LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/09/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 37 bis aggiunto da art. 8, comma 51, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Sostituita la rubrica del Capo IV del Titolo II da art. 7, comma 1, L. R. 3/2019
3Articolo 15 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 3/2019
4Modificata la rubrica del Capo V del Titolo II da art. 10, comma 1, L. R. 3/2019
5Articolo 28 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 3/2019
6Articolo 33 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 3/2019
7Articolo 36 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 3/2019
8Capo VI bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 3/2019
9Articolo 40 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 3/2019
10Sostituita la rubrica del Capo VII del Titolo III da art. 27, comma 1, L. R. 3/2019
11Titolo IV bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019
12Articolo 52 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019
13Articolo 52 ter aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019
14Articolo 52 quater aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019
15Sostituita la rubrica del Capo II del Titolo II da art. 7, comma 57, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Articolo 10 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
17Articolo 28 ter aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
18Articolo 32 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
19Articolo 36 ter aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
20Articolo 36 quater aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
21Articolo 40 .1 aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
22Articolo 40 ter aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
23Sostituita la rubrica del Titolo I da art. 1, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
24Sostituita la rubrica del Capo II del Titolo II da art. 7, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
25Sostituita la rubrica del Capo III del Titolo II da art. 10, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
26Sostituita la rubrica del Capo IV del Titolo II da art. 12, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
27Articolo 15 ter aggiunto da art. 7, comma 30, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
28Articolo 36 quinquies aggiunto da art. 7, comma 34, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
29Capo III bis del Titolo II aggiunto da art. 7, comma 15, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
30Articolo 13 bis aggiunto da art. 7, comma 16, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
31Titolo III del Capo VII sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024
TITOLO I
 OGGETTO, PRINCIPI, FINALITÀ E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Oggetto)
1. La presente legge, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione sociale e all'esercizio di una cittadinanza consapevole, disciplina il diritto allo studio e gli interventi nell'ambito dell'istruzione, all'interno del territorio regionale.
2. La Regione promuove la realizzazione di un sistema scolastico innovativo e in grado di generare processi attivi di apprendimento negli studenti, in grado di sviluppare e maturare competenze atte a favorire il futuro inserimento nel mondo del lavoro e l'integrazione sociale in un contesto economico globalizzato e multiculturale.
Art. 2
 (Principi e finalità generali)
1. La Regione ispira la propria azione al principio di centralità della persona e valorizza l'autonomia scolastica.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione intende perseguire in particolare le seguenti finalità:
a) rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, con particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi attraverso la gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi in relazione alla situazione reddituale dei destinatari;
b) promuovere il benessere scolastico e consentire il successo formativo di ogni studente secondo il potenziale specifico di ciascuno, prevenendo la dispersione scolastica attraverso una attività di efficace orientamento e riorientamento;
b bis) promuovere la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'analfabetismo emotivo e funzionale attraverso attività di sostegno a studenti, insegnanti e genitori;
c) sostenere il potenziamento dell'offerta educativa e formativa, favorendo l'implementazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza, promuovendo l'educazione civica e ambientale, la conoscenza storica, antropologica e ambientale del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo di progettualità in dimensione laboratoriale, sostenendo e promuovendo la dimensione europea e internazionale dell'istruzione;
d) arricchire il plurilinguismo attraverso la valorizzazione delle lingue comunitarie, delle nuove lingue emergenti, l'apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista e l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano, in un contesto plurilingue;
e) promuovere la scuola digitale incrementando la dotazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale, per migliorare sia la didattica per la costruzione delle competenze, anche digitali degli studenti e per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, sia l'efficace gestione delle istituzioni scolastiche e delle segreterie digitali;
f) favorire il sostegno a iniziative di integrazione e a processi educativi individualizzati di alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e il sostegno ad alunni cui siano riconosciute plusdotazioni;
f bis) favorire un approccio integrato e interdisciplinare che affronti le tematiche della salute, utilizzando metodologie educative attive che sviluppino competenze e abilità individuali, creando un clima e relazioni positivi;
f ter) promuovere la comunità educante e i patti educativi per una sussidiarietà e una corresponsabilità volte a garantire la massima espressione educativa del sistema scolastico;
g) favorire i processi di collaborazione e integrazione tra le istituzioni scolastiche e gli attori formativi e socioeconomici del territorio, con attenzione alle situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.
3. La Regione, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all' articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e gli enti locali concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, mediante l'attuazione delle tipologie di intervento come disciplinate dall'articolo 3.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Lettera f ter) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 3
 (Tipologia degli interventi)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:
a)   ( ABROGATA )
b) interventi a sostegno del potenziamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
c) interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e con riconosciute plusdotazioni;
d) interventi al sostegno del plurilinguismo e della tutela delle minoranze linguistiche storiche;
e) interventi di orientamento scolastico;
f) interventi a sostegno della scuola digitale;
g) interventi a sostegno delle sezioni primavera;
g bis) interventi a sostegno di scuole che promuovono salute;
g ter) interventi diretti a prevedere una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali che realizzano percorsi formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali, tenuti in via prioritaria dagli enti del Servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di formazione e, solo se questi non siano in grado di fare fronte alla domanda, dai soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione dei corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation) a personale non sanitario, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.
1 bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, ARDIS è autorizzata a effettuare i seguenti interventi, diretti a promuovere il diritto allo studio a favore degli alunni, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche:
a) finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche per la fornitura di libri in comodato gratuito;
b) concessione del contributo "Dote scuola";
c) concessione di contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate;
d) concessione di contributi per gli studenti delle scuole paritarie;
d bis) concessione di contributi per il "Bonus Psicologo Studenti FVG".
2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 i Comuni attuano i seguenti interventi:
a) fornitura dei libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, limitatamente alla scuola primaria;
b) organizzazione delle mense scolastiche, garantendo un'alimentazione sana ed equilibrata;
c) iniziative volte a favorire la frequenza della Scuola dell'infanzia;
d) contribuire all'acquisto di materiale didattico, attrezzature didattiche di uso collettivo e al trasporto degli alunni, limitatamente alla parte non coperta dalle misure regionali;
e) pagamento della retta di convitti per alunni con accertate esigenze di carattere economico;
f) servizi di pre e post accoglienza, nonché attività di doposcuola;
g) trasporto scolastico, favorendo la mobilità sostenibile, creando percorsi casa scuola sicuri;
h) servizi di supporto organizzativo dei servizi di istruzione per gli alunni con disabilità, con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento;
i) interventi a favore delle scuole non statali per promuovere il diritto allo studio e per l'integrazione dell'offerta formativa.
2 bis. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.
Note:
1Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6Parole sostituite alla lettera h) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019
7Comma 2 bis aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 6/2019
8Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
10Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
11Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 10/2021
12Lettera d bis) del comma 1 bis aggiunta da art. 7, comma 14, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 4
 (Sistema scolastico regionale)
1. Ai fini della presente legge per Sistema scolastico regionale si intende l'insieme delle istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
TITOLO II
 DIRITTO ALLO STUDIO
CAPO I
 LIBRI IN COMODATO
Art. 5
 (Destinatari degli interventi)
1. Nel quadro dell'azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, ARDIS concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni appartenenti al Sistema scolastico regionale che provvedono alla fornitura di libri di testo, anche in formato digitale e altro materiale didattico digitale, tenendo conto delle specificità degli alunni con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento, in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 6
 (Ammontare del finanziamento)
1. Per le finalità di cui all'articolo 5, ARDIS finanzia annualmente le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado e, limitatamente al primo e secondo anno, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) la quota massima del finanziamento per alunno iscritto;
b) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 7
 (Concessione ed erogazione del finanziamento)
1. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso. Qualora tale dato non sia disponibile si fa riferimento al numero di alunni iscritti all'anno scolastico in corso alla data di concessione del contributo.
2. Per le scuole statali, tale numero è aumentato di una quota pari al 5 per cento.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1.
4. L'erogazione del finanziamento avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte delle scuole.
5. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
6. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Alla rendicontazione è allegato:
a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 13/2021
6Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 13/2021
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO II
 DOTE SCUOLA
Art. 9
 (Dote scuola)
1. Per rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica, ARDIS concede un contributo forfettario denominato "Dote scuola", in favore dei nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) l'importo forfettario del contributo;
b) il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ai fini dell'ammissibilità del contributo.
c)   ( ABROGATA )
2 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di Dote scuola anche in assenza di attestazione ISEE.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 57, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 1 sostituito da art. 7, comma 57, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.
6Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 27, numero 1), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
8Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 27, numero 2), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
9Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 7, comma 27, numero 3), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11Comma 3 sostituito da art. 7, comma 2, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 48, L. R. 7/2024
Art. 10

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 57, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 10 bis
 Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali
1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado che alloggiano in strutture convittuali ubicate sul territorio regionale, inclusi convitti nazionali e educandati statali di cui agli articoli 203 e 204 del decreto legislativo 297/1994 e convitti annessi alle scuole statali e paritarie appartenenti al sistema scolastico regionale.
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) l'importo forfettario del contributo;
b) il limite massimo dell'ISEE, ai fini dell'ammissibilità del contributo.
2 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1 anche in assenza di attestazione ISEE.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
3 bis. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 1 sostituito da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 49, L. R. 7/2024
CAPO III
 CONTRIBUTI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PARITARIE
Art. 11
 (Contributi per gli studenti delle scuole paritarie)
1. ARDIS concede un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell' articolo 1 della legge 62/2000 , per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.
3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.
4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;
b) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al contributo;
c) le fasce dell'lSEE, articolate per valore crescente, da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 5;
d) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera d).
4 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2025, i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, nonché le madri con figli minori a carico, inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza, possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1 anche in assenza di attestazione ISEE.
4 ter. Ai fini della concessione del contributo e dell'ordine di priorità in caso di risorse insufficienti, le domande di cui al comma 4 bis sono inserite nella prima fascia ISEE.
5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
6. I richiedenti il contributo possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la Scuola frequentata per l'incasso del contributo eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 7/2024
4Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 7/2024
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO III bis
 CONTRIBUTO PER IL BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG
Art. 13 bis
 (Contributi per il Bonus Psicologo Studenti FVG)
1. ARDIS, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, concede in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico, nei confronti degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per anno solare per un massimo di due volte all'interno dello stesso ciclo di istruzione.
3. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono i limiti di ammissibilità, intensità del contributo, criteri e modalità di accesso, erogazione del contributo, l'età massima degli studenti beneficiari del Bonus.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 16, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO IV
 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E CON PLUSDOTAZIONI E INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE IN OSPEDALE E A DOMICILIO
Art. 14
 (Interventi a favore degli alunni con disabilità)
1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno ai soggetti con disabilità iscritti alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, anche mediante l'incremento della dotazione oraria per il sostegno, e in raccordo con il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ), la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare uno o più accordi con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi).
2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano le istituzioni scolastiche interessate, le tipologie di intervento attivabili, le spese ammissibili, l'istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15
 (Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni)
1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e a cui siano riconosciute plusdotazioni, frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di appositi interventi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.
3. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi di cui al comma 1 e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
5. Il riparto di cui al comma 4 avviene per il 50 per cento in misura uguale tra tutte le autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in proporzione al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15 bis
 (Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio)
1. L'Amministrazione regionale e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le scuole regionali singole o in reti, per lo sviluppo di interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore, volti a favorire lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli operatori, e alla realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del famigliare malato.
2. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 .
3. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
4. Il riparto di cui al comma 3 è effettuato per il 60 per cento in base al numero degli alunni coinvolti negli interventi e per il 40 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate. L'ammontare del contributo non può eccedere il valore del progetto.
5. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono estesi anche ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia che necessitino di particolari cure o comunque siano affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15 ter
 (Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva)
1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno agli studenti non vedenti o con disabilità visiva iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, ARDIS concorre annualmente al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche medesime per la messa a disposizione di libri di testo accessibili tramite il servizio svolto dai soggetti riconosciuti o autorizzati in base all' articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge europea 2018), a rendere in modalità accessibile i libri di testo destinati agli studenti non vedenti o con disabilità visiva, secondo le classificazioni della legge 3 aprile 2001 n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici).
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) i requisiti degli studenti aventi diritto;
b) la quota massima del finanziamento per studente iscritto avente diritto ai sensi della lettera a);
c) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.
4. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli studenti aventi diritto iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.
5. ARDIS richiede alle istituzioni scolastiche il numero degli studenti individuati ai sensi del comma 1, iscritti nell'anno scolastico per il quale il contributo è concesso.
6. L'erogazione del finanziamento a favore delle istituzioni scolastiche avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte dell'istituzione scolastica.
7. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
8. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla rendicontazione è allegato:
a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 30, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Comma 5 sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 10/2023
CAPO V
 CONCORSO AL SERVIZIO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
Art. 16
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.
2. Sono beneficiari dei finanziamenti i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali paritarie e non paritarie iscritte nell’albo regionale di cui decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità), convertito, con modifiche, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l’articolo 1 bis, comma 5, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica. I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. I programmi di attività della scuola dell'infanzia devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.
3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di:
a) ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;
b) facilitazione all'inserimento e al sostegno di bambini con disabilità, qualora non finanziate con altre leggi;
c) aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all'utilizzazione di organismi preposti a tale attività;
d) opere urgenti di manutenzione, messa in sicurezza e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature in circostanze straordinarie;
e) spese generali di funzionamento della scuola.
(3)
4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di al cui comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 13/2023 , con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, come disposto dall'art. 7, c. 9, L.R. 13/2023.
Art. 17
 (Ammontare del contributo)
1. Il riparto dei contributi è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;
b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d). La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente alle scuole che ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.
Art. 18
 (Presentazione delle domande)
1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico in corso, esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.
2. La presentazione delle istanze deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:
a) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettere a), b), e), devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e il numero dei minori iscritti alla data della domanda, nonché il programma educativo della scuola coerente con gli orientamenti educativi statali;
b) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera c), devono essere corredate del programma di attività e del preventivo di spesa;
c) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera d), devono essere corredate di un preventivo sommario di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento.
(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 22/2021
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 13/2023
3Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 19
 (Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 18.
2. Con il decreto di concessione e liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
2 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), ai soggetti privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO VI
 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE NON STATALI
Art. 20
 (Destinatari e oggetto dell'intervento)
1. Al fine di agevolare le attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole non statali da Associazioni che le affiliano, la Regione è autorizzata a concedere alle Associazioni medesime contributi per spese organizzative, di gestione e di supporto alla formazione relativamente alla parte non coperta da assegnazioni statali e con l'esclusione delle spese relative all'acquisto di beni, strumenti e dotazioni didattiche a favore degli istituti scolastici affiliati.
2. I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le Associazioni, e nella restante misura dell'85 per cento, in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna Associazione.
2 bis. Le risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 1 possono essere altresì utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per interventi speciali una tantum proposti dalle Associazioni beneficiarie per sovvenire ad inderogabili esigenze di gestione di scuole ad esse affiliate.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 3/2019
Art. 21
 (Presentazione delle domande)
1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 20 sono presentate alla Struttura regionale competente in materia entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
a) preventivo di spesa;
b) dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.
(1)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021
Art. 22
 (Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi e liquidati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 21.
2. È fatto obbligo ai beneficiari di presentare, a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dei contributi:
a) la relazione delle attività svolte;
b) la documentazione analitica delle spese sostenute;
c) la dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.
2 bis. Non sono ammissibili a rendiconto le spese di rappresentanza, doni e omaggi. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti di quanto previsto per il personale regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
CAPO VII
 ANTICIPAZIONI DI CASSA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI
Art. 23
 (Destinatari)
1. La Regione è autorizzata a concedere agli istituti scolastici paritari della Regione appartenenti al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali.
2. Non sono concesse anticipazioni di cassa agli istituti ai quali la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall'anno scolastico in corso e non sono inoltre concesse anticipazioni di cassa agli istituti scolastici che a decorrere dall'anno scolastico in corso hanno subito la chiusura o la perdita della parità.
3.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 7, comma 8, lettera d), L. R. 13/2023
Art. 24
 (Importo)
1. Le anticipazioni di cassa di cui all'articolo 23, comma 1, sono concesse in misura non superiore all'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono.
2. Le anticipazioni sono restituite mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione e assegnato alle istituzioni scolastiche.
3. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia superiore all'anticipazione erogata, l'Amministrazione regionale provvede al pagamento del saldo nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia inferiore all'anticipazione erogata, l'istituto scolastico provvede alla restituzione del saldo nei termini e con le modalità stabiliti dal medesimo regolamento regionale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti.
5. In caso di assegnazione dei fondi statali alle scuole senza trasferimento alla Regione, le anticipazioni devono essere restituite nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. In caso di mancata restituzione entro il suddetto termine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera e) agli istituti inadempienti.
6. Alle anticipazioni di cui al comma 3 non si applica la disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 8, lettera e), L. R. 13/2023
Art. 25
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 23 e 24.
CAPO VIII
 ALTRI INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 26
 (Assicurazione scolastica)
1. Al fine di garantire l'assicurazione dei bambini delle Sezioni Primavera, degli alunni delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e al trasporto, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni, la Regione interviene con il pagamento di una polizza assicurativa rivolta a tutti gli istituti del Sistema scolastico regionale e al Collegio del Mondo Unito.
Art. 27
 (Promozione dell'attività sportiva nella scuola)
1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.
2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con gli Enti del Servizio sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell' articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).
2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con il Comitato regionale del CONI e con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di favorire il potenziamento dell'offerta didattica dei licei del territorio regionale con sezioni ad indirizzo sportivo.
3. La Regione è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis.
3 bis. Ai fini del comma 2, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia sport domanda di incentivo corredata di una relazione illustrativa delle attività proposte e il cronoprogramma realizzativo, unitamente a un elenco analitico delle spese da sostenere, riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3 ter.
3 ter. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese:
a) compensi e rimborso spese, vitto e trasferimento per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori;
b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
c) cancelleria, spese postali e telefoniche;
d) costi di promozione, stampa di materiale per la pubblicizzazione dell'attività;
e) spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attività;
f) oneri per coperture assicurative;
g) costi relativi al materiale didattico.
(4)
3 quater. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 2 sono definite nei provvedimenti di concessione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
4Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
5Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 10/2020
Art. 28
 (Orientamento educativo)
1. La Regione promuove l'orientamento educativo attraverso le iniziative e le strutture attivate all'interno del sistema dell'orientamento, previste dagli articoli 8 e 9 dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), relativa all'apprendimento permanente.
2. Attraverso tali strutture e l'insieme dei servizi integrati svolti anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, ivi compresa ARDIS, la Regione eroga pertanto attività di informazione, consulenza orientativa e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai giovani, al fine di favorire una scelta consapevole in rapporto alle capacità, competenze degli alunni stessi e alle prospettive del mondo del lavoro.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 28 bis
 (Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità individuale e collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali negli ambienti di vita, di lavoro e in ambito scolastico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Regione è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e una o più reti di scuole istituite ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 , individuate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, in raccordo con la Direzione centrale competente in materia di salute e con le Aziende per l'assistenza sanitaria.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono essere sottoscritte anche da INAIL e da altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Gli schemi di convenzione e i progetti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.
6. Il riparto delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 avviene per il 50 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in base al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 28 ter
 (Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale)
1. La Regione sostiene progetti di prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale, come definiti al comma 2, rivolti a studenti, genitori e insegnanti delle scuole del sistema scolastico regionale, anche mediante l'istituzione di sportelli di consulenza psicologica con finalità educativa e formativa, tenuta da professionisti con specifica formazione nel campo della consulenza alla persona, iscritti all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, albo A e B, e cousellor iscritti alle associazioni professionali ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacità di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale è inteso come l'incapacità di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'istituzione scolastica capofila di una rete di scuole, istituita ai sensi dell' articolo 1, comma 70, della legge 107/2015 , oppure ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 e individuata dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.
4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 29
 (Inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati)
1. Per gli alunni presenti sul territorio regionale la Regione promuove l'inserimento presso le istituzioni scolastiche, attraverso le disposizioni appositamente contemplate dall' articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), e le risorse a tale scopo messe a disposizione nei rispettivi programmi annuali per l'immigrazione.
2. Tali misure promuovono l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica e i principi giuridici formativi della cittadinanza italiana, nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli alunni immigrati sono portatori. Si favorisce inoltre la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e vengono attivate iniziative volte alla valorizzazione dell'identità culturale regionale e interculturale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 3/2019
Art. 30
 (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)
1. Nel rispetto dei vincoli che le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e delle linee operative indicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e tenuto conto della particolare valenza formativa e orientativa che tale esperienza assume e delle difficoltà oggettive di individuare le strutture ospitanti, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e le diverse imprese ed enti del territorio regionale e di quello degli Stati esteri confinanti e non, nonché ogni altra iniziativa utile, da attuarsi anche mediante stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati e in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di individuare i soggetti ospitanti più idonei in termini di capacità strutturali e organizzative, e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici e formativi.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2019
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2019
5Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2019
Art. 31
 (Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti)
1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 32 bis.
3. Un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte è componente del Comitato degli studenti di cui all' articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
2Comma 2 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
3Comma 3 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
4Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
5Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 32
 (Promozione della dimensione europea e internazionale dell'istruzione)
1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte nazionale e comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la progettazione e la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti, l'Amministrazione regionale, attraverso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest di cui all' articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), mette a disposizione delle istituzioni scolastiche un supporto tecnico in materia. Il supporto tecnico alle istituzioni scolastiche rientra tra le attività svolte dal Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest a fronte del contributo annuale a favore del Centro stesso.
2. La Regione, anche nel quadro di specifici protocolli d'intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti, concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione internazionale dell'istruzione e dell'educazione. Il programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, definisce le azioni e i criteri generali di impiego delle risorse; per la sua realizzazione l'Amministrazione regionale si avvale, sulla base di una convenzione che stabilisce le specifiche modalità attuative, dell'Educandato statale Uccellis di Udine.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
Art. 32 bis
 (Linee guida triennali per il diritto allo studio)
1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee guida per il diritto allo studio, finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 6, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis, 28 ter e 31.
2. Le linee guida di cui al comma 1 hanno validità triennale e sono aggiornate periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
TITOLO III
 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
CAPO I
 OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI DIDATTICI
Art. 33
 (Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa)
1. La Regione sostiene interventi proposti da istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, e definiti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), come sostituito dell' articolo 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa contenente la programmazione degli interventi, in coordinamento temporale con il rinnovo dei Piani triennali dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Il Piano ha validità triennale ed è aggiornato periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.
3. II Piano intende favorire un'offerta formativa ricca e articolata per gli studenti e, valorizzando la autonomia scolastica, definisce le tipologie di interventi, le linee di azione e le aree tematiche per lo sviluppo della integrazione, della inclusione, dell'uguaglianza, delle pari opportunità e delle competenze necessarie ad esercitare una cittadinanza attiva nel contesto locale e nel contesto europeo. Con il medesimo atto la Giunta regionale definisce anche il riparto delle risorse per le diverse tipologie di intervento.
4. Le tipologie di intervento previste nel Piano di cui al comma 2 sono:
a) interventi finalizzati a sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compresi quelli riguardanti la promozione dello studio delle lingue straniere comunitarie;
b) progetti speciali;
c) interventi per l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
f bis) convenzioni con soggetti pubblici per la realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Lettera f) del comma 4 sostituita da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Lettera f bis) del comma 4 aggiunta da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Lettera f) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 33 bis
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono definiti i termini, le modalità di attuazione e i criteri di assegnazione degli interventi di cui al capo II, capo III e capo IV del presente titolo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 3/2019
CAPO II
 INTERVENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art. 34
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione è autorizzata a concedere alle scuole statali e paritarie della Regione appartenente al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, contributi triennali a sostegno degli interventi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) delle istituzioni scolastiche medesime e che risultano essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33.
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(3)
3 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai soggetti gestori delle scuole paritarie del sistema scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/2019
CAPO III
 PROGETTI SPECIALI
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 3/2019
Art. 36 bis
 (Interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo)
1. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211 "Istituzione del <<Giorno della Memoria>> in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" e nella legge 30 marzo 2004, n. 92 "Istituzione del <<Giorno del ricordo>> in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle scuole e ai Comuni della regione un contributo a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo.
3. Sono beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte di almeno tre istituti compreso il capofila. Sono, altresì, beneficiari i Comuni purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.
3 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale sostiene la formazione dei docenti delle scuole, gli studi e le ricerche e realizza monitoraggi e analisi degli interventi regionali in materia.
3 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni. I soggetti privati sono selezionati nella piena osservanza dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, mutuo riconoscimento e trasparenza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 3/2019
2Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 36 ter
 (Progetto "I Lincei per la scuola")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il sostegno del progetto promosso nel 2010 dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca realizzato dalla fondazione "I Lincei per la Scuola" insieme ai Poli territoriali, con lo scopo di proporre e organizzare attività di formazione per i docenti volte al miglioramento del sistema d'istruzione, attraverso corsi di aggiornamento svolti con metodo laboratoriale nelle discipline previste dalla fondazione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione di durata almeno annuale e la proposta di interventi, unitamente al riparto a favore delle due università quali Poli del progetto nazionale del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Gli interventi di cui al comma 2, compatibilmente con le finalità di cui al comma 1, sono destinati a incrementare la copertura geografica delle attività di formazione, con particolare rilievo alle aree periferiche e montane e a favorire l'utilizzo della didattica digitale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 36 quater
 (Progetto classi sperimentali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, con i rappresentanti del sistema produttivo e con istituti scolastici secondari, di secondo grado del sistema scolastico regionale di riferimento per il sostegno di progetti riguardanti l'attivazione di classi sperimentali del secondo biennio e ultimo anno, che hanno lo scopo di realizzare percorsi scolastici innovativi per consentire agli allievi di osservare e sperimentare le attività delle professioni collegate alle filiere produttive strategiche del territorio regionale e di favorire un più agevole e immediato ingresso nel mondo del lavoro coerente con il percorso scolastico concluso.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione, dalla quale devono emergere i seguenti impegni delle parti:
a) per l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'impegno a sostenere e accompagnare il processo di modifica curricolare nel rispetto degli ordinamenti scolastici esistenti, a monitorare l'andamento del processo e a favorire la formazione dei docenti;
b) per l'istituto scolastico secondario di secondo grado, l'impegno ad adottare le forme di flessibilità e autonomia consentite dall'ordinamento scolastico al fine di attuare la modifica curricolare anche con la trasversalità degli insegnamenti tra un indirizzo e l'altro per consentire la curvatura necessaria sulle tematiche di interesse delle filiere produttive strategiche regionali;
c) per i rappresentanti del sistema produttivo l'impegno ad individuare gli esperti delle filiere produttive strategiche regionali per svolgere attività di formazione in compresenza nel numero minimo di ore definito nel protocollo, a supportare le attività di promozione, a promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione tra le scuole e le imprese e ad individuare aziende disponibili ad assumere ad esito del percorso formativo gli studenti in ambiti coerenti con il percorso di studio e la curvatura della classe sperimentale;
d) per l'Amministrazione regionale l'impegno a sostenere il percorso con interventi di orientamento educativo, di pianificazione dell'offerta formativa e della rete scolastica e con un supporto finanziario a favore dell'istituto scolastico sottoscrittore nella misura massima di 10.000 euro a valere per l'intero percorso.
3. La medesima convenzione di cui al comma 2 definisce gli indirizzi e le articolazioni oggetto di modifica curricolare, i termini e le modalità di erogazione del finanziamento regionale e di rendicontazione della spesa sostenuta.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 36 quinquies
 (Promozione attività musicale nelle scuole)
1. Al fine di sostenere e rafforzare le iniziative volte alla promozione dell'attività musicale nelle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di ANBIMA Fvg e di USCI Fvg, contributi alle bande musicali e ai cori del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento di corsi di educazione musicale nelle classi delle scuole primarie del sistema scolastico regionale, in convenzione o accordo con i singoli istituti scolastici.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuato il riparto delle risorse da assegnare ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg.
3. ANBIMA Fvg e USCI Fvg effettuano il riparto delle risorse assegnate a favore delle bande musicali e dei cori del Friuli Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
4. Il contributo è richiesto dalla singola banda musicale o dal singolo coro ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. Il riparto è effettuato da ANBIMA Fvg e da USCI Fvg entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande sulla base delle risorse spettanti a ciascuna banda musicale e a ciascun coro.
6. A ciascuna banda musicale o coro è concesso un contributo nella misura massima di 3.000 euro. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
7. Fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo del contributo viene riservato per le attività amministrative di riparto e di rendicontazione.
8. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio di strumenti e attrezzature musicali, materiale di consumo e materiale didattico, compensi e prestazioni di collaborazione per docenze.
9. I contributi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dei corsi di educazione musicale.
10. ANBIMA Fvg e USCI Fvg rendicontano le spese sostenute dalle bande musicali e dai cori secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 34, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 34, L. R. 13/2023
CAPO IV
 LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE STORICHE
Art. 37
 (Interventi)
1. Gli interventi di promozione delle culture e delle lingue minoritarie, slovena, friulana e tedesca sono attuati nell'ambito del Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 34, nonché mediante il sostegno finanziario alle attività specifiche di cui al titolo IV della presente legge, di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e alla legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia).
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 37 bis
 (Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana)
1. In conformità con le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) l'Amministrazione regionale intende favorire la diffusione della lingua friulana e accrescere la qualità e le competenze del personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali anche attraverso lo sviluppo di un Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, denominato "Docuscuele" a disposizione degli insegnanti, degli alunni e delle famiglie e gestito dalla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un contributo annuo a sostegno del Centro, per lo sviluppo di attività informative, di formazione, di produzione e diffusione del materiale didattico e di altre attività di valorizzazione della lingua friulana nelle scuole, conformemente alle linee di sviluppo regionali in materia di valorizzazione della lingua friulana contenute nel Piano Generale di Politica Linguistica per la lingua friulana di cui all' articolo 25 della legge Regionale 29/2007 .
2 bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 si svolgono in collaborazione con l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Università degli studi di Udine e con altri soggetti pubblici e privati con comprovate esperienze nel settore.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e del rendiconto del contributo dell'anno precedente. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione dell'intera somma su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
4. Limitatamente all'anno 2019 la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.
5. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 51, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 6/2021
CAPO V
 SEZIONI PRIMAVERA
Art. 38
 (Sezioni Primavera)
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali, denominate "Sezioni Primavera", disciplinate dall' articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e dai relativi accordi e intese attuative con le autorità scolastiche statali, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi.
2. Le disposizioni della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), non si applicano alle sezioni di cui al comma 1.
2 bis. Al fine di assicurare la continuità e il funzionamento dei servizi esistenti e di perseguirne la graduale diffusione territoriale pur in carenza di personale specificamente qualificato, in via transitoria per l'anno educativo 2023/2024 e per l'anno educativo o scolastico 2024/2025 i servizi possono essere ammessi alla sperimentazione anche in presenza di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), pur in assenza dell'indirizzo specifico;
b) lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti.
2 ter. Ai fini del comma 2 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali) e di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/2005.
3. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, ai soggetti privati gestori delle sezioni sperimentali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 5, L. R. 15/2020
2Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 13, L. R. 7/2024
CAPO VI
 PIANO REGIONALE SCUOLA DIGITALE
Art. 39
 (Programma regionale per la scuola digitale)
1. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 1 commi 56, 57 e 58, della legge 107/2015 , concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze e di nuovi ambienti di apprendimento, nel rispetto di:
a) pari opportunità di accesso e di frequenza, con particolare attenzione alle aree del territorio regionale più svantaggiate dal punto di vista infrastrutturale;
b) salute psico-fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti, con specifica attenzione per coloro che vivono in condizioni di disagio e disabilità e per le relative famiglie, nonché del personale docente;
c) modalità avanzate di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle peculiarità dei soggetti interessati.
2. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, il Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale, avente a oggetto:
a) interventi relativi alla connettività e ai relativi servizi di rete regionali adeguati alle diverse tipologie di scuola;
b) interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale presso le istituzioni scolastiche regionali;
c) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche per la digitalizzazione e la didattica a distanza;
c bis) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;
d) interventi relativi alla formazione degli operatori presso le scuole regionali a sostegno del ruolo attivo degli insegnanti e degli studenti nei processi di apprendimento e di costruzione delle conoscenze digitali nella didattica;
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
2 bis. Per le attività di cui al comma 2, lettera c) e c bis), l'Amministrazione regionale può avvalersi del supporto della società in house Insiel S.p.a. di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
2 ter. Per motivate esigenze, la durata del Programma di cui al comma 2 può essere prorogata per un periodo non superiore a due anni con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Comma 2 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
10Comma 2 ter aggiunto da art. 143, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 40
 (Accordi e Protocolli di intesa)
1. Al fine di giungere alla definizione del Programma di cui all'articolo 39, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole o in reti, le Università regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le società partecipate della Regione, e altri enti pubblici e istituzioni private aventi competenze in materia di scuola digitale. Gli schemi di accordo o protocollo di intesa sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
2. Al fine di coordinare gli interventi regionali compresi nel Programma di cui all'articolo 39, comma 2, con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, con altri enti pubblici e con le società partecipate della Regione. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
Art. 40.1
 (Modalità di attuazione degli interventi)
1. L'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39, comma 2, avviene:
a) nell'ambito dei progetti inseriti nell'Agenda digitale della Regione per lo sviluppo della banda larga e ultra larga per gli interventi di cui alla lettera a);
b) mediante convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e l'istituzione scolastica individuata dall'Ufficio scolastico regionale per gli interventi di cui alle lettere b) e d);
c) mediante l'emanazione di appositi bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, per gli interventi di cui alla lettera c);
d) mediante stanziamento annuale stabilito con legge finanziaria regionale per gli interventi di cui alla lettera c bis).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO VI bis
 INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE SU TEMATICHE DI RILEVANTE INTERESSE IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO
Art. 40 bis
 (Convenzioni)
1. Al fine di giungere alla realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo con particolare riferimento ai percorsi di scoperta imprenditoriale e del territorio, all'insegnamento delle lingue e alla eventuale sperimentazione di modelli di insegnamento plurilinguistici, individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con le scuole del sistema scolastico regionale in rete, anche in collaborazione con ARDIS, le Università regionali e con gli altri enti pubblici aventi comprovate competenze nelle aree tematiche oggetto della convenzione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 unitamente alle proposte progettuali. Gli schemi di convenzione contengono i termini di realizzazione degli interventi e l'individuazione delle risorse disponibili.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 3/2019
2Comma 1 sostituito da art. 8, comma 9, L. R. 13/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 40 ter
 (Convenzioni con le fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro)
1. Al fine di potenziare l'offerta formativa delle scuole del sistema scolastico regionale e di favorire la realizzazione di interventi su tematiche di interesse in ambito scolastico ed educativo mediante un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e private, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le fondazioni bancarie regionali e con altri soggetti del territorio pubblici o privati senza scopo di lucro.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 contenenti l'indicazione degli ambiti tematici e delle tipologie di interventi delle scuole singole o in rete da sostenere in maniera complementare e coordinata da parte dei sottoscrittori.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO VII
 SERVIZI INTEGRATIVI EXTRASCOLASTICI
Art. 41
 (Servizi integrativi extrascolastici)
1. Al fine di assicurare agli alunni e agli studenti la realizzazione di interventi per la socializzazione e per lo sviluppo delle competenze, nonché per contrastare i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento di alcune aree del territorio regionale, la Regione sostiene l'attivazione di servizi integrativi extrascolastici nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado situate in comuni rientranti nelle quattro Aree interne del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019
7Parole aggiunte al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.
Art. 42
 (Beneficiari)
1. Sono beneficiari dei contributi i Comuni di cui all'articolo 41 nel cui territorio hanno sede scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che attivano servizi integrativi extrascolastici
2. I contributi sono destinati alla copertura delle spese relative ai servizi di assistenza da parte di personale adeguato, attività di potenziamento e recupero scolastico, laboratori di rinforzo delle competenze linguistiche, digitali e trasversali, iniziative di socializzazione ad alto valore educativo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.
Art. 43
 (Ammontare del contributo)
1. Il riparto dei contributi è effettuato con riferimento al numero di Comuni beneficiari e al numero di alunni iscritti all'istituzione scolastica nell'anno scolastico in cui viene presentata la domanda.
2. La percentuale di risorse ripartita in misura uguale per tutti i Comuni beneficiari e quella ripartita in base al numero degli studenti iscritti sono determinate con l'avviso di cui all'articolo 44.
3. Il contributo non è cumulabile con altri fondi regionali, nazionali o comunitari concessi per le medesime finalità.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.
Art. 44
 (Presentazione delle domande)
1. Le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, le percentuali di cui all'articolo 43, comma 2, nonché i termini e le modalità di rendicontazione sono definiti da apposito avviso adottato dalla struttura competente in materia di istruzione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.
Art. 45
 (Concessione dei contributi)
1. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 7/2024 , a seguito della sostituzione del Capo VII del Titolo III.
TITOLO IV
 TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA
CAPO I
 INIZIATIVE PER GLI ALUNNI
Art. 46
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione sostiene interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria lingua madre agli appartenenti alla minoranza slovena mediante la concessione di contributi fino all'intera copertura della spesa ammissibile, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, con lingua di insegnamento slovena, delle associazioni e dei comitati dei genitori, operanti presso le istituzioni medesime, e di altri soggetti pubblici e privati, per sostenere la realizzazione di iniziative rivolte agli alunni e agli studenti riguardanti la lingua e la cultura della minoranza.
1 bis. Le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, le modalità per la loro concessione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione sono definiti da apposito avviso, adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 3/2019
2Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 47
 (Interventi ammissibili)
1. Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli alunni o studenti iscritti nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, con riserva a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche di una quota pari al 70 per cento delle risorse complessivamente disponibili.
2. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, purché direttamente riferibili alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 46:
a) consulenze e collaborazioni del personale esterno;
b) affitto di locali; noleggio di mezzi di trasporto, strumenti, attrezzature e materiali;
c) acquisto di pubblicazioni e materiale didattico, anche in formato digitale, destinato alla fruizione collettiva; acquisto di materiale di facile consumo;
d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 48
 (Presentazione della domanda ed erogazione dei contributi)
1. I soggetti di cui all'articolo 46 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'articolo 47.
3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede alla concessione e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole soppresse al comma 3 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), numero 1), L. R. 13/2023
5Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 11, lettera b), numero 2), L. R. 13/2023
CAPO II
 CONTRIBUTI AGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 49
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena per le attività degli organi collegiali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti nell'ambito delle scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, per le spese che gli stessi sostengono, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per modulistica in lingua slovena, programmi informatici, traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati.
2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui al comma 1 alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole che operano prevalentemente in lingua slovena.
Art. 50
 (Criteri di riparto)
1. Il riparto dei contributi è determinato nelle seguenti modalità:
a) una quota pari al 74 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle istituzioni scolastiche presso cui operano gli organi collegiali; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato, per ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli alunni iscritti e frequentanti l'anno scolastico cui si riferisce il contributo stesso;
b) una quota pari al 6 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente degli istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato in misura uguale per ciascuno dei richiedenti;
c) una quota pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore dell'Ufficio scolastico regionale
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera b), non presentino domanda, la quota loro spettante è attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, lettera a).
3. I contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi nel limite massimo del 90 per cento del relativo preventivo di spesa; i contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere concessi nel limite massimo del 70 per cento del relativo preventivo di spesa; il contributo di cui al comma 1, lettera c), può essere concesso fino al 100 per cento del relativo preventivo di spesa.
Art. 51
 (Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi)
1. I destinatari presentano alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 marzo di ogni anno, la domanda di contributo con allegato il preventivo delle spese previste per le finalità di cui al presente capo.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Regione procede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'articolo 50.
3. I contributi possono essere liquidati in un'unica soluzione all'atto della concessione.
4. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede all'impegno e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di rendicontazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 36, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
TITOLO IV BIS
  PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
CAPO I
  Programmazione e partecipazione
Art. 52 bis
 (Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia)
1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e nel rispetto del principio di armonizzazione delle competenze regionali di programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica con le competenze statali sulla determinazione delle dotazioni organiche complessive, la Regione, sulla base delle linee d'indirizzo approvate con deliberazione della Giunta regionale, adotta con le medesime modalità entro il 31 dicembre di ogni anno il Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia a valere per l'anno scolastico successivo. L'Amministrazione regionale può adottare, ove ricorrano le condizioni, un Piano riferito a più anni scolastici.
2. Le tematiche rientranti nel Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa tengono conto e sono coordinate con i settori di competenza della Regione in materia di edilizia scolastica, di trasporto pubblico locale, di salute, di politiche sociali e disabilità, di famiglia, di sistemi informativi e di funzione pubblica e considerano una dimensione temporale di medio-lungo periodo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019
Art. 52 ter
 (Tavolo di coordinamento)
1. Al fine di coordinare le azioni di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa con le altre azioni regionali in materia di istruzione, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione. A tale tavolo partecipano gli Assessori regionali competenti in materia di formazione, di famiglia, di infrastrutture ed edilizia scolastica, di trasporto pubblico locale, di autonomie locali, di salute e politiche sociali e di sistemi informativi.
2. Il tavolo viene convocato dall'Assessore competente in materia di istruzione. Alle riunioni del tavolo di coordinamento partecipa l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e i rappresentanti degli ambiti scolastici. Possono partecipare altresì, su invito del Presidente, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 52 quater
 (Reti territoriali per l'istruzione)
1. Al fine di coordinare l'azione regionale di programmazione di cui all'articolo 52 bis con le esigenze espresse dal territorio, la Regione coinvolge i soggetti interessati, quali le Amministrazioni locali, gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e le sue articolazioni territoriali, le Organizzazioni sindacali, le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e le Consulte degli Studenti.
2. La Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti per l'istruzione tra soggetti di cui al comma 1, in raccordo con le Reti regionali dell'apprendimento permanente di cui al capo I del titolo II della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), per valorizzare le specificità territoriali, promuovere delle azioni congiunte, elaborare delle proposte alla Regione su tematiche afferenti la programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, anche su base pluriennale, favorire la graduale attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni anche attraverso la realizzazione dei Poli per l'infanzia di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107).
3. Nel promuovere la costituzione delle reti di cui al comma 2 la Regione tiene conto dei vincoli che pesano su tale processo, legati al contenimento della spesa pubblica e che limitano la disponibilità della dotazione organica, e delle specificità presenti nel sistema scolastico regionale, quali il forte decremento demografico, la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio, il costante incremento degli iscritti di cittadinanza straniera, l'aumento della domanda di scuola dell'infanzia e di tempo scuola, gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono scolastico, l'evoluzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento delle reti regionali e di collaborazione tra le parti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 22/2021
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 22/2021
TITOLO V
 NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
CAPO I
 NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 53
 (Interventi a favore degli istituti scolastici in reggenza)
1. In considerazione dell'urgenza di garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre in favore degli istituti scolastici interventi allo scopo di addivenire a una temporanea soluzione, con riferimento alla grave carenza negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi rispetto ai posti disponibili.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a finanziare attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi riferite all'anno scolastico 2018-2019 e all'anno scolastico 2019-2020.
3. Le domande di ammissione ai contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono presentate da parte degli istituti scolastici in reggenza e degli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi del Friuli Venezia Giulia alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il termine stabilito dal decreto che approva la modulistica per la presentazione delle domande per l'anno scolastico 2018-2019, ed entro il 31 gennaio 2020, per l'anno scolastico 2019-2020, corredate di una descrizione delle attività, limitatamente a quelle di supporto amministrativo e organizzativo, che intendono porre in essere per le finalità indicate al comma 1.
4. Le risorse per gli interventi di cui al comma 1 sono concesse agli istituti scolastici in reggenza e agli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi del Friuli Venezia Giulia in misura proporzionale alla complessità dell'istituto calcolata per il 50 per cento dal numero degli alunni iscritti e per il 50 per cento dal numero di punti di erogazione del servizio. Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 20/2018
2Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 20/2018
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
4Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
5Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 35, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 3/2019
7Parole aggiunte al comma 4 da art. 35, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 3/2019
Art. 54
 (Norme transitorie)
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
Art. 55
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4.800.000 euro suddivisa in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 8.200.000 euro, suddivisi in ragione di 4.100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
7. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro suddivisa in ragione di 2.450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
8. Per le finalità previste dall'articolo 20 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 5.300.000 euro suddivisi in ragione di 2.650.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
10. Per le finalità previste dagli articoli 23 e 24 è autorizzata la spesa complessiva di 7.200.000 euro suddivisa in ragione di 3.600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede con le entrate, di pari importo, previste dall'articolo 24 accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50200 (Riscossione di crediti a breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.
12. Per le finalità previste dall'articolo 26 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
13. Per le finalità previste dall'articolo 28 è autorizzata la spesa complessiva di 32.000 euro suddivisa in ragione di 16.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 632.000 euro suddivisi in ragione di 316.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
15. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
16. Agli oneri derivanti dal comma 15 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
17. Per le finalità previste dall'articolo 31 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
18. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
19. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
20. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1 e comma 4, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 34, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
21. Per le finalità previste dall'articolo 36, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.560.000 euro suddivisa in ragione di 780.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
22. Per le finalità previste dall'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
23. Per le finalità previste dall'articolo 38, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 1.570.000 euro suddivisa in ragione di 580.000 euro per l'anno 2019 e di 990.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
24. Agli oneri derivanti dai commi da 19 a 23 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 7.510.000 euro, suddivisi in ragione di 3.550.000 euro per l'anno 2019 e di 3.960.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
25. Per le finalità previste dall'articolo 39, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
26. All'onere complessivo di 300.000 euro derivanti dal comma 25 si provvede come di seguito indicato:
a) mediante storno di complessivi 235.000 euro suddivisi in ragione di 120.000 euro per l'anno 2019 e 115.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
b) mediante storno di complessivi 65.000 euro suddivisi in ragione di 30.000 euro per l'anno 2019 e 35.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
27. Per le finalità previste dall'articolo 40 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
28. All'onere derivante dal comma 27 si provvede mediante storno di pari importo, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
29. Per le finalità previste dall'articolo 41, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 515.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2019 e 315.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
30. Agli oneri derivanti dal comma 29, si provvede come segue:
a) per 200.000 per l'anno 2019 e 215.000 euro per l'anno 2020 mediante storno a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
b) per 100.000 per l'anno 2020 mediante storno a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
31. Per le finalità previste dall'articolo 46, in combinato disposto con l'articolo 47, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro suddivisa in ragione di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
32. Agli oneri derivanti dal comma 31 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 110.000 euro suddivisi in ragione di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
33. Per le finalità previste dall'articolo 49 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
34. Agli oneri derivanti dal comma 33 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 50.000 euro suddivisi in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
35. Per le finalità previste dall'articolo 53 è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per l'anno 2019 e di 180.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
36. Agli oneri derivanti dal comma 35 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
Art 56
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);
b) gli articoli da 1 a 8 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione);
c) la legge regionale 1 dicembre 1986, n. 52 (Interventi straordinari in materia di diritto allo studio per gli anni scolastici 1982-83, 1983-84 e 1984-85);
d) l'articolo 7, commi da 1 a 9, commi da 13 a 15, commi da 18 a 21 e comma 11, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
e) l'articolo 7, commi da 1 a 6 e commi da 26 a 29, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);
f) l'articolo 7, commi da 11 a 15 e commi 17 e 18, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016);
g) l'articolo 5, commi da 1 a 1 bis, e commi da 2 a 6, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
h) l'articolo 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004);
i) l'articolo 5, commi 3, 4 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
j) l'articolo 7, commi da 1 a 4, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);
k) l'articolo 4, commi 3, 4, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
l) l'articolo 8, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
m) l'articolo 7, commi 9, 10 e 11, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
n) l'articolo 16, commi 47, 47 bis, 47 quinquies, 48, 48 quinquies e 50, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
o) l' articolo 2 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (Disposizioni in materia di istruzione e cultura);
p) gli articoli 40 e 41 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);
r) l'articolo 14, comma 3 e comma 4, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
s) l' articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali);
t) l'articolo 6, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 26, 27, 92 e 93, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
u) la legge regionale 12 aprile 2007, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio);
v) l'articolo 4, commi da 44 a 46 e da 49 a 52, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);
w) l'articolo 7, commi 3, 4 e commi da 8 a 11, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);
x) l'articolo 8, commi da 1 a 5 e 39, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
y) l'articolo 8, commi 9 e 10, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);
z) l'articolo 7, commi da 1 a 4, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);
aa) gli articoli 9, commi da 1 a 7 e comma 12, 11, comma 8, lettera h), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
bb) l'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 2 , l'articolo 7, comma 1, lettere a) e comma 2, e i commi da 6 a 6 ter e da 7 a 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
cc) gli articoli 313 e 314 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
dd) l'articolo 7, commi 10, 15, 49 e 65, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
ee) l'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale);
ff) gli articoli 10, 16 e 19 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);
gg) gli articoli da 1 a 3, gli articoli da 5 a 5 bis, e gli articoli da 6 a 9, della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio);
ii) l' articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Norme integrative in materia di diritto allo studio);
kk) l' articolo 63 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
ll) l' articolo 8 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale);
mm) l'articolo 6, commi da 1 a 9, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
nn) l' articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 (Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti);
oo) l' articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.);
pp) la legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);
qq) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole);
rr) gli articoli da 1 a 7, gli articoli 7 bis e 7 ter, e articoli da 8 a 10, della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
ss) la legge regionale 7 novembre 1986, n. 47 (Integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 , concernente contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
tt) la legge regionale 1 giugno 1987, n. 17 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
vv) l' articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
xx) l' articolo 53 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
yy) l' articolo 187 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
zz) gli articoli 6, comma 30, lettera f), 7, commi da 1 a 3 e da 6 a 7, 15, commi da 1 a 4 bis e commi 5 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
aaa) l' articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport);
bbb) l'articolo 7, commi 3, 4, 90 e 91, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
ccc) l' articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32 (Testo unico in materia di sport e tempo libero);
ddd) l'articolo 8, commi da 11 a 15, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
eee) l'articolo 7, commi da 8 a 13, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
fff) l'articolo 7, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
ggg) l'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);
hhh) l' articolo 6 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);
iii) l'articolo 8, commi 37 e 38, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
jjj) gli articoli da 1 a 6 bis e da 7 a 8 della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole);
kkk) l' articolo 36 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
lll) l' articolo 62 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995);
mmm) l' articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia);
nnn) la legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia);
ooo) l'articolo 8, commi da 4 a 7, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
ppp) l'articolo 8, commi 22 e 23, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).
Art. 57
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2019.