LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2016, n. 11

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).

TESTO VIGENTE dal 14/07/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/07/2016
Materia:
320.07 - Farmaceutica
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 1
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), dopo le parole << Servizio sanitario regionale, >> sono inserite le seguenti: << per ridurre il costo di tali farmaci e per agevolarne l'accesso, >>.

Art. 2
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2013 le parole << sezione B della tabella II del decreto >> sono sostituite dalle seguenti: << sezione B della tabella dei medicinali allegata al decreto >>.

Art. 3
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << alle aziende per i servizi sanitari, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << agli enti del Servizio sanitario regionale >>;

b)
le parole << in regime ospedaliero >> sono sostituite dalle seguenti: << in regime di Servizio sanitario regionale, limitatamente ai pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia >>.

2.
Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2013 le parole << da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale è consentito >> sono sostituite dalle seguenti: << a carico del Servizio sanitario regionale è consentito secondo le modalità di cui all'articolo 4 >>.

Art. 4
  (Sostituzione dell' articolo 4 della legge regionale 2/2013 )
1.
L' articolo 4 della legge regionale 2/2013 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Trattamento ospedaliero e domiciliare)
1. L'inizio del trattamento con farmaci cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale può avvenire, sulla base di una prescrizione effettuata da parte di centri specialistici individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 ter:
a) in ambito ospedaliero o in strutture a esso assimilabili sia in regime di ricovero, ordinario o di day hospital, che ambulatoriale;
b) in ambito domiciliare.
2. Per la prosecuzione del trattamento a livello domiciliare la terapia può essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri individuati dalla Regione ai sensi del comma 1.
3. I medicinali a base di cannabinoidi sono acquistati in modo centralizzato dall'ente di cui all'articolo 6. Le farmacie degli enti del Servizio sanitario regionale ne garantiscono il successivo allestimento e la dispensazione ai pazienti.
4. Per pazienti in assistenza domiciliare, la preparazione e la fornitura dei farmaci cannabinoidi potrà essere effettuata anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, secondo modalità da definirsi previo accordo da stipularsi a livello regionale.
5. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica.>>.

Art. 5
  (Termine di attuazione dell' articolo 6 della legge regionale 2/2013 )
1. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 2/2013 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
  (Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella legge regionale 2/2013 )
1.
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 2/2013 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 6 bis
 (Convenzioni e attività sperimentali)
1. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.
2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero, può avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con i soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre e distribuire medicinali cannabinoidi.
Art. 6 ter
 (Disposizioni attuative)
1. La Giunta regionale adotta provvedimenti per fornire indirizzi operativi finalizzati a:
a) assicurare omogeneità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sul territorio regionale e in particolare nell'erogazione dei farmaci cannabinoidi in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare ai sensi dell'articolo 4;
b) definire le indicazioni per l'utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale sulla base delle evidenze scientifiche;
c) monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi importati o acquistati ai sensi del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972) ed erogati sia a carico del Servizio sanitario regionale sia a carico dei pazienti;
d) promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa;
e) prevedere forme collaborative tra le farmacie per garantire la qualità dei preparati e la continuità della terapia ai pazienti, anche al fine di assicurare punti di preparazione di alta competenza.>>.

2. I provvedimenti attuativi di cui all' articolo 6 ter della legge regionale 2/2013 , come inserito dal comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 2/2013 , come inserito dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 8
 (Disposizione transitoria)
1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6, comma 2, l' articolo 4 della legge regionale 2/2013 continua a trovare applicazione nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge.
Art. 9
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.