Art. 7
(Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali)
1.
Le Unioni territoriali intercomunali intervengono nel proprio ambito territoriale per il sostegno e la promozione di iniziative, eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo territoriale, economico e sociale di cui all'articolo 5, comma 1, e all'
articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014
, con specifico riguardo all'allegato C, punto 9, lettere b) e c), con riferimento al settore sociale e del volontariato.
2.
L'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20, della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25
(Legge di stabilità 2017), è incrementata di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a titolo di quota per il finanziamento del settore sociale e del volontariato, ripartita secondo gli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
4.
Ai sensi dell'
articolo 14, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), l'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20, della
legge regionale 25/2016
, avviene d'ufficio e senza vincolo di destinazione.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 9.572.790 euro suddivisa in ragione di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
7.
Per le finalità di cui all'
articolo 9, comma 5, della legge regionale 20/2016
è autorizzata la spesa di 989.641,36 euro suddivisa in ragione di 708.473,18 euro per l'anno 2017 e di 281.168,18 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) -Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1Parole soppresse al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 8
(Assegnazione integrativa ai Comuni)
1.
In relazione al processo di perequazione delle risorse a favore dei Comuni, in relazione alle funzioni dei servizi sociali erogati dai medesimi ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e allo svolgimento delle medesime da parte delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'
articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014
, è prevista un'assegnazione integrativa di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
2.
Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate d'ufficio, senza vincolo di destinazione, a favore dei Comuni che abbiano sostenuto con fondi propri, in riferimento alla quota comunale di cui all'
articolo 10, comma 18, lettera c), della legge regionale 25/2016
, una spesa pro capite maggiore al valore pro capite regionale. Tali risorse sono assegnate, in proporzione alle risorse disponibili, in ragione dello scostamento positivo tra il valore pro capite speso da ciascun Comune rispetto al valore pro capite regionale con riferimento alla popolazione residente. Non si procede ad assegnazioni inferiori all'importo annuo di 1.000 euro.
3. La popolazione residente ai fini del presente articolo è quella concernente il dato rilevato al 31 dicembre 2015.
5. Per la finalità prevista al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 19.050.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6.
Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede come di seguito indicato:
a)
per l'anno 2017 con le maggiori entrate per l'importo di 6.000.000 di euro previste ai sensi dell'articolo 49, primo comma, punto 7 bis), della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e che affluiscono sul Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019, nonché per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante prelievo di 6.000.000 di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), L. R. 31/2017
2Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 31/2017
3Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 5, lettera c), L. R. 31/2017
4Comma 4 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 25/2018
5Comma 4 bis abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 25/2018
Art. 10
(Fondo straordinario di riequilibrio per le Unioni territoriali intercomunali)
2.
Il fondo di cui al comma 1 è ripartito a favore delle Unioni territoriali intercomunali sulla base della differenza tra l'importo totale della riduzione, come indicata al comma 3, dei trasferimenti del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017 dei Comuni di ciascuna Unione, secondo la composizione di cui all'allegato C bis della
legge regionale 26/2014
, e l'importo della quota assegnata alla medesima Unione territoriale intercomunale, ai sensi dell'
articolo 10, comma 18, lettera b), della legge regionale 25/2016
, come rideterminata ai sensi dell'
articolo 38, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10
(Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), come sostituito dall'
articolo 40 della legge regionale 20/2016
.
3.
La riduzione di cui al comma 2 è quella derivante dal confronto tra l'assegnazione ai sensi dell'
articolo 10, comma 11, della legge regionale 25/2016
, come rideterminata ai sensi dell'
articolo 38, comma 5, della legge regionale 10/2016
, come sostituito dall'
articolo 40 della legge regionale 20/2016
, e l'assegnazione di cui all'
articolo 7, comma 8, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34
(Legge di stabilità 2016).
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3.029.923,98 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1. (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 17
(Risorse per il personale delle Unioni territoriali intercomunali)
1.
Qualora in esito all'attuazione dell'
articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016
, le Unioni territoriali intercomunali non risultino destinatarie di personale di staff con profilo amministrativo - economico ovvero ne risultino destinatarie per un numero inferiore a cinque unità, la Regione trasferisce alle Unioni medesime risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei posti necessari al raggiungimento del limite di cinque unità, previa adozione di specifico piano occupazionale da parte delle Unioni. Nelle more della attuazione delle procedure di assunzione di cui al primo periodo e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni possono, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, ricorrere, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti, a forme di lavoro flessibile per l'acquisizione delle professionalità di staff.
2.
Ai fini della verifica della consistenza del personale di staff presso ciascuna Unione e della conseguente determinazione delle risorse e degli spazi assunzionali da trasferire ai sensi del comma 1, si tiene conto anche del personale di staff trasferito alle Unioni a seguito della soppressione delle Comunità montane ai sensi del
titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014
.
3. L'Amministrazione regionale riconosce alle Unioni territoriali intercomunali, per l'attuazione dello specifico piano occupazionale previsto dal presente articolo, l'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per ogni unità di personale ivi prevista di categoria C o D, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
4. Per le finalità del presente articolo il competente servizio della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, acquisiti i piani occupazionali comunicati dalla Direzione generale, procede all'assegnazione delle risorse alle Unioni aventi diritto.
5. La concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 4 sono effettuate sulla base dell'attuazione degli specifici piani occupazionali, in ragione della decorrenza dei relativi contratti, comunicata alla Regione.
5 bis.
La Regione trasferisce, inoltre, nell'ambito delle disponibilità di cui al presente articolo, risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di dieci unità di personale con i criteri di cui al comma 3, in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica, a decorrere dall'1 settembre 2017, così ripartite:
a) Unione territoriale intercomunale Collio-Alto Isonzo 2 unità;
b) Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale 4 unità;
c) Unione territoriale intercomunale Giuliana 2 unità;
d) Unione territoriale intercomunale Noncello 2 unità.
5 ter. Nelle more dell'attuazione delle procedure di assunzione di cui al comma 5 bis e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti.
6. Per le finalità previste al presente articolo è destinata la spesa complessiva di 6.639.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.660.000 euro per l'anno 2017, di 2.489.500 euro per l'anno 2018 e di 2.489.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
7.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede come di seguito indicato:
a) per l'anno 2017, per 1.160.000 euro mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per 500.000 euro mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) per gli anni 2018 e 2019, mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 31/2017
2Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 31/2017
3Comma 5 ter aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 31/2017
4Comma 5 quater aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 31/2017
5Comma 5 quater abrogato da art. 10, comma 18, L. R. 37/2017
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 3, L. R. 12/2018
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 18, L. R. 20/2018
8Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 1, L. R. 26/2018
9Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 19
(Modifiche alle leggi regionali 10/2016, 18/2016 e 20/2016)
2.
Alla
legge regionale 18/2016
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 dell'articolo 2 le parole <<
31 marzo 2017
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
30 aprile 2017
>>;
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d)
al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole <<
Comparto unico
>> sono aggiunte le seguenti: <<
; non è richiesto in caso di trasferimento per mobilità il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2
>>;
e)
il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.>>;
f)
( ABROGATA )
4.
Il nulla osta di cui all'
articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2016
, come sostituito dal comma 2, lettera e), è richiesto anche per le procedure di mobilità che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già avviate ma non ancora concluse mediante l'adozione, da parte dell'amministrazione di destinazione, dell'atto di trasferimento.
Note:
1Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 10, comma 5, lettera n), L. R. 44/2017
2Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018
3Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018
Art. 21
(Vigenza delle graduatorie)
1.
Il termine di vigenza delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, approvate dalle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità alla data di entrata in vigore del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni, dalla
legge 125/2013
, già oggetto di proroga sino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'
articolo 46 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21
(Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), si intende fissato, in relazione a quanto da ultimo previsto dall'
articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legge 101/2013
, come modificato dall'
articolo 1, comma 368, della legge 232/2016
, al 31 dicembre 2017.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 21, L. R. 44/2017
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 26/2018
Art. 25
(Altre disposizioni finanziarie urgenti)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4
(Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:
a) per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
c) per 180.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3.
Per le finalità previste dall'
articolo 12, comma 23, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23
(Legge finanziaria 2014), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:
a) per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) per 30.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 27
(Norme finanziarie in materia di trasporti e infrastrutture)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di avvio dell'opera di escavazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 793.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4.
Per le finalità previste dall'
articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57
(Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.