2.
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) promuove le produzioni di qualità;
b) qualifica e incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni, sia sotto il profilo delle materie prime impiegate, sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;
c) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani;
e) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera;
f) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;
g) favorisce la corretta informazione al consumatore;
h) istituisce il Registro dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia;
i) attua i necessari controlli per garantire l'applicazione e il rispetto della presente legge al fine di tutelare il prodotto, i produttori e i consumatori.
3.
Le finalità previste dal comma 2, lettera e), sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'
articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2
(Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).