LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

CAPO I
 OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Nell'ambito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e degli interventi volti al superamento delle Province, la presente legge opera la riallocazione di funzioni in materia di:
a) vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria;
b) ambiente;
c) caccia e pesca;
d) protezione civile;
e) edilizia scolastica;
f) istruzione e diritto allo studio.
CAPO II
 TRASFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 2
 (Trasferimento di funzioni)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono modificati gli Allegati A, B e C alla legge regionale 26/2014 .
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 6
 (Piano di subentro)
1. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è definito nel Piano di subentro di cui all' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , i cui termini sono ridotti di un terzo, a esclusione di quelli riferiti alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f).
Art. 7
 (Norme transitorie concernenti il personale)
1. Per assicurare continuità allo svolgimento delle funzioni, è trasferito alla Regione, contestualmente al passaggio di tali funzioni, il personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) facente parte dei Corpi e dei Servizi di polizia locale delle Province;
b) addetto prevalentemente alle attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale delle Province;
c) addetto all'esercizio, presso la Provincia di Pordenone, delle funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;
d)   ( ABROGATA )
e) addetto prevalentemente all'esercizio delle altre funzioni trasferite alla Regione per effetto della presente legge.
(1)
2. Il personale di cui al comma 1 conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria.
3. L'Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti e atti gestionali a inquadrare nei propri ruoli il personale di cui al comma 1 e a riorganizzare i propri uffici, ivi compreso il Corpo forestale regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni trasferite per effetto della presente legge.
4. Nelle more delle determinazioni da assumersi, in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro, in ordine alla rivisitazione della classificazione professionale del personale del Corpo forestale regionale in relazione al trasferimento delle funzioni e ai fini dell'inquadramento, ai sensi del comma 3, del personale provinciale appartenente all'ordinamento della polizia locale e fermo restando il disposto di cui al comma 2, il personale medesimo, trasferito alla Regione ai sensi del comma 1, lettera a), conserva, salvo conguaglio, la classificazione professionale in essere alla data del trasferimento e il relativo trattamento economico, limitatamente alle voci fisse e continuative e all'indennità di vigilanza, con attribuzione del trattamento accessorio previsto per il personale regionale, continuando, per il medesimo periodo, a esercitare esclusivamente le funzioni oggetto di trasferimento.
Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
2Comma 4 interpretato da art. 10, comma 19, L. R. 44/2017
Art. 8
 (Norme transitorie concernenti il patrimonio)
1. La Regione subentra alle Province nella proprietà o nella conduzione degli immobili ove hanno sede i Corpi e i Servizi di polizia locale nonché di quelli necessari all'esercizio delle sue funzioni e nella proprietà o nella conduzione degli immobili ove hanno sede i Servizi preposti alla caccia, pesca e protezione civile. A norma dell' articolo 2645 del codice civile , il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
2. Le dotazioni di beni mobili registrati, armi di dotazione individuale e di reparto, le attrezzature e i mezzi informatici, nonché ogni altro bene strumentale assegnato ai Corpi e ai Servizi di polizia locale e ai servizi preposti alla caccia, pesca e protezione civile delle Province sono attribuiti alla Regione. L'Amministrazione regionale provvede, per ciò che concerne le armi, a variare la denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza ove vi sia modificazione delle condizioni di consistenza, numero e luogo di custodia, in conformità alla normativa in materia.
Art. 9
 (Modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria)
1. Le funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria esercitate dalle Province mediante i rispettivi Corpi e Servizi di polizia locale sono esercitate dalla Regione avvalendosi del Corpo forestale regionale.
Art. 10

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
2Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 11
 (Altre norme concernenti l'istruzione e il diritto allo studio)
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica e di istruzione i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui all' articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono equiparati alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
2. Alla data di cui all' articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014 , i Comuni già destinatari di legati connessi alle funzioni di alta formazione e alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), subentrano alle Province nei legati della medesima natura, dei quali le stesse sono state destinatarie.
CAPO III
 MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE
Art. 12
Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 13
  (Modifiche alla legge regionale 56/1986 )
1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 7 è così modificato:
1)
al sesto comma le parole << dalle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

2)
al settimo e all'ottavo comma le parole << Direzione regionale delle foreste e della caccia >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura regionale competente in materia di caccia >>;

b) l'articolo 7 bis è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

2)
il comma 2 è abrogato;

c) l'articolo 7 ter è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Provincia in attuazione dell' articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008 >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

2)
al comma 1 ter le parole << Amministrazione provinciale >> sono sostituite dalle seguenti: << Amministrazione regionale >>;

3)
al comma 1 sexies la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

4)
al comma 2 dopo le parole << e successive modifiche >> sono aggiunte le seguenti: << , e ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera j quinquies), della legge regionale 6/2008 >>;

5)
al comma 3 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

6)
al comma 4 le parole << dalle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

d)
al primo comma dell'articolo 9 le parole << le Amministrazioni provinciali provvedono >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale provvede >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 14
1.
L' articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è abrogato.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 15
  (Modifiche alla legge regionale 14/1987 )
1. Alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dell'articolo 3 le parole << i Comitati provinciali della caccia competenti per territorio accertino >> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione accerti >>;

b)
al comma 1 dell'articolo 5 le parole << dell' articolo 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell' articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/7/2016, come disposto dall'art. 45, c. 4, L.R. 3/2016.
2Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 17
  (Modifiche alla legge regionale 21/1993 )
1. Alla legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 14 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << all'Amministrazione provinciale >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

2)
al comma 2 le parole << dell'Amministrazione provinciale competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione >>;

b) l'articolo 19 è così modificato:
1)
al comma 2 le parole << dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

2)
al comma 3 le parole << all'Amministrazione provinciale competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >> e le parole << dell'Amministrazione stessa >> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 18
  (Modifiche alla legge regionale 24/1996 )
1. Alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 15 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << l'Amministrazione provinciale nel cui territorio il candidato ha la residenza >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale >>;

2)
al comma 2 le parole << Amministrazione provinciale >> sono sostituite dalle seguenti: << Amministrazione regionale >>;

3)
il comma 4 è abrogato;

b) l'articolo 17 è così modificato:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Assessore regionale competente in materia di caccia nomina la Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all' articolo 27, comma 4, della legge 157/1992 .>>;

2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Commissione è composta da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia in qualità di presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti e operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.>>;

3)
ai commi 3 e 7 le parole << della Amministrazione provinciale >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'Amministrazione regionale >>;

c) l'articolo 20 è così modificato:
1)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il termine previsto dall' articolo 15, comma 3, della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia.>>;

2)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Sul sito internet della Regione viene dato avviso della scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 4.>>;

3)
al comma 6 le parole << della caccia e della pesca >> sono sostituite dalle seguenti: << competente in materia di caccia >> e le parole << alla caccia e alla pesca >> sono sostituite dalla seguente: << competente >>;

4)
il comma 7 è abrogato;

d) l'articolo 21 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << le Province istituiscono e gestiscono >> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione istituisce e gestisce >>;

2)
al comma 2 le parole << le Amministrazioni provinciali possono altresì >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale può >>;

e) l'articolo 21 bis è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << le Province provvedono >> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione provvede >>;

2)
al comma 3 le parole << le Province sono autorizzate alla >> sono sostituite dalle seguenti: << ne è autorizzata la >>;

3)
il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: << Il Corpo forestale regionale cura le operazioni di cui al presente articolo e la raccolta dei relativi dati. >>;

4)
il comma 5 è abrogato;

f)
l'articolo 32 è abrogato.

(2)
Note:
1Il presente articolo, eccettuata la lettera c) del comma 1, ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2La lettera c) del comma 1 del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/2016, come disposto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/7/2016, come disposto dall'art. 45, c. 4, L.R. 3/2016.
2Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 20
  (Modifiche alla legge regionale 26/2002 )
1.
Ovunque nella legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), ricorra l'espressione << Provincia >> o << Province >>, queste sono sostituite con l'espressione: << Regione >>.

2.
Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione << Provincia territorialmente competente >> o << Provincia competente >>, queste sono sostituite con l'espressione: << Regione >>.

3.
Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione << Amministrazione provinciale >>, questa è sostituita con l'espressione: << Amministrazione regionale >>.

4.
Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione << autorizzazione provinciale >>, questa è sostituita con l'espressione: << autorizzazione regionale >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 21
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), le parole << Le Province concedono >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione concede >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 22
1.
Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo le parole << all'articolo 36. >>, è aggiunto il seguente periodo: << Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016. >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 23
1.
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dopo la lettera c), è inserita la seguente:
<<c bis) cura la formazione, l'aggiornamento e il rilascio delle certificazioni, relativi all'abilitazione all'attività di consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, nonché all'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;>>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 24
1. All' articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modiche:
a)
al comma 2 le parole << , tramite le Amministrazioni provinciali, >> sono soppresse;

b)
al comma 4 le parole << alle Amministrazioni provinciali >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

c)
il comma 7 è abrogato.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 25
1. All' articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 1 è abrogata;

b)
la lettera b) del comma 2 è abrogata.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 26
  (Modifiche alla legge regionale 9/2007 )
1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 4 è così modificato:
1)
al comma 3 bis la parola << provinciali, >> è soppressa;

2)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14.>>;

b)
il comma 3 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.>>;

c) l'articolo 73 è così modificato:
1)
alla lettera d) del comma 1 le parole << diversamente abili >> sono sostituite dalle seguenti: << con disabilità >>;

2)
alla lettera a) del comma 2 le parole << alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

3)
alla lettera c) del comma 2 le parole << di cui al comma 4, lettera b) >> sono sostituite dalle seguenti: << ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria; >>;

4)
l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: << 3. La Regione provvede: >>;

5)
all'alinea del comma 4 le parole << le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, >> sono soppresse;

6)
alla lettera c) del comma 4 le parole << dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

d)
al comma 4 dell'articolo 82 le parole << Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione assicura >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 27
  (Modifiche alla legge regionale 14/2007 )
1. Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati dalla struttura regionale competente in materia faunistica, anche su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 7 le parole << dalle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 10 le parole << Le Province, i parchi >> sono sostituite dalle seguenti: << I parchi >>;

d)
i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'articolo 11 sono abrogati;

e) l'articolo 13 è così modificato:
1)
il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: << Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione regionale; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore. >>;

2)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).>>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 28
  (Modifiche alla legge regionale 6/2008 )
1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 3 è così modificato:
1)
all'alinea del comma 1, dopo le parole << La Regione esercita >>, sono inserite le seguenti: << , anche mediante una organizzazione articolata sul territorio, >>;

2)
alla lettera b) del comma 1, dopo la parola << istituzione >>, sono inserite le seguenti: << e gestione >>;

3)
la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);>>;

4)
la lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<j) gestione faunistica e venatoria;>>;

5)
dopo la lettera j) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
<<j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;
j sexies) organizza i seguenti corsi:
1) per dirigenti venatori;
2) per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;
3) per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
4) per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;
5) annuali per la formazione permanente dei cacciatori;
j septies) organizza i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007 ;
j octies) organizza gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;
j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;
j decies) gestisce il <<Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi>>;
j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.>>;

6)
all'alinea del comma 2, dopo la parola << gestione >>, sono inserite le seguenti: << faunistica e >>;

7)
dopo la lettera g) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:
<<g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;
g ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;
g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;
g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;
g sexies) cura la vigilanza venatoria.>>;

b)
dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Collaborazioni con i Distretti venatori per la distribuzione dei tesserini)
1. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g quater), la Regione può avviare collaborazioni con i Distretti venatori.>>;

c)
l'articolo 5 è abrogato;

d)
la lettera g) del comma 3 dell'articolo 6 è sostituita dal seguente:
<<g) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;>>;

e)
all'alinea del comma 5 dell'articolo 8 bis le parole << ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), alla Provincia >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), alla Regione >>;

f)
al comma 1 dell'articolo 9 le parole << provinciali e >> sono soppresse;

g) l'articolo 10 è così modificato:
1)
i commi 2 e 3 sono abrogati;

2)
al comma 5 le parole << Ogni Provincia >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione >>;

3)
al comma 6 le parole << Le Province possono >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione può >>;

h) l'articolo 11 bis è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Le Province disciplinano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione disciplina >>;

2)
al primo e al secondo periodo del comma 2 le parole << dalle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

3)
al comma 4 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

4)
al comma 7 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

5)
il comma 8 è abrogato;

i) l'articolo 13 è così modificato:
1)
al comma 2 dopo la parola << specie >> è inserita la parola << stanziale >>;

2)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.>>;

3)
alla lettera g) del comma 10 le parole << lo studio per valutare l'incidenza >> sono sostituite dalle seguenti: << la relazione di verifica di significatività dell'incidenza >>;

j)
al comma 3 dell'articolo 21 le parole << la Provincia provvede alla revoca dell'autorizzazione, previa diffida da comunicare anche all'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << e sia accertato che la gestione venatoria contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, la Regione provvede, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione >>;

k) l'articolo 22 è così modificato:
1)
al comma 1 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

2)
al comma 9 le parole << Le Province provvedono >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione provvede >>;

3)
il comma 10 è abrogato;

l) l'articolo 23 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Le Province autorizzano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione autorizza >>;

2)
alla lettera c) del comma 4 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

3)
al comma 5 le parole << Le Province autorizzano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione autorizza >>;

m)
al comma 1 dell'articolo 24 le parole << , dalle Province >> sono soppresse;

n) l'articolo 25 è così modificato:
1)
all'alinea del comma 1 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >> e dopo le parole << su richiesta >> sono inserite le seguenti: << dei Distretti venatori, >>;

2)
al comma 3 le parole << Le Province possono autorizzare >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione può autorizzare >>;

3)
al comma 3 dopo le parole << zone cinofile richieste >> sono inserite le seguenti: << dai Distretti venatori o >>;

4)
al comma 6 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

5)
i commi 8 e 9 sono abrogati;

o)
al comma 1 dell'articolo 26 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >> e le parole << sentiti l'Amministrazione regionale e >> sono sostituite dalla seguente: << sentito >>;

p) l'articolo 29 è così modificato:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione organizza i corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere j sexies) e j septies).>>;

2)
al comma 5 le parole << Provincia e, dalla data di istituzione dell'Associazione dei cacciatori, in accordo con la medesima >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

3)   ( ABROGATO )
q) l'articolo 30 è così modificato:
1)
al comma 2 le parole << Provincia, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

2)
al comma 7 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

r) l'articolo 32 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << all'Associazione dei cacciatori >> sono sostituite dalle seguenti: << all'Amministrazione regionale >>;

2)
il comma 2 è abrogato;

s) l'articolo 35 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << alle Province, ferme restando le competenze del Corpo forestale regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

2)
al comma 2 le parole << alle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

3)
al comma 3 le parole << Le Province organizzano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione organizza >>;

4)
il comma 4 è abrogato;

t)
l'articolo 36 è abrogato;

u)
il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
<<2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.>>;

v) l'articolo 38 è così modificato:
1)
all'alinea del comma 1 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

2)
all'alinea del comma 3 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

3)
al comma 6 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

w)
la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 è abrogata;

x)
al comma 1 dell'articolo 44 le parole << alle Amministrazioni provinciali >> sono soppresse.

Note:
1Il presente articolo, eccettuata la lettera i) del comma 1, ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2La lettera i) del comma 1 del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/2016, come disposto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3Numero 3) della lettera p) del comma 1 abrogato da art. 90, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 8, L.R. 6/2008, con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della L.R. 28/2017.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo, eccettuate le lettere b), g), h), i) e j) del comma 1, ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Le lettere b), g), h), i) e j) del comma 1 del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/2016, come disposto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera j), L. R. 5/2021
Art. 30
 (Coordinamento della normativa di settore)
1.
Nella normativa di settore interessata dagli interventi effettuati con le disposizioni di cui al presente Capo, le locuzioni contenenti le parole << Provincia >>, << Province >>, << Amministrazione provinciale >> e << Amministrazioni provinciali >> e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola << Regione >> e con la relativa coniugazione verbale.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
CAPO IV
 MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 7/2000, 26/2014 E 18/2015
Art. 31
1.
Al comma 2 ter dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo la parola << contraente >>, sono aggiunte le seguenti: << e dei contratti quadro stipulati >>.

Art. 32
  (Modifiche alla legge regionale 26/2014 )
1. Alla legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 4 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.>>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)
dopo il comma 4 dell'articolo 43 è inserito il seguente:
<<4 bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante.>>;

g) l'articolo 44 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << in funzione di soggetto aggregatore della domanda >> sono sostitute dalle seguenti: << nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza >> e la parola << accordi >> è sostituita dalla seguente: << contratti >>;

2)
al comma 2 le parole << svolte direttamente >> sono sostituite dalle seguenti: << di appalti svolte autonomamente >> e dopo le parole << di cui all'articolo 43 >> sono inserite le seguenti: << e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE >>;

h) l'articolo 45 è così modificato:
1) nella rubrica la parola <<Convenzioni>> è sostituta dalla seguente: <<Contratti>>;
2)
al comma 1 la parola << convenzioni >> è sostituta dalla seguente: << contratti >> e dopo la parola << quadro >> sono inserite le seguenti: << aventi natura normativa >>;

3)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai sensi della disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 sono obbligati ad aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.>>;

4)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.>>;

5)
i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

i)
al comma 1 dell'articolo 46 le parole << in convenzioni >> sono sostituite dalle seguenti: << nei contratti >>;

j) l'articolo 47 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Centrale unica di committenza regionale >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>, la parola << predispone >> è sostituita dalla seguente: << adotta >>, le parole << degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi >> sono sostituite dalle seguenti: << delle attività di centralizzazione della committenza >>;

2)
al comma 2 dopo la parola << Regione, >> sono inserite le seguenti: << di norma, >>, la parola << dicembre >> è sostituita dalla seguente: << gennaio >>, le parole << esercizio finanziario >> sono sostituite dalla seguente: << anno >>;

3)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il programma di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.>>;

k) l'articolo 48 è così modificato:
1)
al comma 1 dopo le parole << fabbisogni >> sono inserite le seguenti: << riferito al triennio successivo >>;

2)
al comma 2 le parole << in funzione di soggetto aggregatore, raccolti >> sono sostituite dalla seguente: << analizzati >>;

3)   ( ABROGATO )
l) l'articolo 49 è così modificato:
1)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I ruoli e le modalità di svolgimento delle attività di centralizzazione della committenza per gli enti locali sono disciplinati con regolamento.>>;

2)
il comma 3 è abrogato;

3)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46.>>;

4)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Le Unioni territoriali intercomunali trasmettono, per conto dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), alla Centrale unica di committenza regionale i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al triennio successivo, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.>>;

5)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel programma di cui all'articolo 47.>>;

m)   ( ABROGATA )
n)
l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
<<Art. 61
 (Strade provinciali)
1. Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all' articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
2. La proprietà delle strade provinciali individuate di interesse regionale ai sensi del comma 1 è trasferita alla Regione con effetto dall'1 luglio 2016.
3. Entro il 30 settembre 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a indentificare il Comune cui trasferire la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali individuate di interesse locale ai sensi del comma 1, per le finalità e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32 e dall'allegato C, la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali di interesse locale è trasferita al Comune individuato ai sensi del comma 3 con effetto dall'1 gennaio 2017.
5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse regionale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2.
6. Le funzioni spettanti ai proprietari delle singole tratte delle strade provinciali di interesse locale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 4.
7. In via transitoria, a decorrere dall'1 luglio 2016 e fino all'effettivo trasferimento delle proprietà di ciascuna tratta delle strade provinciali di interesse locale di cui al comma 4, le funzioni di cui al comma 6 sono esercitate dalla Regione.>>.

Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 35 bis, 35 ter e 35 quater, L.R. 26/2014.
4Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020 data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
5Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 58 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
6Numero 3) della lettera k) del comma 1 abrogato da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione del c. 2 bis, art. 48, L.R. 26/2014.
Art. 33
  (Modifiche alla legge regionale 18/2015 )
1. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 20 è così modificato:
1)
al primo periodo del comma 9, dopo le parole << dal presente articolo >>, sono inserite le seguenti: << e dagli articoli 21 e 22 >>;

2)
al comma 15 le parole << 31 marzo >> sono sostituite dalle seguenti: << 20 marzo >>;

b) l'articolo 22 è così modificato:
1)
al primo periodo del comma 1, dopo le parole << specifico triennio >>, sono inserite le seguenti: << al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali >>;

2)
al secondo periodo del comma 1 le parole << , oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, >> sono soppresse;

3)
al comma 2 le parole << dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno >> sono sostituite dalle seguenti: << dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione >>;

4)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. I Comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011, a seguito di fusione assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio oppure di uno specifico esercizio di riferimento, qualora più favorevole. In sede di prima applicazione assicurano il contenimento della spesa di personale entro i limiti del valore medio del triennio 2011-2013 oppure entro i limiti del valore dell'esercizio 2008.>>.

CAPO V
 NORME RELATIVE ALLA PROROGA DI TERMINI E ALLA COSTITUZIONE E AVVIO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
Art. 34
 (Ambito di applicazione)
1. Il presente Capo disciplina la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014 , anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 60 della medesima legge.
Art. 35
 (Proroga di termini)
1. Per far fronte al ritardo dei consigli comunali nell'adozione degli atti di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 26/2014 , al fine di consentire il rispetto dei principi di leale collaborazione e di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all' articolo 97 della Costituzione , i termini per la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali sono prorogati con le scadenze indicate all'articolo 36.
Art. 36

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
4Comma 2 abrogato da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
5Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 39, 40 e 56 quater, L.R. 26/2014.
Art. 37
  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 18/2015 )
1. Alla legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 46 è così modificato:
1)
al comma 3 le parole << come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), >> sono soppresse;

2)
al comma 4 le parole << come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015 >> sono soppresse;

3)
al comma 7 le parole << come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015 >> sono soppresse;

b)   ( ABROGATA )
c) l'articolo 66 è così modificato:
1)
al comma 3 le parole << come prorogato dall' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015 >> sono soppresse e dopo le parole << trasferisce all'Unione territoriale intercomunale >> sono inserite le seguenti: << entro trenta giorni dalla costituzione della stessa >>;

2)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. La Comunità montana della Carnia e il Consorzio comunità collinare del Friuli, beneficiari per conto delle Unioni territoriali intercomunali dell'assegnazione di cui al comma 1, se non si avvalgono delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014 , trasferiscono all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della medesima la quota di assegnazione regionale non utilizzata.>>.

(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 2, L. R. 15/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art.48, L.R. 18/2015.
Art. 38
 (Disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali)
1. Per l'anno 2016, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 45, comma 3, della legge regionale 18/2015 , la quantificazione delle quote del fondo ordinario transitorio comunale individuate dall' articolo 7, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è così rideterminata:
a) l'importo di 287.516.444,10 euro di cui alla lettera b) in 311.793.152,24 euro;
b) l'importo di 50.738.196,02 euro di cui alla lettera c) in 26.461.487,88 euro.
2. Per l'anno 2016 la parte del fondo di cui all' articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015 , è ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4.  
( ABROGATO )
(3)
5. Per l'anno 2016, in relazione alle previsioni del presente Capo la quantificazione delle quote di trasferimenti a favore delle Unioni territoriali intercomunali e delle Comunità montane individuate dall' articolo 7 della legge regionale 34/2015 è così rideterminata:
a) gli importi di 19.125.500 euro e di 5.613.500 euro di cui ai commi 17 e 19 rispettivamente in 16.302.000 euro e 2.790.000 euro;
b) l'importo di 1.082.500 euro di cui ai commi 20 e 22 in 3.906.000 euro.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
2Comma 3 abrogato da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
3Comma 4 abrogato da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 42, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016
5Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 42, comma 1, lettera d), L. R. 10/2016
CAPO VI
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25/2015 E ULTERIORI CONFERME DI CONTRIBUTI
Art. 39
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Al comma 50 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola <<giugno>> è sostituita dalla seguente: <<settembre>> e le parole <<il progetto esecutivo dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento>>.

Art. 40
 (Ulteriori conferme di contributi già concessi)
1.
Dopo l' articolo 22 della legge regionale 25/2015 è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis
 (Subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine)
1. L'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine con decreto PMT/SEDIL/UD/4964 del 13 settembre 2013 finalizzato alla "Manutenzione straordinaria del Conservatorio Statale Tomadini 5° intervento".
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento previsto dal comma 1.
3. Il Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine presenta la domanda di subentro entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda). Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Centro medico pedagogico "Santa Maria dei Colli" di Fraelacco di Tricesimo con i decreti 974/STI e 975/STI del 26 ottobre 2011 fino al 100 per cento della spesa sostenuta, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2009, n. 0271/Pres. (Regolamento di definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo regionale di cui all' articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), e nei decreti di concessione dei contributi medesimi.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il beneficiario presenta alla direzione competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo corredata di una relazione illustrativa dei lavori e del quadro economico. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati nuovi termini per la rendicontazione della spesa.
CAPO VII
 NORME RELATIVE A PROROGHE DI TERMINI
Art. 41
1.
Al comma 54 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << Entro il 30 giugno 2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << Entro il 30 giugno 2017 >> e le parole << entro il 31 dicembre 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre 2018 >>.

Art. 42
 (Proroga di termini polo scolastico Ronchi dei Legionari)
1. Il termine di fine lavori e di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la costruzione del polo scolastico, con scuola materna ed elementare, in Ronchi dei Legionari, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 7 agosto 2008, tra la Regione e i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, facenti parte dell'Associazione intercomunale "Città mandamento", con Monfalcone quale Comune Capofila, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2007, è fissato al 30 marzo 2017.
CAPO VIII
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 43
 (Norme finanziarie)
1. Le spese derivanti dal riordino delle funzioni disciplinato dalla presente legge gravano sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all' articolo 47 della legge regionale 18/2015 , a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 34/2015 .
2. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è autorizzata la spesa di 14.450.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede come di seguito indicato:
a) per 10.000.000 di euro per l'anno 2016 mediante storno dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018;
b) per 4.450.000 euro per l'anno 2016 con le entrate previste a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.
Art. 44
 (Aggiornamento dei piani di successione e subentro delle Comunità montane)
1. Le proposte di piani di successione e subentro di cui all' articolo 38 della legge regionale 26/2014 sono aggiornati dai commissari straordinari delle Comunità montane con riferimento alla situazione esistente alla data di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima legge e trasmessi entro i successivi trenta giorni. I termini previsti dall' articolo 38, comma 5, della legge regionale 26/2014 sono ridotti della metà.
Art. 45
 (Decorrenza del trasferimento di funzioni e delle modifiche alla relativa normativa di settore)
1. Il trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie ha effetto dall'1 giugno 2016. Fa eccezione il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie in materia di edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio, che ha effetto dalla data prevista dall' articolo 32 della legge regionale 26/2014 .
2. Le modifiche della normativa di settore previste dalle disposizioni contenute nel Capo III della presente legge hanno effetto a decorrere dal termine di cui al primo periodo del comma 1.
3. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2, e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute:
a) nell'articolo 18, comma 1, lettera c);
b) nell'articolo 28, comma 1, lettera i);
c) nell'articolo 29, comma 1, lettere b), g), h), i) e j).
4. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2, e hanno effetto dalla data prevista dall' articolo 32, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2014 , le disposizioni contenute:
a) nell'articolo 16;
b) nell'articolo 19.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 35, L. R. 31/2017
Art. 46
 (Ultrattività dei regolamenti e delle Commissioni provinciali)
1. I regolamenti provinciali, vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione per effetto della presente legge, continuano ad applicarsi sino al momento di entrata in vigore delle corrispondenti norme regionali.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, il responsabile del procedimento è, ove questi sia individuato dal regolamento provinciale in un dirigente provinciale, il dirigente regionale del Servizio o della Direzione centrale cui sono attribuite le relative funzioni trasferite.
3. Le Commissioni provinciali, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge e operanti nelle materie di cui al comma 1, rimangono operative sino alla loro sostituzione dai corrispondenti organi collegiali regionali.
Art. 47
 (Avvalimento del Corpo forestale regionale in materia di vigilanza ambientale)
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di cui all'Allegato A, punto 2, della legge regionale 26/2014 , le Province possono avvalersi, secondo le intese intercorse fra i rispettivi uffici provinciali e regionali, del personale del Corpo forestale regionale.
Art. 48
 (Norma transitoria per la domanda di divieto di esercizio dell'attività venatoria sui fondi inclusi nel Piano faunistico regionale)
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 20, comma 4, della legge regionale 24/1996 , come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 1), il termine ivi previsto decorre, in sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 49
 (Norma transitoria in materia di trasmissione dei dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi alla Centrale unica di committenza regionale)
1. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, le attività di cui all' articolo 49, comma 5, della legge regionale 26/2014 , come sostituito dall'articolo 32, comma 1, lettera l), numero 4), sono svolte dai Comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione.
Art. 50
 (Abrogazioni)
1.
L' articolo 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è abrogato.

2.
Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni modificative dell' articolo 44 della legge regionale 1/2006 :

a) i commi 69 e 70 dell' articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
b) i commi 14, 15 e 20 dell' articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
Art. 51
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.