LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/06/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
150.02 - Referendum
110.05 - Elezioni
430.01 - Trasporti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1
1.
Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le parole << quindici giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << sette giorni >> e il periodo << Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione. >> è soppresso.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24 e 28, L.R. 1/2006.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 10, 12 e 13, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 19 bis e 20, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 5
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:
<<3 bis. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee di comunità linguistica possono avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale dell'ARLeF o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020 data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 35 bis, 35 ter e 35 quater, L.R. 26/2014.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 38 bis, 39 e 40, L.R. 26/2014.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 38 bis, 39 e 40, L.R. 26/2014.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 38 bis, 39 e 40, L.R. 26/2014.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera g), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 21
1.
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), è sostituito dal seguente:
<<1. Con regolamento sono determinate le caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali.>>.

Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 33
1.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è aggiunto il seguente periodo: << Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto. >>.

Art. 34
1. All' articolo 5 bis della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo periodo del comma 1 le parole << , lettera b), o dell'articolo 17, comma 5, lettera c) >> sono soppresse;

b)
al comma 3 le parole << tra il 1° novembre >> sono sostituite dalle seguenti: << tra il 1° ottobre >>;

c)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 4, L. R. 5/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5 bis, c. 3 bis, L.R. 19/2013.
Art. 35
1.
Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 71 della legge regionale 19/2013 le parole << nei termini previsti dall'articolo 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << in occasione della prima tornata elettorale utile, ai sensi degli articoli 5 e 5 bis >>.

Art. 36
1. All' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << il 30 giugno 2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << il temine di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 18/2015 >>;

b)
al comma 23 le parole << che deriva dalla trasformazione del Consorzio comunità collinare del Friuli >> sono sostituite dalla seguente: << Collinare >>;

c)
al comma 25 le parole << 30 aprile >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 settembre >>.

Art. 37
  (Sostituzione dell' articolo 46 della legge regionale 18/2015 e altre disposizioni integrative)
1.
L' articolo 46 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 46
 (Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale)
1. L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziate nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014 , secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 30 settembre nell'anno 2016 e 30 aprile nell'anno 2017.
2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ogni funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.
3. Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014 , entro l'1 luglio 2016, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.
4. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 luglio 2016 e aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
5. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014 , spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.
6. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 gennaio 2017 e aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
7. Per l'attivazione della funzione opere pubbliche e procedure espropriative e della funzione servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione entro l'1 luglio 2016, spetta, per ognuna, un'assegnazione di 60.000 euro e per ognuna delle funzioni di cui ai numeri da 2) a 5) del comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014 spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione opere pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di 20.000 euro.
9. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di due previsto dall' articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e diversa da quella di cui al comma 8, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.
11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.>>.

2. Solo per l'anno 2016, qualora non tutti i Comuni gestiscano mediante l'Unione territoriale intercomunale la funzione incentivata ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale 18/2015 , il relativo valore è quantificato in misura proporzionale alla popolazione dei Comuni che svolgono detta funzione tramite l'Unione rispetto a quella complessiva dei Comuni partecipanti all'Unione medesima alla data dell'1 luglio 2016.
Art. 38
 (Quantificazione delle risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali intercomunali per l'esercizio delle funzioni comunali per gli anni 2017 e 2018)
1. Per l'anno 2017, in attuazione dell' articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015 , la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all' articolo 26 della legge regionale 26/2014 , esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale nel medesimo anno.
2. I valori delle funzioni di cui al comma 1 sono determinati prendendo a riferimento:
a) la spesa comunale riferita all'anno 2016 per ciascuna funzione, esclusa quella prevista dall' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 , come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;
b) la spesa stimata riferita alle funzioni di cui al comma 1, esclusa quella prevista all' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 , per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a);
c) il valore determinato ai sensi dell' articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014 , come sostituito dall' articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per la funzione di cui all' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e in attuazione della previsione dell' articolo 61 bis, comma 2, della legge regionale 26/2014 , come inserito dall' articolo 32 della legge regionale 20/2016 .
3.  
( ABROGATO )
(3)
4. La stima di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 3, lettera b), anche ai fini delle prime elaborazioni dei fabbisogni standard, è determinata tenuto conto del valore pro capite medio calcolato per ciascuna Unione con riferimento ai dati che i singoli Comuni hanno comunicato all'Unione, moltiplicato per la popolazione residente di ciascuno dei Comuni che non hanno provveduto a tale comunicazione; in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni nell'ambito di una Unione, la stima è determinata prendendo a riferimento il valore medio pro capite calcolato a livello regionale tra i Comuni che hanno trasmesso i dati.
5. Con la legge regionale di stabilità per l'anno 2017 si provvede alla prima quantificazione delle quote di cui ai commi 1 e 3; la Giunta regionale, con deliberazione di variazione del bilancio finanziario di gestione, provvede agli eventuali adeguamenti contabili conseguenti alla verifica dei dati comunicati dalle Unioni territoriali e dalle stime effettuate ai sensi del comma 4.
Note:
1Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 20/2016
2Integrata la disciplina del comma 5 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2017
3Comma 3 abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 44/2017
Art. 39
1.
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 18/2015 le parole << a favore solo dei Comuni che fanno parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014 , >> e le parole << ; la concessione e l'erogazione delle risorse è subordinata all'adesione all'Unione territoriale intercomunale >> sono soppresse.

Art. 40
  (Attuazione dell'articolo 7, commi 27 e 29, della legge regionale 34/2015 )
1. Ai sensi dell' articolo 7, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono destinate all'Amministrazione regionale 14,7 milioni di euro delle risorse ivi previste, in relazione ai piani di subentro riferiti alle funzioni trasferite dalle Province alla Regione con decorrenza 1 giugno e 1 luglio 2016.
2. In relazione alle prime risultanze dei piani di subentro di cui al comma 1, sono altresì destinati all'Amministrazione regionale in conseguenza del trasferimento dell'esercizio delle funzioni delle Province, previsto all'articolo 32 dalla legge regionale 26/2014 , complessivi 58.120.000 euro, suddivisi in ragione di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle seguenti risorse:
a) per complessivi 28.720.000 euro, suddivisi in ragione di 14.360.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sul fondo straordinario di cui all' articolo 7, comma 29, della legge regionale 34/2015 ;
b) per complessivi 29.400.000 euro, suddivisi in ragione di 14.700.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all' articolo 47 della legge regionale 18/2015 .
3. Per le finalità previste ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 72.820.000 euro, suddivisa in ragione di 14.700.000 euro per l'anno 2016 e di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 2 (Segreteria generale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro per l'anno 2016 e per 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 2.170.000 euro per l'anno 2016 e per 4.340.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 709.098,64 euro per l'anno 2016 e per 1.381.183,01 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
d) Missione n. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 750.000 euro per l'anno 2016 e per 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 10.990.901,36 euro per l'anno 2016 e per 21.678.816,99 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
f) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 30.000 euro per l'anno 2016 e per 60.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
4. All'onere di 14,7 milioni di euro per l'anno 2016, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e dal Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. All'onere di complessivi 58.120.000 euro per gli anni 2017 e 2018, suddivisi in ragione di 29.060.000 euro per ciascun anno, derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. In relazione al disposto cui ai commi 1, 2 e 3, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale trasferito, è iscritto lo stanziamento complessivo di 15.799.033,51 euro, suddiviso in ragione di 3.227.189,79 euro per l'anno 2016 e di 6.285.921,86 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro), Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 41
  (Modifiche agli articoli 7 e 10 della legge regionale 3/2016 )
1. Alla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatosi della domanda), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è abrogata;

b)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 56, comma 1, lettera oo), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 42
1. All' articolo 38 della legge regionale 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per l'anno 2016 la parte del fondo di cui all' articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015 , è ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni.>>;

b)
i commi 3 e 4 sono abrogati;

c)
alla lettera a) del comma 5 le parole << 16.860.000 euro e 3.348.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 16.302.000 euro e 2.790.000 euro >>;

d)
alla lettera b) del comma 5 le parole << 3.348.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 3.906.000 euro >>.

Art. 43
  (Oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 32, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2014 e articolo 45, comma 1, della legge regionale 3/2016 in sede di prima applicazione)
1. Al fine di consentire il regolare prosieguo, senza soluzione di continuità, dell'azione amministrativa in relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione con decorrenza 1 giugno e 1 luglio 2016, in sede di prima applicazione e nelle more della precisa regolazione dei rapporti conseguenti all'aggiornamento dei piani di subentro previsto dall' articolo 35, comma 7 bis, della legge regionale 26/2014 , è autorizzata la spesa complessiva di 10.279.037,48 euro per l'anno 2016, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:
a) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 3.800.000 euro;
b) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 4,5 milioni di euro;
c) Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 229.037,48 euro;
d) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 100.000 euro;
e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 375.000 euro;
f) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 75.000 euro;
g) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 200.000 euro;
h) Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 50.000 euro;
i) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 80.000 euro;
j) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 50.000 euro;
k) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 570.000 euro;
l) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 25.000 euro;
m) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 225.000 euro.
2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 35, comma 7, della legge regionale 26/2014 relative al trasferimento di risorse in sede della prima applicazione di cui al comma 1, previste in 10 milioni di euro per l'anno 2016, sono accertate e riscosse sui seguenti Titoli e Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018:
a) Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 per 5.500.000 euro;
b) Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 per 4,5 milioni di euro.
(1)
3. All'onere di 10.279.037,48 euro per l'anno 2016, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede come di seguito indicato:
a) per 10 milioni di euro con le maggiori entrate previste per l'anno 2016 dal comma 2;
b) per 229.037,48 euro mediante storno per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;
c) per 50.000 euro mediante rimodulazione della spesa per l'anno 2016 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e del Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. In relazione alle funzioni trasferite di cui al comma 1, con riferimento all'imposta di bollo versata da terzi nei procedimenti inerenti alla motorizzazione civile, è iscritto lo stanziamento complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2016 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 200 (Entrate per conto terzi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro), Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 10, comma 56, L. R. 14/2016
Art. 44
 (Assegnazione di spazi finanziari alle Province)
1. La Regione assegna alle Province spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio di cui alla legge di stabilità statale 2016, per un importo complessivo di 8.130.030 euro, previa conferma delle esigenze da parte delle Province stesse, così ripartiti:
a) Provincia di Gorizia 2.576.011 euro;
b) Provincia di Pordenone 973.000 euro;
c) Provincia di Trieste 2.956.913 euro;
d) Provincia di Udine 1.624.106 euro.
Art. 45
 (Disposizioni concernenti le Province per l'anno 2016)
1.
In attesa della modifica dello Statuto di Autonomia, cui consegue la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, alla scadenza del periodo previsto dall' articolo 14, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all' articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), la Regione nomina, fino al 30 settembre 2017, un commissario straordinario ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

2. Alla nomina del commissario ai sensi del comma 1 si provvede anche qualora gli organi delle Province debbano essere rinnovati per scioglimento anticipato nei casi previsti dalle leggi regionali 23/1997 e 2/2014.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, L. R. 20/2016 . Le disposizioni cessano il 31/12/2016.
Art. 46
 (Personale di staff delle Province)
1. Nelle more del completamento del processo di riordino delle Province, le Province medesime rideterminano, entro il 31 agosto 2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 riferito alle decorrenze 1 giugno 2016 e 1 luglio 2016, riducendo di una misura non inferiore al 50 per cento, con riferimento alle categorie C e D, il personale adibito a funzioni trasversali o di staff così come risultante alla data del 30 giugno 2016. Per quanto riguarda i successivi piani di subentro, la rideterminazione è effettuata entro il mese successivo alla data di approvazione dei piani stessi.
2. Il personale che per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 sia dichiarato non fondamentale per le funzioni che permangono in capo alle Province, è trasferito presso la Regione a eccezione di quello che, per effetto di mobilità volontaria, consegua il trasferimento presso una Unione territoriale intercomunale. In relazione a quanto previsto nel primo periodo, la Regione predispone un avviso di mobilità con l'indicazione dei fabbisogni occupazionali complessivi per categoria e profilo professionale, distinti per singola Unione territoriale intercomunale; il trasferimento del personale alla Regione avviene solo dopo l'esperimento di detta mobilità. L'assegnazione del personale trasferito alla Regione è attuata, sul territorio regionale, in relazione alle esigenze delle singole strutture direzionali e della Segreteria generale del Consiglio regionale e indipendentemente dalla sede di lavoro di provenienza.
3. A completamento del trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 il personale di staff che, per effetto della rideterminazione di cui al comma 1, sia rimasto in servizio presso le amministrazioni provinciali per accompagnare lo svolgimento delle funzioni residuali è trasferito con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. La copertura degli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo è assicurata con l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie derivanti dalla riduzione delle conseguenti spese in capo alle Province e mediante le opportune operazioni contabili al bilancio della Regione; le spese di personale per le amministrazioni riceventi, in quanto correlate alle procedure di mobilità di cui ai commi 2 e 3, sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente.
4 bis. Le Unioni territoriali intercomunali, successivamente alla completa attuazione della procedura di mobilità volontaria di cui al comma 2, possono procedere, in relazione ai fabbisogni occupazionali ancora da soddisfare, ad assunzioni di personale anche mediante l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato banditi dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione. La Regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti, per le stesse annualità, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi o indizione di pubblici concorsi, fatto salvo il caso in cui il piano occupazionale preveda la facoltà di copertura dei posti mediante mobilità di Comparto o intercompartimentale.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 10, comma 36, lettera a), L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 36, lettera b), L. R. 14/2016
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 37, L. R. 14/2016
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
5Comma 2 sostituito da art. 10, comma 22, lettera a), L. R. 24/2016
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 22, lettera b), L. R. 24/2016
7Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 22, lettera c), L. R. 24/2016
8Integrata la disciplina del comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 9/2017
9Parole sostituite al comma 4 bis da art. 19, comma 1, L. R. 9/2017
10Parole sostituite al comma 4 bis da art. 12, comma 3, L. R. 37/2017
11Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 20, L. R. 44/2017
12Parole sostituite al comma 4 bis da art. 27, comma 4, L. R. 4/2018
13Parole sostituite al comma 4 bis da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018
14Parole sostituite al comma 4 bis da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
15Parole soppresse al comma 4 bis da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
Art. 47
 (Polizia locale)
1. In relazione all'avvenuta ricollocazione del personale della polizia provinciale ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 3/2016 , i divieti di cui all' articolo 54 della legge regionale 18/2015 cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento all'assunzione di personale della polizia locale da parte degli enti locali.
Art. 48
 (Servizi educativi e socio assistenziali)
1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalità, delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attività, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di due anni.
2. In relazione alla mancanza di personale dei servizi educativi e socio assistenziali in servizio alla Provincia da ricollocare, i divieti di cui all' articolo 54 della legge regionale 18/2015 cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'assunzione di personale dei servizi educativi e socio assistenziali da parte degli enti locali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 15/2017
Art. 49
 (Esercizio delle funzioni in materia di viabilità)
1. In relazione all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, acquisite dalla Regione ai sensi della legge regionale 26/2014 , la Regione può svolgere le relative attività gestionali anche tramite la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, previa convenzione con la medesima; la convenzione può prevedere, disciplinandone altresì gli aspetti operativi, anche il distacco di personale regionale presso la società con oneri a carico della Regione medesima.
Art. 50
  (Trattamento del personale trasferito ai sensi della legge regionale 26/2014 )
1. Nel caso di trasferimento di personale degli enti locali ai sensi della legge regionale 26/2014 , il personale medesimo conserva, in ogni caso, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento.
2. Il comma 1 si applica anche al personale già trasferito ai sensi delle leggi regionali 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), e 3/2016.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 112, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 51
 (Centrale Unica di Risposta al NUE 112)
1. Le assunzioni di personale regionale con forme di lavoro flessibile finalizzate alla prima attivazione della Centrale Unica di Risposta al NUE 112, in relazione a quanto disposto dall' articolo 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche), e secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto in data 31 maggio 2016, non rilevano, per i primi tre anni, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. Ai fine di assicurare la piena funzionalità della Centrale Unica di Risposta al NUE 112 e di garantire, quindi, lo svolgimento di un servizio essenziale sotto il profilo dell'interesse pubblico, per la collocazione di personale in posizione di comando presso la Regione stessa, in relazione alle esigenze della suddetta Centrale, non è richiesto, qualora il soggetto interessato sia dipendente di una amministrazione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. Il presente comma si applica anche alle procedure che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già avviate, ma non ancora concluse.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 11, comma 17, L. R. 31/2017
Art. 52
1.
Al comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 13/2015 le parole << fino all'1 luglio 2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino all'1 luglio 2017 >>.

Art. 53
1.
Il comma 3 dell'articolo 47 (Comitato di monitoraggio e coordinamento) della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è sostituito dal seguente:
<<3. Il Comitato è composto da:
a) il direttore centrale della Direzione competente per le materie di cui al presente titolo, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
b) un rappresentante per ciascun ambito territoriale;
c) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;
e) un rappresentante delle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designato congiuntamente dalle medesime;
f) due rappresentanti delle associazioni di categoria degli studi di consulenza maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;
g) un dirigente dell'Amministrazione regionale, o suo delegato, in rappresentanza della struttura competente in materia di finanze e patrimonio.>>.

Art. 54
  (Sostituzione dell' articolo 17 della legge regionale 2/2016 )
1.
L' articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Collezioni della Provincia di Gorizia)
1. Al fine di salvaguardare e tutelare il legame inscindibile con il territorio di riferimento, le collezioni dei Musei provinciali di Gorizia sono trasferite, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 26/2014 , in proprietà indivisa ai Comuni di Gorizia e Monfalcone.
2. Il trasferimento decorre dalla data del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e a decorrere da tale data i beni sono iscritti nel patrimonio dei Comuni di cui al comma 1 secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti contabili. Del trasferimento è data comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell' articolo 54, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 42/2004 .
3. La gestione, la conservazione, la promozione e la valorizzazione delle collezioni di cui al comma 1 sono assunte e curate dalla Regione, per il tramite dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni inerenti la tutela.
4. Allo scopo di garantire ulteriormente l'inalienabile legame tra le collezioni e il loro contesto di tradizionale collocazione nel Comune di riferimento, la Regione, d'intesa con i Comuni di cui al comma 1, coopera con i competenti organi dello Stato al fine di rafforzare la stretta relazione delle collezioni museali con i propri ambiti territoriali, anche mediante l'eventuale dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell' articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 42/2004.>>.

Art. 55
1.
Al comma 66 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole << 30 giugno 2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2016 >>.

Art. 56
 (Norma transitoria)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
(6)
3.  
( ABROGATO )
(7)
4. L'aggiornamento dei dati contenuti nel Piano di subentro, di cui all' articolo 35, comma 7 bis, della legge regionale 26/2014 , è effettuato entro il 15 luglio 2016 con riferimento al trasferimento di funzioni di cui al punto 10, lettere b bis), g bis), e da j bis) a j septies), dell'allegato B della medesima legge regionale 26/2014 .
5. Le Unioni concordano con i Comuni partecipanti le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, fino al 31 dicembre 2018, di personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, di quanto necessario o comunque utile all'avvio dell'Unione. La competenza a deliberare in ordine alle intese di cui al presente comma è attribuita alle Giunte comunali.
5 bis. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, queste ultime e i Comuni inclusi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge regionale.
5 ter. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, le convenzioni di cui all' articolo 27, comma 3, della legge regionale 26/2014 , ai fini del raggiungimento delle soglie demografiche ivi indicate, possono essere stipulate tra i Comuni ricompresi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 .
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 20/2016
2Comma 5 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 9/2017
3Comma 5 ter aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 9/2017
4Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, L. R. 44/2017
5Comma 1 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
6Comma 2 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
7Comma 3 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
Art. 57
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.