LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2016, n. 7

Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali.

TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2016
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
310.05 - Volontariato
350.02 - Attività culturali
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 1
  (Modifiche alla legge regionale 16/2014 )
1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)
al comma 4 dell'articolo 27 le parole << per la gestione di ciascun progetto >> sono sostituite dalle seguenti: << per la gestione delle attività di rilevanza regionale >>;

e) all'articolo 27 bis sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << di Slovenia e Croazia >> sono sostituite dalle seguenti: << dei Paesi dell'ex Jugoslavia >>;

2)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.>>;

f)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 ter, prima delle parole << sono rendicontabili >>, sono inserite le seguenti: << se previsto in regolamento o in avviso pubblico >>;

g)
dopo l'articolo 32 ter è inserito il seguente:
<<Art. 32 quater
 (Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi)
1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 27 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014 , come sostituito dal comma 1, lettera e), numero 2), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.
Art. 2
1. All' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 29 le parole << lo sviluppo >> sono sostituite dalle seguenti: << la gestione >> e la parola << gestito dal >> è sostituita dalle seguenti: << da parte del >>;

b)
al comma 30, dopo la parola << informativo >>, sono inserite le seguenti: << , ubicato in uno spazio del compendio di Villa Manin messo a disposizione a titolo gratuito, >> e la parola << sono >> è sostituita dalle seguenti: << possono essere >>;

c)
dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti:
<<30 bis. Ai fini della promozione dello sviluppo dell'offerta turistico culturale e turistica regionale di cui, in particolare, all' articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'uso di ulteriori spazi del compendio di Villa Manin è altresì riservato, a titolo gratuito, all'attività istituzionale del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e della Pro Loco Villa Manin.
30 ter. La delimitazione degli spazi e le modalità d'uso di cui al comma 30 bis sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate fra il soggetto gestore del compendio di Villa Manin e, rispettivamente, il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia e la Pro Loco Villa Manin.>>.

Art. 3
  (Modifiche alla legge regionale 2/2016 )
1. Alla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole << lettera b) >> sono aggiunte le seguenti: << e c) >>;

b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il primo periodo del comma 3 è soppresso;

2)
alla fine del secondo periodo del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: << , nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa dello Stato >>;

3)
al comma 6 le parole << spettano i compensi di cui >> sono sostituite dalle seguenti: << spetta quanto previsto >>.

Art. 4
 (Pubblicazione dati)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale pubblica e aggiorna sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla cultura, i dati relativi al conto economico degli ultimi bilanci disponibili in ordine di tempo dei beneficiari degli incentivi in materia di attività culturali di importo superiore a 100.000 euro.
Art. 5
 (Rendicontazione del contributo concesso nel 2015 per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei provinciali di Gorizia)
1. Al fine della rendicontazione del contributo concesso nel 2015 ai sensi dell' articolo 6, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), per il funzionamento e lo sviluppo dei Musei provinciali di Gorizia, la Provincia di Gorizia presenta, entro il 30 giugno 2016, la documentazione giustificativa della spesa di cui all' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 6
1. All' articolo 37 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole << e la migliore conservazione del patrimonio medesimo >> sono sostituite dalle seguenti: << , la migliore conservazione e la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad agevolarne la fruizione >>;

b)
al comma 3, dopo la parola << inventariazione >>, è inserita la seguente: << , conservazione >>.

Art. 7
1.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), dopo le parole << della pertinenza >> sono inserite le seguenti: << , salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti >>.

Art. 8
 (Norme finanziarie in materia di cultura)
1. Per le finalità di cui all' articolo 6, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è autorizzata la spesa di 33.815,52 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 11/2013 , è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità di cui all' articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014 , è autorizzata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Per le finalità di cui all' articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014 , è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalità di cui all' articolo 18, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014 , è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante storno di complessivi 803.815,52 euro dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 9
 (Contributi straordinari nel settore culturale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone per i lavori di messa in sicurezza e restauro del campanile della chiesa di San Giorgio.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5.
Il comma 58 dell'articolo 4 della legge regionale 34/2015 è sostituito dal seguente:
<<58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto di studi giuridici regionali di Udine per le finalità istituzionali e per sostenere le spese di trasferimento del patrimonio librario e bibliografico di proprietà al Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Udine, nonché per quelle connesse alla chiusura della sede.>>.

6.
Il comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2015 è sostituito da seguente:
<<23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Seminario diocesano di Concordia - Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto e la posa in opera di scaffalature, arredi e attrezzature e per il trasferimento dei volumi, destinati a rendere operativa la nuova sede della biblioteca del Seminario stesso.>>.

7. Al fine di far fronte agli interventi necessari al recupero e alla messa in sicurezza del soffitto affrescato della chiesa della Santissima Trinità di Cazzaso di Tolmezzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla parrocchia della Santissima Trinità di Cazzaso di 30.000 euro.
8. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 7 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dei documenti previsti dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2016 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 9 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 10
 (Beni mobili demaniali)
1. I beni mobili appartenenti al demanio regionale vengono iscritti in apposito Registro informatico per stati di consistenza descrittivi dei singoli beni.
2. La tenuta e la gestione del Registro informatico per stati di consistenza è disciplinato con apposito regolamento.
3. Con il medesimo regolamento vengono disciplinate altresì le modalità di gestione dei beni mobili del demanio regionale.
Art. 11
 (Classificazione dei beni mobili)
1. L'Amministrazione regionale, all'atto di subentro alle Province nella proprietà dei beni mobili ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), provvede, in sede di prima catalogazione, alla registrazione degli stessi negli appositi Registri regionali dei beni mobili, secondo il criterio d'iscrizione utilizzato dall'ente di provenienza.
2. Il trasferimento della proprietà dei beni avviene a seguito di verifica puntuale degli stessi dagli elenchi, per mezzo di verbali di consegna redatti e sottoscritti da tutte le parti.
3. Con successivi atti la Giunta regionale provvede gradualmente alla riclassificazione dei beni mobili nei pertinenti Registri regionali.
4. Allo stesso modo l'Amministrazione regionale procede con la riclassificazione dei mobili già di proprietà della Regione.
5. Nei casi di riclassificazione dei beni mobili l'Amministrazione regionale provvede anche avvalendosi dell'l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 12
 (Norma transitoria relativa al Registro dei beni mobili demaniali)
1. Nelle more della completa informatizzazione, il Registro per stati di consistenza dei beni mobili del demanio regionale di cui all'articolo 10 è tenuto in forma cartacea.
Art. 13
 (Norme finanziarie in materia di volontariato)
1. Per le finalità di cui all' articolo 24, comma 2, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è autorizzata la spesa di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 14
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.