LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
340.02 - Tempo libero

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Nel Bollettino ufficiale dell'11/09/2017 n. 41, la data <<11 settembre 2017>>, deve correttamente leggersi <<11 ottobre 2017>>, come da Errata corrige pubblicata nel B.U.R. 18/10/2017 n. 42.
Art. 1
 (Finalità e obiettivi)
1. La Regione riconosce il valore della cultura ludica e promuove il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa per tutti i cittadini, senza discriminazioni di età, genere, religione, lingua, provenienza e condizione economica e sociale, al fine della formazione e della integrazione sociale delle persone, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e della tutela della salute.
Art. 2
 (Interventi ammissibili a finanziamento)
1. Ai fini della presente legge si intende per gioco un'attività libera e spontanea, dotata di regole, circoscritta entro limiti di spazio e di tempo, finalizzata allo sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali e intellettive delle persone. L'attività ludico-motoria-ricreativa è finalizzata a garantire il diritto al gioco e al movimento ai cittadini di tutte le età, di diverse abilità e di varie categorie sociali.
2. Ai fini della presente legge sono ammissibili a finanziamento regionale gli interventi e le iniziative che intendono promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa, secondo la definizione di cui al comma 1, sulla base di priorità ed eventuali criteri di preferenza definiti dal Tavolo ludico regionale di cui all'articolo 3.
Art. 3
 (Tavolo ludico regionale)
1. Presso la Direzione regionale competente in materia è istituito il Tavolo ludico regionale, di seguito denominato Tavolo, che svolge le seguenti funzioni:
a) elabora e formula alla Giunta regionale la proposta delle priorità e degli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando di cui all'articolo 5;
b) redige annualmente una relazione sull'attuazione della presente legge e sugli interventi previsti dal bando di cui all'articolo 5.
2. Il Tavolo è composto da:
a) quattro rappresentanti degli enti locali indicati dal Consiglio delle Autonomie locali;
b) un esperto indicato dall'Università degli Studi di Udine, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attività oggetto della presente legge;
c) un esperto indicato dall'Università degli Studi di Trieste, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attività oggetto della presente legge;
d) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato.
3. Il Tavolo è costituito con decreto del Direttore centrale competente e resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, sino alla nomina del nuovo Tavolo. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore regionale competente in materia.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 125, L. R. 45/2017
Art. 4
 (Soggetti beneficiari)
1. Possono presentare domanda di finanziamento per gli interventi previsti dalla presente legge i Comuni in forma singola o associata e le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e successive modifiche e integrazioni.
2. Le attività e le iniziative proposte dai soggetti di cui al comma 1 possono essere attuate in convenzione e collaborazione con altri soggetti pubblici o privati non aventi finalità di lucro e con le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio regionale.
Art. 5
 (Bando)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti individuati dall'articolo 4, a copertura delle spese organizzative direttamente imputabili agli interventi e alle iniziative volte a promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa nel territorio di riferimento.
2. Con bando regionale, da approvare con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, sono individuati:
a) la tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, in relazione alla definizione delle priorità ed eventuali criteri di preferenza proposti dal Tavolo ludico regionale nonché gli importi del contributo regionale per classe demografica di appartenenza ai sensi del comma 3;
b) le spese ammissibili, nonché le modalità e i termini di concessione dei contributi finanziari ai soggetti beneficiari.
(1)
3. L'entità del contributo regionale, a copertura integrale delle spese complessivamente ammissibili, è determinata in relazione alle seguenti classi demografiche, con riferimento alla popolazione di ciascun soggetto proponente, dichiarata al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda:
a) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
b) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione compresa tra 20.000 abitanti e 50.000 abitanti;
c) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione compresa tra 50.001 abitanti e 80.000 abitanti;
d) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione tra 80.001 e 150.000 abitanti;
e) soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione oltre i 150.000 abitanti.
(2)
4. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni mentre l'Unione territoriale intercomunale presenta un'unica domanda per tutti i Comuni aderenti alla stessa.
5. Qualora le risorse stanziate a bilancio per il finanziamento delle iniziative non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le istanze presentate, l'entità dei contributi concessi verrà ridotta in misura proporzionale.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 124, lettera a), L. R. 45/2017
2Comma 3 sostituito da art. 7, comma 124, lettera b), L. R. 45/2017
Art. 6
 (Giornata mondiale del gioco)
1. La Regione riconosce e celebra il 28 maggio quale Giornata Mondiale del Gioco promossa dall'Associazione Internazionale delle Ludoteche (ITLA - International Toy Library Association).
Art. 7
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla formazione e allo sviluppo delle relazioni sociali, miglioramento dello stile di vita e tutela della salute.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Tavolo ludico regionale e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro generale della diffusione della cultura ludica sul territorio regionale e delle politiche di promozione del gioco attuate dalla Giunta regionale;
b) una descrizione degli interventi attuati in regione attraverso il coordinamento degli enti locali e delle associazioni ludiche coinvolte, anche con riguardo all'organizzazione della Giornata Mondiale del Gioco;
c) la tipologia delle iniziative, il numero degli interventi ammessi a finanziamento e l'entità dei contributi erogati dalla Regione per promuovere il diritto al gioco di cittadinanza nel territorio.
3. In sede di prima applicazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che dà conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali criticità emerse.
4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.
Art. 8
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di 480.000 euro suddivisa in ragione di 240.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali politi-che sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 9
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2018.