LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 05/04/2018 al 15/08/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Oggetto)
1. La presente legge, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione sociale e all'esercizio di una cittadinanza consapevole, disciplina il diritto allo studio e gli interventi nell'ambito dell'istruzione, all'interno del territorio regionale.
2. La Regione promuove la realizzazione di un sistema scolastico innovativo e in grado di generare processi attivi di apprendimento negli studenti, in grado di sviluppare e maturare competenze atte a favorire il futuro inserimento nel mondo del lavoro e l'integrazione sociale in un contesto economico globalizzato e multiculturale.
Art. 2
 (Principi e finalità generali)
1. La Regione ispira la propria azione al principio di centralità della persona e valorizza l'autonomia scolastica.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione intende perseguire in particolare le seguenti finalità:
a) rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, con particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi attraverso la gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi in relazione alla situazione reddituale dei destinatari;
b) promuovere il benessere scolastico e consentire il successo formativo di ogni studente secondo il potenziale specifico di ciascuno, prevenendo la dispersione scolastica attraverso una attività di efficace orientamento e riorientamento;
c) sostenere il potenziamento dell'offerta educativa, favorendo l'implementazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza, promuovendo la conoscenza storica, antropologica e ambientale del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo di progettualità in dimensione laboratoriale, sostenendo e promuovendo la dimensione europea e internazionale dell'istruzione;
d) arricchire il plurilinguismo attraverso la valorizzazione delle lingue comunitarie, delle nuove lingue emergenti, l'apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista e l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano;
e) promuovere la scuola digitale incrementando la dotazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale, per migliorare sia la didattica per la costruzione delle competenze, anche digitali degli studenti, sia l'efficace gestione delle istituzioni scolastiche;
f) favorire il sostegno a iniziative di integrazione e a percorsi educativi individualizzati di alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolare con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e disturbi dell'apprendimento e di alunni cui siano riconosciute plusdotazioni;
g) favorire i processi di collaborazione e integrazione tra le istituzioni scolastiche e gli attori formativi e socioeconomici del territorio, con attenzione alle situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.
3. La Regione e gli enti locali concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, mediante l'attuazione delle tipologie di intervento come disciplinate dall'articolo 3.
Art. 3
 (Tipologia degli interventi)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:
a) interventi diretti a promuovere il diritto allo studio a favore degli alunni anche per il tramite delle istituzioni scolastiche;
b) interventi a sostegno del potenziamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
c) interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, in particolare con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e con disturbi specifici di apprendimento;
d) interventi al sostegno del plurilinguismo e della tutela delle minoranze linguistiche;
e) interventi di orientamento scolastico;
f) interventi a sostegno della scuola digitale;
g) interventi a sostegno delle sezioni primavera.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 i Comuni attuano i seguenti interventi:
a) fornitura dei libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, limitatamente alla scuola primaria;
b) organizzazione delle mense scolastiche;
c) iniziative volte a favorire la frequenza della Scuola dell'infanzia;
d) contribuire all'acquisto di materiale didattico, attrezzature didattiche di uso collettivo e al trasporto degli alunni, limitatamente alla parte non coperta dalle misure regionali;
e) pagamento della retta di convitti per alunni con accertate esigenze di carattere economico;
f) servizi di pre e post accoglienza, nonché attività di doposcuola;
g) trasporto scolastico;
h) servizi di supporto organizzativo dei servizi di istruzione per gli alunni con disabilità, portatori di Bisogni Educativi Speciali e in gravi situazioni di disagio;
i) interventi a favore delle scuole non statali per promuovere il diritto allo studio e per l'integrazione dell'offerta formativa.
Art. 4
 (Sistema scolastico regionale)
1. Ai fini della presente legge per Sistema scolastico regionale si intende l'insieme delle istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
TITOLO II
 DIRITTO ALLO STUDIO
CAPO I
 LIBRI IN COMODATO
Art. 5
 (Destinatari degli interventi)
1. Nel quadro dell'azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, la Regione concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni appartenenti al Sistema scolastico regionale che provvedono alla fornitura di libri di testo o altro materiale didattico digitale in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.
Art. 6
 (Ammontare dei contributi)
1. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere alle istituzioni della scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria di secondo grado, limitatamente al primo e secondo anno della stessa, contributi annuali, in misura annualmente stabilita con deliberazione della Giunta regionale, differenziati per ogni grado di istruzione.
2. Se le risorse disponibili sono inferiori all'importo del fabbisogno complessivo determinato con l'applicazione delle misure di cui al comma 1, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie.
3. La Giunta regionale stabilisce annualmente la quota massima dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale che è assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
Art. 7
 (Domande di contributo)
1. Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede in via anticipata sulla base della domanda presentata alla struttura competente dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica statale o paritaria, accompagnata dalla deliberazione del Consiglio d'istituto o di analogo organo di amministrazione che approva il programma di adozione nella scuola del servizio di comodato gratuito dei libri di testo o di altro materiale didattico digitale, nonché dall'indicazione del numero degli alunni iscritti alle classi prima, seconda e terza per la scuola di primo grado e alle classi prima e seconda per la scuola di secondo grado con riferimento all'anno scolastico di presentazione della domanda.
Art. 8
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda di ammissione ai contributi, la documentazione da allegare alla domanda, a pena di ammissibilità, i termini e le modalità di concessione, di erogazione e di revoca dei contributi, le tipologie di spesa ammissibili, nonché i termini di rendicontazione.
CAPO II
 TRASPORTO SCOLASTICO E ACQUISTO LIBRI DI TESTO
Art. 9
 (Assegni per il trasporto scolastico e acquisto libri di testo)
1. La Regione, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo, non dati in comodato ai sensi del capo I, a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema scolastico regionale.
2. I soggetti istituzionali preposti assicurano servizi di trasporto scolastico per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche con la partecipazione economica degli utenti.
3. Gli assegni sono erogati dalla Regione, ai nuclei familiari di cui al comma 1, nella misura stabilita tenendo conto delle condizioni economiche dei nuclei stessi.
Art. 10
 (Ammontare del contributo)
1. Le domande sono presentate alla Regione.
2. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:
a) i termini e le modalità di presentazione della domanda;
b) l'importo forfettario degli assegni di studio differenziato per distanza dalla residenza dello studente; tale importo viene ridotto forfettariamente per i nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado qualora presso l'istituto frequentato sia attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito;
c) il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ai fini dell'ammissibilità al beneficio;
d) le fasce dell'lSEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 3.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
CAPO III
 ASSEGNI DI STUDIO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PARITARIE
Art. 11
 (Destinatari)
1. Agli alunni iscritti alle scuole paritarie appartenenti al sistema scolastico regionale sono concessi assegni di studio nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12.
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli alunni residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.
3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.
Art. 12
 (Ammontare dei contributi)
1. Gli assegni di studio di cui all'articolo 11 sono concessi ai soggetti tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari, in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
2. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1 si tiene conto altresì della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalità da leggi statali.
3. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:
a) il termine e le modalità di presentazione della domanda;
b) la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;
c) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;
d) le fasce dell'lSEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 1;
e) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera d).
4. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
Art. 13
 (Domande di contributo)
1. Le domande per la concessione degli assegni di studio sono presentate alla Regione. L'istruttoria delle domande per la concessione degli assegni di studio può essere affidata dalla Regione, mediante apposita convenzione, agli istituti scolastici interessati.
2. I richiedenti gli interventi di cui all'articolo 11 possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la scuola frequentata per l'incasso dell'assegno di studio eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.
CAPO IV
 ALUNNI PORTATORI DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Art. 14
 (Interventi a favore degli alunni con disabilità)
1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno ai soggetti con disabilità iscritti alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, anche mediante l'incremento della dotazione oraria per il sostegno, e in raccordo con il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ), la Regione è autorizzata a stipulare uno o più accordi con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi).
2. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano le istituzioni scolastiche interessate, le tipologie di intervento attivabili, le spese ammissibili, l'istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.
Art. 15
 (Interventi a favore degli alunni portatori di Bisogni Educativi Speciali)
1. Al fine di evitare la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni portatori di Bisogni Educativi Speciali (BES), frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di interventi educativi appositi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di rinforzo scolastico da parte di docenti con competenze specifiche. Tali iniziative sono sostenute dalla Regione attraverso una specifica voce di finanziamento all'interno degli interventi di cui al titolo III, capo II della presente legge.
CAPO V
 CONCORSO AL SERVIZIO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
Art. 16
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.
2. Sono beneficiari dei finanziamenti i Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni, Istituzioni e Cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia, concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica. I programmi di attività della scuola dell'infanzia devono far riferimento agli orientamenti educativi statali.
3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese di:
a) ammissione gratuita o semigratuita al servizio degli alunni in disagiate condizioni economiche;
b) facilitazione all'inserimento e al sostegno di bambini con disabilità, qualora non finanziate con altre leggi;
c) aggiornamento del personale educativo, anche conseguenti all'utilizzazione di organismi preposti a tale attività;
d) opere urgenti di manutenzione e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature in circostanze straordinarie;
e) spese generali di funzionamento della scuola.
4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di al cui comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.
Art. 17
 (Ammontare del contributo)
1. Il riparto dei contributi è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;
b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d). La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente alle scuole che ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.
Art. 18
 (Presentazione delle domande)
1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico in corso.
2. La presentazione delle istanze deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:
a) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettere a), b), e), devono essere corredate di una relazione dell'attività svolta che indichi il numero delle sezioni funzionanti, il numero dei minori iscritti alla data della domanda e il programma educativo;
b) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera c), devono essere corredate del programma di attività e del preventivo di spesa;
c) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera d), devono essere corredate di un preventivo sommario di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento.
Art. 19
 (Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 18.
2. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
CAPO VI
 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE NON STATALI
Art. 20
 (Destinatari e oggetto dell'intervento)
1. Al fine di agevolare le attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole non statali da Associazioni che le affiliano, la Regione è autorizzata a concedere alle Associazioni medesime contributi per spese organizzative, di gestione e di supporto alla formazione relativamente alla parte non coperta da assegnazioni statali e con l'esclusione delle spese relative all'acquisto di beni, strumenti e dotazioni didattiche a favore degli istituti scolastici affiliati.
2. I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le Associazioni, e nella restante misura dell'85 per cento, in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna Associazione.
Art. 21
 (Presentazione delle domande)
1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 20 sono presentate alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
a) preventivo di spesa;
b) dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.
Art. 22
 (Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 21.
2. È fatto obbligo ai beneficiari di presentare, a titolo di rendiconto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dei contributi:
a) la relazione delle attività svolte;
b) la documentazione analitica delle spese sostenute;
c) la dichiarazione degli eventuali contributi statali percepiti allo stesso titolo nell'anno precedente.
CAPO VII
 ANTICIPAZIONI DI CASSA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI
Art. 23
 (Destinatari)
1. La Regione è autorizzata a concedere agli istituti scolastici paritari della Regione appartenenti al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali.
2. Non sono concesse anticipazioni di cassa agli istituti ai quali la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall'anno scolastico in corso e non sono inoltre concesse anticipazioni di cassa agli istituti scolastici che a decorrere dall'anno scolastico in corso hanno subito la chiusura o la perdita della parità.
3. Con specifico accordo da stipularsi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia sono definite le modalità e i tempi di fornitura dei dati necessari per il riparto.
Art. 24
 (Importo)
1. Le anticipazioni di cassa di cui all'articolo 23, comma 1, sono concesse in misura non superiore all'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono.
2. Le anticipazioni sono restituite mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione e assegnato alle istituzioni scolastiche.
3. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia superiore all'anticipazione erogata, l'Amministrazione regionale provvede al pagamento del saldo nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia inferiore all'anticipazione erogata, l'istituto scolastico provvede alla restituzione del saldo nei termini e con le modalità stabiliti dal medesimo regolamento regionale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti.
5. In caso di assegnazione dei fondi statali alle scuole senza trasferimento alla Regione, le anticipazioni devono essere restituite nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. In caso di mancata restituzione entro il suddetto termine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti.
6. Alle anticipazioni di cui al comma 3 non si applica la disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 25
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 23 e 24.
CAPO VIII
 ALTRI INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 26
 (Assicurazione scolastica)
1. Al fine di garantire l'assicurazione dei bambini delle Sezioni Primavera, degli alunni delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e al trasporto, nonché l'assicurazione per la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni, la Regione interviene con il pagamento di una polizza assicurativa rivolta a tutti gli istituti del Sistema scolastico regionale e al Collegio del Mondo Unito.
Art. 27
 (Promozione dell'attività sportiva nella scuola)
1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.
2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con gli Enti del Servizio sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell' articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).
3. La Regione è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al comma 2.
Art. 28
 (Orientamento educativo)
1. La Regione promuove l'orientamento educativo attraverso le iniziative e le strutture attivate all'interno del sistema dell'orientamento, previste dagli articoli 8 e 9 dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), relativa all'apprendimento permanente.
2. Attraverso tali strutture e l'insieme dei servizi integrati svolti anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la Regione eroga pertanto attività di informazione, consulenza orientativa e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai giovani, al fine di favorire una scelta consapevole in rapporto alle capacità, competenze degli alunni stessi e alle prospettive del mondo del lavoro.
Art. 29
 (Inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati)
1. Per gli alunni presenti sul territorio regionale la Regione promuove l'inserimento presso le istituzioni scolastiche, attraverso le disposizioni appositamente contemplate dall' articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), e le risorse a tale scopo messe a disposizione nei rispettivi programmi annuali per l'immigrazione.
2. Tali misure promuovono l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica e i principi giuridici formativi della cittadinanza italiana, nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli alunni immigrati sono portatori. Si favorisce inoltre la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e vengono attivate iniziative scolastiche di carattere interculturale.
Art. 30
 (Alternanza scuola-lavoro)
1. Nel rispetto dei vincoli che le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e delle linee operative indicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in materia di alternanza scuola-lavoro e tenuto conto della particolare valenza formativa e orientativa che tale esperienza assume e delle difficoltà oggettive di individuare le strutture ospitanti, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e le diverse imprese ed enti del territorio regionale e di quello degli Stati esteri confinanti, nonché ogni altra iniziativa utile in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di individuare i soggetti ospitanti più idonei in termini di capacità strutturali e organizzative, e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici ed educativi .
Art. 31
 (Promozione delle Consulte provinciali degli studenti)
1. Considerato il ruolo di rappresentanza e di promozione dell'attività di istruzione e formazione che le Consulte provinciali degli studenti svolgono nel territorio regionale, visto il loro compito di ottimizzazione del dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, di implementazione del rapporto con gli enti locali, la Regione assicura un dialogo costante con le Consulte provinciali sulle tematiche relative al diritto allo studio ed è autorizzata a concedere un contributo annuo a favore del Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), per il sostegno delle attività istituzionali e di progettualità a favore degli studenti.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio competente in materia di politiche giovanili, corredata del preventivo di spesa.
3. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio di ogni anno.
4. Il contributo è erogato a favore dell'istituto scolastico tesoriere individuato in sede di presentazione della domanda di cui al comma 2.
Art. 32
 (Promozione della dimensione europea dell'istruzione)
1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti partecipati dalla Regione, l'Amministrazione regionale può avvalersi di istituzioni scolastiche e formative beneficiarie di contribuzione regionale, previa stipula di apposita convenzione. Sono ammesse spese direttamente sostenute dalla Regione per l'organizzazione di incontri di studio e attività di consulenza, finalizzati all'elaborazione e progettazione operativa delle iniziative da realizzare in materia di sviluppo e riqualificazione dell'offerta di servizi al sistema scolastico.
2. La Regione, anche nel quadro di specifici protocolli d'intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti, concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione. Il programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, definisce le azioni e i criteri generali di impiego delle risorse; per la sua realizzazione l'Amministrazione regionale si avvale, sulla base di una convenzione che stabilisce le specifiche modalità attuative, dell'Educandato statale Uccellis di Udine.
TITOLO III
 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
CAPO I
 OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI DIDATTICI
Art. 33
 (Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa)
1. La Regione sostiene interventi proposti da istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, e definiti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), come sostituito dell' articolo 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, anche sulla base di protocolli di intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti, il Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa contenente la programmazione degli interventi.
3. II Piano intende favorire un'offerta formativa ricca e articolata per gli studenti e, valorizzando la autonomia scolastica, definisce le tipologie di interventi, le linee di azione e le aree tematiche per lo sviluppo della integrazione, della inclusione, dell'uguaglianza, delle pari opportunità e delle competenze necessarie ad esercitare una cittadinanza attiva nel contesto locale e nel contesto europeo. Con il medesimo atto la Giunta regionale definisce anche il riparto delle risorse per le diverse tipologie di intervento.
4. Le tipologie di intervento previste nel Piano di cui al comma 2 sono:
a) interventi finalizzati a sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e l'integrazione di queste ultime con i soggetti del territorio, ivi compresi quelli riguardanti la promozione dello studio delle lingue straniere comunitarie;
b) progetti speciali;
c) interventi per l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;
d) Sezioni Primavera;
e) scuola digitale;
f) sostegno al tempo pieno e tempo prolungato delle scuole.
CAPO II
 INTERVENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art. 34
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione è autorizzata a concedere alle scuole statali e paritarie della Regione appartenente al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, contributi annuali a sostegno degli interventi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) delle istituzioni scolastiche medesime e che risultano essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33.
2. L'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa di cui al comma 1, comprende anche appositi contributi per sostenere progetti specifici degli di istituti scolastici finalizzati al potenziamento dello studio e dell'apprendimento delle lingue straniere comunitarie e alla formazione e aggiornamento dei docenti.
3. Sono esclusi dalla partecipazione i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di cui all' articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in quanto destinatari del finanziamento previsto dall' articolo 7, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).
Art. 35
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale, sono definiti i termini, gli obiettivi, le modalità di attuazione e i criteri di assegnazione dell'intervento di cui al presente capo.
CAPO III
 PROGETTI SPECIALI
Art. 36
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, la Regione è autorizzata a erogare appositi contributi per sostenere, anche sulla base di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione stessa, l'organizzazione e realizzazione di iniziative straordinarie e di progetti originali delle istituzioni scolastiche e di enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche aventi ad oggetto attività didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale e culturale e per lo sviluppo dei rapporti tra le scuole e la realtà sociale ed economica del territorio.
2. Sono destinatari dei contributi i seguenti soggetti:
a) istituzioni scolastiche, singolarmente o quali capofila di reti di istituzioni scolastiche; le reti sono composte da almeno tre istituti compreso il capofila e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 );
b) enti locali o organismi pubblici e privati senza fine di lucro, solo se in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro; il rapporto di collaborazione deve risultare da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione del progetto.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono avere la sede legale o almeno una delle sedi didattiche o delle sedi operative, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
CAPO IV
 LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE STORICHE
Art. 37
 (Interventi)
1. Gli interventi di promozione delle culture e delle lingue minoritarie, slovena, friulana e tedesca sono attuati nell'ambito del Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 34, nonché mediante il sostegno finanziario alle attività specifiche di cui al titolo IV della presente legge, di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e alla legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia).
CAPO V
 SEZIONI PRIMAVERA
Art. 38
 (Sezioni Primavera)
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali, denominate "Sezioni Primavera", disciplinate dall' articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e dai relativi accordi e intese attuative con le autorità scolastiche statali, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi.
2. Le disposizioni della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), non si applicano alle sezioni di cui al comma 1.
3. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, ai soggetti privati gestori delle sezioni sperimentali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
CAPO VI
 PIANO REGIONALE SCUOLA DIGITALE
Art. 39
 (Programma regionale per la scuola digitale)
1. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 1 commi 56, 57 e 58, della legge 107/2015 , concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle le scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze.
2. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, il Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale, avente a oggetto:
a) interventi relativi alla connettività e ai relativi servizi di rete regionali adeguati alle diverse tipologie di scuola;
b) interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale presso le istituzioni scolastiche regionali;
c) interventi a sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche previsti dall' articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia);
d) interventi relativi alla formazione degli operatori presso le scuole regionali a sostegno del ruolo attivo degli insegnanti e degli studenti nei processi di apprendimento e di costruzione delle conoscenze digitali nella didattica;
e) interventi relativi alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi nelle istituzioni scolastiche regionali;
f) iniziative attuate dalle società partecipate della Regione.
Art. 40
 (Accordi e Protocolli di intesa)
1. Al fine di giungere alla definizione del Programma di cui all'articolo 39, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole o in reti, le Università regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le società partecipate della Regione, e altri enti pubblici e istituzioni private aventi competenze in materia di scuola digitale. Gli schemi di accordo o protocollo di intesa sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
2. Al fine di coordinare gli interventi regionali compresi nel Programma di cui all'articolo 39, comma 2, con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, con altri enti pubblici e con le società partecipate della Regione. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
CAPO VII
 APERTURA POMERIDIANA DELLE SCUOLE
Art. 41
 (Tempo pieno e tempo prolungato)
1. Al fine di assicurare agli alunni e agli studenti una fruizione più ampia delle attività didattiche e un maggiore sviluppo delle competenze, la Regione, sostiene il tempo pieno e prolungato promosso dalle scuole primarie e secondarie di primo grado appartenenti al Sistema scolastico regionale, con priorità delle scuole situate in area montana.
2. Sono beneficiari dei finanziamenti i Comuni sede di istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado che realizzano tempo pieno e tempo prolungato.
3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese relative ai servizi di assistenza da parte di personale adeguato, attività di potenziamento scolastico, laboratori di rinforzo linguistico, iniziative di socializzazione ad alto valore educativo.
Art. 42
 (Tavolo regionale per il tempo pieno)
1. Per le finalità di cui all'articolo 41 è istituito il Tavolo regionale per il tempo pieno con i compiti di valorizzare il modello organizzativo del tempo pieno negli istituti comprensivi della regione, di rafforzare la rete degli istituti che lo realizzano, e di monitorare aspetti qualitativi e quantitativi della esperienza. Il Tavolo è presieduto dall'assessore competente in materia di istruzione e dai rappresentanti dei Comuni che usufruiscono dei contributi previsti dallo stesso articolo 41.
Art. 43
 (Ammontare del contributo)
1. Il riparto dei contributi viene effettuato sulla base del numero degli alunni iscritti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'intero territorio regionale che alla data di presentazione della domanda realizzano tempo pieno o prolungato.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre una riserva, non superiore al 25 per cento dello stanziamento di cui al comma 1, per ulteriori interventi nelle scuole montane. La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente ai Comuni ricadenti in area montana.
Art. 44
 (Presentazione delle domande)
1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico in corso, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa.
Art. 45
 (Concessione e rendicontazione)
1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 44.
2. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.
TITOLO IV
 TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA
CAPO I
 INIZIATIVE PER GLI ALUNNI
Art. 46
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione sostiene interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria lingua madre agli appartenenti alla minoranza slovena mediante la concessione di contributi fino all'intera copertura della spesa ammissibile, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, con lingua di insegnamento slovena, delle associazioni e dei comitati dei genitori, operanti presso le istituzioni medesime, e di altri soggetti pubblici e privati, per sostenere la realizzazione di iniziative rivolte agli alunni e agli studenti.
Art. 47
 (Interventi ammissibili)
1. Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli alunni o studenti effettivamente coinvolti nelle singole iniziative, con riserva a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche di una quota pari al 65 per cento delle risorse complessivamente disponibili.
2. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, purché direttamente riferibili alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 46:
a) consulenze e collaborazioni del personale esterno;
b) affitto di locali; noleggio di mezzi di trasporto, strumenti, attrezzature e materiali;
c) acquisto di pubblicazioni e materiale didattico, anche in formato digitale, destinato alla fruizione collettiva; acquisto di materiale di facile consumo;
d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.
Art. 48
 (Presentazione della domanda)
1. I soggetti di cui all'articolo 46 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo recante in allegato la descrizione dell'iniziativa proposta e il preventivo delle spese previste.
CAPO II
 CONTRIBUTI AGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 49
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena per le attività degli organi collegiali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti nell'ambito delle scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, per le spese che gli stessi sostengono, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per modulistica in lingua slovena, programmi informatici, traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati.
2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui al comma 1 alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole che operano prevalentemente in lingua slovena.
Art. 50
 (Criteri di riparto)
1. Il riparto dei contributi è determinato nelle seguenti modalità:
a) una quota pari al 74 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle istituzioni scolastiche presso cui operano gli organi collegiali; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato, per ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli alunni iscritti e frequentanti l'anno scolastico cui si riferisce il contributo stesso;
b) una quota pari al 6 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente degli istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato in misura uguale per ciascuno dei richiedenti;
c) una quota pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore dell'Ufficio scolastico regionale
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera b), non presentino domanda, la quota loro spettante è attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, lettera a).
3. I contributi di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi nel limite massimo del 90 per cento del relativo preventivo di spesa; i contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere concessi nel limite massimo del 70 per cento del relativo preventivo di spesa; il contributo di cui al comma 1, lettera c), può essere concesso fino al 100 per cento del relativo preventivo di spesa.
Art. 51
 (Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi)
1. I destinatari presentano alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 marzo di ogni anno, la domanda di contributo con allegato il preventivo delle spese previste per le finalità di cui al presente capo.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Regione procede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'articolo 50.
3. I contributi possono essere liquidati in un'unica soluzione all'atto della concessione.
4. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede all'impegno e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi.
Art. 52
 (Rendicontazione)
1. È fatto obbligo ai soggetti destinatari dell'intervento regionale di presentare, non oltre tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, a titolo di rendiconto, un elenco delle spese sostenute con il contributo ricevuto, integrato con una dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato erogato.
2. La mancata presentazione dei documenti suindicati comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme erogate.
TITOLO V
 NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
CAPO I
 NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 53
 (Interventi a favore degli istituti scolastici in reggenza)
1. In considerazione dell'urgenza di garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre in favore degli istituti scolastici interventi allo scopo di addivenire a una temporanea soluzione, con riferimento alla grave carenza negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia di dirigenti scolastici rispetto ai posti disponibili.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a consentire l'utilizzo di personale docente della medesima classe di concorso del docente vicario del dirigente scolastico per lo svolgimento in supplenza per l'anno scolastico 2018-2019 delle ore di didattica in classe, ovvero a finanziare attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza del dirigente scolastico riferite al medesimo anno scolastico.
3. Le domande di ammissione ai contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono presentate, da parte degli istituti scolastici in reggenza del Friuli Venezia Giulia, alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio 2019, per l'anno scolastico 2018-2019, e il 31 gennaio 2020 , per l'anno scolastico 2019-2020, corredate di una descrizione delle attività, limitatamente a quelle di supporto amministrativo e organizzativo, che intendono porre in essere per le finalità indicate al comma 1. I contributi non possono essere utilizzati per pagare ore aggiuntive al docente vicario del dirigente scolastico.
4. Le risorse per gli interventi di cui al comma 1 sono concesse agli istituti scolastici in reggenza del Friuli Venezia Giulia in misura proporzionale alla complessità dell'istituto calcolata per il 50 per cento dal numero degli alunni iscritti e per il 50 per cento dal numero di punti di erogazione del servizio.
Art. 54
 (Norme transitorie)
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
Art. 55
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4.800.000 euro suddivisa in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 8.200.000 euro, suddivisi in ragione di 4.100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
7. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro suddivisa in ragione di 2.450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
8. Per le finalità previste dall'articolo 20 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 5.300.000 euro suddivisi in ragione di 2.650.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
10. Per le finalità previste dagli articoli 23 e 24 è autorizzata la spesa complessiva di 7.200.000 euro suddivisa in ragione di 3.600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede con le entrate, di pari importo, previste dall'articolo 24 accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50200 (Riscossione di crediti a breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.
12. Per le finalità previste dall'articolo 26 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
13. Per le finalità previste dall'articolo 28 è autorizzata la spesa complessiva di 32.000 euro suddivisa in ragione di 16.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 632.000 euro suddivisi in ragione di 316.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
15. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
16. Agli oneri derivanti dal comma 15 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
17. Per le finalità previste dall'articolo 31 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
18. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
19. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
20. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1 e comma 4, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 34, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
21. Per le finalità previste dall'articolo 36, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.560.000 euro suddivisa in ragione di 780.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
22. Per le finalità previste dall'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
23. Per le finalità previste dall'articolo 38, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 1.570.000 euro suddivisa in ragione di 580.000 euro per l'anno 2019 e di 990.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
24. Agli oneri derivanti dai commi da 19 a 23 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 7.510.000 euro, suddivisi in ragione di 3.550.000 euro per l'anno 2019 e di 3.960.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
25. Per le finalità previste dall'articolo 39, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
26. All'onere complessivo di 300.000 euro derivanti dal comma 25 si provvede come di seguito indicato:
a) mediante storno di complessivi 235.000 euro suddivisi in ragione di 120.000 euro per l'anno 2019 e 115.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
b) mediante storno di complessivi 65.000 euro suddivisi in ragione di 30.000 euro per l'anno 2019 e 35.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
27. Per le finalità previste dall'articolo 40 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
28. All'onere derivante dal comma 27 si provvede mediante storno di pari importo, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
29. Per le finalità previste dall'articolo 41, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 515.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2019 e 315.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
30. Agli oneri derivanti dal comma 29, si provvede come segue:
a) per 200.000 per l'anno 2019 e 215.000 euro per l'anno 2020 mediante storno a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
b) per 100.000 per l'anno 2020 mediante storno a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
31. Per le finalità previste dall'articolo 46, in combinato disposto con l'articolo 47, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro suddivisa in ragione di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
32. Agli oneri derivanti dal comma 31 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 110.000 euro suddivisi in ragione di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
33. Per le finalità previste dall'articolo 49 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
34. Agli oneri derivanti dal comma 33 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 50.000 euro suddivisi in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
35. Per le finalità previste dall'articolo 53 è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per l'anno 2019 e di 180.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
36. Agli oneri derivanti dal comma 35 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
Art 56
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);
b) gli articoli da 1 a 8 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione);
c) la legge regionale 1 dicembre 1986, n. 52 (Interventi straordinari in materia di diritto allo studio per gli anni scolastici 1982-83, 1983-84 e 1984-85);
d) l'articolo 7, commi da 1 a 9, commi da 13 a 15, commi da 18 a 21 e comma 11, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
e) l'articolo 7, commi da 1 a 6 e commi da 26 a 29, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);
f) l'articolo 7, commi da 11 a 15 e commi 17 e 18, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016);
g) l'articolo 5, commi da 1 a 1 bis, e commi da 2 a 6, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
h) l'articolo 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004);
i) l'articolo 5, commi 3, 4 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
j) l'articolo 7, commi da 1 a 4, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);
k) l'articolo 4, commi 3, 4, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
l) l'articolo 8, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
m) l'articolo 7, commi 9, 10 e 11, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
n) l'articolo 16, commi 47, 47 bis, 47 quinquies, 48, 48 quinquies e 50, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
o) l' articolo 2 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (Disposizioni in materia di istruzione e cultura);
p) gli articoli 40 e 41 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);
r) l'articolo 14, comma 3 e comma 4, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
s) l' articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali);
t) l'articolo 6, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 26, 27, 92 e 93, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
u) la legge regionale 12 aprile 2007, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio);
v) l'articolo 4, commi da 44 a 46 e da 49 a 52, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);
w) l'articolo 7, commi 3, 4 e commi da 8 a 11, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);
x) l'articolo 8, commi da 1 a 5 e 39, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
y) l'articolo 8, commi 9 e 10, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);
z) l'articolo 7, commi da 1 a 4, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);
aa) gli articoli 9, commi da 1 a 7 e comma 12, 11, comma 8, lettera h), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
bb) l'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 2 , l'articolo 7, comma 1, lettere a) e comma 2, e i commi da 6 a 6 ter e da 7 a 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
cc) gli articoli 313 e 314 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
dd) l'articolo 7, commi 10, 15, 49 e 65, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
ee) l'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale);
ff) gli articoli 10, 16 e 19 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);
gg) gli articoli da 1 a 3, gli articoli da 5 a 5 bis, e gli articoli da 6 a 9, della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio);
ii) l' articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Norme integrative in materia di diritto allo studio);
kk) l' articolo 63 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
ll) l' articolo 8 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale);
mm) l'articolo 6, commi da 1 a 9, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
nn) l' articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 (Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti);
oo) l' articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.);
pp) la legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);
qq) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole);
rr) gli articoli da 1 a 7, gli articoli 7 bis e 7 ter, e articoli da 8 a 10, della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
ss) la legge regionale 7 novembre 1986, n. 47 (Integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 , concernente contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
tt) la legge regionale 1 giugno 1987, n. 17 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
vv) l' articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
xx) l' articolo 53 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
yy) l' articolo 187 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
zz) gli articoli 6, comma 30, lettera f), 7, commi da 1 a 3 e da 6 a 7, 15, commi da 1 a 4 bis e commi 5 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
aaa) l' articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport);
bbb) l'articolo 7, commi 3, 4, 90 e 91, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
ccc) l' articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32 (Testo unico in materia di sport e tempo libero);
ddd) l'articolo 8, commi da 11 a 15, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
eee) l'articolo 7, commi da 8 a 13, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
fff) l'articolo 7, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
ggg) l'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);
hhh) l' articolo 6 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);
iii) l'articolo 8, commi 37 e 38, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
jjj) gli articoli da 1 a 6 bis e da 7 a 8 della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole);
kkk) l' articolo 36 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
lll) l' articolo 62 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995);
mmm) l' articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia);
nnn) la legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia);
ooo) l'articolo 8, commi da 4 a 7, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
ppp) l'articolo 8, commi 22 e 23, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).
Art. 57
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2019.