LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 22

Modifiche alla legge regionale 18/2016 concernente il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 18/10/2018 al 20/11/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/2018
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale

Art. 1
  (Modifiche alla legge regionale 18/2016 )
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 le parole << dall'1 novembre 2018 >> e << al 31 ottobre 2018 >> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: << dall'1 maggio 2019 >> e << al 30 aprile 2019 >>;

b)
al comma 3 dell'articolo 56 le parole << dall'1 novembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'1 maggio 2019 >>;

c)
al comma 4 dell'articolo 56 le parole << all'1 settembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'1 marzo 2019 >>;

d)
al comma 5 dell'articolo 56 le parole << in servizio all'1 settembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << in servizio all'1 marzo 2019 >>;

e)
al comma 9 dell'articolo 56 le parole << Entro il 15 settembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << Entro il 15 marzo 2019 >>;

f)
al comma 1 dell'articolo 57 le parole: << vigente al 31 ottobre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << vigente al 30 aprile 2019 >>;

g)
al comma 3 dell'articolo 57 le parole << in essere al 31 ottobre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << in essere al 30 aprile 2019 >>;

h)
al comma 8 dell'articolo 57 le parole << sino al 31 ottobre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << sino al 30 aprile 2019 >>;

i)
all'articolo 59 le parole << dall'1 novembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'1 maggio 2019 >>.

Art. 2
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.