinaria, pari a 210.258.829,29 euro per l'anno 2019, a 195.161.075,68 euro per l'anno 2020 e a 170.161.075,68 euro per l'anno 2021;
c) quota di perequazione, pari a 135.288.918,68 euro per l'anno 2019, a 150.385.224,91 euro per l'anno 2020 e a 175.385.224,91 euro per l'anno 2021.
6. Per l'anno 2019 la quota di cui al comma 5, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2018.
7. Per l'anno 2019 la quota di cui alla lettera b) del comma 5 è ripartita per l'importo di 146.571.739,12 euro in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2018, come integrata dall'importo previsto nell' articolo 8, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), per l'importo di 21.690.090,17 euro in misura corrispondente alla differenza tra l'importo spettante ai singoli Comuni come previsto per l'anno 2017 dall' articolo 7, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), e l'importo assegnato agli stessi Comuni e per lo stesso anno a titolo di quota specifica, ordinaria e di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale, al netto degli importi individuati per ciascun Comune nell'allegato A del decreto del direttore del Servizio finanza locale n. 233/2017, per l'importo di 35.647.000 euro in misura proporzionale agli importi di cofinanziamento comunale dei servizi sociali individuati nell'allegato A del decreto del direttore del Servizio finanza locale n. 233/2017 e per l'importo di 6.350.000 euro in misura proporzionale all'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 5, lettera d), della legge regionale 45/2017 .
8. Per l'anno 2019 la quota di cui al comma 5, lettera c), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2018 di cui all' articolo 10, comma 5, lettera c), della legge regionale 45/2017 , come integrata dall'importo previsto nell' articolo 8, comma 2, della legge regionale 4/2018 .
9. Per gli anni 2020 e 2021 le quote di cui al comma 5, lettere a) e b), sono ripartite in misura proporzionale alle rispettive assegnazioni dell'anno 2019.
10. Per gli anni 2020 e 2021 la quota di cui al comma 5, lettera c), è ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.
11. Le risorse di cui al comma 4, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 18/2015 , sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.
12. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 1.080.335.944,14 euro per il triennio 2019-2021, di cui 360.112.946,30 euro per l'anno 2019 e 360.111.498,92 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
13.
I commi 3 e 4 dell' articolo 8 della legge regionale 4/2018 sono abrogati.

14. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all' articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 118.586.310,54 euro per il triennio 2019-2021, di cui 41.009.052,46 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 36.568.205,62 euro per l'anno 2021.
15. Il fondo di cui al comma 14 è suddiviso in:
a)
quota per il funzionamento e l'attività istituzionale delle Unioni territoriali intercomunali, che tiene conto anche delle funzioni derivanti dagli enti locali territoriali soppressi, pari a 18.988.219,13 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 14.547.372,29 euro per l'anno 2021;

b) quota per le funzioni provinciali trasferite, relative all'edilizia scolastica, pari a 22.020.833,33 euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
16. Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il fondo di cui al comma 14 è ripartito secondo gli importi individuati nella Tabella P "Fondo ordinario UTI", allegata alla legge regionale 45/2017 , con riferimento alla quota per il funzionamento e l'attività istituzionale e alla quota per le funzioni provinciali trasferite.
17. Per l'anno 2021 le quote di cui al comma 15, lettere a) e b), sono ripartite in misura proporzionale alle rispettive assegnazioni dell'anno 2020.
18. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 118.586.310,54 euro per il triennio 2019-2021, di cui 41.009.052,46 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 36.568.205,62 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
19. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all' articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 47.818.404,10 euro per il triennio 2019-2021, di cui 13.946.374,82 euro per l'anno 2019, e 16.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
20. Il fondo di cui al comma 19 è suddiviso:
a) per la quota di 38.818.404,10 euro a favore dei Comuni, pari a 10.946.374,82 euro per l'anno 2019 e pari a 13.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
b) per la quota di 9 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per gli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.
21. Per l'anno 2019 la quota di cui al comma 20, lettera a), è ripartita con i criteri di seguito indicati:
a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune rispetto alla superficie totale della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascun Comune rispetto al totale della superficie montana della Regione, secondo i dati forniti dall'UNCEM;
c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della Regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;
e) per il 20 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun Comune.
22. Per gli anni 2020 e 2021 la quota di cui al comma 20, lettera a), è ripartita in proporzione all'assegnazione dell'anno 2019.
23. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 la quota di cui al comma 20, lettera b), è ripartita in misura proporzionale alle rispettive quote assegnate nell'anno 2018.
24. Le risorse del fondo di cui al comma 19 sono concesse d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
25. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 47.818.404,10 euro per il triennio 2019-2021, di cui 13.946.374,82 euro per l'anno 2019 e 16.936.014,64 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
26. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all' articolo 8, comma 9, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e all' articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 4.593.729,44 euro per il triennio 2019-2021, di cui 834.576,48 euro per l'anno 2019 e 1.864.576,48 euro per l'anno 2020 e 1.894.576,48 euro per l'anno 2021.
27. Il fondo di cui al comma 26 è assegnato d'ufficio e in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
28. Per la finalità prevista dal comma 26 è destinata la spesa complessiva di 4.593.729,44 euro per il triennio 2019-2021, di cui 834.576,48 euro per l'anno 2019 e 1.864.576,48 euro per l'anno 2020 e 1.894.576,48 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
29. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all' articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 3.420.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
30. Il fondo di cui al comma 29 è suddiviso in:
a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, pari a 640.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all' articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015 , pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
31. Per l'anno 2019 la quota di cui al comma 30, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.
32. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 31 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
33. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2019, e contiene:
a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;
b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio 2019 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2019.
34. Il contributo di cui al comma 31 è concesso entro il 31 maggio 2019. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
35. Le risorse di cui al comma 31 non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 33 sono concesse entro il 31 ottobre 2019 previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 33, entro il 30 settembre 2019. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
36. L'erogazione delle risorse di cui ai commi 34 e 35 è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2020 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
37. Per gli anni 2020 e 2021 i criteri per l'accesso, per il riparto e per la gestione del fondo di cui al comma 30, lettera a), sono definiti con regolamento regionale.
38. Per la quota di cui al comma 30, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015 .
39. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa complessiva di 3.420.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
40. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 2.481.642,65 euro per il triennio 2019-2021, di cui 631.048,35 euro per l'anno 2019 e 925.297,15 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
41. Per la finalità prevista dal comma 40 è destinata la spesa complessiva di 2.481.642,65 euro per il triennio 2019-2021, di cui 631.048,35 euro per l'anno 2019 e 925.297,15 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 18/2015 . Le risorse sono assegnate su base annua ai Comuni in misura pari al 50 per cento dell'aumento derivante dalla differenza tra il limite minimo del compenso base annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres.
43. L'assegnazione di cui al comma 42 spetta a decorrere:
a) dall'1 gennaio 2018 a favore dei Comuni che hanno conferito l'incarico di revisore dall'1 settembre al 31 dicembre 2017;
b) dalla data di conferimento dell'incarico di revisore a favore dei Comuni che conferiscono l'incarico dall'1 gennaio 2018.
44. Le risorse di cui al comma 42 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione a seguito della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune.
45. Il fondo di cui al comma 42 è pari a complessivi 1.350.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
46. Per la finalità prevista dal comma 42 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 750.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
48. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 47 tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta.
49. Per la finalità prevista dal comma 47 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
50. L'assegnazione di cui all' articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è pari a complessivi 13.428.406,65 euro per il triennio 2019-2021, di cui 4.476.135,55 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
51. Per la finalità prevista dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 13.428.406,65 euro per il triennio 2019-2021, di cui 4.476.135,55 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
52. L'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 , con riferimento alle spese di parte corrente, è pari a complessivi 3.400.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.400.000 euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
53. Per la finalità prevista dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.400.000 euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
54. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.470.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
55. Per la finalità prevista dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 1.470.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo pari a complessivi 160.000 euro, per il triennio 2019-2021, di cui 80.000 euro per l'anno 2019 e di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
57. Il fondo di cui al comma 56 è concesso ed erogato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre di ciascun anno, in misura pari agli oneri sostenuti nell'anno precedente e rapportati al periodo di permanenza in servizio del personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato nei rispettivi anni di assegnazione delle risorse. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale.
58. Per le finalità previste dal comma 56 gli enti interessati presentano domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro il 30 settembre di ciascun anno. La domanda indica il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare della retribuzione ordinaria, comprensiva dell'importo di fine esercizio, relativo all'anno precedente alla data di presentazione della domanda, nonché il periodo di permanenza in servizio nell'anno di assegnazione delle risorse.
59. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 160.000 euro per il triennio 2019-2021 di cui 80.000 euro per l'anno 2019 e 40.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Monrupino, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 630.000 euro per gli anni 2019-2021, di cui 240.000 euro per l'anno 2019, 210.000 euro per l'anno 2020 e 180.000 euro per l'anno 2021.
61. L'assegnazione di cui al comma 60 è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 630.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 240.000 euro per l'anno 2019, 210.000 euro per l'anno 2020 e 180.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
63. Con deliberazione della Giunta regionale, sulla base degli ultimi dati inviati dal competente Ministero, sono individuate le quote di maggiore e minore gettito IMU 2019, 2020 e 2021 da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale.
64. Il recupero di quanto dovuto a favore del bilancio statale e regionale, ai sensi del comma 63, avviene a valere sul fondo ordinario transitorio comunale per gli anni 2019, 2020 e 2021 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto da parte dei Comuni alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
65. Per assicurare ai Comuni ricadenti nel proprio territorio il recupero del minor gettito IMU per gli anni 2019, 2020 e 2021 è destinata la spesa di 10.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 3.500.000 euro per ciascun anno a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella J1 di cui al comma 102.
66. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 64, previste in 10.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 3.500.000 euro per ciascun anno, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.
67. I conguagli relativi agli accantonamenti di cui all' articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , derivanti dalla comunicazione del competente Ministero, sono applicati dalla Regione nei confronti dei Comuni nell'esercizio finanziario successivo alla data della comunicazione medesima.
68. Gli effetti finanziari conseguenti all'Accordo tra Stato e Regione, derivante dalla sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2016, n. 188, sono applicati dall'esercizio finanziario successivo alla data della stipula dell'accordo medesimo.
69. Per supportare gli investimenti strategici di sviluppo delle Unioni territoriali intercomunali, dei Comuni non partecipanti ad Unione territoriale intercomunale alla data del 15 giugno 2018 e di quelli che, alla stessa data, abbiano deliberato la non partecipazione all'Unione di riferimento, sono assegnate risorse per 93.165.212 euro per il triennio 2019-2021, di cui 15.920.000 euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 27.245.212 euro per l'anno 2021, a favore degli enti e per gli importi e gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge regionale 18/2015 , indicati nella Tabella R "Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni 2019-2021", approvata e allegata alla presente legge.
70. Le risorse di cui al comma 69 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia. La domanda è corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore. L'erogazione è disposta dalla Direzione centrale competente per materia su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale. Trova applicazione quanto previsto in materia di rendicontazione semplificata dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
71. Per le finalità previste dal comma 69 è destinata la spesa complessiva di 93.165.212 euro per il triennio 2019-2021, di cui 15.920.000 euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 27.245.212 euro per l'anno 2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 102.
72.  
( ABROGATO )
73.  
( ABROGATO )
74.  
( ABROGATO )
(9)
75. L'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 , con riferimento alle spese di investimento, è pari a complessivi 7 milioni di euro per il triennio 2019-2021, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
76. Per la finalità prevista dal comma 75 è destinata la spesa complessiva di 7 milioni di euro per il triennio 2019-2021, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
77. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo straordinario pari a 30.000 euro per la formazione e l'aggiornamento del personale iscritto nell'albo formatori interni dei Comuni impiegato nella formazione organizzata dalla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009 .
78. I Comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di polizia locale domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività di formazione e aggiornamento programmate nell'anno 2019 e di un elenco analitico delle relative spese previste.
79. Al fine della redazione dell'elenco analitico di cui al comma 78, sono ammissibili le spese relative a incarichi esterni di docenza e/o alla fornitura di servizi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti iscritti nell'albo formatori interni del Comune, sostenute dal soggetto richiedente il contributo con obbligazioni giuridiche perfezionate dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, sempreché il pagamento intervenga entro la data di presentazione del rendiconto.
80. Il contributo è concesso, con contestuale liquidazione e pagamento anticipato dell'intero importo, in misura pari al 100 per cento delle spese ammesse, entro il limite massimo di 30.000 euro, con decreto adottato dal Direttore del Servizio competente in materia di polizia locale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e sino a esaurimento dello stanziamento previsto.
81. I Comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione del contributo concesso ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 , unitamente a una relazione illustrativa delle attività svolte, entro il termine del 31 marzo 2020, prorogabile, a istanza, fino a un massimo di tre mesi.
82. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e Sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
83. Per gli anni d'imposta dal 2015 al 2017 la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell' articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , dell' articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell' articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , il maggior gettito recuperato in misura pari alla quota di compartecipazione regionale relativa ai suddetti anni d'imposta, sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun Comune ubicato nel territorio regionale.
84. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 355.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti dell'ICI abitazione principale, conseguenti all' articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , pari a complessivi 222.658.884,81 euro per il triennio 2019-2021, di cui 74.219.628,27 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti dell'ICI per edifici di culto, conseguenti all' articolo 2 della legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), pari a complessivi 279.102,15 euro per il triennio 2019-2021, di cui 93.034,05 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il rimborso dei minori introiti delle imposte per le insegne e per il canone di pubblicità, conseguenti all' articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), pari a complessivi 5.424.567,03 euro per il triennio 2019-2021, di cui 1.808.189,01 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
88. Le assegnazioni di cui ai commi 85, 86 e 87 sono effettuate in misura proporzionale ai rispettivi riparti statali del 2017 sulla base dei dati forniti dal Ministero competente, nei confronti dei Comuni beneficiari ivi indicati.
89. Per le finalità previste dai commi 85, 86 e 87 è destinata la spesa complessiva di 228.362.553,99 euro per il triennio 2019-2021, di cui 76.120.851,33 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella J1 di cui al comma 102.
90. Per l'anno 2021 è costituito un fondo di 21.126.663,45 euro, per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale dei costituendi enti intermedi.
91. Per la finalità prevista dal comma 90 è destinata la spesa di 21.126.663,45 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
92. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa statale, è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni già capoluogo di Provincia, a domanda, un fondo per il sostegno di iniziative di sicurezza urbana e di sicurezza urbana integrata per lo svolgimento di servizi ausiliari di vigilanza a presidio del territorio e supporto alla cittadinanza, a sostegno della polizia locale, mediante utilizzo di personale degli istituti di vigilanza privata ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 9/2009 o addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza urbana).
93. Per accedere al fondo di cui al comma 92 i Comuni già capoluogo di Provincia presentano la domanda al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
94. Il fondo di cui al comma 92 è pari a complessivi 600.000 euro per l'anno 2019 ed è ripartito tra i Comuni già capoluogo di Provincia che hanno presentato la domanda come segue:
a) 200.000 euro suddiviso in parti uguali;
b) 400.000 euro in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, calcolata in base alla più recente rilevazione disponibile validata dall'ISTAT.
95. Il fondo di cui al comma 92 è liquidato in unica soluzione.
96. I Comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo del fondo di cui al comma 92, ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.
97. Per la finalità prevista dal comma 92 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
98.  
( ABROGATO )
(2)
99.  
( ABROGATO )
(3)
100. Per le finalità previste dal comma 98 è destinata la spesa di 5 milioni euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J1 di cui al comma 102.
101. Le entrate di cui al comma 98, per 5 milioni di euro per l'anno 2019 sono accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.
102. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui alle allegate Tabelle J1 e J2.
Note:
1Parole soppresse al comma 72 da art. 6, comma 6, L. R. 4/2019
2Comma 98 abrogato da art. 92, comma 1, L. R. 6/2019
3Comma 99 abrogato da art. 92, comma 1, L. R. 6/2019
4Comma 100 abrogato da art. 92, comma 1, L. R. 6/2019
5Parole sostituite al comma 73 da art. 34, comma 1, L. R. 9/2019
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 104, L. R. 24/2019 . Le disposizioni dal comma 63 al comma 67, del presente articolo, cessano di avere efficacia dall'1/1/2020.
7Comma 72 abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021
8Comma 73 abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021
9Comma 74 abrogato da art. 35, comma 1, lettera r), L. R. 5/2021
Art. 11
 (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni intestate alla Regione quale Autorità di gestione del Programma di cooperazione territoriale europea INTERREG V-A Italia-Slovenia 2014-2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per gli anni dal 2019 al 2021, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019, 100.000 euro per l'anno 2020 e 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per assicurare un supporto specialistico per lo svolgimento delle attività prodromiche all'avvio del nuovo Programma di cooperazione INTERREG Italia-Slovenia 2021-2027.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
5. Ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella S con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2019 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
6. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007 , è approvata l'allegata Tabella T in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2019.
7. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all' articolo 18, comma 7 bis, della legge regionale 26/2007 , ai fini della determinazione degli importi destinati per l'esercizio 2019 a ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena, compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007 , vengono considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2018. Il finanziamento in tal modo determinato a favore di ciascun ente riconosciuto è erogato in un'unica soluzione anticipata all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
8.
Al comma 32 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole << 31 ottobre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 ottobre 2019 >>.

9. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella S, al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena, di cui all' articolo 8 della legge 38/2001 , nei rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione regionale un importo complessivo pari a 500.000 euro è destinato alla copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e per il ricorso al lavoro flessibile.
10. Per le finalità previste dal comma 9, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2019 la spesa di 500.000 euro, suddivisa in ragione 300.000 euro per il ricorso al lavoro flessibile e 200.000 euro per contratti a tempo determinato, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
11. Le residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella S, sono destinate all'attuazione di progetti specifici presentati dall'Amministrazione regionale e dalle amministrazioni pubbliche locali e dai concessionari di pubblici servizi, negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 ), ai fini dell'attuazione del diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione.
12. Al fine dell'individuazione dei progetti presentati da amministrazioni pubbliche locali e da concessionari di pubblici servizi, da finanziare per le finalità di cui al comma 11, si provvede mediante l'emanazione di un apposito bando approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.
13. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 20 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella S, un contributo di 35.000 euro è destinato a favore dell'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone alle finalità di cui all' articolo 6, comma 52, lettera g), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018). L'Associazione presenta al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di un preventivo di spesa, per adire ai finanziamenti previsti per l'esercizio 2019.
14. Per le finalità previste dal comma 13, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
15. Nell'ambito della percentuale riferita in base all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 , alla quota di accantonamento, di cui alla Tabella S, sono finanziati gli interventi di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 , e all'articolo 5, commi da 97 a 100, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), nonché gli altri interventi previsti dal presente articolo a favore della minoranza slovena.
16. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 15, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, per l'anno 2019 sono destinati 350.000 euro per le finalità di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
17. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all' articolo 3 della legge 38/2001 è destinato per l'esercizio 2019 un importo di 20.000 euro.
18. A favore delle associazioni Kmecka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena, è destinato in via straordinaria anche per l'esercizio 2019 un contributo di 50.000 euro ciascuna per le spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 45.000 euro all'Associazione Sklad MITJA CUK di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2019 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali/Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2019 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e collaborazione intergenerazionale. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
21. Al fine di sostenere e promuovere l'insegnamento delle lingue slovena e tedesca nell'ambito del territorio della Val Canale l'Amministrazione regionale, anche con riferimento all' articolo 5 della legge 38/2001 , è autorizzata a concedere un contributo di 80.000 euro all'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale per l'organizzazione di corsi di lingua slovena e tedesca in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio della Val Canale. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma di iniziative e attività previste, nonché del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata.
22. Per le finalità previste dai commi 17, 18, 19, 20 e 21 con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2019 la spesa di 270.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
23. Al fine di consentire agli appartenenti alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia l'uso della propria lingua nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, nonché di sostenere l'attività dell'Assemblea della comunità linguistica tedesca, costituita ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la Regione istituisce, presso il Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, lo Sportello linguistico regionale per la lingua tedesca dotato di personale con adeguata conoscenza della lingua tedesca assunto nel rispetto della normativa vigente in materia.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata a far carico sui fondi di cui all' articolo 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), la spesa di 52.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
25. L'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 88, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è pari a complessivi 225.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
26. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
27. La quota di compartecipazione degli enti locali per l'alimentazione del fondo incentivi per funzioni tecniche in applicazione dell' articolo 13, comma 3 bis, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è pari a complessivi 120.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste Tabella K di cui al comma 36.
29. Le assegnazioni di cui all' articolo 9, comma 57, della legge regionale 14/2016 , e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono pari a complessivi 1.350.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
30. Per la finalità prevista dal comma 29 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
31. L'assegnazione di cui all' articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2019-2021 di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
32. Per la finalità prevista dal comma 31 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
33. Ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2019 lo stanziamento del "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.350.000 euro è ripartito come segue:
a) 850.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
b) 181.200 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
c) 140.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002 ;
d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2019: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per l'edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002.
d bis) 50.000 euro per le iniziative di particolare interesse dell'Amministrazione regionale previste dall'articolo 4, commi 3 e 5, della legge regionale 7/2002 , da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002.
34. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 33, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Per le finalità previste dal comma 33 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
36. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1Parole sostituite alla lettera d) del comma 33 da art. 11, comma 1, L. R. 4/2019
2Parole sostituite al comma 33 da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 13/2019
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 33 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 13/2019
4Parole sostituite alla lettera c) del comma 33 da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 13/2019
5Lettera d bis) del comma 33 aggiunta da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 13/2019
Art. 12
 (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
01. Per l'annualità 2019 il budget per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 1 e 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è fissato in 700.000 euro.
1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella L.
Note:
1Comma 01 aggiunto da art. 78, comma 2, L. R. 6/2019
Art. 13
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al fine di intervenire con urgenza per evenienze straordinarie, anche per motivi umanitari, è istituito presso la Presidenza della Regione un fondo, nel limite annuo di 15 mila euro, cui fanno carico le spese a favore di soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero di soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato, in deroga al titolo secondo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a disporre con proprio atto, di propria iniziativa, la spesa relativa agli interventi previsti dal fondo di cui al comma 1 e il Capo di Gabinetto della Regione ad assumere i conseguenti atti di impegno e di liquidazione.
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di gestione del fondo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.
5.
Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole << fino al 31 dicembre 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2021 >>.

6. Alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente: << Al Commissario straordinario sono, inoltre, attribuite le competenze operative, in raccordo con le Direzioni centrali della Regione, relative all'integrazione urgente dei sistemi informativi di sicurezza da svolgere sul territorio regionale a tutela della pubblica incolumità. >>;

b)
il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: << Al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso mensile, a titolo di indennità, determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico previsto per la fascia retributiva più bassa del Direttore di staff della Regione. >>.

7. Per la finalità prevista dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/1999 , come modificato dal comma 6, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 234.000 euro, suddivisa in ragione di 78.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui all'articolo 4, comma 27.
8.
Al comma 9 dell'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole << tra i dirigenti della pubblica amministrazione >> sono sostituite dalle seguenti: << e in possesso di requisiti professionali coerenti con le attività da svolgere, >>.

9. Il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali di cui all' articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), è posto in liquidazione a decorrere dall'1 gennaio 2019.
10. L'organo gestore di cui all' articolo 28, comma 9, della legge regionale 13/2014 provvede alla liquidazione del Fondo entro il 30 giugno 2019. A tal fine:
a) in deroga all' articolo 28, comma 4, della legge regionale 13/2014 , liquida e paga in via anticipata, in un'unica soluzione, i contributi agli investimenti in favore degli enti locali impegnati a valere sulla contabilità del Fondo, non ancora pagati;
b) dopo aver effettuato i pagamenti di cui alla lettera a) riversa al bilancio della Regione la giacenza di cassa residua.
11. Fatti salvi i poteri attribuiti all'organo gestore dal comma 10, l'adozione degli atti del procedimento contributivo a valere sul Fondo di cui al comma 9 spetta agli uffici regionali competenti per materia.
12.
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale competente in materia di finanze, sono rendicontate le operazioni di liquidazione del Fondo. A decorrere dal giorno successivo alla deliberazione, la procedura di liquidazione cessa e il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali di cui all' articolo 28 della legge regionale 13/2014 è soppresso.

13.
È abrogato l' articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), nonché, a decorrere dal giorno successivo a quello della deliberazione di cui al comma 12, l'articolo 28 della legge regionale 13/2014 .

14. Le entrate previste dal comma 10, lettera b), affluiscono, relativamente alle entrate di parte corrente, al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) e, relativamente alle entrate in conto capitale, al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
15. Negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse, sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla Tabella N relativa agli effetti finanziari derivanti dalla liquidazione del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali di cui all' articolo 28 della legge regionale 13/2014 .
16.
Al fine di consentire la realizzazione dell'attività programmata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per il tramite dell'Ufficio stralcio di cui all' articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), l'importo di 10.537 euro a integrazione delle risorse versate dalla Provincia di Udine relativamente al periodo della propria partecipazione associativa e a completamento dell'ultima quota annuale prevista.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 10.537 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.
18. È rimesso il debito residuo del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo avente ad oggetto il rimborso del capitale anticipato ai sensi dell' articolo 14, comma 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché il pagamento degli interessi accessori.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 3.171.232,88 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.
20. Qualora i rapporti contrattuali nella titolarità dei quali la Regione sia subentrata a seguito delle procedure di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), assumendone a proprio carico l'ammortamento, prevedano, alla data del subentro stesso, un residuo da erogare e riguardino opere la cui realizzazione sia di competenza di enti diversi dalla Regione, sono trasferite ai predetti enti le risorse necessarie alla realizzazione delle opere in questione, nel limite massimo del residuo stesso.
21. In relazione ai residui da erogare di cui al comma 20 afferenti a mutui in materia di edilizia scolastica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale la somma di 5.044.732,44 euro per interventi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici.
22. In relazione ai residui da erogare di cui al comma 20 afferenti al mutuo per la realizzazione del progetto di riqualificazione paesaggistica, urbanistica e architettonica delle aree verdi del Quartiere fieristico di Udine da adibire a Orto botanico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Martignacco sino all'importo massimo di 84.465,67 euro per il completamento dell'intervento in questione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 5.044.732,44 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui al comma 10.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 84.465,67 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui al comma 10.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione delle attività generali, di promozione e di rappresentanza connesse all'organizzazione dell'evento denominato <<EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea>> che si svolgerà nei Comuni montani della Regione con il coinvolgimento dell'intero territorio regionale.
25 bis. Il finanziamento è concesso e liquidato in forma anticipata in misura non superiore al 90 per cento del totale sulla base della programmazione della spesa con le modalità previste dal decreto del direttore del servizio competente, al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di costituzione del Comitato.
25 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore, a cui è autorizzata a partecipare la Regione.
25 quater. Il Comitato organizzatore, per le attività da questo specificatamente richieste, può avvalersi delle strutture di PromoTurismoFVG e di Insiel SpA, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ICT. Il Comitato potrà altresì avvalersi di un'unità di personale messa a disposizione dalla Regione anche con riferimento a specifici incarichi qualora previsti dall'atto costitutivo del Comitato stesso. In tale ultimo caso, al dipendente regionale è riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo erogato dall'Amministrazione regionale e a carico del Comitato organizzatore nell'ambito del finanziamento di cui al comma 25 bis, la cui misura è stabilita dal Comitato medesimo tra un minimo di 6.000 euro e un massimo di 12.000 euro lordi annui. Al dipendente in questione spetta inoltre il trattamento economico accessorio previsto dai contratti regionali in relazione alle specifiche attività che il Comitato stesso disporrà e liquiderà; al pagamento provvede l'Amministrazione regionale fatto salvo il successivo rimborso da parte del Comitato a valere sulle risorse di cui al comma 25 bis.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.
27. Nelle more dell'approvazione di una nuova disciplina organica in materia di cooperazione e al fine di intervenire con misure indennitarie a favore di soci e prestatori di società cooperative che hanno subìto un pregiudizio economico in esito ad azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali di gestione o controllo, viene accantonato a fondo globale l'importo di 3.500.000 euro alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
28. La disciplina organica di cui al comma 27, stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi, gli importi degli indennizzi e le modalità di concessione.
29. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella M.
Note:
1Comma 25 bis aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 6/2019
2Comma 25 ter aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 6/2019
3Parole aggiunte al comma 25 bis da art. 7, comma 32, lettera a), L. R. 13/2019
4Parole aggiunte al comma 25 ter da art. 7, comma 32, lettera b), L. R. 13/2019
5Comma 25 quater aggiunto da art. 7, comma 32, lettera c), L. R. 13/2019
6Parole aggiunte al comma 25 quater da art. 6, comma 11, L. R. 15/2020
7Parole aggiunte al comma 25 bis da art. 6, comma 32, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Integrata la disciplina del comma 25 da art. 6, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 14
 (Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << lettere a) e b) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere a), b) e c) >>;

b) le parole <<ridotta dello 0,92 per cento>> sono sostitute dalle seguenti: <<ridotta a zero>>;
c)
le parole << dell'1 gennaio 2007 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'1 gennaio 2019 >>.

2.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2007 le parole << dell'1 gennaio 2007 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'1 gennaio 2019 >>.

3. Al comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << nelle seguenti misure: >> sono sostituite dalle seguenti: << dello 0,73 per cento >>;

b)
la lettera a) è abrogata;

c)
la lettera b) è abrogata.

4. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) è abrogata;

b) alla lettera c):
1)
le parole << dello 0,92 per cento >> sono sostituite dalle seguenti << a zero >>;

2)
le parole << per le imprese >> sono sostituite dalle seguenti: << per le imprese e gli esercenti arti e professioni >>;

c)
alla lettera e) le parole << dell'1 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << a zero per i primi tre anni e del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno >>.

6.
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 2/2006 è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Deduzioni dall'imponibile dell'imposta sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2019, ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale, spetta una deduzione dall'imponibile Irap, nelle misure previste dal comma 2.
2. La deduzione prevista dal comma 1 è pari a:
a) 20.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età non superiore a venticinque anni;
b) 30.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età compresa tra i venticinque e i quarantacinque anni;
c) 40.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età superiore a quarantacinque anni.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi periodi d'imposta a condizione che sia mantenuto il livello occupazionale che l'azienda aveva al momento dell'assunzione agevolata.
4. Per soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale di cui al comma 1 si intendono coloro i quali siano disoccupati e abbiano perso la propria occupazione negli ultimi ventiquattro mesi a seguito di uno dei seguenti eventi:
a) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
b) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);
c) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali.
5. La deduzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 spetta a condizione che i soggetti passivi incrementino il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.
6. La deduzione stabilita dal comma 1 è aggiuntiva rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale.
7. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1.
8. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.>>.

7. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << all'1 gennaio 2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'1 gennaio 2019 >>;

b)
le parole << lettere a), b), c), d) ed e) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere a), b), c), ed e) >>;

c)
le parole << e di cui all'articolo 45, comma 1 >> sono soppresse;

d)
le parole << dell'1 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << a zero per i primi tre anni e del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno >>.

8.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3/2015 le parole << la riduzione >> sono sostituite dalle seguenti: << le riduzioni >> e la parola << applica >> è sostituita dalla seguente: << applicano >>.

9.
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio previsti dal comma 2.>>.

10.
Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:
<<3 bis. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.>>.

11. Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2019 ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997 , applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento.
12. L'agevolazione di cui al comma 11 si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 11 per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.
13. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 11.
14. L'agevolazione di cui al comma 11 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati.
15.
Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006 è aggiunta la seguente:
<<f bis) dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale secondo quanto stabilito dall'articolo 14, commi 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)>>.

Note:
1Comma 11 sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole aggiunte al comma 14 da art. 11, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 15
 (Istituzione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa)
1.
Dopo il Capo VIII della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<Capo VIII bis
 Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa
Art. 30 bis
 (Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia, è istituita l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
2. L'Agenzia è strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di attività produttive e politiche del lavoro.
3. L'Agenzia ha sede legale a Trieste.
Art. 30 ter
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
d) esercita attività di vigilanza e controllo;
e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.
Art. 30 quater
 (Competenze dell'Agenzia)
1. L'Agenzia opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale, con particolare riguardo a:
a) attuazione delle politiche, definite dalla Giunta regionale, a sostegno dell'attrattività del territorio e dell'imprenditoria regionale anche in vista del conseguimento di ricadute occupazionali positive;
b) promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati anche alle ricadute occupazionali positive;
c) analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali;
d) coordinamento della gestione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale, al fine di promuovere e favorire processi di transizione imprenditoriale finalizzati alla salvaguardia del tessuto produttivo regionale e alla conseguente tutela dei livelli occupazionali;
e) sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i soggetti istituzionali ed economici interessati, in particolare nelle attività di preparazione e progettazione di singole iniziative e portafogli di progetti, attraverso diverse forme e meccanismi operativi di comunicazione e coordinamento quali conferenze, comitati, tavoli tecnici e gruppi di lavoro tematici;
f) coordinamento delle politiche di crescita imprenditoriale in termini dimensionali, di accrescimento tecnologico e di internazionalizzazione, finalizzate anche al conseguimento di ricadute occupazionali positive;
g) promozione della professionalizzazione, del reintegro lavorativo e della formazione professionale, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori giovani e delle nuove professionalità derivanti dalla trasformazione produttiva digitale;
h) supporto all'attività degli organi collegiali e dei tavoli di concertazione competenti in materia di sviluppo economico e di lavoro previsti dalla vigente legislazione regionale, promuovendo la diffusione di modelli d'impresa a vocazione comunitaria e di esperienze partecipative di relazioni industriali;
i) promozione di iniziative per la valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa;
j) osservazione e analisi, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, dei fenomeni infortunistici e di lavoro sommerso e irregolare in regione sulla base della loro articolazione territoriale, settoriale e per dimensione aziendale, in vista dell'elaborazione di misure innovative di intervento finalizzate a contrastare tali fenomeni;
k) ideazione e attuazione di campagne di informazione mirate per le imprese e i lavoratori, per la diffusione della conoscenza degli strumenti esistenti finalizzati allo sviluppo economico e occupazionale;
l) supporto agli uffici regionali nella redazione dei programmi operativi comunitari.
2. L'Agenzia predispone il Programma di marketing territoriale, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, volto a promuovere l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali tramite:
a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri;
b) la promozione dell'immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento, anche tramite il portale di cui all' articolo 4 della legge regionale 3/2015 come sostituito dall' articolo 15, comma 5, lettera b), legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale e alla formazione;
d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali dismesse ai fini della promozione al loro riutilizzo;
e) la promozione di iniziative in materia di responsabilità sociale d'impresa.
3. L'Agenzia dà attuazione al Programma di marketing territoriale di cui al comma 2 anche attraverso la predisposizione di materiale promozionale e informativo, nonché attraverso pubblicazioni su mezzi di comunicazione specialistici e a tal fine può avvalersi anche di esperti esterni all'Amministrazione regionale e della collaborazione dei consorzi di cui al capo II del titolo V della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).
4. In relazione alle imprese che a seguito della promozione unitaria dell'offerta localizzativa nella regione intendono insediare nuove attività, i consorzi di cui all' articolo 62 della legge regionale 3/2015 e il sistema delle Autonomie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano assieme all'Agenzia l'informazione specifica ai singoli investitori sulle procedure di insediamento.
5. L'Agenzia può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia economica. Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati, società per la valorizzazione del trasferimento tecnologico e per lo sviluppo dell'innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei cluster di cui alla legge regionale 3/2015 e può avvalersi di esperti di settore.
Art. 30 quinquies
 (Organi)
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Revisore unico dei conti.
Art. 30 sexies
 (Il Direttore generale)
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Agenzia.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale;
b) adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano operativo annuale sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla gestione;
c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia con facoltà di conciliare e transigere;
d) adotta il regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento dell'Agenzia;
e) dirige la struttura, ne assicura la funzionalità e garantisce la realizzazione del Piano strategico assumendo le conseguenti iniziative;
f) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che provvede, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.
Art. 30 septies
 (Incarico)
1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive.
2. Il Direttore generale è scelto tra soggetti che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati e in possesso di specifiche competenze e professionalità attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, ivi comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico commisurato alle retribuzioni previste per i dirigenti apicali dell'Amministrazione regionale.
4. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
Art. 30 octies
 (Revisore unico dei conti)
1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
3. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono designati dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale per il tramite delle Direzioni centrali vigilanti.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
Art. 30 nonies
 (Comitato scientifico)
1. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di economia e lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività di promozione dello sviluppo economico e occupazionale della regione.
2. La nomina e la partecipazione alle sedute del Comitato danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese
Art. 30 decies
 (Dotazioni finanziarie)
1. Costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia la quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.
2. Possono inoltre essere fonti di finanziamento:
a) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
b) gli ulteriori finanziamenti previsti dalla Regione;
c) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
d) eventuali altre entrate.
Art. 30 undecies
 (Gestione economica e patrimonio)
1. L'Agenzia ha un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse economiche e finanziarie d'intesa con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro e formazione, sono individuati i beni mobili e immobili, materiali e immateriali del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza dell'Agenzia.
Art. 30 duodecies
 (Vigilanza e controllo)
1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all' articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
b) il piano strategico e il piano operativo annuale;
c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Agenzia.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.
6. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
7. Ai fini della vigilanza il Direttore generale trasmette alla Giunta, per il tramite delle Direzioni centrali competenti in materia di lavoro e formazione e di attività produttive, una relazione annuale sull'attuazione degli indirizzi e sul raggiungimento degli obiettivi.
Art. 30 terdecies
 (Personale dell'Agenzia)
1. Il personale dell'Agenzia appartiene al ruolo unico regionale.
2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'Agenzia può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.>>.

2. Il Direttore generale dell'Agenzia di cui all' articolo 30 sexies della legge regionale 11/2009 , come inserito dal comma 1, è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3.
La Regione, in conformità alle disposizioni di cui al Capo VIII bis della legge regionale 11/2009 , come inserito dal comma 1, adegua il proprio << Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione e degli enti regionali >>, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. .

4. In fase di avvio dell'Agenzia di cui all' articolo 30 bis della legge regionale 11/2009 , come inserito dal comma 1, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale e previa indicazione da parte delle Direzioni attività produttive e lavoro e formazione, individua il personale regionale da trasferire o le diverse modalità di utilizzo dello stesso a favore dell'Agenzia.
5. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 3 è abrogato;

b)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Portale del marketing territoriale)
1. La Regione promuove il sistema produttivo regionale e le proposte localizzative maggiormente attrattive, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio, dei settori che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali e a titolo di contributo e delle informazioni rese disponibili dalle strutture regionali competenti ed in particolare dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, relative alla manodopera in termini di potenziale domanda e offerta sul territorio, privilegiando lo sviluppo del portale del marketing territoriale ai sensi dell' articolo 2, comma 82, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, sono disciplinati le modalità e i criteri per lo sviluppo del portale del marketing territoriale garantendo l'accessibilità e la fruibilità del portale secondo i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), nonché i rapporti tra i soggetti che concorrono allo sviluppo dello stesso.>>.

6. Per le finalità di cui all' articolo 30 decies, comma 1, della legge regionale 11/2009 , come introdotto dal comma 1, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella O di cui al comma 7.
7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella O.
Art. 16
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella U.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella P.
3. Per consentire la conclusione dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province, l'Amministrazione regionale corrisponde al Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano la somma di 30.000 euro a titolo di compenso per il servizio svolto a favore della Provincia di Udine in relazione alla Convenzione di data 27 luglio 2017 per la realizzazione congiunta delle iniziative "No borders music festival 2017", "ein Prosit in Grado 2017" e "Roadshow Italia 2017" e, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011, ne è riconosciuta la legittimità del relativo debito fuori bilancio.
4. A tale finalità, L'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere a carico dell'Ufficio stralcio delle Province gli oneri relativi alla corresponsione del compenso per la prestazione del servizio reso.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella P di cui al comma 2.
Note:
1Nell'avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R dd. 16/1/2019, S.O. n. 5, all'articolo 16 della L.R. 29/2018, è segnalato che nel testo trasmesso dalla Presidenza del Consiglio regionale sono stati omessi gli ultimi tre commi. Il testo corretto dell'art. 16 è nuovamente pubblicato.
Art. 17
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A3 a P, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a P e dagli incrementi di entrata previsti dalle tabelle A1 e A3 di cui all'articolo 1.
Art. 18
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2019.