Art 31
(Disposizione transitoria)
1. Se per la conclusione dei procedimenti in corso, a cui si applica la normativa vigente nella Regione Veneto ai sensi della presente legge, è necessario acquisire pareri, concerti, nulla osta o atti comunque denominati, i medesimi sono emanati dagli organi competenti in materia nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, individuati, se necessario, con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 32
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1.595.605,47 euro per il triennio 2018-2020, suddivisi in 532.833,41 euro per l'anno 2018, 532.109,72 euro per l'anno 2019 e in 530.662,34 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Per la finalità prevista dall'articolo 8, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 266.000 euro per il triennio 2018-2020 di cui 50.000 euro per l'anno 2018, 112.000 euro per l'anno 2019 e 104.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3.
All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 mediante riduzione:
4.
All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, mediante riduzione dello stanziamento di cui all'
articolo 10, comma 96, della legge regionale 45/2017
per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2018, 112.000 euro per l'anno 2019 e 104.000 euro per l'anno 2020.
5.
Alle finalità di cui all'
articolo 59 bis della legge regionale 28/2007
, come inserito dall'articolo 29, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 7 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6. Alle finalità di cui all'articolo 26 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
7. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di 255.000 euro per il triennio 2018-2020, suddivisi in 85.000 euro per l'anno 2018, 85.000 euro per l'anno 2019 e 85.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018/2020.
8. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
9. Per la finalità previste dall'articolo 21, comma 1, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
10. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9 si provvede mediante rimodulazione, per pari importo, delle risorse già allocate alla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
11. Alle finalità di cui all'articolo 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
13.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.