Art. 2
(Conferimento a Friuli Venezia Giulia Strade SpA)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, esercita le funzioni in materia di viabilità provinciale e, in particolare, quelle di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza, trasferite alla Regione ai sensi dell'
articolo 32 della legge regionale 26/2014
, tramite la Società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA, di seguito denominata Società, cui conferisce le attività connesse.
2. Le modalità di svolgimento delle attività conferite alla Società ai sensi del comma 1 sono disciplinate mediante convenzione tra la Regione e la Società stessa.
3.
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 e delle restanti funzioni in materia di viabilità provinciale trasferite alla Regione, trova applicazione, per quanto non previsto dalla presente legge, il
Titolo IV della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23
(Attuazione del
decreto legislativo 111/2004
in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità); in tal senso, dall'1 gennaio 2018, la viabilità provinciale si intende ricompresa nell'ambito della viabilità regionale.
Art. 3
(Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi)
1.
I beni patrimoniali, già delle Province e trasferiti alla Regione ai sensi dell'
articolo 35 della legge regionale 26/2014
, possono essere trasferiti in proprietà alla Società per lo svolgimento delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della Società medesima.
3.
Le risorse finanziarie e i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti la viabilità provinciale trasferiti alla Regione ai sensi degli articoli 35 e 61 della
legge regionale 26/2014
, nonché quelli maturati e non esauriti nel periodo tra l'1 luglio 2016 e il 31 dicembre 2017, sono conferiti alla Società a decorrere dall'1 gennaio 2018. Restano attribuiti alla Regione e all'Avvocatura della Regione i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi anteriori all'1 gennaio 2018.
Art. 4
(Disposizioni in materia di personale)
1.
Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilità provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all'
articolo 35 della legge regionale 26/2014
, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è trasferito alla Società a decorrere dall'1 gennaio 2023; il trasferimento può avvenire, a domanda del personale interessato, anche con una decorrenza anteriore, concordata dal personale medesimo con la Società, a partire dall'1 gennaio 2018. Al personale trasferito è applicato il Contratto collettivo di lavoro vigente presso la Società. Al fine di assicurare, nelle more del trasferimento, la continuità nello svolgimento delle attività conferite, il personale di cui al primo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, è messo a disposizione della Società, previa convenzione con la Regione e con oneri a carico della medesima, a decorrere dall'1 gennaio 2018. Al personale messo a disposizione continua ad applicarsi lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.
2. In relazione al comma 1, la Società, fermo restando quanto disposto al comma 8, ridetermina la propria dotazione organica, per un numero di unità pari a quello del personale individuato con gli atti di cui al medesimo comma 1.
3. La Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, procede alla costituzione di una dotazione organica separata a esaurimento, corrispondente ai posti del personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, che verrà progressivamente ridotta contestualmente al trasferimento o al rientro dalla messa a disposizione del personale stesso ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
4.
La Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, trasferisce al bilancio della Società con la legge regionale di stabilità risorse corrispondenti al trattamento economico riferito alle unità di personale individuate con gli atti di cui al primo periodo del comma 1 e non più in servizio alla data del 31 dicembre 2017; la Regione trasferisce, altresì, progressivamente al bilancio della Società, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e l'1 gennaio 2023, mediante le leggi regionali di stabilità e di assestamento del bilancio, le risorse corrispondenti al trattamento economico delle unità di personale trasferite alla Società o ad altra amministrazione o rientrate dalla messa a disposizione o cessate dal servizio. La Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto del periodo di tempo intercorso tra i primi piani di ricognizione del personale addetto alle funzioni in materia di viabilità di cui all'
articolo 34 della legge regionale 26/2014
e i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1, trasferisce al bilancio della Società, per le finalità di cui al comma 8, ulteriori risorse corrispondenti all'80 per cento del trattamento economico medio delle unità di personale rientranti nei suddetti piani di ricognizione e non trasferiti con i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1.
5. Il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1 può partecipare, per tutta la durata del periodo della messa a disposizione, alle procedure di mobilità attivate dagli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a procedure di mobilità intercompartimentale; nel caso degli enti locali del Comparto unico l'acquisizione di detto personale mediante la mobilità avviene a valere sui budget assunzionali previsti dalla vigente normativa. In caso di mobilità di comparto non è richiesto il nulla osta; il trasferimento del personale non può avvenire prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla comunicazione dell'amministrazione ricevente, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione regionale e l'amministrazione di destinazione, sentita la Società, di concordare un termine diverso anche inferiore.
6. La Regione, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, prima di procedere alle assunzioni di personale non dirigente previste dai singoli piani dei fabbisogni occupazionali, avvia interpelli interni riservati al personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, in possesso della categoria e profilo professionale dei posti da ricoprire, nel limite massimo del 15 per cento del contingente di posti destinati a tale copertura, con arrotondamento all'unità superiore. Il rientro dalla messa a disposizione avviene a valere sui budget assunzionali. La Giunta regionale definisce preventivamente i criteri per individuare il personale avente titolo al rientro nel caso in cui vi sia un numero di domande di rientro dalla messa a disposizione superiore al numero dei posti disponibili ai sensi del primo periodo.
7.
Al fine di consentire la piena operatività della Società, la medesima può procedere, nel limite delle risorse trasferite ai sensi del comma 4, primo periodo e per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, all'assunzione di personale, per la sostituzione di quello trasferito in mobilità presso altra amministrazione ai sensi del comma 5, rientrato dalla messa a disposizione ai sensi del comma 6 o cessato dal servizio al 31 dicembre 2017 o nel corso del periodo di messa a disposizione mediante, in ordine prioritario, l'attivazione della mobilità di cui all'
articolo 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10
(Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a Società di capitali), lo scorrimento di proprie graduatorie di selezioni ad evidenza pubblica in corso di validità o l'indizione di nuove selezioni ad evidenza pubblica.
8. Al fine di corrispondere in modo adeguato e funzionale alle accresciute esigenze operative nei settori amministrativo e contabile che conseguiranno al conferimento delle attività, la Società può procedere, previa ridefinizione della dotazione organica e utilizzando le risorse di cui al comma 4 secondo periodo, all'attivazione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, delle stesse procedure di cui al comma 7, ai fini dell'assunzione di personale con professionalità amministrativo contabile.
9. In caso di reinternalizzazione delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2 da parte della Regione, la medesima, prima di effettuare nuove assunzioni di personale, procede al riassorbimento delle unità di personale trasferite alla Società, ai sensi del comma 1, previa ridefinizione delle dotazioni organiche della Regione e della Società e con contestuale corrispondente riduzione delle risorse trasferite.