Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce, nell'ambito della promozione delle attività produttive nonché della tutela della qualità del patrimonio alimentare, l'attività di identificazione e di tutela della produzione birraia artigianale del Friuli Venezia Giulia attraverso la codificazione delle metodologie classiche di trasformazione, la valorizzazione delle materie prime e la professionalità degli operatori.
Art. 2
(Finalità e obiettivi)
1. La Regione promuove e tutela la produzione di birra artigianale caratterizzata da elevati requisiti di tipicità delle materie prime impiegate e da tecniche di lavorazione che ne fanno derivare un prodotto di elevata qualità organolettica.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) promuove le produzioni di qualità;
b) qualifica e incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni, sia sotto il profilo delle materie prime impiegate, sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;
c) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani;
e) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera;
f) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;
g) favorisce la corretta informazione al consumatore;
h) istituisce il Registro dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia;
i) attua i necessari controlli per garantire l'applicazione e il rispetto della presente legge al fine di tutelare il prodotto, i produttori e i consumatori.
3.
Le finalità previste dal comma 2, lettera e), sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'
articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2
(Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).
Art. 3
(Definizioni)
1.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende:
a)
per "birra artigianale del Friuli Venezia Giulia", secondo la definizione di "birra artigianale" cui all'
articolo 2, comma 4 bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354
(Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), e successive modifiche e integrazioni: un prodotto il cui ciclo produttivo, fatta eccezione per il processo di maltazione e la produzione del luppolo, viene svolto interamente all'interno della Regione del Friuli Venezia Giulia;
b)
per "birrificio artigianale indipendente del Friuli Venezia Giulia", secondo la definizione di "birrificio artigianale indipendente" di cui all'
articolo 2, comma 4 bis, della legge 1354/1962
e successive modifiche e integrazioni: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per la maltazione, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
c) per "controllo": attività svolta a verificare la corrispondenza della birra artigianale del Friuli Venezia Giulia alle modalità di produzione stabilite dalla presente norma, alla corrispondenza con le informazioni fornite dall'etichettatura, alla natura del prodotto, alla composizione, alla provenienza; inoltre il controllo verrà effettuato sulla birra artigianale nei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia anche in relazione all'utilizzo del marchio di cui all'articolo 8;
d) per "origine": la possibilità di determinare la provenienza di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte della birra artigianale del Friuli Venezia Giulia verificando tutte le fasi della sua produzione, trasformazione e distribuzione;
e) per "filiera": l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un dato prodotto, dalla produzione, alla trasformazione, dalla commercializzazione alla distribuzione.
Art. 4
(Metodi e tecnologie)
1. La Giunta regionale prevede, a favore dei consumatori, le opportune forme di pubblicizzazione dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o innovative.
2.
Le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), e dal comma 1 sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'
articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11
(Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).
Art. 5
(Formazione professionale)
1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore, secondo le modalità organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6, anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati.
2.
Le finalità indicate all'articolo 2, comma 2, lettera c), e al comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'
articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76
(Ordinamento della formazione professionale).
Art. 6
(Regolamento)
1.
Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e d), entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sentito l'Assessore competente in materia di agricoltura, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta un regolamento che, in particolare, individua:
a) le modalità di iscrizione dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia al Registro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), e le modalità di tenuta del medesimo;
b) le disposizioni attuative inerenti i progetti di qualità del prodotto e gli interventi per le patologie alimentari di cui all'articolo 7.
Art. 7
(Progetti di qualità e progetti per interventi per le patologie alimentari)
1. Fatti comunque salvi i regimi di aiuto disposti dalle singole norme di settore, con il regolamento di cui all'articolo 6, sono stabiliti inoltre i termini e le modalità per la concessione di incentivi, i criteri di premialità, anche legati al territorio montano nonché all'iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), per la realizzazione di progetti presentati per la qualità del prodotto a garanzia e tutela del consumatore finale e di progetti delle imprese del settore che, esplicando una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, realizzino ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate e processi produttivi finalizzati a fronteggiare tali patologie.
Art. 8
(Certificazione di qualità per la birra artigianale)
1.
Al fine di valorizzare la produzione di birra artigianale l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA può concedere l'uso del marchio regionale Agricoltura Qualità Ambiente (AQUA), di seguito marchio AQUA, istituito dalla
legge regionale 13 agosto 2002, n. 21
(Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), e registrato in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea sui marchi collettivi di qualità.
2.
Le modalità di gestione e di concessione dell'utilizzo del marchio AQUA sono stabilite dal regolamento d'uso del marchio collettivo previsto dagli articoli 11 e 157 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprietà industriale), e dall'
articolo 67 del regolamento (CE) n. 207/2009
del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. Il disciplinare tecnico di produzione è adottato in conformità al regolamento d'uso del marchio collettivo.
3.
Le finalità previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale nell'ambito delle funzioni attribuite all'ERSA dall'
articolo 2 della legge regionale 21/2002
.
Art. 9
(Promozione)
1. La Regione attraverso l'ERSA, e coinvolgendo i soggetti che si avvalgono del marchio di cui all'articolo 8, promuove la diffusione e la valorizzazione della cultura brassicola friulana con adeguate forme di divulgazione, anche attuando iniziative di partecipazione alle fiere.
Art. 10
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 11
(Norme finanziarie)
1.
Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e d), e dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro, come di seguito indicato:
a) relativamente agli interventi di parte corrente 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) relativamente agli interventi di parte capitale 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo complessivo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.