Art. 1
(Integrazione del Reddito di Inclusione)
1.
Per le finalità di cui all'
articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15
(Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), la Regione può integrare il Reddito di Inclusione (ReI) di cui alla
legge 15 marzo 2017, n. 33
(Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), al fine di ampliare la platea dei beneficiari residenti nel proprio territorio e può incrementare a favore dei beneficiari del ReI residenti nel proprio territorio l'ammontare del beneficio economico del ReI, secondo quanto previsto dall'
articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
(Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).
2.
In sede di prima applicazione di quanto previsto al comma 1, al fine di garantire sin dall'avvio del ReI il coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito, a decorrere dall'1 gennaio 2018 ai nuclei familiari beneficiari del ReI il cui componente richiedente è in possesso del requisito di residenza in regione di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2015
, sono corrisposte integrazioni economiche, non soggette a riduzione ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 147/2017
, di valore mensile pari a:
a) 185 euro in assenza di componenti di età minore di anni 18;
b) 235 euro in presenza di un componente di età minore di anni 18;
c) 285 euro in presenza di due e più componenti di età minore di anni 18.
2 bis. L'importo del beneficio economico del Reddito di Inclusione sommato alle integrazioni regionali di cui al comma 2 non può eccedere 750 euro mensili. Gli importi delle integrazioni regionali sono conseguentemente ridotti per rispettare il limite massimo mensile.
3. Qualora il requisito di residenza in regione maturi in corso di erogazione del beneficio economico del ReI, le integrazioni regionali sono riconosciute a decorrere dal mese successivo alla data di maturazione.
4. I valori mensili delle integrazioni regionali di cui al comma 2 e l'importo massimo complessivo di cui al comma 2 bis possono essere aggiornati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15/2015.
5.
Le modalità per l'attuazione delle integrazioni regionali di cui al comma 2 sono concordate con le amministrazioni statali competenti, anche mediante modifica e integrazione dei protocolli d'intesa e degli atti di accordo già in essere finalizzati al coordinamento e all'integrazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui alla
legge regionale 15/2015
con il Sostegno per l'Inclusione Attiva di cui alla
legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Legge di stabilità 2016).
6.
Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 la Regione integra con risorse proprie il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'
articolo 1, comma 386, della legge 208/2015
e altri specifici fondi destinati a tali scopi.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 15, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 15, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 17, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 2
(Modalità di coordinamento della Misura attiva di sostegno al reddito con il Reddito di Inclusione)
1.
Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso al ReI l'intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 15/2015
consiste nelle integrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 2.
2.
Al fine di rendere omogenea la durata della Misura attiva di sostegno al reddito con la durata del ReI prevista per il primo anno di applicazione, le previsioni di cui all'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 15/2015
sono derogate come segue:
a)la durata delle prime concessioni e dei rinnovi dell'intervento monetario di integrazione al reddito riconosciuti prima dell'1 novembre 2017 è di diciotto mesi. È in ogni caso estesa a diciotto mesi la durata dei rinnovi degli interventi monetari di integrazione al reddito concessi per la prima volta in data anteriore all'1 novembre 2017, fermo restando che il periodo complessivo di fruizione non può eccedere trenta mesi;
b)la durata delle prime concessioni dell'intervento monetario di integrazione al reddito riconosciute a seguito di domanda presentata a partire dall'1 novembre 2017 è di diciotto mesi.
3.
In caso di perdita del beneficio economico del ReI e delle relative integrazioni regionali a seguito di mancato mantenimento dei requisiti, può essere richiesto l'intervento monetario di integrazione al reddito previsto per i nuclei familiari non beneficiari di ReI la cui durata è ridotta del numero di mesi di fruizione delle integrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando che il periodo complessivo di fruizione dei benefici regionali non può eccedere trenta mesi.
4.
La durata dei patti di inclusione è corrispondentemente adeguata in relazione alla durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito come stabilita ai sensi del comma 2.
5.
Al fine di coordinare e rendere uniformi le procedure di presa in carico dei beneficiari di ReI e di Misura attiva di sostegno al reddito e per assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, ai nuclei familiari beneficiari di Misura si applicano anche le procedure di valutazione del nucleo familiare e di definizione del progetto personalizzato previste nell'ambito del ReI dal
decreto legislativo 147/2017
.
Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.