1.
Il Piano triennale di eradicazione della nutria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), contiene:
a) l'analisi di massima della popolazione di nutria sul territorio regionale e i suoi impatti, in particolare, sulle difese idrauliche e sull'agricoltura;
b) le modalità e le metodologie per gli interventi di contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria;
c) le modalità di coinvolgimento dei Comuni, degli Enti gestori delle aree protette, dei Consorzi di bonifica e delle realtà associative organizzate;
d) i criteri per l'impiego, il coordinamento, e per l'eventuale formazione, selezione e autorizzazione dei soggetti preposti all'attuazione del Piano;
e)
le modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse in conformità al
regolamento (CE) n. 1069/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il
regolamento (CE) n. 1774/2002
(Regolamento sui sottoprodotti di origine animale), da attuare avvalendosi anche dell'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) e delle Aziende per l'assistenza sanitaria;