LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2018, n. 16

Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015.

TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/2018
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari

CAPO I
  MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8/2000
Art. 1
1.
Il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), è abrogato.

CAPO II
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3/2014
Art. 2
1. All' articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dopo le parole << del Presidente della Regione e degli Assessori regionali >> sono aggiunte le seguenti: << e del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio regionale >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali >> sono inserite le seguenti: << , nonché il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio regionale >>;

c)
il comma 4 è abrogato.

Art. 4
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3/2014 le parole << al 30 giugno 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2018 >>.

CAPO III
  MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2/2015
Art. 5
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole << al 30 giugno 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2018 >>.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 6
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.