LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 luglio 2018, n. 19

Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/08/2018
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 1
  (Sostituzione dell' articolo 2 della legge regionale 12/2015 )
1.
Nelle more del riordino del sistema delle autonomie locali, l' articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 (Composizione del CAL)
1. Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:
a) i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste quali membri di diritto;
b) un Comune per ciascun ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo.
2. I Comuni di cui al comma 1, lettera b), sono individuati, ogni cinque anni, per ciascun ambito territoriale, dai sindaci dei Comuni compresi nell'ambito, esclusi i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, lettera a). Le conferenze dei sindaci sono convocate, per ciascun ambito territoriale, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti almeno trenta giorni prima della scadenza del quinquennio; in difetto provvede, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Lo stesso sindaco, con l'assistenza del segretario del rispettivo Comune, presiede la conferenza.
3. Per individuare i Comuni di cui al comma 1, lettera b), ogni sindaco esprime un solo voto, uguale e segreto. Risulta individuato il Comune che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta individuato il Comune con il maggior numero di abitanti. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
4. Qualora tra i Comuni individuati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, non risultino compresi almeno due Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, si procede ad una elezione suppletiva per l'individuazione di un Comune montano e di un Comune non montano, entrambi con popolazione sino a 3.000 abitanti. A tal fine, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ultimo periodo, convoca, in due distinte conferenze, i sindaci dei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti classificati montani di cui all'allegato A) alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e i sindaci degli altri Comuni, non montani, con popolazione sino a 3.000 abitanti. Ciascuna conferenza è rispettivamente presieduta, con l'assistenza della struttura regionale di cui all'articolo 1, comma 5, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. L'individuazione dei due Comuni avviene con le modalità indicate al comma 3.
5. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del CAL con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione del decreto.
6. Partecipano alle attività del CAL i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, o loro delegati, scelti tra i sindaci dei Comuni compresi nello stesso ambito territoriale.
7. La qualità di componente del CAL non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.>>.

Art. 2
  (Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale 12/2015 )
1.
L' articolo 3 della legge regionale 12/2015 è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 (Partecipazione ai lavori del CAL)
1. Ai fini della valorizzazione e della salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale, partecipa ai lavori del CAL con diritto di parola un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all' articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), designato dalla rispettiva Assemblea. La consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui all' articolo 21, comma 4, della legge regionale 26/2014 , attinente alle rispettive minoranze, qualora relativa ad atti di cui all'articolo 8 della presente legge, si realizza mediante la partecipazione dei rappresentanti delle suddette Assemblee ai lavori del CAL con diritto di voto.
2. I Presidenti dell'Associazione regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia (ANCI FVG) e dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del Friuli Venezia Giulia (UNCEM FVG) o loro delegati partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL.
3. Ai lavori del CAL presenziano i componenti della Giunta regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti sottoposti all'esame. >>.

Art. 3
 (Disposizioni di prima applicazione)
1. In sede di prima applicazione, le riunioni delle conferenze dei sindaci di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, della legge regionale 12/2015 , come sostituito dall'articolo 1, hanno luogo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge. In difetto, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, provvede alla convocazione l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
2. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca la prima riunione del CAL. La presidenza del CAL, fino alla nomina del Presidente, è assicurata dal componente più anziano, che provvede alle successive convocazioni.
Art. 4
 (Disposizione transitoria)
1. Nelle more dell'insediamento del CAL di cui all' articolo 2 della legge regionale 12/2015 , come sostituito dall'articolo 1, il CAL continua a esercitare le sue funzioni nella composizione prevista dall' articolo 2 della legge regionale 12/2015 integrata con la partecipazione dei Comuni di Codroipo, Gemona del Friuli, Monfalcone, Sacile, San Daniele del Friuli e Tarvisio. Per tali Comuni partecipano alle attività del CAL i sindaci o loro delegati, scelti tra i componenti delle rispettive giunte.
Art. 5
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.