<< Art. 65
(Pubblicazione degli atti)
1. Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.
2.
Il Bollettino ufficiale della Regione è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica sul sito istituzionale della Regione con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale), e ai sensi dell'
articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).
3. Gli atti pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione hanno valore legale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici.
5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Fatti salvi i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali, le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate con apposito regolamento.