LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 2016, n. 8

Disposizioni urgenti in materia elettorale. Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 28/2007 e 18/2007 in materia di elezioni comunali, regionali e referendum consultivi.

TESTO VIGENTE dal 25/05/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/05/2016
Materia:
110.05 - Elezioni
130.01 - Comuni e Province
150.02 - Referendum

Art. 1
1.
Il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è sostituito dal seguente:
<<1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.>>.

Art. 2
  (Modifiche alla legge regionale 28/2007 )
1. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
<<1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica>>;.

b)
al comma 1 dell'articolo 33 le parole << alle ore otto >> sono sostituite dalle seguenti: << all'ora prevista >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 37 le parole << Alle ore ventidue >> sono sostituite dalle seguenti: << All'ora prevista >>.

Art. 3
1.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), è sostituito dal seguente:
<<2. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.>>.

Art. 4
 (Disposizioni transitorie per l'anno 2016)
1. In occasione delle elezioni comunali del 2016:
a) ferma restando la validità del decreto di convocazione dei comizi elettorali già adottato ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 19/2013 , l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali adotta, entro due giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo decreto con il quale viene indicato l'orario della votazione secondo quanto previsto dalla presente legge; il decreto è comunicato ai soggetti indicati dall' articolo 18, comma 3, della legge regionale 19/2013 ; i sindaci danno notizia del nuovo orario della votazione con avviso da pubblicare nell'albo pretorio e nel sito informatico del comune;
b) vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, per gli elettori residenti all'estero, resta valida, per quanto riguarda la data delle elezioni, la comunicazione già effettuata ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 19/2013 ; la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui alla lettera a) vale come comunicazione del nuovo orario della votazione.
2. In occasione dei referendum consultivi della primavera 2016:
a) i sindaci danno notizia del nuovo orario della votazione con avviso da pubblicare nell'albo pretorio e nel sito informatico del comune;
b) vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, per gli elettori residenti all'estero resta valida, per quanto riguarda la data dei referendum consultivi, la comunicazione già effettuata ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 28/2007 ; la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui alla lettera a) vale come comunicazione del nuovo orario della votazione.
Art. 5
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.