LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 2016, n. 9

Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

TESTO VIGENTE dal 23/06/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/06/2016
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.02 - Assistenza sociale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1
1.
Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
<<1. Le attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nell'ambito del sistema integrato e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato.>>.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 6/2006 , è inserito il seguente:
<<1 bis. Le attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nei servizi e nelle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati dai regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7.>>.

3.
Dopo il comma 10 dell'articolo 36 della legge regionale 6/2006 , sono aggiunti i seguenti:
<<10 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9 , nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attività educative previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ), e le attività di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie), per la Classe di laurea in scienze dell'educazione e della formazione, esclusivamente operatori in possesso del diploma di laurea di educatore professionale e del diploma di laurea appartenente alla classe L-19. La previsione di cui al periodo precedente non si applica nel caso di procedure di affidamento degli interventi e dei servizi del sistema integrato che prevedono clausole sociali per il riassorbimento degli operatori di cui ai commi 10 ter e 10 quater.
10 ter. Nelle more della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi ai sensi del comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016 , sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le funzioni previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e le attività di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 per la Classe di laurea in scienze dell'educazione e della formazione, gli operatori in possesso di diploma di laurea anche a indirizzo non educativo che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano maturato almeno due anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di tali funzioni e attività nell'ambito del sistema integrato e nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis.
10 quater. Nelle more della definizione del profilo di animatore sociale e del relativo livello di formazione previsto dal comma 5, nonché della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi ai sensi del comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016 , sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le funzioni di animatore sociale, gli operatori in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero inferiore che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano rispettivamente maturato una esperienza lavorativa almeno pari a quattro e sei anni nello svolgimento delle funzioni di animatore o di educatore nel sistema integrato e nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis.
10 quinquies. Gli operatori privi di titolo di cui ai commi 10 ter e 10 quater che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016 , sono privi del requisito di anzianità di servizio previsto, accedono ai corsi di formazione previsti per le corrispondenti figure professionali.
10 sexies. Gli operatori privi di titolo di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), e gli operatori in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona partecipano ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario, diversificati in relazione all'esperienza lavorativa e al percorso formativo, promossi dalla Regione e possono concorrere, fino al 30 giugno 2019, al mantenimento dei livelli assistenziali svolgendo le mansioni indicate nei regolamenti regionali di cui all'articolo 31, comma 7. Dall'1 luglio 2019 le prestazioni di assistenza di base alla persona sono erogate solo da operatori in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario o di operatore socio-sanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria.>>.

4. Per le finalità previste dal comma 10 quater dell'articolo 36 della legge regionale 6/2006 , come aggiunto dal comma 3, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.